Contract
LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.407 - DISPOSIZIONI DIVERSE PER L'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 1991-1993 ( ART. 8 SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO).
(G.U. N. 303 DEL 31 DICEMBRE 1990)
Art. 8 - Norme in materia di contratti di formazione e lavoro
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dall'1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una ridu- zione del 25 per cento.
2. Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che pre- sentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previden- ziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli ap- prendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici di- pendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo uni- co approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche me- diante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è eserci- tabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computa- no i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quan- do nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il la- voratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contrat- to di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavo- ratore interessato.
9. A decorrere dall'1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effet- tuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licen- ziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
10. Nella legge 28 febbraio 1987, n.56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".