COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ART.7 L. 300/70 CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE E/O APPLICATE DAL DATORE DI LAVORO
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ART.7 L. 300/70 CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE E/O APPLICATE DAL DATORE DI LAVORO
L’ inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Ciascun Contratto di categoria e/o il regolamento aziendale individua un elenco di comportamenti per i quali è possibile irrogare una sanzione disciplinare.
Questo elenco detto “Codice disciplinare” deve essere affisso nella bacheca aziendale (o comunque in posto accessibile e/o comunicato secondo altre modalità purchè il lavoratore, in ogni caso, ne abbia agevole conoscenza).
Qualora il datore di lavoro ritenga che il lavoratore abbia commesso una delle violazioni al codice disciplinare contesta il fatto al lavoratore. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente sentito il lavoratore in sua difesa.
Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della contestazione il lavoratore può presentare scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito in difesa. Il decorso dei 5 giorni è obbligatorio solo nell’ipotesi di sanzione più grave del rimprovero verbale.
Se il datore di lavoro ritiene non soddisfacenti le giustificazioni, ovvero se il lavoratore non presenta giustificazioni, può
essere irrogata la sanzione disciplinare prevista dal codice disciplinare. La sanzione deve essere sempre proporzionale all’infrazione commessa.
Nei successivi 20 giorni il lavoratore può impugnare la sanzione e chiedere la costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio, nominando il proprio rappresentante in seno al collegio medesimo.
Il Lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Analoga facoltà compete al datore di lavoro. Inoltre entrambe le parti devono designare di comune accordo il terzo membro del collegio arbitrale. Qualora le parti non concordino nell’individuare la medesima persona, questa sarà designata dal Direttore della DTL.. Presso alcuni uffici il Direttore decide di volta in volta a seconda delle garanzie di professionalità offerte dal personale; presso la DTL di Viterbo è in vigore un ordine di servizio che prevede la turnazione tra i funzionari amministrativi e gli ispettori del lavoro che abbiano espresso la disponibilità ad espletare tale incarico. Qualora secondo turnazione l’incarico andasse assegnato a funzionario ispettivo che abbia condotto nel triennio precedente verifiche presso il datore di lavoro parte in causa nell’arbitrato, l’ufficio ha anche adottato, in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx l’incarico al funzionario immediatamente successivo nella turnazione. Questo avviene per es, nel settore trasporti: poiché la competenza in materia è attribuita, per esigenze organizzative, ad un solo ispettore, l’incarico di arbitro su una controversia riguardante operatori del settore viene regolarmente assegnato ad un altro funzionario.
Questo per ulteriore garanzia di imparzialità, tanto nei confronti del lavoratore quanto nei confronti del datore di lavoro.
il modello di richiesta è reperibile nell’area “Modulistica” e deve essere consegnato presso l’Ufficio URP della Dtl di Viterbo. Per la presentazione dell’istanza il lavoratore può avvalersi anche di un rappresentante dell’Associazione Sindacale cui si è iscritto o a cui conferisca mandato.
Al momento del ricevimento della richiesta da parte del lavoratore, la Direzione Territoriale del lavoro invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio. Viene altresì richiesta tutta la documentazione relativa al provvedimento disciplinare.
Una volta che le parti hanno provveduto alla nomina dei propri componenti nel Collegio, la Dtl fissa una data in cui vengono convocati sia il lavoratore che il datore per la designazione concorde del Presidente del Collegio. Una volta designato di comune accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Direttore della Dtl, il Presidente fisserà la data di riunione del Collegio al fine dell’emanazione della decisione arbitrale ( previo esperimento del tentativo di conciliazione), e provvederà pertanto alla convocazione dei rappresentanti designati dalle parti.
Durante l’intero procedimento arbitrale l’irrogazione della sanzione resta sospesa.
Il datore di lavoro può decidere di non aderire alla richiesta di arbitrato (non designando il proprio membro
nel collegio) e decidere invece di dirimere la controversia ricorrendo all’autorità giudiziaria, nel qual caso la sanzione resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Decorsi i 10 giorni dal ricevimento della richiesta di nomina del proprio componente senza che il datore di lavoro abbia adito l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare è inefficace.
Non può tenersi conto per alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i due anni dalla loro applicazione.
Rif.Norm. Art.7 della Legge 300 del 1970
Art. 7 – Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 Luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Si evidenzia che presso la DTL di Viterbo i nominativi dei funzionari che hanno dato la loro disponibilità a presiedere i Collegi di Conciliazione ed arbitrato sono i seguenti:
Dott.ssa Bici Amelia
Profilo: giuridico-amm.vo-contenzioso
Sig. De Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx: ispettore
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Profilo: ispettore
Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Profilo: ispettore
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx Profilo: ispettore
La nomina di ciascuno avviene a rotazione da parte del Direttore dell’Ufficio, dott.ssa Xxxx Gente Magnani, in caso di disaccordo fra la Ditta e il lavoratore sul Presidente da designare.
Il lodo arbitrale è impugnabile dinanzi all’autorità giudiziale per falsa o alterata percezione dei fatti da parte dell’arbitro o per violazione di norme di legge o conratto.
⮚ L’Unità responsabile dell’istruttoria è il “Servizio Politiche del lavoro”
U.O. Relazioni sindacali e conflitti di lavoro.
⮚ Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx tel.0000- 000000 e-mail: xxxxx@xxxxxx.xxx.xx.
⮚ Per informazioni, in assenza del Responsabile e del suo sostituto per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP al tel. 0000-000000.
⮚ Come per ogni procedimento di competenza della DTL si farà luogo ad indagini di costumer satisfaction sulla qualità dei servizi resi.