ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
di cose per conto di terzi
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx 36, C.F. 97113700583, di seguito indicato anche come “Comitato” o alternativamente “Parte”, rappresentato dal xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX, nella sua qualità di Presidente del Comitato
E
ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro con sede in Roma, Via Fornovo 8, C.F. 97889240582 di seguito indicata anche come “Parte”, in persona del Direttore Generale Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
di seguito definite anche “Parti”
PREMESSO CHE
− nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili opera il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi, di seguito indicato anche come “Comitato”, la cui composizione, organizzazione e funzionamento è disciplinata dalla legge istitutiva 6 giugno 1974, n. 298 e dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284;
− l’articolo 63 della citata legge n. 298/1974 stabilisce le modalità di versamento del contributo per l’iscrizione all’Albo da parte delle imprese di autotrasporto;
− il Comitato è l'organo di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che costituisce l’elenco ufficiale dei soggetti abilitati ad esercitare l’autotrasporto di cose per conto di terzi, cui sono iscritte circa 100.000 imprese attive e che l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per l’esercizio della professione;
− la legge di Stabilità 2014 ha incrementato le competenze del Comitato nell’ottica di realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione ma anche di verificare in modo più approfondito lo svolgimento della loro attività economica;
− il Comitato è, dunque, impegnato in una azione di promozione del settore nel senso di accrescerne le caratteristiche di professionalità, modernità, sviluppo tecnologico,
sostenibilità ambientale e sociale, generale progresso concorrenziale in uno scenario caratterizzato da una forte presenza di competitor internazionali;
− nell’ambito delle attività poste in campo, le iniziative di informazione e formazione rivolte agli operatori di settore, tra l’altro previste dall’art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, costituiscono uno strumento di valido supporto al processo di accrescimento professionale della categoria in quanto mirate ad aumentare le conoscenze sia del panorama normativo nel quale operare sia delle modalità di gestione manageriale delle imprese che dei profili di sicurezza del trasporto;
− i compiti di indirizzo propositivo di governo e di direzione strategica nel settore dell’autotrasporto merci che il Comitato deve perseguire si ritiene possano essere più efficacemente esercitati ove si stabiliscano opportune sinergie operative con soggetti istituzionali qualificati che siano portatori di conoscenze specifiche con specifico riferimento ai temi della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro;
− L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2016, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 e successive modificazioni) coordinando la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, la formazione e l'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro.
− In quanto coordinatore della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, Anpal - in cooperazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Province Autonome, INPS, INAPP - realizza il Sistema Informativo Unitario dei servizi per il lavoro (SIU), i cui dati costituiscono la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, che contiene, tra le altre, le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi dei lavoratori;
− Anpal, in cooperazione con i principali stakeholders (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Province Autonome, Ministero Istruzione, Ministero Università e Ricerca, Inapp, Fondi Interprofessionali per la formazione continua) realizza, quale uno dei componenti del SIU, il sistema informativo della formazione professionale atto a registrare i percorsi formativi finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche e svolti da cittadini e lavoratori;
− Anpal ha, altresì, il compito di promuovere e coordinare i programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, sempre nel rispetto delle competenze delle Regioni e Province autonome, e di vigilare sui Fondi interprofessionali per la formazione continua;
− Ai fini della reale implementazione di un sistema organico dei servizi e misure di politica attiva del lavoro e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni e Province Autonome, Anpal contribuisce alla realizzazione del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro” per la prima volta adottato dalla Conferenza Unificata a dicembre 2017 (e successive modificazioni)
CONSIDERATO CHE
− la legge 7 agosto 1990 nr. 241, prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune per il raggiungimento di obiettivi di rilevanza pubblica;
− la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e dall’Unione Europea ed è tema di rilievo statutario per i gestori della grande viabilità nazionale;
− il Comitato intende pertanto avviare un ampio programma di formazione, rivolto alle imprese di autotrasporto ed agli operatori del settore, volto al miglioramento della capacità imprenditoriale, finanziaria e manageriale, della regolarità delle imprese, dell’adeguatezza del parco veicolare e della professionalità dei conducenti sotto il profilo della sicurezza –sia del lavoro che della circolazione stradale- e della sostenibilità ambientale;
− l’attuale contesto emergenziale, legato alla diffusione epidemiologica da COVID-19, richiede l’adozione, anche nel settore dell’autotrasporto merci, di misure di carattere prevenzionale, informativo e formativo volte a contrastare il dilagare del contagio a tutela della salute degli operatori del settore e della popolazione da questi avvicinata;
− le sinergie tra ANPAL e Comitato costituiscono una modalità funzionale atta a fornire risposte integrate e di qualità per la formazione del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, anche tenendo a riferimento l’esperienza e le buone pratiche definite per i fondi interprofessionali per la formazione continua;
− sussiste la condivisione delle premesse e delle finalità espresse dalle Parti nei rispettivi campi di azione, attraverso una campagna nazionale di informazione e formazione nel campo dell’autotrasporto per promuovere, tra l’altro, il diritto al lavoro ed alla crescita professionale e servizi per il lavoro;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Premesse)
1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo.
ARTICOLO 2
(Oggetto della collaborazione)
1. Con il presente Accordo di collaborazione sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla informazione e formazione delle imprese e degli operatori operanti nel campo del trasporto su strada di merci per conto di terzi, indirizzata al miglioramento della capacità imprenditoriale, finanziaria e manageriale, della regolarità delle imprese e della professionalità dei conducenti sotto il profilo della sicurezza –sia del lavoro che della circolazione stradale- e della sostenibilità ambientale, nonché alla qualificazione e riqualificazione professionale.
2. Ulteriori ambiti di collaborazione in materia di politiche attive del lavoro potranno essere definiti con ulteriori piani operativi del presente Accordo.
ARTICOLO 3
(Attività di Formazione)
1. Nell'ambito delle attività di cui sopra, ANPAL collabora con il Comitato nella definizione dei bandi per l’affidamento di attività di formazione, con particolare riferimento a:
• criteri per la selezione degli enti di formazione, che tengano conto dell’esigenza di garantire una premialità per la particolare competenza maturata nella prestazione di servizi e nella realizzazione di progetti di formazione nel campo dell’autotrasporto;
• criteri per la selezione del progetto di formazione;
• valutazione dei progetti per la scelta del contraente, anche nell’ambito della Commissione di valutazione che sarà composta da 5 membri: uno della Segreteria del Comitato, uno di un Ministero facente parte del Comitato Centrale, uno dell’ANPAL e due di Associazioni componenti del Comitato Centrale.
ARTICOLO 4
(Comitato paritetico di coordinamento e di gestione)
1. E’ istituito il Comitato paritetico di coordinamento e di gestione, composto da due referenti di ciascuna Parte, che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e
monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 2. Tale Comitato potrà individuare, altresì, specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni, saranno proposte per attività di formazione o saranno oggetto di successivi Piani operativi di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 5
(Obblighi delle Parti)
1. Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali derivanti dal presente Accordo di collaborazione, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente.
2. Dal presente Accordo di collaborazione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle parti. Eventuali oneri andranno definiti nell’ambito dei Piani operativi di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 6
(Piano operativo)
1. Ciascun Piano operativo di cui agli articoli 4 e 5 indicherà:
• gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempistica;
• gli eventuali oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione delle specifiche attività oggetto Piano operativo, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
• i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
• le rispettive responsabilità delle Parti in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di trattamento dei dati personali come da ultimo modificato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (rispettivamente, “Regolamento” o “GDPR” e “Codice Privacy”);
• la durata del Piano operativo, che non può eccedere la durata del presente Accordo di collaborazione.
ARTICOLO 7
(Coinvolgimento di altri soggetti)
1 Le Parti condividono la possibilità di un coinvolgimento partecipativo, anche nell’ambito dei Piani operativi di cui all’articolo 6, di altre Amministrazioni, di Enti pubblici e Parti Sociali, le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative individuate sulla base del presente Accordo di collaborazione.
ARTICOLO 8
(Copertura assicurativa)
1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi ognuna rispettivamente per i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione.
ARTICOLO 9
(Durata)
1. Il presente Accordo di collaborazione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e decade automaticamente alla scadenza salvo diverso accordo tra le Parti.
ARTICOLO 10
(Identità visiva)
1. Le Parti tuteleranno e promuoveranno l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna. In particolare, il logo del Comitato e quello dell’ANPAL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L’utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.
ARTICOLO 11
(Recesso unilaterale)
1. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo di collaborazione previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 12
(Modifiche e integrazioni)
1. Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo potranno essere apportate solo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle medesime.
ARTICOLO 13
(Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali)
1. Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di sua competenza, si impegnano a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui, inter alia, al Regolamento e al Codice Privacy.
3. In particolare, le Parti, si impegnano sin da ora, nel contesto delle attività disciplinate dal Accordo o dai successivi eventuali piani operativi, a:
a. trattare i soli dati personali necessari al raggiungimento delle finalità di volta in volta perseguite, in conformità al principio di minimizzazione, nonché a garantire il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 5, GDPR;
b. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a ridurre i rischi inerenti al trattamento dei dati personali svolto;
c. collaborare e porre in essere ogni ulteriore adempimento/misura richiesto/a ai sensi del Regolamento e/o del Codice Privacy per assicurare che l’eventuale trattamento di dati personali sia conforme alla normativa data protection applicabile e avvenga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati.
4. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo e nel contesto delle attività a ciò strettamente connesse, ciascuna Parte tratterà i dati personali dei referenti dell’altra Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento.
ARTICOLO 14
(Controversie)
1. Per eventuali controversie, in ordine al presente Accordo di collaborazione, il Foro competente è quello di Roma.
ARTICOLO 15
(Registrazione)
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
2. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
***
Il presente Accordo di collaborazione, anche se vergato di pugno dai comparenti, è sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 comma 2-bis della legge nr. 241/1990.
Il Direttore Generale dell’ANPAL Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
Il Presidente del Comitato Centrale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxx Xxxxxxxx
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT