INDICE
CONTRATTO ESECUTIVO ALL’ACCORDO QUADRO DEFINITO DA CONSIP A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 (PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATAMANAGEMENT E SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ID SIGEF 2102, CIG LOTTO 1 8184341BD7) PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE, PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE, GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI, MANUTENZIONE ADEGUATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO ESSENZIALI AL PROGETTO PNRR ACCESSIBILITÀ 1.4.2. MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1. CUP C54E21004810006; CUI S97735020584202200033. CIG DERIVATO 9143166B43.
INDICE
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO 5
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 6
6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 6
7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 6
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 9
16. RESPONSABILITA’ CIVILE. EVENTUALE POLIZZA ASSICURATIVA 11
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 13
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
CONTRATTO ESECUTIVO TRA
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Xxxxx n. 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx incarico conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 e confermato dal decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E
Enterprise Services Italia s.r.l., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) , Via Achille Grandi n. 4 , capitale sociale Euro 17.613.518,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi al n. 00282140029, P. IVA 12582280157, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società in persona del Procuratore e legale rappresentante Dott. Xxxxxx Xxxxxx, giusta procura Rep. 5471 Racc. 3847_rilasciata in data 13.10.202 dal Notaio in Roma Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Xxxxxxx S.p.A. con sede legale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxxxx n. 7, capitale sociale Euro 2.510.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 941719, CF e P. IVA 05982771007, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società, e la mandante DGS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Paolo di Dono
n. 73, capitale sociale Euro 3.900.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 1131306, CF e P. IVA 03318271214, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società, e la mandante Dedagroup Public Services S.r.l., con sede legale in Trento, Via di Spini n. 50, capitale sociale Euro 6.740.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. REA 172914, CF 03188950103 e P. IVA 01727860221, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società, e la mandante Live Tech S.r.l., con sede legale in Cosenza, Via Panebianco n. 343, capitale sociale Euro 280.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza al n. REA 227334, CF e P. IVA 03323640783, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società, e la mandante Unidoc S.r.l., con sede legale in Fisciano (SA), Via Xxxxxxxx Xxxxx XX n. 132, capitale sociale Euro 12.500,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. REA 462975, CF e P. IVA 05651500653, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società, e la mandante Vidyasoft S.r.l., con sede legale in Xxxxxxxxx xx Xxxxx (XX), Xxx xxx Xxxx
x. 0, capitale sociale Euro 11,789,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Lecce al n. REA 312988, CF e P. IVA 04712540758, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx repertorio n. 5557/T, racc. 3917 del 17.12.2021; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)
PREMESSO CHE
(A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
(B) L’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi.
(C) Peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra
Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese digestione della procedura medesima.
(D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre2015,
n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informaticie di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. […] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
(E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
(F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
(A) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 7 febbraio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 25 del 05/02/2020, una procedura aperta per la stipuladi:
- un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti aventi adoggetto servizi applicativi (plurifornitore)
• Lotto 1: Servizi applicativi di Data Management per le PAC
• Lotto 2: Servizi applicativi di Data Management per le PAL Nord
• Lotto 3: Servizi applicativi di Data Management per le PAL Centro/Sud
- un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti ad oggetto servizidi PMO (monofornitore):
• Lotto 4: Servizi professionali di supporto al PMO per le PAC
• Lotto 5: Servizi professionali di supporto al PMO per le PAL Nord
• Lotto 6: Servizi professionali di supporto al PMO per le PAL Centro/Sud
(G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data04 marzo 2022.
(H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell’Accordo Quadro stesso.
(I) L’Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
(J) Il Fornitore è stato selezionato dall’Amministrazione Contraente con le modalità indicate al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico Generale.
(K) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il
Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
(L) il CIG del presente Contratto Esecutivo che verrà inserito all’atto del perfezionamento dei documenti per la piattaforma è: 9143166B43;
(M) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è: C54E21004810006;
(N) Il codice IPA per la corretta gestione della fatturazione elettronica è: 4D3J7X..
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l’Accordo Quadro,
- gli Allegati dell’Accordo Quadro,
- l’Allegato 1 “Piano Operativo”, acquisito al prot. AgID con il nr. 5491 del 16.03.2022, approvato, l’Allegato 2 “Piano dei Fabbisogni”, di cui al par. 4.3.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all’Accordo Quadro) annesso all’ordine nr. 6701388, prot. 5477 del 16.03.2022 e l’Allegato 3 inerente gli indicatori di governance.
2.2 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegatidel medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
2.3 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso dicontrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell’Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi:
a) LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc
b) LA.DW.3 - Gestione applicativa e basi dati
c) LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa
d) LA.DW.6 - Supporto Specialistico
e) LA.AI.1 - Supporto specialistico
come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all’Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all’Allegato 2.
3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell’Accordo Quadro e relativi allegati.
Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
n. 50/2016 il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, e quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del
D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti con una durata di 36 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul sw sviluppato/modificato), decorrenti dalla comunicazione di avvio attività del RUP (previa verifica dell’esistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente in tema di PNRR e dai provvedimenti e istruzioni tecniche da osservare) dalla data di conclusione delle attività di setup, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e delContratto Esecutivo.
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
5.1 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina i seguenti Responsabili tecnici per l’esecuzione dei servizi:
Responsabile servizi realizzativi di software: Xxxxxxxx Xxxxxx; Responsabile servizi di gestione: Xxxxxxx Xxxxxxx; Responsabile servizi supporto specialistico: Xxxxxxx Xxxx.
5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico Generale dell’Accordo Quadro.
5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall’Amministrazione Contraente, eventualmente d’intesa con i soggetti indicati nell’Allegato Governance al Capitolato Tecnico Generale dell’Accordo Quadro.
6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente ContrattoEsecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell’Accordo Quadro.
6.2 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell’Accordo Quadro al Piano Operativo.
6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine dipermettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.
7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
7.1 L’Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
7.2 L’Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
• lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
• l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
7.3 L’Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore
valuterà l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.
7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
7.5 L’Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
7.6 L’Amministrazione Contraente, successivamente all’esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
8. VERIFICHE DI CONFORMITA’
8.1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.
9. PENALI
9.1 L’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell’Accordo Quadro e nell’Appendice Indicatori di Qualità, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 12 dell’Accordo Quadro.
10. CORRISPETTIVI
10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni, è nello stesso indicato ed è pari a € 4.435.450,00 escluso iva così suddiviso:
Servizio, codice, breve descrizione | Importo massimo IVA esclusa | Importo massimo IVA inclusa |
LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc , di cui all’art. 3, lettera a) | € 2.498.750,00 | € 3.048.475,00 |
LA.DW.3 - Gestione applicativa e basi dati di cui all’art. 3, lettera c) | € 284.000,00 | € 346.480,00 |
LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa di cui all’art. 3, lettera e) | € 555.300,00 | € 677.466,00 |
LA.DW.6 - Supporto Specialistico di cui all’art. 3, lettera f) | € 924.000,00 | € 1.127.280,00 |
LA.AI.1 - Supporto specialistico di cui all’art. 3, lettera r) | € 173.400,00 | € 211.548,00 |
IMPORTI TOTALI IVA ESCLUSA E IVA INCLUSA | € 4.435.450,00 | € 5.411.249,00 |
10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti < nell’Allegato “D” all’Accordo Quadro “Corrispettivi e Tariffe”.
10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte enel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata <nel Piano Operativo>, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico speciali e relative appendici.
11.2 Relativamente alle quote fisse e alle quote sospese, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
a) con riferimento ai servizi LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, LA.DW.2 - Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali e LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa, se erogati in modalità progettuale “a corpo”, laquota fissa di cui all’art. 10, pari all’85% è così suddivisa:
• per il Ciclo completo o ridotto:
- il 10% al termine della fase di definizione;
- il 40% al termine della fase di realizzazione;
- il 50% all’esito positivo del collaudo;
• per il Ciclo Fase Unica:
- il 100% all’esito positivo del collaudo;
• per il Ciclo Iterativo:
- il 5% dell’intero obiettivo al termine della fase di definizione;
- il 60% del valore dello sprint al termine di ogni sprint;
- il 35% dell’intero obiettivo all’esito positivo del collaudo finale
la quota sospesa, pari al 15%:
in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP1 - Accuratezza nella realizzazione dell’obiettivo”, come riportato nell’Appendice 3 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico Speciale, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.
b) con riferimento ai servizi di LA.BD.1 - Valutazione e Analisi dei dati, LA.BD.2 - Acquisizione Dati, LA.OD.1 - Analisi dei dati, LA.OD.2 - Produzione e metadatazione di dati a livello 3, LA.OD.3 - Produzione e metadatazione di dati di livello 4 e 5, LA.BD.3
- Realizzazione del modello di analisi, LA.DW.6 - Supporto Specialistico e LA.AI.1 – Supporto Specialistico (quando erogati in modalità progettuale “a corpo”) la quota fissa di cui all’art. 10, pari al 90%:
• per il Ciclo Fase Unica:
- il 100% alla consegna dei deliverables previsti;
la quota sospesa, pari al 10%:
in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP2 - Accuratezza nell’erogazione dei servizi “a corpo””, come riportato nell’Appendice 3 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico Speciale, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.
