ACCORDO QUADRO PER
ACCORDO QUADRO PER
Fornitura di “Dispositivi medici di chirurgia toracica, neonatali e ORL””
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ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo
ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione
ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico degli esecutori ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà
ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ARTICOLO 9 - Garanzie
ARTICOLO 10 - Espletamento della prestazione, ultimazione e “verifica di conformità” ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo
ARTICOLO 12 - Subappalto ARTICOLO 13 - Penali
ARTICOLO 14 - Risoluzione ARTICOLO 15 - Recesso
ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto, vicende soggettive dell’aggiudicatario ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d’autore
ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa ARTICOLO 20 - Foro competente
ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali
il Dott. ……………………, nato a ………………….. il …………………….., domiciliato per la carica pressol’Azienda
…………………………………., che interviene in nome, per conto e nell’interesse della…………………………… di, in seguito, per brevità, indicata come “Stazione Appaltante”, con sede legalein ………………, Via …………..
……………., Codice fiscale e Partita I.V.A. ……………., quale Direttoredella ;
Il Dott. , nato a ( ) il , residente a in
via n° _ _, in qualità di1 della
Ditta come risulta da , con sede legale a
in via n° , C.F. o P. IVA , in seguito denominata “esecutore”,
(ripetere per quante son le Ditte aggiudicatarie)
PREMESSO:
- che con Deliberazione è stata indetta la procedura aperta, per la conclusione di
un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di “Dispositivi medici per chirurgia toracica, neonatali e ORL”, di durata quadriennale e di valore pari ad € (iva esclusa).
• Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto essosi intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia aqualsiasi contraria eccezione;
- che con Deliberazione n° del è stata aggiudicata la fornitura e che indata è stato comunicato il predetto provvedimento ai controinteressati;
- che è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016;
- che le verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016) hanno dato esito positivo e l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace come risulta dal verbale redatto dal responsabile del procedimento in data ;
- che i fornitori, che separatamente sottoscrivono il presente Accordo Quadro, sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà diimpegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità etermini ivi stabiliti;
- che gli appalti specifici basati sugli accordi quadro per ciascuna voce di gara saranno affidati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo;
- che gli esecutori, a garanzia degli impegni contrattuali, hanno costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita come segue:
- Ditta
con polizza fideiussoria n. …………….. della compagnia assicurativa , per l’importo di Euro
………… (Se del caso: tale importo è pari al 50% dell’importo dovuto in quanto l’appaltatore ha presentato apposita documentazioneattestante il possesso della certificazione di cui all’art.103 del D.Lgs 50/2016; qualora nel corsodell’appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l’appaltatore di obbliga adintegrare l’importo della cauzione prestata);
(ripetere tante volte quante sono le Ditte aggiudicatarie)
- che gli esecutori conferma di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie pergarantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell’offerta tecnicapresentata;
- che gli esecutori riconosce espressamente che l’assunzione degli appalti alle condizioni offerte, èeffettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessunoescluso;
- SE DEL CASO che con provvedimento n. … del ….. è già stata disposta l’esecuzione anticipata del contratto oppure che con disposizione di servizio n. del il responsabile delprocedimento ha autorizzato l’esecuzione anticipata del contratto4 (art 32, comma 8 D.Lgs50/2016)]5;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile
Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione da parte della Stazione appaltante ed ha termine con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:
1. atto comprovante l’identità e i poteri degli esecutori;
2. delibera di aggiudicazione;
3. verbale di aggiudicazione efficace;
4. disciplinare di gara e relativi allegati;
5. capitolato d’oneri e relativi allegati;
6. offerta tecnica degli esecutori;
7. offerta economica degli esecutori;
8. cauzione definitiva;
In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli attied i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodottidagli esecutori, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dagli esecutori stesso edaccettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.
In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, ledisposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:
· presente atto
· disciplinare di gara
· elaborati tecnico-economici.
ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo Ai fini dell’esecuzione del presento atto, si intende per:
1. Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti gli atti e documenti ivi richiamati, qualeaccordo concluso dalla Stazione Appaltante, da una parte, e gli esecutori, dall’altra parte, con loscopo di stabilire tutte le condizioni e le clausole relative agli Appalti Specifici affidati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
2. stazione appaltante, l’Azienda sanitaria di lanciano – Xxxxx - Xxxxxx
0. esecutori, le ditte ;
4. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento diaggiudicazione definitiva;
5. responsabile del procedimento ;
6. direttore dell’esecuzione ;
7. Appalto Specifico: la fornitura affidata dalla stazione appaltante agli esecutori in esecuzione delpresente atto, giusta sottoscrizione di apposito contratto estimatorio/contratto estimatoriotemporaneo.
