CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
✦ la Società , con sede legale in
, CAP
, provincia di
, via
, Partita IVA
, Codice Fiscale
, iscritta al Registro delle Imprese di n. , nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. , nato il
, a
, residente in
, CAP
, provincia di , via
, Carta d’Identità n.
, Codice Fiscale
.
(denominata di seguito come “Sponsor”)
E
✦ la Società Sportiva Dilettantistica Sports Investments SRL, con sede legale in Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, XXX 00000 , xxxxxxxxx xx Xxxxxx, via Gorizia 1, Partita IVA 05102900288, Codice Fiscale 05102900288, iscritta all'Agenzia delle Entrate di Padova, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato il 27/11/1990, a Xxxxxx, xxx 00000, xxxx. xx Xxxxxx, residente in Xxxx, xxx 00000, xxxx. xx Xxxxxxx, via Galvaligi, n 12, Carta d’Identità n. AU2153569 , Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X.
(denominata di seguito come “Sodalizio”)
PREMESSO CHE:
✦ il Sodalizio svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nella disciplina del Paintball in qualità di affiliato alla FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia), Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI;
✦ lo Sponsor svolge attività di “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli sportivi” e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Sodalizio un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per promuovere la diffusione del proprio marchio;
✦ lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività del Sodalizio, altri marchi pubblicitari appartenenti e non allo stesso settore merceologico;
✦ il presente contratto rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di
collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla FIDASC.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti
1) Il Sodalizio concede all'azienda la qualifica di “Sponsor” nell'ambito della propria attività.
2) Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio aziendale in formato vettoriale.
3) L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor.
4) Il Sodalizio si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor sui seguenti strumenti promo pubblicitari e ad offrire le seguenti occasioni di visibilità:
a. La Home Page dei seguenti siti internet: xxx.xxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxx.xx
b. Apparizione del logo al termine di ogni video promozionale che verrà prodotto dei campionati IPBS e WSXBALL.
c. Installazione di un proprio stand promozionale e di propri strumenti pubblicitari (es. banner, bandiere, totem) a tutti gli eventi dei campionati IPBS e WSXBALL.
d. Sarà fatto tutto il possibile per dare visibilità allo Sponsor tramite i social networks collegati ai campionati IPBS e WSXBALL, tramite azioni concordate di volta in volta con lo Sponsor stesso.
e. Lo Sponsor potrà richiedere di promuovere iniziative di ogni genere per dare visibilità al proprio marchio e ai propri prodotti, purché legate ai campionati IPBS e WSXBALL, tramite i canali promozionali disponibili: social network, siti internet, newsletter, eventi ufficiali.
f. Lo Sponsor avrà la libertà di istituire dei premi speciali da consegnare durante le premiazioni al termine di ogni competizione. Il costo di tali premi sarà a carico dello Sponsor, mentre le modalità di assegnazione dovranno essere concordate con l’organizzazione.
g. Nel caso in cui fosse effettuata una diretta video tramite streaming internet delle competizioni IPBS e WSXBALL, lo Sponsor avrà diritto al passaggio di un proprio spot promozionale ad ogni break pubblicitario. Avrà inoltre diritto ad un’intervista dedicata per ogni competizioni. Il materiale video dovrà essere fornito dallo Sponsor con le caratteristiche, le modalità e le tempistiche richieste dall’organizzazione.
5) Il Sodalizio si impegna a collocare banner riportanti il marchio dello Sponsor sui lati del campo di gioco da paintball a patto che vengano forniti dallo sponsor almeno il giorno prima dello svolgimento della competizione.
6) Il “Diamond” sponsor avrà diritto di vendere le proprie paintballs (con il proprio
marchio o con marchi di cui lo sponsor è proprietario o rappresentante in Italia) durante tutte le competizioni IPBS e WSXBALL. Per ogni scatola venduta dovrà essere corrisposto al Sodalizio una commissione di € 1,50 iva esclusa, che sarà calcolata in un’unica soluzione dopo l’ultima competizione in programma per la stagione 2018, dietro presentazione di regolare fattura da parte del Sodalizio. A fronte di tale commissione il Sodalizio si impegna per ogni competizione a fornire allo Sponsor un servizio di ritiro delle paintballs spedite per l’occasione e di distribuzione delle stesse durante l’evento, tenendo nota delle quantità utilizzate da ogni squadra. Al termine di ogni gara sarà fornito un report dettagliato allo Sponsor. Lo sponsor potrà fornire preventivamente un elenco delle squadre che sono autorizzate ad utilizzare le proprie paintballs. Gli sponsors che rinunciano al diritto di vendere le proprie paintballs (con il proprio marchio o con marchi di cui lo sponsor è proprietario o rappresentante in Italia) si qualificheranno invece come “Display” sponsor.
7) Il prezzo di vendita delle paintballs dovrà rispettare obbligatoriamente i seguenti scaglioni, per ognuno dei quali lo Sponsor dovrà comunicare quale tipologia di paintball viene offerta:
a. 1° LIVELLO: Euro 28 iva inclusa
b. 2° LIVELLO: Euro 32 iva inclusa
c. 3° LIVELLO: Euro 35 iva inclusa
d. 4° LIVELLO: Euro 39 iva inclusa
Art. 3 – Durata del Contratto
Il contratto avrà decorrenza dalla data 01.01.2018 per n. 1 anni, scadendo pertanto il 31.12.2018. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
Art. 4 – Facoltà dello Sponsor
È facoltà dello Sponsor effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con il Sodalizio.
Art. 5 – Compenso
A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie e fornitura ufficiale effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor “Diamond” corrisponderà al Sodalizio la somma di € millecinquecento (in lettere) 1500,00 iva esclusa, che sarà versata con le seguenti modalità: € settecentocinquanta (in lettere) 750,00 iva esclusa entro il 31/07/2018, € settecentocinquanta (in lettere) 750,00 iva esclusa entro il 30/09/2018, mediante bonifico su C/C bancario IBAN: XX00X0000000000000000000000 Banca Prossima intestato a SPORTS INVESTMENTS SSD RL (BIC-SWIFT: XXXXXXXX). Lo Sponsor “Display”
corrisponderà al Sodalizio la somma di € settecentocinquanta (in lettere) 750,00 iva esclusa, che sarà versata con le seguenti modalità: 750,00 iva esclusa entro il 31/07/2018. A fronte dei pagamenti di cui sopra, il Sodalizio rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.
Art. 6 – Esonero da Responsabilità
La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Art. 7 – Dichiarazioni Lesive
Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle parti stesse.
Art. 8 – Modifiche Contrattuali
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
Art. 9 – Risoluzione del Contratto
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
✦ l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
✦ il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
✦ atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto. In tale caso si fa obbligo per il Sodalizio di restituire (oppure per lo Sponsor di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita.
Art. 10 – Clausola Compromissoria
Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l’intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal Sodalizio, uno designato dallo Sponsor, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. 30 dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne
la nomina al Presidente del Tribunale di Padova.
Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all’entità ed all’accollo delle spese di giudizio.
La sede dell’arbitrato sarà la città di Padova.
Art. 11 – Cessione del Contratto
È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 12 – Elezione di Domicilio
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell’avvenuta ricezione.
Art. 13 – Registrazione
Qualora una delle due parti intendesse procedere alla registrazione del presente contratto, tutte le spese saranno a suo carico, o divise in parti uguali qualora entrambe le parti lo richiedessero.
Art. 14 – Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.
Xxxxxx, -0000 Per il Sodalizio
(Timbro e Firma del Rappresentante Legale)
Per lo Sponsor
(Timbro e Firma del Rappresentante Legale)