CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI AI FINI DELL’EROGAZIONE DEGLI AIUTI DISCIPLINATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 09 MARZO 2018.
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Xxxx, xxx Xxxxxx 0 codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, nel seguito denominato “Ministero”
E
l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Amministratore Delegato, nel seguito denominata “Invitalia” o “Agenzia”,
E
l’Associazione Bancaria Italiana con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, 00 codice fiscale: 02088180589 per la quale interviene il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale, di seguito denominata “ABI”,
di seguito denominati, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”
PREMESSO CHE:
− il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 Marzo 2018 (di seguito “Decreto”) disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, finalizzati ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilità dell’attività economica nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
− il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 maggio 2018 ha rimodulato la copertura finanziaria degli interventi, come indicata all’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del predetto decreto 9 marzo 2018, sostituendo in parte le risorse del POC “Imprese e competitività” con le risorse del PON “Imprese e competitività” e prevedendo la seguente copertura: euro 119.205.333,33 a valere sul Programma complementare di azione e coesione “Imprese e competitività” 2014-2020 ed euro 169.194.666,67 a valere sull’Asse III, Xxxxxx
3.1.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR”;
− l’art. 3, comma 1, lett. c) del Decreto prevede ulteriori euro 53.094.000,00 (cinquantatremilioninovantaquattromila) a valere sull’Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, esclusivamente per la
realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente e riconducibili alla linea di intervento LI 2 “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile” di cui all’allegato n. 1 del Decreto;
− il suddetto Decreto all’art.7, comma 7, identifica l’Agenzia quale soggetto gestore dello strumento finanziario costituito, ai fini della concessione del finanziamento agevolato, nella forma di specifico fondo rotativo, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013;
− l’art. 9, comma 1 del Decreto dispone che le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad importo inferiore;
− l’art. 9, comma 1, lettera a) del Decreto fa riferimento alla possibilità per le imprese beneficiarie di utilizzare un conto corrente vincolato grazie al quale è possibile ottenere le agevolazioni sulla base di titoli di spesa non quietanzati;
− al fine di disciplinare il funzionamento del conto corrente vincolato, risulta opportuno che il Ministero e Invitalia sottoscrivano un’apposita Convenzione con l’ABI per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla stessa, di un conto corrente vincolato che garantisce il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle agevolazioni da parte dell’Agenzia e della quota di cofinanziamento del programma di investimento a carico della stessa impresa beneficiaria;
− l’art. 5, comma 4 del Decreto Direttoriale del 16 novembre 2018 stabilisce che sarà data tempestiva comunicazione dell’avvenuta stipula della suddetta Convenzione nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito web dell’Agenzia;
Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Definizioni e allegati)
1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco avranno il significato indicato di seguito:
“Convenzione”: la presente convenzione.
“Banca/he” o “Banca/he Aderente/i”: singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono alla presente Convenzione e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dall’ABI e dall’ Agenzia sui propri siti web.
“Beneficiario o Beneficiari”: le imprese ammesse ai benefici previsti dal Decreto.
“Conto Vincolato”: il conto corrente bancario di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) del Decreto, acceso dal Beneficiario presso una Banca Aderente ai fini dell’erogazione della agevolazione a fronte di fatture d’acquisto non quietanzate e in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri.
“Investimenti Innovativi”: nuove immobilizzazioni materiali ed immateriali che consentono la realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 5 del Decreto.
“Agevolazione”: l’importo del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato riconosciuto al Beneficiario sul 75 per cento delle spese ammissibili per l’acquisto di Investimenti Innovativi.
1.2 Gli allegati alla Convenzione sono parte integrante della stessa e sono costituiti dai seguenti documenti:
A) Modulo di adesione delle banche alla Convenzione;
B) Mandato irrevocabile alla Banca Aderente di pagamento dei fornitori;
C) Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento per la copertura finanziaria della quota parte di spettanza del Beneficiario per il pagamento dei fornitori.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le modalità di funzionamento del Conto Vincolato.
Articolo 3
(Conto Vincolato)
3.1 Il Conto Vincolato deve riportare, nella sua intestazione, il numero di decreto di concessione dell’Agevolazione.
3.2 Sul Conto Vincolato transiteranno tutte le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione del programma di Investimenti Innovativi ammesso alle Agevolazioni.
3.3 Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica in uso presso la Banca Aderente, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario, di Sepa Credit Tranfer ovvero ricevute bancarie (XX.XX.). Il Conto Vincolato non prevede: il rilascio della convenzione assegni; l’emissione di carte di credito e/o di debito; l’operatività di servizi di home banking o phone banking.
3.4 Per la apertura e gestione del Conto Vincolato, la Banca Aderente osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente, la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto Vincolato è soggetto all’ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari.
3.5 Le spese di tenuta conto sono quelle ordinarie applicate dalla Banca Aderente per la gestione di conti correnti, ferma restando la facoltà della stessa banca di applicare condizioni migliorative.
3.6 A conclusione dell’investimento, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca Aderente la restituzione delle somme, versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell’investimento. La Banca Aderente procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto completamento da parte del Beneficiario delle procedure amministrative connesse alla realizzazione del predetto programma d’investimento previste nell’ambito della normativa di attuazione de Decreto.
3.7 Qualora il Beneficiario, per errore materiale, versi sul Conto Vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi propri in relazione al singolo stato di avanzamento lavori, la Banca Aderente potrà procedere, anche prima della conclusione
dell’investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di “Nulla-osta” dell’Agenzia, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
Articolo 4
(Utilizzo del Conto Vincolato)
4.1 Il Beneficiario, ai fini dell’apertura del Conto Vincolato, deve presentare alla Banca Aderente copia del decreto di concessione dell’Agevolazione.
4.2 Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca Aderente l’erogazione dell’Agevolazione, dando all’Agenzia comunicazione dell’avvenuta apertura del Conto Vincolato contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione delle Agevolazioni.
4.3 Il Beneficiario è tenuto a sottoscrivere un mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori in favore della Banca Aderente presso la quale è stato aperto il suddetto Conto Vincolato (ALLEGATO B).
4.4 Ai fini dell’apertura del Conto Vincolato e dell’utilizzo delle somme giacenti sul suddetto conto, la Banca Aderente è tenuta esclusivamente ad effettuare un controllo formale dell’esistenza del decreto di concessione dell’Agevolazione. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca Aderente verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca Aderente sulla effettiva riferibilità di tali documenti contabili alle spese ammesse all’Agevolazione, né competerà alla Banca Aderente alcun controllo e responsabilità in merito al rimborso del finanziamento agevolato, che sarà gestito tra l’Agenzia e il Beneficiario.
Articolo 5
(Erogazione dall’Agevolazione)
5.1 A seguito della richiesta di erogazione dell’Agevolazione da parte del Beneficiario, Invitalia - una volta effettuate le verifiche previste nell’ambito della normativa di attuazione del Decreto provvede ad erogare la quota di Agevolazione, di volta in volta determinata, sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunicando contestualmente alla Banca Aderente il nulla-osta a procedere.
5.2 La comunicazione dell’Agenzia alla Banca Aderente, di cui al precedente punto 5.1, dovrà contenere l’importo delle fatture e delle quote di Agevolazione necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l’indicazione degli IBAN dei fornitori ovvero, in relazione alle fatture ritenute non ammissibili, l’indicazione dell’IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme da questi precedentemente versate.
5.3 In caso di irregolarità contributiva del Beneficiario l’Agenzia provvede a comunicare l’irregolarità allo stesso soggetto beneficiario il quale deve provvedere a versare l’intera somma necessaria, in relazione alla richiesta di erogazione effettuata, per il pagamento dei fornitori sul Conto Vincolato. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del Beneficiario attestante il predetto versamento, provvede ad inviare il nulla-osta alla Banca Aderente e ad attivare l’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Articolo 6
(Pagamento in favore dei fornitori)
6.1 La Banca Aderente dispone il bonifico o un SEPA Credit Transfer in favore del fornitore sull’IBAN indicato dall’Agenzia entro massimo 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno in cui la medesima Agenzia eroga la quota di Agevolazione sul Conto Vincolato.
6.2. Il Beneficiario può richiedere all’Agenzia il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul Conto Vincolato, nelle more dell’erogazione dell’Agevolazione spettante. In tal caso, la Banca Aderente dispone il suddetto pagamento, previa acquisizione di “Nulla- osta” dell’Agenzia trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario. All’atto dell’erogazione dell’Agevolazione, l’Agenzia, nella comunicazione alla Banca Aderente, indica l’IBAN del Beneficiario sui cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.
6.3 In caso di pagamenti in valuta diversa dall’euro, il Beneficiario è tenuto ad integrare gli eventuali aumenti di spesa, derivanti da fluttuazione dei cambi, eccedenti rispetto a quanto indicato nel “Nulla- osta” dell’Agenzia, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
6.4 La Banca Aderente è tenuta a dare comunicazione dell’avvenuta disposizione dei pagamenti effettuati con l’utilizzo del Conto Vincolato al Beneficiario e ad Invitalia.
Articolo 7
(Finanziamento Bancario)
7.1 La Banca Aderente può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della quota di mezzi propri di relativa competenza necessaria al pagamento delle fatture ai fornitori di Investimenti Innovativi.
7.2 Nell’effettuare l’istruttoria, la Banca Aderente si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. A fronte della concessione del finanziamento bancario per la copertura della quota di mezzi propri la Banca Aderente potrà richiedere le garanzie private che riterrà opportune/necessarie fermo restando che tale quota non può essere garantita da fondi pubblici che configurano la concessione al Beneficiario di un aiuto di Stato. Sulla quota relativa al pagamento delle eventuali ulteriori spese connesse alla realizzazione dell’investimento, ivi inclusi i costi non ammissibili ai sensi del Decreto quali ad esempio costi di gestione, capitale circolante, IVA e altre imposte, potrà essere richiesta anche la copertura di un fondo pubblico.
7.3 La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Beneficiario.
7.4 Qualora la Banca Aderente dovesse concedere il finanziamento di cui al punto 7.1, l’erogazione dello stesso, anche in quote, avverrà entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere dell’Agenzia. La Banca Aderente ha facoltà di subordinare l’erogazione del finanziamento a quella della Agevolazione.
7.5 Nel caso in cui la Banca Aderente subordini l’erogazione del finanziamento bancario a quella dell’Agevolazione, lo stesso istituto dovrà rilasciare al Beneficiario una dichiarazione (ALLEGATO C) che attesti la concessione di tale finanziamento e la sua successiva erogazione sul Conto Vincolato al ricevimento del nulla-osta. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa dal Beneficiario all’Agenzia in fase di prima richiesta di erogazione dell’Agevolazione.
7.6 Gli oneri e i costi strettamente correlati al finanziamento bancario potranno transitare sul Conto Vincolato, al pari degli oneri e dei costi relativi alla tenuta del conto stesso.
Articolo 8
(Pignoramento e sequestri del Conto Vincolato)
8.1 Eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto Vincolato devono essere tempestivamente comunicati dalla Banca Aderente all’Agenzia.
Articolo 9
(Impegni della Banca)
9.1 La Banca Aderente si impegna a rilasciare in favore del Beneficiario:
a) l’attestazione riportante le coordinate bancarie e l’intestazione del Conto Vincolato su cui verranno accreditate le Agevolazioni concesse;
b) ad ogni richiesta di erogazione, l’estratto conto attestante la presenza sul Conto Vincolato di una disponibilità finanziaria corrispondente all’importo di propria spettanza per la copertura totale del pagamento delle fatture oggetto di richiesta di erogazione;
c) a conclusione dell’investimento, un estratto conto del Conto Vincolato relativo all’intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell’ultima quota di agevolazione o, in alternativa, più estratto conto periodici che comunque coprano l’intero periodo di riferimento o una dichiarazione della Banca Aderente relativa alle movimentazioni del Conto Vincolato.
9.2 Nel caso di cui la Banca Aderente subordini l’erogazione del finanziamento bancario a quella dell’Agevolazione, l’estratto conto di cui al comma 1, lettera b) è sostituto – in fase di prima erogazione – dall’ALLEGATO C.
Articolo 10
(Banche aderenti)
10.1 Le banche aderiscono alla presente Convenzione inviando al Ministero, all’Agenzia e all’ABI l’apposito modulo (come da ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto.
10.2 L’adesione alla Convenzione si perfeziona nel momento in cui l’Agenzia riceve la comunicazione di cui al punto 10.1 trasmessa mediante PEC.
10.3 Le Banche Aderenti si impegnano a rendere operativa la Convenzione entro 30 giorni dalla data di invio ad Invitalia del modulo di adesione.
10.4 La Banca Aderente può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione, previa formale comunicazione scritta all’Agenzia, senza incorrere in alcuna penale/obbligo di indennizzo. In caso di recesso, la Banca Aderente ha l’obbligo di portare a termine le attività eventualmente in essere con i Beneficiari.
Articolo 11
(Comunicazioni)
11. 1 Le comunicazioni tra Banche Aderenti e Agenzia avverranno tramite PEC.
Articolo 12
(Foro competente)
12.1 Le Parti convengono che foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra loro nella interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Roma.
12.2 Le Parti si impegnano comunque, in caso di controversia, ad esperire un previo tentativo di conciliazione.
Articolo 13
(Rinvio)
13.1 Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.
Articolo 14
(Recesso)
14.1 La facoltà di recesso dalla presente Convenzione da parte di uno dei contraenti potrà essere esercitata, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 2 mesi.
per il Ministero dello Sviluppo Economico Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Direttore Generale.
per l’Associazione Bancaria Italiana Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Direttore Generale
per l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Amministratore Delegato
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche
ALLEGATO A
MODULO DI ADESIONE alla Convenzione tra
il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e l’Associazione Bancaria Italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti disciplinati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 marzo 2018
[su carta intestata della Banca]
Al
A
All’
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese
Xxxxx Xxxxxxx, x. 000 00000 XXXX
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
Invitalia
Xxx Xxxxxxxx x. 00 00000 XXXX PEC:
xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00
00000 XXXX
Fax 00 0000000
La sottoscritta Banca
codice ABI
, nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali verranno utilizzati i conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti disciplinati dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 marzo 2018
dichiara di aderire alla citata Convenzione.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate)
Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca:
Nome e Cognome: Tel: Email: Nome e Cognome: Tel:
Email:
ALLEGATO B
Mandato di pagamento
Alla
e.pc A
.
Banca
Invitalia
Xxx Xxxxxxxx x. 00 00000 XXXX PEC:
xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Premesso che:
• in data , attraverso l’emanazione del Decreto nr. , ci è stata riconosciuta alla scrivente un’agevolazione pari a €
• in data
la scrivente ha provveduto ad aprire un Conto Vincolato presso la Banca
agenzia
coordinate bancarie: IBAN
c/c
Tutto ciò premesso, il sottoscritto in qualità di (legale rappresentante o altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza) della , conferisce a codesta banca disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, delle fatture e delle spese ritenute ammissibili ai fini della realizzazione del programma di investimenti di cui al Decreto in premessa, subordinandone l’attuazione all’ottenimento del nulla-osta a procedere da parte di Invitalia, con l’indicazione delle spese e dell’IBAN dei fornitori presso i quali effettuare tale pagamento.
La presente disposizione è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo assenso di Invitalia, da notificarVi a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C).
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate dell’impresa)
ALLEGATO C
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA CONVENZIONATA]
A Invitalia Xxx Xxxxxxxx x. 00 00000 XXXX
PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
E p.c. all’impresa beneficiaria
PEC:
Decreto Ministeriale 9 marzo 2018 - Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento per la copertura finanziaria della quota parte di spettanza dell’impresa beneficiaria per il pagamento dei fornitori
Con riferimento alla misura in oggetto, si comunica che la Banca ha assunto una delibera di finanziamento in favore di , beneficiario delle agevolazioni di cui al Decreto nr. , per un ammontare pari a .
L’erogazione del finanziamento verrà effettuata da codesta Banca entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere da parte di Invitalia, così come previsto nella Convenzione per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti sottoscritta lo scorso .
FIRMA E TIMBRO DELLA BANCA