Gli esecutori individua nel Dott. il Rappresentante al quale la
stazioneappaltante, nella persona del responsabile della procedura o del direttore dell’esecuzione, possa fareriferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui gli esecutori proceda allasostituzione del rappresentante senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dellastazione appaltante, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione dellededuzioni addotte dagli esecutori nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenutasulla cauzione definitiva di cui al presente atto d’importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.
ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti
Ambito oggettivo
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità diaffidamento da parte della Stazione appaltante degli Appalti Specifici e, conseguentemente, diesecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.
Il presente Accordo Quadro è concluso con gli aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, iquali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad eseguire ogni singolo appalto specifico, aisensi dell’art. 54 D.Lgs n. 50/2016, alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e negli atti ivirichiamati.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 gli appalti specifici basati sulpresente accordo quadro sono aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordoquadro e nel capitolato d’oneri senza nuovo confronto competitivo (punto 1.5 del capitolato d’oneri).
Corrispettivo
L’importo complessivo massimo stimato dell’accordo quadro è di € (iva esclusa) , oneri sicurezza pari a zero.
L’importo complessivo dell’accordo quadro potrà subire variazioni per effetto dell’esercizio delle opzioni previste nel disciplinare di gara.
I corrispettivi unitari sono quelli offerti in sede di gara dagli esecutori e risultanti dalle offerte economiche, allegate al presente accordo quadro.
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nelpieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.
Gli obblighi e gli oneri derivanti agli esecutori dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza di leggi,capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competentiautorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo è comprensivo del servizio di “consegna” e di ogni altra prestazione prevista dal presenteatto e dagli atti e documenti ivi richiamati.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dagli esecutori in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alleproprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto oeventualità.
Gli esecutori non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivocontrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.
Il corrispettivo dovuto agli esecutori non è oggetto di revisione (aumento/diminuzione). Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – Varianti in corso d’opera
Si applica l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante potrà disporre lemodifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l’entità delle prestazioni dedotte nel contratto inesercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi dei casi previsti dall’art.106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali che comportano un aumento o unadiminuzione dell’importo del contratto pari o inferiore al 10% si considerano non sostanziali.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 (rectius) del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente puòsostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti dicommercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente allaStazione appaltante unitamente alla copia della documentazione comprovante l’avvenuta cessione deisuddetti diritti e previa autorizzazione della Stazione appaltante che sarà concessa in esito alla verificadei requisiti di cui all’art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Variazioni, in aumento o in diminuzione, dei quantitativi della fornitura non comporteranno in alcun caso variazioni dei corrispettivi o delle altre condizioni contrattuali, se contenute all’interno di un quinto del valore del voce di prodotto oggetto di gara relativa alla “singola voce di prodotto oggetto di gara” di partecipazione (c.d. “quinto d’obbligo), ed ad esse il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi .
Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto di richiedere variazioni alle condizioni contrattuali e, nel caso in cui la ASL non intenda accoglierle, ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi.
Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione
L’esecuzione del presente atto deve avvenire presso la Stazione Appaltante.
ARTICOLO 5 - Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della relativastipula, fatto salvo il recesso anticipato nelle ipotesi previste nel disciplinare di gara
Durante il periodo di efficacia del presente Accordo quadro la stazione appaltante potrà avviare i singoliAppalti Specifici, che scadranno unitamente all’Accordo quadro.
Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata primadella stipulazione del presente atto, il relativo atto deve indicare le prestazioni che gli esecutori ha dovutoavviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza dellelimitazioni poste in sede di avvio in via d’urgenza.
L’accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell’importo dell’accordo quadro.
Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l’importo dell’accordo quadro non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga.
Alla conclusione dell’accordo quadro (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
ARTICOLO 6 - Xxxxx, obblighi e adempimenti a carico degli esecutori
Sono a carico degli esecutori gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fannocarico alla stazione appaltante per legge.
Sono a carico degli esecutori, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli onerie rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente attomedesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l’espletamento dellaprestazione, attrezzature, spese di trasporto, ..…), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria perl’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completoadempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, diviaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Sono a carico degli esecutori, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli onerirelativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi diOrganismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.
Gli esecutori si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti esecondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nelladocumentazione richiamata.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche edalle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, gli esecutori siobbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche edi sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo caricodegli esecutori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto,gli esecutori non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazioneappaltante assumendosene ogni relativa alea.
Gli esecutori si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delleprestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione dellaqualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire allastazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto enei documenti di gara richiamati;
d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevatilivelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, diindirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria strutturaorganizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioniintervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative allafornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventualeinosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi o delle fornitureoggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative della stazione appaltante,dovranno essere eseguite senza interferire con l’attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici;modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro,gli esecutori prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture dellastazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.
Gli esecutori si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dellastazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativain atto.
Gli esecutori rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cuil’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svoltedalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.
Gli esecutori si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazionicontrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispettodelle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere degli esecutori verificarepreventivamente tali procedure.
Gli esecutori si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anchesenza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché aprestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Gli esecutori si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale chedovessero essere impartite dalla stazione appaltante.
Gli esecutori si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza cheabbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.
Gli esecutori prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essereprestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dellesedi e degli uffici della stazione appaltante.
Sono a carico degli esecutori, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presenteatto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione delpresente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:
a) all’imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a
b) seconda della loro natura;
c) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicatinel presente atto;
d) all’apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l’espletamento della prestazione delle
e) “targhette identificative” (se del caso);
f) allo sgombero e all’asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio(se del caso).
g) In caso di inadempimento da parte degli esecutori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazioneappaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presenteatto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.
ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà
La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano statipositivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina delpresente atto.
Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a caricodegli esecutori anche nell’ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.
ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Gli esecutori si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizionilegislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene esicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a propriocarico i relativi oneri. In particolare, gli esecutori si impegna a rispettare nell’esecuzione delle
obbligazioniderivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.U.V.R.I. e relativaNota Informativa.
Gli esecutori si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivitàcontrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi edintegrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località disvolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli esecutori si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loroscadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano gli esecutorianche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periododi validità del presente atto.
Gli esecutori, nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all’art. 2 del D.P.R.n.
62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a normadell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agliobblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento approvato a livello aziendale.
ARTICOLO 9 - Garanzie
Generalità
Gli esecutori garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiarache tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
Gli esecutori garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, aderrata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendanoinidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dagli esecutori anche per il fatto del terzo, intendendo lastazione appaltante restare estranea ai rapporti tra gli esecutori e le ditte fornitrici dei vari materialicomponenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.
La stazione appaltante e gli esecutori convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c.decorreranno dalla data di approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina delpresente atto.
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.
In caso di inadempienza da parte degli esecutori alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazioneappaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto ilpresente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell’articolo 1456 c.c..
Cauzione definitiva
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, gli esecutori fanno costituito una cauzione definitiva sopra richiamata.
Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”.
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito delladisciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessadi avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”.
La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anchefuture ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dagli esecutori, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
È fatta salva la possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, gli esecutori dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dalricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.
ARTICOLO 10 - Espletamento della prestazione e verifica di conformità
Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell’esecuzione, anche avvalendosi egliassistenti contabili.
Le prestazioni acquisite sono soggette alla verifica di conformità secondo la disciplina di cui all’art. 102 comma 2 del Codice. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto segnala tempestivamente al RUPeventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali al fine dell’applicazione delle penali odella risoluzione del contratto.
Concluso il contratto, effettuate le ultime operazioni in merito all’accertamento del rispetto delleprevisioni e pattuizioni contrattuali (art. 102 comma 3 del codice), previa acquisizione del DURC, siprocederà allo svincolo della cauzione definitiva.
ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo
Il pagamento sarà disposto dalla Stazione appaltante previa verifica e conferma delle risultanzedell’accettazione delle prestazioni; il direttore dell’esecuzione è responsabile dell’accettazione
dellaprestazione ai fini dell’esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento delcorrispettivo.
Il direttore dell’esecuzione si avvale del supporto degli assistenti contabili, come definiti dal presente atto,rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dagli esecutori,secondo la disciplina del capitolato d’xxxxx e del contratto estimatorio/contratto estimatorio temporaneo.
