Allegato II al Bando di Gara 2016/S 097-174410
Appalto pre-commerciale concernente
“Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Allegato II al Bando di Gara 2016/S 097-174410
Indice dei contenuti
ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO 7
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO 7
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI 8
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI 8
ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE 10
ARTICOLO 5 - DURATA E PROROGHE 11
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 12
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE 12
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 15
ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITA’ DI QUANTO REALIZZATO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO 15
ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 16
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 17
ARTICOLO 14 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 18
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ 20
ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA 20
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO 22
ARTICOLO 19 - DATI PERSONALI 22
ARTICOLO 20 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI 23
ARTICOLO 21 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA 25
ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE 27
ARTICOLO 24 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI 27
ARTICOLO 25 - SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 29
ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI 30
ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE 32
ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 34
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE 36
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE 36
D. ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO ESECUTIVO DI FASE 39
EARLY WARNING DELL’EMERGENZA E GESTIONE EFFICACE DEL SOCCORSO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
[LOTTO N. 1 oppure 2]
ALLEGATO II
al Bando di Gara pubblico pre-commerciale di ricerca e sviluppo, denominato “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”
Il presente Accordo Quadro è sottoscritto il dd month yyyy
tra
(1) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/x, 00000 XXXX, Codice Fiscale *** e Partita I.V.A. n. ***, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di [Ruolo], (d’ora in avanti “MIUR” e/o “Stazione Appaltante”),
la quale agisce in nome e per conto proprio e dei Beneficiari elencati in seguito nel preambolo,
e
(2) [Nome], [Sede legale] e [Numero di registrazione della singola Società o di ciascuna Società facente parte del Consorzio di Aggiudicatari] (d’ora in avanti “Prestatore”).
La Stazione Appaltante e il Prestatore/i congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.
A. PREAMBOLO
Premesso che:
- il presente Accordo è volto a regolare i diritti ed obblighi tra le Parti, nel contesto del pre- commercial procurement, concernente servizi di ricerca e sviluppo, e denominato “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”;
- la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione degli aggiudicatari del Bando Pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Pre-Commercial Procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” attraverso una procedura di appalto pre-commerciale.
- si intendono collettivamente “Beneficiari” le seguenti Amministrazioni: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia;
- si intendono per soggetti aggregatori per l’acquisto di beni e servizi della P.A. i soggetti accreditati nell'elenco tenuto dall’Anac ai sensi del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n° 66;
- il Prestatore che ha presentato offerta per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Pre-Commercial Procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”, è risultato aggiudicatario della fase I (uno) della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
- è intenzione della Stazione Appaltante usufruire della competenza specialistica del Prestatore, che utilizzerà risorse professionali in possesso delle conoscenze ed esperienze occorrenti per la realizzazione delle attività dedotte nel presente Accordo Quadro;
- il Prestatore dichiara che quanto risulta dal Bando pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Pre-Commercial Procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” dal “Disciplinare di gara”, dallo “Schema di Accordo Quadro”, dai documenti denominati “Specifiche tecniche”, da tutte le dichiarazioni presentate in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B, C1, C2, D, E ed F del Disciplinare di gara, dallo “Schema di Offerta Tecnica” e dallo “Schema di offerta economica”, e dai relativi allegati e/o documenti complementari, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
Premesso altresì che:
- l’Appalto Pre-Commerciale è diviso in 2 (due) lotti
- ciascun lotto è diviso in tre fasi di ricerca e sviluppo, consistenti rispettivamente secondo il seguente ordine, in:
disegno della soluzione e la definizione di un piano esecutivo delle attività necessarie alla di ricerca, sviluppo sperimentale e verifica sperimentale (Fase I),
sviluppo e integrazione del prototipo in ambienti controllati (Fase II),
sviluppo sperimentale in ambienti reali, produzione quantità limitate di primi prodotti o servizi (Fase III).
Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO
1. Il preambolo di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel medesimo preambolo e nella restante parte del presente Accordo, ivi incluso l’Avviso Pubblico per la realizzazione di un Progetto di Ricerca e Sviluppo (Pre-Commercial Procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” – il “Disciplinare di gara”, il documento denominato “Specifiche tecniche”, ed i documenti agli stessi allegati o complementari, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro il documento “Offerta tecnica” ed il documento “Offerta economica”, presentati dal Prestatore.
2. Le Parti convengono altresì che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Accordo Quadro prevalgono su quelle contenute nel “Disciplinare di gara” e nei documenti allo stesso allegati.
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
1. Il Prestatore si impegna a fornire servizi di ricerca e sviluppo per la Stazione Appaltante, nel contesto del progetto denominato “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.
