Convenzione
Convenzione
per un Progetto nell’ambito del Programma Xxxxxxxx
0
Settore Istruzione Superiore Attività KA1
Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2017-1-IT02-KA107-036000
CUP _B_7_6_J_1_7_0_0_0_5_5_0_0_0_6_
La presente Convenzione (‘la Convenzione’) è conclusa tra le seguenti parti: Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale nr. 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249
con sede legale in:
Palazzo Gerini
Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
1
e sedi operative in:
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0/00 00000 Xxxxxxx
e
Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
qui di seguito nominata “l’AN”, rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxx, che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come “la Commissione”.
E
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO XXXXXX XXXXXX 00
00000 XXXXXXX
Numero PIC: 999734284
Codice Erasmus: I PALERMO01
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1 Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.
ENTE PUBBLICO
Natura giuridica ufficiale
N. di registrazione alla Camera di Commercio (se applicabile) Codice Fiscale o Partita IVA _80023730825
PRO-RETTORE ALLA RICERCA - XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
qui di seguito denominato il “beneficiario”, rappresentato ai fini della firma della presente
Convenzione da Nome e Cognome).
Le parti di cui sopra
HANNO CONVENUTO
(indicare Funzione,
le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali ") e i successivi allegati:
Allegato I Condizioni Generali
Allegato II Descrizione del Progetto; Budget previsto per il Progetto
Allegato III Regole finanziarie e contrattuali 2
Allegato IV Tariffe applicabili per i contributi unitari
Allegato V Modelli di accordo tra il beneficiario e i partecipanti che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Le disposizioni di cui alle “Condizioni Speciali” prevalgono su quelle degli Allegati.
Le disposizioni di cui all’Allegato I “Condizioni Generali” prevalgono su quelle degli altri Allegati.
Le disposizioni di cui all’Allegato III prevalgono su quelle di cui agli altri Allegati, escluso l’Allegato I.
Nell'Allegato II, la sezione relativa al Budget previsto prevale sulla sezione relativa alla Descrizione del Progetto.
CONDIZIONI SPECIALI
Indice
ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 5
ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE 5
ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 6
I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento 6
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti 7
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo 7
I.4.6 Notifica degli importi dovuti 8
I.4.7 Pagamenti al beneficiario 8
I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro 9
I.4.10 Valuta per i pagamenti 9
I.4.12 Spese per trasferimenti bancari 9
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI 10
ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 10
I.6.1 Organo preposto al controllo dei dati 10
I.6.2 Comunicazioni all’Agenzia Nazionale 10
I.6.3 Comunicazione al beneficiario 11
ARICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI 11
ARTICOLO I.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) 11
ARTICOLO I.9 – UTILIZZO DI IT TOOLS 12
I.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto 12
ARTICOLO I.10 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO 12
ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE 12
ARTICOLO I.12 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI 13
ARTICOLO I.13 – VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE SENZA EMENDAMENTO 14
ARTICOLO I.14– DISPOSIZIONI ULTERIORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 14
ARTICOLO I.15 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE 14
I.15.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica 14
I.15.2 Comunicazioni a mezzo Pec 14
I.15.3 Sottoscrizione con firma digitale 15
ARTICOLO I.16 – DEROGHE SPECIFICHE ALL’ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI 15
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ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
I.1.1 L’AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto (di seguito denominato "il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, come descritto nell'Allegato II.
I.1.2 Con la firma della Convenzione, il beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto.
I.1.3 Il beneficiario dichiara di rispettare i principi di cui alla ECHE/Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore.
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma da parte di entrambe le parti.
I.2.2 Il Progetto ha una durata di 26 mesi e inizia a partire da 01/06/2017 e termina il
31/07/2019.
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ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE
I.3.1 L’importo massimo della sovvenzione è di Euro 498.748,00
I.3.2 La sovvenzione è erogata sotto forma di contributi unitari e di rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti, secondo le seguenti disposizioni:
a) costi ammissibili come specificato nell’Allegato III;
b) budget previsto come indicato nell’Allegato II;
c) regole finanziarie come indicate nell’Allegato III.
I.3.3 Trasferimenti di Budget senza emendamento
Fatto salvo l’Articolo II.13, il massimale indicato per ogni categoria di spesa nell’Allegato IV e a condizione che i fondi siano utilizzati per la cooperazione con i Paesi Partner indicati nell'Allegato II, il beneficiario è autorizzato a modificare il budget di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, senza che questi adeguamenti generino un emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) al beneficiario è consentito trasferire fino al 50% dei fondi assegnati per il supporto organizzativo al supporto individuale e al viaggio per la mobilità degli studenti e/o per la mobilità del personale;
b) al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il supporto individuale al viaggio, e viceversa. Questo è possibile sia nell’ambito della stessa tipologia di mobilità che tra la mobilità degli studenti e la mobilità dello staff, purché i fondi continuino ad essere utilizzati nell’ambito della cooperazione con lo stesso Paese Partner;
c) al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il viaggio e il supporto individuale per la mobilità dello staff al viaggio e al supporto individuale per la mobilità degli studenti previsti per lo stesso Paese Partner e viceversa;
d) al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il viaggio e il supporto individuale per la mobilità dello staff per docenza al viaggio e al supporto individuale per la mobilità dello staff per formazione previsti per lo stesso Paese Partner e viceversa;
e) al beneficiario non è consentito trasferire i fondi assegnati tra i Paesi Partner. All’interno dello stesso Paese Partner il beneficiario può modificare la direzione dei flussi di mobilità se, e solo se, la tipologia di mobilità è eleggibile con quello specifico Paese. Senza un emendamento formale, l’insieme di tutti questi trasferimenti non può superare il 40% del totale della sovvenzione assegnata per il Progetto e indicata nell’Allegato II.
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ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicano le seguenti disposizioni.
I.4.1 Pagamenti
L’AN deve effettuare i seguenti pagamenti al beneficiario:
- un primo prefinanziamento;
- un ulteriore prefinanziamento sulla base della richiesta di un ulteriore prefinanziamento di cui all’Articolo I.4.3;
- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'Articolo I.4.4.
I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento
Il prefinanziamento è destinato a fornire al beneficiario un fondo di tesoreria. Il prefinanziamento rimane di proprietà dell’AN fino al pagamento del saldo.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione, l’AN dovrà versare al beneficiario un prefinanziamento pari a 398.998,40, corrispondente all’80% dell’importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3.1.
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti
Entro 14 settembre 2018 il beneficiario deve compilare un Rapporto intermedio sullo stato di realizzazione/implementazione del Progetto, relativo al periodo compreso tra la data di inizio dell’attuazione del Progetto, specificata nell’Articolo I.2.2, e la data di presentazione del rapporto stesso.
Laddove il Rapporto Intermedio dimostri che il beneficiario ha utilizzato almeno il 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il Rapporto Intermedio verrà considerato come richiesta di pagamento di un ulteriore prefinanziamento e dovrà specificare l’ammontare richiesto fino a Euro 99.749,60 corrispondente al 20% dell’importo massimo della sovvenzione indicato nell’Articolo I.3.1.
Laddove il Rapporto Intermedio dimostri che sia stato utilizzato meno del 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il beneficiario deve presentare un ulteriore Rapporto Intermedio una volta che almeno il 70% dell'ammontare del primo prefinanziamento pagato è stato utilizzato, che sarà considerato come richiesta di pagamento del secondo prefinanziamento e dovrà specificare l’ammontare richiesto fino a Euro 99.749,60 corrispondente al 20% dell’importo massimo della sovvenzione indicato nell’Articolo I.3.1.
Fatti salvi gli Articoli II.24.1 e II.24.2 ed a seguito dell’approvazione del Rapporto Intermedio da parte dell’AN, quest’ultima pagherà al beneficiario il secondo prefinanziamento entro 60 giorni
di calendario dal ricevimento del Rapporto Intermedio. 7
Qualora dal primo Rapporto Intermedio emerga che il beneficiario non è in grado di utilizzare l’importo massimo della sovvenzione indicato nell’Articolo I.3.1 entro il periodo contrattuale definito all'Articolo I.2.2, l’AN effettuerà di conseguenza un emendamento riducendo l’importo massimo della sovvenzione e, nel caso in cui l’importo massimo della sovvenzione ridotto è inferiore all'importo del prefinanziamento erogato al beneficiario fino a tale data, ai sensi dell’Articolo II.26, l’AN richiederà al beneficiario il rimborso dell'importo del prefinanziamento erogato in eccesso.
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo
Entro 60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il beneficiario deve compilare un Rapporto Finale sulla realizzazione del Progetto e, se del caso, caricare tutti i risultati sulla Piattaforma Xxxxxxxx per la disseminazione dei risultati del progetto come specificato all’Articolo I.9.2. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari, laddove la sovvenzione abbia assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Allegato III.
Il rapporto finale è considerato come la richiesta da parte del beneficiario del pagamento del saldo.
Il beneficiario deve dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all'Articolo II.27.
I.4.5 Pagamento del saldo
Il pagamento del saldo è destinato a rimborsare oppure a coprire la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per la realizzazione del Progetto.
L’AN determina l’importo dovuto a titolo di saldo detraendo l’importo totale del prefinanziamento già erogato dall’importo finale della sovvenzione determinato a norma dell’Articolo II.25.
Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell’Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di una richiesta di rimborso, come previsto dall'Articolo II.26.
Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell’Articolo II.25, l’AN dovrà pagare il saldo entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei documenti di cui all’Articolo I.4.4, a meno che non si applichino gli Articoli II.24.1 o II.24.2.
Il pagamento è soggetto all’approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei 8
documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.
L' importo da pagare può, tuttavia, essere compensato, senza il consenso del beneficiario, con qualsiasi altra somma dovuta dal beneficiario all’AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.
I.4.6 Notifica degli importi dovuti
L’AN deve inviare una notifica formale al beneficiario:
a) informandolo dell’importo dovuto; e
b) specificando se la notifica riguarda il pagamento di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo.
Per il pagamento del saldo l’AN deve inoltre specificare l’importo finale della sovvenzione determinato in conformità all’Articolo II.25.
I.4.7 Pagamenti al beneficiario
L’AN deve effettuare i pagamenti a favore del beneficiario.
I pagamenti effettuati a favore del beneficiario sollevano l’AN dai propri obblighi di pagamento.
I.4.8 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti
Il beneficiario è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i rapporti, intermedio e finale, in lingua italiana.
I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro
La richiesta di pagamento deve essere redatta in Euro.
Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet2, applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall’ultima delle due parti.
I.4.10 Valuta per i pagamenti
L’AN deve effettuare i pagamenti in Euro
I.4.11 Data del pagamento
I pagamenti dell’AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.
I.4.12 Spese per trasferimenti bancari
Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole: 9
a) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell’AN sono a carico dell’AN;
b) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario
c) tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.
I.4.13 Interessi di mora
Se l’AN non paga entro i termini previsti per il pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora. Il tasso di interesse passivo è determinato in base alle disposizioni legislative nazionali applicabili alla Convenzione o alle regole dell’AN. In assenza di tali disposizioni, gli interessi da pagare sono determinati in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento in euro (‘tasso di riferimento’), più tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, così come pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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2 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xxx
La sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.2 o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.24.1 non possono essere considerati ritardo di pagamento.
Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'ArticoloI.4.11. L’AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II. 25.
In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200, essi saranno versati al beneficiario soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI
Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del beneficiario le cui coordinate sono di seguito riportate:
_Banca d'Italia
_Università degli Studi di Palermo
Nome della banca:
Denominazione esatta del titolare del conto:
XX00X0000000000000000000000
Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*:
Codice IBAN: 10
*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.
ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
I.6.1 Organo preposto al controllo dei dati
In conformità all’Articolo II.7, il responsabile del trattamento dei dati è l’Agenzia Nazionale.
I.6.2 Comunicazioni all’Agenzia Nazionale
Qualsiasi comunicazione del beneficiario destinata all’Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:
Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0/00
00000 Xxxxxxx xxxxxxx_xxxx@xxx.xx
I.6.3 Comunicazione al beneficiario
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia al beneficiario saranno inviate al seguente indirizzo:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO PIAZZA MARINA 61
00000 XXXXXXX
Indirizzo Posta PEC:
L’Agenzia Nazionale potrà trasmettere documenti, note informative e le informazioni relative ai pagamenti effettuati attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) comunicate nella lettera di attribuzione. In questo caso, il secondo comma dell'Articolo II.3.1 e il secondo comma dell'Articolo II.3.2 non si applicano.
ARICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
Il beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la 11
tutela dei partecipanti al Progetto.
Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.
ARTICOLO I.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)
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3Open licenses - un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro permette ad altri di poter utilizzare la risorsa. Una licenza è associata ad ogni risorsa. Vi sono diverse licenze aperte a seconda della misura dei permessi concessi o delle limitazioni imposte e il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una licenza aperta deve essere associata ad ogni risorsa prodotta. Una licenza aperta non va intesa come un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (IPR).
ARTICOLO I.9 – UTILIZZO DI IT TOOLS
I.9.1 Mobility Tool+
Il beneficiario è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività di mobilità realizzate nell’ambito del Progetto, incluse quelle non finanziate da contributi dell’UE (zero-grant) e per redigere e trasmettere il Rapporto Intermedio (se disponibile nel Mobility Tool+ e per i casi di cui all’Articolo I.4.3) ed il Rapporto Finale.
Per ogni attività di mobilità realizzata nell’ambito del Progetto, il beneficiario deve riportare nel Mobility Tool+ la data di inizio e di fine, il luogo di origine e quello di svolgimento.
Almeno una volta al mese nel corso del progetto di mobilità, il beneficiario deve inserire e aggiornare qualsiasi nuova informazione riguardante i partecipanti e le attività di mobilità.
I.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto
Il beneficiario può utilizzare la Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx/) in conformità con le istruzioni fornite sul sito, per diffondere i risultati del Progetto.
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ARTICOLO I.10 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO
In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano.
ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
Fatto salvo l’Articolo II.8, in qualsiasi comunicazione o materiale informativo il beneficiario deve riportare che il Progetto beneficia del finanziamento del Programma Erasmus +. Le linee guida per il beneficiario e altre terze parti sono disponibili all’indirizzo xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx_xx
ARTICOLO I.12 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI
Qualora l'attuazione del Progetto richieda la liquidazione di un sostegno finanziario ai partecipanti, il beneficiario è tenuto a fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati II e V (se applicabile), i quali devono contenere almeno:
a) l'importo massimo del sostegno finanziario, che non deve superare Euro 60.000 per partecipante;
b) i criteri per determinare l’importo esatto del sostegno finanziario;
c) le attività per le quali il partecipante può ricevere il sostegno finanziario, sulla base di un elenco stabilito;
d) la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del sostegno finanziario;
e) i criteri stabiliti per fornire il sostegno finanziario.
Il beneficiario deve gestire l’intero budget per la mobilità tra i Paesi del Programma e i Paesi Partner considerando tutti i costi connessi sia alla mobilità in entrata che in uscita degli studenti e del personale.
Se il partecipante riceve un altro supporto finanziario oltre ai fondi comunitari Erasmus+, le informazioni riguardanti tale sostegno possono essere incluse nell’accordo finanziario con il partecipante secondo le istruzioni fornite nel modello di accordo da firmare con il partecipante. 13
In conformità ai documenti forniti nell’Allegato V, il beneficiario deve:
- trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il sostegno finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio e supporto individuale ai partecipanti alle attività di mobilità, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell’'Allegato IV;
- oppure fornire ai partecipanti alla mobilità il supporto finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio e supporto individuale sotto forma di fornitura del servizio richiesto inerente tali categorie di budget. In questo caso, il beneficiario deve assicurare che il servizio offerto per il viaggio e il soggiorno soddisfino gli standard di qualità e di sicurezza necessari. Questa opzione è consentita solo per il viaggio degli studenti e per le attività di mobilità del personale.
Il beneficiario può scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.
ARTICOLO I.13 – VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE SENZA EMENDAMENTO
Il beneficiario può modificare la Convenzione senza richiedere un emendamento, nelle seguenti situazioni:
a) il finanziamento per un determinato insieme di flussi di mobilità con un Paese Partner è concesso per un dato numero di partecipanti, come specificato nell’Allegato II. Il beneficiario è libero di impostare la durata delle mobilità, purché siano rispettate la durata minima e la durata massima indicate nella Guida del Programma, e gli eventuali criteri secondari pubblicati dall’AN;
b) all’interno di un dato insieme di flussi di mobilità con un Paese Partner, il beneficiario può organizzare le mobilità per un numero diverso di partecipanti da quelli specificati nell’Allegato II, a condizione che siano rispettate la durata minima e la durata massima indicate nella Guida del Programma, e gli eventuali criteri secondari pubblicati dall’AN.
ARTICOLO I.14– DISPOSIZIONI ULTERIORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
L’AN e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore da parte del beneficiario e il rispetto degli impegni di qualità definiti nei loro accordi interistituzionali.
Nel caso in cui il monitoraggio rilevi debolezze, il beneficiario stabilirà e implementerà un piano 14 d'azione entro i tempi indicati dall’AN o dalla Commissione. In assenza di adeguate e tempestive azioni di rimedio da parte del beneficiario, l’AN potrà suggerire alla Commissione Europea di sospendere o revocare la Carta Erasmus per l'Istruzione superiore in conformità
con le disposizioni della Carta.
ARTICOLO I.15 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE
I.15.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica
Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.
I.15.2 Comunicazioni a mezzo Pec
In conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i. , nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.
Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2017, ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.
I.15.3 Sottoscrizione con firma digitale
Considerato l’art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.
Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2017, ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.
I.15.4 CUP
In base a quanto previsto dall’ art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono sempre obbligatori nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.
Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un 15
finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
ARTICOLO I.16 – DEROGHE SPECIFICHE ALL’ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, nell’Allegato I Condizioni Generali, il termine “La Commissione” deve essere letto come “l’AN”, il termine “azione” deve essere letto come “Progetto” e il termine “costi unitari” deve essere letto come “contributi unitari” salvo diversa disposizione.
Ai fini della presente Convenzione, nell’Allegato I Condizioni Generali, il termine “rendiconti finanziari” deve essere letto come “"sezione finanziaria del rapporto” salvo diversa disposizione.
All’Articolo II.4.1, Articolo II.8.2, Articolo II.20.3, Articolo II.27.1, Articolo II.27.3, al primo paragrafo dell’Articolo II.27.4, al primo paragrafo dell’Articolo II.27.8. e all’Articolo II.27.9 il riferimento “la Commissione” deve essere letto come “l’AN e la Commissione”.
All’Articolo II.12 il termine “sostegno finanziario” deve essere letto come “sostegno” e il termine “terze parti” deve essere letto come “partecipanti”.
2. Ai fini della presente Convenzione, i seguenti articoli dell’Allegato I Condizioni Generali non sono applicabili: Articolo II.2 (d) (ii), Articolo II.12.2, Articolo II.13.4, Articolo II.17.2.1 (h), Articolo II.18.3, Articolo II.19.2, Articolo II.19.3, Articolo II.20.3, Articolo II.21, punto c) del sesto sottoparagrafo dell’Articolo II.25.3, Articolo II.27.7.
Ai fini della presente Convenzione, il termine “ente affiliato”, “pagamento intermedio”, “somma forfettaria”, “tasso fisso” non si applicano quando citate nelle Condizioni Generali.
3. L’Articolo II.7.1 deve essere letto come segue:
“II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell’AN e della Commissione
Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione devono essere trattati dall’AN 16
secondo le disposizioni previste dalla legge nazionale in materia.
Tutti i dati personali memorizzati sugli strumenti informatici forniti dalla Commissione Europea devono essere trattati dall’AN a norma del Regolamento (EC) n. 45/20014
I dati in questione devono essere trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all’Articolo I.6.1 ai soli fini dell’attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione o per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, attraverso controlli, audit e indagini ai sensi dell’Articolo II.27, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di monitoraggio e controllo o di ispezione, in applicazione della legislazione nazionale in materia che regola la Convenzione.
Il beneficiario ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. Il beneficiario potrà rivolgere eventuali richieste, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati indicato all’Articolo I.6.1.
Tutti i dati personali contenuti nella Convenzione saranno trattati dall’AN a norma del Regolamento (CE) n. 45/2001.
Il beneficiario ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la protezione dei dati”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
4. All’Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo comma devono essere letti come segue:
“II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell’AN e dell’Unione
Il beneficiario concede all’AN e all’Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:
a. per finalità proprie, in particolare per l’utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l’AN, per le istituzioni europee, per le agenzie e organismi e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie”.
