Lo sconvolgimento delle relazioni commerciali internazionali a
Lo sconvolgimento delle relazioni commerciali internazionali a
seguito dell’incremento dei costi per l’energia
COME GESTIRE LA CHIUSURA DI UN CONTRATTO CON UNA CONTROPARTE STRANIERA
RELATORE:
AVV. XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Forlì-Cesena – Rimini, 19 Gennaio 2023
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Studio Legale Albicini Xxx Xxxxxxx, 0
00000 XXXXXXX Tel. 051/228222 – 273323
Fax 051/0000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Contratto che presenta punti di collegamento con
piu' di un ordinamento giuridico.
NOZIONE DI CONTRATTO INTERNAZIONALE
Rapporto
all'interno di un solo ordinamento statuale
contrattuale non destinato a esaurirsi
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STUDIO LEGALE ALBICINI
COME IMPOSTARE UN CONTRATTO INTERNAZIONALE
Valutazione della solvibilità della controparte;
Valutazione economica dell'equilibrio dei rispettivi obblighi durante l'esecuzione del contratto;
Definizione delle accessorie;
rispettive
obbligazioni caratteristiche e delle eventuali obbligazioni
Valutazione comparata delle norme italiane e straniere che regolano le obbligazioni previste
nel contratto;
Individuazione della legge applicabile;
Individuazione controversie.
del
giudice competente o dell'arbitro cui affidare la risoluzione delle
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LA REDAZIONE DEL CONTRATTO INTERNAZIONALE
Il testo contrattuale serve per stabilire quali siano gli impegni effettivamente assunti dalle parti, per determinare i rimedi contro eventuali inadempimenti della controparte e per evitare l'insorgere di difformi interpretazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
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il contratto e' generalmente regolato in ogni suo aspetto.
Stile dei Paesi di Common Law:
TECNICHE DI REDAZIONE DEL CONTRATTO INTERNAZIONALE
leggi integrative.
del
di
codice civile o
nel contratto sono regolati gli aspetti essenziali e per il resto si fa rinvio alle disposizioni
Stile dei Paesi di
Civil Law:
Standardizzazione del contratto (boiler-plate clauses).
Contratto costruito su misura (tailor-made).
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Uso di una lingua ufficiale (ruling language) e di un'altra non ufficiale;
Uso di più lingue aventi tutte valore ufficiale ai fini
dell'interpretazione del contratto;
LA LINGUA DEL CONTRATTO
Uso di una sola lingua.
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CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Può dipendere da:
A
Un fatto fisiologico:
B
Un fatto patologico:
Quando avviene per la natura del rapporto;
Per impossibilità sopravvenuta;
Per espressa volontà delle parti;
Quando il contratto rimane
ineseguito.
Per scadenza o recesso;
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L'INADEMPIMENTO
Secondo i sistemi di Common Law l'inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto richiede un fundamental breach;
In base alla legge italiana il rimedio della risoluzione è negato se l'inadempimento "ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte" (art. 1455 c.c.);
quando
sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto, a meno che non
l’inadempimento “cagiona all’altra parte un pregiudizio tale da privarla
abbia previsto tale risultato, nè l’avrebbe previsto una persona ragionevole della medesima condizione che si fosse trovata nella medesima situazione”;
Inadempimento essenziale secondo la Convenzione di Vienna sulla compravendita (art.25):
Diritto alla risoluzione del contratto secondo i principi unidroit (art. 7.3.1):
una parte può risolvere il contratto se l’inadempimento della controparte costituisce un
1 inadempimento essenziale.
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nel decidere se l’inadempimento sia essenziale si deve considerare, in particolare, se:
A
l’inadempimento priva sostanzialmente il creditore di cio’ che aveva diritto di aspettarsi dal contratto, a meno che la controparte non abbia previsto né avrebbe potuto ragionevolmente prevedere tale risultato;
B
l’esatto adempimento dell’obbligazione non eseguita e’ essenziale nell’economia
del contratto;
C
l’inadempimento è doloso o gravemente colposo;
D
l’inadempimento da’ al creditore motivo di ritenere di non poter fare affidamento sul futuro adempimento della controparte;
E
la parte inadempiente in caso di risoluzione del contratto subirà una perdita eccessiva quale conseguenza della preparazione del contratto o delle prestazioni già eseguite.
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in caso di ritardo il creditore può altresì risolvere il contratto se la controparte non
adempie entro il termine concesso ai sensi dell’articolo 7.1.5.
diritto di una parte di risolvere con effetti immediati il contratto al verificarsi di determinati eventi a prescindere dalla loro gravità.
Clausola di risoluzione anticipata:
Il giudice non può compiere alcuna valutazione circa la serietà dell’inadempimento, ma deve limitarsi ad accertare se esso sia o meno imputabile alla parte ritenuta inadempiente.
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CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
Evento non prevedibile, né evitabile, del tutto estraneo alla volontà delle parti tale da rendere impossibile l’adempimento dell’obbligazione o alterare sostanzialmente l’equilibrio del contratto;
Onere di comunicare l’esistenza di una causa di forza maggiore;
Effetto di sospensione dell’esecuzione del contratto;
È
contratto o qualora sussista il reciproco interesse delle parti, di rinegoziare in buona fede il contratto.
possibile prevedere il diritto delle parti di risolvere il
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CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE ICC - DEFINIZIONE
A
che tale impedimento
è fuori dal suo ragionevole controllo;
Costituisce | Forza | Maggiore | il |
verificarsi | di un | evento | o |
circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l’evento (“la Parte interessata”) provi:
B
che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione e
C
che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte interessata;
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EVENTI DI FORZA MAGGIORE - CCI
A
Guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero,
estesa mobilitazione militare;
B
Guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
C
Restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
D
Atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini
governativi, norme, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione;
E
Peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
F
Esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
G
Conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e
serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
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CONSEGUENZE DELLA FORZA MAGGIORE - CCI
La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’evento inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo.
Ove la notizia dell’evento non sia stata data tempestivamente, l’esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte.
La controparte può sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione;
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CONSEGUENZE DELLA FORZA MAGGIORE - CCI
Ove l’effetto dell’impedimento dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze dell’evento di forza maggiore si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano alla Parte interessata l’adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte interessata deve informare l’altra parte non appena l’impedimento cessi di impedire l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
Impedimento temporaneo
La Parte interessata è tenuta ad adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell’evento invocato, come forza maggiore, sull’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
Obbligo di mitigare gli effetti
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CCI
Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all’altra parte entro un periodo ragionevole.
Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni
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LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID COME CAUSA DA ESONERO DA RESPONSABILITA CONTRATTUALE
«Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»
v. art. 91, comma 1°, D.L. n. 18 del 17.3.2020, che ha inserito il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2020
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LA « FORZA MAGGIORE» NELLA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALE
Art. 79, comma 1°
Una parte non risponde per l’inadempimento ad uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ovvero che essa evitasse o superasse l’impedimento stesso o le sue conseguenze.
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LA «FORZA MAGGIORE» SECONDO I PRINCIPI UNIDROIT
La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se prova che l’inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo e che non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto o ad evitare o superare l’impedimento stesso o le sue conseguenze.
Se l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo
che appare ragionevole, avuto riguardo all’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.
La parte inadempiente deve dare all’altra parte avviso dell’impedimento e degli effetti di quest’ultimo sulla sua capacità di adempiere.
Se l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, essa è responsabile dei danno derivati da tale mancata ricezione.
Nessuna disposizione di questo articolo impedisce all‘una e all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto, di sospendere la prestazione o di richiedere gli interessi sulle somme di denaro dovute.
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CLAUSOLA DI HARDSHIP
Il mutamento delle circostanze, del tutto imprevisto e fuori dal controllo delle parti, determina uno squilibrio delle prestazioni contrattuali o priva il contratto di utilità economica, senza, però, rendere impossibile l’adempimento dell’obbligazione contrattuale;
Possibili conseguenze qualora si verifichino circostanze di hardship: sospensione dell’esecuzione del contratto, obbligo di rinegoziare il contratto, rimessione ad un perito o a un arbitro il compito di riadattare il contratto rispetto al sopravvenuto mutamento delle circostanze, possibilità di risoluzione del contratto.
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CLAUSOLA HARDSHIP - CCI
1
Una parte contraente è tenuta all’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali anche in caso di eventi che rendano l’adempimento più oneroso di quanto ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.
2
In deroga al primo comma della presente clausola, qualora una parte dimostri che:
A
la continuazione dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo controllo, di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del contratto; e che
B
non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l’evento o le sue
conseguenze;
C
le parti sono tenute, entro un termine ragionevole dall’invocazione della presente
clausola di forza maggiore, a negoziare nuove condizioni contrattuali che consentano di superare ragionevolmente le conseguenze dell’evento.