2. Il Prestatore, previa verifica positiva di quanto realizzato nella fase I del progetto di ricerca e sviluppo (di cui all’art. 10 del presente Accordo), sarà invitato a presentare un’offerta per la fase II. La lettera d’invito sarà conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara. Le offerte presentate per la fase II verranno valutate dalle commissioni di valutazione, nominate dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di tali offerte.
3. Qualora l’offerta relativa alla fase II risultasse congrua, la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicazione, tramite stipula di un contratto specifico con il Prestatore, che regolerà lo sviluppo della fase oggetto dell’offerta (“Atto Esecutivo Fase II”).
4. Il Prestatore, previa verifica positiva di quanto realizzato nella fase II del progetto di ricerca e sviluppo (di cui all’art. 10 del presente Accordo), sarà invitato a presentare un’offerta per la fase III. La lettera d’invito sarà conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara. Le offerte presentate per la fase III verranno valutate dalle commissioni di valutazione, nominate dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di tali offerte.
5. L’aggiudicazione della fase III avverrà secondo le stesse modalità previste per l’aggiudicazione della fase II, definite ai commi 2 e 3 del presente articolo. Tutti gli offerenti partecipanti sono tenuti a rispettare le regole stabilite per l'attuale procedura, comprese quelle di partecipazione e attuazione delle fasi II e III. Le offerte relative alle fasi II e III devono essere esaminate e valutate secondo i criteri indicati e specificati nella Sezione 15 “Metodo di valutazione” del Disciplinare di gara.
6. L’Accordo Quadro avrà efficacia anche per la fase II e III solo a seguito di aggiudicazione del corrispondente Atto Esecutivo di Fase, da parte della Stazione Appaltante al Prestatore. In caso di contrasto tra l’Accordo Quadro ed uno degli Atti Esecutivi di Fase, l’Accordo Quadro prevarrà.
7. Fatto salvo quanto previsto dai termini e condizioni del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si impegna a corrispondere al Prestatore il corrispettivo per la Fase I, e, nel caso, il corrispettivo per la Fase II e per la Fase III.
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI Ai fini del presente Accordo Quadro, si intende per:
a. “Criteri di Aggiudicazione”: per ogni Fase, i criteri utilizzati per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa;
b. “Aggiudicatario”: lo/gli operatori economici che ha/hanno superato la selezione nell’Appalto Pre-Commerciale, e firma un accordo con la Stazione Appaltante;
c. “Personale del Prestatore”: il rappresentante del Prestatore, e tutti i dipendenti, consulenti, agenti e dirigenti del Prestatore, nonché gli eventuali subappaltatori con cui il Prestatore dovesse impegnarsi in relazione al progetto, e i loro dipendenti, consulenti, agenti ed amministratori;
d. “Prestatore” è colui che esegue le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro
e. “Dati”: tutti i documenti, relazioni, database, e altre informazioni derivanti da, raccolti o sviluppati nello svolgimento dei servizi, e/o utilizzati per le finalità di tali servizi;
f. “Referente dell’Esecuzione”: una persona, debitamente identificata, autorizzata a rappresentare il Prestatore e che ha la facoltà di impegnare il Prestatore su tutte le questioni relative al progetto ed al presente accordo;
g. “Accordo Quadro”: il contratto risultante da questa procedura congiunta di appalto pre- commerciale, sottoscritta dal Prestatore e dalla Stazione Appaltante, quest’ultima in nome proprio e per conto dei Beneficiari;
h. “Diritti della Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di brevetto (incluso ma non limitato ad estensioni, brevetti di perfezionamento, certificati complementari di protezione), invenzioni (brevettabili o meno o suscettibili di registrazione), comprese le domande di registrazione, di rinnovo o proroga di una di esse, e di altri diritti o forme di protezione di natura simile, quale il diritto d’autore, che hanno un effetto equivalente o simile ad uno di essi, che possano sussistere attualmente o in futuro, in tutto il mondo;
i. “Lotto(i)”: uno di una serie di categorie di beni e servizi in cui è stata suddivisa una singola procedura d’appalto. L'uso di lotti consente di aggiudicare un’unica procedura d’appalto a più imprese;
j. “Atto Esecutivo di Fase”: contratto specifico tra i Prestatori e Stazione Appaltante, da stipularsi a seguito dell’aggiudicazione della fase I, nonché a seguito dell’aggiudicazione della fase II e della fase III, che regola lo sviluppo della/e relativa/e fase/i (si veda l’Allegato A al presente Accordo Quadro);
k. “Diritti della Proprietà Intellettuale del Progetto”: nuovi diritti della Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall’esecuzione delle attività disciplinate dall’Accordo Quadro
l. “Risultati”: tutti i dati, i materiali, nonché qualsiasi prototipo o applicativo pilota o relativi impianti, ed ogni altro risultato generato da o nel corso della prestazione dei Servizi la cui esecuzione è disciplinata dall’Accordo Quadro
m. “Servizi”: i servizi di ricerca e sviluppo forniti dai Prestatori e specificati nell’Offerta ed eventualmente nelle offerte per le successive fasi II e III, per il perseguimento degli obiettivi e nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Documentazione di gara;
n. “Documentazione di gara”: tutti i documenti forniti o pubblicati dalla Stazione Appaltante quali parte del processo di pre-commercial procurement e resi disponibili sul suo sito web xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxx, su TED, incluso l’Avviso Pubblico (come da modello “Bando di gara” fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), il Disciplinare di gara, il documento tecnico (Specifiche tecniche), l’Accordo Quadro, i successivi Atti Esecutivi di Fase (nel caso in cui questi vengano affidati al Prestatore) nonché eventuali allegati agli stessi. In particolare, le condizioni e le modalità di realizzazione dell’oggetto di gara sono stabilite nell’ “Avviso Pubblico” (come da modello “Bando di gara” fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), nel “Disciplinare di gara” e nel presente “Schema di Accordo Quadro”. Gli elementi di natura tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo richiesti, i requisiti tecnici generali e specifici di ciascun lotto sono contenuti negli allegati III “Specifiche tecniche”. Il presente “Accordo Quadro” è relativo alla specifica tipologia di servizio di ricerca e sviluppo, con allegata la documentazione, per ciascun tipo di servizio.
ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE
1. La legge applicabile è la legge italiana.
2. L’Interpretazione e la costruzione del presente Accordo è soggetta alle seguenti previsioni:
a) alla manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) alle disposizioni di cui agli articoli 19 “Contratti di servizi esclusi” e 27 “Principi relativi ai contratti esclusi” del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii. (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16(f) della Direttiva 2004/18/EC;
c) in ogni caso, per quanto applicabili, alle ulteriori disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii., del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;
d) al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
ARTICOLO 5 - DURATA E PROROGHE
1. Il presente Accordo Quadro avrà efficacia massima complessiva di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di stipula.
2. La durata delle fasi di cui si compone il progetto è specificata nel documento denominato “Disciplinare di gara”.
3. Alla conclusione del periodo di cui al primo comma, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di disporre una proroga della durata dell’Accordo Quadro. La proroga di cui al presente comma
– ove disposta – atterrà unicamente allo svolgimento di eventuali attività la cui opportunità sia rilevata da parte del MIUR.
ARTICOLO 6 - OGGETTO
1. Il presente Accordo Quadro regolamenta i rapporti tra le Parti in merito alle attività oggetto dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Pre-Commercial Procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” – come meglio specificato nei documenti Allegato III “Specifiche tecniche”.
2. Il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del MIUR allo svolgimento delle attività di cui al documento denominato “Specifiche tecniche”, al documento “Offerta tecnica” ed al documento “Offerta economica”.
3. Con il presente Accordo Quadro e l’Atto Esecutivo relativo alla Fase I, la Stazione Appaltante attribuisce al Prestatore il compito di svolgere servizi oggetto della Fase I del Progetto.
4. Il Prestatore conferma d’essere a conoscenza del fatto che la Stazione Appaltante andrà a sottoscrivere contratti simili, aventi ad oggetto il medesimo Progetto, con altri Aggiudicatari della fase I.
5. L’esecuzione delle attività di cui al presente articolo sarà affidata mediante uno o più Atti Esecutivi trasmessi al Prestatore anche via mail, PEC (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o via fax (se disponibile). Il MIUR non garantisce e non è vincolato all’affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla fase I, così come definita nel documento denominato “Specifiche tecniche”.
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, il MIUR si riserva la facoltà di verificare periodicamente l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Prestatore si impegna ad eseguire almeno il 70% dei servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati associati al Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (FP7)1, pena la risoluzione, come da articolo 28 (“Recesso e risoluzione”) del presente Accordo Quadro. Il Prestatore dovrà fornire, previa richiesta del MIUR, dimostrazione dell’esatto adempimento della prestazione contrattuale.
4. All’atto della stipula del presente Accordo, il Prestatore si obbliga a nominare un responsabile dell’Accordo Quadro che sarà il referente nei confronti del MIUR; il responsabile dell’Accordo Quadro per il Prestatore avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore medesimo. Contestualmente, il MIUR provvederà a nominare un proprio responsabile dell’Accordo Quadro (Referente dell’Esecuzione).
5. Alla data di stipula del presente Accordo il Prestatore dovrà quindi rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax (se disponibile) e l’indirizzo e-mail del responsabile dell’Accordo Quadro.
6. il Prestatore procederà allo svolgimento delle attività di cui all’Accordo Quadro sulla base di Atti Esecutivi che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per il MIUR, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell’importo dei corrispettivi di cui al successivo art. 13, si impegna,
1 Si veda la lista aggiornata qui xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx/xx0/xxx_xx.xxxx
oltre a quanto previsto nel documento denominato “Specifiche tecniche”, nonché in altre parti del presente Accordo Quadro a:
a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti denominati “Specifiche tecniche” e nei relativi allegati, nel “Disciplinare di gara” e nei relativi allegati, e nella “Offerta Tecnica”, o nelle Offerte successive, se presenti. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni fase del Progetto di cui risultasse aggiudicatario.
3. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l’intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
4. Il Prestatore si impegna a rispettare tutte i termini previsti per il compimento delle prestazioni (se previsti: inclusi quelli previsti per la consegna di Report al termine delle relative Fasi, e per i Deliverables).
5. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, la Stazione Appaltante, previa comunicazione allo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:
a) recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest’ultimo);
b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.
6. Il Prestatore:
a) dovrà cooperare con la Stazione Appaltante in tutte le questioni attinenti al progetto;
b) dovrà, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, nominare o, su richiesta scritta della medesima Autorità, nominare:
- il responsabile dell’Accordo Quadro, come previsto dall’articolo 7.4 del presente Accordo;
- le risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore, le quali dovranno essere in possesso di competenze adeguate per far fronte alle attività del Progetto;
c) dovrà assicurarsi che lo stesso soggetto nominato responsabile agisca quale rappresentante del contraente per l’intera durata del presente progetto;
d) dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di eventuali assenze del responsabile dell’Accordo Quadro e/o delle risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore. Qualora la Stazione Appaltante lo richiedesse, dovrà fornire un sostituto adeguatamente qualificato;
e) non dovrà apportare modifiche alle nomine relative a responsabili dell’Accordo Quadro, e risorse professionali, senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, dato atto che tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;
f) dovrà garantire che le risorse professionali fornite agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza nel corso del Progetto.
7. il Prestatore si impegna altresì a:
a) consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;
b) rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione dell’Accordo Quadro che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante;
c) informare la Stazione Appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.
8. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto lo stesso non potrà avanzare pretesa di
compensi, a tale titolo, nei confronti del MIUR e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedano costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell’offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il MIUR e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si impegna a:
a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti il Progetto e a nominare (e, ove lo ritenga opportuno, sostituire) il rappresentante della Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art. 7.4 del presente Accordo;
b) consentire l’accesso ai locali della Stazione Appaltante, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto, previa richiesta per iscritto;
c) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;
d) informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITA’ DI QUANTO REALIZZATO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO
1. La verifica di conformità degli esiti di ciascuna delle fasi sarà effettuata presso le sedi dei beneficiari o presso la sede di AGID o presso altra sede indicata da parte del MIUR, da un’apposita Commissione, nominata dal MIUR e composta da un numero dispari di componenti e si svolgerà in contraddittorio con il Prestatore.
2. La verifica di conformità di quanto realizzato avrà luogo entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo relativo alla Fase I.
3. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta del MIUR della data di avvio della verifica, comunicherà al MIUR, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità, il
nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenzierà alla stessa.
4. Qualora il Prestatore non provvedesse in tempo utile a comunicare il nominativo del proprio rappresentante, il MIUR avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità.
5. Il Prestatore è tenuto a prestare, su semplice richiesta del MIUR, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica di conformità.
6. La verifica di conformità dovrà appurare il livello di conseguimento degli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato “Offerta Tecnica”, in conformità a quanto contenuto nei documenti denominati “Specifiche tecniche”.
7. La verifica di conformità sarà documentata da relativo verbale, riportante la data nonché l’esito della stessa e dovrà essere sottoscritta dai componenti della Commissione, che rilascerà apposito certificato.
8. Qualora la verifica di conformità dovesse evidenziare la non rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato “Specifiche tecniche”, il MIUR, sentito il Prestatore, provvederà ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Xxxxxxx e Xxxxxxxx.
ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 12 - GARANZIE
1. Il Prestatore dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d’uso con i relativi diritti di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l’intera durata dell'Accordo Quadro.
2. Il Prestatore garantisce che eseguirà le prestazioni di cui all’Accordo Quadro in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
3. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornirà ai sensi del presente Accordo saranno corrette, precise ed aggiornate.
4. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi ed i supporti sui quali sono caricati gli eventuali prodotti software forniti sono esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. Garantisce inoltre che i prodotti software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d’uso, e che essi sono esenti da virus e backdoors, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte del MIUR è fissato in 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L’importo totale che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere al Prestatore non dovrà eccedere gli importi specificati nell’Avviso Pubblico e nel suo Allegato I – Disciplinare di gara, alla sezione 4.
2. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore per ogni fase verranno effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:
a) Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presentazione delle rispettive fatture. Le fatture in argomento saranno emesse dal Prestatore soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità adottato dalla commissione ai sensi del precedente art. 10;
b) la presentazione delle fatture potrà avere luogo, di norma, solo al termine della rispettiva fase; eventuali modalità difformi potranno essere inserite da parte della Stazione Appaltante in sede di Lettera d’Invito relativa alla fase II e III.
c) il pagamento delle fatture di cui al precedente comma sarà effettuato dal MIUR entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della loro ricezione.
d) Il Prestatore non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti ed approvati dal MIUR i documenti comprovanti le attività svolte.
e) Il MIUR liquiderà le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest’ultimo.
3. Faranno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo indicato nell’Offerta Economica, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Accordo Quadro.
4. I prezzi di cui all’Offerta Economica presentata dal Prestatore in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro e si intendono comprensivi di ogni onere e spesa.
5. Nell’esecuzione delle fasi I e II, i servizi di ricerca e sviluppo non sono soggetti a rischi di natura interferenziale ai sensi del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii.. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze si applicano alla terza fase di ciascun Lotto.
ARTICOLO 14 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
2. Pertanto, lo stesso Xxxxxxxxxx deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del presente Accordo Quadro, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad accreditare l’importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC oppure mediante raccomandata a/r alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.
5. Il presente articolo si applica ai Prestatori con sede sul territorio italiano
ARTICOLO 15 - PENALI
1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche tecniche” e/o negli Atti Esecutivi, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC oppure fax). In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Stazione Appaltante, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dall’Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche tecniche” e/o negli Atti Esecutivi e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione Appaltante potrà emettere apposita nota di debito il cui importo verrà riscosso tramite escussione, anche parziale, della cauzione di cui al successivo art. 17.
4. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dalla Stazione Appaltante, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà della Stazione stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. La Stazione Appaltante, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29 del presente Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche tecniche” e/o negli Atti Esecutivi, in danno e colpa del Prestatore in caso di:
frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ
1. Il Prestatore si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
2. Il Prestatore è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti e/o collaboratori, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, che la Stazione Appaltante si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Accordo Quadro.
3. Il Prestatore è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da persone che con esso collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne la Stazione Appaltante, tanto nel caso di cui al presente comma, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.
4. Detta responsabilità del Prestatore non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza del Prestatore stesso.
ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. La garanzia relativa all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal presente Accordo Quadro, verrà costituita dal Prestatore mediante l’apposita cauzione che verrà richiesta in sede di stipula del contestuale atto esecutivo relativo alla Fase 1, nonché, eventualmente in sede di stipula degli atti esecutivi delle fasi 2 e 3 del procedimento di gara in argomento.
2. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo Quadro il Prestatore costituirà apposita cauzione definitiva, che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’atto esecutivo relativo alla fase 1 di gara.
3. In caso di aggiudicazione delle fasi 2 e 3, il Prestatore è tenuto ad integrare tale cauzione in sede di stipula dei rispettivi atti esecutivi per l’importo maggiore da quantificare sino al raggiungimento del 2% dell’importo contrattuale degli atti esecutivi stessi.
4. Le cauzioni a garanzia dell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi atti esecutivi, sono rilasciate a favore della Stazione Appaltante e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto è corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dal presente Accordo Quadro e dall'esecuzione dei relativi atti esecutivi.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
6. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
7. La garanzia opera per tutta la durata degli Atti Esecutivi relativi alla fase del progetto cui la cauzione si riferisce; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso dal Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
9. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO
1. È ammessa la cessione dei crediti maturati del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, a condizione che:
a) La Stazione Appaltante abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Prestatore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione dell’Accordo Quadro;
b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
d) La cessione del credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora quest’ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione stessa.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Impresa cedente.
ARTICOLO 19 - DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, inclusi i recepimenti della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche in tema di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’Accordo Quadro medesimo.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. La Stazione Appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Accordo Quadro, in ottemperanza ad obblighi di legge – ivi compresi quelli recati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Accordo Quadro.
5. I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.
ARTICOLO 20 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI
1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell’Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dati, è tenuto a:
a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Stazione Appaltante;
d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
g) trasmettere alla Stazione Appaltante, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
i) comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
2. Nel caso in cui il Prestatore ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, il Prestatore deve immediatamente inoltrarli alla Stazione Appaltante.
3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui all’Accordo Quadro in essere da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Stazione Appaltante, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, la Stazione Appaltante potrà chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
4. Il Prestatore attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione dell’Accordo Quadro sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare dichiara che:
a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione e autorizzazione;
b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
5. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo Quadro, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.
ARTICOLO 21 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA
1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema (AdS)”, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell’Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuto a:
a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l’elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
b) redigere, e aggiornare costantemente, l’elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto
2.c. del Provvedimento);
c) verificare periodicamente l’attività degli AdS (punto 2.e. del provvedimento).
2. Qualora il Prestatore individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Stazione Appaltante (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Stazione Appaltante, inviando un elenco che riporti l’identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (MIUR) di adempiere all’obbligo di rendere nota, al proprio personale, l’identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
3. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo Quadro, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.
ARTICOLO 22 - TRASPARENZA
1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto, a seguito di comunicazione del MIUR, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal MIUR.
ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE
1. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.
2. Il Prestatore assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall’esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
ARTICOLO 24 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI
1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo Quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo Quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto potrà pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.
2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Prestatore, entro un mese dalla firma del presente Accordo Quadro, si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni necessarie, in forma scritta, relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenere al Progetto o a parte di esso. Il Prestatore ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione Appaltante procedure e strumenti applicati internamente dal Prestatore per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l’identificazione e la distinzione
dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.
3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività relativa a ciascuna delle fasi I, II e III, dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze.
4. I diritti di Proprietà Intellettuale, generati dal Prestatore, derivanti da conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, appartengono al Prestatore.
5. Il Prestatore si impegna, nei confronti dei Beneficiari meglio identificati in preambolo, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di Verifica di cui all’articolo 10, alla fornitura in licenza d’uso gratuita perpetua dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato nel corso dell’esecuzione.
6. Le soluzioni software che saranno sviluppate nel corso del progetto dovranno essere complete del codice sorgente e di tutta la documentazione indispensabili allo sviluppo, modifica (in totale autonomia) ed esercizio della soluzione anche, nel caso, mediante affidamento di a terzi da parte dei Beneficiari. Ciò comprendendo anche quelle eventuali parti di software che non siano rese disponibili in licenza d’uso da fornitori di mercato.
7. Le condizioni di utilizzo tutte alle quali le soluzioni riferite al progetto sono offerte alla Stazione Appaltante nel contesto del presente Accordo Quadro (di cui, pertanto, all’Offerta Economica” presentata) permarranno invariate per 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data dell’avvenuta verifica di cui all’art. 10; pertanto, anche oltre la durata del presente Accordo, che con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.
8. Il Prestatore non potrà porre limitazioni nell’utilizzo dei risultati del Progetto da parte della Stazione Appaltante, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dei beneficiari e dei soggetti aggregatori per l’acquisto di beni e servizi della P.A al fine di attivare altri appalti.
9. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare d’appalto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante, l’Agenzia per l’Italia Digitale, i beneficiari e i soggetti aggregatori per l’acquisto di beni e servizi della P.A, hanno il diritto di richiedere al Prestatore di mettere a disposizione a terze parti, a condizioni di mercato eque e ragionevoli, licenza d’uso dei risultati generati al termine delle fasi II e III.
ARTICOLO 25 - SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Fermo restando quanto all’articolo 24, comma 3, il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante di tutti i risultati che possano essere oggetto di sfruttamento, siano essi brevettabili o meno.
2. Il Prestatore adotterà tutte le misure appropriate e necessarie a garantire la corretta gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto. Il Prestatore si impegna ad assumere, a proprie spese, la responsabilità per l’applicazione, l’esame, la sovvenzione, la manutenzione, la gestione e la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto, e, in particolare, ma non esclusivamente, si impegna ad assicurare che:
a) i risultati del Progetto siano identificati, registrati e accuratamente distinti dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto;
b) prima di qualsiasi pubblicazione dei risultati del Progetto, le invenzioni brevettabili derivanti dai risultati vengano identificate, ne venga valutata la brevettabilità, e, se ritenuto opportuno, ne venga depositata domanda di brevetto presso lo Stato membro competente o l’Ufficio Brevetti Europeo;
c) tali domande di brevetto vengano compilate diligentemente, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.
3. Il Prestatore dovrà consentire alla Stazione Appaltante di monitorare il funzionamento e l’efficacia delle procedure per la gestione della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, nel modo ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante.
4. Ai fini di garantire una gestione corretta della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, e il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2 del presente Accordo, il Prestatore dovrà:
a) promuovere la diffusione dei Risultati del Progetto; e
b) qualora sia possibile, sfruttare i Diritti di Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, così come gli altri Risultati (anche qualora non possano essere protetti dai Diritti di Proprietà Intellettuale) al fine di ottenere ricavi attraverso il loro sfruttamento commerciale.
5. Qualora, entro 3 (tre) anni dall’aggiudicazione dell’ultima Fase del Progetto, il Prestatore:
a) non abbia provveduto allo sfruttamento della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, ed altresì degli altri Risultati, attraverso la commercializzazione dei sopra
menzionati diritti di Proprietà Intellettuale (direttamente o per il tramite di potenziali subcontraenti o licenziatari), e
b) le circostanze del caso dimostrino che il Prestatore non si è adoperato al massimo per provvedervi, o
c) il Prestatore (e/o qualsiasi potenziale subcontraente o licenziatario) stia utilizzando la Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto a scapito dell’interesse pubblico,
la Stazione appaltante ha il diritto di ottenere dal Prestatore, per sé e per i Beneficiari, tutti i diritti di Proprietà intellettuale del Progetto non sfruttati.
ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI
1. Il Prestatore si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Accordo Quadro in quanto applicabili, nonché dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente paragrafo, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del MIUR.
2. Ai fini dell’osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d’ora a:
a) collaborare con le strutture della Stazione Appaltante preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguiti gli appalti;
b) comunicare alla Stazione Appaltante, alla data di stipula dell’Accordo Quadro, gli eventuali rischi specifici derivanti dall’esecuzione degli appalti.
3. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente accordo e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria
comunque applicabile; ciò anche nel caso che il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
4. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d’ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro. Su richiesta della Stazione Appaltante, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi.
5. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo Quadro e di commissionare ad altre imprese l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali a danno del Prestatore.
7. La Stazione Appaltante non risponderà per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d’opera del Prestatore lasciati in giacenza presso gli Uffici, né verranno corrisposti al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.
8. Il Prestatore garantisce che l’esecuzione delle attività non porterà alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti preesistenti presso gli Uffici, e pertanto si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni eccetera che, per effetto dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.
ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA
1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
6. Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Prestatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.
ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente dai relativi atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d’ora la facoltà, di risolvere l’Accordo Quadro, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3. La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti Atti Esecutivi in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al prestatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Accordo Quadro e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere
4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell’Accordo Quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.
6. Al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano.
7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l’Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.
8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione così come previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi;
e) qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara;
f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
g) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 17;
h) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 23;
i) negli altri casi di cui al presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto dalla Stazione Appaltante o
di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Prestatore dovrà tenere indenne, ovvero indennizzare la Stazione Appaltante, comprese i Beneficiari, i suoi dipendenti, funzionari, amministratori e agenti da tutte le responsabilità, reclami, azioni, petizioni o procedimenti nei confronti di:
- eventuali danni a cose, compresa qualsiasi violazione di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;
- eventuali danni alle persone, tra cui lesioni con conseguente morte;
- danni derivanti da o in corso di, o in relazione all'esecuzione dei Servizi, salvo nella misura in cui tali danni o lesioni siano dovuti ad un'azione o negligenza della Stazione Appaltante.
3. Il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante, tempestivamente e per iscritto, di tali responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare il Progetto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento, come previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. In nessun caso la Stazione Appaltante o i Beneficiari potranno essere ritenute responsabili per danni, diretti o indiretti, o perdite di qualsiasi tipo, derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Atti esecutivi, subite dalla Stazione Appaltante.
ARTICOLO 30 - MODIFICHE
1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal presente Accordo o dal Progetto il Prestatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante per iscritto, richiedendo una modifica all’Accordo, motivandola esaustivamente. Tale richiesta, corredata dalla proposta di modifica al medesimo Accordo o del Progetto sarà valutata dalla Stazione Appaltante che avrà la facoltà di:
a) accettare di modificare l’Accordo, a condizione che tale modifica non sia discriminatoria e non comporti modifiche sostanziali all’Accordo, all’oggetto dei servizi o all’oggetto dei risultati;
b) modificare il Progetto d’accordo con il Prestatore, nel rispetto del Termine del Progetto, e nei limiti dell’importo, con riferimento alla Fase di cui si tratta;
c) rifiutare la richiesta sulla base di quanto previsto alla precedente lett. a, e richiedere che il Progetto prosegua nel rispetto di tale Accordo;
d) notificare la volontà di risolvere l’Accordo, ai sensi dell’articolo 28.
2. Per apportare una qualsiasi modifica al presente Accordo Quadro, le Parti dovranno sottoscrivere entrambe apposito atto di modifica.
3. La Stazione Appaltante potrà proporre modifiche al presente Accordo Quadro, a condizione che tale modifica non comporti un cambiamento sostanziale al contenuto del medesimo Accordo.
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo e degli Atti esecutivi, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
3. La legge applicabile al presente Contratto ed agli Atti Esecutivi è la legge italiana.
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo Accordo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli atti
di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al Codice Civile ed alle consuetudini locali.
Roma, lì
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro dei suoi allegati e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti:
- Art. 4 - Disciplina applicabile;
- Art. 5 - Durata e proroghe;
- Art. 6 - Oggetto;
- Art. 8 - Obblighi dell’Prestatore;
- Art. 10 – Verifica di Conformità di quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Art. 13 - Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 14 - Legge 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 15 - Penali;
- Art. 16 - Responsabilità
- Art. 17 – Cauzione definitiva;
- Art. 22 - Trasparenza;
- Art. 26 - Responsabilità del Prestatore ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti;
- Art. 27 - Riservatezza;
- Art. 28 – Recesso e risoluzione;
- Art. 29 - Danni e responsabilità civile;
- Art. 31 - Foro competente.
Il Prestatore
D. ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO ESECUTIVO DI FASE
ATTO ESECUTIVO N. ***/2016 – FASE *** del LOTTO n. ***,
tra
(1) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- MIUR, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/x, 00000 XXXX, Codice Fiscale *** e Partita I.V.A. n. ***, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di [Ruolo], (d’ora in avanti “MIUR” e/o “Stazione Appaltante”),
la quale agisce in nome e per conto proprio e delle altre Autorità menzionate in seguito,
e
(2) [Nome], [Sede legale] e [Numero di registrazione della singola Società o di ciascuna Società facente parte del Consorzio di Aggiudicatari] (d’ora in avanti “Prestatore”).
La Stazione Appaltante e il Prestatore congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.
Premesso che:
- con comunicazione della Stazione Appaltante, datata dd/mm/yyyy, l’Impresa indicata in epigrafe è stata dichiarata aggiudicataria dell’“Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Pre-Commercial Procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” – CIG: *** - CUP: ***;
- in data dd/mm/yyyy, la Stazione Appaltante e il Prestatore hanno sottoscritto l’Accordo Quadro che, all’art. 6, prevede che il Prestatore proceda allo svolgimento delle attività sulla base di Atti Esecutivi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Si riportano nel seguito, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 5 dell’Accordo Quadro, le modalità di attuazione dell'incarico oggetto del presente Atto Esecutivo.
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Nello specifico, oggetto del presente atto esecutivo, relativo alla Fase *** del Lotto n. ***, sono (…)
2. DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il presente Atto Esecutivo avrà durata dal dd/mm/yyyy fino al dd/mm/yyyy.
Alla cessazione del presente Atto Esecutivo, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo Quadro di data dd/mm/yyyy, il MIUR si riserva di eseguire la Verifica delle attività svolte nelle modalità ivi indicate.
3. CAUZIONE DEFINITIVA
Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Atto esecutivo il Prestatore ha costituito apposita garanzia mediante polizza bancaria / fideiussoria n emessa
da ******************* in data ******* per un importo pari ad euro ************** (****/00) oppure mediante deposito in contanti per euro *****, corrispondente al 2% dell’importo netto contrattuale, che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro.
La cauzione dovrà essere adempiuta e regolata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 dell’Accordo Quadro, cui si fa integralmente rinvio.
4. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le attività indicate al punto 1 saranno svolte secondo le modalità e i tempi specificati nel documento denominato “Allegato all’atto esecutivo n.*/yyyy tra la Stazione Appaltante e il Prestatore – Progetto di Ricerca e Sviluppo (Pre Commercial Procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” – CIG: *** - CUP: *** (Allegato 1).
In relazione alle necessità operative concordate tra le Parti, le attività verranno svolte sia presso le sedi operative della Stazione Appaltante, sia presso le sedi del Prestatore e, comunque, presso ogni altra sede concordata tra le Parti.
5. LICENZA D’USO E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
In conformità a quanto previsto dagli articoli 24 e 25 dell’Accordo Quadro, il Prestatore si impegna, nei confronti della Stazione Appaltante, alla fornitura in licenza d’uso gratuita, perpetua ed estesa a favore anche – ed esclusivamente – dei Beneficiari identificate in epigrafe, dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di ricerca e sviluppo, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di Verifica di cui all’art. 10.
6. RECESSO E RISOLUZIONE
Relativamente alle cause e alle modalità di recesso e risoluzione vale quanto stabilito nell’articolo 28 dello Schema di Accordo Quadro.
7. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ
Relativamente alle attività previste dal presente Atto Esecutivo, i responsabili delle attività sono: il dott. [Nome Cognome], per conto del Prestatore; il dott. [Nome Cognome], per conto della Stazione Appaltante.
8. CORRISPETTIVI
Il corrispettivo massimo non garantito per le attività di cui al presente Atto Esecutivo è pari ad €
*** (cifrainlettere/00), I.V.A. esclusa.
Per quanto non specificato, si rinvia alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro in materia di “Corrispettivi” e, in particolare, a quanto previsto all’art. 13.
9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Relativamente alle modalità di fatturazione e pagamento si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 13 dell’Accordo Quadro.
10. LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Relativamente alle modalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 14 dell’Accordo Quadro.
11. PENALI E RESPONSABILITÀ
A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto Esecutivo, vale quanto previsto nell’Accordo Quadro agli artt. 15 e 16.
Roma, dd/mm/yyyy | |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR Ruolo Titolo Nome Cognome | Il Prestatore Ruolo Titolo Nome Cognome |