ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA E COMUNE DI ORVIETO CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE N. 12
ALLEGATO A)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA E COMUNE DI ORVIETO CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE N. 12
AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
AI FINI DELLA ATTUAZIONE DELLE AZIONI A VALERE SUL PR FSE PLUS 2021-2027 NELL’AMBITO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI K) E H) DA REALIZZARE CON LE ZONE SOCIALI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 983 DEL 29 SETTEMBRE 2023 TRA
La Regione Umbria, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, P.IVA 01212820540 - C.F.80000130544, rappresentata da:
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Palmanova (Udine) il 03-02-1977, C.F. BTTVNT77B43G284A la quale interviene in qualità di dirigente del servizio “Servizio programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali, integrazione socio sanitaria. Economia sociale e terzo settore” della Direzione Salute e Welfare;
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
E
Il Comune di Orvieto in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 12 con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx,0 (CF 81001510551 e P.iva 00052040557), rappresentato da:
Dr. Xxxx Xxxxxx, nato ad Acquapendente (Viterbo) il 02-10-1966, C.F. BRNDNI66R02A040E il quale interviene in qualità di Dirigente del “Sevizio Finanziario e Sociale”;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
- il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027 adottato il 17 Dicembre 2020 che fissa, per ciascun anno del periodo di programmazione, gli importi massimi degli stanziamenti di impegno del bilancio UE per singola rubrica di spesa, ivi inclusa la rubrica 2 “Coesione, resilienza e valori”;
- il pacchetto di iniziative strategiche Green Deal europeo che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e le iniziative previste tra le quali la Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la Strategia industriale per l'Europa;
- il Reg. (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, con il quale si stabiliscono gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021/2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- il Reg. delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- l’Accordo di Partenariato trasmesso dall’Italia alla Commissione in data 17 gennaio 2022, come previsto dall’articolo 10 del Reg. (UE) 2021/1060, nel quale si espone l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 15.07.2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022 che approva il programma "PR Umbria FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Umbria in Italia – CCI 2021IT05SFPR016;
- le D.G.R. n. 1318 e 1328 del 14.12.2022 con la quali la Giunta regionale ha, tra l’altro, preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022 e della Decisione di esecuzione C(2022) 8818 final del 28/11/2022 sopra richiamate.
- il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni Reg. UE 2021/1060” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 16.12.2022.
- la D.G.R. n. 1354 del 21/12/2022 di approvazione del quadro di responsabilità di attuazione nell’ambito dell’organizzazione regionale, sulla base dell’articolazione del PR Umbria FSE+ 2021- 2027 per Assi e per Obiettivi Specifici.
- la D.G.R. n.10 del 09-01-2023 di avvio dell’attuazione degli interventi previsti dai programmi regionali FESR 2021-2027 ed FSE+ 2021 – 2027 avuto riguardo in particolare alla necessità di adempiere agli obblighi regolamentari di cui Reg. (UE) 1060/2021 per i due Fondi relativi al raggiungimento degli obiettivi di spesa conseguenti all’applicazione della normativa in tema di disimpegno di spesa delle risorse UE entro il 2025 e dei target intermedi da conseguire entro la fine dell’anno 2024 per gli indicatori di output per l’allocazione della flessibilità (Reg. UE 2021/1060 art. 16 e art. 105).
- la D.G.R. n. 201 del 01-03-2023 di adottato il Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.). relativamente al PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR016, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(22022) 8610 final del 23.11.2022, nonché la successiva integrazione di cui alla DGR 497 del 17-05-2023 recante in oggetto “PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR016, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(22022) 8610 final del 23.11.2022: approvazione rev. 2 del Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.)”.
- la Determinazione Direttoriale n. 7019 del 28-06-2023 con la quale è stato approvato il documento "Sistema di Gestione e di Controllo" per la programmazione Regione Umbria PR FSE+2021-2027 (CCI2021IT05SFPR016);
- la Determinazione Direttoriale n. 6829 del 23-06-2023 con la quale sono state approvate relativamente al PR Umbria FSE+ 2021-2027 le Linee guida per l’attuazione delle operazioni in attuazione dell’art. 73, comma 3 del Reg. (UE) 2021/1060;
- la D.G.R. n. 983 del 27-09-2023 con la quale la Giunta Regionale:
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
✔ ha approvato le linee strategiche per la programmazione delle azioni a valere sul PR FSE+ 2021- 2027 ricomprese nell’Asse Inclusione sociale da realizzare attraverso le Zone sociali e, per il triennio 2023-2025 ha approvato, altresì, le disposizioni attuative per le prime quattro azioni per un importo di € 6.800.000,00 a fronte di uno stanziamento complessivo da DIA per le predette azioni pari ad € 21.400.000,00, che di seguito si elencano:
a) Interventi socio educativi di supporto alla domiciliarità, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “interventi educativi volti a mantenere e sostenere il minore all’interno della propria famiglia quando questa sia in situazioni di temporanea difficoltà e manifesti elementi possibili di rischio o pregiudizio per il minore. Si tratta di progetti flessibili e articolati su diverse opportunità educative e ricreative, legate anche alle sedi abituali di vita delle persone. Tra gli effetti attesi c’è l’elaborazione di progetti educativi personalizzati che prevedano tra i macro obiettivi quello di rendere il minore e la sua famiglia competenti e quindi promotori, a loro volta, di un cambiamento nella comunità di appartenenza, attivando così un circolo virtuoso che produca benessere sociale”, il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 5.900.000,00.
b) Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “Interventi finalizzati al coinvolgimento attivo del minore con disabilità, della sua famiglia, della scuola, della rete dei servizi socio-sanitari e del contesto territoriale, nella costruzione di risposte appropriate volte a perseguire lo crescita della persona, della sua autonomia e della sua partecipazione attiva alla vita della comunità”, il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 5.000.000,00.
c) Servizio di accompagnamento al lavoro per le persone con disabilità – SAL, per adulti e giovani nell’ambito dell’Obiettivo Specifico h) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “Servizio di accompagnamento al lavoro quale servizio di supporto specialistico di secondo livello con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di inclusione socio-lavorativa e terapeutico riabilitativa di cittadini giovani o adulti esposti al rischio di esclusione sociale. Le finalità sono anche quelle di accrescere e consolidare la sicurezza, l’autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle proprie “capacity- ability”, favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le realtà economiche, produttive e istituzionali, nonché quelle di individuare specifici contesti lavorativi in grado di accogliere e facilitare percorsi di accompagnamento, di apprendimento e di assunzione di responsabilità mediante l’attivazione di tirocini extracurriculari anche con l’ausilio di operatori esperti della mediazione/accompagnamento al lavoro”, il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 3.500.000,00.
d) Inclusione sociale delle persone con disabilità - supporto alla vita indipendente - e supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti) , nell’ambito dell’Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “Inclusione sociale delle persone con disabilità (supporto alla vita indipendente e alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti)” il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 7.000.000,00, per la parte relativa alle progettualità in favore delle persone con disabilità ovvero per il supporto alla vita indipendente.
✔ ha approvato i criteri di riparto delle risorse destinate alle predette azioni e il riparto per la programmazione triennale 2023-2025 da attribuire ai Comuni capofila di Zona Sociale/Unione dei Comuni subordinatamente all’esito della procedura di manifestazione di interesse rivolta alle Zone sociali/Unione dei Comuni a seguito di apposito avviso regionale.
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
✔ ha stabilito che la risposta all’avviso regionale di manifestazione di interesse alla realizzazione delle attività da parte dei Comuni capofila delle Zone sociali/ Unione dei Comuni, costituisce il presupposto per l’assunzione di responsabilità e degli oneri in caso di mancato rispetto alla realizzazione delle stesse secondo il cronoprogramma stabilito dalla medesima Deliberazione.
✔ ha rinviato a successivo atto e all’esito dell’espletamento della predetta procedura di manifestazione di interesse l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra la Regione Umbria e il Comune capofila di Zona sociale/Unione di Comuni contenente le schede tecniche relative ai contenuti delle quattro azioni oggetto dell’accordo.
- la Determinazione Dirigenziale 10624 del 13-10-2023 con la quale si è provveduto ad emanare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno della Regione Umbria alla realizzazione delle azioni a valere sul PR FSE PLUS 2021-2027 nell’ambito degli obiettivi specifici k) e h) quali: interventi socio educativi di supporto alla domiciliarità, assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica, servizio di accompagnamento al lavoro (sal) per adulti e giovani e supporto alla vita Indipendente.
- la Determinazione Dirigenziale n. 11298 del 27-10-2023 con la quale sono stati approvati gli esiti del predetto avviso pubblico ed è stata approvata, conseguentemente, la tabella che tenendo conto delle richieste e degli esiti delle valutazioni nonché delle richieste rispetto alle singole azioni fatte proprie con deliberazione di Giunta Regionale, ripartisce le risorse pari ad € 6.800.000,00, già assegnate con DGR 983/2023 alle Zone sociali;
- la legge Regionale 9 aprile 2015, n. 2. “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- il Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 7 marzo 2017.
- gli atti normativi e di programmazione nazionali e regionali relativi alle politiche sociali attinenti alle azioni oggetto dell'accordo, richiamati in esteso nell'allegato 1).
Considerata la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona sociale n. 12 Orvieto, fra i Comuni della medesima Zona compreso il Capofila, sottoscritta da tutti i Comuni della Zona sociale il 30 dicembre 2016 in forza della quale il Comune di Orvieto, in qualità di Comune capofila, sottoscrive il presente accordo;
Dato atto di quanto disposto con D.G.R. n. 983/2023 la quale rinvia a successivo atto e all’esito dell’espletamento della predetta procedura di manifestazione di interesse l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra la Regione Umbria e il Comune capofila di Zona sociale/ Unione di Comuni, nonché delle schede tecniche relative ai contenuti delle quattro azioni oggetto dell’accordo.
Riconosciuta la necessità, anche in attuazione della D.G.R. n. 983/2023, di disciplinare la realizzazione delle attività di interesse comune del PR FSE+ 2021-2027, svolte nell'ambito dell'adempimento delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali assegnate ai Comuni dall'ordinamento vigente, attraverso lo strumento dell'accordo di collaborazione, secondo i seguenti principi guida:
a) valenza strutturale delle azioni sostenute dal FSE, attraverso la produzione e l'implementazione di modelli comuni di intervento e lo sviluppo congiunto di strumenti;
b) integrazione fra risorse, anche verso quelle rinvenienti dalla programmazione nazionale;
c) guida regionale esercitata in una logica di governance partecipata, di coprogettazione e di sussidiarietà orizzontale;
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
d) ripartizione reale di compiti e responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche parti dell’accordo;
e) articolazione attuativa rivolta a consentire adeguate condizioni di implementazione e messa a regime, anche attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa della Regione e dei Comuni, per lo specifico delle politiche sociali, nonché per l'efficiente uso del FSE+;
f) monitoraggio in itinere e valutazione, al fine del rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia nell'uso e negli impatti delle risorse.
Preso atto che il documento “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE 2021/1060) approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 16-12-2022, prevede tra gli schemi di programmazione gli accordi conclusi fra Pubbliche amministrazioni, quali strumenti idonei allo svolgimento di attività di interesse comune, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l’istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni previsto dalla Legge
n. 241/90 all’art. 15 escluso dalla disciplina degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023. Considerato che la D.G.R. n. 1404 del 28-12-2023, è stato approvato lo schema di questo accordo comprensivo dei suoi allegati.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.
Art. 2
Finalità dell'accordo
1. L'accordo, è complessivamente rivolto a qualificare il sistema regionale delle politiche sociali, anche innovando le modalità di erogazione dei servizi, potenziando gli interventi volti a sviluppare sistemi di welfare territoriali innovativi tesi a riqualificare i servizi della rete territoriale o a promuoverne di nuovi, coniugando lo sviluppo locale e il sistema di welfare e accompagnare i processi di innovazione sociale sui territori, finalizzati anche a definire modelli di intervento nelle politiche sociali . A tal fine le azioni del presente accordo:
a) garantiscono un approccio di presa in carico integrata e individualizzata delle persone svantaggiate e dei nuclei familiari;
b) valorizzano e sviluppano le competenze delle persone nelle diverse fasi di vita, con particolare riguardo a quelle più critiche, in un’ottica di abilitazione, responsabilizzazione, partecipazione attiva e reciprocità̀ con la comunità;
c) sono volte a rafforzare le condizioni di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi per i minori, per persone in difficoltà economica e per le persone in condizioni di disabilità, favorendo l’inclusione sociale e anche come fattore di conciliazione favorevole ad una maggior partecipazione al mercato del lavoro;
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
d) sono rivolte alle persone con disabilità, favoriscono lo sviluppo progressivo della loro autonomia tendendo al pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità la quale si propone di garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all’interno della società, la sua centralità e l’accrescimento della consapevolezza (empowerment) in relazione alle proprie scelte.
2. Il presente accordo, in un'ottica di continuità con interventi di carattere “sociale” già sperimentati, rientra nell'ambito di una strategia regionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale attuata con diversi dispositivi e fonti finanziarie disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario, in particolare con riferimento a minori, famiglie, alle persone non autosufficienti e le persone con disabilità.
3. La Regione Umbria ed il Comune di Orvieto, in qualità di capofila della zona sociale n. 12, stipulano il presente accordo al fine di garantire, in collaborazione e nel rispetto di quanto pattuito in ragione dei rispettivi ruoli, l’attuazione delle azioni di cui all'asse “Inclusione sociale” del PR FSE+ 2021-2027 di seguito elencate, le cui caratteristiche sono dettagliate nell’art. 3 e nell’allegato 2):
a) Interventi socio educativi di supporto alla domiciliarità, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “interventi educativi volti a mantenere e sostenere il minore all’interno della propria famiglia quando questa sia in situazioni di temporanea difficoltà e manifesti elementi possibili di rischio o pregiudizio per il minore. Si tratta di progetti flessibili e articolati su diverse opportunità educative e ricreative, legate anche alle sedi abituali di vita delle persone. Tra gli effetti attesi c’è l’elaborazione di progetti educativi personalizzati che prevedano tra i macro obiettivi quello di rendere il minore e la sua famiglia competenti e quindi promotori, a loro volta, di un cambiamento nella comunità di appartenenza, attivando così un circolo virtuoso che produca benessere sociale”, il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 5.900.000,00.
b) Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “Interventi finalizzati al coinvolgimento attivo del minore con disabilità, della sua famiglia, della scuola, della rete dei servizi socio-sanitari e del contesto territoriale, nella costruzione di risposte appropriate volte a perseguire lo crescita della persona, della sua autonomia e della sua partecipazione attiva alla vita della comunità”, il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 5.000.000,00.
c) Servizio di accompagnamento al lavoro per le persone con disabilità – SAL, per adulti e giovani nell’ambito dell’Obiettivo Specifico h) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “Servizio di accompagnamento al lavoro quale servizio di supporto specialistico di secondo livello con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di inclusione socio-lavorativa e terapeutico riabilitativa di cittadini giovani o adulti esposti al rischio di esclusione sociale. Le finalità sono anche quelle di accrescere e consolidare la sicurezza, l’autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle proprie “capacity- ability”, favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le realtà economiche, produttive e istituzionali, nonché quelle di individuare specifici contesti lavorativi in grado di accogliere e facilitare percorsi di accompagnamento, di apprendimento e di assunzione di responsabilità mediante l’attivazione di tirocini extracurriculari anche con l’ausilio di operatori esperti della mediazione/accompagnamento al lavoro”, il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 3.500.000,00.
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
d) Inclusione sociale delle persone con disabilità - supporto alla vita indipendente - e supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti) , nell’ambito dell’Obiettivo Specifico k) del PR FSE + 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “Inclusione sociale delle persone con disabilità (supporto alla vita indipendente e alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti)” il cui stanziamento totale in D.I.A. è pari a complessive € 7.000.000,00, per la parte relativa alle progettualità in favore delle persone con disabilità ovvero per il supporto alla vita indipendente.
Art. 3
Oggetto dell'accordo
1. Sono oggetto del presente accordo la realizzazione da parte del Comune di Orvieto capofila della Zona Sociale n. 12, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 7, le azioni riportate nella tabella di seguito, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 per un importo che, per il triennio 2023- 2025 ammonta a complessivi € 309.890,99, le quali sono integrabili come specificato nel successivo comma 2:
AZIONE | SCHEDE TECNICHE DELL’AZIONE | DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA D.I.A | STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO 2023-2025* | RISORSE FINANZIARIE PER IL TRIENNIO 2023-2025 A FAVORE DELLA ZONA SOCIALE 12 – ORVIETO * |
Interventi socio educativi di supporto alla domiciliarità | Allegato 2A) al presente atto | 5.900.000,00 | 2.648.090,79 | 85.752,98 |
Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica | Allegato 2B) al presente atto | 5.000.000,00 | 1.705.843,07 | 132.781,68 |
Servizio di accompagnamento al lavoro per le persone con disabilità - SAL (adulti e giovani) | Allegato 2C) al presente atto | 3.500.000,00 | 901.243,95 | 37.356,34 |
Inclusione sociale delle persone con disabilità - Supporto alla vita indipendente (e supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti **) | Allegato 2D) al presente atto | 7.000.000,00 | 1.544.820,19 | 54.000,00 |
(*) RISORSE RIPARTITE CON DGR 983/2023 E DEFINITIVAMENTE STABILITE ALL’ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DD N. 11298 DEL 27-10-2023 TENUTO CONTO DELLA RICHIESTA DEL COMUNE DI TERNI DEL 17-11- 2023 E DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI ACCORDO.
(**) PARTE DELL’INTERVENTO NON ANCORA AVVIATA.
2. Le azioni oggetto del presente accordo saranno integrate delle risorse fino a concorrenza della dotazione complessiva D.I.A. attualmente vigente e prevista per ciascuna azione, previa condivisione dei fabbisogni come previsto dalla DGR 983/2023 mediante accettazione della proposta da parte del Comune di Orvieto Capofila della Zona Sociale n. 12 ai sensi dell’art. 1326 del c.c. nonché secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12.
3. Le azioni oggetto del presente accordo di cui al comma 1 sono realizzate secondo le caratteristiche specificate riportate nelle schede tecniche di azione di cui agli allegati 2a), 2b), 2c) e 2d) parti integranti e sostanziali del presente accordo.
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
4. Le azioni sono realizzate dal Comune capofila a favore di tutti i Comuni costituenti la zona sociale, secondo la relativa programmazione sociale. E' escluso il trasferimento dei fondi di cui al presente accordo di collaborazione fra Comune capofila e Comuni costituenti la zona sociale.
5. Il Comune capofila di Zona sociale, all’avvio delle procedure afferenti alla fase dello start-up, formula alla Regione richiesta di parere di conformità compilando le schede tecniche delle azioni di cui al comma 3, per le parti relative:
− ai contenuti dell’azione (paragrafo 1 della scheda);
− alle procedure di attivazione dell’azione (paragrafo 3 della scheda);
− al cronoprogramma (per quanto previsto al paragrafo 4 della scheda),
al fine di definire, nell'ambito del complessivo budget finanziario e dei target fisici definiti, i dettagli contenutistici e il relativo piano finanziario delle azioni.
6. La Regione Umbria, nel rispetto della ripartizione delle competenze delle parti di cui al successivo art. 7, rilascia il parere di conformità, con apposito provvedimento regionale e nel rispetto dei termini di cui alla l. 241/90. Le eventuali motivate modifiche del piano finanziario tra gli interventi/servizi previsti per ciascuna azione, del piano finanziario tra le voci di spesa ammissibili nonché della procedura di attuazione avverranno con scambio di note tra le parti.
7. La Regione realizza nell'ambito del presente accordo azioni di sistema coerenti e funzionali all'evoluzione strutturale, così come definito nel PR FSE + 2021-2027.
Art. 4
Durata
1. L’Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31-12-2029, data finale di ammissibilità della spesa a valere sul PR FSE+ 2021-2027, salvo proroga sottoscritta da entrambe le parti e comunque fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente accordo nonché dall’attuazione del programma operativo regionale relativo al periodo di programmazione 2021-2027.
Art. 5
Criteri di trasferimento delle risorse e flussi finanziari al Comune capofila
1. La Regione destina, ai sensi della D.G.R. n. 983 del 27.02.2017, risorse fino all'ammontare massimo di € 21.400.000,00 del PR FSE+ dell’Asse Inclusione sociale per azioni da realizzare e con le Zone sociali e con riferimento alla durata del presente accordo. Nello specifico, per il periodo di programmazione avviato con le prime 4 azioni riportate nell’art. 3, comma 1, per il triennio 2023-2025 per la Zona sociale n. 12- Orvieto, ammontano ad € 309.890,99 così come indicato al precedente art. 3.
2. Il valore effettivo dei trasferimenti è definito in esito alla rendicontazione delle operazioni sostenute, sulla base delle loro caratteristiche attuative così come definite dall'art. 3 e dagli allegati 2a), 2b), 2c) e 2d) del presente accordo ed entro il limite di cui al precedente comma 1.
3. Al fine del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cronoprogramma di attività così come approvato con D.G.R. n. 983/2023, la Regione procede al trasferimento delle risorse finanziarie secondo le modalità e i termini di seguito indicati:
a) per un importo pari al 20% delle risorse previste per ogni azione di cui all’art. 3, ovvero per ogni scheda tecnica allegata all’accordo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo come ribadito nel successivo comma 4;
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
b) per un importo pari al 30% delle risorse previste per ogni azione di cui all’art. 3, ovvero per ogni scheda tecnica allegata all’accordo, a seguito di attestazione della spesa pari al 75% dell’ammontare delle risorse trasferite con la prima tranche per la medesima scheda di azione e, comunque, secondo i termini e le modalità stabilite dall’art. 74, comma 1 lettera b) del Reg. UE n. 1060/2021;
c) per un importo pari al 30% delle risorse previste per ogni azione di cui all’art. 3, ovvero per ogni scheda tecnica allegata all’accordo, a seguito di attestazione della spesa pari al 75% dell’ammontare delle risorse trasferite con la seconda tranche per la medesima scheda di azione e, comunque, secondo i termini e le modalità stabilite dall’art. 74, comma 1 lettera b) del Reg. UE n. 1060/2021;
d) il saldo sarà erogato fino a concorrenza di tutti i costi elegibili rendicontati e attestati per ogni azione di cui all’art. 3, ovvero per ogni scheda tecnica allegata all’accordo, secondo i termini e le modalità stabilite dall’art. 74, comma 1 lettera b) del Reg. UE n. 1060/2021.
4. Le modalità e i termini di trasferimento delle risorse di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 3 si applicano a tutte le azioni oggetto dell’accordo, nonché alle risorse integrative attinenti alla dotazione finanziaria complessiva D.I.A. di cui all’art. 3 comma 2 del presente accordo, salva diversa disposizione prevista in sede di integrazione dell’accordo che avverrà ai sensi dell’art. 1326 del c.c. nonché secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12.
5. Sono rimborsabili, a ristoro delle spese sostenute nell’ambito delle attività previste, solo i costi direttamente sostenuti per la realizzazione delle operazioni oggetto dell’accordo e ammessi a rendicontazione.
6. In caso di mancato raggiungimento dei target finanziari e fisici indicati nell’allegato 2), nonché di mancato rispetto dei relativi tempi di attuazione (cap. 5.3 delle schede di intervento - all.2) si applica quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del presente accordo.
Art. 6
Rapporti tra comune capofila e comuni costituenti la Zona Sociale
1. Il comune di Orvieto sottoscrive il presente accordo di collaborazione con la Regione Umbria in quanto capofila della Zona Sociale n. 12, in forza della convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000 che definisce obbligatoriamente i servizi, le attività e gli interventi oggetto di gestione associata, le loro modalità organizzative e gestionali, le responsabilità del Comune Capofila e dei Comuni associati. Le azioni oggetto del presente accordo ricadono tra i servizi, attività ed interventi a gestione associata
2. Il Comune Capofila agisce per conto dei Comuni della Zona Sociale secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni.
3. Gli adempimenti derivanti dal presente accordo, fanno capo al Comune capofila a seguito di convenzione per la gestione associata fra comuni della Zona sociale.
Art. 7
Ripartizioni di funzioni e compiti
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
1. L’attuazione del presente Accordo avviene nel rispetto del principio di leale collaborazione e co- progettazione per la realizzazione dell’interesse pubblico comune fra istituzioni, sulla base degli specifici ruoli ad esse propri.
2. Il Servizio “Programmazione e sviluppo della Rete dei servizi sociali e integrazione socio- sanitaria” con il presente accordo:
a) programma, le risorse finanziarie destinate all’attuazione delle azioni di cui all'asse “Inclusione sociale” del PR FSE+ 2021-2027;
b) assegna i target fisici e finanziari, e provvede al monitoraggio del loro stato di avanzamento, anche al fine della eventuale riprogrammazione delle risorse al sopraggiungere di eventi imprevisti e imprevedibili ai sensi dell'art. 9;
c) definisce le caratteristiche delle azioni sostenute e oggetto del presente accordo in termini di
i) contenuti di servizio/intervento, ii) tipologie di destinatari finali e criteri di loro eligibilità, iii) le spese ammissibili; iv) modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione (a costi reali o a costi semplificati nei casi in cui quest’ultima tipologia di rendicontazione sia prevista dalla normativa e dalle disposizioni regionali), monitoraggio, verifica e controllo, valutazione sulla base del sistema di gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027 (XX.XX.XX.), nonché sulla base delle determinazioni regionali in materia; v) i criteri per eventuali rimodulazioni dell’azione oggetto dell’accordo e delle risorse per l’efficacia e l’efficienza delle stesse in relazione ai target fisici e finanziari delle azioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9 e 12;
d) definisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e dei principi comunitari relativamente alle modalità e ai criteri per la selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza: i) tutte le tipologie e le fasi dell’affidamento di servizi/interventi, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023
n. 36 e “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. 21 giugno 2022 n. 78”, della concessione a persone fisiche di cui all’art. 12 della Legge n. 241/1990, delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla costituzione di cataloghi/elenchi contenenti la definizione delle caratteristiche di ammissibilità dei soggetti attuatori e delle caratteristiche di ammissibilità e validazione dell’offerta, delle procedure di affidamento di incarichi professionali nel rispetto della normativa di riferimento cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi la quale è contenuta nell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01, come novellato dall'art. 46 del D.L. n. 112/08, dei percorsi di co-progettazione, attivati con gli enti del terzo settore, mediante la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi rispettivamente degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017, in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 e nel rispetto delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
dei conflitti di interesse, di cui all’art. 6-bis della predetta legge; " ii) le caratteristiche e gli elementi essenziali degli atti da adottare per ciascuna fase in relazione agli obiettivi da conseguire; iii) le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l’erogazione del servizio/intervento; iv) gli standard qualitativi e quantitativi del servizio/intervento e i criteri di rimodulazione del finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard; v) le modalità dei flussi informativi tra Regione/Comune capofila della Zona sociale rispetto alla procedura di attuazione delle operazioni per il controllo in itinere dello stato di avanzamento e della conformità delle attività relativamente alle regole come sopra definite;
e) cura l'integrazione degli interventi volti all'inclusione sociale finanziati da altre risorse.
3. Rileva in capo alla Direzione Regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo, l'interezza delle funzioni dell’Autorità di Gestione del PR Umbria FSE+ 2021-2027, la quale si avvale delle strutture regionali responsabili di attuazione secondo quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo e la verifica di coerenza relativa al provvedimento/avviso pubblico istitutivo dell’operazione con le previsioni regolamentari e con il PR Umbria FSE+ 2021-2027, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 2390 del 03-03-2023 che rientra tra le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione e, nello specifico, tra le competenze del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE.
4. Xxxxxx, ai sensi della D.G.R. n. 1318 del 14-12-2022, in capo al Servizio Ragioneria, Fiscalità regionale, Sanzioni amministrative quale Autorità Contabile (AC) del PR Umbria FSE+ 2021- 2027 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.76 del Regolamento UE 2021/1060, così come riportato nella D.G.R. n. 616/2022.
5. Il Comune capofila della Zona Sociale si configura quale beneficiario delle operazioni sostenute con le risorse trasferite dalla Regione nell'ambito del presente accordo di collaborazione e attua la programmazione definita dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti, delle disposizioni di cui al presente accordo, dei target fisici e finanziari assegnati come definiti nell’allegato 2), curando:
a) tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle azioni, ivi incluse tutte le fasi della procedura di attuazione delle operazioni come definite al paragrafo 3 delle schede tecniche di azione allegate all’accordo secondo le regole impartite dalla Regione, ivi inclusa la regola che le procedure individuate dal Comune capofila della Zona sociale, sono soggette al rilascio di apposito parere di conformità in merito al rispetto di quanto definito nelle schede tecniche di azione e dalle disposizioni del Programma, propedeutico all’avvio delle medesime procedure;
b) l'individuazione, attraverso apposito provvedimento, dei destinatari finali dell’azione secondo le modalità descritte nelle schede tecniche delle azioni nel rispetto della specifica normativa di riferimento nonché dei criteri di eligibilità al FSE+ e della propria struttura organizzativa dei servizi sociali territoriali;
c) l’inserimento in tempo reale nel Sistema Informativo Sociale regionale nonché in altri sistemi informativi regionali afferenti il FSE utilizzando la documentazione tecnica ed economica
richiesta e appositamente predisposta tenendo conto della normativa e delle disposizioni comunitarie e regionali (es. scheda di iscrizione all’intervento);
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
d) la gestione amministrativa e l'eventuale contenzioso delle operazioni finanziate, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” - GDPR.
6. Il Comune capofila della Zona Sociale nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie e dei comuni della Zona e nel rispetto di quanto previsto nella Convenzioni di Zona per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali in vigore, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche direttamente riferibili agli interventi realizzati. I costi indiretti, anche se imputabili alle attività previste dal presente accordo, non sono eligibili e quindi non possono essere rendicontati, se non nei modi e termini stabiliti dalle Linee Guida per l’attuazione delle operazioni del PR FSE+ 2021-2027 e delle voci di spesa previste nella scheda delle azioni di cui all’allegato 2 del presente accordo.
7. La Regione favorisce e supporta gli interventi oggetto del presente accordo, mediante la realizzazione di azioni a regia regionale coerenti e funzionali all'evoluzione strutturale del sistema così come definito nel PR FSE+.
Art. 8
Responsabilità delle parti
1. Il Comune di Orvieto, capofila della Zona sociale n. 12, quale organismo pubblico e beneficiario delle operazioni il cui contenuto risulta chiaramente definito all’art. 3 del presente accordo, è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle stesse (paragrafo 4 delle schede tecniche allegate all’accordo), conseguentemente, compete al Comune beneficiario anche la responsabilità di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle operazioni, incluse le procedure di attuazione delle stesse, così come definite al paragrafo 3 delle schede tecniche di intervento allegate al presente accordo.
In particolare compete al Comune capofila:
a) realizzare le attività in conformità alle schede tecniche di azione approvate, inclusi i piani finanziari e nel rispetto dei termini previsti per l’esecuzione;
b) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
c) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;
d) adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato alle attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
e) rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale;
f) conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività in base alle normative vigenti e mettere a disposizione in caso di controllo;
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
g) rispettare le norme dell’Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
h) rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le scadenze previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con la specifica normativa di riferimento;
i) accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull’utilizzo del finanziamento erogato, anche mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a ciò incaricato il libero e tempestivo accesso alle strutture;
j) autorizzare la Regione Umbria all’utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant’altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l’accessibilità anche nella modalità open data.
2. Il Comune capofila, in qualità di beneficiario, è tenuto a conservare, in applicazione dell’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 nonché del XX.XX.XX., tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario. La decorrenza di tale periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.
3. La Regione ai sensi dell’art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021) e in attuazione del principio di sana gestione finanziaria delle risorse, mette in campo controlli documentali e in loco su ciascun intervento previsto dal presente accordo. I contenuti, le modalità e le tempistiche di svolgimento di detti controlli sono descritti dal sistema di gestione e controllo del POR FSE+ 2021/2027, adottato con Determinazione Direttoriale n. 7019 del 28-06-2023 e dalle allegate procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni. In base a tali disposizioni, la Regione verifica, tra l’altro, che le attività anche cofinanziate siano state realizzate, che il Comune beneficiario abbia pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni stabilite dal presente accordo. A tal fine la Regione assolve alla funzione di rendere tracciabile la spesa nonché di documentare la regolarità del processo attraverso la pista di controllo, che, così come definita dal XX.XX.XX., è costituita da una serie di diagrammi di flusso che documentano, per ciascun macro-processo, lo svolgimento delle diverse fasi e cioè:
- la programmazione,
- la selezione delle operazioni,
- l’attuazione delle operazioni,
- la rendicontazione,
- la certificazione della spesa.
Attraverso ciascuno di tali processi documenta inoltre, a livello di operazione, il tracciato dei pagamenti e lo svolgimento delle verifiche, l’applicazione delle procedure di selezione delle operazioni, la regolarità dei singoli pagamenti e delle procedure di esecuzione, il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e il pagamento del contributo pubblico ai destinatari finali.
