CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO - L’AQUILA
PER L’A.S. 2010/2011 DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
(Art. 4, comma 3 lett. d), CCNL 29-11-2007 e art. 3 CCNI 15-07-2010)
SOMMARIO
PARTE PRIMA
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità, efficacia e durata Pag. 2
Capo II -Adeguamento organici e definizione disponibilità
Art. 2 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità........................................................................................... Pag. 2
PARTE SECONDA
Capo I – Norme comuni
Art. 3 - Domande e documentazione..................................................................................................................................... Pag. 3
Art. 4 – Modalità e procedure organizzative per l’assegnazione della sede ......................................................................... Pag. 3
PARTE TERZA - DOCENTI ED EDUCATORI
Capo I – Docenti soprannumerari.
Art. 5 – Utilizzazione del personale residente o dimorante nei comuni del “cratere sismico” nella regione Abruzzo ......... Pag. 4 Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Conferme DOP e DOS............................................................ Pag. 5 Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni ........................................................................................ Pag. 5
Capo II - Particolari categorie di docenti
Art. 8 – Insegnanti di Religione Cattolica ............................................................................................................................ Pag. 6
Art. 9 - Insegnanti in part-time ............................................................................................................................................. Pag. 6
Art. 10 – Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali e DOS .................................................................................... Pag. 6
Art. 10 bis - Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici Pag 6
Art. 11 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti tecnico-pratici .......................................................................... Pag. 6
Capo III – Docenti titolari in altre province
Art. 12 – Indicazioni per le operazioni di utilizzazione ....................................................................................................... Pag. 6
Capo IV - Messa a disposizione - Impiego del personale
Art. 13 - Personale interessato ............................................................................................................................................. Pag. 7
Art. 14 - Provvedimento di messa a disposizione docenti in esubero .................................................................................. Pag. 7 Art. 15 - Revoca della messa a disposizione ........................................................................................................................ Pag. 8
Capo V - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto tra coniugi
Art.16 – Assegnazioni provvisorie ....................................................................................................................................... Pag. 8
Art.17- Scambio di posto fra coniugi ................................................................................................................................... Pag. 9
Capo VI – Docenti titolari di organico funzionale
Art. 18 – Assegnazioni ai plessi degli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia ........................................................... Pag. 9
PARTE QUARTA – PERSONALE A.T.A.
Capo I – Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità Capo II - Utilizzazione del personale
Art. 19 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede – Sequenza operativa ............................................................... Pag. 10
Capo III – Criteri di utilizzazione degli Assistenti Xxx.xx su posti di D.S.G.A.
Art. 20 – Posti disponibili .................................................................................................................................................... Pag. 11
Art. 21 – Criteri per la copertura dei posti ........................................................................................................................... Pag. 11
Art. 22– Presentazione delle domande ................................................................................................................................. Pag. 12
Capo IV – Assegnazioni provvisorie – Scambio posti tra coniugi
Art. 23 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. .................................................................................................... Pag. 13
Art. 24 - Scambio di posto fra coniugi ................................................................................................................................. Pag. 13
Art. 25- Assegnazione del personale alle sedi associate, succursali, e plessi ...................................................................... Pag. 13
PARTE V – NORMA FINALE
Art. 26 - Pubblicazione contratto – Xxxxx xx xxxxxx ........................................................................................................... Pag. 15
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO PER L’A.S. 2010/11 CONCERNENTE I CRITERI PER LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 2010, il giorno 27 del mese di luglio, in L’Aquila, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale, rappresentata dal Vice Direttore Regionale dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dalla dott.ssa Xxxx Xxxxxxx
ED
i rappresentanti della delegazione sindacale sottoscriventi il presente contratto,
VIENE CONCORDATO
il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente i criteri e le modalità per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. della regione Abruzzo
°°°°°°°°°°°°° PARTE PRIMA
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto
1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2010/11 in attuazione ed a completamento di quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 15 luglio 2010 e dell’accordo integrativo per la regione Abruzzo del 15 luglio 2009.
2. Esso ha validità fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto.
3. Le parti si riservano di integrare il presente contratto a seguito di eventuali integrazioni apportate al CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010 ai sensi dell’art.1 comma 11 del medesimo CCNI.
Capo II - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità
Art. 2 - Definizione quadro complessivo delle disponibilità personale
1. Ai sensi delle norme vigenti, in relazione all’Organico di Diritto e di Fatto, nonché delle specifiche norme emanate per la Regione Abruzzo in seguito agli eventi sismici, si procede all’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
2. Le cattedre o posti sono, di norma, confermati come costituiti nell’organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, le predetta cattedre o posti possono essere ricostituiti a domanda o d’Ufficio, a partire dalla scuola di titolarità come segue:
- per le cattedre orario già costituite su scuole ricadenti nelle stesso comune: solo con completamento di ore disponibili nella scuola di titolarità, d’ufficio.
- per le cattedre orario già costituite su scuole ricadenti in comuni diversi: con ore disponibili nella scuola di titolarità, in scuole ricadenti nello stesso comune di titolarità, o in comuni più vicini, ovvero più facilmente raggiungibili fino ad un massimo di tre, rispetto a quelli di precedente completamento, a domanda.
3. Le domande di ricostituzione delle predette cattedre-orario devono essere presentate in tempo utile e,
comunque, prima dell’inizio delle operazioni.
