SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0002663-26/05/2022-D472-DF-0031-0007-C 0057
SCHEMA DI CONTRATTO
PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ ATS 12”
Servizi e interventi per il contrasto alla povertà e favorire l’inclusione attiva dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente affidamento è la gestione delle attività per la realizzazione del progetto “Servizi per il contrasto alla povertà ATS 12”, finalizzato alla realizzazione di servizi e interventi per il contrasto alla povertà e favorire l’inclusione attiva dei beneficiari Reddito di Cittadinanza (RdC), secondo quanto previsto dalla Scheda Progetto “Servizi e interventi per il contrasto alla povertà e favorire l’inclusione attiva dei beneficiari RdC”, di cui al Decreto Legislativo 147/2017 e alla DGR 1632/2018.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, è titolare del progetto “Servizi per il contrasto alla povertà ATS 12”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e disciplinato dal Ministero e dalla Regione Marche.
Finalità
Il servizio è finalizzato a dare una risposta al problema dell’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti e dei nuclei familiari beneficiari RdC, per i quali il Servizio Sociale Professionale territorialmente competente esprime una valutazione di bisogno complesso.
Luogo di esecuzione
Il contesto di riferimento è l’Ambito Territoriale Sociale n. 12 che coincide con il territorio dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Xxxx, Polverigi.
Secondo la tipologia delle attività (lavorative, di inclusione, ecc...) proposte dal Servizio Sociale Professionale territorialmente competente e/o dall'aggiudicatario, i luoghi di esecuzione del servizio saranno le sedi reperite dall'aggiudicatario ed i comuni luoghi di integrazione sociale destinati alla cittadinanza in genere, in relazione alle attività programmate.
Caratteristiche del servizio
Il Servizio per il contrasto alla povertà ATS 12, entro cui sono collocati i servizi e gli interventi oggetto della presente gara, sono in collegamento con i servizi sociali, sanitari, lavorativi e di socializzazione del territorio. Realizzano percorsi flessibili individuali e di gruppo con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni, con i Servizi Sanitari dell’ASUR Area Vasta 2, con i Centri per l’Impiego di Ancona e Jesi e con le altre istituzioni del privato sociale che collaborano alla programmazione e alla realizzazione delle attività.
Art. 2 – PRESTAZIONI
La soglia massima di prestazioni da garantire, per il periodo di appalto del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla Scheda Progetto “Servizi e interventi per il contrasto alla povertà e favorire l’inclusione attiva dei beneficiari RdC” di cui al Decreto Legislativo 147/2017, alla DGR 1632/2018, e al Piano di Azione Locale dell’ATS 12 approvato dal Comitato dei Sindaci con Delibera n. 28 del 17/05/2019 sono le seguenti:
❑ 3000 ore (psicologo) per il servizio di sostegno alle funzioni genitoriali e di home visiting, in via prioritaria per le famiglie con minori nei primi 1000 giorni di vita (colloqui con i beneficiari e i servizi territorialmente competenti, attività a domicilio e/o in altri contesti di vita finalizzati al
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sostegno delle competenze genitoriali, alla prevenzione e all’intervento su eventuali comportamenti a rischio);
❑ 30 tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla loro riabilitazione (colloqui con i beneficiari e i servizi territorialmente competenti, individuazione del soggetto ospitante, definizione del progetto di TIS e adempimento della parte amministrativa, eventuale tutoraggio nel posto di lavoro e monitoraggio, valutazione degli esiti, compilazione della modulistica);
❑ 50 ore di servizi di mediazione culturale (colloqui con i beneficiari e i servizi territorialmente competenti, attività di mediazione culturale nei vari ambienti di vita, attività di formazione e inclusione sociale).
Sono inoltre richieste le seguenti figure:
- un amministrativo (36 ore/settimana) per le attività di collegamento e supporto dell’ufficio di staff dell’ATS 12 e dei Comuni, in particolare per il caricamento dei dati nelle piattaforme digitali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e dell’INPS;
- un assistente sociale (36 ore/settimana) per la progettazione e l’organizzazione delle attività di cui ai servizi e interventi sopra elencati e per la realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente schema di contratto e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.
Il contratto disciplinante l’affidamento avrà la durata 1 anno (uno), con decorrenza presumibilmente dalla data del 01/07/2022, fatta salva la necessità di posticipare l’inizio delle prestazioni per esigenze dovute alla conclusione della procedura di gara.
Considerata l’urgenza di avvalersi dei servizi oggetto di affidamento, il Responsabile del procedimento potrà autorizzare l’avvio delle prestazioni, anche in pendenza della stipula contrattuale e previa sottoscrizione tra le parti di apposito verbale. Il mancato adempimento da parte dell’impresa affidataria può costituire causa di risoluzione contrattuale. Nell’ipotesi di mancata successiva stipula contrattuale, il responsabile del procedimento terrà conto di quanto somministrato dall’esecutore, per il rimborso delle relative spese.
L’Ente affidante si riserva di procedere al rinnovo del contratto per 1 ulteriore anno (uno) anni senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente affidante medesimo
Qualora alla scadenza del presente contratto non siano state ultimate le procedure per il subentro del nuovo aggiudicatario, l’Affidatario è tenuto a continuare la gestione del servizio, alle stesse condizioni previste dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo Affidatario, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016.
Alla data di scadenza del contratto e/o dell’eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione comunale.
L’aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di affidamento.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, connesse al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di bilancio, di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di mesi 1 (uno). In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara corrisponde all’importo complessivo per l'affidamento del servizio pari ad € 165.669,72 (IVA esclusa) per la realizzazione delle attività meglio specificate all’art. 2, di cui € 162.356,33 (98% dell’imponibile) rappresentano il costo stimato della manodopera e € 3.313,39 rappresentano le spese generali per il funzionamento del progetto per un totale di € 165.669,72
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complessivi. L’importo complessivo presunto di cui al presente articolo, decurtato del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, costituirà l’importo contrattuale.
Nel caso in cui il servizio venga consegnato successivamente alla data del 01/07/2022 il corrispettivo, determinato applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto in sede di gara, verrà rapportato all’effettivo periodo decorrente dalla data di inizio del servizio.
L'importo a base di gara comprende ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione del servizio a regola d'arte quale, a titolo esemplificativo, spese di organizzazione e di coordinamento e spese generali di gestione delle sedi rese disponibili dall'aggiudicatario.
L'importo a base di gara comprende altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di XXXXX e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.
Art. 5 – FUNZIONAMENTO
Il funzionamento delle attività da svolgersi nell'ambito dei “Servizi per il contrasto alla povertà ATS 12” è previsto per il periodo indicato all’art. 3, prevedendo un funzionamento settimanale dal lunedì al sabato con orari flessibili e diversificati.
La programmazione, l’organizzazione e la verifica delle attività dei Servizi sono periodicamente concordate e realizzate con il Gruppo Tecnico misto d’Ambito (costituito dal Coordinatore dell’ATS 12 dai rappresentanti dei Comuni, dai referenti dei Centri per l’Impiego di Ancona e Jesi e dai rappresentati della maggiori sigle sindacali).
I Servizi e gli interventi oggetto della gara sono coordinati congiuntamente, nell'ambito delle proprie competenze, dal responsabile di Ambito del progetto (un Assistente Sociale dello staff dell’ATS n. 12), dal Coordinatore dell’ATS 12 e da un referente dell'aggiudicatario, secondo il metodo del lavoro di équipe e attraverso incontri periodici di programmazione e valutazione condivisa.
L'inserimento degli utenti nelle varie attività del progetto è preceduto dall'invio da parte del Servizi Sociale Professionale referente RdC, sulla base del progetto individuale, ed è seguito dal monitoraggio da parte dell’équipe multidisciplinare prevista dalla DGR 1632/2018.
Art. 6 – PERSONALE
I servizi di cui al presente schema di contratto di servizio sono resi dall'aggiudicatario con personale idoneo, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati:
❑ capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
❑ idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con persone in situazione di disagio e con le loro famiglie;
❑ avere una buona conoscenza delle problematiche relative alla povertà e all’esclusione sociale;
❑ capacità di lettura dei bisogni della persona e della famiglia;
❑ conoscenza delle fasi di sviluppo e dei bisogni di crescita dei minori da zero a tre anni;
❑ attitudine alla relazione di aiuto, all’ascolto, alla condivisione emotiva delle esperienze, dinamicità, elasticità e maturità professionale, capacità di lavorare in gruppo.
L'aggiudicatario si avvale di personale esperto nel settore e, in particolare, si prevede l'impiego di psicologo, mediatore culturale, assistente sociale e amministrativo.
Lo psicologo deve avere comprovata esperienza nei servizi per i minori, possibilmente con formazione specifica per l’intervento di home visiting, e devono essere in possesso del diploma di laurea quinquennale in psicologia ad indirizzo clinico e di comunità, o titoli equipollenti, inoltre deve possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, essere iscritto all’ordine professionale ed all’elenco degli psicoterapeuti.
Il numero delle unità lavorative e dell’orario settimanale del personale previsto è rapportato al numero dell’utenza e delle attività programmate sulla base dei bisogni e dei progetti individuali definiti dall’équipe multidisciplinare.
La Ditta si impegna ad impiegare, secondo le esigenze di servizio, il proprio personale. Prima
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dell’inizio del servizio dovrà trasmettere all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 l’elenco delle unità lavorative fisse e di quello previsto per le sostituzioni in caso di assenza del personale per qualsiasi causa; la Ditta è tenuta altresì ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio del proprio personale fisso o dedicato alle sostituzioni.
La Ditta si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di base del personale utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione al Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Per ogni nuova unità fissa o di sostituzione, non compresa negli elenchi già forniti all’Amministrazione comunale, la Ditta provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di base e professionali.
Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari.
La Ditta si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.
La Ditta assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione al D. Lgs. 196 / 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e del REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, dandone comunicazione all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, un responsabile del trattamento dati.
Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.
Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette senza oneri aggiuntivi per l’ATS 12.
Dotazioni
La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.
Diritto di sciopero
Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e ss.mm.ii ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Formazione e aggiornamento del personale
Il personale della Ditta impiegato per l’esecuzione dell’appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l’Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dalla Ditta medesima o da altri soggetti su argomenti e tematiche attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelle previste dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati con l’Ufficio di Coordinamento dell’ATS 12.
Volontariato
La Ditta promuove la collaborazione e la presenza del volontariato, compreso il Servizio Civile, nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, attraverso appositi accordi con le associazioni o gruppi di volontariato e previa verifica della copertura assicurativa da parte degli stessi, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento delle attività. La Ditta provvede a concordare l'apporto del volontariato con il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale
n. 12 indicando i tempi della collaborazione e le attività svolte dai volontari.
Gli operatori volontari non possono in alcun modo sostituire l'organico del personale previsto dal
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presente articolo né garantire le prestazioni di cui all'art. 2 poste a carico dell'aggiudicatario.
ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.
La Ditta è tenuta ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio e nel contempo rappresenta l'interlocutore nei rapporti con il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Obblighi della ditta nei confronti del personale.
L’inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente schema di contratto di servizio e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla legge.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.
Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività del presente servizio e il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.
La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest’ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio della Ditta.
In particolare la Ditta si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell’attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa, si impegnano a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’affidatario del servizio anche se non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente schema di contratto di servizio.
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Con riferimento agli obblighi dell’appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente appalto i commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell’art. 37 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
ART. 8 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
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I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia ed età dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.
Gli standard minimi di qualità e le relative specifiche tecniche sono quelli riportati nel presente Schema contratto di servizio oltreché quelli risultanti dall’offerta formulata dall’aggiudicatario.
Gli Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:
- obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti individuati dal Servizio Sociale Professionale dell’ATS;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso ad atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.
In sede di stipulazione del presente contratto, l’Aggiudicatario si impegna inoltre ad emanare, entro tre mesi dalla data di stipulazione medesima, la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all’articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonché conformemente all’articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori.
La Carta della Qualità dei Servizi indica:
- i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dall’aggiudicatario, ivi compresi gli standard minimi imposti dal presente articolo;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- le modalità per proporre reclamo ,
- i criteri di determinazione dell’indennizzo in relazione all’ammontare del danno.
L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
L’Aggiudicatario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell’art.8 del
D.L.24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dell’aggiudicatario medesimo.
A cura dell’Aggiudicatario, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi deve essere fatto pervenire alle famiglie degli utenti ed affisso in ogni sede interessata dal servizio.
Art. 9 – GESTIONE FORNITURE E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria, mediante propria organizzazione , deve provvedere a:
a) gestire i servizi secondo criteri di efficacia e di efficienza valutando la rispondenza dei servizi e delle attività ai bisogni degli utenti destinatari;
b) realizzare il progetto di gestione contenuto nella “Scheda Progetto”, approvata con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 15 del 21/02/2022, e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, seguendo le indicazioni metodologiche proposte dal Servizio Sociale Professionale referente RdC e del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;
c) realizzare quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in gara;
d) garantire il collegamento dei servizi e delle attività oggetto del presente schema di contratto di servizio con i servizi sanitari specialistici, con i servizi sociali comunali e con la rete di risorse sociali, culturali, sportive e ricreative territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo operativo ove previsto dalla normativa regionale;
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e) seguire l’evoluzione della domanda di servizio, adeguandovi l’organizzazione e l’impegno operativo e del personale;
f) garantire il lavoro di équipe per organizzare e verificare le attività, attraverso riunioni con la partecipazione dei case manager delle équipe multidisciplinari, del Comune e di altri soggetti del privato sociale coinvolti;
g) garantire l'attività di coordinamento, funzionale all'organizzazione delle attività e del personale, al raccordo operativo con l’A.T.S. 12 e gli altri soggetti coinvolti nei servizi;
h) reperire e mettere a disposizione sedi idonee, diversificate e accessibili all'utenza per lo svolgimento delle attività di integrazione sociale;
i) organizzare con i beneficiari RdC e con le famiglie forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei Servizi concordando con il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, le relative modalità ed i risultati;
j) redigere ed inviare trimestralmente all’ ATS 12 una relazione riepilogativa riguardante gli utenti e le attività svolte, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
k) redigere ed inviare trimestralmente all’ATS 12 una relazione riepilogativa contenente i nominativi degli utenti suddivisi per tipologia di attività e/o prestazioni, e per Comune di appartenenza;
l) verificare ed accertare il possesso dei requisiti di base e professionali del personale fisso e sostituto da impiegare;
m) redigere un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
n) stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T.;
o) garantire il rispetto della normativa sulla privacy nei confronti degli utenti e delle loro famiglie.
ART. 10 - COMPITI DELL’ UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’ ATS 12:
Spetta all’ Ufficio di Coordinamento dell’ ATS 12 situato c/o il Comune di Falconara Marittima - Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12:
• redigere congiuntamente con il Servizio Sociale Professionale degli Enti Locali e con i Centri per l’Impiego di Ancona e Jesi, territorialmente competenti, il progetto “Servizi per il contrasto alla povertà ATS 12” ;
• l'adozione degli atti necessari per l'accesso allo specifico finanziamento ministeriale;
• la gestione amministrativa, il monitoraggio ed il supporto tecnico-operativo per la realizzazione del progetto e delle attività;
• la verifica dei requisiti professionali degli operatori impiegati nel servizio secondo quanto previsto dal presente schema di contratto;
• la trasmissione dei dati di monitoraggio ai Comuni facenti parte dell’ ATS 12;
• la trasmissione ai Comuni dell’ ATS 12 della relazione trimestrale riepilogativa riguardante gli utenti e le attività svolte, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
• la trasmissione ai Comuni dell’ ATS 12 della relazione trimestrale riepilogativa contenente i nominativi degli utenti suddivisi per tipologia di attività e/o prestazioni, e per Comune di appartenenza.
• il controllo del rispetto delle norme contrattuali.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
b) bonifico bancario con versamento presso:
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Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103
ABI: 05387 🡪 BPER BANCA
CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E
C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art.
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona.
La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.
La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.
ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
In considerazione della natura dell’appalto relativo a “servizi alla persona” e della particolarità delle prestazioni non è ammesso il subappalto.
È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
ART. 13 - PAGAMENTI
La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario viene effettuato dal Comune di Falconara X.xx, capofila dell’ATS 12, su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori. Sono rimborsabili le spese sostenute per utilizzo di attrezzature varie e spostamenti del personale per lo svolgimento dell’attività prevista dal progetto.
Non sono rimborsabili le spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua e gas), per affitto delle sedi, allestimento e pulizie delle stesse.
L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune entro i
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termini stabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate.
Sui certificati di pagamento di ogni fattura verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:
a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
b) eventuali penali previste dal presente schema di contratto di servizio.
E’ facoltà della ditta richiedere che la trattenuta dello 0,5% venga applicata all’inizio del servizio sull’importo complessivo del contratto.
Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara”(C.I.G.), riferito al servizio, nonché il Codice Univoco Ufficio dell'Ente: UF3FLX.
Si informa altresì che il Comune di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015.
Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.
I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.
ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .
ART.15 VARIANTI
Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio.
Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.
Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016).
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è
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disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Nel caso in cui il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ – DANNI
La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui all'art. 6 ed esonera il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta stessa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
La Ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
La Ditta risponde inoltre dei danni alle persone (utenti, operatori e terzi in genere) o alle cose in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente schema di contratto di servizio sollevando pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.
A tale fine, la ditta appaltatrice dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare tra i terzi, il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali: RCT € 1.500.000,00 unico;
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall’aggiudicazione al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
ART. 17 – PENALI
La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale annuo nel caso in cui:
- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provvede alla sostituzione immediata di personale;
- compia violazioni dei diritti degli utenti.
L’Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell’inadempimento e/o all’entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.
In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l’impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora l’affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti,
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mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione.
L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel caso di:
a) cessione del contratto;
b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ;
f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ;
g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, la ditta non sia di sicuro affidamento nella conduzione del Servizio.
Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.
Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R. o via PEC.
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati ( fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito ) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di gara.
ART. 19 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
ART. 20 - RECESSO DA PARTE DELL’ENTE AFFIDANTE - DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Ai sensi dell’art.1671 del Codice civile e dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, l’Ente Affidante può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.
In caso di recesso l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 135, l’Ente
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Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all’Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
ART. 21 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
In caso di sopravvenienze normative interessanti uno dei Comuni dell’ATS 12, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, ivi compresa la perdita o la riduzione dei finanziamenti pubblici per il servizio in maniera tale da non consentire la prosecuzione dei servizi offerti agli utenti o comunque che impongano una sostanziale revisione delle modalità di espletamento degli stessi, l’Ente Affidante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 Codice civile.
ART. 22 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza contrattuale.
L’Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.
ART. 23 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE
In caso di fallimento dell’Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del d.lgs. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del d.lgs. 50/2016) si procederà a termini dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Pertanto, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario affidatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario affidatario in sede in offerta.
ART. 24 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall’art. 107, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 25 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro normativo definito da:
- D.Lgs. 50/2016 Art. 102 e ss.mm.ii. riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo;
- D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - Art. 2 - sexies Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018 Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
- Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679/UE
Il RUP procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente appalto.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità da parte del RUP al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
ART. 26 – PRIVACY
Ai sensi della normativa elencata all’ Art. 20 del presente contratto, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara. L’ambito di comunicazione dei dati è limitato alle esigenze connesse alla gara e alla successiva stipulazione del contratto secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici e diritto di accesso ai documenti.
ART. 27 – TUTELA DELLA PRIVACY
1. L’affidatario, a totale suo carico, è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
2. L’affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.
Il predetto Responsabile
- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Ente affidante;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
3. Il Responsabile procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto. In ogni caso:
- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
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comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale;
- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l’ affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l’affidataria si impegna, in assenza di proroga nell’affidamento del servizio, a consegnare i dati all’Ente affidante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell’affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l’affidamento del servizio o di cui comunque l’affidatario sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
ART. 28 – D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il presente appalto non presenta significativi rischi d’interferenza, così come delineato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.
Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell’Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.
Il personale incaricato dall’Aggiudicatario, durante lo svolgimento in regime della presente gestione, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”- “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
Inoltre, dovrà garantire costantemente, all’interno del servizio, la presenza di un numero sufficiente di personale formato e addestrato nella gestione delle emergenze con particolare riferimento all'antincendio e al primo soccorso. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà redigere e tenere aggiornato, portandolo a conoscenza dei lavoratori, un apposito Piano di Emergenza che tenga conto della particolare utenza del servizio.
Nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, il Comune rimane a disposizione dell’Aggiudicatario per ogni altra eventuale necessaria informazione, ritenuta necessaria, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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La Ditta inoltre dovrà predisporre e tenere un registro per la tenuta della regolare manutenzione tecnica e al controllo del funzionamento di tutti gli impianti e dei dispositivi presenti, compresi quelli di sicurezza.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la Ditta è tenuta, in conformità a quanto sopra esposto, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI E STIPULA CONTRATTO
Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell’aggiudicatario.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata sottoscritta digitalmente dalle parti.
ART. 30 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona.
ART. 31 – RINVIO
Tutti gli allegati sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale .
Per quanto non espressamente previsto dal presente schema di contratto di servizio si fa riferimento al Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle norme del Codice medesimo espressamente richiamate nonché del Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia e alla normativa regionale.