CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI TRA
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI TRA
Mercitalia Intermodal S.p.A. con sede legale e amministrativa in xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0, Xxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA IT 00857491005, capitale sociale Euro 7.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00823190152, iscritta al R.E.A. al n. 0758334 la quale interviene nel presente contratto nella persona di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, in virtù dei poteri alla medesima conferiti con procura a rogito Notaio Xxxxx Xxxxxx, repertorio 29.291/8.485 dell’8 luglio 2019 (di seguito, per brevità, denominata “Mercitalia” o “Committente”)
E
, con sede in , , iscritta al Registro delle Imprese di
, Codice Fiscale/Partita I.V.A. nella persona di , nella sua qualità di
, la quale interviene nel presente contratto
, munito dei necessari poteri di firma e
rappresentanza sociali (di seguito, per brevità, denominata “Appaltatore”)
Il Committente e l’Appaltatore di seguito congiuntamente anche le “Parti” e, singolarmente, ciascuna la “Parte”
PREMESSO CHE
a) Il Committente è una società che opera nel settore del trasporto intermodale e combinato strada
/ rotaia ed è proprietaria e/o detentrice di carri ferroviari (in appresso i “Carri Ferroviari”), immatricolati nei registri delle competenti autorità Europee dei quali è “Soggetto Responsabile della Manutenzione” (“SRM”) e, come tale, deve assicurarne la regolare manutenzione in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
b) Il Committente ha pertanto necessità di sottoporre a ciclica manutenzione le sale dei Carri Ferroviari (costituite da assile e ruote – in appresso le “Sale Carro”), onde poter mantenere gli stessi in esercizio, secondo le condizioni di manutenzione stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonché secondo le regole di manutenzione Sale Carro stabilite dalle istruzioni operative del Committente stesso, redatte sulla base delle regole VPI;
c) Il Committente ha altresì necessità di ottenere la fornitura di Sale Carro nuove per i Carri Ferroviari;
d) Per l’affidamento dell’appalto è stato indetto in data / / un confronto competitivo a
conclusione del quale è risultato aggiudicatario l’Appaltatore;
e) Il Committente ha verificato il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di affidabilità, idoneità tecnica e capacità finanziaria;
f) In data / / l’Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva;
g) Pertanto, è necessario procedere alla stipula del presente contratto di appalto di servizi (il “Contratto”).
Tutto quanto sopra premesso
Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse, gli atti in esse richiamati – ancorché non allegati – e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In caso di contrasto tra le previsioni previste nel Contratto e quelle previste negli allegati, le prime prevarranno.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente Contratto si intende per:
a) Sala Carro: sala montata composta da 1 assile e 2 ruote.
b) Sala Carro Vestita: Sala Carro assemblata con 2 boccole.
c) Sala Carro Nuova: Sala Carro fornita dall’Appaltatore mediante assemblaggio di assili e ruote di nuova costruzione.
d) IS3: l’attività così denominata dalle linee guida VPI e da esse stesse descritta in dettaglio e che consiste in estrema sintesi nella sostituzione delle ruote precedentemente presenti con ruote di nuova costruzione e nell’esecuzione dei controlli non distruttivi agli assili reimpiegati. Il tutto secondo un PRC dedicato;
e) Attività Manutentiva IS3: attività comprensiva di smontaggio, revisione (IL) e rimontaggio boccole;
f) Servizi: si intende genericamente l’insieme delle prestazioni fornite dall’Appaltatore, ovvero la fornitura di Sale Carro Nuove e l’Attività Manutentiva IS3.
g) OdA: Ordine d’Acquisto emesso dal Committente avente ad oggetto i Servizi.
ARTICOLO 3
Oggetto
Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta – alle condizioni e con le modalità previste dal presente Contratto e dagli atti ivi richiamati – i Servizi e, in particolare, il Committente stima i seguenti volumi:
1) Lotto 1 - sale 38 UR/m:
i. La fornitura di circa n. 0 Sale Carro Nuove Nude;
ii. L’Attività Manutentiva IS3 su circa n. 15 Sale Carro;
2) Lotto 2 – sale 9064FS:
i. La fornitura di circa n. 0 Sale Carro Nuove Nude;
ii. L’Attività Manutentiva IS3 su circa n. 45 Sale Carro;
3) Lotto 3 - sale 9073:
i. La fornitura di circa n. 45 Sale Carro Nuove Nude;
ii. L’Attività Manutentiva IS3 su circa n. 120 Sale Carro;
4) Lotto 4 - sale 306:
i. La fornitura di circa n. 60 Sale Carro Nuove Vestite;
ii. L’Attività Manutentiva IS3 su circa n. 465 Sale Carro;
5) Lotto 5 – sale B46 termostabili:
i. La fornitura di circa n. 15 Sale Carro Nuove Nude;
ii. l’Attività Manutentiva IS3 su circa n. 105 Sale Carro.
restando in ogni caso inteso che i suddetti volumi sono indicativi, non costituiscono in alcun modo “minimi garantiti” e non sono vincolanti per il Committente, come meglio precisato nell’art. 7 che segue.
Per la completa descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali delle prestazioni e delle modalità di esecuzione delle stesse, si rimanda al Capitolato Tecnico Organizzativo, Allegato 1 al presente Contratto (di seguito, per brevità, denominato “CTO”).
ARTICOLO 4
Modalità di esecuzione
Il Servizio di cui al presente Contratto, così come descritto nell’Allegato 1 (CTO), verrà svolto dall’Appaltatore con propria organizzazione di personale e mezzi, nonché della società produttiva del Gruppo , sita ( ), (il “Sito”) e con piena assunzione del rischio di impresa, a regola d’arte, con consegna delle Sale Carro perfettamente idonee ed approntate all’esercizio del trasporto ferroviario, ed aventi le qualità e le caratteristiche previste nel Contratto e nel CTO (Allegato 1).
Per l’esecuzione del Servizio l’Appaltatore è tenuto a prestare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.
L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio affidato la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
L’Appaltatore riconosce che il Servizio è elemento essenziale per l’immagine del Committente e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei Servizi.
I Servizi oggetto del presente Contratto saranno espletati nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite nella Procedura di interfaccia (Allegato 2).
Prima dell’inizio del Servizio e secondo necessità nel corso di validità del Contratto, il Committente e l’Appaltatore definiscono – sulla base del CTO (Allegato 1) e della documentazione contrattuale – la Procedura di Interfaccia (Allegato 2) al fine di disciplinare le modalità operative relative alle interazioni riguardanti gli aspetti attinenti alla sicurezza di esercizio.
L’Appaltatore – anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura di Interfaccia (Allegato 2) - si obbliga ad assicurare:
a) Il rispetto dei piani e delle disposizioni di manutenzione, riparazione, revisione, da dimostrare con la tracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate;
b) Il controllo della conformità dei ricambi utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione, sia quelli di nuova acquisizione che quelli riparati;
c) La gestione della documentazione tecnica (ad es. il recepimento della documentazione tecnica ricevuta, l’aggiornamento, la distribuzione al proprio personale, ecc.);
d) Per i siti produttivi situati in Italia, l’impiego di personale in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi del Decreto ANSF 4/2012 recante “Norme ANSF per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”;
e) Il possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) per garantire nel tempo il mantenimento delle abilitazioni.
Inoltre l’Appaltatore dovrà fornire al Committente la seguente documentazione:
a) Elenco dei Manutentori Abilitati ad operare sugli organi di sicurezza del materiale rotabile oggetto dell’appalto, predisposto in conformità al modello che verrà messo a disposizione dal
Committente, da produrre prima dell’inizio del Servizio nonché con cadenza semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
b) Certificazione ECM secondo norma EU 445/2011 per la funzione IV (esecuzione della manutenzione su “rodiggio”);
c) UNI EN ISO 9001:2015.
Le Sale Carro oggetto di Attività Manutentiva IS3+IL saranno messe a disposizione dell’Appaltatore da parte del Committente secondo quanto definito dalla Procedura di Interfaccia (Allegato 2).
L’Appaltatore, entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, consegnerà al Committente il Piano della Qualità.
Resta inteso che il Committente si riserva di contestare in qualsiasi momento la difformità del Piano della Qualità rispetto alle previsioni contrattuali.
ARTICOLO 4-bis
Autorizzazioni e certificazioni
L’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
L’Appaltatore darà immediata comunicazione al Committente qualora subisca da parte della P.A. o dell’Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione dei Servizi di cui al Contratto. In tal caso il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.
ARTICOLO 5
Termini di effettuazione del Servizio e durata
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi nei termini espressamente indicati nell’Allegato 1 (CTO).
Il presente Contratto sarà valido ed efficace per le consegne a far data dal 1 Gennaio 2023 e fino al 31 Dicembre 2023.
Resta fin d’ora inteso che il Contratto non è soggetto in alcun caso a proroghe tacite.
Ai soli fini di quanto previsto dall’art. 44.1 lettera a) delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” come richiamate al
successivo art. 24 (le “CGC”), le spese generali vengono quantificate nella misura del 3% (tre per cento) dell’importo stimato del presente Contratto di cui al successivo art. 8.
ARTICOLO 6
Controllo del Servizio − Collaudi
Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l’espletamento del Servizio, devono essere eseguite dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti nel presente Contratto e in tutti gli atti allo stesso allegati o comunque in esso richiamati.
Sull’intero complesso delle prestazioni fornite dovranno essere eseguiti i controlli ed i collaudi necessari a garantire la rispondenza delle stesse alle caratteristiche definite dal CTO (Allegato 1).
I risultati dovranno rientrare nei limiti di tolleranza ammessi dalle norme.
Il Committente si riserva espressamente la facoltà, alla quale l’Appaltatore presta sin d’ora incondizionato consenso, di effettuare o far effettuare, in corso di esecuzione del Contratto, audit periodici presso gli impianti ove vengono effettuati i Servizi per valutare la corretta applicazione dei processi da parte dell’Appaltatore medesimo in conformità a quanto disposto dalla richiamata procedura.
Dell’effettuazione dei controlli sarà informato il Responsabile del Contratto nominato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 26, che avrà facoltà di presenziarvi direttamente o a mezzo di propri incaricati.
Qualora, a seguito di verifica ispettiva, il Committente riscontri un’organizzazione inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al CTO (Allegato 1), o la scarsa efficienza dell’organizzazione per la qualità, potrà richiedere all’Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.
Inoltre, qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel CTO (Allegato 1) – il Committente abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, il Committente stesso provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati.
In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo art. 26, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, il Committente contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente art. 4, xxxxxx xxxxxxxxx.
L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza, e comunque entro il termine indicato dal Committente, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità contestate.
Restano comunque applicabili, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative alle penali, detrazioni, nonché alla risoluzione del Contratto per inadempimento.
ARTICOLO 6-bis
Misure minime di sicurezza informatica
L’Appaltatore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del presente Contratto.
A tal fine, si obbliga a:
a) Rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
3. Garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. Garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. Garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. Garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. Garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. Garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. Garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. Garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. Garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) Segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero x000000000000, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) Effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di Contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 7
Aumento/diminuzione del Servizio
Il volume di produzione Sale Nuove e di Attività Manutentiva IS3+IL è riportato nell’Allegato 3 (Listino Prezzi).
I volumi sono indicativi, non costituiscono in alcun modo “minimi garantiti” e non sono vincolanti per il Committente, il quale dunque potrà richiedere, nel corso della durata del Contratto, l’esecuzione di Servizi per volumi differenti.
Quanto sopra senza limitazione alcuna e fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) dell’importo stimato di cui al successivo art. 8.
Nel caso di un aumento delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto (+20%) dell’importo stimato del Contratto, l’OdA contiene anche l’eventuale estensione temporale del
termine di scadenza del Contratto nella misura strettamente necessaria a consentire l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive, pari al massimo a 3 (tre) mesi.
ARTICOLO 7-bis
Variazioni qualitative
Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa dell’Appaltatore.
Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, con apposito ordine scritto, anche mediante fax o posta elettronica, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di esecuzione e le specifiche tecniche delle prestazioni dovute, purché dette variazioni non comportino modifiche sostanziali all’oggetto del Contratto e non determinino un aumento dell’importo contrattuale superiore a quanto previsto al precedente articolo 7.
L’Appaltatore assume l’obbligo di eseguire le variazioni come sopra ordinate e di applicare gli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, senza diritto ad alcuna indennità o compenso ulteriore rispetto al corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese.
Laddove fosse necessario contrattualizzare nuovi prezzi per compensare le attività oggetto dell’ordine di variazione, verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al Contratto, che le parti si impegnano a negoziare in buona fede e in tempi ragionevoli e, in ogni caso, tali da non determinare pregiudizio per il Committente.
ARTICOLO 8
Corrispettivi
I Servizi saranno compensati con i corrispettivi di cui all’ Allegato 3 (“Listino prezzi”).
I corrispettivi compensano l’Appaltatore di ogni e qualsiasi onere, prestazione e attività previsti dal presente Contratto nonché dagli atti in esso richiamati, ovvero che – ancorché non espressamente indicati – risultino necessari per il raggiungimento dei livelli qualitativi/quantitativi del Servizio e, pertanto, in nessun caso l’Appaltatore potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
,
L’importo complessivo stimato del presente Contratto è valutato in €
( / ) XXX xxxxxxx, suddiviso come riportato nell’Allegato 3 (Listino prezzi).
ARTICOLO 9
Invariabilità dei prezzi
I corrispettivi richiamati nel precedente articolo s’intendono offerti dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per ciascun anno solare del Contratto.
ARTICOLO 10
Modalità di pagamento
I compensi per i Servizi rei dall’Appaltatore in esecuzione del presente Contratto saranno liquidati come di seguito indicato.
La fattura potrà essere emessa da parte dell’Appaltatore a seguito della riconsegna al Committente delle Sale Carro e dell’invio dei relativi Certificati di conformità 3.1, secondo quanto previsto dalla Procedura di Interfaccia (Allegato 2).
Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:
− denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.;
− data di emissione della fattura;
− numero e data del presente Contratto;
− numero di “OdA”;
− importo esatto del compenso;
− operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72;
− Estremi del conto corrente dell’Appaltatore.
Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente.
In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”) attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché eventuali subappaltatori.
Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il DURC – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero – e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3
delle CGC richiamate al successivo articolo; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 56 comma 3 delle CGC, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50% dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva.
In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché di eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle CGC fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis.
La fattura, emessa in ottemperanza alla normativa vigente, dovrà essere intestata a:
Mercitalia Intermodal S.p.A.
Indirizzo via Valtellina, 5/7 – Milano Partita IVA IT 00857491005
Per conto DTC
ed inviata:
a) Se l’Appaltatore ha sede fiscale in Italia - nelle modalità della fatturazione elettronica in formato elettronico XML tramite Sistema di Interscambio (SdI) riportando il codice destinatario RYRNP0U.
b) Se l’Appaltatore ha sede fiscale in un Paese diverso dall’Italia – in formato Pdf, un documento per email ed in format diverso dal format compresso, all’indirizzo email: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Una copia di cortesia della fattura dovrà essere inviata inoltre all’indirizzo email: amministrazione- xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Non si dovrà procedure ad alcun invio cartaceo delle fatture.
I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Appaltatore.
ARTICOLO 11
Cessione dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, il Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 12
Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, compresi quelli relativi al periodo di
garanzia di cui al successivo art. 14, l’Appaltatore ha costituito la cauzione di € , pari
al 10% (dieci per cento) dell’importo stimato del presente Contratto di cui al precedente art. 8, a mezzo di fideiussione bancaria a prima domanda – redatta secondo il testo accettato dal Committente
– n. emessa il / / rilasciata dalla Società – ed acquisita agli atti
dal Committente all’atto della stipula del presente Contratto.
Il Committente ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l’Appaltatore, né l’Istituto assicuratore, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa affermi di aver subito – sulla base dei propri accertamenti – in ragione dell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata.
Il Committente potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito la medesima dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell’Appaltatore, ivi compresa la riscossione di penali.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora il Committente se ne sia avvalsa
– in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, nell’ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni sfavorevoli alle condizioni economico-patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di gradimento richiesti in sede di presentazione della cauzione.
La cauzione sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti che il Committente affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso l’Appaltatore – dopo 24 mesi dal termine del presente Contratto (31/12/2025) e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
ARTICOLO 13
Personale dell’Appaltatore
Per la prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si avvarrà di personale idoneo, professionalmente qualificato ed in numero sufficiente per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte. L’Appaltatore garantisce, inoltre, che il personale adibito alla prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto è a tutti gli effetti da esso dipendente o comunque legato ad esso da un regolare contratto di collaborazione in conformità alle leggi vigenti e si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge, attuali o che dovessero intervenire durante l’arco di vigenza del presente Contratto, in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza – nonché di rapporto di lavoro in genere – e a provvedere all’amministrazione ed a tutti gli obblighi derivanti dalla contrattualistica collettiva di lavoro applicabile – a livello nazionale di categoria – espressamente garantendo e manlevando il Committente da qualsivoglia pregiudizio a riguardo.
In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – il Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale impiegato per la prestazione dei Servizi dall’Appaltatore medesimo e dai suoi eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne il Committente – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dal personale impiegato dell’Appaltatore presso il Sito, nonché dai suoi eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nei Servizi. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale operante presso il Sito e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del Committente. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile del Contratto, secondo quanto stabilito nel successivo art. 26: il personale impiegato presso il Sito dall’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente Contratto, anche in data successiva alla vigenza del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del Committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del personale impiegato nei Servizi al diritto ed all’azione nei confronti del Committente
medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale;
2. nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun lavoratore impiegato nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente Contratto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi euro € 20.000,00 (euro ventimila/00), somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.
ARTICOLO 13 bis
Responsabilità per danni - Polizza assicurativa
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea al Committente.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente e delle Società del Gruppo F.S.I., ovvero a terzi (cose o persone), per fatti e/o omissioni propri o dei dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi impiegati nei Servizi, in conseguenza del Servizio prestato, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
Allorché si verifichi, comunque in conseguenza dei Servizi effettuati sulle Sale Carro, un danno derivante, dipendente o connesso con l’esercizio o con il traffico ferroviario, l’Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente Contratto e dai documenti ad esso allegati o nello stesso richiamati, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione al Servizio prestato, inteso ad impedire l’evento o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
Al riguardo, l’Appaltatore garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel Contratto e si obbliga a mantenere il Committente sollevato ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse,
anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del Contratto, per fatto proprio o dei dipendenti, collaboratori impiegati nei Servizi o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave del Committente.
Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore stipulerà – ovvero qualora già in possesso produrrà in copia – idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia che si obbligherà a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esecuzione del presente Xxxxxxxxx.
L’Appaltatore dovrà consegnare copia della polizza al momento dell’inizio Servizio.
,
La polizza sarà valida per tutta la durata del presente Contratto, ivi compreso il periodo di garanzia di
cui al successivo art. 14, con massimale pari ad € e per anno.
(euro / ) per sinistro
Inoltre, la Compagnia di assicurazioni dovrà impegnarsi, con specifico riferimento al presente Contratto, a rispettare le seguenti condizioni:
▪ La rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
▪ Considerare terzi le società del Gruppo FSI ed i loro dipendenti, nonché altri Appaltatori di Gruppo e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
▪ Non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza il consenso del Committente;
▪ Notificare al Committente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l’operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo il Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l’ammontare dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore, o di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 16.
14.1 Definizioni
ARTICOLO 14
Garanzia
Le espressioni utilizzate nel presente articolo hanno il significato di seguito attribuito:
“Prodotto/i” si intende il Prodotto Nuovo e il Prodotto Revisionato quando indicati congiuntamente;
“Prodotto Nuovo” si intende la sala montata nuova, fornita dall’Appaltatore e composta da ruote nuove e assile;
“Prodotto Revisionato”: si intende la sala montata revisionata dall’Appaltatore presso il Sito e composta da ruote nuove e assile revisionato dall’Appaltatore;
“Servizio”: si intende il servizio di revisione della sala montata realizzato in accordo alle specifiche tecniche indicate nell’Ordine;
“Sistema di Protezione Anticorrosione”: si intende il sistema di protezione realizzato mediante l'applicazione della vernice selezionata dall’Appaltatore sulle Sale Carro, secondo le prescritte procedure di verniciatura adottate dall’Appaltatore;
“Periodo di Garanzia”: si intende il periodo di tempo di seguito specificato durante il quale la garanzia è valida e applicabile.
