Obiettivo Alpha
Obiettivo Alpha
Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico (Tariffa 25JA)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs.
30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione
Modello 5396 / 06
Obiettivo Alpha
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di ottobre 2006 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 31.10.2006
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Scheda Sintetica Obiettivo Alpha
Scheda Sintetica
Obiettivo Alpha
Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico (Tariffa 25JA)
Attenzione: leggere attentamente la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
1.b) Denominazione del contratto
Il nome commerciale del contratto è: Obiettivo Alpha
1.c) Tipologia del contratto
Obiettivo Alpha è un'assicurazione sulla vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico.
Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate all'andamento del titolo strutturato “Obiettivo Alpha” (parametro di riferimento).
Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del parametro cui sono collegate le prestazioni assicurative.
1.d) Durata
L'assicurazione, che decorre dal 05/12/2006 e scade il 05/12/2011, ha una durata pari a cinque anni.
E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.
1.e) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Il premio minimo può essere incrementato per multipli del valore di
€ 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Obiettivo Alpha è un prodotto ad alta connotazione finanziaria le cui prestazioni sono collegate all'andamento di un parametro di riferimento, nella fattispecie il titolo strutturato “Obiettivo Alpha” il cui emittente è Banche Popolari Unite S.C.p.A.. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Contraente mira a percepire delle somme periodiche fisse ed una somma finale in parte fissa ed in parte connessa all'apprezzamento dell'indice azionario Deutsche Bank Dividend Hedged CROCI Euro Index.
Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto qui descritto, assume il rischio connesso all'andamento del parametro di riferimento e quello legato alla insolvenza dell'emittente del parametro stesso.
Il contratto prevede una maggiorazione delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato.
Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene implicitamente utilizzato dall'Impresa per far fronte ai costi ed ai rischi demografici del contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte non concorre alla formazione delle somme che saranno pagate in corso di contratto o alla sua scadenza.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Somme periodiche da corrispondersi in corso di contratto:
Poiché la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo in corso di contratto, il pagamento delle somme periodiche di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.
Al 05/12/2007 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato.
Al 05/12/2009 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato.
b) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:
Poiché la Compagnia non garantisce in proprio il pagamento delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.
In caso di vita dell'Assicurato al 05/12/2011, scadenza del contratto, verrà liquidato ai Beneficiari designati il premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto maggiorato del 2,25% (due virgola venticinque per cento). Inoltre, potrebbe essere corrisposta una somma di importo variabile le cui modalità di calcolo sono dettagliatamente illustrate in Nota Informativa.
c) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto:
Poiché la Compagnia non garantisce in proprio, alla scadenza contrattuale, il pagamento delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima di detta scadenza, la liquidazione delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, salvo quanto previsto all'articolo 16 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione, sarà corrisposto, al 05/12/2011 scadenza del contratto, agli aventi diritto, oltre a quanto previsto in caso di vita dell'Assicurato a tale data, anche un importo pari al 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto stesso.
d) Opzioni contrattuali:
Il Contraente ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:
1) una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
2) una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
3) una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
4) una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
La richiesta di esercizio delle opzioni sopra indicate deve essere effettuata dal Contraente entro la data di scadenza del contratto.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 2 – “Prestazioni periodiche in xxxxx xx xxxxxxxxx”, 0 – “Prestazioni alla scadenza del contratto” e 4 – “Titolo strutturato” delle Condizioni di Assicurazione.
4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
Alla data di redazione della presente documentazione il rating rilasciato da Fitch a Banche Popolari Unite S.C.p.A., emittente del titolo strutturato, è pari a A.
Alla data di redazione della presente documentazione il rating rilasciato da Standard & Poors a Banche Popolari Unite S.C.p.A., emittente del titolo strutturato, è pari a A-.
Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul quotidiano M.F. e sul sito Internet della Compagnia.
L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità dell'ente emittente gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo, di conseguenza il Contraente rischia di ottenere un capitale a scadenza, un capitale caso morte ed un valore di riscatto inferiore al premio versato.
Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati.
L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe determinare la perdita a scadenza fino ad un massimo del 5,397% dei premi versati. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente dello strumento finanziario sottostante il contratto.
5. COSTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO
L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.
L'entità dei costi implicitamente gravanti sui premi riduce l'ammontare delle prestazioni.
Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto (distinto nelle componenti obbligazionaria e derivata ) e nella componente di costo.
Con il pagamento del premio il Contraente corrisponde all'Impresa un caricamento implicito, risultante dal maggior prezzo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo della provvista di attivi sostenuto dalla Compagnia. Il caricamento implicito è quindi determinato dalla differenza tra il valore nominale del titolo strutturato (100%) ed il suo prezzo di acquisto (94,5%).
Scomposizione del premio | Valore % |
Componente obbligazionaria | 89,40% |
Componente derivata | 5,10% |
Costi impliciti comprensivi della copertura caso morte | 5,50% |
Premio complessivo | 100,00% |
Il contratto descritto nella presente Scheda Sintetica non contempla la presenza di diritti fissi.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
Nota Informativa
Obiettivo Alpha
Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico (Tariffa 25JA)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.
L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
- Xxxxxx.
Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05 Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita
S.p.A. è: Reconta Ernst & Xxxxx S.p.A. – Xxx xxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Compagnia o Impresa.
2 – Conflitto di interessi
Si precisa che la distribuzione del contratto qui descritto può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, o partecipati da società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano (alla data di redazione della presente Nota Informativa: Banca Popolare di Milano S.C. a R.L., Banca di Legnano S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.). Inoltre il contratto può essere distribuito da società con cui Bipiemme Vita S.p.A. o altre società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano intrattengono rapporti d'affari.
In tali casi si segnala la presenza di un conflitto di interessi in quanto il prodotto assicurativo è emesso e distribuito da soggetti appartenenti al medesimo gruppo o da soggetti partecipati da società del gruppo.
Si precisa che il titolo strutturato a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto qui descritto viene acquistato da Bipiemme Vita S.p.A. attraverso Banca Akros S.p.A. società appartenente al gruppo Banca Popolare di Milano e che Banca Akros S.p.A., alla data di redazione della presente Nota Informativa, è l'Agente di Calcolo che determina il valore del titolo strutturato nel tempo.
In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A., pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti.
Bipiemme Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
3 – Rischi finanziari
Obiettivo Alpha è un'assicurazione sulla vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico le cui prestazioni dipendono da uno specifico parametro di riferimento, nella fattispecie un titolo strutturato denominato “Obiettivo Alpha” emesso da Banche Popolari Unite S.C.p.A., indicizzato all'indice azionario Deutsche Bank Dividend Hedged CROCI Euro Index.
Un'assicurazione a termine fisso è un contratto che prevede il pagamento del capitale assicurato sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data che di sua premorienza.
Questa assicurazione è un contratto in cui l'entità delle somme dovute dall'Impresa di assicurazione dipende dalle oscillazioni del valore di un parametro di riferimento e pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al parametro stesso.