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CLAUSOLA HARDSHIP - CCI
Qualora si applichi il secondo comma della presente clausola e le parti non siano state in grado di pattuire condizioni contrattuali alternative, la parte che invoca la clausola di hardship avrà diritto di risolvere il contratto, ma non di domandare il suo adattamento da parte del giudice o dell’arbitro senza il consenso dell’altra parte.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si applichi il secondo comma della presente clausola e le parti non siano state in grado di pattuire condizioni contrattuali alternative, ciascuna delle parti avrà diritto di domandare al giudice o all’arbitro l’adattamento del contratto al fine di ripristinarne l’equilibrio oppure la sua risoluzione, a seconda dei casi.
ADATTAMENTO O RISOLUZIONE GIUDIZIALE
Qualora si applichi il secondo comma della presente clausola e le parti non siano state in grado di pattuire condizioni contrattuali alternative, ciascuna delle parti avrà diritto di domandare al giudice o all’arbitro la risoluzione del contratto.
RISOLUZIONE GIUDIZIALE DEL CONTRATTO
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STUDIO LEGALE ALBICINI
DEFINIZIONE DI HARDSHIP SECONDO I PRINCIPI UNIDROIT
ART. 6.2.2.
B
gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte
svantaggiata al momento della conclusione del contratto;
C
gli eventi sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata; e
D
il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte svantaggiata.
22
Ricorre
sostanzialmente l’equilibrio del contratto, o per l’incremento dei costi della
l’ipotesi di hardship quando si verificano eventi che alterano
prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione, e
gli eventi si verificano, o diventano noti alla parte svantaggiata, successivamente alla
conclusione del contratto;
A
STUDIO LEGALE ALBICINI
EFFETTI DELL’HARDSHIP SECONDO I PRINCIPI UNIDROIT
Possibilità di chiedere la rinegoziazione del contratto e in caso di mancato accordo tra le parti possibilità di rivolgersi al giudice, il quale, in caso di sussistenza di un’ipotesi di hardship, può o dichiarare la risoluzione del contratto o modificare il contratto al fine di ripristinarne l’originale equilibrio.
V. ART. 6.2.3
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PENALI E RISARCIMENTO FORFETTARIO
Funzione di deterrenza:
costringere la parte di una prestazione ad eseguire puntualmente la sua prestazione;
Le penali hanno molteplici scopi:
Funzione risarcitoria:
determinare in via anticipata la
misura del danno risarcibile;
Limitare l’entità dei danni: | |
la responsabilità | è |
commisurata a un | certo |
ammontare che tiene | conto |
del valore dell'affare. |
es. la responsabilità è esclusa per i danni "indiretti" e "non prevedibili";
Circoscrivere la categoria dei danni risarcibili:
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D
C
A
B
STUDIO LEGALE ALBICINI
Esempi di applicazioni penali:
Ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale;
Inadempimento di garanzie di rendimento o qualità in un contratto di vendita;
Mancata consegna del bene;
Inesecuzione, per es. da parte del licenziante, delle obbligazioni relative alla difesa dei brevetti;
Inesecuzione di obblighi di non fare.
Mancato pagamento del prezzo/corrispettivo convenuto.
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MISURA DEL DANNO RISARCIBILE
Secondo la legge italiana sono risarcibili i danni "diretti e immediati" e "prevedibili“.
art. 1223 e 1225 c.c.
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ESONERO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÁ
per esempio ampliando le ipotesi di forza maggiore oppure escludendo la responsabilità per certi usi o utilizzi del bene;
Esclusione oggettiva:
Tipologia di clausole:
subordinare la responsabilità solo ai casi di xxxx e/o colpa grave;
Esclusione soggettiva:
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STUDIO LEGALE ALBICINI
OBBLIGAZIONI CHE MANTENGONO I LORO EFFETTI DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Obblighi di confidenzialitá
Obblighi di non concorrenza
verificare, in base alla legge applicabile e in relazione alla tipologia di contratto, che la parte tenuta all’osservanza di tali obblighi sia stata adeguatamente remunerata;
Obblighi di garanzia
es. in relazione a una merce venduta, mantenimento di uno stock di pezzi di ricambio a carico del distributore, mantenimento di una polizza assicurativa o di una garanzia bancaria.
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MODALITÀ DI COMPOSIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Previsione di clausole di conciliazione;
Foro competente;
Nei paesi dell’Unione Europea, in base al Regolamento n. 1215/2012 (che ha sostituito dal 10.1.2015 il Regolamento n. 44/2001) sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, le parti hanno la facoltà di scegliere quale giudice sia competente per la risoluzione delle controversie;
In linea generale è competente il giudice del paese in cui è domiciliato il convenuto;
In materia contrattuale la causa può essere promossa davanti al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
Tale luogo coincide: (i) nel caso di compravendita di beni, con quello situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
(ii) nel caso di prestazione di servizi, con quello, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
Scelta dell’arbitrato.