Per il resto di questo Articolo, i riferimenti all’“Unione” devono essere letti come riferimento “all’AN e/o all’Unione”
5. Il secondo comma dell’Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:
“Il beneficiario deve garantire che l’AN, la Commissione, la Corte dei Conti Europea e l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti secondo l’Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti del beneficiario.”
6. L’Articolo II.18 deve essere letto come segue: 17
“II.18.1 La Convenzione è disciplinata dalla legislazione Italiana.
II.18.2 Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l’AN e il beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.
Un’azione legale può essere intentata contro un atto dell’AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).”
7. L’Articolo II.19.1 deve essere letto come segue:
“Le condizioni per l’ammissibilità dei costi sono definite alla sezione I.1 e II.1 dell’Allegato III”.
8. L’Articolo II.20.1 deve essere letto come segue:
“Le condizioni per il rimborso dei costi e contributi sono definite nella sezione I.2 e II.2 dell’Allegato III”.
9. Articolo II.20.2 deve essere letto come segue:
“Le condizioni inerenti la documentazione giustificativa a supporto dei costi e dei contributi dichiarati sono definite nella sezione I.2 e II.2 dell’Allegato III”.
10. Il primo comma dell’Articolo II.22 deve essere letto come segue:
“Al beneficiario è consentito adeguare il budget di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, se il Progetto è stato implementato come descritto all’Allegato II. Questi adeguamenti non generano un emendamento alla Convenzione ai sensi dell’Articolo II.13, nel rispetto delle condizioni dell’Articolo I.3.3.”
11. L’Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:
“b) omette di presentare tale richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall’AN.”
12. Il primo comma dell’Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:
“Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il beneficiario non ha il diritto di presentare alcuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4.”
18
13. L’Articolo II.25.1 deve essere letto come segue:
“II.25.1 Fase 1 Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dei contributi unitari
Questa fase è applicata come segue:
a) se, ai sensi dell’Articolo I.3.2 (a), la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili, il tasso di rimborso specificato nella sezione II.2 dell'Allegato III è applicato ai costi ammissibili del Progetto approvati dall’AN per le corrispondenti categorie di costi;
b) se, ai sensi dell’Articolo I.3.2 (b), la sovvenzione assume la forma di contributo unitario, il contributo unitario specificato nell'Allegato IV è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dall’AN per il beneficiario.
Se l’Articolo I.3.2 prevede una combinazione di differenti forme di sovvenzione, gli importi ottenuti devono essere sommati.”
14. Il secondo comma dell’Articolo II.25.4 deve essere letto come segue:
“L’importo della riduzione sarà proporzionale al grado in cui il Progetto sia stato realizzato in maniera insoddisfacente o alla gravità della violazione come previsto nella sezione IV dell’Allegato III.”
15. Il terzo paragrafo dell’Articolo II.26.2 deve essere letto come segue:
“Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l’AN recupererà l’importo dovuto:
a) mediante compensazione, senza il consenso preliminare del beneficiario, con eventuali altri importi dovuti al beneficiario dall’AN (“compensazione”);
In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’AN può procedere alla compensazione prima della scadenza del termine.
Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale competente, a norma dell’Articolo II.18.2;
b) mediante escussione della garanzia finanziaria, ove previsto, a norma dell'Articolo I.4.2 (“attingendo alla garanzia finanziaria”);
c) mediante avvio di un’azione legale come stabilito all’Articolo II.18.2 oppure nelle Condizioni Speciali.”
16. Il terzo comma dell’Articolo II.26.2 deve essere letto come segue:
“I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi, recupero di crediti inerenti la sovvenzione, compresi i casi di cui all’Articolo II.27.7. In tali casi il
beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione dell’audit, del ricorso, del 19
contenzioso o del recupero del credito in questione e nei casi indicati all’Articolo II.27.7.”
17. L’Articolo II.27.3 deve essere letto come segue:
“Il beneficiario deve fornire tutte le informazioni, anche quelle su supporto elettronico, richieste dall’AN o dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo esterno alla Commissione.
Se il beneficiario non ottempera agli obblighi stabiliti al primo comma, l’AN può considerare:
a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.”
FIRME
firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.
Per il beneficiario Per l’AN
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