ORDINANZA N. 1/2022/OLB
Direzione Aeroportuale
Sardegna
ORDINANZA N. 1/2022/OLB
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULL’AREA DEMANIALE APERTA ALL’USO PUBBLICO
AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA COMPETENTE PER L’AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA
VISTO il Codice della Navigazione approvato con X.X. x. 000 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare, gli artt. 687, 692, 702, 705, 718 e 1174 dello stesso;
VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N A.C.);
VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuovo codice della strada”, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 7°, dello stesso;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, in particolare l’art. 8 dello stesso;
VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche e integrazioni, recante “Modifiche al sistema penale”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e il DPR n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
VISTA la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e successive modifiche e integrazioni, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, in particolare l’art. 11: “Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”;
VISTA la Legge n. 33 del 22 marzo 2012 avente ad oggetto “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”;
VISTA la Convenzione n. 113 del 27 ottobre 2004 concernente l’affidamento alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.) della gestione totale dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, come modificata dal Decreto Interministeriale n. 8 del 15 marzo
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx
c.f. 00000000000 ASR
tel. x00 000 000000
Fax x00 000 000000
xxxxxxxx.xxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
2006;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 8 del 15 marzo 2006, sostitutivo del precedente Decreto Interministeriale n. 22197 del 23 dicembre 2004, di approvazione dell’affidamento in concessione alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.) della gestione totale dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx la cui durata è determinata in anni “quaranta” decorrenti dal 23 dicembre 2004;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali;
CONSIDERATO che l’art. 2 della suddetta Convenzione prevede in capo alla concessionaria Geasar S.p.A. la responsabilità della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l’attività di gestione e che sia il Gestore a definire ed attuare le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell’aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione, la Società Concessionaria Geasar S.p.A., assume la veste di “Ente Proprietario” ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
RITENUTO che in tale veste al Gestore Aeroportuale Geasar S.p.A., concessionario totale, competa lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all’uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché la pianificazione e l’esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero all’uopo necessari, anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
RITENUTO che al Direttore della Direzione Aeroportuale, in qualità di organo territorialmente competente, competa recepire tale disciplina con apposita Ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni della stessa;
CONSIDERATI i recenti interventi alla viabilità delle aree aeroportuali aperte all’uso pubblico che il Gestore Aeroportuale Geasar S.p.A. ha pianificato e realizzato;
VISTE le planimetrie trasmesse dalla Società Geasar S.p.A. in data 22 agosto 2022, allegate alla presente Ordinanza e che ne costituiscono parte integrante;
VISTA l’analisi di viabilità presentata dal Gestore Aeroportuale in data 26 agosto 2022 e la relativa consulenza specialistica sui flussi di traffico della viabilità nell’area di sosta prospicente il terminal principale dell’Aeroporto di Olbia realizzata dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la disciplina della viabilità e della circolazione veicolare nelle aree aperte al pubblico dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda e di emanare una Ordinanza che sostituisca la precedente Ordinanza n. 1/2019/OLB “Disciplina della circolazione autoveicolare sull’area demaniale dell’Aeroporto di Olbia aperta al pubblico”;
SENTITI gli Enti di Stato operanti in Aeroporto e la società di gestione aeroportuale Geasar S.p.A.
ORDINA
ART. 1 DEFINIZIONI
1. Agli effetti della presente Ordinanza vengono definite:
a) circolazione: ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 285/1992, la circolazione è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
b) veicolo: ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 285/1992, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade, guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Per la classificazione dei veicoli si rinvia all’art. 47 del citato Decreto legislativo;
c) arresto: interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
d) fermata: temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
e) sosta: sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
Per le restanti classificazioni si fa rinvio all’art. 157 del D.lgs. 285/1992.
f) controllo dell’accesso: applicazione di sistemi che consentono di impedire l’entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;
g) operatore aeroportuale: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e/o accordo scritto con il gestore aeroportuale Geasar S.p.A.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La presente Ordinanza si applica nell’ambito delle aree aeroportuali demaniali aperte all’uso pubblico dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
ART. 3 NORME PER LA CIRCOLAZIONE NELLE AREE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
1. Nelle aree aeroportuali demaniali adibite alla circolazione dei veicoli aperte all’uso pubblico, è fatto obbligo di rispettare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada”, salvo quanto specificato nella presente ordinanza ed in conformità alle regole di segnaletica di cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e xx.xx. ii.
2. La presente ordinanza si applica a tutte le aree e locali, alle infrastrutture e alla viabilità ad uso pubblico del demanio civile dell’Aeroporto di Olbia.
3. È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l’uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali e di non creare intralcio alle attività aeroportuali.
ART. 4 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
1. La circolazione nelle aree aperte al pubblico dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda è disciplinata da apposita segnaletica verticale ed orizzontale come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne costituiscono parte integrante.
2. La Società di gestione aeroportuale ha l’obbligo di provvedere alla realizzazione, laddove occorra, e/o alla manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, garantendone sempre l’aggiornamento e il mantenimento in buone condizioni di visibilità, secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e dalla presente ordinanza.
ART. 5 LIMITI DI VELOCITÀ E CONDOTTA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI
1. Su tutto il sedime aeroportuale il limite massimo di velocità è fissato in 30 km/h, ad eccezione della strada a due corsie per ogni senso di marcia che collega il terminal di aviazione commerciale con quello di aviazione generale, in cui il limite massimo di velocità è fissato in 50 km/h.
2. I suddetti limiti sono debitamente segnalati mediante apposizione della relativa segnaletica verticale in prossimità di inizio di ogni corsia.
3. Superate le relative barriere di ingresso, e comunque in prossimità degli accessi all’aerostazione, tutti i veicoli dovranno procedere ad una ulteriore riduzione della velocità, al fine di evitare il verificarsi di incidenti che coinvolgano pedoni e/o altri mezzi.
4. Fatto salvo l’obbligo del rispetto dei limiti di velocità anzidetti e della ulteriore riduzione di velocità di cui al precedente comma, la condotta dei conducenti dei veicoli nelle aree oggetto della presente Ordinanza deve essere in ogni caso tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni comunque connesse al trasporto aereo, in particolare per le operazioni di soccorso che si rendessero necessarie.
5. Eventuali manovre in retromarcia di autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati dovranno essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.
ART. 6 OPERAZIONI DEI MEZZI DI SOCCORSO
1. La viabilità nelle aree aeroportuali demaniali aperte all’uso pubblico dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx dovrà essere gestita dalla Geasar S.p.A. in modo tale che sia garantita sempre, con priorità, il transito e la circolazione dei mezzi di soccorso.
ART. 7 MEZZI PESANTI
1. È vietata, all’interno del demanio aeroportuale, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate, salvo non siano strumentali all’attività aeroportuale.
ART. 8 PEDONI
1. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare gli appositi passaggi pedonali predisposti per l’attraversamento delle strade, tanto per accedere all’aerostazione quanto per spostarsi dall’aerostazione ai parcheggi.
ART. 9 DIVIETI DI FERMATA, DI TRANSITO E DI SOSTA
1. Sono vietate la fermata e la sosta, ai veicoli come identificati all’art. 1 della presente Ordinanza, su tutta l’area aeroportuale demaniale ad eccezione delle aree individuate nelle planimetrie allegate in cui la fermata e la sosta sono espressamente consentite con le modalità, nei limiti ed alle condizioni evidenziate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell’arco delle ventiquattro ore.
2. È fatto assoluto divieto, ai veicoli come identificati all’art. 1 della presente Ordinanza, di transitare, fermarsi e sostare sulle aiuole o aree a verde alle stesse assimilabili, sulle porzioni esterne alla carreggiata come contraddistinte dalla segnaletica in corrispondenza delle intersezioni, sulle rotatorie e sui marciapiedi.
ART. 10 RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA
1. Fatto salvo il divieto di sosta di cui al comma 1° del precedente articolo, i veicoli parcheggiati in divieto di sosta all’interno dell’area aeroportuale demaniale, laddove costituiscano pericolo o grave intralcio alla circolazione, verranno rimossi.
2. La rimozione è disposta, ai sensi dell’art. 159 D.lgs. 285/1992, dagli organi di Polizia di cui all’art. 12 del medesimo Decreto.
3. Il servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta è affidato alla società di gestione aeroportuale che vi provvede, nel rispetto delle disposizioni normative di cui al D.lgs. 285/1992 e al D.P.R. 495/1992, secondo le modalità che verranno stabilite mediante apposita procedura che verrà adottata dalla Direzione Aeroportuale con successivo provvedimento.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio all’art. 159 del D.lgs. 285/1992.
ART. 11 RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI
1. Allorquando, nell’ambito delle aree di cui all’art. 2, si rinvengano veicoli in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, in quanto privi della targa di immatricolazione, del contrassegno di identificazione, aventi la polizza di assicurazione scaduta, ovvero privi di parti essenziali per l’uso e/o la conservazione, la società di gestione aeroportuale interesserà gli organi di Polizia di cui all’art. 12 del D.lgs. 285/1992 per le azioni di competenza, ai sensi dell’art. 159, comma 5°, del richiamato Decreto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio all’art. 159 del D.lgs. 285/1992.
ART. 12 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SOSTA E MODALITÀ DI UTILIZZO
1. Nell’area prospicente l’aerostazione sono presenti le seguenti zone, come individuate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza:
AVIAZIONE COMMERCIALE
▪ ZONA A P3 - Parcheggi operatori aeroportuali
▪ ZONA A P4 - Parcheggi prima corsia (Enti di Stato - veicoli per Carico/Scarico merci - Taxi - Area Bus - Area dedicata NCC2)
▪ ZONA A P7 - Parcheggio sosta lunga (Passeggeri - “Rent a Car”)
▪ ZONA A P8 - Parcheggi sosta breve (Passeggeri - Area dedicata NCC1)
▪ ZONA E P1 - Parcheggi operatori aeroportuali
▪ ZONA E P2 - Parcheggi "Rent a Car"
▪ ZONA E P5 - Parcheggi “Rent a Car”
▪ ZONA E P6 - Parcheggi Passeggeri
▪ ZONA E P9 - Parcheggi operatori aeroportuali AVIAZIONE GENERALE
▪ ZONA D P10 - Parcheggi Passeggeri, “Rent a Car”, Enti di Stato;
▪ ZONA D P11 - Operatori aeroportuali, Enti di Stato.
2. ZONA A P3 e P4: l’accesso a tali aree, delimitate da barriera d’ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente rilasciato dal gestore aeroportuale.
ZONA A P7 e P8: l’accesso a tali aree, delimitate da barriera d’ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente rilasciato dal gestore aeroportuale, ovvero mediante ticket, ovvero mediante lettura targa.
ZONA E P1, P5 e P9: l’accesso a tali aree, delimitate da barriera d’ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente rilasciato dal gestore aeroportuale.
ZONA E P2: tale area è delimitata da barriera d’ingresso con apertura automatica.
ZONA E P6: l’accesso a tali aree, delimitate da barriera d’ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente rilasciato dal gestore aeroportuale, ovvero mediante ticket.
3. ZONA D P10: tale area è delimitata da barriera d’ingresso con apertura su chiamata. ZONA D P11: l’accesso a tale aerea è libero.
4. In ZONA A P7 (“Parcheggio sosta lunga”) sono individuati appositi stalli, coperti, da riservare al personale Enac.
5. Il gestore aeroportuale predispone apposita procedura, approvata dalla Direzione Aeroportuale, ai fini del rilascio del titolo per l’accesso in prima corsia.
Tale procedura, predisposta secondo criteri trasparenti e non discriminatori, è pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.
Ai fini del rilascio del suddetto titolo di accesso, la società di gestione aeroportuale potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dalla stessa indicato e reso pubblico sul proprio sito internet.
6. Le relative tariffe d’uso, ove previste, dovranno essere esposte in corrispondenza dei rispettivi accessi, tramite apposita segnaletica, e pubblicate sul sito internet della Geasar S.p.A.
7. La tariffa prevista per la sosta nell’area P8 (“Sosta breve”) viene applicata decorsi i primi dieci minuiti di gratuità. L’accesso a tale area avviene tramite ritiro del ticket in prossimità della barriera di ingresso.
8. È onere del gestore aeroportuale provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale posto all’interno dell’area demaniale aperta all’uso pubblico, nonché, al mantenimento in stato di efficienza della segnaletica orizzontale e verticale prescritta, e alla cura delle aree a verde.
9. È onere del gestore aeroportuale provvedere all’installazione (ove necessario) e alla tenuta in stato di efficienza delle apparecchiature e dei dispositivi di accesso.
10. Il controllo dell’accesso veicolare alle aree di cui sopra, ad eccezione delle aree ad accesso libero, avviene mediante delimitazione dello stesso da apposita barriera d’ingresso e, ove necessario, conformemente alla vigente normativa in materia di privacy, tramite telecamere in grado di effettuare la lettura delle targhe e/o il riconoscimento del veicolo.
ART. 13 POSTI AUTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree di parcheggio gratuite individuate da segnaletica orizzontale e verticale, sia nell’area "Main Park" che nell’area "Sosta Breve".
2. In tali aree il controllo dell’accesso avviene mediante barriera di ingresso.
3. Ai fini dell’utilizzo di detti posti auto valgono, in ogni caso, le specifiche disposizioni normative in materia.
ART.14 POSTI AUTO PER ENTI DI STATO E MEZZI DI SOCCORSO
1. Ai veicoli degli Enti di Stato operanti in Aeroporto sono riservati, nella prima corsia, appositi stalli prospicenti all’aerostazione, individuati con specifica segnaletica ed assegnati da ENAC d’intesa tra gli Enti di Stato interessati.
2. La sosta è autorizzata, per ciascuno di tali Enti, esclusivamente per gli stalli rispettivamente assegnati.
3. I mezzi di soccorso utilizzano qualsiasi stallo sia disponibile, in prima corsia, al momento del relativo intervento presso l’Aeroporto.
ART. 15 POSTI AUTO PER AUTONOLEGGIATORI
1. Per i veicoli degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per singola società, apposite aree di sosta all’interno dell’area parcheggio "Rent a Car".
2. La sosta, la fermata e il posteggio dei veicoli di cui sopra non sono consentiti al di fuori delle aree appositamente riservate. Ogni violazione sarà sanzionata ai sensi della presente ordinanza.
3. Le Società di autonoleggio provvedono ad istruire il proprio personale al rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e ss.mm.ii., nonché, di quanto previsto nella presente ordinanza.
4. La violazione delle suddette norme da parte del personale in servizio appartenente alle predette società di autonoleggio, comporterà la responsabilità in solido della società interessata.
ART. 16 POSTI AUTO PER TAXI
1. Presso l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi con autovettura su stazionamento i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Olbia e da Comuni con i quali il Comune di Olbia abbia sottoscritto appositi accordi al riguardo.
2. I taxi autorizzati di cui al precedente comma, dovranno sostare esclusivamente nelle aree allo scopo adibite, prospicienti l’aerostazione e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. Il titolo per l’accesso è rilasciato dal gestore aeroportuale secondo criteri trasparenti e non discriminatori, con le modalità stabilite mediante apposita procedura approvata dalla Direzione Aeroportuale e pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.
Ai fini del rilascio del suddetto titolo di accesso, la società di gestione aeroportuale potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dalla stessa indicato e reso pubblico sul proprio sito internet.
4. È fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta, in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità e di urgenza.
5. In aeroporto possono scaricare la propria clientela anche i taxi provenienti da altri Comuni. Tali operazioni vengono svolte, esclusivamente, nella corsia di carico/scarico o nelle aree di parcheggio. Il carico della clientela avviene, sempre in dette aree, in conformità alla normativa vigente.
6. All’interno del sedime aeroportuale è vietato l’esercizio abusivo di trasporto pubblico nonché qualsiasi attività di procacciamento di clientela da parte di tassisti.
7. Qualora gli stalli dedicati ai taxi siano tutti occupati, i conducenti dovranno evitare di sostare in altre aree non autorizzate e di effettuare manovre in retromarcia per riposizionarsi in fila. Sarà, invece, necessario uscire dal parcheggio e attendere che si liberino gli appositi stalli.
ART. 17 POSTI AUTO PER NOLEGGIO CON CONDUCENTI (NCC)
1. Per i veicoli autorizzati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente (NCC) sono individuate due aree ove effettuare il carico e lo scarico dei passeggeri:
• Area dedicata NCC2 in ZONA A P4 :
destinata a veicoli con capacità superiore a 7 posti.
Tali veicoli potranno accedere in prima corsia e sostare, nel limite di posti disponibili, unicamente nell’area allo scopo adibita, contrassegnata con apposita segnaletica orizzontale e verticale.
Il titolo per l’accesso è rilasciato dal gestore aeroportuale secondo criteri trasparenti e non discriminatori, con le modalità stabilite mediante apposita procedura approvata dalla Direzione Aeroportuale e pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.
Ai fini del rilascio del suddetto titolo di accesso, la società di gestione aeroportuale potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dalla stessa indicato e reso pubblico sul proprio sito internet.
• Area dedicata NCC1 in ZONA A P8 : destinata a veicoli con capacità fino a 7 posti.
Tali veicoli potranno accedere al parcheggio “Sosta breve” e sostare, nel limite di posti disponibili, unicamente nell’area allo scopo adibita, contrassegnata con
apposita segnaletica orizzontale e verticale.
L’accesso a tale area avviene tramite ritiro del ticket in prossimità della barriera di ingresso.
Le condizioni di utilizzo di detta area da parte dei veicoli in esame sono stabilite dal gestore aeroportuale sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, secondo modalità indicate in apposita procedura da sottoporre all’approvazione della Direzione Aeroportuale e che verrà successivamente pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.
2. All’interno del sedime aeroportuale è vietato l’esercizio abusivo di trasporto pubblico nonché qualsiasi attività di procacciamento di clientela da parte di noleggiatori con conducente.
3. I veicoli con capacità superiore a 7 posti (NCC2) e i veicoli con capacità fino a 7 posti (NCC1), potranno sostare all’interno degli stalli appositamente riservati, per il tempo strettamente necessario alla xxxxxx/xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x/x xx xxxxxx/xxxxxxx dei relativi bagagli.
ART. 18 AUTOBUS
1. Per il parcheggio degli autobus (urbani ed extra urbani, di linea e non) è stata individuata l’Area bus con la realizzazione di appositi stalli (ZONA A P4).
2. I primi stalli sono assegnati agli autobus di linea urbana ed extra urbana e gli altri a quelli non di linea.
3. Il titolo per l’accesso è rilasciato dal gestore aeroportuale secondo criteri trasparenti e non discriminatori, con le modalità stabilite mediante apposita procedura approvata dalla Direzione Aeroportuale e pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.
Ai fini del rilascio del suddetto titolo di accesso, la società di gestione aeroportuale potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dalla stessa indicato e reso pubblico sul proprio sito internet.
4. È fatto divieto a tutti gli autobus in sosta e fermata prolungata di tenere accesi, per l’intero periodo di permanenza negli stalli aeroportuali, il motore principale ed ogni altro motore ausiliario.
5. AI fine di non determinare intralcio alla circolazione e alla viabilità, i suddetti mezzi devono posizionarsi correttamente all’interno degli stalli appositamente adibiti, anche nella fase di fermata per la discesa e salita dei passeggeri.
6. I mezzi ingombranti, gli autobus e i minibus, al fine di consentire la discesa/salita dei passeggeri, devono sostare e/o fermarsi esclusivamente negli stalli appositamente adibiti.
7. Gli autobus potranno sostare all’interno delle rispettive aree di parcheggio per il tempo strettamente necessario alla salita/discesa dei passeggeri e al carico/scarico dei relativi bagagli.
ART. 19 CARICO E SCARICO MERCI
1. Le condizioni di utilizzo delle aeree, in prima corsia, appositamente adibite al carico/scarico delle merci destinate all’aerostazione sono stabilite dal gestore aeroportuale sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, secondo modalità indicate in apposita procedura da sottoporre all’approvazione della Direzione Aeroportuale e che verrà successivamente pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A. Tale procedura prevederà il nulla osta all’accesso da parte della Direzione Aeroportuale.
2. AI fine di non determinare intralcio alla circolazione e alla viabilità, i suddetti mezzi devono utilizzare esclusivamente le aree appositamente adibite e posizionarsi correttamente all’interno dei rispettivi stalli.
3. Tali veicoli potranno sostare all’interno degli stalli appositamente riservati, per il tempo strettamente necessario a porre in essere le relative operazioni di carico/scarico.
4. Per operazioni di carico/scarico particolarmente complesse e/o che richiedano tempistiche particolarmente lunghe, dovrà essere utilizzato il tunnel che si trova sotto
l’aerostazione.
ART. 20 ALTRE AUTORIZZAZIONI PER L’ACCESSO IN PRIMA CORSIA
1. Le autorizzazioni per l’accesso in prima corsia per i mezzi degli Enti di Stato che non operano in Aeroporto verranno rilasciate, previa apposita richiesta, dalla Direzione Aeroportuale, che provvederà ad informare il gestore aeroportuale per gli adempimenti di competenza.
2. Eventuali ulteriori richieste di accesso in prima corsia, straordinarie e temporanee, differenti da quelle di cui al primo comma del presente articolo e differenti da quelle di cui all’art. 19 della presente Ordinanza, dovranno essere presentate al gestore aeroportuale, che provvederà tempestivamente alla relativa informativa alla Direzione Aeroportuale.
ART. 21 VARIAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E/O ALLA SOSTA
1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree individuate dalla presente Ordinanza che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla società di gestione Geasar S.p.a., che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione, anche successivamente all’inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza, alla Direzione Aeroportuale Sardegna e agli Enti di Stato operanti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura del gestore aeroportuale provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla Direzione Aeroportuale Sardegna e ai suddetti Enti di Stato.
3. Al termine dei lavori e/o dell’evento, la società di gestione provvederà a ripristinare la situazione ex ante, comunicando ai soggetti anzidetti il termine delle relative operazioni.
ART. 22 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
1. Nell’area aeroportuale aperta al pubblico dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda si applicano le disposizioni del Codice della Strada e relative norme di esecuzione e di attuazione, per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Gli Organi preposti al controllo ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza sono quelli previsti dall’art. 12 del Codice della Strada e relative norme di esecuzione e di attuazione, compresi i corpi di polizia municipale del Comune di Olbia su cui insiste l’area demaniale dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
0. Le sanzioni per l’inosservanza delle norme del Codice della Strada e delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli organi di Polizia indicati al comma precedente, contestate al trasgressore, e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).
4. Qualora le violazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell’art. 1174, comma 2°, cod. nav.
ART. 23 REGOLE GENERALI
1. L’ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché, per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l’aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificarne la viabilità.
ART. 24 NORMA DI RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente regolamentato nella presente ordinanza si fa rinvio
agli obblighi ed oneri previsti dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. ART. 25 RISPETTO DELL’ORDINANZA
1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
ART. 26 TERMINI ED ABROGAZIONI
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno 01.09.2022 e abroga le precedenti ordinanze e disposizioni emanate in materia, in particolare l’ordinanza n. 1/2019/OLB.
ALLEGATI:
TAV. "0": Planimetria di inquadramento, zone A,B,C,D,E; TAV. "1": Visione d’insieme zona A;
TAV. "1-bis": Planimetria di dettaglio zona A; TAV. “2”: Visione d’insieme zone B,C,D;
TAV. “3”: Visione d’insieme zona E;
Foglio 6: “Aree di sosta presenti nel sedime aeroportuale”.
Olbia, 31 agosto 2022 Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005
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ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 31.08.2022 20:43:40 GMT+00:00