ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA
RELAZIONE SULL’ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ministero della Difesa
Titolo: Disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009”.
Sezione I – Il contesto e gli obiettivi
a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della Difesa con l’Ecuador, e risponde all’esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, nonché all’accrescimento e al consolidamento della pace e della sicurezza internazionale.
b) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l’obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre la cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell’ordinamento nazionale dei contenuti dell’Accordo, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.
Nel medio-lungo periodo, poi, dall’attuazione dell’Accordo ci si attende un’azione stabilizzatrice in un’area geografica che per l’Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese nella regione sudamericana, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.
Dall’esecuzione dell’Accordo in titolo, infine, potranno derivare, nel lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura
«indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
c) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.
Poiché, nel medio-lungo periodo, dall’attuazione dell’Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la Difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l’aumento dell’interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo, formazione ed addestramento militare, questioni relative all’ambiente ed all’inquinamento causato da attività militari, sanità, sport e storia militare).
d) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
Destinatari diretti delle disposizioni dell’Accordo sono i Ministeri della Difesa dei due Paesi e le rispettive Forze Armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d’armamento.
Sezione II – Procedure di consultazione
I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador hanno avuto inizio nel 2009, su iniziativa della Controparte, e sono proseguiti in stretta collaborazione tra lo Stato maggiore della difesa italiano ed il Ministero degli affari esteri.
La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia sul tema generale della clausola sulla giurisdizione inserita negli Accordi di cooperazione nel settore della difesa, all’esito del quale si è riconosciuta l’adeguatezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Ecuador in esecuzione dell’Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell’Accordo stesso. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito il proprio contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall’Accordo, nonché alla corretta formulazione del disegno di legge di ratifica.
Sezione III – valutazione dell’opzione di non intervento (opzione zero)
L’opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell’articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con l’Ecuador, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull’immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.
Sezione IV – Opzioni alternative di intervento regolatorio
Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.
Sezione V – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell’impatto sulle pmi
a) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.
Dall’opzione non derivano svantaggi. Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell’interscambio dei materiali per la difesa.
b) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.
c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
L’attuazione dell’Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.
d) Xxxxxxxxxx e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio.
Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività
L’attuazione dell’Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell’industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.
Sezione VII – Modalità attuative dell’intervento regolatorio
a) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto.
Responsabile dell’attuazione dell’Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.
b) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
All’Accordo verrà data pubblicità tramite il sito web del Ministero della difesa.
c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Il Ministero della difesa seguirà l’esecuzione e l’effettiva attuazione dell’Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.
d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici. Inoltre, ciascuna Parte potrà, autonomamente e in qualsiasi momento, decidere di denunciare l’Accordo notificando tale decisione per iscritto all’altra Parte con un preavviso di novanta giorni.
e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.
Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profili prioritari l’aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell’interscambio commerciale di materiali per la difesa.