CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI TERMINALISTICI
CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI TERMINALISTICI
1. Definizioni
Le seguenti definizioni si applicano ai termini ed alle condizioni riportate nel prosieguo delle presenti condizioni generali, che disciplinano le prestazioni dei servizi terminalistici offerti da Malpensa Intermodale S.r.l.:
• ‘Articoli Proibiti’, indica tutte le merci o materiali la gestione dei quali è proibito da leggi, norme o regolamenti o che in ogni caso Malpensa Intermodale rifiuta di gestire o trattare nell’esecuzione dei Servizi.
• ‘Cliente’, indica la società o la persona fisica che sottoscrive il Modulo d’Ordine dei servizi offerti da Malpensa Intermodale e che si obbliga al puntuale rispetto delle presenti Condizioni Generali;
• ‘Condizioni Generali’, indica il presente testo contrattuale, accettato integralmente da Malpensa Intermodale e dal Cliente nel momento in cui il Cliente invia a Malpensa Intermodale il testo del Modulo d’Ordine;
• ‘Contratto’, indica l’accordo contrattuale tra Malpensa Intermodale ed il Cliente, comprensivo delle Condizioni Generali, del Modulo l’Ordine, del listino THC di Malpensa Intermodale e della lettera commerciale contenente le condizioni economiche applicate al Cliente;
• ‘Corrispettivo’, ‘Tariffa’, ‘Prezzo’, indica gli importi dovuti dal Cliente per ciascun Servizio svolto da Malpensa Intermodale;
• ‘Malpensa Intermodale’, indica la società Malpensa Intermodale S.r.l., società soggetta alla direzione e coordinamento di FNM S.p.A.. con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, cap. soc. ------
------- €, P.IVA , nonché gli impiegati di Malpensa Intermodale, i suoi dipendenti, i suoi
contraenti indipendenti e subcontraenti ed ogni persona fisica o giuridica dell’operato della quale Malpensa Intermodale debba rispondere;
• ‘Manovra’, indica il trasferimento dei rotabili dai binari di ricevimento dei treni ai binari individuati per la presa e consegna e viceversa. Sono comprese nella Manovra le operazioni di composizione/scomposizione funzionali alla terminalizzazione del treno e quelle di smistamento anch’esse necessarie per la terminalizzazione. Si intendono come prestazioni aggiuntive: aggancio e sgancio locomotive e regolarizzazione dei segnali di coda, composizione e scomposizione, scarto carri;
• ‘Modulo d’Ordine’, indica il modulo messo a disposizione per permettere al Cliente di richiedere a Malpensa Intermodale l’esecuzione dei Servizi terminalistici indicati nel modulo stesso ed alle condizioni economiche ivi indicate, comprensivo di i) listino THC di Malpensa Intermodale vigente alla data di sottoscrizione del Modulo d’Ordine; ii) lettera commerciale contenente le condizioni economiche applicate al Cliente; iii) visura camerale del Cliente; iv) documento d’identità del firmatario in nome e per conto del Cliente;
• ‘MTO’, indica la società che gestisce il contratto di trasporto in proprio o per conto terzi;
• ‘Parti’, indica Malpensa Intermodale ed il Cliente;
• ‘Servizi’, indica i servizi terminalistici offerti da Malpensa Intermodale al Cliente.
Ed inoltre
• Destinatario delle merci: (proprietario delle merci a destino);
• Gestore dell’Infrastruttura (società cui è affidata l'attività di gestione e manutenzione della rete ferroviaria);
• Handling: tutte le operazioni terminalistiche che riguardano le movimentazioni delle merci e delle UTI;
• Impresa Ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e
MALPENSA INTERMODALE S.r.l. Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 xx Xxxxxx/Xxxxx Xxxxxxx/Xxxx
00000 Xxxxxx, Xxxxxx C.F. e P. IVA 10575390967 – REA MI 0000000
Tel. x00 00 0000 0 - Fax x00 00 0000 0000 Società soggetta a direzione e coordinamento
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx di FNM S.p.A.
che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione.
• Incaricato del Cliente: il soggetto incaricato dal Cliente per la consegna o per il ritiro di una UTI in Terminal.
• Operatore di Manovra: impresa impegnata nell’esecuzione di attività ferroviarie di manovra che gestisce le operazioni di manovra del treno merci per l’ingresso o l’uscita in terminal) in proprio o per conto terzi, non certificata come Impresa Ferroviaria presso ANSF;
• Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.): il documento che contiene le principali caratteristiche delle linee e degli impianti ferroviari e regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a richiedere capacità e servizi;
• Servizi di Accesso: quanto necessario per consentire ai Clienti l’accesso e l’utilizzo dei terminal merci ai sensi dell’art. 20.2 lett. c) del d.lgs. n. 188/2003 e successive modifiche della legge 99/2009 come ulteriormente definiti all’articolo 4.
• Servizi di Prestazioni: qualsiasi prestazione o altra attività svolta da Malpensa Intermodale presso i terminali da essa gestiti.
• Servizi: le prestazioni svolte da Malpensa Intermodale nei confronti di terzi, nell’ambito della propria attività d’impresa a fronte delle quali nasce l’obbligazione al pagamento del prezzo da parte del Cliente.
• Terminal (anche Impianto e/o Terminale) tutte le aree e le infrastrutture, escluse le linee ferroviarie, necessarie all’erogazione dei servizi, con particolare riguardo, fra questi ai servizi cosiddetti di Terminalizzazione e manovra.
• Terminalista (Operatore del terminal);
• Treno: agli effetti della circolazione della linea costituisce treno qualsiasi mezzo di trazione, con o senza veicoli, che debba viaggiare da una località di servizio ad un’altra oche parta da una località per disimpegnare un servizio lungo la linea e faccia ritorno nella località stessa.
• UTI: Unità di Trasporto Intermodale quali casse mobili, semirimorchi, container, cisterna, container ecc. abilitati al trasporto ferroviario predisposti con sistemi di aggancio per la loro movimentazione a mezzo gru semovente o a portale.
2. Accettazione delle presenti Condizioni Generali e formazione del contratto
2.1 Con la sottoscrizione del Modulo d’Ordine, il Cliente accetta integralmente ed incondizionatamente le presenti Condizioni Generali e le condizioni economiche applicate al Cliente per l'espletamento di Servizi per proprio conto e/o per conto di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia un interesse nella prestazione dei Servizi.
2.2 Le Condizioni Generali si applicano ad ogni Servizio reso da Malpensa Intermodale e rappresentano, insieme al Modulo d’Ordine ed alle condizioni economiche ivi richiamate, l’unico accordo vigente tra Malpensa Intermodale ed il Cliente, abrogando o rendendo nullo qualsiasi altro contratto avente il medesimo oggetto.
2.3 In caso di contrasto tra quanto stabilito nelle Condizioni Generali e qualsiasi ulteriore accordo specifico, lettera commerciale o documento operativo, vedrà prevalere le norme stabilite nelle Condizioni Generali, a meno di un’esplicita deroga per iscritto dei singoli e richiamati articoli, concordata e firmata da entrambe le Parti.
2.4 Le Condizioni Generali si riferiscono a - e possono essere invocate anche da - coloro del cui ausilio si avvalga Malpensa Intermodale per l’esecuzione dei Servizi.
3. Diritto ai Servizi
Il Cliente, previo accordo con il Gestore dell’Infrastruttura, in qualità di Richiedente Autorizzato, ovvero a seguito di ottenimento di tracce orarie dall’Impresa Ferroviaria, avrà diritto ai Servizi solo laddove abbia concluso anche il Contratto con Malpensa Intermodale ai sensi delle Condizioni Generali.
4. Servizi
4.1 I Servizi di Accesso sono garantiti dal Gestore dell’Infrastruttura e consistono nell’accesso e nel diritto di utilizzo degli scali e dei terminali merci, secondo le modalità e i termini previsti dal Prospetto Informativo della Rete (PIR) e dalle Condizioni Generali.
4.2 I Servizi di Prestazioni ricomprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• tiro gru per lo scarico o il carico dei Treni;
• tiro gru per la messa a terra di UTI consegnate e successivamente ritirate a mezzo camion;
• tiro gru per la sovrapposizione di flat;
• servizi terminalistici (parcheggio Unità trasporto, manutenzioni, riscaldi, etc.);
• gestione amministrativa dei Treni da terminalizzare (quali, ad esempio, emissione lettere di vettura ferroviarie, svincolo treni, ecc.).
4.3 Per la fruizione dei Servizi, il Cliente sarà tenuto a rispettare le disposizioni contenute nei Regolamenti di Utilizzo che saranno redatti da Malpensa Intermodale.
4.4 Altri Servizi: su richiesta scritta, Malpensa Intermodale potrà erogare, ove possibile ed a propria discrezione, direttamente o tramite partner anche altri servizi, quali ad esempio, quello di manovra per l’introduzione o l’estrazione dei carri ferroviari nel/dal terminale, l’affitto di aree attrezzate o altri servizi accessori. Tali servizi dovranno essere di volta in volta oggetto di trattativa commerciale tra Malpensa Intermodale ed il Cliente e verranno regolati tramite appositi accordi scritti che andranno ad integrare le presenti Condizioni Generali ed il Contratto, costituendone un allegato. Tuttavia ove la manovra di introduzione/estrazione treni o delle mute, ai fini di consentire l’operatività, avvenga da parte delle II.FF queste nulla potranno vantare nei confronti di Malpensa Intermodale.
5. Accettazione UTI al Terminal
5.1 All’atto dell’introduzione di una o più UTI all’interno di un Terminal, sia lato strada che lato ferrovia, e, comunque, prima dell’effettuazione dei Servizi da parte di Malpensa Intermodale, quest’ultima verificherà le condizioni esterne delle UTI e ne constaterà lo stato. Tale procedura, ove previsto, potrà essere effettuata anche in modalità elettronica con sistemi telematici di rilevamento ottico che il Cliente accetta espressamente. All’atto dell’ingresso dell’UTI, Malpensa Intermodale redigerà un protocollo di “check-in” che, accettato dal Cliente o da un suo incaricato, anche in maniera elettronica o automatica, costituirà atto di accettazione dell’UTI in Terminal nello stato descritto dal check-in.
5.2 Malpensa Intermodale non risponderà di danni, manomissioni e quant’altro inerente l’UTI che siano già presenti e riscontrati all’atto della sua introduzione. Al momento dell’accettazione dell’UTI, il Cliente manleva Malpensa Intermodale da qualunque responsabilità in ordine alla merce ivi contenuta, e per idanni alla stessa eventualmente arrecati durante il trasporto precedente all’introduzione al Terminal.
5.3 Il Cliente manleva Malpensa Intermodale ed assume su di se la responsabilità dell’idoneità dello stivaggio, del fissaggio o dell’ancoraggio dei carichi all’interno delle UTI e della conformità degli stessi rispetto ai regolamenti ferroviari ed al trasporto combinato (strada/rotaia), oltre che rispetto alla normativa tempo per tempo vigente. Malpensa Intermodale non sarà quindi responsabile di danni derivanti da stivaggi, fissaggi e/o ancoraggi errati, anche laddove abbia accettato l’UTI senza sollevare eccezioni. Il Cliente concludendo il Contratto con Malpensa Intermodale, accetta espressamente la presente esclusione di responsabilità, fatti salvi i comprovati casi di dolo o colpa grave addebitabile a Malpensa Intermodale.
6. Riconsegna UTI
6.1 Malpensa Intermodale riconsegnerà le UTI unicamente al Cliente o all’Incaricato del Cliente che ne abbia diritto sulla base di una delega scritta e firmata dal legale rappresentante del Cliente. Malpensa Intermodale si riserva di ritenere le merci e/o le UTI laddove il Cliente sia moroso per una qualsiasi obbligazione derivante da uno o più rapporti intrattenuti con Malpensa Intermodale. Il Cliente accetta espressamente il diritto di ritenzione delle merci o delle UTI in favore di Malpensa Intermodale.
6.2 All’atto della riconsegna di una UTI, Malpensa Intermodale redigerà un protocollo di “check-out” che, accettato dal Cliente o dal suo incaricato, anche in maniera elettronica o automatica, costituirà atto di accettazione e farà stato delle condizioni dell’UTI al momento della riconsegna della stessa al Cliente. Malpensa Intermodale non risponderà in alcun modo dei danni che, dal confronto tra i documenti di check-in e quelli di check-out, siano intervenuti in un momento precedente al primo e successivo al secondo.
7. Movimentazione UTI – carico e scarico dei Treni
7.1 Se previsto nel Modulo d’Ordine, nei limiti e alle condizioni stabilite ed a fronte del pagamento della relativa tariffa, dopo l’introduzione al Terminal e prima della riconsegna al Cliente, Malpensa Intermodale
svolgerà attività di carico e scarico delle UTI da e sui carri, svolgendo le operazioni di movimentazione, ivi inclusi eventuali passaggi a terra che si rendessero necessari.
7.2 Ove richiesto nel Modulo d’Ordine ed accettato da Malpensa Intermodale, quest’ultima provvederà altresì a consegnare al Cliente o all’Incaricato del Cliente i documenti necessari per l’inoltro dei treni e/o delle UTI.
8. UTI con merci pericolose/rifiuti
8.1 Il Cliente garantisce il pieno rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme e dei regolamenti nazionali ed internazionali inerenti le UTI che trasportano merci pericolose e/o rifiuti, ivi comprese le specifiche dettate dalla autorità di regolamentazione dei trasporti ferroviari anche con riguardo alle etichettature delle UTI.
8.2 Il Cliente assume su di se l’esclusiva responsabilità che quanto dichiarato nel Modulo d’Ordine, così come in qualsiasi altra documentazione consegnata a Malpensa Intermodale, sia completo e conforme a verità. Qualora tali informazioni dovessero risultare per qualsiasi ragione inesatte o incomplete, Malpensa Intermodale avrà diritto a rifiutare/restituire l’UTI ed addebitare i relativi danni al Cliente.
8.3 Il Cliente manleva e tiene indenne Malpensa Intermodale rispetto a qualsiasi danno, reclamo o pretesa che derivi direttamente o indirettamente, verso chiunque, dalla non conformità delle UTI contenenti merci pericolose e/o rifiuti e/o merci pericolose rispetto alle disposizioni di legge, ai regolamenti e a qualsiasi altra norma, nazionale e internazionale applicabile ai medesimi. Al contempo, nei casi appena indicati, il Cliente sarà ritenuto unico soggetto responsabile di danni e sanzioni che ne derivino.
8.4 Le UTI contenenti merci pericolose e/o rifiuti potranno permanere in Terminal solo per la sosta tecnica ossia per il tempo necessario alle movimentazioni tecniche necessarie alla loro spedizione/ritiro. La durata della sosta tecnica è determinata nei regolamenti dei Terminal e dal Contratto con il Cliente potendo variare in relazione alla tipologia di merce ed alle tracce ferroviarie. Malpensa Intermodale, allo scadere della sosta tecnica, provvederà a rispedire al mittente, a spese e responsabilità dello stesso, le UTI che dovessero ancora trovarsi in Terminal.
9. Espletamento dei Servizi
9.1 Salvo accordi scritti fra le Parti in senso contrario, Malpensa Intermodale non assume alcun obbligo in relazione ai tempi necessari per l’espletamento dei Servizi. Pertanto essa non risponderà di alcun danno che derivi direttamente o indirettamente dalla tempistica di lavorazione da parte di Malpensa Intermodale. Il Cliente riconosce ed accetta che la presente previsione assume carattere fondamentale per l’accettazione dell’incarico di esecuzione dei Servizi da parte di Malpensa Intermodale.
9.2 Nell’espletamento dei Servizi Malpensa Intermodale potrà avvalersi a propria discrezione dell’ausilio di terzi, restando in ogni caso essa soltanto responsabile contrattualmente nei confronti del Cliente.
9.3 Malpensa Intermodale non risponde in nessun modo di ritardi o soppressioni dovuti alle attività delle imprese ferroviarie relative alla circolazione dei Treni o alla manovra, né relativi alle attività ordinarie o straordinarie del gestore della rete ferroviaria, né di ritardi o danni derivanti da attività poste in essere dalle Autorità di Regolamentazione dei traffici ferroviari.
9.4 Malpensa Intermodale non risponde in nessun modo di ritardi o soppressioni dovuti ad emergenze causate da fenomeni atmosferici o nevosi che verranno definiti negli appositi piani neve annuali, o altri eventi naturali e meteorologici di particolare entità. Pertanto Malpensa Intermodale non risponderà di alcun danno che derivi direttamente o indirettamente da tali evenienze.
9.5 Malpensa Intermodale si atterrà alle disposizioni del Cliente in relazione alle attività di carico e scarico dei Treni, al controllo delle UTI, alle procedure di ritiro e presa in consegna delle UTI oltre che all’assistenza alla manovra per l’introduzione in terminal e la riconsegna dei treni in arrivo e in partenza.
9.6 Malpensa Intermodale si impegna a rispettare gli orari di apertura stabiliti per ciascun Terminal. Eventuali cambiamenti verranno comunicati al Cliente con congruo anticipo.
10. Durata
La durata del Contratto, così come modalità e tempi di preavviso per la risoluzione anticipata e le eventuali penali per la stessa, sono indicate nei singoli Moduli d’Ordine e nelle lettere commerciali firmate dalle Parti.
11. Corrispettivi economici e modalità di pagamento
11.1 Xxxxx restando i criteri di determinazione indicati al successivo comma 6 del presente articolo, i corrispettivi dovuti a Malpensa Intermodale per l’espletamento dei Servizi, nonché le garanzie e le modalità di pagamento saranno disciplinati di volta in volta dai singoli accordi commerciali intercorsi tra le Parti. I corrispettivi, salvo diverso specifico accordo scritto intercorrente tra le Parti, dovranno essere pagati entro la scadenza indicata nella fattura emessa da Malpensa Intermodale.
11.2 Malpensa Intermodale potrà valutare se richiedere a propria discrezione il rilascio di apposite garanzie a prima richiesta (fideiussioni assicurative-bancarie; prepagati; depositi) a copertura dei propri crediti, basandosi su un valore presuntivo dei traffici previsti. In tali casi, dopo il primo anno di validità del Contratto, il Cliente si obbliga ad aggiornare il valore della garanzia a semplice richiesta di Malpensa Intermodale, se del caso, in virtù dei valori espressi dal Cliente nell’anno precedente. Nei casi in cui le Parti dovessero concordare sul pagamento di un canone annuo basato su un volume minimo di traffico annuo stabilito in via preventiva, Malpensa Intermodale a garanzia dei propri crediti avrà la facoltà di richiedere fidejussione per il valore stabilito del minimo garantito. La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa da primario istituto bancario o assicurativo nazionale, dovrà essere a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, con l’espressa esclusione del beneficio di preventiva escussione a favore del fideiussore.
11.3 L’erogazione di prestazioni distinte sulla base di singole richieste non fa venir meno l’unicità del rapporto contrattuale e quindi l’espresso riconoscimento della facoltà di Malpensa Intermodale di avvalersi dei diritti di cui agli art. 1460 e 2761 c.c. anche con riferimento a beni diversi da quelli oggetto dei Servizi relativi ai corrispettivi non pagati.
11.4 Il mancato rispetto dei termini di pagamento accordati per una o più prestazioni comporterà la decadenza dal beneficio di tutte le eventuali dilazioni di pagamento precedentemente concesse da Malpensa Intermodale anche per tutti gli altri eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti e l’applicazione degli interessi previsti dalla legge. In tal caso Malpensa Intermodale avrà il diritto di agire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o di formalità.
11.5 Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo del Cliente per vizi o difetti dei Servizi non potrà, in alcun caso, dare diritto al Cliente alla sospensione o ritardo dei pagamenti.
11.6 Eventuali compensazioni tra fatture attive e passive ed intercorrenti tra le Parti potranno aversi solo in seguito alla presentazione di un prospetto di compensazione condiviso e sottoscritto tra le Parti, con esclusione di ogni altra modalità di compensazione. Potranno essere compensate solo fatture non contestate.
11.7 Gli altri servizi offerti, quali sosta delle UTI, manovra, gestione servizi di agenzia, elaborazione di documentazione, ecc. verranno compensati sulla base di trattative dirette con il Cliente in relazione sia alle specifiche esigenze che alle possibilità di offerta da parte di Malpensa Intermodale. I prezzi e le tariffe determinate all’esito di tale negoziazione terranno conto anche dei costi di fornitura nel luogo ove il servizio è offerto.
11.8 Le tariffe ed i prezzi applicati da Malpensa Intermodale potranno essere modificati in qualsiasi momento da Malpensa Intermodale mediate apposite circolari commerciali inviate al Cliente con anticipo di 30 giorni rispetto alla data della loro entrata in vigore. Al termine dei 30 giorni successivi alla data di comunicazione della variazione dei prezzi, le muove tariffe si riterranno accettate dal Cliente e Malpensa Intermodale avrà il pieno diritto di emettere le successive fatture sulla base del nuovo tariffario.
11.9 Fatto salvo quanto indicato nei singoli Moduli d’Ordine, le Parti convengono sin da ora che, qualora il Cliente provveda alla cancellazione e/o all’annullamento di un Servizio già programmato conformemente al relativo Modulo d’Ordine, dovrà immediatamente dare comunicazione per iscritto a Malpensa Intermodale di tale cancellazione e/o annullamento. Resta altresì inteso che nulla sarà dovuto dal Cliente a Malpensa Intermodale in caso di cancellazione e/o annullamento comunicati almeno 2 giorni prima dell’esecuzione dei Servizi originariamente programmata; diversamente, qualora la cancellazione e/o l’annullamento dei Servizi siano comunicati oltre tale termine, e pertanto con preavviso inferiore a 2 giorni prima dell’esecuzione dei Servizi, Malpensa Intermodale avrà il diritto di addebitare al Cliente a titolo di penale contrattuale un importo pari al 30% del corrispettivo dei Servizi cancellati e/o annullati. Le Parti hanno negoziato e concordato l’importo della predetta penale, e lo riconoscono equo e congruo, in quanto volto a coprire spese e rischi ai quali Malpensa Intermodale è esposta a causa della cancellazione e/o annullamento non tempestivi dell’esecuzione dei Servizi originariamente programmati.
Il pagamento della penale sopra indicata dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione della cancellazione e/o annullamento a Malpensa Intermodale, previa emissione da parte di quest’ultima di relativa fattura.
11.10 Fatto salvo quanto indicato nei singoli Moduli d’Ordine, le Parti convengono sin da ora che, qualora l’accesso al Terminal da parte dei Treni del Cliente avvenga con ritardi superiori alla normale soglia di tollerabilità, individuata in 2 ore, rispetto agli orari concordati, il Cliente dovrà tempestivamente darne comunicazione a Malpensa Intermodale, la quale avrà in ogni caso il diritto di addebitare al Cliente, oltre al corrispettivo dei Servizi, un importo ulteriore pari al 5 % del corrispettivo dei predetti Servizi per ogni ora di ritardo; le Parti hanno negoziato e concordato tale importo, e lo riconoscono equo e congruo, in quanto volto a coprire spese e rischi ai quali Malpensa Intermodale è esposta a causa del ritardo all’accesso al
Terminal dei Treni riferibili alla Cliente, con conseguente rischio per Malpensa Intermodale di rendersi inadempiente rispetto a distinti rapporti contrattuali.
Il pagamento dell’importo previsto al presente articolo dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla data della relativa comunicazione a Malpensa Intermodale, previa emissione da parte di quest’ultima di relativa fattura.
11.11 Fatto salvo quanto indicato nei singoli Moduli d’Ordine, le Parti convengono sin da ora che, laddove il Cliente richieda l’espletamento dei Servizi in modalità tali che si rende necessario per Malpensa Intermodale impiegare il proprio personale durante le fasce orarie notturne o di normale fermo operativo dei Terminal o laddove, a causa della condotta del Cliente, si generino ritardi tali da comportare l’espletamento dei Servizi da parte di Malpensa Intermodale in fasce orarie in regime di ‘straordinario’, in orario notturno o durante giorni festivi, Malpensa Intermodale, in relazione a tali prestazioni, avrà il diritto di addebitare al Cliente, oltre al corrispettivo dei Servizi, un importo ulteriore pari al 20% del corrispettivo dei predetti Servizi; le Parti hanno negoziato e concordato tale importo, e lo riconoscono equo e congruo, in quanto volto a coprire spese e rischi ai quali Malpensa Intermodale è esposta a causa dell’impiego del proprio personale e dell’utilizzo dei Terminal in tali orari ‘straordinari’.
Il pagamento dell’importo previsto al presente articolo dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa fattura.
12. Risarcimento Danni
12.1 Ai fini della determinazione dell'eventuale responsabilità di Malpensa Intermodale, non troveranno applicazione presunzioni di qualsiasi natura, sicché la responsabilità per danni o perdite potrà essere attribuita a Malpensa Intermodale soltanto laddove il Cliente abbia fornito la prova incontestabile dell’inadempimento da parte di Malpensa Intermodale agli obblighi contrattuali e dell’imputabilità dei danni e delle perdite a detto inadempimento.
12.2 Sarà in ogni caso esclusa la responsabilità di Malpensa Intermodale per tutti i danni, perdite o avarie alle UTI, così come per qualsiasi altra responsabilità, laddove le stesse siano in tutto o in parte attribuibili a causa di terzo o del Cliente, eventi straordinari e causa di forza maggiore, per tale intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fenomeni atmosferici, calamità naturali, conflitti bellici, moti o manifestazioni di piazza ecc.
12.3 Il danno derivante da perdita o avaria alle UTI verrà calcolato secondo il prezzo corrente delle cose trasportate e, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto da Malpensa Intermodale non potrà essere superiore a € 1 per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o danneggiata.
12.4 Ai fini del risarcimento dei danni, Malpensa Intermodale si avvarrà dei servizi di una primaria compagnia assicurativa la quale sarà l’unico soggetto incaricato di curare le richieste risarcitorie da parte del danneggiato. Malpensa Intermodale non verserà mai direttamente al danneggiato alcuna somma imputabile ai risarcimenti danni, escludendosi qualsiasi forma di compensazione con crediti eventualmente scaturenti sia dal medesimo contratto sia da altri rapporti economici tra le parti.
12.5 Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Servizi dovrà essere ricevuta da Malpensa Intermodale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di consegna degli UTI, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti che non possano essere accertati con l’ordinaria diligenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta. Decorso il predetto termine di decadenza il Cliente ed i propri aventi causa non potranno far valere diritti di risarcimento nei confronti di Malpensa Intermodale. Il Cliente accetta espressamente il predetto termine di decadenza.
13. Diritto di ispezione
Il Cliente accetta che ogni autorità governativa, incluse le dogane e le autorità di pubblica sicurezza, possano aprire ed ispezionare le UTI affidate a Malpensa Intermodale in ogni momento. Malpensa Intermodale non ha alcun dovere di informare in via preventiva il Cliente.
14. Risoluzione espressa
14.1 Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, Malpensa Intermodale avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, il Contratto (art.1456 cod. civ.) in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa da Malpensa Intermodale e impropriamente o affatto contestata dal Cliente.
14.2 Resta salvo il diritto di Malpensa Intermodale di reclamare il danno derivante dall’inadempimento del Cliente.
15. Know-how e informazioni confidenziali
Il know-how e le altre informazioni confidenziali di Malpensa Intermodale appartengono a Malpensa Intermodale in via esclusiva e vengono messe a disposizione del Cliente in via strettamente confidenziale ai soli fini dell’esecuzione dei Servizi in base alle presenti Condizioni Generali. Il Cliente assume l’obbligo di non rivelare a soggetti terzi dette informazioni confidenziali, salvo il caso in cui sia a ciò autorizzato per iscritto da Malpensa Intermodale.
16. Forza maggiore e limitazione di responsabilità
16.1 Malpensa Intermodale non sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo di Malpensa Intermodale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre, disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori dovute ad accadimenti al di fuori del ragionevole controllo degli stessi fornitori.
16.2 Le garanzie e responsabilità di Malpensa Intermodale, derivanti da ed in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni Generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave di Malpensa Intermodale, Malpensa Intermodale non avrà pertanto alcuna altra responsabilità in relazione ai Servizi e alle UTI ed in nessun caso sarà responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivanti dall’esecuzione dei Servizi. Il Cliente prende atto del fatto che la responsabilità complessiva di Malpensa Intermodale derivante da e/o relativa ai Servizi prestati in virtù dle Contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali sarà, in ogni caso, limitata al prezzo corrisposto dal Cliente in relazione ai relativi Servizi, oltre all’eventuale importo liquidato in base alle polizze assicurative stipulate da Malpensa Intermodale.
17. Legge applicabile - Foro competente
17.1 Il Contratto e le presenti Condizioni Generali, così come ogni accordi tra le Parti, e tutte le sue appendici ed allegati sono regolate dalla legge italiana e devono essere interpretate in forza della stessa.
17.2 Per qualsivoglia controversia direttamente od indirettamente connessa con l’esecuzione e/o l’interpretazione del Contratto, delle Condizioni Generali e sue appendici ed allegati sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
18. Change of Control
18.1 Salvo il caso di una previa e specifica autorizzazione scritta di Malpensa Intermodale, è vietata ai sensi degli artt. 1406 e seguenti c.c. al Cliente la cessione del Contratto, così come è vietata la cessione dei crediti e dei diritti da esso derivanti, a pena di nullità.
18.2 Per "Change of Control" si intende l’acquisizione a opera di una terza parte del controllo diretto o indiretto del Cliente. Si riterrà che un terzo controlli il Cliente qualora esso, direttamente o indirettamente: (i) detenga la maggioranza dei diritti di voto del Cliente; ovvero (ii) abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dell’organo amministrativo del Cliente, o di ogni altro organo responsabile o controllante l’amministrazione del Cliente. In caso di Change of Control, anche indiretto, del Cliente, Malpensa Intermodale avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di 3 mesi, qualora il Change of Control (i) avvenga in favore di competitor di Malpensa Intermodale o (ii) abbia un impatto sensibilmente negativo sulla posizione finanziaria del Cliente.
18.3 Nel caso in cui sia previsto un Change of Control del Cliente, lo stesso dovrà tempestivamente e preventivamente avvisare Malpensa Intermodale circa tale evenienza e dovrà fornire tutte le informazioni rilevanti per Malpensa Intermodale durante il procedimento di Change of Control per permettere a Malpensa Intermodale di verificare l’eventualità che si verifichi una delle due ipotesi di recesso sopra citate.
18.4 In caso di violazione del disposto del presente articolo, Malpensa Intermodale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
19. Trattamento dei Dati Personali
19.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
19.2 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.
19.3 Ciascuna Parte è autorizzata dall’altra al trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione dei Servizi e delle obbligazioni dedotte in Contratto ed esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel Contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate per iscritto.