c) con riferimento al servizio di LA.DW.3 - Gestione Applicativa e Basi Dati e ai servizi LA.DW.1
- Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, LA.DW.2 - Parametrizzazione e Personalizzazione soluzioni commerciali, LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa, LA.DW.6 - Supporto Specialistico, LA.BD.4 – Conduzione della soluzione di analisi e LA.OD.5 - Aggiornamento e conservazione dataset e LA.AI.1
– Supporto Specialistico, se erogati in modalità continuativa, la quota fissa di cui all’art. 10, pari all’80%:
con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità; la quota sospesa, pari al 20%:
• 10%, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP3 - Qualità del personale dei servizi continuativi”, come riportato nell’Appendice 3 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico Speciale, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.
• 10%, in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP4 - Qualità dei servizi continuativi”, come riportato nell’Appendice 3 Indicatori di qualità al Capitolato tecnico, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.
d) con riferimento al servizio LA.DW.4 - Manutenzione Correttiva la quota fissa di cui all’art. 10, pari al 90%:
con cadenzaTrimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità; la quota sospesa, pari al 10%:
in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione “IP5 - Efficacia del servizio di manutenzione correttiva”, come riportato nell’Appendice 3 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico Speciale, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.
11.3 Resta inteso che le quote sospese sono definite nell’Appendice Livelli di Servizio e il fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Prestazione associati alla quota sospesa.
11.4 Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione/ collaudo sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa che, in caso di interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dall’Amministrazione, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che per tutte le altre fasi (quali a titolo esemplificativo quelle di analisi, verifica diconformità etc.) la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
11.5 Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico Speciale.
11.6 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro.
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all’art. 13, commi 4 e seguenti dell’Accordo Quadro, cui si rinvia.
13. SUBAPPALTO
13.1 L’Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di legge, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Attività |
LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc |
LA.DW.3 - Gestione applicativa e basi dati |
LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa |
LA.DW.6 - Supporto Specialistico |
LA.AI.1 - Supporto specialistico |
13.2 L’Impresa si impegna a depositare presso l’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, xxx inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventualiforme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione Contraente revocherà l’autorizzazione.
13.5 L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
13.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il
subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto:
− devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
− devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
13.8 L’Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13.9 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa,la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
13.10 L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione Contraentedei danni che dovessero derivare alla Amministrazione Contraente medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settoree per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13.12 L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 delD. Lgs. n. 50/2016.
13.14 Trova applicazione l’art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazionedel direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti delsubappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13.15 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13.16 In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13.17 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
13.20 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C¬-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
13.22 L’Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
14. RISOLUZIONE E RECESSO
14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. “SUBAPPALTO” “TRASPARENZA DEI PREZZI”, “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI” e “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del presente Documento.
15. FORZA MAGGIORE
15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo,autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
15.3 L’Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
16. RESPONSABILITA’ CIVILE. EVENTUALE POLIZZA ASSICURATIVA
16.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione Contraente o di terzi,in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
16.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, ove necessario il Fornitore e’ tenuto, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal perfezionamento del presente contratto a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti così come indicati nell’Appendice 2 dello Schema di Contratto Esecutivo – Lotti 1-2-3.
16.3 Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione Contraente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operativitàdelle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l’Amministrazione Contraente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potràessere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all’Amministrazione Contraente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
17. TRASPARENZA DEI PREZZI
17.1 L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altrautilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunquevolte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivantidalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento dellapropria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione Contraente.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
18.5 L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di
nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletataverifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
18.6 L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giornidalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
18.7 Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all’art. 30 dell’Accordo Quadro.
20. FORO COMPETENTE
20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto esecutivo le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Xxxxx e deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta anche se non materialmente allegata al presente contratto esecutivo
presente contratto esecutivo. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
21.6 ll Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
21.7 In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. Del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR). Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXXX
Data: 2022.03.16 19:31:24 +01'00'
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity Data: 25/03/2022 17:06:29
(per l’Amministrazione Contraente) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:
Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizione dall’AmministrazioneContraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali
Xxxxx, approvato e sottoscrittoRoma, lì
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXXX
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 25/03/2022 17:06:30
(per il Fornitore)