REGOLAMENTO CONCESSIONI D’USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI DEL TEATRO PETRUZZELLI
REGOLAMENTO CONCESSIONI D’USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI DEL TEATRO XXXXXXXXXXX
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle concessioni d’uso a soggetti terzi (per brevità, “concessionari”) delle sale e degli spazi gestiti dalla Fondazione Lirico Sinfonica Xxxxxxxxxxx e Teatri di Bari (per brevità, “Fondazione”).
Articolo 2 – Sale e spazi
La Fondazione può concedere in uso le seguenti sale e i seguenti spazi del Teatro Xxxxxxxxxxx:
a. Sala grande
b. Foyer
Articolo 3 – Caratteristiche e capienza degli spazi e delle sale
Le caratteristiche e la capienza degli spazi e delle sale sono descritti sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxx.
Articolo 4 – Durata della concessione
Le sale e gli spazi possono essere concessi in uso per uno o più giorni, o per frazione di giorno non inferiore alle otto ore, indipendentemente dalla eventuale minore durata della iniziativa per la quale la concessione viene richiesta.
La durata della concessione comprende anche tutte le operazioni tecniche e organizzative antecedenti o successive connesse con l’iniziativa per la quale è stata presentata la richiesta.
Articolo 5 – Tipologie d’uso
La Fondazione concede le sale e gli spazi allo scopo di assicurarne l’uso a soggetti pubblici e privati per attività di carattere istituzionale, culturale, sociale, promozionale, turistico e per eventi e cerimonie di altro tipo, previa informativa del Sovrintendente al Consiglio di Indirizzo.
Tali attività dovranno, senza eccezione alcuna, risultare pienamente compatibili con la necessità di garantire la integrale tutela e la migliore conservazione dei beni concessi, e in piena consonanza con la loro originaria funzione.
In nessun caso saranno autorizzate concessioni che possano produrre interventi lesivi della completa e perfetta conservazione dei beni immobili e mobili. Non sono consentite in alcun modo variazioni delle attività oggetto della concessione, dopo che la stessa è stata autorizzata.
Articolo 6 – Sicurezza
Il concessionario che abbia ottenuto la concessione di sale e spazi dalla Fondazione si obbliga, senza eccezione alcuna, all’integrale rispetto di tutta la normativa di sicurezza vigente per i luoghi
aperti al pubblico e per i locali adibiti a pubblico spettacolo, sia per quanto riguarda l’incolumità delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nelle concessioni d’uso che per quanto riguarda l’integrità dei beni mobili e immobili ad esse connessi. Il concessionario è direttamente e totalmente responsabile della attività posta in essere e malleva la Fondazione da ogni responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a terzi e a cose, nonché per atti o fatti illeciti che si dovessero verificare in occasione o nel corso della concessione d’uso. La Fondazione esige la sottoscrizione preventiva da parte del concessionario di un documento che attesti che lo stesso ha preso visione del Documento informativo dei rischi di cui la Fondazione si è dotata per ottemperare a quanto previsto dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. , accettandolo senza riserva alcuna e impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare pienamente e scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti. La Fondazione esige la consegna preventiva da parte del concessionario del Documento informativo dei rischi di cui esso è dotato per ottemperare a quanto previsto dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i., allo scopo di consentire la valutazione congiunta fra la Fondazione e il concessionario stesso degli eventuali rischi di interferenza, così da definire lo specifico documento di valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, che le parti si riservano e obbligano di elaborare e sottoscrivere entro la data di avvio della concessione. La Fondazione si riserva di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, riterrà indispensabili per evitare ogni situazione che metta in pericolo l’incolumità e la sicurezza delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nell’evento o iniziativa per cui è stata richiesta la concessione d’uso, oltre che per salvaguardare le strutture e gli impianti della cui gestione la Fondazione è titolare. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale di proprietà del richiedente o di terzi impiegato per l’evento o iniziativa per cui è stata richiesta la concessione d’uso.
Articolo 7 - Riserva
La Fondazione si riserva di prendere in esame esclusivamente le richieste di concessione in uso che risultino inequivocabilmente compatibili con la programmazione, gestione e organizzazione delle proprie attività.
La Fondazione, a seguito di propria istruttoria, si impegna comunque a comunicare, entro i successivi 15 giorni lavorativi, l’esito negativo della concessione richiesta, se la stessa non dovesse corrispondere in maniera coerente alle finalità della Fondazione Xxxxxxxxxxx, nell’ambito delle procedure descritte nel successivo art. 8.
Articolo 8 – Presentazione delle richieste di concessione d’uso
Le richieste di concessione d’uso, debitamente sottoscritte dal richiedente, contenenti la descrizione dettagliata dell’attività da realizzare e delle sue necessità e caratteristiche tecniche e organizzative, dovranno essere indirizzate al Sovrintendente della Fondazione, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (allegato A), e inviate esclusivamente via e.mail a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con almeno 60 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data
in cui si terrà l’iniziativa oggetto della richiesta.
Nessuna richiesta anticipata verbalmente o telefonicamente potrà in alcun modo essere presa in considerazione dalla Fondazione.
Articolo 9 – Autorizzazione delle concessioni
La Fondazione sottopone ogni richiesta di concessione a specifica istruttoria, consistente in:
a) verifica della disponibilità della sala o dello spazio per la data e per il tempo richiesti
b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata dal richiedente
c) verifica del possesso dei requisiti richiesti
d) verifica dell’assenza di pendenze contabili con la Fondazione
e) verifica della compatibilità della richiesta con il presente regolamento
f) effettuazione di un sopralluogo congiunto con il richiedente nelle sale e negli spazi richiesti, con sottoscrizione fra le parti di specifico documento (verbale di sopralluogo) che lo attesti, ovvero, per i casi in cui le richieste riguardino spazi già in precedenza utilizzati dal medesimo richiedente, verifica, tramite posta elettronica, degli aspetti tecnico organizzativi da approfondire congiuntamente.
La Fondazione dà riscontro della avvenuta ricezione entro sei giorni lavorativi dalla data di arrivo, e comunica l’esito della richiesta entro i quindici giorni lavorativi successivi.
In caso di accoglimento della richiesta, la Fondazione sottoporrà al richiedente, per la sottoscrizione, il preventivo dei costi (allegato B) e il disciplinare d’uso.
La consegna e la riconsegna delle sale o degli spazi sarà registrata in apposito verbale congiunto.
Articolo 10 - Priorità
In caso di richieste recanti la medesima data per l’uso, l’accoglimento è disposto secondo l’ordine cronologico di presentazione.
In caso di richieste pervenute contemporaneamente e recanti la medesima data per l’uso, la Fondazione, dopo avere provato a indicare soluzioni alternative ai diversi richiedenti, procederà dando comunque la precedenza, nell’ordine, a tutti i fondatori e soci della Fondazione stessa, agli organi dello Stato e agli Enti Locali.
Articolo 11 – Canoni di concessione
I canoni di concessione dovuti alla Fondazione dal concessionario per la concessione di ciascuna sala e spazio sono fissati nello specifico “Tariffario dei canoni” (allegato C), che la Fondazione stabilisce ogni anno.
La Fondazione si riserva di applicare una riduzione fino al 20% del canone di concessione in relazione a richieste di uso del Teatro ritenute particolarmente meritevoli di tutela.
Tutti i fondatori e soci della Fondazione e gli organi dello Stato possono richiedere l’esenzione del pagamento del canone, in caso di uso diretto delle due Sale del Teatro Xxxxxxxxxxx, per una sola volta
per ciascuna delle due Sale nel corso di ogni anno solare.
Restano fermi i diritti del Comune di Bari previsti dalla concessione in essere del 7 settembre 2009 con la Fondazione e successivi rinnovi, oltre che dei soggetti finanziati dal FUS che svolgono in maniera prevalente la propria stagione artistica presso il Teatro Xxxxxxxxxxx.
Nessun tipo di patrocinio, da chiunque concesso, a soggetti che facciano richiesta di concessione alla Fondazione, ha l’effetto di produrre riduzioni o esenzioni dei canoni di locazione.
Le esenzioni e le riduzioni del canone d’uso sono oggetto di specifica deliberazione del Sovrintendente, che saranno trimestralmente comunicate al Consiglio d’Indirizzo della Fondazione. In tutti i casi di concessione in uso, senza eccezione alcuna, sono sempre e comunque a carico del concessionario tutti gli oneri accessori di cui all’articolo successivo.
Sono oneri accessori relativi alle concessioni d’uso i costi concernenti l’impiego obbligatorio di personale della Fondazione, il ricorso obbligatorio ad altro personale non dipendente dalla Fondazione ma da essa indicato, i consumi di energia e di acqua (quantificabili anche forfettariamente), l’utilizzo temporaneo di strumenti, attrezzature, impianti tecnologici, apparecchi e di altri beni nella disponibilità della Fondazione.
L’utilizzo del Botteghino del Teatro Xxxxxxxxxxx è obbligatorio per il concessionario, che accetta la presenza e il relativo costo di una unità di personale della Fondazione. Il costo dell’unità di personale impiegato è dato dall’obbligo del concessionario nei confronti della Fondazione Xxxxxxxxxxx derivante dalla quota della prevendita sul costo totale dei biglietti esclusivamente riservati alla Fondazione nel limite massimo del 25% del totale dei posti in vendita, per ogni ordine di posti. La vendita sarà diretta presso il Botteghino del Teatro.
Il concessionario a proprie spese, può affiancare l’addetto della Fondazione con una sola unità per turno di lavoro.
Per impiego obbligatorio del personale della Fondazione e di altri enti si intende l’imprescindibile utilizzo di risorse umane la cui professionalità e la cui conoscenza dei luoghi, delle attrezzature, degli impianti e degli usi le rendono, a insindacabile giudizio della Fondazione, indispensabili per garantire la agibilità e le condizioni necessarie alla salvaguardia delle persone, dei beni immobili e mobili.
L’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti ed apparecchiature della Fondazione può essere effettuato solo ed esclusivamente dal personale dipendente della Fondazione o da personale di fiducia incaricato o autorizzato dalla stessa Fondazione.
La Fondazione vincola la concessione d’uso all’assunzione integrale, da parte del concessionario, degli oneri accessori, il calcolo dei quali viene effettuato sulla base di uno specifico tariffario degli oneri accessori approvato annualmente dalla Fondazione.
Restano fermi i diritti del Comune di Bari previsti dalla concessione in essere del 7 settembre 2009 con la Fondazione e successivi rinnovi.
La Fondazione può mettere a disposizione del concessionario, in ogni caso a pagamento, prestazioni del proprio personale eccedenti quelle obbligatorie, se richieste.
Articolo 13 – Obblighi del concessionario
Sono a esclusivo carico del concessionario tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell’evento o della iniziativa oggetto della richiesta.
Il concessionario è tenuto a fornire preventivamente alla Fondazione tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni previste da leggi e regolamenti, per la realizzazione dell’evento o dell’iniziativa, copia della copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa alla concessione in uso.
La Fondazione è mallevata comunque da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti in ordine a tutte le autorizzazioni, ai permessi, alle concessioni previste da leggi e regolamenti, per la realizzazione dell’evento o dell’iniziativa.
Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Fondazione l’integrale risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture concesse in uso, ed agli strumenti, alle attrezzature, agli impianti tecnologici, agli apparecchi e a tutti gli altri beni utilizzati per l’iniziativa.
La Fondazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali ammanchi, sparizioni o danni di beni contestata da artisti, tecnici, personale del concessionario, dal pubblico, anche in occasione di prove e rappresentazioni.