Art. 9
Integrazione e revisione
1. L’integrazione del presente accordo prevista al precedente art. 3, comma 2 avviene mediante sottoscrizione delle medesime, che divengono parte sostanziale del presente accordo, con le modalità previste dall’art. 1326 del codice civile.
2. In presenza di situazioni impreviste e imprevedibili che determinino impatti sulla programmazione, anche verificato lo stato di attuazione, la Regione, sentito il Comune capofila della Zona sociale e con le modalità di cui al comma precedente può ridefinire i contenuti e le risorse di cui al presente accordo sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. In caso di variazione del Comune capofila della Zona sociale il nuovo capofila subentra integralmente e senza soluzione di continuità nei diritti e nei doveri derivanti dal presente accordo, procedendo alla sottoscrizione del medesimo.
Art. 10
Risoluzione dell’accordo
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
1. La Regione Umbria ha facoltà di disporre la risoluzione del presente accordo in caso di violazione delle norme in esso contenute, delle schede tecniche di azione allegate, di mancata realizzazione delle azioni nel rispetto del cronoprogramma di cui al paragrafo 5 delle schede tecniche e delle norme che disciplinano i Fondi europei previa contestazione degli addebiti e contraddittorio.
Art. 11
Controversie
1. Ogni controversia relativa al presente atto sarà di esclusiva competenza del Foro di Perugia.
Art. 12
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia ed ogni altra disposizione e/o determinazione regionale che si renda necessaria per l’attuazione del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Umbria Per il Comune di Orvieto - capofila della Zona Sociale n. 12
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Dr. Xxxx Xxxxxx
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
Allegato 1) “Fonti normative”, composto:
− 1a) Atti normativi e di programmazione nazionale e regionale relativi alle politiche sociali;
− 1d) Convenzioni per la gestione associata delle funzioni e servizi sociali di cui all’ art. 30 del
D. Lgs. 267/2000 della Zona sociale vigente.
Allegato 2) Schede tecniche delle azioni oggetto dell'accordo articolato nella sezione 2a), 2b), 2c) e 2d).
Allegato 1a)
ATTI NORMATIVI E DI PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIALI
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
- Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto di famiglia;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica della La Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata il 20 novembre del 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- Legge 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, (art. 21 che attribuisce alle Istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa);
- Legge 21 maggio 1998, n. 162. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- Legge 3 agosto 1998, n. 269 ss.mm.ii. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;
- Legge 11 marzo 2002, n. 46. Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;
- Legge 20 marzo 2003, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone.
- Legge 18 marzo 2009, n. 3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
- D.P.R. 4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- DPR 4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14. Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Legge 30 dicembre 2017, n. 205, Art. 1, comma 255 relativo all’istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Art. 1, commi 456-458, istitutiva del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia;
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;
- Legge 23 marzo 2023 n. 33 “Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”.
- Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11. Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali;
- Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 7 marzo 2017;
- Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 18. Interventi a favore degli immigrati extracomunitari;
- Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
- Legge regionale 21 novembre 2014, n. 21. Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
- Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1. Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16 febbraio 2010 n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione);
- Legge Regionale 4 febbraio 2022 n. 1 “Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità “;
- DGR 12 gennaio 2005, n. 21. Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001;
- DGR 24 novembre 2008, n. 1620. Piano di monitoraggio regionale dei servizi socio- assistenziali nell’area della disabilità adulti. Avvio della sperimentazione sui dodici Ambiti Territoriali del metodo Agenda 22 propedeutico alla implementazione delle Regole Standard delle Nazioni Unite per le persone con disabilità adulta;
- DGR 30 novembre 2009, n. 1708. Legge regionale 4 giugno 2008, n.9 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni". Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative;
C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
- DGR 405/2010. Linee guida regionali per l’area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari;
- DGR 26 luglio 2011, n. 876. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009. Adesione da parte della Regione Umbria;
- DGR 31 agosto 2015, n. 996. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente anno 2015 ai sensi della DDG n. 41/77. Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Anno 2015;
- DGR 21 marzo 2016, n. 286. Costituzione Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità legge regionale 15 aprile 2015, n. 11 articolo 352 e DPGR 12 gennaio 2017,
n. 6. Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, art. 352, Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità”. Costituzione;
- DGR 14 novembre 2016, n. 1301. Progetto sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione sociale nella società delle persone con disabilità. Presentazione del Progetto regionale “Vita indipendente”. Proposta di adesione;
- DGR 27 novembre 2017 n. 1420 di approvazione della Linea guida in materia di Vita indipendente per le persone con disabilità.
- DGR n. 202 del 25/02/2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92.”.
- DGR 19 aprile 2023 n. 409 “Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) – 2022-2024 assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie territoriali “;
- DGR n. 1210 del 17/11/2023 “Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e art. 33 Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 e s.m.i.”.
Documento firmato da: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx In data: 29/04/2024 XXXXXX XXXX In data: 23/04/2024