L’acconto verrà pagato dalla Stazione appaltante nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data diricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione resaeal CIG.
Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione appaltante; vige l’obbligo di fatturazione elettronica datrasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un’unica fatturacomprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare suogni fattura emessa, indipendentemente dall’importo del documento, la quota di propria spettanza equella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota nondeve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale dispettanza sull’importo specificatamente fatturato).
Gli esecutori assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Gli esecutori si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub esecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Gli esecutori, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazioneappaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di talecomunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, gli esecutori non potràsollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223convertito in Legge n. 248/2006.
I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per lariduzione della garanzia fideiussoria costituita dagli esecutori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 delD.Lgs. 50/2016.
Resta espressamente inteso che in nessun caso gli esecutori potrà sospendere l’esecuzione del presenteatto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo.
Qualora gli esecutori si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto,mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte della Stazioneappaltante.
ARTICOLO 12 - Subappalto
Gli esecutori, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.
Oppure
Gli esecutori, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappaltol’esecuzione delle attività di seguito indicate:……………...
L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.
Gli esecutori è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatticomunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiestidalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivitàagli stessi affidate.
Gli esecutori si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari primadell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto disubappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa ladocumentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede digara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stessoaffidate.
Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto assumono gli obblighi ditracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazioneappaltante non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazioneappaltante procederà a richiedere agli esecutori l’integrazione della suddetta documentazione,assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verràautorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione delprocedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri degli esecutori, il quale rimanel’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante della perfetta esecuzione del presenteatto anche per la parte subappaltata.
Gli esecutori si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa diterzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.
Nel caso in cui il subesecutore coincida con un’impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigentidisposizioni, la responsabilità solidale dell’avvalente e dell’ausiliario subesecutore.
La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizied al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Gli esecutori si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durantel’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti del subesecutore;in tal caso gli esecutori non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né aldifferimento dei termini di esecuzione del presente atto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte degli esecutori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazioneappaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Gli esecutori conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula delcontratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata lecondizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
Gli esecutori dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali,con ribasso non superiore al venti per cento. Gli esecutori corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alleprestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazioneappaltante, sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione dellapresente disposizione. Gli esecutori è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti,da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la Stazione appaltante annullerà l’autorizzazioneal subappalto.
ARTICOLO 13 – Penali
In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con ilpresente atto, verranno applicate le penali previste all’art. 9 del Capitolato d’oneri.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttoredell’esecuzione.
É ammessa, su motivata richiesta degli esecutori, la totale o parziale disapplicazione della penale,quando si riconosca che il ritardo o l’inadempimento non è imputabile agli esecutori, oppure quando siriconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltanteLa disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi agli esecutori.
Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del responsabiledel procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.
La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alpresente contratto con quanto dovuto agli esecutori a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivimaturati.
La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso gli esecutori dall’adempimentodell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento dellamedesima penale.
ARTICOLO 14 - Risoluzione
Si applica l’art. 108 del Codice.
In caso di risoluzione del presente atto, escluse le ipotesi di cui all’art. 108 comma 1 lettere a) e b), laStazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non siastata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confrontidegli esecutori per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcuntermine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile,nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi agli esecutori a mezzoPEC, nei seguenti casi:
a) qualora sia stato depositato contro gli esecutori un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
b) legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, lacomposizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nelcaso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il qualeentri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari degli esecutori;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttoregenerale o il responsabile tecnico degli esecutori siano condannati, con sentenza passata in giudicato,per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovverosiano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) qualora gli esecutori perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenzapubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell’attomedesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
f) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici)giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
g) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche
h) disposizioni contenute nel presente atto;
i) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
j) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3/8/2010n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
k) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione diprestazioni secondo la disciplina del presente atto;
m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell’importo netto delpresente atto;
n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione delcontratto e vicende soggettive degli esecutori;
o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
p) In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, gli esecutori ha diritto al pagamentoda parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regolad’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora
q) per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore
r) compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
ARTICOLO 15 - Recesso
La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presenteatto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione agli esecutori da darsi con unpreavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali la Stazioneappaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenzasulla prestazione, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalpresente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi agli esecutori a mezzoPEC.
Si rinvia inoltre a tutte le cause di recesso previste dal capitolato d’oneri o dal disciplinare di gara.
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delleprestazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattroquinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.
Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del presente articolo sonosoltanto quelle già accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cuisopra.
Gli esecutori deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto dellaprestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell’esecuzione e deve mettere irelativi spazi a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgomberoe' effettuato d'ufficio e a sue spese.
Gli esecutori rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche dinatura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
In ogni caso di recesso gli esecutori si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lacontinuità della prestazione in favore della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto aquella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nullaspetti agli esecutori a titolo di indennizzo.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicataagli esecutori e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.
ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Gli esecutori assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tantodegli esecutori stesso quanto della Stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenzeo altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche seeseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, gli esecutori ha stipulato una polizza assicurativa, acopertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tieneindenne la Stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasidanno gli esecutori possa arrecare alla Stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché aiterzi, nell’esecuzione della prestazione.
Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché siareclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.
La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti della Stazione appaltante, a qualsiasieccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioniinesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presentearticolo è condizione essenziale, per la Stazione appaltante, e, pertanto, qualora gli esecutori non sia ingrado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di dirittocon conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo dirisarcimento del maggior danno subito.
Resta ferma l’intera responsabilità degli esecutori anche per danni eventualmente non coperti ovvero perdanni eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell’aggiudicatario
È fatto assoluto divieto agli esecutori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’attomedesimo.
Nel caso di inadempimento da parte degli esecutori degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazioneappaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, ilpresente atto.
Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d’azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione,trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall’art. 106 del
D. Lgs.
n. 50/2016.
Nel caso di contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni, al fine di consentire alla Stazioneappaltante di predisporre l’atto autorizzatorio, gli esecutori si impegna a comunicare immediatamente allaStazione
appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazionedei prodotti; in particolare gli esecutori dovrà indicare:
· motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativadocumentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato,
· descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno , ).
Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legalerappresentante degli esecutori e della ditta subentrante.
Gli esecutori sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati alla Stazione appaltante daomesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. delCapitolato d’oneri in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento.
In caso di inadempimento da parte degli esecutori degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, ilpresente contratto.
In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltàinsindacabile della Stazione appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso,comunque, la Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi degli esecutori nonoffrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.
ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Gli esecutori assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzionitecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
gli esecutori, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovesseroavanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi chevantino diritti sulle prestazioni contrattuali, gli esecutori assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazioneappaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto gli esecutori delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dellastazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesaazionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando oripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.
ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa
Il presente atto è soggetto alle condizioni risolutive di cui al D.Lgs. 159/2011.
ARTICOLO 20 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra gli esecutori e la stazione appaltante, sarà competente in viaesclusiva il Foro di Pescara.
ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima dellasottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferitiper la sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti chespettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presentecontratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed inparticolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché perl’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
La trasmissione dei dati dagli esecutori alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica oelematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003e s.m.i.
Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità etrasparenza nel pieno rispetto del citato X.Xxx. 196/2003 e s.m.i. con particolare attenzione a quantoprescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del presente contratto sono esatti ecorrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali dicompilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronicie cartacei.
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Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di n. pagine.
Il presente contratto viene redatto con modalità telematica. Letto, confermato e sottoscritto.
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X.X. X.Xxx. 000/0000 Xx può procedere alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia previaacquisizione di apposita autocertificazione di cui all’art. 89 rispett.te dell’informazione antimafia, inserendo ad esempionell’atto la seguente clausole “La Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza dell’informazione antimafia. La stazioneappaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa”.
Per l’Azienda sanitaria di Pescara L DIRETTORE GENERALE
Per gli eseucutori
Il Legale Rappresentante
…………………………
(documento sottoscritto con firma digitale da )
Il sottoscritto , in qualità di , dichiara di avereparticolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivirichiamati.
(ripetere per tutti gli aggiudicatari)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettaretutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenutocon le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni diseguito elencate:
Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti
Articolo 5 – Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni Articolo 6 – Xxxxx, obblighi e adempimenti a carico degli esecutori Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 9 - Garanzie
Articolo 10 – Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo
Articolo 13 - Penali Articolo 14 - Risoluzione Articolo 15 – Recesso
Articolo 17 – Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa Gli esecutori
Il Legale Rappresentante
……………………
(documento sottoscritto con firma digitale da )
(ripetere per tutti gli aggiudicatari)