Il concessionario è tenuto, in sede di presentazione della richiesta, a informare preventivamente la Fondazione di tutte le sponsorizzazioni e le partnership connesse con l’iniziativa. La Fondazione si riserva di giudicare la compatibilità delle sponsorizzazioni e le partnership indicate, e, in caso negativo, di negare la concessione.
Articolo 14 – Disciplinare delle concessioni d’uso
La concessione d’uso diviene effettiva solo dopo la sottoscrizione del disciplinare della concessione d’uso da parte della Fondazione e del concessionario.
E’ fatto assoluto divieto di pubblicizzare o mettere in vendita biglietti, prima che sia stata sottoscritta la concessione, pena la decadenza della concessione stessa.
Il concessionario è tenuto a versare alla Fondazione a mezzo bonifico bancario, l’importo riferito al canone di concessione, con le seguenti modalità:
a) 30% entro e non oltre 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo;
b) 40% entro e non oltre il giorno antecedente la data della manifestazione, a titolo diacconto;
c) 30% oltre agli oneri accessori, quale saldo, da corrispondere entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della manifestazione.
Il concessionario che non avesse dato luogo anche ad uno dei pagamenti in acconto sopra indicati con le lettere a) e b) si vedrà annullare la concessione d’uso da parte del Teatro Xxxxxxxxxxx con
contestuale perdita della caparra confirmatoria versata. Il concessionario che non avesse dato luogo al pagamento del saldo di cui alla lettera c) si vedrà negare, in futuro, nuove richieste di concessione d’uso del Teatro Xxxxxxxxxxx.
Per i concessionari che usufruiscono di più date nel corso della stessa stagione e che si trovano nelle condizioni del comma che precedente, si vedranno annullata la concessione per le successive date già contrattualizzate.
Articolo 15 – Disdette
Le parti hanno facoltà di disdetta della concessione, a condizione che essa venga comunicata all’altra parte per iscritto e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la manifestazione.
In caso di disdetta oltre il termine sopra indicato, trova applicazione quanto dispositivo dall'art. 1385 del Codice Civile in materia di caparra confirmatoria.
La Fondazione si riserva in ogni momento la facoltà di disdetta della concessione per gravi motivi tecnici e di forza maggiore; in tale caso, al concessionario che non accetterà altra data sostitutiva per lo svolgimento della manifestazione, verrà restituito quanto versato maggiorato del 10% a titolo di ristoro dai danni ed oneri di qualsiasi genere.
Articolo 16 – Durata del regolamento e del tariffario dei canoni
Il presente regolamento ha durata triennale, a partire dalla data di entrata in vigore.
Il “Tariffario dei canoni” ha durata annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il “Tariffario dei canoni” potrà essere rivalutato al termine di ogni anno, dal Consiglio d’Indirizzo su proposta del Sovrintendente.
In ogni caso resta in vigore fino al successivo aggiornamento.
Articolo 17 - Vendita di prodotti
La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di consentire al concessionario la facoltà di utilizzare parti delle sale e degli spazi concessi per la vendita al pubblico di prodotti comunque consoni alla tipologia di iniziativa realizzata e compatibile con la integrale tutela e la migliore conservazione dei beni concessi, oltre che coerenti con la loro originaria funzione.
Tale facoltà potrà essere esercitata, in ogni caso, solo ed esclusivamente se espressamente autorizzata dalla Fondazione e a seguito di sottoscrizione, da parte del concessionario, di apposita liberatoria che sollevi la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, fiscale e tributaria relativa alle operazioni di vendita.
Articolo 18 – Riserve
Per quanto non previsto o normato dal presente regolamento, è d’obbligo fra le parti il riferimento
al C.C. e alla legislazione vigente in materia. Gli accordi di sponsorizzazione possono essere sottoscritti in deroga al presente regolamento.
Il presente regolamento è in vigore dal giorno di pubblicazione, fatti salvi gli accordi già in essere.
Regolamento approvato dal cdi nella seduta del 27/02/2016 e modificato dal cdi nella seduta del 18/11/2017.
Bari, 23/11/2017
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxx
Il Sovrintendente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx