Assicurazione per la Responsabilità Patrimoniale
Assicurazione per la Responsabilità Patrimoniale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Edizione Gennaio 2021 – Ultima Rev.
Prodotto: “Assicurazione per la Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione”
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094. Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00 Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000 |
Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx. |
Al contratto si applica la legge Italiana |
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE | ||
Che cosa è assicurato? | ||
In aggiunta a quanto indicato nel DIP le garanzie assicurano: Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi rientrante nei seguenti casi: 1) L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile e professionale, derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle cariche indicate nella Scheda di Copertura e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l’accertamento della colpa lieve) e nell’esercizio dell’Attività dichiarata nel Certificato. 2) L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi La garanzia di questo Certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato. Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del personale L’Assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. |
Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri enti.
Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all’attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del Certificato, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:
1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previdente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.
Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679
La garanzia di questo Certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un Danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione
Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui al presente Certificato comprende le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma
elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con il massimo di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.
Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a
fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ TECNICHE, L’ASSICURAZIONE COPRE:
1) le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba
rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
• progettista e verificatore della progettazione
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
• “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9
aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che
svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica) con esclusione
delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2) le Perdite Patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle
leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente Contraente.
3) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4) i Danni Materiali e Corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all’Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dall’art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 dalla legge n. 166/2002 (Xxxxxxx Xxxxxx) e successive modificazioni.
PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga dell’Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL`ASSICURAZIONE - relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le Perdite Patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e
attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e
con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di Certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL`ASSICURAZIONE limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai Danni alle Opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle Opere stesse;
• gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la
stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10 % dell’Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.
Danni A Macchinari, Attrezzature, Materiali O Strumenti Destinati All’esecuzione Dei Lavori
A parziale deroga dell’Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE, l’Assicurazione vale anche per i Xxxxx a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI.
Tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali derivanti dall’esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio, anche per i Maggiori Costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all’art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016.
RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.
Tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni contenuti nel Documento Informativo Precontrattuale, si precisa che: L’Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a: X. Xxxxx corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; B. Atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato; C. Responsabilità assunte volontariamente dall’assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso; D. Stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi; X. Xxxxxx od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente; F. Inquinamento di qualsiasi genere: d’aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; X. Xxxxxxxx, ingiuria, diffamazione; H. Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’assicurato; I. Azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l’assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l’assicurato; L. Il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al d.lgs n. 209 del 2005; M. Xxxxx o circostanze pregresse già note all’assicurato e/o al contraente e/o denunciate prima dell’inizio del presente certificato; N. Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; O. Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Attidi terrorismo o di sabotaggio organizzato; P. Le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile del contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il contraente; Q. Le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell’(auto)/assicurazione della responsabilità civile sanitaria. Qualora il contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione: X. Xxxxx e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. L'assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino da una richiesta di risarcimento: S. In qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’ofac ("office of foreign assets control" del dipartimento del tesoro degli stati uniti d’america). Si conviene inoltre che l’assicuratore non sarà tenuto: Al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America, oppure al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica. RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ TECNICHE L‘Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; b) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel Certificato; c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso; d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi; e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo dell‘Assicurato; f) inquinamento di qualsiasi genere: d` aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; g) calunnia, ingiuria, diffamazione; h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato; i) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005; l) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio del presente Certificato; m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; n) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; |
o) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria; p) Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria fermo restando la copertura della sola Responsabilità Amministrativa, di cui all’Art. 13 sezione B), derivante da errori od omissioni negli atti certificativi o autorizzativi di pertinenza del personale sanitario. Questa esclusione s’intende operante qualora l’Assicurato eserciti attività sanitaria. q) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza; r) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti; s) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore; t) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura; u) e derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; v) i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione; w) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori. PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA A parziale deroga dell’Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL`ASSICURAZIONE - relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le Perdite Patrimoniali: • derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità; • conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo; • derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; d) relativi al danno erariale; e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività; f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; g) conseguenti a: - furto - rapina - incendio - smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all’Assicurato; h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dall` utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell’Assicurato; l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante; m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità; o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell’esecutore degli stessi; p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE. L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali; b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei Lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità; d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica; (l’esclusione opera in tutti i casi in cui l’attività di verifica sia svolta da un dipendente della Stazione Appaltante) e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento |
di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività; f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; g) conseguenti a: - furto - rapina - incendio - smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all’Assicurato; h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dall` utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell’Assicurato; j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante; k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità; m) conseguenti a insolvenza o fallimento dell’autore del progetto verificato dall'Assicurato; n) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell’esecutore degli stessi; o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. p) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all’Assicurato per la sua responsabilità personale. |
Ci sono limiti di copertura? |
Si, ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base sono presenti i seguenti limiti di copertura: Per le “Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del personale” Le Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc. la Società risponderà fino al limite di Euro 250.000,00 per anno Assicurato. Per le “Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679” La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. L’Assicurazione non vale: − per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; − per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali; − per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui o con cui l’Assicurato deve rispondere. Per le “Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)” L’estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con il massimo di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo. * * * Per la “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI” vigono i seguenti limiti di copertura: Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 7 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro, Art. 38 - Pluralità di assicurati. * * * Per la “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE” vigono i seguenti limiti di copertura: La copertura assicurativa non è efficace nel caso in cui: a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. Precisazione Rischio Cyber: Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il Sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di Polizza), derivante da una Richiesta di Risarcimento e conseguente ad un Incidente Cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni del Certificato. Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi del presente Certificato non si applicherà ad alcun Sinistro derivante da una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un Atto Cyber. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto alla società di brokeraggio ed al Corrispondente della Lloyd’s Insurance Company S.A. indicato nella Scheda di Copertura, tramite il quale l'Assicurazione è stata portata a termine entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità ai sensi dell'art. 1913 C.C.. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non è prevista alcuna assistenza diretta e/o in convenzione, Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione. L'Assicurato, o in caso di morte il Beneficiario, deve consentire agli Assicuratori le indagini e gli accertamenti necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese. | |
Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fattosu cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. |
Obblighi dell’impresa | NO |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è dovuto con periodicità annuale. Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Copertura. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Certificato (scadenza pagamento premio). Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti agli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari, assegni circolari a favore degli Assicuratori o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro e/o aggravamento del rischio esercitato dalla società, quest’ultima metterà a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle xxxxx. Xx l’Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. È fatto comunque salvo l’obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione o rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per i contratti di durata annuale non esiste il tacito rinnovo, pertanto il contratto avrà fine alla sua scadenza naturale. Per i contratti con durata pluriennale sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In accordo tra le parti si prende atto che tutte le comunicazioni di cui sopra possono essere trasmesse dagli Assicuratori attraverso il Broker indicato nella Scheda di Copertura o dall’Assicurato attraverso il Broker per mezzo lettera raccomandata, fax o dispositivi elettronici (esempio: e-mail) purché con data certa indirizzata al Broker. Le disposizioni previste dall’Art. 23 - Xxxxxxxx Xxxxxx, rimangono valide ed applicabili. In caso di sinistro, dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Risoluzione | Non sono previsti altri casi oltre quelli disciplinati dalla Legge. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto alle Pubbliche Amministrazioni per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi o commessi da soggetti dei quali e con i quali la Pubblica Amministrazione ne debba rispondere. |
Quali costi devo sostenere? |
Il contratto prevede i seguenti costi: • costi di intermediazione pari alla percentuale dal 20% al 30% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 14 Condizioni di assicurazione, Parte Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - www.ania.it. Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. |
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al | |
net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della | |
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.