Di seguito sono descritti i rischi finanziari cui può essere esposto il Contraente:
• rischio specifico: rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente.
• rischio sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati.
• rischio d'interesse: rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
• rischio di controparte: rischio, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto del deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.
• rischio di liquidità: rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando e se necessario) in liquidità senza perdere di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; in particolare, a parità di condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su tali mercati.
4 – Prestazioni assicurative
Le prestazioni contrattuali sono collegate direttamente al titolo strutturato “Obiettivo Alpha”, di seguito anche più semplicemente titolo, emesso da Banche Popolari Unite S.C.p.A. di seguito definita anche come “emittente”.
Il prezzo del titolo strutturato alla data del 05/12/2006, decorrenza del contratto, è pari al 94,50% (novantaquattro virgola cinquanta per cento) del suo valore nominale e pertanto il valore corrente del titolo evolverà, nel corso della durata contrattuale e sino alla sua scadenza fissata al 05/12/2011, a partire da tale valore.
In caso di riscatto anticipato del contratto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al premio versato.
Poiché Bipiemme Vita S.p.A. non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del parametro di riferimento e quello legato alla insolvenza dell'emittente del parametro stesso.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede una durata, computata in anni interi, di cinque anni. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie fissata al 05/12/2006 e quella di scadenza delle stesse fissata al 05/12/2011.
L'assicurazione prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo minimo pari a
€ 2.500,00 (duemilacinquecento) incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli.
Una parte del premio versato dal Contraente viene implicitamente utilizzato dall'Impresa per far fronte ai costi del contratto ed ai rischi demografici (rischio di mortalità) e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale.
SOMME PERIODICHE LIQUIDABILI IN CORSO DI CONTRATTO
Premesso che la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo in corso di contratto, il pagamento delle somme periodiche di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso di dette somme da parte dell'emittente del titolo strutturato.
Premesso quanto sopra saranno corrisposte al Contraente:
• al 05/12/2007 una somma pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato;
• al 05/12/2009 una somma pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato;
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Premesso che la Compagnia non garantisce in proprio il pagamento delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.
Nota Informativa Obiettivo Alpha
Premesso quanto sopra al 05/12/2011, scadenza del contratto, potrebbe essere corrisposta agli aventi diritto, oltre al premio versato maggiorato del 2,25% (due virgola venticinque per cento) del premio stesso, anche una somma di importo variabile. Le modalità di calcolo per determinare tale somma sono dettagliatamente illustrate al seguente punto “5 – Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative”.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Poiché la Compagnia non garantisce in proprio, alla scadenza contrattuale, il pagamento delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima di detta scadenza, la liquidazione delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.
Premesso quanto sopra, al 05/12/2011, scadenza del contratto, in caso di decesso dell'Assicurato prima del 05/12/2011, potrebbe essere corrisposta agli aventi diritto, oltre al premio versato maggiorato del 2,25% (due virgola venticinque per cento) e ad un ammontare pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) di detto premio anche una somma di importo variabile.
Le modalità di calcolo per determinare tale somma sono dettagliatamente illustrate al seguente punto “5 – Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative”.
Per informazioni sui costi delle garanzie offerte si rimanda alla specifica sezione D della presente Nota Informativa.
5 – Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative
Premesso che la Compagnia non fornisce in proprio alcuna garanzia, il pagamento delle somme di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso di dette somme da parte dell'emittente.
5a) – Modalità di calcolo della somma fissa liquidabile al 05/12/2007
Al 05/12/2007 la somma di importo fisso prevista a tale data sarà pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.
5b) – Modalità di calcolo della somma fissa liquidabile al 05/12/2009
Al 05/12/2009 la somma di importo fisso prevista a tale data sarà pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.
5c) – Modalità di calcolo della prestazione in caso di vita dell’Assicurato al 05/12/2011 scadenza del contratto
Al 05/12/2011, scadenza del contratto, la prestazione in caso di vita dell'Assicurato si determina sommando al premio versato dal Contraente:
• un importo pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto;
• inoltre potrebbe essere liquidata anche una somma di importo variabile (CP) così calcolata:
⎡ 1 60 ⎤
CP = Max⎢ 0 ; 50% × 60 ∑ IndexPerft ⎥
⎣ t =1 ⎦
in cui
IndexPerft
= Indicet −1 Indice0
Indice t: Valore di chiusura dell'Indice in Data di Osservazione t-esima (t = 1,2…60); Indice 0: Valore di chiusura dell'Indice in Data di Regolamento;
Date di Osservazione: in numero di 60, con cadenza mensile a partire dal 5 Gennaio 2007 e fino al 5 novembre 2011 ambo compresi, mentre l'ultima rilevazione verrà effettuata il 25 novembre 2011.
5d) – Modalità di calcolo della prestazione al 05/12/2011 scadenza del contratto, in caso di decesso dell’Assicurato prima di tale data
Al 05/12/2011, scadenza del contratto, la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato prima di tale data si determina sommando al premio versato dal Contraente:
• un importo pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto;
• un importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta) del premio versato dal Contraente alla sottoscrizione del contratto;
• inoltre potrebbe essere liquidata anche una somma di importo variabile (CP) così calcolata:
⎡ 1 60 ⎤
CP = Max⎢ 0 ; 50% × 60 ∑ IndexPerft ⎥
in cui
IndexPerft
⎣
= Indicet −1 Indice0
t =1 ⎦
Indice t: Valore di chiusura dell'Indice in Data di Osservazione t-esima (t = 1,2…60); Indice 0: Valore di chiusura dell'Indice in Data di Regolamento;
Date di Osservazione: in numero di 60, con cadenza mensile a partire dal 5 Gennaio 2007 e fino al 5 novembre 2011 ambo compresi, mentre l'ultima rilevazione verrà effettuata il 25 novembre 2011.
6 – Opzioni contrattuali
Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale maturato in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.
La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione contenente:
• una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
• l'impegno a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI
7 – Parametro di riferimento
Il parametro di riferimento è un prestito obbligazionario con cedole periodiche denominato “Obiettivo Alpha” emesso da Banche Popolari Unite S.C.p.A.. Il prestito obbligazionario presenta le caratteristiche di seguito elencate:
Denominazione: | Obiettivo Alpha |
Natura: | titolo strutturato con cedole |
Mercato di quotazione: | assente |
Tempistica di rilevazione | il valore corrente del titolo verrà calcolato con frequenza almeno mensile dall'Agente di Calcolo adottando metodologie diffuse sul mercato ed impiegando parametri oggettivamente rilevabili |
Fonte Informativa da cui ricavare il valore del titolo di riferimento | Il quotidiano MF |
Qualora in una Data di Rilevazione (ovvero Data di Osservazione) il Valore di Chiusura dell'Indice non sia disponibile o tale Data di Rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la rilevazione del Valore di Riferimento dell'Indice verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di “Eventi di turbativa del mercato” ed “Eventi straordinari inerenti l'indice”.
Qualora, in corrispondenza delle date sopra indicate, non sia stato possibile osservare alcuno dei Valori di Riferimento dell'Indice, l'Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di procedere comunque a determinare un prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice, a seconda del caso, da valere quale prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice per la relativa Data di Rilevazione (ovvero Data di Osservazione), utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice nonché la composizione del suddetto Indice a quella data vigenti (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).
Ai sensi del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende, con riferimento all'Indice sottostante, ogni giorno di contrattazione in cui il Titolare dell'Indice ne calcoli e pubblichi il valore.
Qualora, in occasione di una Data di Rilevazione (ovvero Data di Osservazione), l'Agente per il Calcolo abbia accertato che si sia verificato o persista in relazione all'Indice sottostante uno o più dei seguenti eventi (gli “Eventi di Turbativa” e ciascuno l”Evento di Turbativa”):
a) una sospensione o una limitazione degli scambi di titoli che costituiscano almeno il 20% dell'Indice in tale data;
b) un'interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato su titoli che costituiscano almeno il 20% dell'Indice in tale data;
c) la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20% dell'Indice in tale data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura anticipata sia stata annunciata almeno un'ora prima (i) dell'orario di regolare chiusura degli scambi sui mercati, o (ii) del termine fissato per l'acquisizione degli ordini da eseguirsi in quella data;
l' Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di utilizzare, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili, il Valore di Riferimento dell' Indice il primo giorno lavorativo successivo alla data originale di rilevazione nel quale non sussista l'Evento di Turbativa. In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un Valore di Riferimento dell'Indice potrà essere successiva al quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista.
Di conseguenza, laddove l'Evento di Turbativa persista anche il quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento dell'Indice sottostante in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio degli Eventi di Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale giorno per qualsiasi titolo incluso nell'Indice soggetto all'Evento di Turbativa.
Nel caso in cui, in un giorno di rilevazione del Valore di Riferimento dell'Indice sottostante, si verifichi una modifica sostanziale nel criterio del calcolo o comunque nella determinazione di tale Indice, ovvero tale Indice non sia più disponibile, verranno applicati, ove necessari, dall'Agente per il Calcolo gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione delle Cedole Variabili.
In particolare qualora in ciascuna Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento:
a) l'Indice non venga calcolato e comunicato dal relativo Titolare, ma sia calcolato e pubblicamente comunicato da un altro ente di equipollente ufficialità ovvero ritenuto a ragionevole giudizio dell'Agente per il Calcolo fonte attendibile anche in funzione della sua posizione di mercato, le Cedole Eventuali saranno calcolate sulla base del valore dell'Indice così calcolato e pubblicamente comunicato da tale diverso ente;
b) l'Indice sia sostituito da un Indice (l“Indice Equivalente”) che utilizzi, a giudizio dell'Agente per il Calcolo, i medesimi o equivalenti metodi di calcolo di quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice, l'Indice rilevante per la determinazione delle Cedole Variabili sarà l'Indice Equivalente;
c) la formula o il metodo di calcolo dell'Indice siano stati oggetto di modifiche rispetto a quelli in vigore alla Data di Rilevazione di un precedente Valore di Riferimento, l'Agente per il Calcolo apporterà a tale nuova formula o metodo di calcolo le opportune rettifiche, basandosi sul valore di chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento o se nel caso alla Data di Rilevazione Iniziale (Data di Regolamento), determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la formula e il metodo di calcolo del Valore di Riferimento dell'Indice usati prima del cambiamento o del mancato calcolo, anziché basandosi sul Valore di Riferimento dell'Indice pubblicato, riferendosi ai soli titoli che facevano parte dell'Indice nel periodo immediatamente precedente le predette modifiche;
d) né il Titolare né altro ente calcolino e pubblicamente comunichino il valore dell'Indice, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente punto a), il valore dell'Indice sia stato comunicato da un ente non ritenuto a tal fine fonte attendibile dall'Agente per il Calcolo, verranno effettuati da parte dell'Agente per il Calcolo gli opportuni calcoli per determinare la cedola, secondo quanto previsto al precedente punto c).
Qualora infine si verifichino altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati e/o non riconducibili a quelli di cui sopra, l'Agente per il Calcolo, a propria insindacabile discrezione, ove dal medesimo ritenuto necessario, apporterà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche ai fini della determinazione delle Cedole Variabili.
Di sotto riportiamo il grafico dell'andamento dell'indice azionario Deutsche Bank Dividend Hedged CROCI Euro Index degli ultimi cinque anni.
Attenzione: l'andamento passato non è indicativo di quello futuro
Il Deutsche Bank Dividend Hedged CROCI Euro Index (codice Bloomberg DBEEDHC Index) è un indice azionario di proprietà di Deutsche Bank AG ed è composto da 30 titoli scelti tra quelli appartenenti al Dow Xxxxx Euro Stoxx Large Index (il Dow Xxxxx Euro Stoxx Large Index è un indice a capitalizzazione ponderata costituito da 113 azioni Blue Chip europee di paesi appartenenti all’EMU).
La selezione dei titoli esclude a priori le azioni di società appartenenti al settore finanziario ed avviene attraverso una metodologia di analisi degli asset aziendali e di calcolo del CROCI Economic Price Earnings Ratio (rapporto tra la quotazione (prezzo di mercato) dell'azione di una società e gli utili per azione ricalcolato secondo la metodologia CROCI) attraverso aggiustamenti dei valori degli asset rispetto a quelli contabili. Vengono quindi selezionati i 30 titoli con il CROCI Economic Price Earnings Ratio ricalcolato inferiore positivo.
8 – Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall’ Impresa
Per far fronte agli impegni derivanti dal presente contratto durante il periodo contrattuale, la Compagnia investe nel titolo strutturato di seguito descritto:
Denominazione: | Obiettivo Alpha |
Natura degli attivi: | Titolo strutturato con cedole |
Valuta di denominazione | Euro |
Durata: | Cinque anni (dal 05/12/2006 al 05/12/2011 ambo compresi) |
Prezzo di emissione: | 94,50% del valore nominale |
Denominazione e sede dell'Emittente: | Banche Popolari Unite – Società Cooperativa per Azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx |
Nota Informativa Obiettivo Alpha
Rating dell'Emittente: | A- (Standard & Poor's); A (Fitch) Scala di classificazione relative ad investimenti a medio- lungo termine adottata dall'agenzia Standard & Poor's (dal migliore al peggiore): AAA, AAA-, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC+, CC, CC-, C, DDD, DD, D. Scala di classificazione relative ad investimenti a medio- lungo termine adottata dall'agenzia Fitch (dal migliore al peggiore): AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC+, CC, CC- , C+, C, C-, DDD, DD, D |
Autorità di controllo dell'Emittente: | Banca d'Italia – xxx XX xxxxxxxxx 00/x - 00000 Xxxx - Xxxxxx |
Criteri, parametri per l'indicizzazione e fonte di rilevazione di detti parametri: | Le prestazioni del titolo strutturato sono collegate all'andamento dell'indice azionario Deutsche Bank Dividend Hedged CROCI Euro Index osservato con cadenza mensile a decorrere dal 05/12/2006 e fino al 05/11/2011, mentre l'ultima rilevazione verrà effettuata il 25/11/2011. La fonte di rilevazione di detto parametro è il quotidiano MF, dove il valore dell'indice sarà pubblicato con cadenza coerente con la valorizzazione prevista dal contratto ovvero il valore dell'indice in ciascuna data di osservazione sarà pubblicato il primo giorno lavorativo successivo a tale data. |
Mercato di quotazione: | Assente, poiché, a causa della ridotta frequenza degli scambi e dell'irrilevanza dei volumi trattati, il mercato non esprimerebbe un prezzo attendibile. Tuttavia il valore corrente del titolo verrà calcolato con frequenza almeno mensile da Banca Akros S.p.A. (Agente di Calcolo alla data di redazione della presente Nota Informativa) adottando metodologie diffuse sul mercato ed impiegando parametri oggettivamente rilevabili |
Quotidiano di pubblicazione del valore corrente del titolo strutturato e del rating dell'Emittente: | Il quotidiano MF (tali informazioni sono disponibili anche sul sito della Compagnia) |
Scomposizione del titolo strutturato nella componente di tipo obbligazionario e nella componente derivata | |
Componente obbligazionaria | Il valore alla data di decorrenza del contratto è pari a 89,40% del suo valore nominale. Il tasso di rendimento nominale annuo al primo anno è pari al 2,75%, al terzo anno è pari al 2,75%, al quinto anno è pari al 2,25% ed è nullo per gli altri anni. Il tasso di rendimento effettivo lordo complessivo risulta pari a 2,66%. |
Componente derivata | Valore %: 5,10% Si tratta di un'opzione call asiatica, con una cedola finale data dal 50% dell'apprezzamento medio mensile dell'indice rispetto al suo valore iniziale |
L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe determinare la perdita a scadenza fino ad un massimo del 5,397% dei premi versati.
A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente dello strumento finanziario sottostante il contratto.
9 – Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni
Qui di seguito si ipotizzano tre diversi scenari di sviluppo delle prestazioni assicurative presupponendo che gli indici azionari a cui sono indirettamente collegate le prestazioni assumano valori alternativi in corrispondenza dei quali la rivalutazione delle prestazioni risulti positiva, nulla e negativa rispetto al pagamento di un ipotetico premio di € 10.000,00 (diecimila).
Attenzione: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni e sono subordinati alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente.
Ipotesi positiva
Data di Osservazione | Valore Indice | Performance Indice | Data di Osservazione | Valore Indice | Performance Indice |
Strike | 4217,75 | ||||
1 | 4133,395 | -2% | 31 | 6157,915 | 46% |
2 | 4344,2825 | 3% | 32 | 6284,4475 | 49% |
3 | 4428,6375 | 5% | 33 | 6242,27 | 48% |
4 | 4555,17 | 8% | 34 | 6368,8025 | 51% |
5 | 4512,9925 | 7% | 35 | 6495,335 | 54% |
6 | 4639,525 | 10% | 36 | 6453,1575 | 53% |
7 | 4766,0575 | 13% | 37 | 6579,69 | 56% |
8 | 4892,59 | 16% | 38 | 6537,5125 | 55% |
9 | 4850,4125 | 15% | 39 | 6664,045 | 58% |
10 | 4976,945 | 18% | 40 | 6621,8675 | 57% |
11 | 5061,3 | 20% | 41 | 6706,2225 | 59% |
12 | 5145,655 | 22% | 42 | 6790,5775 | 61% |
13 | 5103,4775 | 21% | 43 | 6874,9325 | 63% |
14 | 5272,1875 | 25% | 44 | 6832,755 | 62% |
15 | 5356,5425 | 27% | 45 | 6917,11 | 64% |
16 | 5314,365 | 26% | 46 | 6959,2875 | 65% |
17 | 5398,72 | 28% | 47 | 7043,6425 | 67% |
18 | 5440,8975 | 29% | 48 | 7001,465 | 66% |
19 | 5525,2525 | 31% | 49 | 7127,9975 | 69% |
20 | 5609,6075 | 33% | 50 | 7212,3525 | 71% |
21 | 5736,14 | 36% | 51 | 7170,175 | 70% |
22 | 5651,785 | 34% | 52 | 7212,3525 | 71% |
23 | 5693,9625 | 35% | 53 | 7296,7075 | 73% |
24 | 5778,3175 | 37% | 54 | 7254,53 | 72% |
25 | 5820,495 | 38% | 55 | 7338,885 | 74% |
26 | 5904,85 | 40% | 56 | 7465,4175 | 77% |
27 | 5989,205 | 42% | 57 | 7423,24 | 76% |
28 | 5947,0275 | 41% | 58 | 7507,595 | 78% |
29 | 6073,56 | 44% | 59 | 7549,7725 | 79% |
30 | 6031,3825 | 43% | 60 | 7591,95 | 80% |
Performance Media | 44,48% | ||||
Cedola Finale = Max[0;50% x Performance Media] | 22,24% |
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | |
Cedola Fissa | 2,75% | - | 2,75% | 2,25% | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | - | - | - | - | 00,00% |
Xxxxxx Pagata | 2,75% | 0,00% | 2,75% | 0,00% | 24,49% |
Somma Cedole Pagate | 29,99% |
In questo esempio l'indice si apprezza rispetto al suo valore all'inizio del periodo di investimento, ovvero la media delle performance mensili dell'indice rilevate in corrispondenza delle 60 Date di Osservazione è pari al 44,48%.
L'investitore riceve quindi, oltre alle tre cedole fisse pari al 2,75% per il primo anno, al 2,75% per il terzo anno e al 2,25% per il quinto anno, una cedola variabile in Data di Rimborso pari al 22,24%, con una somma totale delle cedole ricevute pari al 29,99%.
Pertanto in questa ipotesi, a fronte di un versamento di € 10.000,00, gli aventi diritto riceverebbero, al lordo delle imposte, € 275,00 il primo anno, € 275,00 il terzo anno, nonché, alla scadenza del contratto, € 12.449,00 (ovvero, premio versato, cedola fissa e cedola variabile).
Inoltre alla scadenza del contratto, in caso di morte dell'Assicurato prima di detta scadenza, gli aventi diritto, oltre a quanto sopra descritto, riceverebbero un'ulteriore somma pari a € 150,00 (1,50% del premio versato).
Ipotesi nulla
Data di Osservazione | Valore Indice | Performance Indice | Data di Osservazione | Valore Indice | Performance Indice |
Strike | 4217,75 | ||||
1 | 3795,975 | -10% | 31 | 3795,975 | -10% |
2 | 3922,5075 | -7% | 32 | 3838,1525 | -9% |
3 | 4006,8625 | -5% | 33 | 3964,685 | -6% |
4 | 3964,685 | -6% | 34 | 4049,04 | -4% |
5 | 4091,2175 | -3% | 35 | 4175,5725 | -1% |
6 | 4049,04 | -4% | 36 | 4217,75 | 0% |
7 | 4133,395 | -2% | 37 | 4386,46 | 4% |
8 | 4217,75 | 0% | 38 | 4259,9275 | 1% |
9 | 4302,105 | 2% | 39 | 4470,815 | 6% |
10 | 4386,46 | 4% | 40 | 4850,4125 | 15% |
11 | 4470,815 | 6% | 41 | 4723,88 | 12% |
12 | 4344,2825 | 3% | 42 | 4597,3475 | 9% |
13 | 4512,9925 | 7% | 43 | 4639,525 | 10% |
14 | 4639,525 | 10% | 44 | 4470,815 | 6% |
15 | 4428,6375 | 5% | 45 | 4386,46 | 4% |
16 | 4555,17 | 8% | 46 | 4344,2825 | 3% |
17 | 4639,525 | 10% | 47 | 4259,9275 | 1% |
18 | 4681,7025 | 11% | 48 | 4175,5725 | -1% |
19 | 4555,17 | 8% | 49 | 4302,105 | 2% |
20 | 4470,815 | 6% | 50 | 4344,2825 | 3% |
21 | 4344,2825 | 3% | 51 | 4133,395 | -2% |
22 | 4217,75 | 0% | 52 | 3964,685 | -6% |
23 | 3964,685 | -6% | 53 | 4049,04 | -4% |
24 | 4091,2175 | -3% | 54 | 4091,2175 | -3% |
25 | 3795,975 | -10% | 55 | 4091,2175 | -3% |
26 | 3880,33 | -8% | 56 | 4217,75 | 0% |
27 | 3880,33 | -8% | 57 | 4259,9275 | 1% |
28 | 3753,7975 | -11% | 58 | 4175,5725 | -1% |
29 | 3711,62 | -12% | 59 | 4133,395 | -2% |
30 | 3585,0875 | -15% | 60 | 4302,105 | 2% |
Performance Media | 0,00% | ||||
Cedola Finale = Max[0;50% x Performance Media] | 0,00% |
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | |
Cedola Fissa | 2,75% | - | 2,75% | 2,25% | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | - | - | - | - | 0,00% |
Xxxxxx Pagata | 2,75% | 0,00% | 2,75% | 0,00% | 2,25% |
Somma Cedole Pagate | 7,75% |
In questo esempio l'indice non si apprezza rispetto al suo valore all'inizio del periodo di investimento, ovvero la media delle performance mensili dell'indice rilevate in corrispondenza delle 60 Date di Osservazioni è pari allo 0%.
L'investitore riceve quindi tre cedole fisse pari al 2,75% per il primo anno, al 2,75% per il terzo anno e al 2,25% per il quinto anno, con una somma totale delle cedole ricevute pari al 7,75%.
Ipotesi negativa
Data di Osservazione | Valore Indice | Performance Indice | Data di Osservazione | Valore Indice | Performance Indice |
Strike | 4217,75 | ||||
1 | 3795,975 | -10% | 31 | 2910,2475 | -31% |
2 | 3838,1525 | -9% | 32 | 3036,78 | -28% |
3 | 3922,5075 | -7% | 33 | 3163,3125 | -25% |
4 | 3964,685 | -6% | 34 | 3289,845 | -22% |
5 | 4006,8625 | -5% | 35 | 3416,3775 | -19% |
6 | 4049,04 | -4% | 36 | 3542,91 | -16% |
7 | 4133,395 | -2% | 37 | 3500,7325 | -17% |
8 | 4091,2175 | -3% | 38 | 3585,0875 | -15% |
9 | 4217,75 | 0% | 39 | 3711,62 | -12% |
10 | 4175,5725 | -1% | 40 | 3795,975 | -10% |
11 | 4049,04 | -4% | 41 | 3880,33 | -8% |
12 | 3838,1525 | -9% | 42 | 3964,685 | -6% |
13 | 3795,975 | -10% | 43 | 3922,5075 | -7% |
14 | 3753,7975 | -11% | 44 | 4006,8625 | -5% |
15 | 3880,33 | -8% | 45 | 4091,2175 | -3% |
16 | 3795,975 | -10% | 46 | 4175,5725 | -1% |
17 | 3669,4425 | -13% | 47 | 4049,04 | -4% |
18 | 3585,0875 | -15% | 48 | 4091,2175 | -3% |
19 | 3500,7325 | -17% | 49 | 3964,685 | -6% |
20 | 3416,3775 | -19% | 50 | 3880,33 | -8% |
21 | 3458,555 | -18% | 51 | 3838,1525 | -9% |
22 | 3374,2 | -20% | 52 | 3795,975 | -10% |
23 | 3289,845 | -22% | 53 | 3753,7975 | -11% |
24 | 3205,49 | -24% | 54 | 3711,62 | -12% |
25 | 3247,6675 | -23% | 55 | 3795,975 | -10% |
26 | 3163,3125 | -25% | 56 | 3880,33 | -8% |
27 | 2952,425 | -30% | 57 | 3964,685 | -6% |
28 | 2868,07 | -32% | 58 | 4049,04 | -4% |
29 | 2825,8925 | -33% | 59 | 4091,2175 | -3% |
30 | 2741,5375 | -35% | 60 | 4133,395 | -2% |
Performance Media | -12,43% | ||||
Cedola Finale = Max[0;50% x Performance Media] | 0,00% |
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | |
Cedola Fissa | 2,75% | - | 2,75% | 2,25% | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | - | - | - | - | 0,00% |
Xxxxxx Pagata | 2,75% | 0,00% | 2,75% | 0,00% | 2,25% |
Somma Cedole Pagate | 7,75% |
In questo esempio l'indice non si apprezza rispetto al suo valore all'inizio del periodo di investimento, ovvero la media delle performance mensili dell'indice rilevate in corrispondenza delle 60 Date di Osservazioni è pari a -12,43%.
L'investitore riceve quindi tre cedole fisse pari al 2,75% per il primo anno, al 2,75% per il terzo anno e al 2,25% per il quinto anno, con una somma totale delle cedole ricevute pari al 7,75%.
Nota Informativa Obiettivo Alpha
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
10 – Costi
10.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1 – Costi gravanti sul premio
Il presente contratto non prevede costi espliciti per far fronte agli oneri inerenti il contratto, in particolare quelli di acquisizione, di gestione e a copertura del caso di morte dell'Assicurato. Sono invece presenti costi impliciti pari al 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) ossia alla differenza tra il valore nominale del titolo (100%) ed il suo prezzo di emissione (94,50%), la natura di tali oneri deriva dal maggior prezzo pagato dal Contraente per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Compagnia.
