Contract
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ed Errori ed Omissioni delle Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra con Estensione (opzionale) alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di Perdita di Patente Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Prodotto assicurativo: Lloyd’s Documento predisposto da “Assicurazione Per la Insurance Company Lloyd’s Insurance Company S.A. + Responsabilità Civile S.A. Mithras Underwriting Ltd-BDB Group Professionale” Edizione Marzo 2019 – Ultima Rev. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094. Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00 Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000 |
Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Responsabilità Civile Professionale e opzionalmente se richieste e attivate Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di Ritiro patente
Che cosa è assicurato? |
Per la Rc Professionale Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel Dip di Base. Per l’estensione (opzionale)| alla TUTELA LEGALE si fa notare quanto segue: TUTELA LEGALE - LA COPERTURA E’ DEFINITA PER DETERMINATE FATTISPECIE NOMINALI DI ONERI: a‐ il compenso previsto per legge relativo all’attività di un Avvocato; b‐ per le vertenze di natura civile, le spese liquidate giudizialmente a favore del legale di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato o ancora di transazione purché autorizzata dall’Assicuratore; c‐ le spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.); d‐ le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto siano posti a carico dell’Assicurato; e‐ le spese per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte; f‐ le spese per l’IVA relative all’attività di un Avvocato e Consulenti Tecnici; g‐ le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell’Assicurato (art. 535 Codice di |
Procedura Penale); h‐ il contributo unificato, se posto a carico dell’Assicurato. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente Prestazioni garantite e validità territoriale Le garanzie valgono per i seguenti casi: 1. La difesa in Procedimenti penali contro l´accusa di aver commesso un reato colposo o contravvenzionale connesso a incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 2. L’opposizione o il ricorso avverso le violazioni al N.C.d.S. comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a punti 5. Detta prestazione viene erogata a condizione che sussistano fondate ragioni di diritto affinché il ricorso possa esser presentato. 3. L’opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione della Patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale. L’Assicuratore, su richiesta dell’Assicurato, provvederà alla redazione e presentazione del ricorso purché l’Assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro 3 giorni dalla data di notifica dello stesso. 4. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità avverso le errate comunicazioni di variazioni di punti effettuata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l’illegittima variazione del punteggio sulla Patente dell’Assicurato. Le prestazioni garantite di cui ai punti 2, 3, 4 valgono in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx; per il caso di cui al punto 1, oltre ai paesi di cui sopra vale altresì per l’Europa. In riferimento alle PERDITE PECUNIARIE, si precisa che le garanzie valgono nel territorio dell’ Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx (xxxxx precisato altrimenti). Inoltre le prestazioni della diaria avvengono sono su base nominale. Le 3 garanzie sono definite come segue: 1- Diaria: L’Assicuratore corrisponderà al Contraente un Indennizzo (c.d. diaria) convenuto fino ad un massimo di giorni pattuiti e indicati nella Scheda di Copertura di questa appendice per il Rischio derivante dalla sospensione o ritiro della Patente di guida della/e persona/e assicurata/e disposta dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria in conseguenza dell’inosservanza dei seguenti artt. del N.C.d.S.: - art. 142 comma 9 e 12 (Limiti di velocità); - art. 143 comma 12 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata; circolazione di veicolo contromano); - art. 145 comma 11 (Precedenza); - art. 146 comma 3 bis (Violazione della segnaletica stradale); - art. 147 comma 6 (Comportamento ai passaggi a livello); - art. 148 comma 15 con riferimento al comma 3 e ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 (Sorpasso); - art. 149 comma 5 (Distanza di sicurezza tra i veicoli); - art. 150 comma 5 (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna); - art. 172 comma 10 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta); - art. 176 comma 19 e 22 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali); - art. 186 comma 2 (Guida sotto l´influenza dell´alcool). - art. 6 comma 12 (Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati); - art. 10 comma 24 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità); - art. 62 comma 7 e 10 (Massa limite); - art. 164 comma 9 (Sistemazione del carico sui veicoli); - art. 179 comma 9 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità); - art. 186 comma 2 (Guida sotto l´influenza dell´alcool). Limitatamente alla garanzia diaria di cui sopra, si precisa che l’erogazione dell’Indennizzo convenuto viene altresì riconosciuto nel caso in cui l’infrazione commessa dalla persona assicurata avviene al di fuori dell’Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ma entro i limiti geografici dei paesi Europei. In presenza di tale fattispecie la diaria verrà corrisposta al Contraente nella misura indicata nella Scheda di Copertura di questa appendice. Condizione essenziale al fine dell’indennizzo è che, a seguito di una violazione di una norma di comportamento corrispondente a quelle suindicate, l’Autorità di un paese Europeo al di fuori dell’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx |
Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxx la circolazione sul proprio territorio. La diaria viene pagata a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro, sospensione o revoca della Patente.
Qualora la denuncia del Sinistro, ai sensi dell´art. 8 paragrafo 1 avvenga in ritardo, l’Assicuratore rimborserà la diaria solo a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione all’Assicuratore.
La diaria viene pagata fino al giorno del venir meno del provvedimento di ritiro, sospensione o revoca da parte dell´Autorità Amministrativa o Giudiziaria e comunque non oltre la durata di prestazione indicata nella Scheda di Copertura di questa appendice. Nel caso di ricorso, se lo stesso ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo effettivo in cui l´Assicurato risulta privato del documento di guida.
Nel caso di ditta individuale, definita come quel tipo di impresa che fa riferimento a un solo titolare,
l’ammontare della garanzia di cui sopra verrà rimborsata solo dietro comprova dell’effettiva assunzione di un guidatore, a sostituzione del titolare per l’esercizio dell’attività di trasporto.
La somma che è dovuta dall’Assicuratore viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto ad Indennizzo; per i casi di revoca, ritiro o sospensione della Patente, il cui provvedimento abbia durata superiore a 30 giorni, il pagamento dell´indennità viene corrisposta ratealmente alla fine di ciascun mese solare.
2- Indennità autoscuola:
L’Assicuratore garantirà il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso di guida idoneo a recuperare ‐ presso una scuola guida autorizzata ‐ i punti persi in conseguenza di una o più violazioni del
N.C.d.S. avvenuta durante il periodo del Contratto di Assicurazione e comunicata all´Assicurato dalla
competente Autorità durante lo stesso periodo. L’Assicuratore provvederà al rimborso nei limiti indicati nella Scheda di Copertura di questa appendice, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza all´autoscuola ed il relativo costo sostenuto dall’Assicurato.
3- Indennità zero punti:
L’Assicuratore garantirà, entro il limite indicato nella Scheda di Copertura di questa appendice, il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione del documento di guida qualora l’Assicurato commetta infrazioni che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l’Assicurato abbia avuto almeno 5 punti effettivi al momento dell’infrazione. E’ onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per la Rc professionale non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip di Base. Per l’ estensione di copertura (opzionale) a Tutela Legale e le Perdite Pecuniarie invece, si precisano le esclusioni comuni alle due sezioni: Le prestazioni assicurative elencate nella presente estensione non operano se: (a) il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o se il veicolo del Contraente non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA. Se l’Assicurato, alla guida del veicolo, dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui alla L. 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche, permane la copertura per quanto previsto all’art. 5 punti 1,2,3 e all’art. 12 punti 2 e 3; (b) il provvedimento di ritiro, sospensione della Patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 12 punto 1 (Diaria); (c) il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l’Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; (d) l’Assicurato, negli ultimi 2 (due) anni, ha subito un precedente ritiro, una sospensione o una revoca della Patente ovvero uno di questi procedimenti è già in corso alla stipulazione |
del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota all’Assicuratore; (e) l´Assicurato al momento della stipulazione del contratto ha meno di 8 punti oppure la decurtazione del punteggio è prevedibile in forza di una violazione occorsa prima della stipulazione del contratto; in questo caso la copertura assicurativa è valida qualora tale circostanza sia stata comunicata all’Assicuratore e da questi accettata esplicitamente prima della decorrenza del presente contratto; (f) il fatto si è verificato allorquando l´Assicurato conduceva il veicolo sotto l´influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.); (g) il fatto si è verificato allorquando l´Assicurato ha altresì violato l´art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente); (h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool. Oltre a quanto sopra, le prestazioni non operano: (i) per i casi di ritiro, sospensione o revoca della Patente conseguenti a una o più violazioni del N.C.d.S. cui consegua un immediato azzeramento dei punti sulla Patente; (j) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; (k) per Sinistri che il Contraente/Assicurato ha causato con dolo; (l) per Sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte del Contraente/Assicurato; (m) per Sinistri che vengono denunciati all’Assicuratore 3 mesi dopo la scadenza di questo Contratto di Assicurazione, e comunque sempre fermo che l’ infrazione che ha dato origine al Sinistro sia avvenuta durante il periodo di polizza. La copertura assicurativa, non include il pagamento di: (n) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; (o) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose. Si ricorda inoltre che |
Ci sono limiti di copertura? |
Per la Rc professionale non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip di Base. Invece in riferimento all’ estensione (opzionale) di copertura alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di Perdita di Patente si’, ed ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base si fa presente quanto segue: LIMITI DI INDENNIZZO: EUR 14.000 combinato per le due sezioni, con i seguenti sottolimiti: Tutela Legale: Euro 4.000,00 per sinistro e per anno Perdite Pecuniarie a seguito di Perdita di Patente EUR 10.000,00 per sinistro e per anno Diaria giornaliera limitata fino ad un massimo di Euro 80,00 al giorno e per un massimo di 125 giorni per sinistro. SOTTO LIMITI DI INDENNIZZO: ⮚ Infrazioni commesse al di fuori dell’Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ma limitatamente ai rimanenti paesi Europei: Euro 4.000,00 per sinistro e per anno. ⮚ Indennità autoscuola: Euro 400,00 per sinistro e per anno. ⮚ Indennità zero punti: Euro 1.000,00 per sinistro e per anno. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Notifica di Sinistro In caso di Sinistro o Circostanze di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori ai quali è assegnato il Certificato tramite l’Intermediario indicato nel Certificato, immediatamente, e comunque secondo le strette tempistiche indicate in ciascuna sezione, da quando si è verificata la circostanze di sinistro. |
Assistenza diretta/in convenzione: NO, non sono previste forme di gestione diretta o in convenzione da parte della Compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: No, non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese. | |
Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo. |
Altre Assicurazioni | Il Contraente, o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.) |
Aggravamento del rischio | Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all' Art. I delle Condizioni di Assicurazione – Sezione Prima. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia in conformità alle condizioni di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza ha l’obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell’Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nel DIP danni. |
Rimborso | Non è previsto per questo prodotto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La presente polizza è rivolta alle Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: i costi distributivi relativi al prodotto possono differire in base al riassicuratore della Compagnia nel mercato assicurativo dei Lloyd’s di Londra e possono sia variare di caso in caso a seconda degli accordi con i distributori coinvolti che per ogni specifica trattativa del singolo piazzamento di rischio. Ciò premesso, - i costi medi di intermediazione globali per questo prodotto (senza considerare eventuali profit commission o simili per agenzie di sottoscrizione) 34.0% del premio netto. - il valore di cui sopra include tutti costi di acquisizione, anche quelli di intermediari internazionali, mentre la parte relativa alla catena di distributori sul territorio locale ammonta mediamente al 25% del premio netto; - qualora infine fossero applicati gli accessori in aggiunta al premio netto si precisa che è a discrezione della Compagnia riconoscerli, in tutto o in parte, agli intermediari coinvolti nella distribuzione in aggiunta alla commissione di cui sopra. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto per questo prodotto. |
Disdetta della polizza | La presente Xxxxxxx non è soggetta a rinnovo tacito, pertanto, cesserà la sua efficacia al momento della scadenza senza onere di disdetta da parte dell’assicurato. |
Risoluzione | Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 20 Condizioni di Assicurazione, Sezione Seconda ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello |
stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di | |
svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza | |
dell’Assicurato. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare | |
reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet | |
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della | |
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al | |
reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.