COMUNE DI ATRANI
COMUNE DI ATRANI
(PROVINCIA DI SALERNO)
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 06/08/2014
Articolo Uno (Oggetto del Regolamento)
Le norme di cui al presente regolamento disciplinano i rapporti tra il Comune di Atrani, di seguito denominato anche “Gestore”, e gli Utenti del Servizio Idrico Integrato in relazione alla fornitura di acqua per tutti gli usi indicati nel successivo articolo cinque nonché per il servizio di fognatura e depurazione, coerentemente con i principi contenuti nella Carta del Servizio Idrico Integrato che, allegata in copia al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale.
Articolo Due (Competenze del Comune di Atrani)
Il Comune di Atrani gestisce il servizio di fornitura dell’acqua per usi domestici e diversi, il servizio di smaltimento attraverso il sistema fognario e la depurazione delle acque di scarico, direttamente in economia ovvero mediante affidamento in concessione terzi.
Il servizio è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento, che è vincolante per il Gestore e per gli Utenti, così come le successive, eventuali, modificazioni, e dai principi generali contenuti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura e/o allacciamento alle fognature, con specifico obbligo per il Gestore di consegnarne copia all’Utente all’atto della stipula del contratto, e potrà essere modificato previa approvazione da parte del competente organo deliberante del Comune di Atrani.
Le variazioni intervenute s’intenderanno regolarmente notificate a tutti gli Utenti attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
In tale caso, è data facoltà all’Utente di recedere dal contratto entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione delle variazioni, decorso inutilmente il quale le modifiche apportate s’intenderanno integralmente accettate.
Articolo Tre (Definizioni)
Ai fini del presente regolamento s’intendono:
1) per impianti interni o privati: le tubazioni ed accessori installati all’interno della proprietà privata o sui manufatti di delimitazione del confine;
2) per impianti pubblici: le tubazioni ed accessori installati prima del confine di proprietà privata ed il contatore di misurazione dei consumi, ovunque questo sia posizionato;
3) per fognatura bianca, collettore o scarico "bianco": ogni condotta o canale che trasporti unicamente acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini, strade ecc. Ai sensi della legge 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che qualora dette acque, nel loro scorrimento, incontrino sostanze inquinanti non possono essere considerate acque "bianche";
4) per fognatura nera, scarico fognario, collettore "nero": ogni condotta che trasporti acque reflue ammissibili allo smaltimento ed eventuale depurazione così come definite dalla prefata legge 152/1999 e smi;
5) per fognatura industriale, scarico o collettore industriale: qualsiasi condotta che contenga anche acque di risulta di lavorazioni industriali, di scorrimento su depositi di materiali industriali ovvero di lavaggio di mezzi, attrezzature e sistemi industriali, deiezioni di allevamenti animali ed assimilabili;
6) per scarichi misti: gli scarichi derivanti dalla commistione di diverse tipologie di reflui.
La fornitura di acqua potabile è effettuata nei limiti di disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e delle condizioni tecniche degli impianti.
Il punto di consegna dell’acqua coincide con il confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata attraverso la quale si svilupperanno le condotte per la fornitura al punto finale.
Articolo Quattro (Allacciamento)
1. Rete Idrica
Per ottenere l’allacciamento alla rete idrica gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio Tecnico. Ricevuta la domanda il Gestore provvederà, nei tempi previsti dalla “Carta del servizio idrico Integrato”, ad effettuare apposito sopralluogo. L’esecuzione dei lavori avrà luogo solo dopo che l’Utente avrà formalmente accettato, mediante sottoscrizione, il preventivo di spesa predisposto dal Gestore che, in ogni caso, ha validità di giorni sessanta dalla data indicata in calce al documento. Qualora per ottenere le necessarie autorizzazioni all’esecuzione dei lavori si renda necessario costituire una fidejussione a vantaggio di terzi, i relativi oneri saranno a carico dell’Utente. Il proprietario è tenuto, altresì, ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della legge 47/85, indicante gli estremi della concessione edilizia, per le opere abusive, della concessione edilizia in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata dalla prova di pagamento delle somme dovute a a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’art.13 della legge 28
febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’art.35 della citata legge. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977 può essere prodotta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della citata legge 4 gennaio 1968, n.15 attestante che che l’opera è stata realizzata anteriormente al 30.01.1977.
Per le nuove costruzioni la dichiarazione sostitutiva di cui sopra sarà depositata presso l’ufficio Tecnico Comunale prima del rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento.
2. Rete Fognaria
Per ottenere l’autorizzazione ad allacciare a qualsiasi scarico alla fognatura comunale, gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:
1. Planimetria generale della proprietà della scale 1/500.
2. Sezione verticale del fabbricato dalle quale risultino chiaramente le condotte di scarico e quelle di areazione, i loro percorsi fino al piede dell’edificio e l’emissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti.
3. Relazione illustrativa sintetica con riferimento ai materiali usati.
Per le nuove costruzioni la dichiarazione sostitutiva di cui sopra sarà depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale prima del rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento.
L’Ufficio Tecnico Comunale curerà l’istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme del presente Regolamento che di quello del Regolamento edilizio e, acquisito il parere dell’Autorità Sanitaria competente, proporrà all’Amministrazione Comunale il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere particolari analisi dei liquami da immettere nella pubblica fognatura.
L’istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni allegato della domanda.
L’eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.
Ricevuta l’autorizzazione, i lavori verranno realizzati dall’utente in base al progetto approvato alla presenza di
un operaio idraulico o tecnico del Comune, al quale verrà fatta comunicazione prima dell’inizio dei lavori.
4. Bolli per € 16,00 da apporre sul rilascio dell’autorizzazione all’allaccio.
5. Ricevuta di versamento della cauzione per € 52,00 sul ccp. n.18949842 intestato al “COMUNE DI ATRANI SERVIZIO ACQUEDOTTO”, corredato da debita causale “cauzione per realizzazione allaccio alla rete fognaria”.
6. Ricevuta di versamento diritti di segreteria per € 16,00 sul ccp. n.18949842 intestato al “COMUNE DI ATRANI SERVIZIO TESORERIA” corredato da debita causale “diritti di segreteria rete fognaria”.
Ad avvenuto inizio dei lavori non sono ammesse variazioni a quanto riportato nell’istanza.
Articolo Cinque (Caratteristiche della Fornitura)
L’acqua verrà fornita dal Gestore agli appartamenti ed agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica mediante costruzione di una presa per ogni unità abitativa.
Il titolare della fornitura è il reale utilizzatore della stessa (proprietario, usufruttuario, affittuario, comodatario, appaltatore, o comunque titolare di un diritto reale di godimento).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 lettera “c” della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, le installazioni di contatori saranno effettuate per ogni singola unità abitativa, unità produttive e del settore terziario.
Non sono, quindi, consentiti nuovi impianti per forniture plurime o promiscue né che la titolarità del contratto permanga a chi non ha i titoli per possederla.
La cessazione della fornitura ed il subentro del nuovo utilizzatore dovranno essere comunicati al Gestore entro il termine di giorni venti dalla variazione.
Nelle zone servite dalla rete di distribuzione e/o dalle condotte fognarie, il Gestore, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non lo impediscano, concede la fornitura dell’acqua e/o la possibilità allo scarico.
La derivazione dalla tubazione idrica o fognaria stradale fino al confine di proprietà pubblica è eseguita esclusivamente dal Gestore o da impresa da parte dello stesso espressamente autorizzata.
Per le utenze civili non sono consentiti trattamenti, depositi o accumulo di acque nere prima dell'immissione nelle fognature pubbliche. Per gli scarichi industriali saranno dettate specifiche norme ai sensi della legge 152/1999 e successive modificazioni.
Nel punto di transizione dell’impianto tra la proprietà privata e la proprietà pubblica deve essere istallato un pozzetto a sifone ispezionabile.
Le richieste di allacciamento in zone o su strade non servite dagli impianti a rete non impegnano in alcun modo il Gestore, che, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, dei programmi di investimento approvati e, in ogni modo, secondo le priorità stabilite, potrà provvedere o meno agli estendimenti necessari.
La fornitura di acqua può essere concessa per i seguenti usi:
1) uso domestico privato, intendendo come tale l’acqua utilizzata per l’alimentazione, i servizi igienici e gli altri ordinari impieghi domestici e civili nelle abitazioni;
2) uso produttivo, intendendo come tale l’acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo commerciale, agricolo, artigianale e industriale compresi i relativi servizi igienici o comunque diverse da quella ad uso domestico;
3) uso allevamento bestiame, intendendo come tale l’acqua utilizzata per l’abbeveramento del bestiame;
4) uso antincendio, intendendo come tale l’acqua erogata dalle bocche da utilizzare esclusivamente in caso di incendio e per operazioni di spegnimento;
5) uso pubblico, intendendo come tale l’acqua erogata ad enti pubblici;
6) uso temporaneo, intendendo come tale l’acqua erogata per impieghi a carattere occasionale e di breve durata.
È fatto assoluto divieto di sub-fornitura o rivendita dell’acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura.
È inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato in contratto. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di somministrazione. Il Gestore potrà concedere allacciamenti di tipo temporaneo nei seguenti casi:
a) costruzione di nuovi edifici;
b) svolgimento di manifestazioni pubbliche temporanee (sagre, fiere, mostre, mercati, spettacoli viaggianti, ecc.).
L’allacciamento e la fornitura, in tali casi, saranno soggetti alla stessa disciplina che regola gli impianti fissi.
Articolo Sei (Recesso)
L’Utente che intenda recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Gestore che provvederà a rilevare la lettura finale. È fatto obbligo all’Utente recesso di provvedere al pagamento dei consumi fino alla data della disdetta.
La disdetta dal contratto di fornitura di acque potabili comporta automaticamente anche il recesso dai ruoli dei servizi di fognatura e depurazione.
Articolo Sette (Subentro)
L’Utente che intenda subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione al Gestore e sottoscrivere il contratto di fornitura con le stesse modalità dei contratti ex novo.
Xxxxxxxx Xxxx (Fatturazione dei Consumi)
La rilevazione del consumo d’acqua, del servizio di fognatura e depurazione e la relativa fatturazione avviene su base semestrale.
Nel caso che non sia stato possibile accedere al contatore per la lettura, sarà lasciata un’apposita cartolina con l'invito all’Utente di comunicare al Gestore l'autolettura del contatore.
Articolo Nove (Pagamento dei Consumi)
Le fatture relative ai consumi saranno recapitate all’indirizzo indicato dall’Utente e dovranno essere pagate entro la scadenza indicata secondo una delle seguenti modalità:
- per contanti presso il Tesoriere del Gestore;
- con assegni circolari o bancari presso il Tesoriere del Gestore;
- a mezzo versamento su c/c postale;
- a mezzo carta di credito presso il Tesoriere del Gestore;
- a mezzo domiciliazione bancaria.
Non sono ammessi pagamenti parziali dell’importo. I periodi di emissione saranno resi noti dal Gestore in modo da consentire all’Utente di verificare il ricevimento della bolletta.
In caso di contestazione della fattura da parte dell’Utente, il Gestore effettuerà le opportune verifiche riservandosi la facoltà di sospendere i tempi di pagamento.
Qualora la fattura venga rettificata sarà prevista una nuova scadenza.
Il rimborso delle somme pagate in eccesso avverrà, di norma, con recupero nella bolletta successiva, salvo i casi previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato per i quali avverrà tramite assegno circolare.
In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio.
Il Gestore, in tali casi, provvederà a dare preavviso a mezzo lettera raccomandata notificata almeno venti giorni prima della data di sospensione. Al suddetto avviso sarà allegato duplicato della fattura non pagata. La fornitura sospesa per morosità sarà riattivata entro
due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito d’intervento dell’Autorità competente.
In caso di errata azione per morosità il Gestore s’impegna a riconoscere all’Utente un rimborso a titolo di danni quantificato in lire cinquemila per ogni giorno di sospensione del servizio.
Non è in ogni caso addebitabile all’Utente subentrante la morosità pregressa.
All’Utente saranno addebitate le spese relative alla procedura di recupero salvo maggiori spese dovute alle procedure giudiziarie.
Articolo Dieci
(Criteri per la sospensione del servizio)
a) L’ufficio ragioneria registra i versamenti pervenuti alla data del 27 febbraio di ogni anno e stampa il tabulato degli utenti morosi, in ordine di grandezza di somme.
Provvede, quindi, a dare preavviso del distacco agli utenti morosi almeno 20 giorni prima, procedendo secondo l’ordine degli importi più elevati del tabulato innanzi detto, a mezzo raccomandata A.R.= In caso di morosità di uguale importo, si procederà alla sospensione della somministrazione di acqua iniziando dal moroso più antico.
Trascorsi 20 giorni dalla data della notifica, nel caso in cui l’utente moroso non esibisce la ricevuta di versamento delle somme dovute, l’ufficio innanzi detto emette decreto di distacco trasmettendolo all’ufficio tecnico comunale, per i successivi adempimenti di competenza;
b) l’ufficio tecnico comunale, dopo aver provveduto al distacco, redige apposito verbale, copia del quale sarà trasmesso all’ufficio ragioneria servizio idrico per i successivi adempimenti di carattere contabile;
c) l’ufficio tecnico comunale, per procedere ai distacchi, si avvarrà dell’ausilio della Polizia Municipale;
d) l’ufficio tecnico comunale istituirà apposito registro dei distacchi. Copia di detto registro, con gli aggiornamenti, sarà consegnato al Comando di Polizia Municipale che controllerà periodicamente il rispetto dei sigilli;
e) per distacco si intende l’asportazione del contatore ed apposizione dei sigilli;
f) la procedura di cui al presente articolo sarà applicata con decorrenza immediata Il Tabulato di riferimento per i distacchi fino al 30.4.----- è quello predisposto alla data del 28.02.----- è consegnato all’ufficio tecnico comunale.
Articolo Undici (Impianti per Uso Pubblico)
Ai fini del presente regolamento s’intendono come impianti per uso pubblico:
- le fontane pubbliche per l’erogazione d’acqua potabile;
- le bocche stradali pubbliche antincendio;
- le griglie e le caditoie stradali allacciate alle fognature bianche. È fatto divieto:
- di attingere acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- di attingere acqua dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d’incendi;
- di rompere i sigilli delle bocchette antincendio pubbliche, se non per lo spegnimento d’incendi;
- di scaricare, tramite le griglie e/o le caditoie stradali, qualsiasi sostanza diversa dall’acqua;
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti destinati ad altri usi.
Articolo Dodici (Tariffe ed Impianti)
Le tariffe per la fornitura idrica, il servizio fognario e di depurazione, sono quelle di volta in volta vigenti durante il periodo di riferimento.
I consumi idrici saranno rilevati mediante appositi apparecchi di misurazione che saranno forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di esclusiva proprietà dello stesso.
Resta invece a carico dell’Utente provvedere all’installazione di un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno ed un rubinetto di scarico dell’impianto interno.
I costi dell’intervento sostenuti dal Gestore, qualora non esistesse o non fosse funzionante la chiusura privata, saranno addebitati all’Utente.
Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all’Utente.
Gli apparecchi di misurazione sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Gestore e comunque di facile accesso al personale addetto.
La collocazione del misuratore deve avvenire di norma al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
Sono a carico dell’Utente gli adempimenti ed i costi afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.
Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia e di codice a barre apposti dal Gestore.
L’Utente è tenuto a preservare il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento nei casi di dolo o incuria. Nel caso di guasti l’Utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedere ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, sono a carico del Gestore.
I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente per mezzo di propri dipendenti o incaricati.
Qualora l’Utente manometta fraudolentemente il contatore sarà applicata la massima tariffa per tutto il consumo riscontrato o standard fatto salvo in ogni caso il diritto di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e la revoca della fornitura a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In qualsiasi momento l’Utente potrà richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore anche in contraddittorio con i tecnici del Gestore.
Il Gestore provvederà ad effettuare tale verifica entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta (a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo dell’Ente in caso di presentazione diretta ovvero quella di ricezione in caso di spedizione). Qualora a seguito della verifica venga accertato un effettivo guasto che ha arrecato un danno economico all’Utente, il Gestore s’impegna a darne comunicazione allo stesso entro il termine di giorni trenta dalla data di effettuazione della verifica ed a rimborsare, contestualmente, l’importo corrispondente ai consumi non correttamente misurati e corrisposto dall’Utente.
L’Ente potrà procedere a verifica a campione anche senza la segnalazione dell’utente, al fine di verificare eventuali abusi perpetrati dagli utenti; in tal caso si applicherà una multa pari a 1000,00 euro oltre le spese per il ripristino della perfetta funzionalità del contatore da effettuarsi in danno del contribuente.
Nel caso in cui la verifica accerti, invece, il corretto funzionamento del contatore, verrà addebitato all’Utente un importo forfetario a titolo di rimborso delle spese sostenute pari a € 150,00 oltre IVA se dovuta.
È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee quando vi sia la possibilità di ritorno di dette acque verso le condotte pubbliche.
È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di idoneo sistema che impedisca l’inquinamento delle acque in condotta.
L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
È vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle pubbliche.
Articolo Tredici (Manutenzioni e Riparazioni)
Sono di competenza del Gestore unicamente la manutenzione, le riparazioni e qualunque altro intervento da eseguirsi sugli impianti e sulle reti della parte pubblica
Gli impianti, le reti ed il contatore di misura rimangono di proprietà del Gestore che ne assume ogni onere di manutenzione.
Sono invece a carico dell’Utente:
- l’esecuzione e la manutenzione dell’opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore provvisto di relativo sportello;
- l’esecuzione e manutenzione della condotta dal confine della proprietà pubblica al contatore;
- l’esecuzione e la manutenzione di tutte le condotte interne ubicate in proprietà privata.
Articolo Quattordici (Interruzioni ed Irregolarità del Servizio)
Fatti salvi gli obblighi previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, Il Gestore non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti ed incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.
In nessuno di tali casi l’Utente avrà pertanto diritto ad abbuoni o risarcimenti danni.
Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio (ospedali, case di cura e riabilitazioni, cliniche private, gabinetti medici, scuole, uffici pubblici, bar, ristoranti, alberghi, pensioni, case per vacanze, alloggi agrituristici, ecc.) dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva.
Articolo Quindici (Disposizioni Transitorie e Finali)
È in facoltà del Gestore dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all’Autorità Giudiziaria, per qualsiasi inadempienza agli obblighi contemplati dal contratto e dal presente
regolamento nonché quando risulti non pagata, interamente o parzialmente, anche una sola fattura ovvero sia accertata l'elusione dal pagamento anche parziale.
Analogamente sarà immediatamente risolto il contratto in caso di dichiarazione d’inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti, o comunque per una comprovata illegittimità.
Gli utilizzatori dell’utenza che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi, hanno venti giorni di tempo, dalla comunicazione del Gestore, per regolarizzare la propria posizione e lasso inutilmente il quale è data facoltà al Gestore di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell’acqua.
Per le utenze industriali ed irrigue le norme saranno adattate alle specifiche situazioni pratiche mantenendo però inalterati i principi- guida del presente regolamento.
Il Gestore potrà emanare norme specifiche per i singoli comparti industriali o irrigui sulla base di particolarità tecniche da valutare con gli interessati.
Tutte le utenze dell'acquedotto o del sistema fognario e depurativo che non risultassero a ruolo saranno iscritte d'ufficio nei ruoli.
Per il pagamento del pregresso non fatturato, fermo restante il diritto del Gestore di sospendere la fornitura del servizio, potranno essere stipulati accordi bonari a sanatoria, in mancanza dei quali saranno attivare le procedure per la riscossione coattiva.
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’applicazione del presente regolamento sarà competente il Tribunale di Salerno.
Con l'approvazione e la successiva pubblicazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline comunali relative alla distribuzione dell'acqua ed ai servizi di fognatura e depurazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione in quanto applicabili.