Non sono previste spese per l'emissione del contratto o per l'incasso del premio.
Costi gravanti sul premio | |
Caricamenti impliciti | 5,50% |
Caricamenti espliciti | nessuno |
Spese di emissione | nessuna |
Spese di incasso | nessuna |
10.1.2 – Costi per riscatto
E' prevista una maggiorazione del tasso di sconto utilizzato per il calcolo del valore di riscatto, tale maggiorazione è pari a 0,5% (zero virgola cinque per cento). Inoltre le modalità di calcolo del valore di riscatto, non tenendo conto del valore dell'opzione inserita nel titolo strutturato, causano indirettamente una riduzione del relativo valore, tale riduzione non è quantificabile a priori.
10.1.3 – Costi applicati mediante prelievo sugli strumenti finanziari sottostanti
Non ci sono costi prelevati dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste in polizza.
11 – Scomposizione del premio
Di seguito si riporta in tabella la scomposizione del premio nelle singole componenti, obbligazionaria e derivata, utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto, e nella componente di costo implicito:
Scomposizione del premio | Valore % |
Componente obbligazionaria | 89,40% |
Componente derivata | 5,10% |
Costi impliciti comprensivi della copertura caso morte | 5,50% |
Premio complessivo | 100,00% |
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non contempla la presenza di diritti fissi.
12 – Misura e modalità di eventuali sconti
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.
Nota Informativa Obiettivo Alpha
13 – Regime fiscale
Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità
I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Per le assicurazioni sulla vita in cui solo una parte del premio corrisposto è destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.
Nel contratto oggetto della presente Nota Informativa la parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.
Il presente contratto non consente la deducibilità fiscale dei premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
Gli importi corrisposti in dipendenza di questa assicurazione, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:
- in forma di somma periodica in corso di contratto sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 47/2000 e successive modificazioni);
- in forma di capitale alla scadenza del contratto sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);
- la maggiorazione corrisposta in caso di decesso dell'Assicurato è esente dall'IRPEF e dall'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);
- in forma di rendita vitalizia di opzione, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodichè, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del
D.P.R. n. 917/86).
* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
14 – Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
15 – Riscatto
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx
– recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 - indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio versato. Per la quantificazione dei relativi costi si rimanda al precedente punto 10.1.2 – “Costi per riscatto”.
Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.
La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.
Per tutte le richieste di riscatto pervenute dopo il 05/12/2007 e prima del 05/12/2009 e più precisamente dopo il pagamento della eventuale somma fissa prevista al 05/12/2007 e prima del pagamento della eventuale somma fissa prevista al 05/12/2009, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti tre importi (1), (2) e (3):
(1) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;
(2) un importo pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 05/12/2009 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;
(3) un importo pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 05/12/2011 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.
Per tutte le richieste pervenute tra il 05/12/2009 ed il 04/12/2011 ambo compresi e più precisamente dopo il pagamento della somma fissa prevista al 05/12/2009, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti due importi (4) e (5):
(4) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;
(5) un importo pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 05/12/2011 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.
In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo contrattuale e trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto analoga facoltà è concessa agli aventi diritto in questa ipotesi. In tal caso il valore di riscatto sarà pari all'ammontare calcolato come sopra descritto, in funzione della data di ricevimento della relativa richiesta da parte della Compagnia, maggiorato di un importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato per il tempo mancante alla data di scadenza dell'assicurazione al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 15 - “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO
(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di calcolo del valore di riscatto lordo decorsi quattro anni dalla sottoscrizione del contratto, in funzione di un importo di premio versato pari a € 10.000,00)
Ipotesi con tasso swap pari a: 1,00%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 1,50%.
Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte € 10.073,89
N.b. In questa ipotesi oltre all'ammontare sopra esposto il Contraente avrà ricevuto, al lordo delle imposte, anche una cedola di € 275,00 al primo anno ed una cedola di € 275,00 al terzo anno.
Ipotesi con tasso swap pari a: 1,75%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 2,25%.
Valore di riscatto liquidabile € 10.000,00
N.b. In questa ipotesi oltre all'ammontare sopra esposto il Contraente avrà ricevuto, al lordo delle imposte, anche una cedola di € 275,00 al primo anno ed una cedola di € 275,00 il terzo anno.
Ipotesi con tasso swap pari a: 5%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 5,5%.
Valore di riscatto liquidabile € 9.691,94
N.b. In questa ipotesi oltre all'ammontare sopra esposto il Contraente avrà ricevuto, al lordo delle imposte, anche una cedola di € 275,00 al primo anno ed una cedola di € 275,00 il terzo anno.
16 – Revoca della Proposta/Polizza
Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.
Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia e, restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.
In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
17 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
18 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione, prevista all'articolo 15 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione:
• originale di Proposta/Polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte;
• nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
• decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.
La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia.
È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Xxxxx. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).
Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Xxxxxx Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
19 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
20 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
21 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale
- Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Fax 02-77.00.59.03 - xxxxxxx@xxxxxxx.xx. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti
la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
22 – Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
c) il dettaglio dei pagamenti periodici pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento;
d) l'indicazione del valore degli indici azionari a cui sono indirettamente collegate le prestazioni contrattuali alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
e) l'indicazione, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, del valore corrente del titolo strutturato destinato a copertura degli impegni tecnici assunti dall'Impresa ed al quale sono collegate direttamente le prestazioni contrattuali.
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Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Condizioni di Assicurazione Obiettivo Alpha
Condizioni di Assicurazione
Obiettivo Alpha
Assicurazione index linked a termine fisso a premio unico
Tariffa 25JA
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 – Obblighi della Compagnia
Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Compagnia, risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Xxxxx.
Articolo 2 – Prestazioni periodiche in corso di contratto
Premesso che tutte le prestazioni contrattuali sono collegate al titolo descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato” e che la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo, il pagamento delle somme periodiche di seguito illustrate è connesso alla capacità di rimborso di dette somme da parte dell'emittente del titolo.
Al 05/12/2007 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.
Al 05/12/2009 verrà corrisposta al Contraente una somma pari al premio versato moltiplicato per il valore percentuale della cedola eventualmente pagata dal titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.
Articolo 3 – Prestazioni alla scadenza del contratto
Premesso che tutte le prestazioni contrattuali sono collegate al titolo descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato” e che la Compagnia non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo, il pagamento delle prestazioni alla scadenza del contratto è connesso alla capacità di rimborso del titolo strutturato da parte dell'emittente del titolo.
Al 05/12/2011, scadenza del contratto, le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato si determinano moltiplicando il premio versato per il valore unitario del titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data.