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LEGGE APPLICABILE
Prevedere nel contratto una legge coerente con la nazionalità delle parti;
Convenzione di Roma del 19.6.1980 (ratificata con legge n. 975/1984) sulla legge applicabile ai contratti nei paesi dell’Unione Europea: qualora le parti abbiano omesso di indicare la legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto, dovendosi presumere tale collegamento con il paese della parte che esegue la prestazione caratteristica.
Prestazione caratteristica = prestazione non finanziaria;
Regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Regolamento “Roma I”) applicabile ai contratti stipulati dopo il 17.12.2009;
Principio della libertà di scelta: il contratto è disciplinato dalla legge convenuta tra le parti.
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• STUDIO LEGALE ALBICINI
•
Il Regolamento “Roma I” stabilisce che, in mancanza di una scelta delle parti circa la legge applicabile, la legge che governa il contratto è così individuata:
Per il contratto di vendita di beni: dalla legge del paese dove il venditore ha la sua
residenza abituale;
Per il contratto di prestazione di servizi: dalla legge del paese dove il prestatore di servizi ha la sua residenza abituale;
Per il contratto di affiliazione (franchising): dalla legge del paese dove l’affiliato
(franchisee) ha la sua residenza;
Per il contratto di distribuzione: dalla legge del paese dove il distributore ha la sua residenza abituale;
Per il contratto di trasporto di merci: la legge del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese; se tali condizioni non sono soddisfatte si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti;
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STUDIO LEGALE ALBICINI
In via residuale, per tipologie contrattuali non espressamente menzionate dal regolamento “Roma I”, dalla legge del paese nel quale ha la residenza abituale la parte che deve effettuare la “prestazione caratteristica” del contratto;
La legge applicabile convenuta dalle parti non può derogare alle “norme di applicazione necessaria”, ovvero alle norme imperative inderogabili del paese delle parti contraenti.
Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
Regolamento (UE) 17.6.2008 n.593/2008 (“Roma I”), art.9, comma 1:
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE
LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DISCIPLINA:
la sua interpretazione;
l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto;
le conseguenze dell’inadempimento (come liquidazione del danno) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale;
modalità di estinzione delle obbligazioni, prescrizione e decadenza;
conseguenze della nullità del contratto.
Art. 12 Regolamento UE 17 Giugno 2008 n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – «Roma I»
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LEX MERCATORIA
Insieme
della prassi contrattuale e degli
dei principi generali
usi
operatori economici nell’ambito del commercio internazionale;
consolidatisi tra gli
L’International Institute for the Unifications of Private Law (Unidroit) ha proceduto alla raccolta dei principi del diritto del commercio internazionale.
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FONTI DELLA LEX MERCATORIA
A
(Xxxxx fede, eccezione non "adimpleti contractus", dovere di limitare i danni, pacta sunt servanda, actor incumbit probatio, le regole sui vizi del consenso, divieto di venire contra factum proprium, nullità di un contratto che violi leggi imperative, l'ordine pubblico, la morale o il buon costume, etc.).
Principi generali di diritto
B
Le pratiche di commercio generalmente e costantemente osservate dagli operatori economici in un determinato ambito territoriale e in un determinato settore.
Usi commerciali
C
Giurisprudenza arbitrale
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STUDIO LEGALE ALBICINI
BIBLIOGRAFIA
X. XXXXXXXXXX, Manuale di diritto commerciale internazionale -
Vol. I: “Diritto dei Contratti internazionali”;
Vol. II: “La redazione dei Contratti internazionali, modelli di Contratto, schede paese ed altri materiali”;
Vol. III: “La distribuzione internazionale, Contratti con agenti, distributori ed altri intermediari”;
ed. Cedam;
X. XXXXXXXXXX, Il contratto internazionale (manuale-teorico-pratico), ed. Xxxxx;
X. XXXXXXX,Tecniche di redazione dei contratti internazionali, ed. IPSOA;
X. XXXXXXX,Il diritto dei contratti internazionali;
X. XXXXXXXX – X. XXXX – X. XXXXXXX, La redazione dei contratti internazionali, ed. XXXXXXXX’;
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BIBLIOGRAFIA
X. XXXXXXXX - X. XXXXXXXX, Il contratto internazionale – Diritto comparato e prassi commerciale;
X. XXXXX, Manuale dei contratti internazionali, ed. IPSOA, 2006;
X. XXXXXXX – X. XXXXXXX, Il diritto del commercio internazionale, ed. CEDAM;
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