4. Ai soli fini dell’utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero e comunque nei limiti dell’esubero, su richiesta dei medesimi o d’ufficio, possono essere costituiti posti anche con contribuiti orari appartenenti a classe di concorso diversa da quella di titolarità, per la quale il richiedente è in possesso della relativa abilitazione all’insegnamento e, in subordine, del prescritto titolo di studio. Comunque vanno prioritariamente ricoperte le ore di insegnamento effettivamente disponibili sulla classe di concorso di titolarità
5. E’ consentita l’utilizzazione dei docenti in soprannumero su tre scuole ubicate anche in tre comuni diversi a richiesta e con il consenso degli interessati purché i comuni siano di facile raggiungibilità.
6. L’Ufficio Scolastico Regionale predispone e fornisce, attraverso gli Uffici Territoriali, il quadro complessivo delle disponibilità (personale docente, educativo ed ATA) prima dell’inizio delle operazioni di mobilità annuale, in via preliminare alle XX.XX Regionali e Provinciali a norma dell’art. 5 -comma 1, lett. b), del CCNL sottoscritto il 29-11-2007, e tutti i dati conoscitivi.
7. Nelle istituzioni scolastiche, qualora si renda disponibile, a qualsiasi titolo, una cattedra (o posto) interna e risulti contestualmente titolare o in servizio nella scuola un docente su cattedra (o posto) esterna, sarà resa disponibile per le operazioni di mobilità annuale la cattedra (o posto) esterna già assegnata al predetto docente. In tal caso, il Dirigente scolastico avrà cura di comunicare al rispettivo Ufficio Territoriale la disponibilità della cattedra esterna nel senso sopra indicato.
8. Per l’insegnamento di Religione cattolica saranno pubblicate le disponibilità di posti comunicati dalle singole diocesi, non assegnati ai docenti a tempo indeterminato nell’anno scolastico precedente.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alla’Art. 3 del CCNI del 15.07.2010
PARTE SECONDA CAPO I – NORME COMUNI
Art. 3 - Domande e documentazione
1. I termini fissati per la presentazione delle domande sono quelli previsti dal CCNI del 15.luglio 2010 Sono possibili integrazioni e regolarizzazioni alle domande relative alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, presentate nei termini , entro 5 giorni dalla rispettiva scadenza.
2. Le eventuali rinunce alle domande di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria vanno presentate agli Uffici Territoriali competenti e potranno essere prese in considerazione se perverranno in tempo utile e, comunque, prima dell’inizio delle operazioni di mobilità.
3. I docenti in soprannumero o privi di sede e quelli titolari su DOP e DOS che non produrranno la domanda di utilizzazione, saranno utilizzati secondo le modalità previste dal CCNI sulle utilizzazioni.
4. Resta ferma la validità delle domande comunque presentate prima del termine sopra fissato.
Art. 4 - Modalità e procedure organizzative per l’assegnazione della sede
1. Ai fini dell’assegnazione della sede le parti concordano:
a) che l’U.S.R., ove lo ritenga utile, può disporre, per il tramite dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali l’assegnazione della sede di servizio, sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con procedura informatica o manuale sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.
b) che il personale docente, educativo ed A.T.A. interessato alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, in assenza di procedure automatizzate, potrà essere convocato o contattato tramite comunicazione alla scuola cui è in servizio.
2. Le cattedre ed i posti che si rendano liberi durante le operazioni di mobilità annuale relativi allo stesso grado di scuola o profilo professionale, sono resi immediatamente disponibili per le operazioni che avvengano contestualmente.
3. Eventuali nuove disponibilità di posti o cattedre sopravvenute dopo il termine delle operazioni di utilizzazioni e/o di assegnazioni provvisorie, saranno rese utili solo per il rientro nella scuola di ex titolarità del personale perdente posto o trasferito in quanto soprannumerario nell’ultimo settennio, anche in caso di assegnazione disposta con le operazioni già effettuate in scuole diversa da quella di ex titolarità. Ovviamente tale operazione è subordinata alla presentazione, in ogni anno del settennio della domanda di trasferimento con l’indicazione della scuola di ex titolarità quale prima sede.
4. E’ consentito presentare la domanda di utilizzazione anche a coloro che sono ancora in possesso dei requisiti per il rientro nella scuola di precedente titolarità ai sensi dell’integrazione del CCNI sulla mobilità (rientro nel settennio), ovvero a coloro che sono stati trasferiti dall’a.s. 2004-2005.
Art. 5 – Utilizzazione del personale residente o dimorante nei comuni del “cratere sismico” nella regione Abruzzo
In riferimento all’utilizzazione del personale residente o dimorante nei comuni del cratere sismico della regione Abruzzo, contenuto nel CCNI del 15 luglio 2009 e richiamato dall’attuale CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 15 luglio 2010, all’art. 1 comma 10, le parti concordano di integrarlo con le seguenti disposizioni:
1. Il comma 1 dell’art.1 dell’accordo nazionale integrativo per la Regione Abruzzo del 15/7/2009 si applica al personale individuato soprannumerario per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.
2. Vengono equiparati ai perdenti posto i docenti che, nell’a.s. 2009/2010 già titolari in comuni del cratere sismico su cattedra intera, sono stati assegnati, per l’a.s. 2010/2011, su cattedre orario esterne.
3. Il personale residente o dimorante stabilmente al 5 aprile 2009 nel comune de L’Aquila o nei comuni del cratere sismico di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16/04/09 può presentare domanda di utilizzazione in una provincia abruzzese diversa di quella di titolarità al pari dei docenti appartenenti a classe di concorso in esubero. Detto personale nella sequenza operativa si inserisce: per quanto riguarda i docenti al punto 43, per quanto riguarda gli ATA al punto 10.
4. Il personale utilizzato per gli XX.XX. 2009/2010 e 2010/2011 ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Accordo Nazionale Integrativo sottoscritto il 15 luglio 2009 ovvero del presente articolo, conserva il diritto al punteggio per la continuità del servizio nella scuola di titolarità, o di servizio per i docenti D.O.S.
5. Il personale di cui al presente articolo può produrre un’unica domanda di utilizzazione.
6. Per il buon andamento della ripresa delle attività didattiche e per la tutela delle posizioni lavorative del personale saranno posti in essere gli interventi più idonei finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.
PARTE TERZA – DOCENTI ED EDUCATORI
Capo I - Docenti soprannumerari
Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Conferme DOP e DOS
1. Qualora nella istituzione scolastica, da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nei sei anni scolastici successivi, per qualunque causa e in qualunque momento delle operazioni di utilizzazione, una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato nella istituzione scolastica di precedente titolarità.
2. Tale precedenza assoluta opera anche nelle scuole secondarie di 1° e 2°grado, nel caso in cui sia disponibile nella ex scuola di titolarità uno spezzone orario non inferiore a 6 ore che concorra a costituire una cattedra-oraria.
3. In caso di concorrenza tra docenti soprannumerari che intendono essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità, l’utilizzazione spetta al docente ex titolare della scuola con maggior punteggio
4. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 operano anche per i docenti DOP e DOS, in caso di richiesta di conferma nella scuola di servizio dell’A.S. precedente.
Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni
1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie compilate dagli Uffici Territoriali competenti e distinte per posto o classi di concorso. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione “ALLEGATO 1” annessa al CCNI del 15.07.2010 sulle utilizzazioni, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio. Il punteggio relativo alle esigenze di famiglia, lett. A, parte II, della Tabella, sarà aggiunto solo per il comune di ricongiungimento ai famigliari.
2. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia dichiarati soprannumerari sull’organico adeguato alla situazione di fatto che chiedono di essere utilizzati in altra scuola/istituto. La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo dei rispettivi Uffici Territoriali.
3. I docenti soprannumerari o appartenenti a classi di concorso o posti in esubero che aspirano ad ottenere l’utilizzazione su posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità, saranno inseriti nella graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso di titolarità. Nella graduatoria di appartenenza, a fianco ai nominativi, saranno riportate le classi di concorso e/o posti richiesti, diversi da quelli di titolarità, secondo la sequenza indicata dagli interessati nella domanda di utilizzazione.
4. In ciascuna graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari dall'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei sei anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti trasferiti d’ufficio sulla D.O.P., i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa.
5. I docenti titolari DOP saranno, altresì, inseriti nella specifica graduatoria DOP , con il punteggio ivi previsto, calcolato sulla base della relativa tabella annessa al contratto sulla mobilità, ai fini della eventuale conferma o, in subordine, per l’utilizzazione d’ufficio anche per altre classi di concorso purché in possesso della relativa abilitazione o del titolo di studio di accesso; quest’ultima utilizzazione sarà disposta solo nel caso in cui non ottengano una delle sedi richieste con la domanda di utilizzazione, quali ex perdenti posto nel quinquennio precedente.
6. Specifiche, analoghe, graduatorie saranno compilate dai singoli Uffici Territoriali per i docenti titolari D.O.S., secondo i criteri previsti al precedente comma 1.
Capo II - Particolari categorie di docenti
Art. 8 - Insegnanti di Religione Cattolica
1. Le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le nomine a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica saranno disposte dall’Ufficio Scolastico Regionale, a domanda, nelle sedi indicate nel quadro delle disponibilità definite a seguito di intese con le Diocesi d’Abruzzo, secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 523 del 13.4.2006, al D.M. n. 37 del 13.4.2006 e delle XX.XX. n. 1776 del 14.6.2006 e n. 1853 del 23.6.2006.
Art. 9 - Insegnanti in part-time
1. Si applicano le norme del Contratto Collettivo Nazionale del 15.07.2010
Art. 10 - Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali e DOS
1. L’utilizzazione dei docenti della scuola secondaria di 2° grado titolari su D.O.S., in caso di contrazione di posti dell’area di appartenenza nell’istituto ove il docente è stato assegnato l’A.S. precedente, può essere disposta, a domanda, dopo aver accantonato i posti per le nomine in ruolo, anche su tipologia di posto di area diversa, purché in possesso del titolo di abilitazione e, in subordine, del titolo di studio. Tale utilizzazione segue tutte le conferme e le utilizzazioni dei docenti dell’area di appartenenza e viene disposta nella fase delle nuove utilizzazioni.
2. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie su posti di scuola speciale, di classi differenziali o di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato, sono disposte prioritariamente nei confronti di docenti in possesso dei relativi titoli di specializzazione, in mancanza di docenti, anche a tempo determinato, in possesso dei titoli previsti.
3. Le utilizzazioni nei confronti dei docenti di cui al presente articolo, sono disposte nei confronti di coloro che ne fanno richiesta nell’ordine:
a) conferma sul posto del docente utilizzato nell’anno precedente; in caso di precedente utilizzazione su posto/cattedra orario esterna la conferma spetta nella scuola/istituto indicato per prima nel provvedimento dell’U.S.P. emesso nell’A.S. precedente;
b) nuova utilizzazione a domanda, in base al punteggio già attribuito nella graduatoria di utilizzazione sui posti di tipo comune.
Art.10 bis. Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici.
1. Si rinvia all’Art. 6 bis del CCNI del 15.07 20010
Art. 11 Articolazione delle utilizzazioni degli insegnanti tecnico-pratici
1. Si applica quanto previsto dall’art. 2, commi da 7 a 10, del CCNI del 15.07.2010
2. Gli insegnanti tecnico–pratici e gli ex assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli ITP a norma dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 124/99, possono essere utilizzati in attività didattiche di laboratori compatibili con i titoli posseduti e le esperienze maturate, anche in compresenza ed ausilio ai docenti di materie tecniche e scientifiche o in attività previste nel P.O.F., nel rispetto della C.M. n. 28 del 3.2.2000.
Capo III - Docenti titolari in altre province
Art. 12 - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria
1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti provenienti da altre province possono essere disposte solo dopo aver accantonato il contingente di posti fissato dal MIUR per le nomine a tempo indeterminato.
Capo IV - Messa a disposizione - Impiego del personale
Art. 13 - Personale interessato
1. Premesso che i posti “a disposizione” vanno definiti fino alla concorrenza dell’orario d’obbligo settimanale, entro il limite di tre scuole, avuto riguardo alla loro raggiungibilità, il quadro delle disponibilità di cui all'art. 2, in presenza di un numero di docenti da utilizzare superiore alle disponibilità di cattedre, così come stabilito dallo stesso articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a disposizione delle scuole, dei circoli o degli istituti, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali, nonché per le seguenti attività:
• realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili, tenuto conto delle situazioni di disagio economico e socioculturali;
• diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione dei nuovi ordinamenti e strutture curriculari;
• supporto per la progettazione educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico e professionale;
• coordinamento organizzativo - didattico di scuole aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo.
Art. 14 – Provvedimento di messa a disposizione docenti in esubero
1. Il provvedimento di messa a disposizione, adottato dal Responsabile dell’Ambito Territoriale Provinciale a favore dei docenti collocati in graduatoria con maggior punteggio, nell'ambito del piano delle disponibilità di cui all'art. 2, deve indicare la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende. Tale provvedimento indicherà, per le scuole che hanno anche i corsi serali, l’eventuale messa a disposizione sui corsi medesimi. Per il personale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sarà indicata la scuola ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto comprensivo presso il quale il docente è messo a disposizione.
2. I criteri di organizzazione dell’orario di servizio, in tutti gli ordini e gradi di scuola, nei confronti dei docenti messi a disposizione, saranno definiti in sede di contrattazione di istituto, all’inizio dell’anno scolastico.
3. L'utilizzazione dei predetti docenti avverrà, per le esigenze indicate nel precedente articolo, prioritariamente nell'ambito della scuola o, per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nell’ambito del Circolo didattico o Istituto comprensivo di appartenenza, purché la distanza tra i singoli plessi di utilizzo risponda al criterio della facile raggiungibilità con riferimento all'uso dei mezzi pubblici.
4. I suddetti docenti sono utilizzati nella scuola/circolo per le attività previste nel P.O.F. e per le sostituzioni dei docenti titolari della stessa tipologia di posto o della stessa classe di concorso ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, qualora per la supplenza dovesse essere individuato un docente non di ruolo sprovvisto di titolo.
5. I docenti titolari “a disposizione” o su DOP non possono essere spostati dalla sede di assegnazione dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, se non a richiesta degli interessati. I docenti totalmente o parzialmente a disposizione possono essere assegnati a completare l’orario, con il consenso degli stessi, con ore resesi successivamente disponibili, nel rispetto dei criteri della facile raggiungibilità.
6. Il completamento dell’orario obbligatorio di insegnamento deve essere disposto con ore di messa a disposizione con le seguenti modalità:
- prioritariamente in una delle scuole in cui si articola il posto–orario e, in subordine, in altre scuole, sulla base delle preferenze espresse dall’interessato nel modulo domanda;
- in subordine in altre scuole viciniori a quelle in cui si articola il posto-orario e, ove necessario, d’ufficio;
- l’amministrazione terrà conto dell’eventuale presenza di cattedre costituite con più di 18 ore, presenti nelle scuole dove si intendono assegnare le ore a disposizione.
Art. 15 - Revoca della messa a disposizione
1. Premesso che, a norma dell'art. 461 del D.L.vo n. 297/94, non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti o cattedre di cui all'art. 2, per la copertura dei posti medesimi viene utilizzato il personale docente, messo totalmente o parzialmente a disposizione previa revoca della messa a disposizione stessa.
2. Tale provvedimento sarà adottato in ordine di priorità nei confronti:
a) del personale già a disposizione della scuola/circolo/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;
b) del personale messo a disposizione di scuole/circoli/istituti dello stesso ambito distrettuale;
c) del personale messo a disposizione in altro in altro ambito territoriale.
Capo V - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto fra coniugi
Art. 16- Assegnazioni provvisorie
1. La domanda di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso e/o posti è aggiuntiva alla domanda di assegnazione per la stessa classe di concorso e/o posto dove si è titolari; pertanto non si può presentare da sola ed è esaminata in subordine alla domanda per la classe di concorso o posto di titolarità.
2. Le assegnazioni provvisorie provinciali dei docenti provenienti anche da altra classe di concorso o altro ruolo, sono disposte con precedenza rispetto alla mobilità da fuori provincia.
3. La mancata indicazione nella domanda di assegnazione provvisoria della preferenza sintetica (comune o distretto), di cui all’art. 7, comma 5, del CCNI 15.07.2010, non può essere motivo di esclusione della domanda.
4. Nel caso in cui il numero delle scuole espresse nella domanda di assegnazione provvisoria, coincida con il numero delle scuole presenti nel comune di ricongiungimento ai familiari l’obbligo previsto dall’art. 7 – comma 5 – del C.C.N.I. 15.07.2010 si intende assolto.
5. I docenti che hanno superato il periodo di prova nell’anno scolastico precedente a quello di assegnazione, possono chiedere l’assegnazione provvisoria per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza, purché in possesso dei relativi titoli validi per la mobilità professionale.
6. I provvedimenti di assegnazione provvisoria dei coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 100/87 e dall’art. 8 -punto VI- del CCNI del 15.07.2010, è disposta anche su altri comuni, se richiesti, mentre la messa a disposizione, per mancanza di posti disponibili, nella sede (comune) di servizio ove il coniuge è stato trasferito d’autorità, è disposta esclusivamente in detta sede, anche se i richiedenti hanno ottenuto il trasferimento in comune diverso da quello di servizio del coniuge.
7. La messa a disposizione del personale di cui al precedente comma 6 è disposta, esclusivamente nella predetta sede di servizio del coniuge, anche quando il trasferimento d'autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l'inizio dell'anno scolastico. L’assegnazione provvisoria potrà essere disposta per la sede viciniore, solo quando non vi sono scuole esprimibili nella sede di servizio del coniuge militare.
Art. 17 - Scambio di posto fra coniugi
1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di
scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue docenti di scuola dell’infanzia o di scuola primaria assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Parimenti si può procedere, in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Le domande, documentate, dovranno essere presentate congiuntamente dai richiedenti al Responsabile dell’Ambito Territoriale Provinciale in cui ricadono le sedi richieste, entro la data prevista dall’art. 3 del presente CCRI.
4. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali interessati, che le esamineranno di concerto.
6. Lo scambio di sede tra coniugi è considerato alla stessa stregua dell’assegnazione provvisoria sia ai fini dell’interruzione della continuità dei servizio, che dell’assegnazione dei docenti ai plessi o scuole dei circoli/istituti che hanno l’organico funzionale.
Capo VI – Docenti titolari di organico funzionale
Art. 18 - Assegnazioni ai plessi dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia ed alle succursali dei docenti della scuola secondaria
1. Il Dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta di contratto per l’assegnazione ai plessi degli insegnanti entro il 31 agosto e chiudere la trattativa entro l’inizio delle lezioni. In caso di mancato accordo il Dirigente scolastico è tenuto a rispettare i criteri di cui ai commi successivi.
2. All’inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d’istituto deve acquisire agli atti le domande, dei docenti titolari o assegnati sull’organico funzionale, intese ad ottenere l’assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo o istituto comprensivo, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, i docenti possono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l’applicazione delle precedenze previste ai successivi commi 4 e 6. Il Dirigente scolastico disporrà l’assegnazione dei docenti ai plessi o scuole per l’intero anno scolastico con provvedimento formale da portare a conoscenza degli interessati e delle RSU d’istituto.
3. Per l’assegnazione annuale ai plessi o scuole, si applicano le norme previste dall’art. 4 del CCNI sottoscritto il 15.07.2010 e dal presente articolo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) In caso di disponibilità di posti nel singolo plesso o scuola pari al numero dei richiedenti, ai posti medesimi vengono assegnati i docenti che ne hanno fatto richiesta;
b) Nella ipotesi di aspiranti in numero maggiore rispetto ai posti destinati al singolo plesso o scuola le assegnazioni degli aventi diritto sono disposte dal Dirigente scolastico sulla base di apposita graduatoria formulata secondo la tabella di valutazione “ALLEGATO 1” annessa al citato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 15.07.2010 per le parti relative ai trasferimenti a domanda e con l’attribuzione del punteggio previsto al titolo II, lett. A), per il plesso o succursale ricadente nel comune di residenza, o ad esso viciniore, della persona di ricongiungimento. Verranno, quindi, assegnati ai singoli plessi o scuole, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda, i docenti con punteggio più alto ivi compresi i docenti già titolari nel circolo come specialisti di L2 trasferiti su posto comune, fatta salva l’applicazione della precedenza assoluta di cui al successivo comma 4 e le precedenze indicate al comma 6. I docenti che non hanno la titolarità nel circolo o istituto dell’organico funzionale, sono collocati in coda alla predetta graduatoria.
4. L’assegnazione viene disposta con precedenza a favore dei docenti già titolari del circolo o istituto comprensivo, rispetto a quelli che entrano a far parte dell’organico funzionale del circolo didattico o istituto comprensivo dall’inizio dell’anno scolastico. Tra i medesimi docenti già titolari, su richiesta degli interessati, l’assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell’anno scolastico immediatamente precedente. Tra i docenti già titolari del circolo o istituto comprensivo vanno compresi anche coloro che, rientrati per trasferimento nel circolo o istituto, seppure non hanno prestato servizio nell’anno precedente nel circolo di titolarità, hanno mantenuto la continuità di servizio (docenti destinatari di utilizzazioni, soprannumerari che hanno chiesto per un quinquennio il rientro nella sede di precedente titolarità).
5. I docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dal 1° settembre sono graduati, nell’ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali sono stati destinati al circolo/istituto:
1) per trasferimento, 2) per utilizzazione, 3) per assegnazione provvisoria, 4) per nuova nomina a tempo indeterminato, 5) per nomina a tempo determinato. Per i punti 1 e 2 il punteggio è quello già attribuito, rispettivamente, per i movimenti e per le utilizzazioni, aggiornato al 31-8-2010. Per i punti 3 e 4 i punteggi vengono attribuiti sulla base della tabella sulla mobilità a domanda. Il personale a tempo determinato, sarà graduato con il punteggio della graduatoria provinciale permanente. Partecipano alla fase di cui al punto 1) i docenti neo-trasferiti nell’ambito del medesimo circolo didattico o istituto comprensivo da posto di sostegno a posto comune.
6. Le categorie di personale indicate all’art. 8, punti I, III e IV, lett. g), del CCNI del 15.07.2010 saranno inserite nella graduatoria di cui alla lettera b) del precedente comma 3, tra i docenti già titolari, ovvero tra i nuovi entrati a far parte dell’organico del circolo didattico o istituto comprensivo, nell’ambito della fase cui ciascuno appartiene, con il riconoscimento delle precedenze previste nel medesimo art. 8, dopo coloro che hanno diritto alla precedenza assoluta di cui al precedente comma 4.
7. Le precedenze di cui al comma 6, non si applicano per l’assegnazione della sede di servizio nell’ambito dello stesso comune o del circolo o istituto comprensivo.
PARTE QUARTA - PERSONALE A.T.A.
Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità
Capo II - Utilizzazione del personale ATA
Art. 19 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa
1. Al personale che ha ottenuto il passaggio da altra Amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D. L.vo n. 165/01, viene assegnata la sede di servizio dopo il personale indicato al punto 10 dell’ALLEGATO 6 al CCNI del 15.07.2010.
2. L’accoglimento della richiesta di altra sede da parte del personale dichiarato inidoneo a mansioni del proprio profilo professionale, è possibile se nella sede richiesta sono presenti non più di due unità di personale con condizioni di inidoneità.
3. Il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nel settennio precedente ha diritto, in qualunque momento si renda disponibile il posto, anche dopo le operazioni di utilizzazione, ad essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità; a tal fine gli interessati hanno l’obbligo di indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione detta scuola. In mancanza di posti nella scuola di precedente titolarità, cui poter utilizzare con precedenza il personale soprannumerario (ad es. a seguito di soppressione della scuola), il personale medesimo, ha diritto ad essere utilizzato, a domanda, con precedenza in scuole della stessa sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, in scuole di comuni viciniori secondo le apposite tabelle disponibili presso l’Ambito Territoriale Provinciale. Tale
precedenza opera anche su posti costituiti con ore di scuole diverse. In caso di concorrenza tra personale soprannumerario, il posto costituito con lo stesso numero di ore sarà assegnato al personale con maggior punteggio.
Capo III – Criteri di utilizzazione degli Assistenti Amministravi su posti di D.S.G.A.
Art. 20 – Posti disponibili e/o vacanti - Copertura
1. I posti disponibili e/o vacanti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono coperti con l’utilizzazione di assistenti amministrativi secondo i criteri stabiliti dall’art. 11bis del CCNI sottoscritto il 15.07.2010 e dagli artt. 21 e 22 del presente CCRI:
2. In caso di assenza temporanea o impedimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ove non fosse possibile la sostituzione ai sensi degli artt. 47 e art. 56, comma 4, del vigente CCNL, nonché dell’art. 50, commi 3 e 4, del medesimo CCNL, il relativo posto verrà ricoperto dal Dirigente Scolastico con incarico fino al rientro del titolare secondo i criteri indicati al successivo art. 21, comma 2.
3. Gli assistenti amministrativi, ai quali viene conferito l’incarico ai sensi dell’art. 11bis del CCNI sopra citato, ovvero degli artt. 47 e 56 del vigente CCNL o l’utilizzazione ai sensi del successivo art. 21 su posti vacanti e/o disponibili, hanno diritto ai compensi previsti dal comma 1 del predetto art. 56 (indennità di direzione) e dal combinato disposto di cui all’art. 52 del D.L.vo 30-3-2001, n. 165, all’art. 146 lett. g) - punto 7)- del vigente CCNL ed all’art. 69 –comma 1- del CCNL del 4-8-1995 (indennità per funzioni superiori), con esclusione, quindi, del compenso previsto dal comma 2 del citato art. 47 che spetta, ovviamente, ad altro assistente amm.vo che assume la funzione vicaria del DSGA.
Art. 21 – Criteri per la copertura dei posti
1. Nei casi in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del DSGA con assistenti xxx.xx interni alla scuola, il Responsabile dell’Ambito Territoriale Provinciale conferirà l’utilizzazione ad un Assistente amm.vo che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 22 in altra scuola della provincia.
2. Nei casi di assenza del titolare, il capo d’istituto conferisce le funzioni di DSGA al personale Assistente amm.vo in servizio in altre scuole della provincia, che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 22, comma 3, solo nel caso in cui non sia stato possibile conferire l’incarico di sostituto del DSGA a personale interno alla scuola.
3. A fini dell’assegnazione dell’incarico di sostituto del DSGA, sui posti vacanti e/o disponibili, il Responsabile dell’Ambito Territoriale Provinciale formula un’apposita graduatoria in base al punteggio spettante al 31-8-2010 agli Assistenti xxx.xx di ruolo secondo la tabella di valutazione ALLEGATO 4 annessa al C.C.N.I. del 15.07.2010, con esclusione dei titoli previsti al punto II (esigenze di famiglia) della medesima tabella, ovvero per il personale non di ruolo secondo il punteggio della relativa graduatoria provinciale.
4. Nella formulazione della predetta graduatoria si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) assistenti amministrativi di ruolo con laurea specifica per l’accesso al ruolo di DSGA di cui alla Tabella B allegata al CCNL/2007, che abbiano già svolto la funzione di DSGA a partire dall’anno scolastico 2000/01 in poi;
b) assistenti amministravi di ruolo con laurea specifica per l’accesso al ruolo di DSGA non in possesso del requisito di servizio di cui alla predetta lett. a);
c) assistenti amministrativi di ruolo non in possesso dei requisiti cultuali di cui alle precedenti lett. a) e b), che abbiano svolto effettivo servizio nel profilo di DSGA a partire dall’anno scolastico 2000/01 in poi;
d) assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica non in possesso dei requisiti dalle lettere a) b) c);
e) assistenti amministrativi non di ruolo con laurea specifica per l’accesso al ruolo di DSGA di cui alla Tabella B allegata al CCNL/2007, che abbiano già svolto la funzione di DSGA a partire dall’anno scolastico 2000/01 in poi;
f) assistenti amministravi non di ruolo con laurea specifica per l’accesso al ruolo di DSGA non in possesso del requisito di servizio di cui alla predetta lett. a);
g) assistenti amministrativi non di ruolo in possesso dei requisiti cultuali di cui alle precedenti lettere che abbiano svolto effettivo servizio nel profilo di DSGA a partire dall’anno scolastico 2000/01 in poi;
h) assistenti amministrativi di ruolo privi dei requisiti culturali e di servizio di cui alle precedenti lettere.
i) assistenti amministrativi non di ruolo privi dei requisiti culturali e di servizio di cui alle precedenti lettere
5. Nell’ambito di ciascuna delle priorità di cui ai punti a) b) c), la precedenza nell’utilizzazione è data a coloro che sono anche beneficiari della seconda posizione economica indipendentemente dal servizio maturato.
6. Nell’ambito delle priorità di cui alle lettere a), b),c), f) g), nel caso in cui più aspiranti abbiano svolto la funzione nel profilo professionale di DSGA, la precedenza nell’utilizzazione è data a coloro che hanno prestato servizio, anche in periodi diversi cumulabili tra loro, in misura maggiore nel predetto profilo professionale di DSGA.
7. Il Responsabile dell’Ambito Territoriale Provinciale assegnerà l’incarico di sostituto del DSGA all’Assistente amm.vo avente diritto, sui posti vacanti e disponibili dopo l’esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 553 del D.L.vo n. 297/94 relative all’ex profilo prof.le di Responsabile Amm.vo, ovvero sui posti disponibili per l’intero anno scolastico, con nomina fino al 31 agosto.
8. Ai fini dell’assegnazione della sede di servizio, l’Assistente amm.vo, che entra in diritto di nomina, ha precedenza assoluta, a domanda sulla scuola richiesta, qualora vi abbia già svolto la funzione di D.S.G.A. l’A.S. precedente.
9. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del D.S.G.A. e fino al rientro in servizio del titolare, il Dirigente scolastico, ove non sia disponibile personale interno per la sostituzione, assegnerà l’incarico di sostituto del DSGA all’Assistente amm.vo di ruolo di altra scuola avente diritto in base alla graduatoria provinciale di cui ai commi 3 e 4.
10. Gli assistenti xxx.xx che accettano gli incarichi di cui ai precedenti commi 5 e 7 hanno l’obbligo di svolgerlo per l’intera durata della nomina.
11. Sui posti lasciati liberi dagli Assistenti xxx.xx, che svolgono la funzione di DSGA con nomina fino a termine dell’anno scolastico ai sensi del comma 6, i Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali conferiscono le nomine con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30 giugno).
12. Sui posti, invece, lasciati liberi da Assistenti xxx.xx che svolgono la funzione di DSGA all’interno della propria scuola o in altra scuola per periodi inferiori all’A.S. in sostituzione di DSGA assenti, i Dirigenti scolastici devono nominare supplenti temporanei ai sensi dell’art. 6 del D.M. 13-12-2000, n. 430.
Art. 22 – Presentazione delle domande
1. Gli Assistenti xxx.xx interessati a svolgere funzioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole diverse da quella di appartenenza, anche per supplenze temporanee, ricadenti nella provincia di titolarità, possono presentare domanda, all’U.S.P. entro i termini fissati dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare. A tal fine la Direzione Regionale, per il tramite degli UU.SS.PP., avrà cura di comunicare preventivamente alle scuole l’elenco dei posti vacanti e/o disponibili in provincia.
2. Gli Assistenti amministrativi, interessati alla presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, avranno cura di documentare, anche con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28- 12-2000, n. 445, i titoli di cui sono in possesso alla data prevista per la presentazione delle domande,
per l’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella di valutazione citata al precedente art. 21, commi
3 e 4, nonché l’eventuale servizio prestato con funzioni di DSGA, ai fini dell’attribuzione della precedenza prevista ai commi 4 e 5 del medesimo art. 21.
3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno rinunciato all’incarico di DSGA per l’intero A.S. 2009/2010 nella scuola di titolarità o di servizio non potranno essere nominati in altre scuole della provincia.
Capo IV – Assegnazioni provvisorie – Scambio posti tra coniugi
Art. 23 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.
1. L’assegnazione provvisoria del personale ATA è disposta con le modalità di cui agli artt. 18 e 19 del CCNI 15.07.2010; l’Ambito Territoriale Provinciale di competenza provvederà a compilare la graduatoria provinciale degli interessati.
Art. 24 - Scambio di posto fra coniugi
1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Responsabile dell’ Ambito Territoriale Provinciale. entro le date previste dal contratto nazionale.
3. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate, entro i predetti termini, ad entrambi i Responsabili degli Ambito Territoriale Provinciali interessati, i quali, le esamineranno di concerto.
Art. 25 - Assegnazione del personale ATA alle sedi staccate, succursali e plessi.
1. Il Dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta di contratto per l’assegnazione ai plessi del personale ATA entro il 31 agosto 2009 e chiudere la trattativa entro l’inizio delle lezioni. In caso di mancato accordo il D. S. e tenuto a rispettare i criteri di cui ai commi successivi.
2. All’inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d’istituto deve acquisire agli atti le domande, del personale ATA in servizio, intese ad ottenere l’assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo/istituto, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, gli interessati possono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l’applicazione delle precedenze previste ai successivi commi 8 e 9.
3. Ai fini dell’assegnazione del personale ATA ai plessi, sedi associate o succursali, i dirigenti scolastici, determineranno: per gli Assistenti xxx.xx solo in presenza del magazzino, per gli Assistenti tecnici e per i Collaboratori scolastici, il numero dei posti da assegnare ai predetti plessi o sedi, attenendosi ai seguenti criteri:
• applicazione delle tabelle annesse al D.M. sugli organici ATA allegato alla C.M. prot. n. 5706 del 09.06.2010 in proporzione al numero degli alunni presenti nei singoli plessi o succursali/sedi staccate; assegnazione del personale assistente amministrativo alle succursali/sedi staccate esclusivamente in presenza del magazzino;
• assegnazione del personale assistente tecnico in presenza di laboratori, officine o reparti di lavorazione o altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;
• assegnazione del personale collaboratore scolastico ai plessi o sedi associate degli istituti comprensivi o circoli didattici ubicati anche in unico edificio scolastico.
4.Tali posti sono fissati in modo da assegnare il personale per le esigenze di funzionamento di durata annuale. Definito il quadro di dette esigenze, i capi d’istituto attueranno le procedure di informazione preventiva previste dall'articolo 6 -comma 2- del CCNL sottoscritto il 29-11-2007.
5. Ferma restando l’applicazione della precedenza di cui al comma 8 -seconda parte-, ai singoli posti sarà assegnato il personale che ne fa richiesta, secondo la posizione occupata dagli interessati nell’apposita graduatoria di circolo, scuola o istituto, formulata ai sensi della tabella di valutazione “ALLEGATO 4” al CCNI del 15.07.2010 per le parti relative ai trasferimenti a domanda e con l’attribuzione del punteggio previsto al titolo II, lett. A), per il plesso o sede associata ricadente nel comune di residenza, o ad esso viciniore, della persona di ricongiungimento. Tra detto personale sono ricompresi anche coloro che, rientrati per trasferimento nella scuola o istituto, seppure non hanno prestato servizio nell’anno precedente nell’istituto di titolarità, hanno mantenuto la continuità di servizio (ATA destinatari di utilizzazioni, soprannumerari che hanno chiesto per un quinquennio il rientro nella sede di precedente titolarità). Verrà, quindi, assegnato ai singoli plessi/scuole il personale con punteggio più alto, tenendo conto dell’ordine di preferenza espresso dagli interessati nella domanda di assegnazione e delle eventuali precedenze spettanti ai sensi dei successivi commi 8 e 9. Il personale ATA che entra a far parte dell’organico dal 1° settembre, è graduato dopo i titolari già facenti parte dell’organico, nell’ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali è stato destinato al circolo/istituto:
1) per trasferimento; 2), per utilizzazione, 3) per assegnazione provvisoria, 4) per nuova nomina a tempo indeterminato, 5) per nomina a tempo determinato. Per i punti 1 e 2 il punteggio è quello già attribuito, rispettivamente, per i movimenti e per le utilizzazioni, aggiornato al 31-8-2010. Per i punti 3 e 4 i punteggi vengono attribuiti sulla base della tabella sulla mobilità a domanda. Il personale a tempo determinato sarà graduato con il punteggio della graduatoria provinciale di cui all’art. 554 D. L.vo n. 297/94.
6. Le medesime disposizioni si applicano per l'assegnazione del personale ai corsi serali negli istituti di II° grado. In alternativa, su tali corsi, può essere attivato il criterio della turnazione di tutto il personale in servizio nell’istituto.
7. Nel caso di tardiva assegnazione o nomina a tempo determinato degli aventi diritto, rispetto alla data di cui al precedente comma 2, il Dirigente scolastico riformulerà la graduatoria di istituto e l’assegnazione del personale ai plessi o sedi associate tenendo conto delle nuove assegnazioni e/o nomine.
8. L’assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza a favore del personale già titolare nel circolo o istituto, rispetto a quello che entra a far parte dell’organico dall’inizio dell’anno scolastico. Tra il medesimo personale già titolare, su richiesta degli interessati, l’assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell’anno scolastico immediatamente precedente; tale precedenza opera prima di quella prevista al successivo comma 9.
9. Le categorie di personale indicate all’art. 19 -punti I, III e IV, lett. f), del CCNI del 15.07.2010 saranno incluse, nella graduatoria di cui al precedente comma 5, con il riconoscimento della precedenza loro spettante. A tal fine, gli interessati, dovranno presentare la documentazione prevista dall’art. 9 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 16-02-2010.
10. Il personale destinato alle sedi associate, succursali e plessi, nonché alla sede centrale, vi resterà assegnato per l’intero anno scolastico. Saranno definiti, nella contrattazione d’istituto, le modalità e l’eventuale compenso spettante al personale assegnato a diversa sede in caso di momentanee ed inderogabili esigenze di servizio.
11. Le precedenze di cui al comma 9, non si applicano per l’assegnazione della sede di servizio nell’ambito dello stesso comune o del circolo o istituto comprensivo.
PARTE V - Norma finale
Art. 26 – Pubblicazione contratto – Xxxxx di rinvio
1. Il presente contratto sarà trasmesso, a tutte le istituzioni scolastiche della regione Abruzzo, a cura del dell’Ufficio Scolastico Regionale, tempestivamente dopo la stipula. Esso sarà pubblicato all’albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 15.07.2010.
IL RAPPRESENTANTE I RAPPRESENTANTI DELLE
DI PARTE PUBBLICA ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI
IL VICE DIRETTORE REGIONALE FLC-CGIL (X.xx X. Xxxxxxxx)
X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
IL RESPONSABILE DELL’UFF. III CISL-Scuola (X.xx X. Xxxxxxx)
X.xx Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx
UIL-SCUOLA (X.xx M. G. Commito)
SNALS-Confsal (X.xx X. Xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx XXXXX-XXXXX (X.xx X. Xxxxxxxx)