In caso di morte dell'Assicurato prima del 05/12/2011, scadenza del contratto, le prestazioni liquidabili al 05/12/2011, per questa ipotesi, si determinano moltiplicando il premio versato per il valore unitario del titolo strutturato, descritto al seguente articolo 4 – “Titolo Strutturato”, a tale data e aggiungendo all'ammontare così determinato un ulteriore importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio corrisposto dal Contraente al perfezionamento del contratto.
Articolo 4 – Titolo Strutturato
Tutte le prestazioni contrattuali sono collegate al titolo strutturato “Obiettivo Alpha”, emesso da Banche Popolari Unite S.C.p.A.. Tale titolo, denominato in Euro, ha una durata pari a cinque anni con data di regolamento al 05/12/2006 e data di rimborso al 05/12/2011.
Il titolo strutturato non verrà quotato presso una Borsa Valori tuttavia il suo valore corrente verrà calcolato con frequenza almeno mensile dall'Agente di Calcolo adottando metodologie diffuse sul mercato ed impiegando parametri oggettivamente rilevabili.
N.B. Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso del titolo strutturato. Nel caso in cui Banche Popolari Unite S.C.p.A. non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.
Alla data di decorrenza del contratto il parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del titolo strutturato è l'indice azionario Deutsche Bank Dividend Hedged CROCI Euro Index (codice Bloomberg DBEEDHC Index ; codice Reuters DBEEDHC).
Il titolo strutturato prevede le seguenti prestazioni:
Cedole Fisse | tre cedole fisse pari a: - 2.75% x NA in data 5 Dicembre 2007 - 2.75% x NA in data 5 Dicembre 2009 - 2.25% x NA in data 5 Dicembre 2011 |
Payoff Finale | in Data di Rimborso, una Cedola Premio (CP) pari a: ⎡ 1 60 ⎤ CP = Max⎢ 0 ; 50% × 60 ∑ IndexPerft ⎥ ⎣ t =1 ⎦ in cui: IndexPerf = Indicet − 1 ; t Indice 0 Indicet = Valore di chiusura dell'Indice in Data di Osservazione t-esima (t = 1,2…60); Indice0 = Valore di chiusura dell'Indice in Data di Regolamento; |
Date di Osservazione | Mensili, in numero di 60, a partire dal 5 Gennaio 2007, fino al 5 novembre 2011, ultima rilevazione il 25 novembre 2011 |
Articolo 5 – Rischio morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell'Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste al seguente articolo 16 – “Limitazioni ed esclusioni”.
Articolo 6 – Premio
L'assicurazione prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo minimo pari a
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) incrementabile di € 500,00 (cinquecento/00) o suoi multipli.
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 7 – Perfezionamento del contratto e durata
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.
Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 05/12/2006 e le ore ventiquattro del 05/12/2011.
Articolo 8 – Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 15 - “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Articolo 9 – Mancata rilevazione o eventi di turbativa dei mercati
Qualora in una Data di Rilevazione (ovvero Data di Osservazione) il Valore di Chiusura dell'Indice non sia disponibile o tale Data di Rilevazione dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la rilevazione del Valore di Riferimento dell' Indice verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di “Eventi di turbativa del mercato” ed “Eventi straordinari inerenti l'indice”.
Qualora, in corrispondenza delle date sopra indicate, non sia stato possibile osservare alcuno dei Valori di Riferimento dell'Indice, l'Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di procedere comunque a determinare un prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice, a seconda del caso, da valere quale prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice per la relativa Data di Rilevazione (ovvero Data di Osservazione), utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice nonché la composizione del suddetto Indice a quella data vigenti (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).
Ai sensi del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende, con riferimento all'Indice sottostante, ogni giorno di contrattazione in cui il Titolare dell'Indice ne calcoli e pubblichi il valore.
Qualora, in occasione di una Data di Rilevazione (ovvero Data di Osservazione), l'Agente per il Calcolo abbia accertato che si sia verificato o persista in relazione all'Indice sottostante uno o più dei seguenti eventi (gli “Eventi di Turbativa” e ciascuno “l'Evento di Turbativa”):
a) una sospensione o una limitazione degli scambi di titoli che costituiscano almeno il 20% dell'Indice in tale data;
b) un'interruzione o una riduzione della possibilità di effettuare scambi o ottenere valori di mercato su titoli che costituiscano almeno il 20% dell'Indice in tale data;
c) la chiusura anticipata dei mercati relativi ai titoli che costituiscano almeno il 20% dell'Indice in tale data rispetto alla chiusura ordinaria dei mercati, salvo che detta chiusura anticipata sia stata annunciata almeno un'ora prima i) dell'orario di regolare chiusura degli scambi sui mercati, o ii) del termine fissato per l'acquisizione degli ordini da eseguirsi in quella data;
l' Agente per il Calcolo avrà facoltà, a propria ragionevole discrezione, di utilizzare, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili, il Valore di Riferimento dell' Indice il primo giorno lavorativo successivo alla data originale di rilevazione nel quale non sussista l'Evento di Turbativa.
In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un Valore di Riferimento dell'Indice potrà essere successiva al quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista. Di conseguenza, laddove l'Evento di Turbativa persista anche il quinto giorno lavorativo successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento dell'Indice sottostante in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio degli Eventi di Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale giorno per qualsiasi titolo incluso nell'Indice soggetto all'Evento di Turbativa.
Nel caso in cui, in un giorno di rilevazione del Valore di Riferimento dell'Indice sottostante, si verifichi una modifica sostanziale nel criterio del calcolo o comunque nella determinazione di tale Indice, ovvero tale Indice non sia più disponibile, verranno applicati, ove necessari, dall'Agente per il Calcolo gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione delle Cedole Variabili.
In particolare qualora in ciascuna Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento:
a) l'Indice non venga calcolato e comunicato dal relativo Titolare, ma sia calcolato e pubblicamente comunicato da un altro ente di equipollente ufficialità ovvero ritenuto a Ragionevole giudizio
dell'Agente per il Calcolo fonte attendibile anche in funzione della sua posizione di mercato, le Cedole Eventuali saranno calcolate sulla base del valore dell'Indice così calcolato e pubblicamente comunicato da tale diverso ente;
b) l'Indice sia sostituito da un Indice (“l'Indice Equivalente”) che utilizzi, a giudizio dell'Agente per il Calcolo, i medesimi o equivalenti metodi di calcolo di quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice, l'Indice rilevante per la determinazione delle Cedole Variabili sarà l'Indice Equivalente;
c) la formula o il metodo di calcolo dell'Indice siano stati oggetto di modifiche rispetto a quelli in vigore alla Data di Rilevazione di un precedente Valore di Riferimento, l'Agente per il Calcolo apporterà a tale nuova formula o metodo di calcolo le opportune rettifiche, basandosi sul valore di chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione di un Valore di Riferimento o se nel caso alla Data di Rilevazione Iniziale (Data di Regolamento), determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la formula e il metodo di calcolo del Valore di Riferimento dell'Indice usati prima del cambiamento o del mancato calcolo, anziché basandosi sul Valore di Riferimento dell'Indice pubblicato, riferendosi ai soli titoli che facevano parte dell'Indice nel periodo immediatamente precedente le predette modifiche;
d) né il Titolare né altro ente calcolino e pubblicamente comunichino il valore dell'Indice, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente punto a), il valore dell'Indice sia stato comunicato da un ente non ritenuto a tal fine fonte attendibile dall'Agente per il Calcolo, verranno effettuati da parte dell'Agente per il Calcolo gli opportuni calcoli per determinare la cedola, secondo quanto previsto al precedente punto c).
