Roma, 27 marzo 2015
Direzione Acquisti
Roma, 27 marzo 2015
Prot. 409
PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONI SERVIZI S.P.A.
CIG
6176436C37
R.A. 023/15/PA
Disciplinare di gara
Sommario
Premesse 4
1. Oggetto della gara, prestazioni, Importo e durata 5
1.1. Oggetto 5
1.2. Importi 5
1.3. Durata 5
1.4. Rischi da interferenza 5
2. Soggetti ammessi alla gara 5
3. Requisiti generali e di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 7
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 8
5. Codice identificativo della gara (CIG) 8
6. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento 8
7. Costi di pubblicazione 8
8. Subappalto 8
9. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima 8
9.1. Utilizzo del Portale fornitori 8
9.2. Dotazione tecnica minima 9
10. Svolgimento della procedura di gara, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti 11
10.1. Svolgimento della procedura di gara 11
10.2. Modalità di supporto 11
10.3. Richieste di chiarimenti 12
11. Modalità di presentazione della documentazione 12
12. Attuazione dell’art. 39 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014 12
13. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione 13
13.1. Forma di partecipazione 13
13.2. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line 13
13.3. Avvalimento 20
13.4. Offerta tecnica 21
13.5. Offerta economica 21
13.6. Invio della risposta alla RDO on line 22
13.7. Ulteriori note 22
13.8. Modifiche alla procedura 22
14. Procedura di aggiudicazione e stipula del contratto 23
14.1. Criterio di aggiudicazione 23
14.2. Operazioni di gara 25
14.3. Cause di esclusione 25
14.4. Sorteggio per la verifica dei requisiti 26
14.5. Verifica di anomalia delle offerte 27
14.6. Aggiudicazione e adempimenti per l’aggiudicatario e Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario 27
14.7. Stipula del contratto 29
15. Ulteriori disposizioni 29
16. Definizione delle controversie 30
17. Trattamento dei dati personali 30
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando medesimo relative alla modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta da Coni Servizi S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Coni Servizi”), alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente oggetto il servizio di copertura assicurativa di Coni servizi S.p.A.
Il presente documento disciplina la modalità di svolgimento della procedura di gara comunitaria.
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto art. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “Codice”).
L’intera procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 74 e 77 del Codice, all’interno del Portale fornitori di Coni Servizi xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx (d’ora in poi anche solo “Portale fornitori”) come meglio specificato al successivo paragrafo 10.1.
Le istruzioni per il corretto inserimento, all’interno del Portale fornitori, della documentazione richiesta nelle pagine successive, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (d’ora in poi anche solo “Istruzioni operative”) allegate al presente disciplinare di gara.
La documentazione di gara comprende:
Bando di gara;
Presente disciplinare di gara e relativi allegati:
Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
Allegato A: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
Allegato B: Dichiarazione soggetti art. 38, comma 1, lettere b, c e m-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Allegato C: Dichiarazione relativa ai familiari conviventi per l’aggiudicatario;
Allegato D: Dichiarazione dell’Impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
Allegato E: Modulo offerta tecnica:
Allegato F: Modulo offerta economica;
Schema di polizza;
Statistica dei sinistri;
Schede “comunicazione conto dedicato” e “anagrafica fornitore”.
La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile:
all’interno dell’area “Bandi/Esiti di gara ed Elenco fornitori” del sito istituzionale di Coni Servizi, nella sezione dedicata ai bandi di gara, disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxx-xx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.xxxx;
all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori.
La documentazione di gara è altresì disponibile all’interno dell’area riservata del Portale fornitori per le sole imprese che hanno completato, con esito positivo, la procedura di abilitazione al suddetto portale.
Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici.
La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nel presente disciplinare di gara sono di proprietà di Coni Servizi e dovranno essere trattate come riservate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 7, del Codice.
Oggetto della presente procedura di gara è l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Coni Servizi S.p.A..
L’importo stimato per l’intero periodo contrattuale comprensivo dell’eventuale rinnovo è pari a €2.348.640,00 cosi composto:
Sezione All Risks Property:
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta € 155.820,00
Premio triennale lordo complessivo a base d’asta € 467.460,00
Premio lordo complessivo in caso di rinnovo per un ulteriore triennio € 934.920,00
Sezione RCT/O:
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta € 235.620,00
Premio triennale lordo complessivo a base d’asta € 706.860,00
Premio lordo complessivo in caso di rinnovo per un ulteriore triennio € 1.413.720,00
Gli importi indicati sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.
Il contratto avrà durata dalle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2015 e naturale scadenza alle ore 24.00 del 30 giugno 2018.
E’ facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 30 giugno 2018, richiedere alle Compagnie la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all’atto della richiesta.
E’ altresì facoltà del contraente richiedere alle Compagnie la proroga del contratto per un ulteriore triennio e, pertanto, fino alle ore 24,00 del 30 giugno 2021, alle condizioni economiche e normative vigenti all’atto della richiesta. Le Compagnie non potranno rifiutare tale proroga a meno che non abbiano disdettato la polizza con un preavviso di almeno 150 giorni rispetto alla naturale scadenza del 30 giugno 2018, mediante PEC o raccomandata A.R. indirizzata al Contraente.
E’ facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 30 giugno 2021, richiedere alle Compagnie la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all’atto della richiesta.
La Società con la partecipazione alla gara si impegna a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24,00 del 30 giugno 2015, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto.
In considerazione della natura della prestazione oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. E quindi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza sono pari a 0,00.
E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art. 34 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla procedura di gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).
Coni Servizi effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui ai D.M. sopra citati in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (d’ora in poi anche solo “raggruppamento temporaneo”), con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del Codice, e di imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
E’ ammessa inoltre la partecipazione di consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Codice nonché articolo 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice”).
Si precisa altresì che ai consorzi ordinari da costituirsi, di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n° 114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell’art. 37 del Codice nella parte in cui si prevede l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e i commi 14 e seguenti del citato art. 37, fermo restando che lo stesso consorzio dovrà risultare formalmente costituito prima della stipula del contratto.
In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la mandataria (nel caso di raggruppamento temporaneo) o una delle consorziate/consorziande (nel caso di consorzio ordinario già costituito/da costituirsi) dovrà eseguire, a pena di esclusione, la prestazione in misura maggioritaria.
A tal fine dovranno essere indicate, nell’Allegato A al presente disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del Codice Civile.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura di gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.
Il servizio è riservato alle Compagnie di assicurazioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto, ovvero le alle rappresentanze di Imprese estere autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami oggetto del presente appalto. Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali o le rispettive Gerenze italiane e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, nell’Allegato A al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura di gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
Dovranno altresì essere indicate, nell’Allegato A al presente disciplinare di gara, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate.
Qualora il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per quanto riguarda tale consorzio è altresì necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
Requisiti generali e di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità personale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.
Requisiti di capacità personale:
iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del Codice;
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del Codice ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del lotto per il quale si invia offerta.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
di aver effettuato una raccolta premi assicurativi, nel triennio 2011/2013 non inferiore ad € 40.000.000,00, di cui :
nel triennio 2011/2013 non inferiore ad € 5.000.000,00 per il ramo All Risk Property;
nel triennio 2011/2013 non inferiore ad € 3.000.000,00 per il ramo RCT/O.
Nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio:
i requisiti di capacità personale dovranno essere posseduti:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, dal consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione;
il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, in misura non inferiore al 60 % dall’Impresa mandataria (nel caso di raggruppamento temporaneo) o da una delle Imprese consorziande (nel caso di consorzio ordinario da costituirsi) ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%;
nel caso di partecipazione come consorzio ordinario già costituito, in misura non inferiore al 60 % da una delle Imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre imprese consorziate che con esso partecipano alla presente procedura fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del Codice, dal consorzio o complessivamente dalle Imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione (ai sensi del combinato disposto dall’art. 35 del Codice e dall’art. 277 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice).
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario potrà avvenire, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi anche solo “ANAC”, già AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai concorrenti che intendono partecipare alla procedura in oggetto, è il seguente: 6176436C37.
Il contributo dovuto è pari a € 140,00.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC.
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, tel. 06/00000000, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.
Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Codice dovranno essere rimborsate a Coni Servizi da parte dell’aggiudicatario entro il termine indicato dalla citata normativa. Coni Servizi si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in sede di comunicazione ex articolo 79, comma 5, del Codice, l' ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.
Il concorrente dovrà indicare, nell’Allegato A al presente disciplinare, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile dovrà essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
Coni Servizi non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere a Coni Servizi, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Coni Servizi, la procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 74 e 77 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori di Coni Servizi (disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d’ora in poi anche solo “BravoSolution”) mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDO on line”)
Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.
Per partecipare alla presente procedura è necessario, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento “Guida all'abilitazione” disponibile per il download nella home page del Portale stesso.
La richiesta di abilitazione dovrà essere completata entro 3 giorni lavorativi dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte. Oltre tale data l’abilitazione non potrà essere garantita.
L’Impresa che fosse eventualmente già abilitata al portale non dovrà richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori Coni Servizi (ai recapiti indicati al successivo paragrafo 10.2) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).
Le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).
Il soggetto abilitato dovrà a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato da Coni Servizi, e la password.
Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate da Coni Servizi nella cartella personale disponibile sul portale (Area “Messaggi ricevuti” della RDO on line).
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del Codice il concorrente, con l’accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.
Il concorrente elegge, altresì, domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica che indica al momento della registrazione al Portale fornitori ovvero al momento della presentazione della domanda di partecipazione/offerta.
Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, Coni Servizi invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento di presentazione della domanda di partecipazione/offerta.
E’ onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell’indirizzo email.
In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o come consorzio dovrà essere:
l’Impresa mandataria (in caso di raggruppamento);
il consorzio stesso (in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché consorzio ordinario già costituito);
una delle consorziande (in caso di consorzio ordinario da costituirsi),
ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l’offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dall’Impresa mandataria o consorzianda o dal consorzio, anche dalle altre Imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutte le imprese ausiliarie.
Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.
Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).
Si fa presente che sul Portale fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB.
Coni Servizi effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).
E’ necessario effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.
La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:
il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.
È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.
I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).
Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.
La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.
Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come raggruppamento o consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta:
in caso di raggruppamento già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio;
in caso di consorzio ordinario già costituito nonché consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.
I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e Coni Servizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.
Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
La presente procedura di gara si svolgerà all’interno del Portale fornitori di Coni Servizi mediante lo strumento della RDO on line.
Il soggetto abilitato al Portale fornitori, per partecipare alla presente procedura di gara, dovrà, entro il termine riportato al successivo paragrafo 13:
effettuare l’accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
accedere all’area “Risposta di qualifica” della RDO on line e:
indicare la forma di partecipazione;
inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 13.2;
accedere all’area “Risposta economica” della RDO on line e inserire la documentazione relativa all’offerta economica di cui al successivo paragrafo 13.5;
inviare la risposta alla RDO on line.
Il sistema non accetta domande di partecipazione/offerte presentate con modalità differenti.
Si fa presente che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’area “Risposta economica” della RDO on line costituirà causa di esclusione.
Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori Coni Servizi al numero x00 00 000000000 ovvero inviare una mail a xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici).
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il giorno 27 aprile 2015 ore 10:00, in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).
Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili almeno 6 (sei) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, senza alcuna indicazione relativa al richiedente, e potranno essere scaricate:
all’interno dell’area “Bandi/Esiti di gara ed Elenco fornitori” del sito istituzionale di Coni Servizi nella sezione dedicata ai bandi di gara disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxx-xx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.xxxx;
all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
all’interno dell’area “Messaggi ricevuti” della RDO on line.
Ai soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.
Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successive paragrafi;
potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;
dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La restante documentazione dovrà essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Gli allegati al presente disciplinare di gara sono editabili. I concorrenti dovranno utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, così come introdotto dal D.L. 90/2014 come convertito dalla Legge 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che dovranno essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara o al presente disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo di pagamento, nei confronti di Coni Servizi, da parte del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a € 2.348,00, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2 bis.
Più in particolare, in tal caso, Xxxx Servizi assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le/gli dichiarazioni/elementi suddette/i, indicandone il contenuto e i soggetti che le/i dovranno rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato Coni Servizi procederà alla sua esclusione. Entro lo stesso termine il concorrente dovrà inviare il documento attestante il pagamento della sanzione pecuniaria. In assenza di pagamento si procederà all’escussione della garanzia provvisoria per un importo pari alla sanzione medesima.
Resta inteso che, qualora venga escussa la garanzia provvisoria per mancato pagamento diretto della sanzione da parte del concorrente, quest’ultimo dovrà integrare la stessa, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine indicato da Xxxx Xxxxxxx.
Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione.
Si fa presente che le regolarizzazioni come di seguito previste non incidono sulla disciplina delle false dichiarazioni in sede di gara, con riferimento alle quali si applica l’art. 38, comma 1 ter, del Codice, ai sensi del quale ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione si dà luogo al procedimento definito nel menzionato articolo 38, comma 1 ter, e ne dà comunicazione all’ANAC per l’applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione
La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l’offerta economica dovranno pervenire telematicamente, all’interno del Portale fornitori, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 maggio 2015, termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.
All’interno dell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line dovrà essere selezionata la modalità di partecipazione alla presente gara (Impresa singola, RTI, Consorzio).
Le stesse informazioni dovranno altresì essere inserite nell’Allegato A al presente disciplinare di gara.
Nell’area Risposta di qualifica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
[A pena di esclusione] “Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, attestante il possesso dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 3, redatta utilizzando l’Allegato A, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso dovrà essere inserita nel sistema la copia della procura).
Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta a Coni Servizi una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella del concorrente.
In caso di:
difetto di sottoscrizione;
mancata allegazione della procura nel caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore;
mancanza o incompletezza delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 3;
mancanza o incompletezza delle seguenti dichiarazioni da rendere nel caso di partecipazione come raggruppamento/consorzio:
impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa capogruppo (con indicazione della ragione sociale);
prestazioni che saranno eseguite da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento temporaneo/consorzio;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
cancellazione di una o più delle dichiarazioni inserite nell’Allegato A (ad eccezione di quelle eliminate in quanto non pertinenti).
il concorrente sarà invitato a regolarizzare dietro pagamento della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12, in conformità all'art. 38, comma 2 bis del Codice.
Il mancato inserimento dell’Allegato A non sarà oggetto di regolarizzazione e pertanto comporterà l’esclusione della procedura di gara.
Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo/consorzio, l’Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, del consorzio e di ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione;
Allegato B “Dichiarazione soggetti art. 38, comma 1, lettere b, c e m-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b) e c) del Codice, reso da ciascuno dei seguenti soggetti:
i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di impresa individuale);
i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di società in nome collettivo);
i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di società in accomandita semplice);
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di altro tipo di società o consorzio);
i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che per tali soggetti verrà esclusivamente considerata la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice. In caso di incorporazione, fusione societaria, affitto o cessione d’azienda, la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti sopra indicati (compresi i cessati) che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto/locato l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci persone fisiche, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di cui all’Allegato B dovranno essere rese da entrambi i soci.
Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta a Coni Servizi una valutazione informata sulla sua affidabilità.
La produzione dell’Allegato B da parte dei soggetti sopra richiamati è obbligatoria qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui all’Allegato A renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.
In tal caso la mancata produzione dell’Allegato B, così come la presentazione di una dichiarazione incompleta o irregolare, costituisce una irregolarità essenziale sanabile con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12, in conformità all’art. 38, comma 2 bis, del Codice.
Ciascuno dei soggetti sopra menzionati dovrà sottoscrivere digitalmente la propria dichiarazione.
Qualora tali soggetti non fossero in possesso di un certificato di firma digitale dovrà essere inserita nel sistema, per ciascuno di essi, la copia scansionata della suddetta dichiarazione, firmata tradizionalmente dal soggetto dichiarante e sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell’Allegato A. La dichiarazione va altresì corredata dal documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto tradizionalmente la stessa.
La mancanza, incompletezza o irregolarità del certificato di firma digitale, così come la mancanza della firma autografa (nel caso di sottoscrizione tradizionale), equivale a difetto di sottoscrizione della dichiarazione e costituisce, quindi, una irregolarità essenziale sanabile con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12, in conformità all’art. 38, comma 2 bis, del Codice.
Costituisce altresì una irregolarità essenziale sanabile, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12, la mancata produzione del documento di identità (nell’ipotesi in cui il soggetto dichiarate non risulti in possesso di un certificato di firma digitale).
Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo/consorzio, l’Allegato B dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente da ciascuno dei soggetti sopra richiamanti appartenenti:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, a ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, al consorzio ed a ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione.
Resta valido quanto sopra disciplinato nell’ipotesi in cui i soggetti sopra menzionati non fossero in possesso di un certificato di firma digitale.
Garanzia provvisoria
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia ai sensi dell’art. 75 del Codice, di importo pari a € 46.972,80 (euro quarantaseimilanovecentosettantadue/80) con validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte; qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione della gara, la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni.
La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre:
il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, di cui all’art. 38, comma 2 bis, del Codice (come previsto dall’art. 39 D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014);
il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;
il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;
il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura di gara, compresa l’ipotesi disciplinata dall’art. 48 de Codice.
La mancata costituzione della garanzia provvisoria e la sua decorrenza alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. Diversamente la mancata allegazione della predetta cauzione, così come la presentazione di una garanzia di importo inferiore a quanto richiesto, non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà essere al corso del giorno del deposito;
in contanti mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN XX00X0000000000000000000000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per Gara servizi assicurativi RA 023/15/PA);
da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del codice civile;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del Codice, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documento;
l’escussione anche per il pagamento della/e sanzione/i che Coni Servizi dovesse applicare nei casi previsti dall’art. 39 del D.L. 90/2014 come convertito in legge 114/2014.
La dichiarazione di impegno dovrà essere rilasciata anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico.
La mancanza di una o più delle precedenti clausole così come la mancata presentazione della dichiarazione di impegno rilasciata dal fideiussore non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio dovrà essere inserita nel sistema la copia della predetta certificazione.
Si precisa che:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
nel caso di partecipazione come consorzio ordinario già costituito, il concorrente è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso della predetta certificazione;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La mancanza produzione della certificazione del sistema di qualità non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
Si precisa inoltre che:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, la fideiussione dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, la fideiussione dovrà essere intestata all’Impresa mandataria;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, la fideiussione dovrà essere intestata al Consorzio.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.
La fideiussione dovrà essere prodotta in una delle due seguenti modalità:
sotto forma di documento informatico con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero,
[nel caso in cui il soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante risulti privo di un certificato di firma digitale] sotto forma di copia scansionata del documento originale cartaceo corredata da dichiarazione di conformità del documento all’originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005. La dichiarazione di conformità potrà essere inserita all’interno del documento attestante l’avvenuta costituzione della fideiussione. In questo caso il file contenente la fideiussione e la dichiarazione di conformità dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti sopra menzionati (notaio o altro pubblico ufficiale).
La mancata presentazione della fideiussione nelle modalità sopra descritte non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
La fideiussione dovrà essere altresì corredata da:
autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, con la quale lo stesso dichiara di essere in possesso di tali poteri;
ovvero,
[nel caso in cui il soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante risulti privo di un certificato di firma digitale] copia scansionata dell’autodichiarazione originale cartacea, sottoscritta tradizionalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, con la quale lo stesso dichiara di essere in possesso di tali poteri, corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e da dichiarazione di conformità all’originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005. La dichiarazione di conformità potrà essere inserita all’interno dell’autodichiarazione del soggetto in possesso dei poteri per impegnare il garante. In questo caso il file contente l’autodichiarazione e la dichiarazione di conformità dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti sopra menzionati (notaio o altro pubblico ufficiale);
ovvero,
autentica notarile, sotto forma di documento informatico, resa e sottoscritta digitalmente da un notaio.
La mancanza dei documenti sopra indicati così come la mancata presentazione degli stessi nelle modalità descritte non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
L’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del Codice, se non contenuto direttamente nel documento attestante l’avvenuta costituzione della fideiussione, dovrà essere reso mediante una delle seguenti modalità:
sotto forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero,
sotto forma di copia scansionata del documento cartaceo originale, sottoscritta tradizionalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, e corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005.
La mancanza della dichiarazione di impegno così come la mancata presentazione della stessa nelle modalità sopra descritte non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
Nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere inserita a portale la copia della quietanza (nel caso di pagamento in contanti) o del titolo (nel caso di cauzione in titoli del debito pubblico). In tal caso dovrà essere altresì prodotta una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del Codice. La dichiarazione di impegno dovrà essere prodotta in una delle modalità sopra descritte;
Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo, a favore dell’ANAC, di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 05/03/2014 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al precedente paragrafo 5.
La contribuzione in argomento per ogni partecipante è indicata al precedente paragrafo 5.
Si precisa che il mancato pagamento della predetta contribuzione prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte costituirà causa di esclusione dalla gara. Si precisa inoltre che se la contribuzione è stata versata seguendo modalità diverse da quelle indicate oppure il concorrente ha dimenticato di inserire nel sistema la copia scansionata della ricevuta di pagamento o dello scontrino rilasciato dal punto vendita tali irregolarità comporteranno l’applicazione della sanzione stabilita al precedente paragrafo 12 e la richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice.
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel sistema la copia scansionata della ricevuta di pagamento;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel sistema la copia scansionata dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
In caso di ricorso all‘avvalimento, documentazione indicata al successivo paragrafo 13.3.
Schede “comunicazione conto dedicato” e “anagrafica fornitore” (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore.
Trattandosi di documenti non rilevanti in questa fase di gara la mancata presentazione degli stessi non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione né all’applicazione della sanzione pecuniaria.
In caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituto, Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate.
La mancata presentazione della copia scansionata dell’atto costitutivo non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
La mancata presentazione del mandato non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
(nel caso di società aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list”) Eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione (in quest’ultima ipotesi il concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, dovrà produrre l’autorizzazione in argomento) alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La mancata presentazione dell’autorizzazione o della richiesta di autorizzazione non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPpass.
La mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano l’esclusione dalla presente procedura. Coni Servizi provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività previste pertanto la mancata registrazione al servizio AVCpass così come la mancata trasmissione del PASSOE non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione né all’applicazione della sanzione pecuniaria.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del Codice - potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il ricorso all’avvalimento dovrà essere esplicitato nell’Allegato A al presente disciplinare di gara mediante indicazione:
dei requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento;
del nominativo dell’impresa ausiliaria.
La mancata esplicitazione del ricorso all’avvalimento, in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente, non potrà essere regolarizzata e pertanto costituisce causa di esclusione.
In conformità all’articolo 49, comma 2, del Codice, dovrà essere inserita, nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line, la seguente documentazione:
Dichiarazione, redatta utilizzando l’Allegato D al presente disciplinare di gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso è necessario inserire copia della procura) dell’impresa ausiliaria, con la quale lo stesso:
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
si obbliga verso il concorrente e verso Coni Servizi a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice.
L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter del Codice potrà, in aggiunta all’Allegato D, produrre tanti Allegati B quanti sono i soggetti elencati al precedente paragrafo 13.2 punto 2 nelle modalità ivi descritte.
Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta a Coni Servizi una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell’Impresa ausiliaria.
La mancanza dell’Allegato D, la mancanza di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, il difetto di sottoscrizione, la mancata allegazione della procura nel caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore, costituiscono tutte irregolarità essenziali sanabili con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
Costituiscono inoltre irregolarità essenziali sanabili tutte le ipotesi/circostanze descritte al precedente paragrafo 13.2 punti 1 e 2;
originale in formato elettronico (o copia scansionata dell’originale) del contratto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa avvalente nonché dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’impresa avvalente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovranno essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dai soggetti sopra indicati, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
La mancata presentazione e/o l’incompletezza del contratto di avvalimento, La mancata presentazione e/o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva sopra richiamata, il difetto di sottoscrizione, costituiscono tutte irregolarità essenziali sanabili con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
Nell’area “Risposta tecnica” della RDO on line, deve essere inserito, debitamente compilato, a pena di esclusione, l’Allegato E, Modulo offerta tecnica reso e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore.
Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento/consorzio, il progetto tecnico deve essere, a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria;
nel caso di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio.
Nell’area “Risposta economica” della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
[A pena di esclusione] Modulo offerta economica, redatta utilizzando l’Allegato F al presente disciplinare di gara, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:
[A pena di esclusione] Tutti i premi offerti di cui all’Allegato F Modulo offerta economica (fino alla terza seconda decimale) IVA esclusa;
Non è ammessa, pena esclusione, l’indicazione di premi superiori agli importi posti a base di gara di cui al precedente paragrafo 1.2.
Il premio offerto per l’intero servizio dovrà essere comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel presente documento e negli altri documenti di gara. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto a Coni Servizi in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.
Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento/consorzio, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente:
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria;
nel caso di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
La mancanza, incompletezza o irregolarità del certificato di firma digitale equivale a difetto di sottoscrizione del Modulo offerta economica e costituisce, quindi, una irregolarità essenziale sanabile con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12, in conformità all’art. 38, comma 2 bis, del Codice.
Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il premio totale offerto come risultante nel Modulo offerta economica.
In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.
All’interno dell’area “Risposta economica” potranno essere prodotte le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice con riferimento al prezzo offerto in cui siano evidenziati anche i costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice (fino alla seconda cifra decimale), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità del concorrente in quanto connesso con l’esercizio dell’attività aziendale. Si precisa che tale costo non rappresenta per Coni Servizi un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.
La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice non sarà causa di esclusione dalla presente procedura né sarà oggetto di regolarizzazione.
Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi, dovrà essere inviata la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.
Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.
Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 0 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.
Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:
la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
la cancellazione della risposta alla RDO on line.
I dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili a Coni Servizi e, pertanto, si intenderanno non presentati.
Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte:
lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà essere in stato “Pubblicata” al fine di essere presentata a Coni Servizi;
l’apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.
Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.
Coni Servizi si riserva la facoltà:
apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
di modificare i parametri della RDO on line.
Le modifiche/rettifiche/integrazioni saranno visibili:
all’interno dell’area “Bandi/Esiti di gara ed Elenco fornitori” del sito istituzionale di Coni Servizi nella sezione dedicata ai bandi di gara disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxx-xx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.xxxx;
all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
all’interno dell’area “Allegati” e/o “Messaggi ricevuti” della RDO on line per le sole imprese che hanno completato, con esito positivo, la procedura di abilitazione al Portale fornitori.
Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche all’Impresa che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.
Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.
L’assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e, comunque, l’invio della risposta, dovrà considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate da Coni Servizi.
In caso di modifiche nelle aree di risposta (“Risposta di qualifica” e/o “Risposta economica”) della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.
Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte da Coni Servizi.
I punteggi verranno arrotondati matematicamente alla terza cifra decimale (per difetto da 0 a 4 e per eccesso da 5 a 9).
Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula:
PTOTi = PTi + PEi
Dove:
a) XXXXx è il punteggio totale ottenuto dal concorrente i-esimo;
b) PTi è il punteggio tecnico ottenuto dal concorrente i-esimo;
c) PEi è il punteggio economico ottenuto dal concorrente i-esimo;
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
OFFERTA TECNICA:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito specificati:
Parametro |
Punteggio massimo |
A) Merito tecnico |
50 punti |
B) Offerta Economica |
50 punti |
Totale |
100 punti |
MERITO TECNICO: massimo 50 punti.
50 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dallo schema di polizza;
Alle altre offerte, presentate con varianti ammesse, i punteggi saranno attribuiti in base alla seguente formula: 50 punti – penalizzazione complessiva per varianti peggiorative.
Saranno ammesse solo ed esclusivamente le seguenti varianti, che comporteranno la diminuzione di punteggio di seguito indicata per ciascuna variante:
Eventuali varianti ammissibili allo schema di polizza:
Condizioni Particolari Sezione 2.2 All Risk:
Art. 7 Ricorso Locatari: - (meno) 3 punti in caso di proposta con esclusione presente condizione particolare;
Art. 10 Xxxxxxxx Xxxxx: - (meno) 3 punti in caso di proposta con esclusione presente condizione particolare
Art. 13 Differenziale Storico-artistico: - (meno) 5 punti in caso di esclusione della presente condizione particolare;
Art. 14 - (meno) 3 punti in caso di proposta di regolazione premio effettuato sulla base degli effettivi valori assicurati previsti alla sezione premi (eliminazione 50% rimborso all’assicurato sui saldi in riduzione e pagamento premio 50% sui saldi in aumento)
Sezione 3.2 RCTO
Art. 7 Responsabilità Civile personale comma d) : - (meno) 3 punti in caso di proposta con eliminazione estensione alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme contemplate dal D. Lgs. 81/2008;
Art. 7 Responsabilità Civile personale comma e) : - (meno) 3 punti in caso di proposta con eliminazione estensione alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme contemplate dal D. Lgs. 196/2003;
Sezione 3.4 Gestione Sinistri
Art. 4) Spese di giustizia penale : - (meno) 3 punti esclusione della presente estensione di garanzia;
Art. 5) Spese di gestione della pratica di danno : - (meno) 3 punti esclusione della presente estensione di garanzia
Non saranno ammesse al prosieguo delle fasi di gara le offerte che avranno totalizzato un punteggio, per la parte tecnica, inferiore a 30 punti.
Saranno escluse le offerte che presentino varianti differenti a quelle ammissibili.
OFFERTA ECONOMICA: Massimo 50 punti
Verranno attribuiti 50 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio annuo lordo più basso. Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
X (punteggio da attribuire all’offerta) = premio annuo complessivo lordo più basso X 50 (punteggio massimo)
premio dell’offerta presa in esame
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Direzione acquisti Coni Servizi - Stadio Olimpico curva sud ingresso 18 stanza 2.48, 00000 Xxxx - il giorno 7 maggio 2015, alle ore 14:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
La convocazione delle successive sedute pubbliche verrà effettuata mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line.
La commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare che tutti gli imballaggi contenenti i campioni siano pervenuti entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.
Successivamente la stessa commissione di gara procederà, accedendo al sistema, alla verifica, per i soli concorrenti che hanno consegnato la campionatura entro il termine stabilito al precedente paragrafo 13, della presenza dei documenti presentati nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line.
La commissione di gara quindi procederà, in seduta riservata, allo svolgimento delle seguenti attività:
analisi della documentazione presente nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line;
esame della campionatura per accertare l’esatta rispondenza, per ciascun articolo offerto, alle specifiche riportate nel capitolato tecnico e speciale d’appalto (considerando anche le tolleranze ammesse) nonché il possesso, per ciascuno di essi, delle certificazioni richieste al paragrafo XX del stesso capitolato stesso o della dichiarazione del produttore attestante l’impiego di misure equivalenti;
individuazione ai sensi dell’art. 48 del Codice, attraverso un meccanismo di sorteggio casuale automatico disponibile sul sistema (art. 295, comma 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice), di un numero di concorrenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti nel presente disciplinare di gara ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 14.4.
Successivamente, in una nuova seduta pubblica, la commissione di gara procederà all’apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche dando lettura delle offerte pervenute e, dopo aver effettuato, in seduta riservata, la verifica delle offerte presentate, alla comunicazione della graduatoria provvisoria.
Nella stessa seduta la commissione di gara informerà i partecipanti in merito alla presenza di eventuali offerte anomale.
La commissione di gara procederà, successivamente alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Successivamente si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice.
Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.
Fermo restando quanto precisato al precedente paragrafo 12.1, si procederà all’esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice ed in ogni caso previsto espressamente dal presente disciplinare di gara e relativi allegati.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni dei servizi specificati nel presente disciplinare;
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni dei servizi specificati nello schema di polizza;
offerte incomplete e/o parziali;
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti:
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, comma 1, lettera m-quater del Codice);
che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2 bis, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Coni Servizi si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
Al termine della fase di valutazione della documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché al termine dell’esame della campionatura, la commissione di gara procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, ad effettuare, attraverso un meccanismo casuale automatico disponibile sul sistema (art. 295, comma 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti), il sorteggio di un numero di concorrenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicato al precedente paragrafo 3.
Coni servizi potrà procedere alla verifica in ordine al possesso dei requisiti sopra elencati tramite la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
In caso contrario Coni Servizi procederà a richiedere al/i concorrente/i sorteggiato/i, mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line, la presentazione, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione:
quanto al requisito del fatturato globale:
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica;
ovvero
copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2011/2012/2013;
quanto al requisito del fatturato specifico:
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica;
ovvero
copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica;
ovvero
fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica;
ovvero
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attestino la prestazione a proprio favore di forniture - con indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica.
Si precisa che se i requisiti posseduti da ogni singolo concorrente sono superiori ai requisiti indicati al precedente paragrafo 3 è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.
Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà secondo quanto previsto all’art. 48, comma 1, del Codice.
Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 86, comma 1, del Codice, e comunque nel caso in cui Coni Servizi intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 86, comma 3, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice.
Nel caso in cui l’offerta prodotta dal concorrente primo in graduatoria provvisoria, fermo restando il disposto dell’art. 86, comma 3, del Codice, risulti anormalmente bassa, secondo quanto precedentemente indicato, si procederà, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice, procedendo in primo luogo all’esame dei giustificativi prodotti dal concorrente stesso a corredo dell’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice, Coni Servizi si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice e l’art. 121 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.
Disposta l’eventuale esclusione si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del Codice, Coni Servizi richiederà all’aggiudicatario di far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line entro 10 giorni solari e continuativi dalla richiesta:
dichiarazione, resa, utilizzando l’Allegato D al presente disciplinare di gara, e sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, corredata dal documento di identità in corso di validità degli stessi.
La dichiarazione dovrà essere altresì resa e sottoscritta digitalmente dai soggetti sopra richiamati appartenenti:
(in caso di ricorso all’avvalimento) all’Impresa ausiliaria;
(in caso di Xxxxxxxxx/Società consortile) alle consorziate che detengono una partecipazione superiore al 10%, alle consorziate che detengono una partecipazione inferiore al 10% che però abbiano stipulato una patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, ai soci e consorziate per conto dei/lle quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
Qualora tali soggetti non fossero in possesso di un certificato di firma digitale dovrà essere inserita nel sistema, per ciascuno di essi, copia scansionata della suddetta dichiarazione, firmata tradizionalmente dal soggetto dichiarante e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dal concorrente a cui il soggetto dichiarante appartiene.
se non già sorteggiato ai sensi dell’art 48, comma 1 del Codice, la documentazione elencata al precedente paragrafo 14.4;
se non già prodotte in fase di partecipazione, Schede “Anagrafica fornitore” e “Comunicazione conto dedicato” (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le stesse modalità previste per la fideiussione provvisoria;
in caso di raggruppamento temporaneo costituito, se non già prodotta in fase di partecipazione, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nell’Allegato A;
in caso di consorzio ordinario costituito, se non già prodotta in fase di partecipazione, atto costitutivo del consorzio;
per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
ogni altro documento ritenuto utile ai fini della stipula.
Scaduto il termine sopra menzionato, Xxxx Xxxxxxx verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora la documentazione di cui alla precedente lettera a) non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà secondo quanto previsto all’art. 48, comma 1, del Codice.
Qualora nel termine assegnato la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Coni Servizi si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti generali ex art. 38 del Codice, pertanto, nel caso in cui il concorrente non risulti in possesso dei requisiti prescritti, Coni Servizi procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Fermo restando quanto sopra previsto, Xxxx Xxxxxxx potrà rivalersi sulla garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
In caso di revoca dell’aggiudicazione Coni Servizi potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
Come previsto dall’art. 11 del Codice, decorsi i termini di legge, ricevuta la documentazione richiesta all’aggiudicatario, ed effettuati i controlli d’ufficio, si procederà alla sottoscrizione del relativo contratto.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Coni Servizi è assistita dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a carico delle imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della seguente percentuale sul premio imponibile: 3% (trepercento).
Coni Servizi si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente.
Coni Servizi si riserva comunque, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui la migliore offerta risultasse incompatibile con le disponibilità finanziarie, senza che perciò possano essere rivendicati rimborsi, indennizzi o altro.
Coni Servizi si riversa la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell’offerta presentata.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, salvo proroghe richieste da Coni Servizi.
Coni Servizi si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.
L’offerta presentata non è impegnativa per Coni Servizi. Qualsiasi impegno si intende assunto tra le parti unicamente con la formalizzazione del contratto.
Nel caso in cui il concorrente risultato miglior offerente rinunci all’assegnazione dell’appalto, Coni Servizi si riserva di incamerare la garanzia provvisoria e la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.
Coni Servizi si riserva in qualunque momento il diritto di non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla. In tal caso Coni Servizi provvederà a comunicare la decisione a tutti i concorrenti. In tale evenienza i concorrenti non avranno nulla a pretendere.
L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Coni Servizi obbligo di affidamento del servizio, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta.
Coni Servizi non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro.
Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione delle domande di partecipazione/offerte sono a carico dei concorrenti.
Coni Servizi formalizzerà l'aggiudicazione definitiva previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 163/2006.
L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del decreto legislativo 163/2006.
Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il decreto ministeriale del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973: n1) l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto; 2) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al decreto legislativo 163/06 art. 11 commi 12 e 9 (come modificato dal decreto legislativo 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante; nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11 comma 6 decreto legislativo 163/06 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, è esclusa la competenza arbitrale;
Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare il Decreto Legislativo n. 163/2006, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Bando, disciplinare di gara, schema di polizza, statistica sinistri ed altri documenti possono essere scaricati dal sito della Coni Servizi S.p.A. xxx.xxxx.xx.
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Si rimanda all’apposita sezione del Portale fornitori ed a quanto previsto dal presente documento.
Si precisa che:
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure telematiche di acquisto da parte di Coni Servizi, i dati personali saranno trattati, in qualità di titolare autonomo, da BravoSolution;
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