CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER I MANAGER
DIFENDE I TUOI DIRITTI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
Difesa Manager
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER I MANAGER
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
Polizza di tutela legale per le imprese nell’ambito delle mansioni e attività di manager d’azienda
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
DIFESA LEGALE
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: Difesa Manager - Contraenza Persona Giuridica
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione ami- chevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investiga- tive, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) può essere scelta tra le seguenti combinazioni:
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale;
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da ter- zi; integrazione dell’Assicurazione di Respon- sabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza.
È possibile estendere la garanzia, come opzione che prevede un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
- Ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge;
- Ambito penale: per la copertura di fatti avve- xxxx prima della decorrenza dell’assicurazione, purché non siano conosciuti dall’assicurato al momento della sottoscrizione della polizza (retroattività della garanzia per procedimenti penali). E’ possibile scegliere una retroattività di 1, 3 o 5 anni.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale che garantisce all’impresa contraente le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del/i manager, nell’ambito delle attività e delle mansioni svolte e per la circolazione stradale per ragioni di servizio.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione è esclusa per:
x I manager di enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
x i manager di aziende che si occupano di raccolta, trattamento, smaltimen- to e gestione rifiuti, fabbricazione di armi, munizioni ed esplosivi o che svolgono attività in area medico-sanitaria;
x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di difesa solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento o nei casi di pat- teggiamento, prescrizione del reato, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo;
x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conse- guenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
x le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore e relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;
x le controversie e i procedimenti relativi a compravendita e costruzione di immobili;
x le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
x le controversie tra assicurati;
x le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acqui- sto, cessione, affitto d’azienda;
x le controversie di natura contrattuale
La garanzia è esclusa se il contraente si oppone alla prestazione per conflitto di interessi o se l’assicurato al momento della denuncia del sinistro non è più al servizio dell’impresa.
Massimale per sinistro | Massimale per anno |
11.000 euro | illimitato |
21.000 euro | illimitato |
31.000 euro | illimitato |
50.000 euro | illimitato |
75.000 euro | illimitato |
100.000 euro | 500.000 euro |
150.000 euro | 500.000 euro |
200.000 euro | 500.000 euro |
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale per:
! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specifi- camente indicato nelle garanzie;
! controversie relative a rapporti fra assicurato e soci, in assenza di polizza di responsabilità civile e patrimoniale;
! controversie e procedimenti il cui valore economico è inferiore a 500 euro, salvo non sia previsto un valore superiore per specifiche garanzie;
! l’opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a
1.000 euro.
DAS non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA indetraibile per l’assi- curato;
! le spese poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! le spese per l’intervento di ulteriori legali nello stesso grado di giudizio e gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
! le spese per incarichi a legali e periti non concordati con DAS;
! le spese del legale per attività non svolte e dettagliate in parcella;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri fo- rensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014;
! le spese per esecuzione forzata oltre il terzo tentativo;
! le spese ulteriori rispetto a quelle del legale per transazioni con la contro- parte che non siano state autorizzate da DAS.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx: per le restanti garanzie.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste devi segnalare l’accaduto a DAS e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del suo caso.
- Devi comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assi- curatori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni pre- viste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che prevede spese a carico di DAS, devi chie- dere e ottenere l’autorizzazione dalla Compagnia.
- Xxxx denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in polizza e dipende dalla classe di rischio. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in po- lizza, nell’apposito spazio a disposizione, è indicato “indicizzazione operativa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT. Il premio può essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è am- messo nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se non intendi rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se non hai più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell’attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.
DIP Xxxxx Xxxxxx Manager - mod. DIPD-DMGAZ1909 - Documento aggiornato a settembre 2019
Assicurazione di tutela legale per i manager d’azienda
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: Difesa Manager – Persona Giuridica
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Opposizione alle sanzioni amministrative | La garanzia opera se l’assicurato deve presentare opposizione contro una sanzione amministrativa per presunta violazione di una norma di legge. |
Retroattività della garanzia per procedimenti penali | Con questa estensione la garanzia opera per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere, in base alla scelta del contraente: - 1 anno - 3 anni - 5 anni prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità della polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
La garanzia opposizione alle sanzioni amministrative non opera:
1. per sanzioni amministrative pecuniarie superiori a 1.000 euro;
2. in relazione alla circolazione stradale;
3. in relazione alla normativa fiscale e tributaria.
Ci sono limiti di copertura?
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ad aziende private che vogliono assicurare i propri manager.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 27,11% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. |
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Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.
I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO
Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:
Che cosa è assicurato? | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Che cosa non è assicurato? | Come posso disdire la polizza? |
Quali sono i limiti di copertura? | Quando e come devo pagare? |
Dove vale la copertura? | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
CONSULENZA LEGALE CONSULDAS | 800 849090 |
ASSISTENZA SINISTRI | 045 8378901 |
ALTRE INFORMAZIONI | 045 8372611 |
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 1 | |
GARANZIE DI TUTELA LEGALE | Artt. 1-8 | Pg. 2 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI | Artt. 9-13 | Pg. 5 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Artt. 14-26 | Pg. 7 |
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicuratore | La compagnia di assicurazioni. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Parti | Il contraente e DAS. |
Patteggiamento | È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero circa l’entità della pena da irrogare (tecnicamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo. |
Periodo di validità del contratto | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
Prescrizione del reato | Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l’imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161. |
Risoluzione amichevole delle controversie | È l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Spese di soccombenza | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |
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SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO
1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi:
a) all’esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la società contraente, ed eventuali società controllate e/o collegate a essa aventi sede legale in Italia purché tali incarichi siano stati autorizzati dalla contraente o, se il contraente è una persona fisica, nell’esecuzione delle proprie mansioni e incarichi presso la/e società indicata/e in polizza;
b) alla circolazione stradale con veicoli a motore effettuata per ragioni di servizio che coinvolgono l’assicurato.
L’assicurazione è prestata esclusivamente in relazione a mansioni e incarichi esercitati dall’assicurato presso soggetti che non siano enti pubblici o società a partecipazione pubblica.
1.1.2. La garanzia vale esclusivamente per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti dall’articolo 6.1 lettera b) per i delitti dolosi;
b) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
c) affrontare controversie che riguardano richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi a causa del presunto fatto illecito dell’assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile o D&O e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall’art. 1917 del codice civile. In tali ipotesi DAS garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile, con il limite massimo di 1.500 euro.
1.1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino all’importo del massimale indicato in
polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto, le seguenti spese:
a) spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
b) onorari di un legale domiciliatario, se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 euro per sinistro;
c) spese peritali;
d) spese di giustizia;
e) spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
f) spese legali conseguenti a una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, se sono state autorizzate da
DAS;
g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del sinistro;
h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria se viene successivamente instaurato un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio;
j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato, se una controversia deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
l) spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di tre tentativi;
m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
1.1.4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, DAS assicura,
entro il limite del massimale indicato in polizza:
a) le spese per l’assistenza di un interprete;
b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente. L’importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.1.5. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
1.2 - ATTIVITÀ ASSICURATE
1.2.1. Le garanzie sottoscritte sono operanti in relazione all’attività assicurata dalla/e società indicata/e in polizza, che risulti da specifica indicazione in polizza, dall’oggetto sociale o da visura camerale.
1.2.2. Se successivamente alla sottoscrizione del contratto il contraente o la società assicurata modificano o integrano l’attività o l’oggetto sociale, la garanzia si estende immediatamente a tali modifiche o integrazioni, fatto salvo l’obbligo da parte del contraente di comunicare tali variazioni a DAS entro la prima scadenza annuale dell’assicurazione, secondo quanto previsto dall’articolo 22.2.
ESTENSIONI DI GARANZIA
(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)
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1.3 - GARANZIA “OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA”
La garanzia vale per presentare opposizione davanti all’autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale se la somma ingiunta, per singola violazione, è pari o superiore a 1.000 euro. Questa garanzia non vale per l’ambito della circolazione stradale indicato all’articolo 1.1.1 lettera b). A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:
a) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008);
b) Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016) e Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni;
c) Controlli in materia di sicurezza alimentare (detta anche “HACCP”, Decreto Legislativo n. 193/2007);
d) Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006).
1.4 - GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA PER PROCEDIMENTI PENALI”
La garanzia opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità del presente contratto così come definito all’articolo 14. Il periodo di retroattività è indicato in polizza e dipende dall’opzione scelta dal contraente tra quelle disponibili.
Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l’assicurato e il contraente dichiarano di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento per fatto imputabile all’assicurato.
1.5 - GARANZIA “VERTENZE CONTRATTUALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ” Questa garanzia può essere sottoscritta solo se il contraente è una persona fisica.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato se deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti della società indicata in polizza, relative:
a) alla responsabilità nei confronti della stessa per inesatto adempimento delle proprie mansioni ed incarichi;
b) al proprio rapporto di collaborazione/mandato.
1.6 - GARANZIA “INCARICHI IN ALTRE SOCIETÀ”
Questa garanzia può essere sottoscritta solo se il contraente è una persona fisica.
Tutte le garanzie previste all’articolo 1 sono estese all’esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso ulteriori società, aventi sede legale in Italia, indicate in polizza e per le quali è corrisposto il premio aggiuntivo.
ARTICOLO 2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
2.1. Se la polizza è stipulata da un contraente persona giuridica, le garanzie operano a favore delle persone che svolgono le proprie mansioni e incarichi presso il contraente indicate nell’allegato “elenco rischi”. Il contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore di tali soggetti se:
a) l’evento è regolarmente insorto in corso di validità dell’assicurazione, ma al momento della denuncia di sinistro l’assicurato non è più al servizio del contraente;
b) non intende autorizzare DAS a prestare garanzia ravvisando un conflitto di interessi con l’assicurato.
2.2. Se la polizza è stipulata da persona fisica, le garanzie operano a favore del contraente.
2.3. Le garanzie operano a condizione che l’attività svolta dall’assicurato sia conforme al ruolo indicato in polizza, in base alla seguente suddivisione in ordine di rischio crescente:
Classe di rischio | Attività svolta dall’assicurato / descrizione del rischio |
Classe 1 | Quadro, funzionario, responsabile privacy |
Classe 2 | Dirigente, procuratore speciale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) |
Classe 3 | Membro di Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, revisore, che non hanno la rappresentanza legale della Società |
Classe 4 | Legale rappresentante di società con fatturato inferiore a 1 milione di euro |
Classe 5 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 1 milione e 2 milioni di euro |
Classe 6 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 2 milioni e 4 milioni di euro |
Classe 7 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 4 milioni e 10 milioni di euro |
Classe 8 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 10 milioni e 25 milioni di euro |
Classe 9 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 25 milioni e 50 milioni di euro |
Classe 10 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 50 milioni e 100 milioni di euro |
2.4. Se un assicurato esercita contemporaneamente attività e mansioni corrispondenti a più ruoli, deve essere assicurato secondo il ruolo con il rischio più elevato.
2.5. Se un assicurato esercita il ruolo di legale rappresentante di più società, deve essere assicurato tenendo conto della somma dei fatturati delle singole società.
ARTICOLO 3 - SOMME ASSICURATE (MASSIMALE)
DAS si farà carico del rischio di assistenza legale nei limiti del massimale per evento indicato in polizza. Il massimale per anno assicurativo è:
a) illimitato, se il massimale per evento indicato in polizza è inferiore a 75.000 euro;
b) pari a 500.000 euro, se il massimale per evento indicato in polizza è superiore a 75.000 euro.
In caso di procedimento penale derivante da violazioni di norme fiscali e tributarie, l’eventuale anticipo delle spese legali sostenute
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dall’assicurato in attesa di definizione del giudizio non può superare il 20% del massimale indicato in polizza; fatto salvo l’obbligo di restituzione di quanto anticipato secondo quanto indicato all’articolo 6.1 lettera c).
ARTICOLO 4 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
4.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un
evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
4.3. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione.
4.4. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
4.5. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.6. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
ARTICOLO 5 - CLAUSOLA DI CONTINUITÀ
5.1. La garanzia si estende agli eventi che sono avvenuti durante la validità di una precedente polizza di tutela legale sottoscritta dal contraente anche con altro assicuratore e dei quali l’assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
a) la presente polizza di DAS deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;
b) l’assicurato deve aver denunciato il sinistro al precedente assicuratore e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi;
c) l’evento deve essere denunciato a DAS entro il periodo di validità del presente contratto.
5.2. DAS avvierà la gestione del caso applicando le condizioni previste dal presente contratto, se la vertenza denunciata rientra nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente assicuratore che in quella di DAS.