Qualora infine si verifichino altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati e/o non riconducibili a quelli di cui sopra, l'Agente di Xxxxxxx, a propria insindacabile discrezione, ove dal medesimo ritenuto necessario, apporterà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche ai fini della determinazione delle cedole variabili previste dal titolo strutturato.
Articolo 10 – Riscatto
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.
Per tutte le richieste di riscatto pervenute dopo il 05/12/2007 e prima del 05/12/2009 e più precisamente dopo il pagamento della eventuale somma fissa prevista al 05/12/2007 e prima del pagamento della eventuale somma fissa prevista al 05/12/2009, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti tre importi (1), (2) e (3):
(1) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;
(2) un importo pari al 2,75% (due virgola settantacinque per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 05/12/2009 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;
(3) un importo pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 05/12/2011 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.
Condizioni di Assicurazione Obiettivo Alpha
Per tutte le richieste pervenute tra il 05/12/2009 ed il 04/12/2011 ambo compresi e più precisamente dopo il pagamento della somma fissa prevista al 05/12/2009, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei seguenti due importi (4) e (5):
(4) un importo pari al premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante alla data di scadenza del contratto al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto;
(5) un importo pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del premio versato dal Contraente scontato per il tempo mancante al 05/12/2011 al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.
In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo contrattuale e trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto analoga facoltà è concessa agli aventi diritto in questa ipotesi. In tal caso il valore di riscatto sarà pari all'ammontare calcolato come sopra descritto, in funzione della data di ricevimento della relativa richiesta da parte della Compagnia, maggiorato di un importo pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato per il tempo mancante alla data di scadenza dell'assicurazione al tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 15 - “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
Articolo 11 – Opzioni del contratto
Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire, totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.
Articolo 12 – Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c.. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..
Articolo 13 – Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Articolo 14 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
• il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
• il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
• si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.
Articolo 15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia
A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione:
• originale di Proposta/Polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte;
• nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
• decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
SEZIONE V – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Articolo 16 – Limitazioni ed esclusioni
Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente e/o del Beneficiario
• partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi
• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
• suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia
In questi casi la Compagnia non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.
SEZIONE VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'
Articolo 17 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 18 – Legislazione applicabile
Al contratto si applica la Legge italiana.
Articolo 19 – Foro competente
In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
Glossario Obiettivo Alpha
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
condizioni di assicurazione (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
diritto del beneficiario
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
età assicurativa
Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
fascicolo informativo
L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit- linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
impresa di assicurazione
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”.
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
prestito
Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta/polizza
Documento contrattuale sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.
proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
quietanza
Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
rischio di cambio
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
rischio di credito (o di controparte)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.
rischio di interesse
Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
rischio di liquidità
Xxxxxxx che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
rischio di mercato
Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
rischio di performance
Xxxxxxx di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
rischio di prezzo
Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
rischio finanziario
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
tasso di riscatto
Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.
trasformazione
Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
DEFINIZIONI PARTICOLARI – Premio e polizze contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.
contratto (di capitalizzazione)
Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.
polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
polizza index-linked
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E' un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici.
premio complessivo (o lordo)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
premio di perfezionamento
Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.
premio di tariffa
Somma del premio puro e dei caricamenti.
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
DEFINIZIONI PARTICOLARI – PRESTAZIONI, GARANZIE, POLIZZE INDEX LINKED
agente di calcolo
In caso di contratti index-linked il cui investimento sottostante è un'obbligazione strutturata, è la società che determina, in conformità al regolamento dell'obbligazione strutturata, il valore di rimborso dell'obbligazione stessa. In quanto soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il valore della quotazione dell'obbligazione per tutta la durata di vita dell'obbligazione stessa in normali condizioni di mercato.
borsa
La borsa valori o “piazza” finanziaria dove viene quotato l'indice azionario, il paniere di indici azionari o l'altro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
cap
Clausola contrattuale che comporta rendimenti non superiori ad una certa soglia.
capitale protetto
Indicato nelle polizze per le quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o di parte di esso, senza costituire di per sé garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo.
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
capitale in caso di decesso (termine fisso)
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario alla scadenza del contratto.
componente obbligazionaria
In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'obbligazione pura.
componente opzionale (o derivata)
In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'opzione o strumento derivato.
composizione dell'indice di riferimento
Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi investiti.
controassicurazione dei premi
Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.
costo (o commissione) di overperformance
Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario dello strumento finanziario a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
data di decorrenza
Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione dell'obbligazione strutturata o dell'indice di riferimento a cui le prestazioni sono collegate.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l'importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
floor
Xxxxxxxx contrattuale che comporta rendimenti non inferiori ad una certa soglia.
garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
garanzia di rendimento a scadenza
Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.
indice azionario
Insieme delle azioni, generalmente relative ad un determinato mercato regolamentato, che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
indice di riferimento
L'indice azionario, il paniere di titoli azionari o il diverso valore finanziario che costituisce l'indice finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
obbligazione strutturata
Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale. paniere di indici azionari.
opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita. Al decesso dell'assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
pagamento di somme periodiche
Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
paniere
Insieme degli indici che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
periodo di collocamento
Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.
periodo di salvaguardia
Periodo di tempo in cui la prestazione liquidabile in caso di vita dell'assicurato è almeno pari al capitale garantito.
premio complessivo
Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti index-linked si può suddividere in premio investito, nell'eventuale premio per le garanzie complementari o di puro rischio, e nelle componenti di costo.
premio investito
Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto dello strumento finanziario che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
prestazione ricorrente
Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze annue prestabilite, definita nel contratto in base al valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle suddette ricorrenze.
prezzo di emissione
Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.
prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
rating
Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..
rischio finanziario
Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.
solvibilità dell'emittente
Capacità dell'ente che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.
strumenti derivati
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
titolo strutturato
Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale. paniere di indici azionari
valore di mercato
Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente da quotidiani economici nazionali.
volatilità
Grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.
Informativa
ai sensi dell’art.13 del D.LGS. 30.06.2003 N.196
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice”), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.LGS. 30.06.2003 N.196 Obiettivo Alpha
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Xxxxxxxx Xxxxxx, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..
L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita
S.p.A. – Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.