14.2 Garanzia del Servizio
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il Servizio a regola d’arte, con propria organizzazione di mezzi, in conformità alle condizioni di manutenzione stabilite da leggi, regolamenti e disposizioni volta a volta vigenti, alle specifiche tecniche contenute nei PRC (Piani di Revisione e Controllo), nonché alle istruzioni operative del Committente redatte sulla base delle regole VPI, già note all’Appaltatore, nonché ad ogni eventuale modifica riguardante leggi, regolamenti e disposizioni in materia di manutenzione di Sale Carro, ivi incluse le specifiche tecniche elencate nelle istruzioni operative VPI 04 e 09.
Il Servizio si intende garantito per un periodo di n. 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di consegna del Prodotto Revisionati, o nel periodo di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di messa in esercizio, quale intervenga per prima. Tale garanzia si estende anche ai materiali forniti dall’Appaltatore in esecuzione del Servizio.
La garanzia in questione sarà valida ed efficace a condizione che il Committente denunci eventuali vizi e/o difetti del Prodotto Revisionati entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, secondo quanto previsto dall’art. 1667 c.c.
In caso di vizi e/o difetti derivanti dal Servizio, l’Appaltatore provvederà a intervenire a sua cura e spese, secondo una delle seguenti modalità:
a) Riparare il Prodotto Revisionati affetto da vizi e/o difetti;
b) Provvedere a far riparare il Prodotto Revisionati a terzi nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado di porre rimedio ai difetti rinvenuti;
c) Rimborsare il prezzo del Servizio reso nel caso in cui il difetto non sia riparabile.
La garanzia di cui al presente articolo 14 copre, altresì: smontaggio del Prodotto Revisionato, trasporto andata/ritorno dalla sede dell’Appaltatore alla sede del Committente, manodopera legata al Servizio. Sono da intendersi espressamente esclusi dalla garanzia in questione i prodotti ricevuti in Conto Lavorazione dal Committente, nonché l’usura dei Prodotti Revisionati derivante dal loro normale impiego e/o da un utilizzo degli stessi non conforme a quanto stabilito dall’Appaltatore dei medesimi.
Fermo quanto sopra, resta inteso che i componenti prodotti da terzi saranno coperti dalla garanzia del terzo produttore.
14.3 Garanzia del Prodotto Nuovo
I Prodotti Nuovi sono coperti da garanzia dal momento della consegna e fino al compimento di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di consegna. La garanzia in questione sarà valida ed efficace a condizione che il Committente denunci eventuali vizi e/o difetti del Prodotto Nuovo entro il termine di otto (8) giorni dalla loro scoperta, secondo quanto previsto dall’art. 1495 c.c.
Durante il periodo di garanzia, tutti gli oneri per l’eventuale eliminazione di vizi, avarie e guasti che rendano i Prodotti Nuovi non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto e nel CTO (Allegato 1) sono a carico dell’Appaltatore.
Eventuali modifiche, che si rendano necessarie durante il periodo di garanzia, devono comportare anche il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica da consegnare al Committente. Le modifiche ancora in xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx devono essere completate senza oneri a carico del Committente.
Nella garanzia si intende compresa la sostituzione gratuita di tutte le componenti difettose o comunque non correttamente funzionanti la cui fornitura sia compresa nell’oggetto dell’Appalto.
Gli interventi di assistenza devono avere inizio entro 72 ore dalla richiesta.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, trovano in ogni caso applicazione gli articoli 50 e 51 delle CGC.
14.4 Garanzia dei Sistemi di Protezione Anticorrosione e Sub componenti
Ferma la garanzia prevista al precedente articolo 14.2, il Sistema di Protezione Anticorrosione fornito dall’Appaltatore si intende garantito per un Periodo di Garanzia pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna del Prodotto, per i soli difetti derivanti dalla qualità della vernice impiegata nonché da difetti derivanti dal metodo di applicazione definitivamente attribuiti all’Appaltatore, tali da determinare il distacco del Sistema di Protezione Anticorrosione e da essere direttamente imputabili alle cause sopra menzionate.
In ogni caso, alcuna responsabilità sarà imputabile all’Appaltatore e la stessa non avrà alcun obbligo nei confronti del Committente, in caso di danni e/o difetti, di qualsiasi natura derivanti dal normale utilizzo e usura del Prodotto e del Sistema di Protezione Anticorrosione, da dolo, negligenza, utilizzo improprio, inosservanza delle istruzioni scritte e/o dei manuali forniti dall’Appaltatore, modifiche e/o alterazioni e/o riparazioni eseguite in assenza della preventiva approvazione scritta dell’Appaltatore, sfogliature dovute a contatto o esposizione a sostanze tossiche, danni da impatto, danni da contatti con altre parti del carrello, danni derivanti da riscaldamento eccessivo derivante da anomalie di servizio e/o incendio, o qualsiasi altro atto e/o omissione attribuibile al Committente, sue affiliate e/o dipendenti e/o agenti a/o terzi.
Resta fermo che, decorso il Periodo di Garanzia, l’Appaltatore si dichiara comunque disponibile a supportare il Committente in caso di anomalie rilevate sul Sistema di Protezione Anticorrosione, al fine di identificare congiuntamente e in buona fede con il Committente le possibili cause e implementare possibili azioni correttive, alle condizioni che saranno previamente concordate per iscritto tra le Parti.
ARTICOLO 15
Penali-Disapplicazione
In caso di inadempienze dell’Appaltatore agli obblighi e alle prescrizioni del presente Contratto e dei relativi allegati, il Committente applicherà, per ciascuno dei casi sotto indicati, le penali di seguito riportate, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subìto:
1. Penali per ritardata consegna delle Sale Carro: in caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle Sale Carro indicati nel CTO (Allegato 1), sarà applicata una penale pari all’1% (uno per cento) dell’importo del prezzo della Sala nuova o dell’Attività Manutentiva IS3+IL relativa a ciascuna Sala Carro non consegnata per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) dei predetti importi.
L’applicazione delle penali così determinate sarà comunicata all’Appaltatore per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R ed i corrispondenti importi saranno trattenuti sui primi pagamenti spettanti all’Appaltatore medesimo successivi alla comunicazione.
In ogni caso, il cumulo delle penali indicate al precedente comma 1 non potrà superare il 20% (venti per cento) dell’importo stimato del Contratto, di cui all’ultimo comma del precedente art. 8, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.
Disapplicazione penali
L’Appaltatore potrà presentare al Committente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale delle penali.
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata con avviso di ricevimento tramite Uffici Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni solari dalla data in cui il Committente ha reso noto all’ Appaltatore la propria determinazione ad applicare le penali.
Le istanze presentate oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno considerate tardive, inammissibili e decadute.
A fronte di ciascuna istanza presentata, il Committente valuterà se essa sia fondata e comunicherà all’Appaltatore le proprie determinazioni al riguardo.
ARTICOLO 16
Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento dell’Appaltatore, oltre che nei casi previsti all’art. 61 delle C.G.C., nei casi di seguito indicati:
1. Nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui all’art. 4 (“Modalità di Esecuzione”);
2. Nel caso in cui l’Appaltatore sia sprovvisto e/o nel caso in cui siano revocati, annullati o comunque sospesi all’Appaltatore i prescritti permessi e/o autorizzazioni di cui all’art. 4-bis che precede;
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 6-bis (“Misure Minime di Sicurezza Informatica”);
4. Violazione degli obblighi, mancata attivazione o venir meno della polizza di cui al precedente art. 13-ter per i massimali convenuti ovvero mancato pagamento dei premi assicurativi di cui allo stesso art. 13-ter;
5. Applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, per un ammontare complessivo eccedente il 20% (venti per cento) dell’importo stimato del presente Contratto di cui al precedente art. 8;
6. Mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi artt. 17-bis (“Obblighi in materia di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro”), 18 (“Divieto di cessione del contratto. Subappalto”), 19 (“Obbligo di riservatezza”), 20 (“Trasparenza dei prezzi”), 21 (“Codice Etico”) e 23-bis (“Conflitto di Interessi”);
7. Mancato adempimento all’obbligo di sostituzione del garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, così come prescritto al precedente art. 12;
8. Intervenuta emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011;
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, e comporta il diritto del Committente di incamerare il deposito cauzionale di cui al precedente art. 12, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’eventuale ulteriore danno.
ARTICOLO 17
Recesso
Il Committente ha facoltà di recedere dal presente Contratto con semplice comunicazione da portarsi a conoscenza dell’Appaltatore, da inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R da far pervenire al domicilio dello stesso, almeno 120 (centoventi) giorni prima della data in cui il recesso ha effetto.
In caso di recesso, all’Appaltatore sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo spettante per i Servizi regolarmente effettuati fino a tale data, senza che quest’ultimo possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ARTICOLO 17-bis
Obblighi in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro
Nella qualità di datore di lavoro l’Appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.
A tal fine l’Appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a:
▪ Impartire al sopraindicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni;
▪ Impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti;
▪ Utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o regolamento;
▪ Vigilare, attraverso il proprio Responsabile del Contratto, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dal Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge il Servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte;
▪ Applicare e far applicare le prescrizioni del Committente sulle aree interessate dall’esercizio ferroviario.
L’importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto il Contratto non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Per tale motivo non si è provveduto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nelle prestazioni oggetto del Contratto ed assume in proprio ogni responsabilità civile in caso di infortuni e di danni che il personale in parola dovesse procurarsi o provocare.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi in materia di lavoro e sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, malattie professionali, disoccupazione, ecc.).
Nel caso in cui l’organo preposto al controllo segnali l’inottemperanza agli obblighi di cui sopra, il Committente si riserva il diritto di procedere alla sospensione del pagamento fino a quando non sarà accertato che l’Appaltatore si è posto in regola.
L’Appaltatore si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne il Committente, nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.
ARTICOLO 17-ter
Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale.
Rispetto dei contratti collettivi di lavoro
Nella qualità di datore di lavoro, l’Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore è tenuto per tutta la durata dell’appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro, pena l’immediata risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento del danno.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad utilizzare tipologie contrattuali conformi alla normativa in materia di lavoro e coerenti con le prestazioni lavorative richieste ed effettivamente svolte.
L’Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto – e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – le condizioni normative e economiche stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore ed alla località in cui si svolgono i Servizi. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall’Appaltatore anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.
L’Appaltatore è tenuto a fornire al Committente una dichiarazione contenente l’elenco dei lavoratori che prevede di impiegare nell’appalto stesso. In tale elenco dovranno essere inseriti anche eventuali lavoratori operanti in regime di distacco ed alle dipendenze di impresa diversa da quella appaltatrice, nonché eventuali lavoratori in regime di somministrazione. In particolare, detta dichiarazione, da effettuarsi mediante fac-simile fornito dal Committente, dovrà essere resa prima dell’effettivo inizio delle attività, oltre che durante l’esecuzione delle stesse.
L’Appaltatore dovrà dichiarare, per i lavoratori come sopra individuati, di impegnarsi ad applicare ovvero di applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, applicabili alla propria azienda in relazione all’oggetto dell’appalto, per tutta la durata del Contratto medesimo. In particolare, detta dichiarazione, da effettuarsi mediante fac-simile fornito da Mercitalia, dovrà essere resa prima dell’effettivo inizio delle attività, oltre che durante l’esecuzione delle stesse.
L’Appaltatore dovrà dichiarare che ai lavoratori occupati nell’appalto e già alle dipendenze del Gruppo aziendale di cui l’Appaltare fa parte alla data di stipula del Contratto stesso, è stato fino a tale data regolarmente corrisposto il trattamento retributivo e contributivo, nonché versato ogni importo a titolo di accantonamento relativo al Trattamento di Fine Rapporto, secondo le scelte operate dai dipendenti e nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la materia.
L’Appaltatore si obbliga inoltre ad esibire – a semplice richiesta – l’ulteriore documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale (es. UniEmens) nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, limitatamente alla durata dello stesso.
È comunque fatto divieto all’Appaltatore di acquisire, in via di conferimento, il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti eventualmente transitati in forza della clausola sociale, la cui assunzione dovrà essere subordinata all’acquisizione di documentazione attestante la cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Il Committente si riserva di procedere (anche tramite soggetti terzi debitamente qualificati e autorizzati) ad una verifica periodica della documentazione aggiuntiva e delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore. Nel caso in cui dalle verifiche emerga che l’Appaltatore abbia fornito documentazione o dichiarazioni false, ovvero che non abbia applicato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ovvero che abbia retribuito i dipendenti in misura inferiore al dovuto o non abbia, totalmente o parzialmente, accantonato in azienda o versato il Trattamento di
Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria e/o ai fondi di previdenza complementare come previsto dalla normativa vigente in materia il Committente si riserva, previa tempestiva contestazione dell’inadempienza, di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché l’Appaltatore non dimostri altrimenti di essere in regola con gli adempimenti di legge, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal precedente art 15.
In nessun caso il Committente sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.
In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – il Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne il Committente – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
L’Appaltatore si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne Mercitalia, nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.
L’Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.
Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese del committente e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere al committente, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto dal committente per la propria difesa tecnica.
ARTICOLO 18
Cessione del contratto − Subappalto
L’Appaltatore non potrà cedere il presente Contratto a terzi a pena di risoluzione, ai sensi del precedente art. 16.
È fatto espresso divieto all’Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione dei Servizi, senza il preventivo accordo da parte del Committente, a pena di risoluzione, ai sensi del precedente art. 16.
Il divieto di sub appalto di cui sopra non opera per le società controllate, direttamente e/o indirettamente, dall’Appaltatore.
Gli eventuali subcontratti diversi dal subappalto sono regolati dall’articolo 15.5 delle C.G.C..
ARTICOLO 19
Obbligo di riservatezza
Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 delle C.G.C., ciascuna Parte si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Contratto, le informazioni tecniche relative a fatti, atti, programmi, progetti, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dall’altra Parte o di cui venga comunque a conoscenza in occasione di detta esecuzione.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente contratto o di recesso.
ARTICOLO 20
Trasparenza dei prezzi
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
▪ Dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
▪ Dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
▪ Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 21
Codice Etico
L’Appaltatore si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx (il “Codice”). Detto Codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso l’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
L’Appaltatore, nell'esecuzione del presente Xxxxxxxxx, dichiara di essere a conoscenza in merito ai contenuti del D. Lgs. 231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso e di agire in osservanza ai principi generali espressi nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Committente in conformità al predetto Decreto, pubblicato sul sito internet del Committente all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/XXXXXXXX/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx (il “Modello”).
La violazione dei principi in essa contenuti o delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 da parte dell’Appaltatore comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali ulteriori rimedi e azioni previsti dal presente Contratto e/o dalla legge.
ARTICOLO 22
Tutela dei dati personali Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (il “Regolamento”) e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici.
• Altri Dati: attestazione di specifiche formazioni, giudizi di idoneità alla mansione.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO / Referenti Data Protection
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer / Referenti Data Protection sono:
Per il Committente:
Titolare del Trattamento è Mercitalia Intermodal S.p.A., rappresentata dal suo Amministratore Delegato pro tempore, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxx 0/0, Xxxxxx.
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per l’Appaltatore:
Titolare del Trattamento è , rappresentata da , contattabile all’indirizzo mail
, con sede legale in , .
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo email .
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.
ARTICOLO 23
Oneri fiscali
Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
Il presente Contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’ imposta fissa ai sensi del disposto del art. 40 del citato Testo Unico.
ARTICOLO 23-bis
Conflitto di Interessi
Ai fini dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dichiara l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.
Parimenti, l’Appaltatore si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente che procederà alle valutazioni del caso.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 24
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal presente Contratto, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle eventuali disposizioni di legge o regolamento applicabili ed alle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II , negli artt. 43 e 44, nel Capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV e nel Capo V (esclusi gli artt. 63 e 65), delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (altrove denominate per brevità, nel presente Contratto, “CGC”) visibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx che, seppur non allegate al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Delle stesse, l’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. Le Parti convengono che il termine “Fornitore” utilizzato nelle CGC deve intendersi come equivalente a quello di “Appaltatore” utilizzato nel presente Contratto.
In caso di contrasto tra quanto previsto in altri documenti con quanto previsto nel presente Contratto, le previsioni di quest’ultimo prevarranno.
ARTICOLO 25
Responsabile del Contratto per conto del Committente
Il Committente nomina, quale Responsabile dell’esecuzione del Contratto, Xxxxxxx Xx Xxxx (tel. x00 000 0000000 - indirizzo di posta elettronica x.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), il quale assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.
Per tale compito, il Responsabile dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 26
Responsabile del Contratto per conto dell’Appaltatore
L’Appaltatore nomina quale Responsabile del Contratto, , tel. , indirizzo di posta elettronica , al quale compete l’esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente Contratto.
Per tale compito il Responsabile del Contratto per conto dell’Appaltatore potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 27
Domicilio dell’Appaltatore
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in
, , con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di .
ARTICOLO 28
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
ARTICOLO 29
Allegati
Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
Allegato 1: Capitolato Tecnico Organizzativo; Allegato 2: Procedura di interfaccia
Allegato 3: Listino prezzi
Allegato 4: Formato file di scambio dati EWT
(fine)
*****************
Ai fini del perfezionamento del presente Xxxxxxxxx, Vi invitiamo a approvare pedissequamente su documento firmato digitalmente e su vs. carta intestata il testo contrattuale soprariportato nonché gli allegati, a titolo di piena e incondizionata accettazione, da Vostro legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri. Dovrà, altresì, essere riprodotto, su separata nota firmata digitalmente il sottostante elenco delle clausole, appositamente sottoscritto in formato digitale per esprimerne l’accettazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
La suddetta nota, unitamente agli Allegati sopra citati, dovrà essere inviata a:
Mercitalia Intermodal S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0
00000 – Xxxxxx Xxxxxx
MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.
Direzione Tecnica
Il Direttore
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Per accettazione della proposta contrattuale
Luogo, ………. data…………….
L’Appaltatore
Firma ……………….
“Elenco clausole sottoposte a specifica approvazione Contratto Rubrica n. del
/ / ”
Per accettazione delle clausole relative ai sotto elencati articoli del contratto:
- Articolo 4 Modalità di esecuzione
- Articolo 7 Aumento/diminuzione dei servizi affidati
- Articolo 7-bis Variazioni qualitative
- Articolo 8 Corrispettivi
- Articolo 10 Modalità di pagamento
- Articolo 11 Cessione dei crediti
- Articolo 13-bis Responsabilità per danni-Polizza assicurativa
- Articolo 14 Garanzia di buon funzionamento
- Articolo 17 Recesso
- Articolo 17-bis Obblighi in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro
- Articolo 17-ter Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro
- Articolo 18 Cessione del contratto/subappalto
- Articolo 20 Trasparenza prezzi
- Articolo 21 Codice Etico
- Articolo 23-bis Conflitto di interessi
- Articolo 28 Controversie, foro competente e diritto applicabile
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, per accettazione delle clausole relative ai sotto elencati articoli delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017
- art. 5 Proprietà industriale e commerciale. Xxxxxxxx;
- art. 6 Impegno di riservatezza;
- art. 8 Stipula del contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione;
- art. 9 Spese di contratto, registro ed accessorie a carico del Fornitore
- art. 10 Garanzie e coperture assicurative;
- art. 12 Prezzi contrattuali;
- art. 14 Modifiche del contratto
- art. 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- art. 17 Contestazioni del fornitore;
- art. 19 Xxxxx per forza maggiore e responsabilità del fornitore per danni;
- art. 42 Deposito fiduciario
Cordiali saluti
Per accettazione specifica delle clausole di cui sopra
Luogo, ………. data…………….
L’Appaltatore
Firma ……………….