ARTICOLO 6 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
6.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500 euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie;
b) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; la garanzia è esclusa a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, patteggiamento o prescrizione del reato. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all’assicurato, e in solido al contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;
c) per materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove previsto nelle garanzie sottoscritte;
d) per controversie riguardanti diritti d’autore, marchio, brevetto, proprietà intellettuale, esclusiva, concorrenza sleale;
e) per controversie relative a rapporti fra assicurato e soci, in assenza di polizza di responsabilità civile e patrimoniale (D&O);
f) per controversie relative a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda;
g) per controversie relative alla compravendita o alla costruzione di beni immobili;
h) per controversie e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;
i) per controversie e procedimenti relativi alla proprietà o all’utilizzo di mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
j) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e per eventi conseguenti a guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
k) per controversie contrattuali, salvo quanto previsto nelle garanzie sottoscritte;
l) se la polizza è stata sottoscritta da un contraente persona giuridica e questi si oppone alla prestazione della garanzia da parte di DAS a favore dell’assicurato, secondo quanto previsto all’articolo 2.1 lettere a) e b);
m) per controversie tra più assicurati.
6.2. Negli eventi relativi alla circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l’assicurato:
a) guida con patente non valida o revocata;
b) guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida. L’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dall’evento;
c) guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
d) è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da doloso a colposo, patteggiamento o prescrizione del reato. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all’assicurato, e in solido al contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
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ARTICOLO 7 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 10 e 11;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l’assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una
transazione non concordata con DAS;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
l) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il terzo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
m) spese per la presentazione di opposizione a sanzione amministrativa se il valore al netto degli oneri accessori è inferiore a 1.000 euro.
ARTICOLO 8 - DOVE VALE LA COPERTURA
8.1. Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) di Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative.
8.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 9 - COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
9.1. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata, a scelta dell’assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”.
9.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento
accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
9.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
9.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
9.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
9.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 000.00.00.00 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
10.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private
-D.Lgs. 209/05). A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
10.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato
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comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
10.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 13, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
10.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
b) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
10.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo, o al patteggiamento o prescrizione del reato. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all’assicurato, e in solido al contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
10.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
10.7. Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:
a) a pagare l’indennizzo all’assicurato, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; a tal fine l’assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;
b) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero di telefono da questi indicato.
ARTICOLO 11 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI – I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 12 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
12.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
12.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 13 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
13.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
13.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
13.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
13.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
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ARTICOLO 14 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE: PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
14.1. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data
successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
14.2. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata.
14.3. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
ARTICOLO 15 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’assicurazione viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal contraente o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall’articolo 22.2.
ARTICOLO 16 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
16.1. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
16.2. Il contratto si risolve si risolve di diritto nei seguenti casi:
a) se il contraente è una persona fisica: in caso di decesso, interdizione o inabilitazione;
b) se il contraente è una persona giuridica: in caso di fallimento, richiesta di apertura di una procedura concorsuale, di amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.
A seguito di tali circostanze, gli eventi gestiti da DAS proseguono per l’azione in giudizio in corso fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio; non verranno garantite le successive azioni o i successivi gradi di giudizio, con liberazione da parte di DAS da ogni ulteriore prestazione.
16.3. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
16.4. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 17 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
17.1. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il premio viene aumentato del 3% ed è previsto l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
17.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 18 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
Se la polizza prevede un premio indicizzato, il massimale e il premio sono calcolati in base all’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) se, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale o il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il contraente sia DAS
possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il massimale e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 19 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
19.1. Il contraente deve a fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
19.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
ARTICOLO 20 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
20.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato; in particolare, il contraente è tenuto a comunicare annualmente il fatturato della società se la polizza assicura uno o più legali rappresentanti e se l’importo del nuovo fatturato prevede una variazione della classe di rischio indicata nell’articolo 2. Tale variazione comporta l’emissione di una appendice integrativa o, se il contraente è una persona fisica, la sostituzione della polizza.
20.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
20.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare
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la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
20.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall’art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 21 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
22.1. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
22.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
22.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all’articolo 9.
22.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all’articolo 16.2.
22.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni ulteriore comunicazione fatta a DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
ARTICOLO 23 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
23.1. Se il contraente e/o l’assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile.
23.2. Se il contraente e/o l’assicurato omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l’assicurato.
ARTICOLO 25 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 26 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
26.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
26.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
Condizioni di assicurazione - CA2019/DMG - Documento aggiornato a settembre 2019
Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami
n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
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D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
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iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
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