FAMIGLIA
PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per pratiche di nuova attivazione, subentro, voltura, variazione di potenza/fase/tensione, spostamento o disattivazione contatore, verifica gruppo di misura, verifica tensione di fornitura e richiesta dati tecnici, reclami.
xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Numero Verde 800.030.030
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
800.030.030
DATI DEL CLIENTE
Agenzia
Consulente energetico
Cognome/Ragione Sociale* Nome*
Cod. Fisc.*
P.IVA*
E-mail*
Tel* Conto Contrattuale* (solo se già Cliente)
Cell.
Tipologia tariffaria*
Residente
Non residente
Indirizzo di fornitura* CAP*
Comune*
Num. Civico*
Prov*
Indirizzo di recapito fatture* (1)
CAP* Comune*
I T
E
Codice POD* (2)
Codice Associazione (3)
Potenza contrattuale attuale (kW)* Fornitore attuale*
Num. Civico*
Consumo annuo (kWh)*
Prov*
*Campi obbligatori; (1) solo se diverso da indirizzo fornitura (2) codice alfanumerico riportato nella bolletta (3) in caso di appartenenza adAssociazioni con le quali Dolomiti Energia S.p.A. ha stipulato accordi per la veicolazione della presente offerta specificare codice Associazione (codice fornito dall’Associazione)
“Delega all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica con contestuale conferimento di mandato irrevocabile alla stipula del contratto di trasporto e dispacciamento”
Il sottoscritto intende stipulare con DOLOMITI ENERGIA S.p.A., un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica sul mercato libero, pertanto, per i punti di prelievo sopra indicati, dichiara di recedere dal contratto di fornitura in corso con il fornitore uscente di seguito indicato, e di revocare il mandato attribuito a quest’ultimo per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica con conseguente cessazione dei contratti stessi, con termine della fornitura in essere con il fornitore uscente a decorrere dalla prima data utile nel rispetto del vigente rapporto contrattuale e compatibilmente con le tempistiche consentite.. Il sottoscritto incarica pertanto DOLOMITI ENERGIA S.p.A. di comunicare al fornitore uscente il proprio formale recesso dal contratto in essere e conferisce a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. mandato irrevocabile a stipulare, in nome proprio e per conto del sottoscritto, il contratto per il trasporto e per il dispacciamento dell’energia elettrica rispettivamente con Terna S.p.A. e con il distributore competente.
Cognome e Nome
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E I SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Il sottoscritto, sopra identificato, propone a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. di concludere un contratto per la fornitura di Energia Elettrica e/o Servizi, secondo termini e condizioni indicati nella presente Proposta di Contratto costituita dagli allegati qui elencati che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare. Il sottoscritto garantisce inoltre l’esattezza, l’attendibilità e l’autenticità dei dati riportati nei documenti allegati alla presente Proposta di Contratto, che costituiscono elementi integranti ed inscindibili del rapporto giuridico esistente tra le parti. Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole presenti negli Allegati CCGE_F, FE_F e FA_F (esclusivamente al servizio sottoscritto) che sono parte integrante della presente Propostadi Contratto e sono conformi agli originali depositati presso la sede legale di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. Pertanto all’atto dell’accettazione da parte di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. della predetta Proposta di Contratto, il Contratto sarà concluso ed efficace.
Il Cliente richiede inoltre la certificazione di provenienza dell’energia fornita da fonte rinnovabile alle condizioni previste dalle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta (sottoscrivere in calce solo in caso di effettiva richiesta di certificazione):
Giorno Mese
Anno
Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
Costituiscono parte integrante della Proposta (esclusivamente al servizio sottoscritto) Sezione “dati del cliente”
CCGE_F “Condizioni Contrattuali Generali DOLOMITI ENERGIA S.p.A.” FE_F “Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica”
FA_F “Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Servizi e di Efficenza Energetica Ambientale”;
e le schede corrispettivi allegate all’offerta.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente Legale/Rappresentante o Delegato
Con la presente firma, ai fini dell’applicazione degli articoli 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni contrattuali generali ed in particolare dichiara di approvare le seguenti clausole: Art. 1.2. - Forza Maggiore; Art. 1.3.3. - Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore; Art.
1.4. - Riservatezza; Art. 1.6. - Cessione del contratto; Art. 1.9. - Domicilio e Foro Competente; Art. 1.10. - Durata e Decorrenza contrattuale - Condizioni per l’esecuzione; Art. 1.11.3 - Recesso; Art. 1.11.4 - Clausola risolutiva espressa; Art. 1.11.5 - Condizione risolutiva; Art. 1.11.6 - Manleva; Art. 1.12. - Clausola Penale; Art. 1.14.2.
– Modalità di pagamento - Mancata attivazione modalità di pagamento previste dall’offerta; Art. 1.14.4. Tasso di mora applicabile in caso di ritardo nei pagamenti; Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento; Art. 1.16. - Sospensione della fornitura - Morosità; Art. 2.3. - Responsabilità del Fornitore; Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura; Art. 2.6. - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche contrattuali; Art. 2.7. - Garanzie; Art. 2.10. - Fatturazione - Tempi di Fatturazione
- Limitazione Responsabilità del Fornitore; Art. 3.3. - Adeguamenti Contatore; Art. 3.5. Prezzi e Condizioni Commerciali; Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO; Art. 4.4. - Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del MARCHIO.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
DOLOMITI ENERGIA S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX - Direzione e Coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A. - Cap. Soc. euro 17.316.300,00 i.v. - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
Riferimento del mandato (da indicare a cura di DOLOMITI ENERGIA S.p.A.)
Con la sottoscrizione della presente disposizione, titolata “MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA”, il Cliente* autorizza e conferisce mandato a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. al fine di richiedere alla banca e/o al diverso prestatore di servizi di pagamento indicato dal Cliente (di seguito congiuntamente definiti la “Banca”) l’addebito continuativo sul conto corrente riferibile al Cliente del corrispettivo periodico convenuto per le prestazioni erogate da DOLOMITI ENERGIA S.p.A.. Al contempo il Cliente autorizza la Banca a procedere a tale addebito sul proprio conto corrente, attenendosi alle disposizioni impartite da DOLOMITI ENERGIA S.p.A.. Il Cliente non avrà facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato; potrà tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito dell’ammontare esposto da DOLOMITI ENERGIA S.p.A., prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.
* Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore della sezione MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto stesso. Nel caso di conto corrente intestato a persona fisica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
Cognome/Rag. Sociale Intestatario Conto Corrente* Nome*
Via Num. Civico*
Località*
CAP*
Paese*
Numero conto corrente (IBAN)*
Swift BIC Cod. Fisc.*
P.IVA*
Cognome Sottoscrittore* Codice Fiscale Sottoscrittore*
Conto Contrattuale* (solo se già Cliente)
Nome*
I T
E
Codice POD*
Luogo di sottoscrizione
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
Nota: I diritti del sottoscrittore/firmatario del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria “Banca”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI RESIDENZA ANAGRAFICA (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il Sottoscritto Tel*
nato a il
in via
dichiara di avere la residenza anagrafica nel Comune di
n. piano al fine di usufruire della tariffa agevolata – prevista dai Provvedimenti
CIP n. 71/79 e successivi – per la fornitura di energia elettrica in tale abitazione, e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Numero documento Ente emittente
Data di scadenza
Allegati: Fotocopia documento d’identità del dichiarante oppure fornire gli estremi del documento
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
INFORMATIVA IN TEMA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), DOLOMITI ENERGIA S.p.A. informa che i dati personali forniti dal CLIENTE o comunque raccolti in dipendenza della Proposta di Contratto, verranno trattati:
a) per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale (quali la contabilizzazione e fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi o degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni dell’AEEGSI, la gestione dei reclami, ecc.);
b) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all’identificazione del CLIENTE e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del CLIENTE, anche in corso di rapporto;
c) per finalità commerciali e di promozione, quali invio di materiale informativo/promozionale e effettuazione di comunicazioni commerciali, di contatti promozionali, di attività di marketing o vendita diretta, e per l’effettuazione di ricerche di mercato circa il grado di soddisfazione della clientela e il grado di qualità dei servizi offerti, il tutto attraverso ogni mezzo di comunicazione (quali posta, email, telefono, sms, etc.), e/o attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatori o del telefax.
Con riferimento ai precedenti punti a) e b), il conferimento dei dati ed il relativo trattamento è condizione necessaria per l’instaurazione del rapporto contrattuale e per la sua corretta gestione, pertanto l’eventuale rifiuto del CLIENTE a fornire tali dati ed a consentirne il trattamento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto di fornitura e potrà causare la mancata accettazione della Proposta di Contratto. Con riferimento alle finalità indicate nel precedenti punto c), l’autorizzazione al trattamento dei dati è libera e richiede l’esplicito consenso del CLIENTE. Il trattamento consiste nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, che saranno raccolti e registrati in apposite banche dati con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi elettronici, secondo principi di correttezza, trasparenza e liceità per le finalità sopra indicate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente, dai collaboratori o dal personale incaricato da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (identificabili al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). I dati personali del CLIENTE potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: - alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura); - agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l’addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - a soggetti che svolgono attività di recupero crediti; - a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento nonché ad enti o soggetti legati a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. da accordi commerciali quali, a titolo esemplificativo, i soggetti che verificano il grado di soddisfazione della clientela, i soggetti legati a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. con accordi di collaborazione o convenzione, ecc; - ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi; - a soggetti che svolgono attività di promozione e marketing per conto di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. Nel solo caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti. Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. quali Responsabili – esterni – del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso l’ufficio Affari Legali e Protezione dati personali di Dolomiti Energia S.p.A. La presente informativa, pur relativa ai dati personali conferiti dal CLIENTE mediante la compilazione della Proposta di Contratto, riguarda altresì il conferimento di dati effettuato direttamente dal Cliente per aderire ai servizi online offerti da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (quale, ad esempio, il servizio Xxxxxxx@xxxx), compilando i relativi form, richiamanti espressamente le informazioni essenziali della presente informativa, comunque accessibile in versione integrale sulla pagina web di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. Ogni richiesta di informazioni inviata a mezzo posta elettronica dal CLIENTE e contenente l’indicazione, di natura facoltativa, esplicita e volontaria di dati personali, comporta l’automatica acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati saranno trattati da incaricati del Titolare e del Responsabile sotto indicato. Titolare del trattamento dei dati in questione è DOLOMITI ENERGIA S.p.A., con sede a Trento, in via Fersina n. 23, rappresentata dall’Amministratore Delegato.Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Xxxxxx X’Xxxxx, Dirigente Operativo di Dolomiti Energia. In relazione al trattamento, il CLIENTE potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al responsabile del trattamento. In particolare il CLIENTE potrà richiedere di avere conferma dell’esistenza presso DOLOMITI ENERGIA S.p.A. dei dati personali che lo riguardano, di ottenere la messa a disposizione dei dati in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di effettuare l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge. Il CLIENTE potrà infine opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.
Il CLIENTE, preso atto dell’informativa fornita da DOLOMITI ENERGIA ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, dichiara
di prestare il consenso di negare il consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte di DOLOMITI ENERGIA per le finalità promozionali e di marketing indicate al punto c) dell’informativa.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
Copia per DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Allegato CCGE_F - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e DOLOMITI ENERGIA S.p.A..
Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di DOLOMITI ENERGIA
S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.
In seguito DOLOMITI ENERGIA S.p.A. sarà denominato “FORNITORE” e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO “CLIENTE”. In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati “PARTI” e singolarmente “PARTE”.
Art. 1.1. - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento
1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o Servizi mediante la sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO.
2) Il CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche via fax o attraverso supporto telematico.
3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente.
4) Qualora ricorrano i presupposti per l’accettazione, il FORNITORE provvederà a notiziare il CLIENTE dell’avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace
(i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di attivazione; oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE.
5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO.
Art. 1.2. - Forza Maggiore
1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:
- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.
3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all’altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.
Art. 1.3. - Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.
2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l’esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.
3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erroneo i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE. Art. 1.4. - Riservatezza
1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.
2) E’ in ogni caso facoltà del FORNITORE menzionare il CLIENTE, l’area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera nella pubblicità e/o a fini promozionali.
3) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.
Art. 1.5. - Comunicazioni e Reclami
1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all’indirizzo DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2) Il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punto Di Prelievo (PDP).
3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.
4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura), anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il reclamo andrà inoltrato: all’indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo info@ xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.
6) Nel rispetto delle previsioni dell’art. 40 del TIQV (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato “A” alla delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità dell’energia elettrica il gas e il servizio idrico [di seguito “AEEGSI”], il cui testo è consultabile all’indirizzo internet www.autorità.energia. it) entro il 30 giugno di ogni anno il FORNITORE renderà disponibili al CLIENTE tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.
Art. 1.6. - Cessione del Contratto
1) Il CLIENTE autorizza sin d’ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all’esecuzione o da essa derivanti.
2) E’ consentita fin d’ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.
3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al FORNITORE.
4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.
Art. 1.7. - Rinvio Normativo
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell’AEEGSI e alle norme del codice civile, dove applicabili.
Art. 1.8. - Registrazione
1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso.
Art. 1.9. - Elezione di domicilio e Foro Competente - Informativa rispetto ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l’indirizzo indicato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
2) Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) che in attuazione dell’art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all’ indirizzo internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx)
attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l’elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.
Art. 1.10. - Durata e Decorrenza Contrattuale - Condizioni per l’esecuzione
1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (FE_F, FA_F), con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L’esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE (che dipende, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.
2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDP si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all’art.
1.10.1 non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o di distribuzione dell’energia elettrica oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.
3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del CONTRATTO con comportamento concludente, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano i requisiti per dare seguito all’erogazione di energia elettrica o dei servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A..
4) Le PARTI convengono che l’esecuzione del CONTRATTO è in ogni caso condizionata, nell’esclusivo interesse del FORNITORE:
- all’inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE o di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;
- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle CTE;
- all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);
- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato;
- al fatto che il CLIENTE, ai sensi dell’ articolo 10.3 dell’allegato “A” alla delibera ARG/elt 04/08 dell’AEEGSI, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet www.autorità.energia. it, non risulti al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera n.ARG/elt 219/10 dell’AEEGSI il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
5) Dell’attivazione della fornitura il FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall’AEEGSI.
6) Qualora il CONTRATTO sia stato concluso da un CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo - D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o attraverso forme di comunicazione a distanza, l’attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del CLIENTE, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al CLIENTE. Qualora il CLIENTE richieda l’attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.
7) In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di PDP, qualora le condizioni citate al precedente punto 1.10.4 si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
8) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.
9) Ai fini dell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell’AEEGSi di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/ com, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’utente del trasporto e del dispacciamento, a semplice richiesta di quest’ultimo, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: i) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall’impresa di distribuzione, l’utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica approvato con deliberazione dell’AEEGSI di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/ com, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
Art. 1.11. - Recesso - Clausola risolutiva espressa - Condizione risolutiva - Manleva
1) Il CLIENTE finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela alimentato in bassa tensione può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento con un preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso, con comunicazione da inviarsi al FORNITORE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso deve contenere quale indicazione della causa di recesso la frase “per cambio fornitore”. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del CLIENTE attraverso l’invio al FORNITORE, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal CLIENTE finale.
2) Il CLIENTE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso,
3) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più PDP determinati, con un preavviso di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
4) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:
a- inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;
b- interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
c- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
d- insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
e- non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
f- inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
g- cessione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione dell’art. 1.6;
h- ritardo del pagamento superiore a 15 (quindici) giorni, anche di una singola fattura;
i- modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano inficiare l’affidabilità;
l- sottoscrizione a TERZI, da parte del CLIENTE, di mandato analogo a quello conferito al FORNITORE;
m- prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore.
5) Nell’ipotesi in cui il FORNITORE non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il CONTRATTO fra il FORNITORE ed il CLIENTE si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato “A” alla delibera AEEGSI di data 29 maggio 2015 n.258/2015/R/com, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx) si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 dell’AEEGSI (il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
6) Xxxxx salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo CLIENTE imputabile.
Art. 1.12. - Clausola penale
1) Qualora il CLIENTE non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1 e 1.11.2., sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso
dodici o consumo annuo ricostruito sul minor periodo di durata del rapporto), fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo.
Art. 1.13. - Oneri Fiscali, Accise e Adempimenti Fiscali
1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell’autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
2) Le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.
3) L’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l’istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDP, già ritenute valide nell’ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest’ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l’integrazione o la modificazione.
Il CLIENTE assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all’Amministrazione Finanziaria.
Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego dell’energia elettrica, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria.
4) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
5) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego dell’energia elettrica fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.
7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell’ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE. Diversamente, il FORNITORE addebiterà al CLIENTE i costi di spedizione postali sostenuti.
Art. 1.14. - Pagamento Corrispettivi - Modalità di pagamento - Rateizzazione - Tasso di Mora applicabile in caso di ritardo nei pagamenti
1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura e dovrà avvenire con le modalità indicate negli allegati Tecnico - Economici (FE_F e FA_F).
2) Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE, recando indicazione dei termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nell’allegato Tecnico-Economico FE_F, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione il CLIENTE non attivi la modalità di pagamento prescritta nell’allegato Tecnico-Economiche FE_F come condizione per l’accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell’offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di CLIENTE dell’Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Il CLIENTE avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al FORNITORE la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica secondo le modalità e i criteri previsti all’art. 13-bis del TIV (Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07) approvato con deliberazione dell’AEEGSI del 9 luglio 2012, n. 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.)
4) In caso di ritardato pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora, che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento, che le parti convenzionalmente convengono di determinare in misura pari agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n.231/2002, impregiudicato il diritto del FORNITORE d’ottenere il risarcimento del maggior danno patito in conseguenza dell’inadempimento del CLIENTE. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti.
5) Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all’interno dell’Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell’ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.
Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento
1) In nessun caso il pagamento potrà essere sospeso, differito o ridotto dal CLIENTE, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le PARTI.
Art. 1.16. - Sospensione della fornitura - Morosità
1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, decorsi giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.
2) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al CLIENTE della raccomandata A/R, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata A/R, del termine, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà richiesta la sospensione della fornitura. Prima della sospensione della fornitura, qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l’avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l’invio di un fax al nr 0000.000000 o di una email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o di una comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell’operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi da bonifico bancario.
3) In caso di morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del FORNITORE di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla delibera n. 156/07 dell’AEEGSI (il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), fermo
DOLOMITI ENERGIA S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX - Direzione e Coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A. - Cap. Soc. euro 17.316.300,00 i.v. - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224
Allegato CCGE_F - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
restando il risarcimento del maggior danno.
Art. 1.17. - Richiesta Dati Catastali
1) Ai fini dell’applicazione dell’Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell’immobile che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria.
2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
3) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare l’Agenzia delle Entrate “www. xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx”.
Art. 1.18. - Responsabilità Amministrativa
1) Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Modello 231” elaborato dal FORNITORE, consultabile al sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxx.xx in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture di energia elettrica.
Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 2.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a ritirare, presso i PDP riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE, l’energia elettrica necessaria a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l’intero fabbisogno degli stessi.
2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo dell’energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o il trasportatore al quale ciascun PDP è collegato.
Art. 2.2. - Caratteristiche del CLIENTE
1) I PDP del CLIENTE, relativi alla fornitura oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegate alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al contratto di fornitura oppure a dare esecuzione al contratto solo in seguito all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).
2) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l’avvio e l’esercizio della fornitura.
3) Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto, dispacciamento o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del trasportatore o di terzi.
Art. 2.3. - Responsabilità del FORNITORE
1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall’energia elettrica somministrata, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.
2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del trasportatore o di terzi.
3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di energia elettrica, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.
4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di energia elettrica con il precedente fornitore. Sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il DISTRIBUTORE LOCALE e/o il GSE e/o il trasportatore dovessero richiedere al FORNITORE a seguito della sospensione o della risoluzione del CONTRATTO.
5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto. Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura
1) L’energia elettrica non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.
2) Il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile in caso di prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore nazionale. In tal caso il CLIENTE è tenuto a corrispondere immediatamente al FORNITORE l’intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ulteriori danni.
Art. 2.5. - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali
1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.
2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1..
3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.5.1. e 2.5.2., non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.
Art. 2.6. - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni
Economiche Contrattuali
1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall’AEEGSI e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black- out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d’approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.
2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà il FORNITORE a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
3) Le condizioni tecniche ed economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche applicabili al CLIENTE. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecnico Economiche il FORNITORE potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecnico Economiche scadute, con facoltà di comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n. ARG/com 104/10 dell’AEEGSI (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, il cui testo è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).
4) In mancanza di comunicazioni da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche in corso di validità, le nuove Condizioni Tecnico Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.
5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire al FORNITORE la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo dell’energia elettrica in precedenza convenuto o unilateralmente definito dal FORNITORE ai sensi dell’art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n.ARG/com 104/10 dell’AEEGSI, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 2.7. - Garanzie
1) Qualora non sia presente la domiciliazione bancaria e/o postale del pagamento delle
fatture, Il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale.
2) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1 è da ritenersi infruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, ovvero in caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
3) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
4) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale la garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui all’art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Art. 2.8. - Accesso al Gruppo di Misura
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.
2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l’accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.
Art. 2.9. - Manutenzione Gruppo di Misura
1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.
2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal trasportatore saranno a carico del CLIENTE.
Art. 2.10. - Fatturazione - Tempi di fatturazione - Limitazione Responsabilità del Fornitore
1) La rilevazione e la fatturazione dell’energia elettrica somministrata ai singoli PDP avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDP stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.
2) In deroga all’art. 2.12.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE, a proprio giudizio, di valore irrisorio e/o qualora i PDP congiuntamente intesi abbiano potenza inferiore o uguale a 16,5 kW.
3) Nel caso in cui il CLIENTE, antecedentemente all’adesione alla presente offerta, risulti servito nell’ambito del mercato di maggior tutela da parte di Dolomiti Energia S.p.A., l’adesione comporterà l’invio di una fattura di cessazione del preesistente contratto.
4) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito www.dolomitienergia. it, la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 dell’Allegato “A” della delibera ARG/ELT
n. 501/14 dell’AEEGSI, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. E’ facoltà del CLIENTE richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato “A” della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell’AEEGSI il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
5) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione.
6) In assenza della lettura effettiva e dell’autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.
7) L’autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L’autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.
8) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 3.1. - Mandati Trasporto, Dispacciamento Energia Elettrica e Connessione alla Rete Elettrica
1) Ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d’offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l’energia elettrica prelevata presso i PDP oggetto del CONTRATTO il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell’art. 1705 codice civile, al FORNITORE, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento, bilanciamento e – qualora fosse contemplato – per lo scambio dell’energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il distributore competente.
2) Il CLIENTE si impegna inoltre, previa richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento del mandato conferito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa o richiesto dai gestori di rete competenti.
3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.
Art. 3.2. - Mandati Importazione e Approvvigionamento di Energia Elettrica
1) Il CLIENTE, relativamente ai PDP indicati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del CONTRATTO al FORNITORE, o a soggetto dallo stesso delegato, affinché partecipi in nome proprio e per conto del CLIENTE all’assegnazione, da parte del GSE, e/o di altro organismo competente di:
- energia elettrica di produzione CIP 6;
- aste e/o gare per:
- l’approvvigionamento di energia elettrica;
- i diritti d’importazione;
- ogni altra procedura avente come oggetto l’assegnazione di energia elettrica a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.
2) In relazione a quanto previsto dall’articolo 3.2.1, il CLIENTE rinuncia, per l’intera durata del contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d’ora, a sottoscrivere e fornire al FORNITORE tutta la documentazione eventualmente necessaria.
3) Le PARTI danno atto che, ai fini della determinazione del prezzo di somministrazione, si è tenuto conto della eventuale assegnazione di energia elettrica di produzione CIP6 e/o della eventuale energia elettrica assegnata tramite aste e/o gare e dei diritti di importazione relativamente ai dati riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE.
Art. 3.3. - Adeguamenti Contatore
1) Nel caso in cui presso il PDP non sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione sarà di tipo mono-orario secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE_F.
2) Nel caso in cui presso il PDP sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE_F.
3) Nel caso in cui l’installazione del contatore orario avvenga in corso di fornitura, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, dal primo mese successivo alla comunicazione da parte del Distributore al FORNITORE dell’avvenuta installazione e salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico-Economici FE_F.
4) Qualora avvenga tale sostituzione, il CLIENTE è tenuto ad inviare tempestivamente al FORNITORE la documentazione rilasciata dal DISTRIBUTORE LOCALE.
Art. 3.4. - Servizi di Distribuzione
1) Il FORNITORE applica le opzioni tariffarie di distribuzione previste dall’AEEGSI come da delibera n. 348/07 dell’AEEGSI e successive modifiche e/o integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 3.5. - Prezzi e Condizioni Commerciali
1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse
applicate dal FORNITORE per la fornitura di energia elettrica oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti nell’allegato Tecnico-Economico FE_F.
2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell’allegato Tecnico-Economico FE_F quali condizioni per l’adesione ad un’offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall’Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Trascorso il lasso temporale di cui all’articolo 3.5.2, il FORNITORE si riserva la facoltà di comunicare al CLIENTE, con un preavviso non inferiore ai 3 (tre) mesi e con apposita informativa diversa dalla fattura, le nuove condizioni economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse. Il FORNITORE si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica.
4) Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 3.5.3., il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO inviandone comunicazione al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del CLIENTE della comunicazione di cui all’art. 3.5.3., con efficacia del recesso a decorrere non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche in corso.
5) In mancanza della comunicazione di cui all’art. 3.5.3 da parte del FORNITORE, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il FORNITORE non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal CLIENTE le nuove condizioni economiche.
5) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. E’ facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell’adesione del CLIENTE alla prima data utile.
7) Il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE eventuali:
- maggiorazioni od oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE, e successive modifiche, in materia di emissioni di CO2;
- variazioni degli oneri di dispacciamento risultanti dal mercato libero rispetto a quelli determinati nel mercato vincolato;
- tributi ambientali sotto qualunque forma addebitati;
- corrispettivi applicati all’energia prelevata per tenere conto degli oneri conseguenti all’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per certificati verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al FORNITORE per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal GSE, inclusivo di eventuali oneri di transazione. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti.
Art. 3.6. - Rilevazione dei Consumi
1) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.
CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 4.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con l’efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDP riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
Art. 4.2. - MARCHIO 100% ENERGIA PULITA
1) Il marchio “100% Energia Pulita”, di seguito identificato come MARCHIO, identifica la provenienza dell’energia elettrica da una fonte rinnovabile in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge.
2) Il MARCHIO può essere utilizzato per i PDP del CLIENTE che consumano energia che rispetti i requisiti stabiliti all’interno del presente documento e negli allegati FE_F e FA_F.
3) Le modalità Tecnico-Economiche per l’utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati FE_F e FA_F.
Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO
1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDP riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:
- sugli edifici ospitanti tali PDP;
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDP;
- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDP;
- sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDP;
- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE.
2) L’ elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma.
3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.
4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% energia pulita” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% energia pulita”, che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura.
5) Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE presta sin d’ora il suo completo consenso.
6) La parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi altra causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il marchio “100% Energia Pulita”. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 2 €/MWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 4.4. - Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del MARCHIO
1) L’autorizzazione all’uso del MARCHIO viene revocata:
- in caso di risoluzione del CONTRATTO;
- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell’art.4.3.
2) La revoca dell’autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l’eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall’immagine aziendale e dalla pubblicità in genere. Art. 4.5. - Adesione agevolata ad altri servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
1) Con la sottoscrizione di un prodotto contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE, il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.
DEFINIZIONI
AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.
CODICE DEL CONSUMO: il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”.
CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista ed utilizza gas naturale e/o Servizi per proprio consumo.
CLIENTE IDONEO: nel settore dell’energia elettrica è definito dalla delibera n. 107/04 dell’AEEGSI e successive modifiche o integrazioni.
CONTRATTO: il contratto di fornitura di energia elettrica concluso dal CLIENTE con DOLOMITI ENERGIA S.p.A..
DISTRIBUTORE LOCALE: persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale e/o dell’energia elettrica attraverso reti locali.
FORNITORE: DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx), società attiva quale grossista di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.L. n. 164/2000.
GSE: Gestore Servizi Energetici S.p.a.. MARCHIO: il marchio “100% Energia Pulita”.
PARTI: il CLIENTE e il FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.
PDP: punto di prelievo, inteso come luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le condizioni contrattuali generali di fornitura. Le caratteristiche dei punti di prelievo sono descritte nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
Copia per il Cliente
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO (valido per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Lei ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento e recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo per l’esercizio del diritto di ripensamento scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di ripensamento, Lei è tenuto a informare DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Xxx Xxxxxxx x.00, 00000 XXXXXX (contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0000 000000 - fax 0000 000000 – posta elettronica info. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx – sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio: lettera da Lei firmata inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo riportato in calce al presente documento, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di ripensamento è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
EFFETTI DEL RIPENSAMENTO
MODULO DI RECESSO TIPO
Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal presente contratto entro 14 giorni.
Con la presente, il/i sottoscritto/i nato a il
e residente a in via n.
Dichiara/dichiarano
di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto in data
relativo all’immobile sito a in via n. identificato dal codice POD
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
Copia per il Cliente
Offerta SCONTO ENERGY ACAV
FAMIGLIA
Validità offerta dal 01/04/2016 al 31/07/2016
Validità minima delle presenti condizioni: fino al 30/09/2017
LISTINO PREZZI DOLOMITI ENERGIA
Listino espresso in euro a kWh
Monoraria | Bioraria | Sconto versione standard | Sconto versione web | |
F0 | F1 | F23 | ||
0,04182 | 0,04589 | 0,03980 | 9% | 12% |
Per Fasce Orarie F1, F23 si intendono i raggruppamenti orari indicati nella delibera AEEG n° 205/09 e s.m.. Per Perdite di rete si intende il coefficiente che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti ai sensi della delibera AEEG 5/04 e s.m. Il prezzo dell’energia dell’offerta si ottiene applicando uno sconto pari al 9% o al 12% rispetto alla componente PE per uso domestico determinata periodicamente dall’AEEG per il servizio di maggior tutela, rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell’offerta. Il prezzo riportato in tabella è il prezzo del servizio di maggior tutela al netto del coefficiente relativo alle perdite di rete riferito al 2° trimestre 2016: lo sconto viene applicato sia a tale prezzo che alle perdite di rete.
Art.1
1.1 L’offerta “SCONTO ENERGY ACAV” è fruibile per i Clienti con tipologia tariffaria “uso domestico” alimentati in bassa tensione sostenitori di ACAV.
1.2 Il Listino Prezzi Dolomiti Energia fa riferimento al 2° trimestre 2016 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall’AEEG per la componente PE monoraria o bioraria (a seconda che la rilevazione delle misure da parte del distributore competente avvenga su fascia unica F0 o su fasce biorarie F1 e F23) per uso domestico rispetto al valore della medesima componente del periodo precedente, mantenendo l’applicazione di una percentuale di sconto pari al 9% o al 12% sulla componente stessa rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell’offerta.
1.3 Dolomiti Energia fatturerà l’energia elettrica applicando il Listino Prezzi Dolomiti Energia comprensivo di perdite di rete e sconto applicato, a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi: a) tariffa per il servizio di trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente pari alla tariffa per il servizio di commercializzazione come definita dalla delibera 670/2014/R/EEL e s.m.i.; e) componenti tariffarie A e UC (ad esclusione della componente PPE) ed in particolare la componente tariffaria A3 finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; f) gli oneri previsti per i punti di dispacciamento in prelievo di cui alle delibere AEEGSI 111/06 e ARG/elt 107/09 e s.m.i., inclusivi dei seguenti: art. 23 della delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 e art. 41.5 della delibera AEEGSI 111/06; g) corrispettivo pari al contributo versato da Trenta all’Associazione pari al 3% del valore della componente PE monoraria stabilita dall’AEEGSI; h) imposte e tasse. I prezzi relativi ai punti a), b), c), d), e), f) seguono le condizioni economiche stabilite dalla delibera AEEG n° 348/07 e successive modifiche. L’incidenza della componente PE scontata nella misura di cui sopra sulla tariffa complessiva ante imposte per una famiglia tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo ripartito per il 34% in fascia F1 e per il 66% in fascia F23) è pari a circa il 29%, mentre l’incidenza dello sconto applicato rispetto alla tariffa complessiva ante imposte è pari a circa il 2% e 3% rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell’offerta.
1.4 Gli oneri relativi all’art. 11 del D.Lgs. 79/99 (cosiddetti CV) si intendono inclusi nel prezzo di fornitura. Tali oneri saranno eventualmente posti a carico del cliente qualora il legislatore dovesse variare la normativa vigente in tal senso. Gli oneri relativi a CIP 6 e interconnessione e/o oneri relativi all’assegnazione di bande di import si intendono inclusi nei prezzi di cui al listino Dolomiti Energia sopraesposto.
1.5 Dolomiti Energia si farà carico degli oneri derivanti dall’art. 43 della delibera 111/06. Tali oneri non saranno posti a carico del cliente.
1.6 Dolomiti Energia si farà carico degli oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE, e s.m.i., in materia di emissioni di CO2.
1.7 Il prezzo biorario viene applicato solo in presenza di contatore elettronico telegestito atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore non comprese in fascia F1). Qualora non sussistano tali condizioni, ai consumi complessivi verrà applicato il prezzo monorario fino al momento di messa a disposizione dei dati di cui sopra (l’aggiornamento periodico del prezzo avverrà con le medesime modalità sopra indicate).
1.8 Sul portale di Dolomiti Energia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-0-0, sezione “Offerte a sconto tariffa AEEGSI”) è disponibile per il cliente la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 dell’Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14.
1.9 Il valore massimo raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi dal parametro PE al netto delle perdite di rete è stato pari a 0,05769 €/kWh (4° trimestre 2015). I relativi corrispettivi di vendita di cui al Listino Prezzi Dolomiti Energia sono stati pari a: fascia monoraria F0 = 0,05250 €/kWh (versione standard) e 0,05077 €/kWh (versione web); fascia multioraria F1
= 0,05547 €/kWh (s) e 0,05364 €/kWh (w); fascia multioraria F23 = 0,05099 €/kWh (s) e 0,04931 €/kWh (w).
1.10 L’adesione all’offerta permette al Cliente di fruire del servizio NO STIMA, grazie al quale la fatturazione dei consumi verrà eseguita, al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, sulla base delle sole letture certe. Il servizio potrà essere garantito alle sole utenze dotate di contatore elettronico telegestito, se ed in quanto il distributore competente nel territorio del Cliente renda disponibili a Dolomiti Energia, in tempo utile per la fatturazione, i dati di consumo relativi all’utenza del Cliente. In mancanza di una lettura certa dei consumi da parte del distributore la fatturazione potrà essere eseguita da Dolomiti Energia sulla base di stime. Il servizio integra uno standard specifico di qualità commerciale, ulteriore rispetto a quelli standard fissati dall’Autorità che Dolomiti Energia è comunque tenuta a rispettare. L’adesione all’offerta prevede la certificazione di provenienza dell’energia fornita da fonte rinnovabile (Certificazione GO) e di utilizzare il marchio registrato “100% Energia Pulita” per l’intera durata contrattuale.
1.11 L’adesione all’offerta prevede fatturazione su base bimestrale in caso di versione standard, su base mensile in caso di versione web. L’offerta in versione web prevede la trasmissione delle fatture in formato pdf a seguito di attivazione del servizio Xxxxxxx@xxxx, attivabile successivamente alla registrazione da parte del cliente allo sportello on-line di Dolomiti Energia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx). I codici per la registrazione al servizio sono rilevabili nella prima bolletta utile successiva all’adesione all’offerta. Qualora il cliente aderisca all’offerta in versione web e non attivi Xxxxxxx@xxxx o richieda l’invio delle fatture in formato cartaceo, Dolomiti Energia avrà la facoltà di addebitare al cliente un contributo spese pari ad 1 Euro per ogni documento emesso.
L’offerta prevede l’invio della bolletta c.d. “sintetica”: è facoltà del Cliente richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14.
Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali domestici, la nota informativa per il cliente finale, la scheda di riepilogo dei corrispettivi, la tabella contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente offerta e la tabella contenente la composizione del mix energetico ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11 e della Delibera ARG/com 104/10.
Scadenza Pagamento: entro 20 gg data fattura (nel caso di adesione alla versione web dell’offerta la scadenza sarà portata a 20 gg fine mese data fattura).
OPZIONE SCELTA (BARRARE CODICE SCELTO) 6035 □ SCONTO ENERGY ACAV
6036 □ SCONTO ENERGY ACAV WEB
Modalità di Pagamento: SEPA Direct Debit (S.D.D.)
Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.
/ /
Giorno Mese Anno Firma
DOLOMITI ENERGIA SpA – XXX XXXXXXX, 00 – 00000 XXXXXX - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224
Allegato FE1 - Condizioni Tecnico-Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica COD. 6035 - 6036 – 07/04/2016 - Xxxxxxx e Sostituisce le Versioni Precedenti
INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA PER CLIENTI FINALI DOMESTICI
Caratteristiche relative al cliente finale tipo: consumo annuo 2.700 kWh (33,73% F1 – 66,27% F23); potenza impegnata 3,0 kW; tipologia di contratto utenza uso domestico residente; tensione di alimentazione bassa; tipologia di contatore per fasce orarie; incidenza percentuale dei costi dei Servizi di Vendita e dei Servizi di Rete relativi al cliente finale tipo (al netto delle imposte): prezzo energia/perdite di rete 28,9%; commercializzazione 10,0%; dispacciamento 8,6%; trasmissione/distribuzione/misura 21,9%; parti A e UC 30,7% (componente A3: 26,3%).
Il prezzo dell’energia e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di aggiornamento prezzo indicati nelle condizioni tecnico-economiche dell’offerta.
La data di presunta attivazione della fornitura di energia elettrica per un cliente tipo in bassa tensione rispetta le seguenti indicazioni: il contratto deve arrivare in sede entro e non oltre il giorno 20 del mese; il contratto del cliente proveniente dal mercato di tutela verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula; il contratto del cliente proveniente dal mercato libero verrà attivato il primo giorno del quarto mese successivo la data di stipula.
MIX MEDIO NAZIONALE
Nazionale | Dolomiti Energia S.p.A. | |||
Anno 2014 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2013 | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
- Fonti rinnovabili | 42,5% | 38,2% | 100,0% | 100,0% |
- Carbone | 19,3% | 18,9% | 0,0% | 0,0% |
- Gas naturale | 28,9% | 33,1% | 0,0% | 0,0% |
- Prodotti petroliferi | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
- Nucleare | 4,6% | 4,2% | 0,0% | 0,0% |
- Altre fonti | 3,7% | 4,6% | 0,0% | 0,0% |
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2013 e nel 2014 e venduta da Dolomiti Energia S.p.A. nel 2013 e nel 2014.
Ai sensi del DM “fuel mix disclosure” e dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le informazioni relative al mix medio nazionale per gli anni 2013 e 2014 e il mix energetico di Dolomiti Energia S.p.A. per l’anno 2013 e 2014.
Il mix energetico nazionale illustra la composizione del mix energetico medio utilizzato a livello nazionale per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2013 e nel 2014. I dati sono calcolati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in collaborazione con Terna, e sono disponibili sul portale web del GSE stesso.
Composizione del mix energetico del contratto con fornitura 100% energia pulita: Fonti rinnovabili 100%
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
1. Trasparenza delle proposte contrattuali
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata; fornire al cliente informazioni dettagliate sul contenuto del contratto proposto; indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta; per l'energia elettrica, fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento; fornire al Cliente informazioni circa la validità dell’offerta e le modalità di adesione; comunicare al Cliente le modalità per ottenere informazioni sui corrispettivi applicati; fornire al Cliente informazioni circa la durata, le condizioni di rinnovo, modalità e termini per l’esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso; fornire al Cliente informazioni circa la gestione dei reclami e i diritti dei consumatori; fornire al Cliente informazioni circa i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore, degli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto e dei livelli effettivi riferiti all’anno precedente; la Nota informativa.
Se il Cliente è servito in maggior tutela o servizio tutela, il venditore deve indicare gli effetti del passaggio al mercato libero.
2. Contratto
Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo dell’impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:
• tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente specificando:
• le condizioni tecniche di erogazione,
• la data di avvio dell’esecuzione e la durata del contratto;
• modalità di rinnovo e di recesso;
• eventuali prestazioni accessorie;
• le condizioni economiche del servizio e le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici nel tempo dei corrispettivi;
• le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire ed ogni altro onere in relazione alla conclusione/esecuzione del contratto;
• modalità di utilizzo dei dati di lettura, specificando, per la fornitura di gas naturale la modalità di informazione in caso di esito negativo di letture e le conseguenze;
• periodicità di emissione delle fatture, modalità e termini per il pagamento, criterio adottato per la stima dei consumi;
• le conseguenze per l’eventuale ritardo nel pagamento, specificando penali, procedura di messa in mora, modalità di attribuzione dei costi di sospensione/riattivazione;
• i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore e gli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto degli stessi;
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita;
• limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono.
3. Documentazione
Al momento della sottoscrizione del contratto o entro 10 giorni se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente deve ricevere una copia del contratto in forma cartacea o su altro supporto durevole.
4. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:
• abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita dell’energia elettrica/gas;
• abbia fornito informazioni chiare su: il prezzo del servizio; durata del contratto; modalità di utilizzo dei dati di lettura; modalità e tempistiche di pagamento; conseguenze del mancato pagamento; eventuali garanzie richieste; modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso; modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.
In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, informiamo che Dolomiti Energia ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di “contratti non richiesti”.
Società di vendita: Dolomiti Energia S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Data di presunta attivazione Periodo di validità della proposta Eventuali oneri a carico del cliente
TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE
(TIQV) (Delibera 164/08, allegato TIQV – testo aggiornato)
Il nuovo Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) accorpa in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita. L’intervento regolatorio è relativo ad aspetti essenziali, soprattutto nell’ottica della tutela del consumatore: le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione e l’inoltro ai distributori delle richieste dei clienti per preventivi, lavori e altre prestazioni soggette a standard di qualità commerciale. In particolare per la risposta ai reclami dei clienti, l’intervento regolatorio si è reso necessario per i livelli di qualità dei principali venditori che si sono registrati negli anni precedenti piuttosto insoddisfacenti.
In dettaglio, il Testo integrato (delibera ARG/com 164/08, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx ) prevede: regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l'Autorità ha introdotto l'obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate;
un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l'energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati;
maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato sono:
un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni per sua responsabilità. L'indennizzo, che potrà essere corrisposto (non più di una volta l'anno allo stesso cliente per lo stesso motivo, onde evitare eventuali abusi) si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di "doppia fatturazione" a seguito del cambio di fornitore: l'errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione.
Le principali disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dall'1° gennaio 2009.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con deliberazione 08 luglio 2010 n. 104/10, un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 1, allegato A, del. 164/08)
Indicatore | Standard specifico | Indennizzo automatico per esecuzione | Livelli effettivi Dolomiti Energia: numero di indennizzi automatici da corrispondere per mancato rispetto dello standard (anno 2014) | ||
oltre lo standard ma entro un tempo doppio rispetto allo standard | oltre un tempo doppio ma entro un tempo triplo rispetto allo standard | oltre un tempo triplo rispetto allo standard | |||
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 40 giorni solari | € 20,00 | € 40,00 | € 60,00 | 15 |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione | 90 giorni solari | € 20,00 | € 40,00 | € 60,00 | 1 |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari | € 20,00 | € 40,00 | € 60,00 | 0 |
Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 2, allegato A, del. 164/08)
Indicatore | Standard generale | Livelli effettivi Dolomiti Energia (anno 2014) |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari | 95% | 98% |
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro 40 giorni solari | 95% | 95% |
Incaricato che ha proposto il contratto:
DOLOMITI ENERGIA SpA – XXX XXXXXXX, 00 – 00000 XXXXXX - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224
Allegato FE1 - Condizioni Tecnico-Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica COD. 6035 - 6036 – 07/04/2016 - Xxxxxxx e Sostituisce le Versioni Precedenti
SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
– Corrispettivi previsti dall’offerta SCONTO ENERGY ACAV alla data del 01/04/2016, valida fino alla data del 31/07/2016 – Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza | |||||||||
Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27% | Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90% | Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40% | |||||||
Consumo annuo (kWh) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | |||
1.200 | 198,40 | 196,73 | 203,42 | 196,60 | 194,99 | 201,55 | 200,39 | 198,66 | 205,58 |
2.700 | 406,39 | 402,65 | 417,69 | 402,34 | 398,73 | 413,48 | 410,87 | 406,98 | 422,55 |
3.500 | 589,86 | 585,01 | 604,51 | 584,62 | 579,93 | 599,06 | 595,67 | 590,64 | 610,82 |
4.500 | 819,21 | 812,97 | 838,05 | 812,47 | 806,44 | 831,04 | 826,68 | 820,20 | 846,16 |
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza | |||||||||
Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27% | Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90% | Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40% | |||||||
Consumo annuo (kWh) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | |||
1.200 | 323,36 | 321,70 | 328,38 | 321,56 | 319,95 | 326,51 | 325,35 | 323,62 | 330,54 |
2.700 | 585,78 | 582,04 | 597,08 | 581,73 | 578,12 | 592,88 | 590,26 | 586,38 | 601,95 |
3.500 | 730,99 | 726,14 | 745,64 | 725,75 | 721,06 | 740,19 | 736,80 | 731,77 | 751,95 |
4.500 | 912,51 | 906,27 | 931,35 | 905,77 | 899,74 | 924,34 | 919,98 | 913,50 | 939,46 |
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW | |||||||||
Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27% | Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90% | Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40% | |||||||
Consumo annuo (kWh) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | |||
1.200 | 356,36 | 354,70 | 361,39 | 354,56 | 352,96 | 359,52 | 358,35 | 356,63 | 363,55 |
2.700 | 619,37 | 615,63 | 630,67 | 615,32 | 611,71 | 626,47 | 623,85 | 619,97 | 635,54 |
3.500 | 764,90 | 760,04 | 779,55 | 759,65 | 754,96 | 774,09 | 770,70 | 765,67 | 785,85 |
4.500 | 946,80 | 940,56 | 965,64 | 940,06 | 934,03 | 958,63 | 954,27 | 947,79 | 973,75 |
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Fasce Orarie | |
Fasce F1 | Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali |
Fasce F2 e F3 | Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi |
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI | ||
Descrizione dell’onere/servizio | Corrispettivo previsto | |
Certificazione Energia Verde | - | non opzionale |
Invio delle fatture in formato cartaceo in caso di sottoscrizione di versione web* | 1 Euro per ogni emissione | non opzionale |
MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE |
Il prezzo è riferito al 2° trimestre 2016 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall’AEEG per la componente PE monoraria o bioraria (a seconda che la rilevazione delle misure da parte del distributore competente avvenga su fascia unica F0 o su fasce biorarie F1 e F23) per uso domestico rispetto al valore della medesima componente del periodo precedente, applicando una percentuale di sconto pari al 9% o al 12% sulla componente stessa rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell’offerta. |
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA |
Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che: - sia i Prezzi energia dell’offerta che le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali. |
BONUS SOCIALE |
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654. |
*nei casi specificati nelle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta l’invio delle fatture avverrà in formato cartaceo.
Dolomiti Energia SpA - Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx - Cod. Fisc. e P.Iva 01812630224 Allegato FE1 - Condizioni Tecnico-Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica COD. 6035 - 6036 – 20/03/2016 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti