Sommario
COMUNE DI MONTEDINOVE
(Provincia di Ascoli Xxxxxx)
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI STRUTTURE COMUNALI
Sommario
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Individuazione strutture Art. 3 – Soggetti concessionari Art. 4 – Criteri
Art. 5 – Esclusioni
Art. 6 – Tipi di concessione
Art. 7 – Le concessioni in uso
Art. 8 – Documentazione da produrre a corredo della domanda
Art. 9 – Modalità di concessione delle strutture
Art. 10 – Responsabilità ed oneri per l’utilizzo delle strutture
Art. 11 – Presentazione della richiesta Art. 12 – Xxxxxxx, sospensione e revoca Art. 13 – Uso della sala consiliare
Art. 14 – Spese
Art. 15 – Concessioni in corso
Art. 16 – Obblighi dei concessionari
Art. 17 – Responsabilità e risarcimento dei danni
Art. 18 – Concessione a soggetti terzi
Art. 19 – Custodia delle strutture
Art. 20 – Concessione di spazi all’aperto
Art. 21 – Forme giuridiche di assegnazione di altri beni patrimoniali disponibili
Art. 22 – Deroghe
Art. 23 - Entrata in vigore Allegati
Art. 1 – Oggetto
1. Il Comune di Montedinove, nell’ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, sanitario, assistenziale, culturale, aggregativo, ricreativo, sportivo promosse da soggetti pubblici, associazioni o privati cittadini mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell’uso e/o gestione di strutture comunali individuate all’articolo successivo.
Art. 2 – Individuazione strutture
1. Per la concessione in uso o in gestione di cui al presente regolamento vengono individuate le seguenti strutture comunali:
DESCRIZIONE | UBICAZIONE | NOTE |
Biblioteca Comunale | Palazzo comunale | |
Locali attigui alla biblioteca comunale | Palazzo comunale | |
Sala consigliare | Palazzo comunale | |
Museo Archeologico Tombe Picene | Largo Caracini | |
Campo da Calcio | Viale G. Duca | |
Campo da tennis | Borgo San Xxxxxxx | |
Ostello | Largo Caracini | |
Giardini Pubblici Area Camper | Borgo San Xxxxxxx | |
Xxxxxxxx “Lo spiazzo” | Via del Girone | |
Piazza Marconi | Piazza Marconi | |
Ex Pescheria | Piazza Cino Del Duca | |
Centro Accoglienza e informazione turistica | Via S. Chiara | |
Centro Ricreativo | Xxxxxx Xxxxxxx |
0. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.u.l.p.s.
Art. 3 - Soggetti concessionari
1. Le strutture comunali riportate nel precedente Art. 2, possono essere concesse a terzi conformemente alle finalità previste dallo Statuto comunale, ai seguenti soggetti:
➢ Enti Locali (Comune, Provincia Regione);
➢ Organismi sanitari
➢ Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado;
➢ Società Sportive
➢ Circoli, Parrocchie, Associazioni Culturali, Musicali, Sociali, Politiche, Sportive, Turistiche, Scientifiche, Ambientali, Ricreative, Sindacali;
➢ Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997
➢ Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell’art. 3 della L. 11.08.91, n. 266)
➢ Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91)
➢ Singoli cittadini
➢ Operatori economici se trattasi di concessione in gestione
2. Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre delle strutture, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l’Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.
3. E’ altresì fatta salva la facoltà di revoca di cui agli articoli che seguono.
Art. 4 - Criteri
1. La Giunta comunale nell’individuazione dei soggetti a cui concedere l’uso delle proprie strutture, dovrà tener conto dei seguenti criteri fondamentali:
- Corrispondenza alla finalità prevista dallo Statuto comunale;
- Perseguimento di interessi a carattere generale in particolare se rivolti ai principi di solidarietà sociale;
- Struttura organizzativa senza finalità di lucro con particolare riguardo ad eventuali servizi resi gratuitamente al pubblico;
- Programmi e progetti da realizzare o in corso di realizzazione;
- Svolgimento di attività di pubblico interesse nel territorio comunale;
- Perseguimento di obiettivi finalizzati alla crescita culturale, economica e turistica del territorio.
2. Ulteriori criteri valutativi ad integrazione di quelli ora richiamati potranno essere considerati dalla Giunta comunale che ne darà atto nello stesso provvedimento che autorizzerà la concessione in uso.
3. Le stesse strutture possono anche essere concesse a più richiedenti in giorni/orari diversi o per attività congiunte in quanto compatibili.
Art. 5 - Esclusioni
1. Salva l’ipotesi di concessione in gestione, le strutture comunali non possono essere richieste ed utilizzate per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dalla Giunta Comunale di pubblico interesse.
2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.
3. L’utilizzo per la celebrazione di matrimoni è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 6 - Tipi di concessione
1. Le strutture comunali di cui all'art. 2 possono essere concesse:
- IN USO: si consente di utilizzare l'immobile per un periodo determinato, a titolo gratuito o oneroso, prevedendo o meno, a seconda dei casi, oneri manutentivi o di altro genere, a carico del concessionario.
- IN GESTIONE: si consente di utilizzare l'immobile con concessione del diritto di gestirlo funzionalmente e di sfruttare economicamente i relativi servizi.
2. Per la concessione in gestione si osservano, per l'affidamento, le regole dell'evidenza pubblica e si rimanda all'art. 30 “concessione di servizi” del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”
Art. 7 – Le concessioni in uso
1. Le concessioni in uso possono essere:
- a titolo gratuito o oneroso.
- continuative, temporanee o occasionali.
In ogni caso la Giunta stabilisce le modalità e fornisce gli indirizzi ai Responsabili.
2. In xxx xxxxxxxxx xx ha concessione:
a titolo gratuito:
a. nei casi in cui le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa. I termini della collaborazione dovranno essere esplicitati nell'atto autorizzatorio, specificando gli obblighi e le responsabilità a carico delle parti;
b. per ogni altra attività per la quale la Giunta comunale ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitarsi nell'apposita delibera di indirizzo.
a titolo oneroso in tutti gli altri casi.
3. Ferma restando la competenza della Giunta in merito agli indirizzi sulle modalità di utilizzo dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile dell’Area competente, nelle modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le tariffe di concessione in uso delle strutture comunali sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, che provvederà all’approvazione ed ai successivi aggiornamenti, tenuto conto dei costi di gestione dei locali e della durata dell’utilizzo, della tipologia della struttura e degli impegni del concessionario.
5. La tariffa può essere oraria, giornaliera, mensile o annuale a seconda dei casi disciplinati nella delibera di Giunta.
6. L’importo dovuto dovrà essere versato tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale secondo le scadenze fissate dalla Giunta comunale.
7. La Giunta Comunale può altresì disporre, in sostituzione del pagamento o in riduzione della tariffa dovuta, l’effettuazione, da parte del concessionario, di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria da effettuarsi sulla struttura avuta in concessione o su altri beni, e/o l'accollo delle relative utenze.
8. Gli aspetti di cui sopra dovranno essere specificatamente definiti nella convenzione di concessione.
9. L’utilizzo delle strutture può essere continuativo, temporaneo oppure occasionale come di seguito indicato:
UTILIZZO CONTINUATIVO
a) Per utilizzo continuativo delle strutture comunali si intende quello riguardante l’uso dell’immobile per una durata pari o maggiore ad un anno solare e per un massimo di tre anni.
b) Detto utilizzo è autorizzato, previa richiesta dell’interessato, con deliberazione di Giunta comunale e sottoscrizione di apposita convenzione in concessione nella quale:
- sono stabilite la durata e la eventuale tariffa;
- si dà atto che l’immobile, comprensivo di impianti, arredi ed attrezzature eventualmente annesse, sarà consegnato nello stato di fatto in cui si trova, sotto la piena responsabilità del concessionario;
- si stabilisce che sarà onere del concessionario, provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi ed alla realizzazione di opere eventualmente necessarie ai fini del corretto e regolare funzionamento della struttura particolarmente per quanto attiene alla norme in materia di sicurezza ed igiene;
- si definiscono gli eventuali oneri a carico dell'utente relativamente a pulizie ed utenze;
- si prevede la stipula di eventuale polizza assicurativa o deposito cauzionale.
c) Ogni altro dettaglio della concessione dovrà essere riportato nella medesima convenzione
d) Il Responsabile dell’Area competente provvederà alla stipula di apposita convenzione di concessione d’uso con il richiedente.
e) Nel caso di utilizzo necessario delle strutture o per urgenti ed indifferibili motivi il Responsabile, anche su indicazione del Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento.
UTILIZZO TEMPORANEO
a) Per utilizzo temporaneo delle strutture comunali si intende quello riguardante alcuni giorni a settimana e secondo orari prestabiliti per un massimo di mesi 11 (undici) nell’arco dell’anno solare.
b) Detto utilizzo è autorizzato, previa richiesta dell’interessato, con deliberazione di Giunta comunale e sottoscrizione di apposita convenzione in concessione nella quale:
- sono stabilite la durata e la eventuale tariffa;
- si dà atto che l’immobile, comprensivo di impianti, arredi ed attrezzature eventualmente annesse, sarà consegnato nello stato di fatto in cui si trova, sotto la piena responsabilità del concessionario;
- si stabilisce che sarà onere del concessionario, provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi ed alla realizzazione di opere eventualmente necessarie ai fini del corretto e regolare funzionamento della struttura particolarmente per quanto attiene alla norme in materia di sicurezza ed igiene;
- si definiscono gli eventuali oneri a carico dell'utente relativamente a pulizie ed utenze;
- si prevede la stipula di eventuale polizza assicurativa o deposito cauzionale.
c) Ogni altro dettaglio della concessione dovrà essere riportato nella medesima convenzione.
d) Il Responsabile dell’Area competente provvederà a richiedere l’eventuale deposito cauzionale.
e) Nel caso di utilizzo necessario delle strutture o per urgenti ed indifferibili motivi il Responsabile, anche su indicazione del Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento.
UTILIZZO OCCASIONALE
a) Per utilizzo occasionale si intende quello non continuativo né temporaneo, riguardante una o più giornate, per una specifica attività. E’ autorizzato dal Sindaco e dietro esibizione del versamento della tariffa se dovuta, e dell'eventuale cauzione.
Art. 8 – Documentazione da produrre a corredo della domanda
1. Gli interessati devono produrre al Comune apposita richiesta motivata, fornendo all’amministrazione comunale tutte le informazioni utili per l’esame dell’istanza, in particolare in merito all'attività da svolgere ed al periodo di utilizzo richiesto, allegando copia dello statuto ed atto costitutivo (se associazioni).
Art. 9 - Modalità di concessione delle strutture
1. Le strutture di cui all’art. 2 sono concesse, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso gli uffici del Comune.
2. Le strutture possono essere concesse ai soggetti indicati all’art. 3 che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell’atto di concessione.
3. L'accesso alle strutture avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate nel presente regolamento.
4. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 2 l'autorizzazione appositamente rilasciata dal Responsabile dell’Area competente su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 7. Tale provvedimento, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritte dal soggetto richiedente.
Art. 10 - Responsabilità ed oneri per l’utilizzo delle strutture
1. Spettano al concessionario della struttura tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale.
2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell’inosservanza di dette norme, nonché di ogni eventuale danno subito da terzi durante la conduzione dell’immobile.
3. Eventuali danni alle strutture riscontrate dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile dell’Area competente.
4. Le strutture devono essere rilasciate dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovate prima dell’utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile dell’Area competente, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.
5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni alle strutture e non comunichi tale situazione al Responsabile dell’Area, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino della struttura e si procederà all'esclusione dell’inadempiente dal godimento futuro della struttura, come al successivo art. 12.
6. È fatto divieto di manomettere o modificare tutti gli impianti (riscaldamento, illuminazione, ecc) esistenti senza prescritta autorizzazione comunale.
7. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il personale addetto provvederà alla consegna delle chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle stesse.
8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia e consegnarla a terzi. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
9. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano una delle strutture elencate all’art. 2, depositare presso gli stessi, senza l’esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
10. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
11. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.
12. In caso di danni riferibili al concessionario si procederà all’escussione dell’eventuale polizza assicurativa o cauzione.
Art. 11 - Presentazione della richiesta
1. L’istanza per l’utilizzo delle strutture comunali di cui all’art. 2 dove essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito Internet del Comune nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell’utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante. L’istanza dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data di utilizzo.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, la Giunta comunale con proprio atto accoglierà o meno la richiesta, ne disporrà la gratuità o l'onerosità nonché le ulteriori modalità di utilizzo e darà gli indirizzi al Responsabile per la stipula dell’atto di concessione.
3. Il Responsabile dell’Area competente provvederà all'approvazione e sottoscrizione della convenzione di concessione d’uso sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Giunta comunale. L’atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni di cui al presente regolamento unitamente alle indicazioni fornite dalla Giunta.
4. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile dell’Area competente provvederà al rilascio della concessione d’uso o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta.
5. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte convenzione suddetta.
Art. 12 – Xxxxxxx, sospensione e revoca
1. L’istanza viene rigettata quando richieda un allestimento della struttura che possa arrecare pregiudizio all’immobile o agli arredi, quando abbia finalità di lucro e l’Amministrazione non ritenga opportuno tale utilizzo, quando vi sia un’inderogabile esigenza dell’Amministrazione Comunale.
2. Per ragioni di necessità o per urgenti ed indifferibili motivi il Responsabile, anche su indicazione del Sindaco potrà sospendere o revocare la concessione in qualsiasi momento, con congruo preavviso scritto e motivato.
3. L’Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato, comunicato al concessionario, l’autorizzazione
all’uso delle strutture, nei casi in cui ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni d’uso.
4. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro delle strutture.
Art. 13 - Uso della Sala Consiliare
1. La Sala Consiliare è destinata prioritariamente alle attività degli organi istituzionali e degli Uffici dell’Ente ed è utilizzata per fini istituzionali derivanti dall’attività insita dell’Ente.
2. In casi particolari, in occasione di feste, cerimonie o iniziative cui l’Amministrazione partecipa, la Sala Consiliare può essere utilizzata anche da Gruppi o Associazioni che collaborano con l’Amministrazione per l’organizzazione dell’iniziativa.
3. La Sala Consiliare può essere concessa anche a Enti, Gruppi, Associazioni o Privati che non operino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sentita la Giunta Comunale.
4. L’utilizzo per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 è gratuito.
5. Per l'utilizzo di cui al comma 3, il soggetto concessionario dovrà effettuare apposita domanda su modello in dotazione agli uffici comunali con le modalità specificate all'art. 11 del presente Regolamento.
Art. 14 –Spese
1. Salva diversa motivata disposizione della Giunta, per le strutture concesse in “USO CONTINUATIVO” le spese relative alle utenze, alla pulizia dei locali, nonché l’ordinaria manutenzione, sono poste a carico del concessionario. Salva diversa e motivata disposizione della Giunta per le altre modalità di concessione (temporanea ed occasionale) le utenze (luce, gas, acqua) restano a carico del Comune.
2. Per le strutture concesse con utilizzo temporaneo od occasionale, l'autorizzazione o la convenzione dovrà prevedere l’attuazione, a spese del concessionario, di un piano di pulizia da definire nella convenzione stessa.
3. Quanto previsto al precedente comma 2 dovrà essere certificato attraverso un’apposita scheda da firmare dopo ogni pulizia. In caso di riscontro di mancata esecuzione, salvo il diritto di revoca della concessione, si provvederà ad inviare apposita impresa di pulizie con addebito della relativa spesa al concessionario inadempiente.
Art. 15 – Concessioni in corso
1. Sono fatte salve tutte le concessioni in corso, con le condizioni ed i patti in esse contenute, alla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla loro scadenza naturale.
Art. 16 – Obblighi dei concessionari
1. L’uso delle strutture dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere.
2. Le iniziative svolte all’interno delle strutture concesse dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che potrebbero, su autorizzazione comunale, condividere la stessa struttura nonché con coloro che potrebbero usufruire di eventuali strutture attigue e con i residenti.
3. Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo delle strutture concesse.
4. E’ obbligo del concessionario il rispetto della capienza massima delle strutture date in concessione, in base alla normativa in vigore (Certificati di prevenzione incendi, collaudo strutturale, ecc.)
5. Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall’aver consentito l’accesso ad un numero di utenti superiore a quello permesso o per un utilizzo non consentito.
6. In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi in occasione dell’uso delle strutture oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione.
Art. 17 – Responsabilità e risarcimento dei danni
1. Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle strutture assegnate, a meno che non sia in grado di denunciare, fornendo le relative prove, gli autori dei danneggiamenti.
2. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze, restando obbligato personalmente alla vigilanza e alla custodia delle cose e persone durante l’uso.
3. Tutti i danni causati diretti e indiretti alle strutture comunali nonché alle relative suppellettili durante la concessione d’uso dovranno essere risarciti all’Amministrazione comunale.
4. A garanzia del risarcimento dei danni, anche a terzi, l’Amministrazione comunale, richiederà, in riferimento alla struttura concessa in uso, la stipula di apposita polizza assicurativa, con congrui massimali all’uopo stabiliti dalla Giunta comunale. Nel caso di utilizzo temporaneo od occasionale la polizza è sostituita da una cauzione da depositare in Comune prima del ritiro dell’atto di concessione.
5. La Giunta comunale può stabilire di non richiedere la polizza assicurativa/cauzione motivandone la decisione ed assumendone, in tal caso, ogni responsabilità.
6. La polizza assicurativa/cauzione verrà svincolata non appena sia stata accertata l’insussistenza di danni di sorta alla struttura, alle attrezzature e agli arredi; verrà viceversa incamerata dal Comune in caso di danni accertati, previa contestazione di addebito scritta, notificata al concessionario e contraddittorio col medesimo, senza pregiudizio delle ulteriori azioni esperibili dal Comune per il ristoro dei danni eccedenti l’ammontare della cauzione stessa.
7. Faranno ugualmente carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.
Art.18 – Concessione a soggetti terzi
1. Il concessionario, può concedere occasionalmente a terzi le strutture avute in concessione, nel rispetto della destinazione d’uso, esclusivamente previo necessario visto del Sindaco.
2. In tal caso, resta inteso che ogni responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, farà carico all’Organizzazione assegnataria.
3. Il concessionario, per la concessione a terzi, prevista dal presente articolo, può richiedere un congruo contributo a solo titolo di rimborso spese.
4. L’ammontare del contributo da richiedersi, dovrà essere preventivamente indicato dalla Giunta comunale e riportato nell’atto di concessione.
5. La concessione a soggetti terzi con applicazione del contributo di cui ai commi precedenti diverso da quello autorizzato, rappresenterà motivo di revoca della concessione.
Art. 19 - Custodia delle strutture
1. L’assegnatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine della concessione in uso dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso.
2. Eventuali opere, interventi eseguiti, migliorie in generale, non danno assoluto diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo ed eventuali opere realizzate resteranno di esclusiva proprietà del Comune alla scadenza della concessione
Art. 20 - Concessione di spazi all’aperto
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle richieste di utilizzo di spazi all’aperto (parchi, giardini) di proprietà comunale, presentate dai soggetti e per le finalità di cui presente regolamento.
Art. 21 – Forme giuridiche di assegnazione di altri beni patrimoniali disponibili
1. La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili di proprietà comunale, non contemplati nell’art. 2 del presente regolamento è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e precisamente:
➢ Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.)
➢ Comodato di comodato (artt.1803 e segg. C.C.)
➢ Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.)
Art. 22– Deroghe
1. Nel periodo elettorale, intendendosi come tale quello intercorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino al giorno consentito per la campagna elettorale, le norme del presente regolamento riguardanti la concessione in uso di strutture comunali in modo occasionale sono sospese, con rinvio all’applicazione della normativa elettorale vigente in materia.
Art. 23 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell’esecutività della delibera di approvazione, ai sensi del D. Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Allegati
Sono allegati al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale
a) Schema di istanza
b) Schema di convenzione per concessione in uso di strutture comunali
ALLEGATO A)
Spett.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Xxx Xxxx x. 0
00000 XXXXXXXXXXX (XX)
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO STRUTTURA COMUNALE
………………………………………………..
Il sottoscritto ............................................................, Tel. ........ / in
qualità di:
Legale Rappresentante di ....................................... con sede in ...............................
(.......) Via ............................. n. ......... Tel n. ............ / C.F.
....................................
Presidente di ........................................... con sede in ..........................................
(.....)
Via .................................. n. ..... Tel n. .......... / C.F.
....................................
Altro: .......................................
con la presente, in conformità al regolamento per la concessione in uso di strutture comunali, richiede la concessione della seguente struttura: ………………………………………..
Per il periodo ........................................................... per lo svolgimento della seguente attività
…………………………………………………………………………………………………………
…
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e le clausole indicate dal “Regolamento per la concessione in uso di strutture comunali”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ……….. del ......……….....
Dichiara inoltre che Responsabile per l’utilizzo è il Sig
................................……………….............. Tel. ......../.......................
Montedinove, lì ……………………………..
IL RICHIEDENTE
......................................................
ALLEGA:
a) Copia dello Statuto ed atto costitutivo
b) Copia documento
ALLEGATO B)
REP. N. ………..
SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA COMUNALE .. …………………….
L’anno ………… (…………..), il giorno ………… del mese di ……………., presso la Residenza Municipale di Montedinove, nell’Ufficio di Segreteria comunale, sono presenti:
- in nome e per conto del Comune di Montedinove, con sede in Montedinove, Via Roma,
n. 2, in seguito per brevità denominato “Comune” o “Concedente”, C.F. 00360220446; P.I. 00360220446: il Sig. ………………., nato a ………………, il ………….. ( ),
domiciliato per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile dell’Area ;
- in nome e per conto di “……………….”, con sede in …………., Via ,
n. …….., partita IVA n , in seguito per brevità denominata “Concessionario”
il Sig. ………………, nato a …………. Il …………………., domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di
………………….. della sopra specificata …., in forza dei poteri al medesimo spettanti per statuto sociale.
Le parti, richiamato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n… del…, in forza di Delibera di Giunta n… del … e di Determinazione n…del convengono
quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il Comune, come sopra rappresentato, concede a …….. come sopra rappresentato …. la seguente struttura in uso:
temporaneo continuativo
per il seguente periodo ……………
a titolo gratuito
oneroso con previsione dei seguenti corrispettivi …………. e/o delle prestazioni manutentive di seguito indicate.
Art. 2 - Scopo della concessione
La concessione in uso della struttura comunale viene rilasciata per lo svolgimento delle seguenti attività: ……………………………………………………..
La concessione comprende sia la struttura immobiliare come sopra individuata sia i beni mobili che ne costituiscono l’arredo.
Art. 3 - Durata della concessione
La concessione ha la durata di ………….… decorrente dal ................. e scadente il e non è tacitamente rinnovabile.
Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili
I beni, comprensivi di impianti, arredi ed attrezzature eventualmente annessi, sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionari.
Sarà onere del concessionario, provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi ed alla realizzazione di opere eventualmente necessarie ai fini del corretto e regolare funzionamento della struttura particolarmente per quanto attiene alla norme in materia di sicurezza ed igiene.
Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 5 – Obblighi e responsabilità del concessionario
Spettano al concessionario della struttura tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell’inosservanza di dette norme, nonché di ogni eventuale danno subito da terzi durante la conduzione dell’immobile.
Eventuali danni alle strutture riscontrate dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile dell’Area competente.
I danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile dell’Area competente, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.
Nel caso in cui il concessionario arrechi danni alle strutture e non comunichi tale situazione al Responsabile dell’Area, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino della struttura e si procederà all'esclusione dell’inadempiente dal godimento futuro della struttura.
È fatto divieto di manomettere o modificare tutti gli impianti (riscaldamento, illuminazione, ecc) esistenti senza prescritta autorizzazione comunale.
Il concessionario è tenuto a custodire con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia e consegnarla a terzi. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
È fatto divieto depositare presso la struttura, senza l’esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.
In caso di danni riferibili al concessionario si procederà all’escussione dell’eventuale polizza assicurativa o cauzione.
L’uso delle strutture dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere.
Le iniziative svolte all’interno della struttura concessa dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che potrebbero, su autorizzazione comunale, condividere la stessa struttura nonché con coloro che potrebbero usufruire di eventuali strutture attigue e con i residenti.
Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo delle strutture concesse.
E’ obbligo del concessionario il rispetto della capienza massima delle strutture date in concessione, in base alla normativa in vigore (Certificati di prevenzione incendi, collaudo strutturale, ecc.).
Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall’aver consentito l’accesso ad un numero di utenti superiore a quello permesso o per un utilizzo non consentito.
In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi in occasione dell’uso delle strutture oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione.
Art. 6 – Sospensione e revoca
Per ragioni di necessità o per urgenti ed indifferibili motivi il Responsabile, anche su indicazione del Sindaco potrà sospendere o revocare la concessione in qualsiasi momento, con congruo preavviso scritto e motivato.
L’Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato, comunicato al concessionario, l’autorizzazione nei casi in cui ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni d’uso.
L'inadempimento delle norme contenute nel regolamento, comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro delle strutture.
Art. 7 – Manutenzione e spese
Le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua) sono a carico di……… Le spese relative all’ordinaria manutenzione sono a carico di ……..
Le spese relative alla pulizia dei locali, sono a carico di …….
(se a carico del concessionario specificare piano e modalità di pulizia rammentando che, in caso di inadempimento si procederà in danno ).
Eventuali opere, interventi eseguiti, migliorie in generale, non danno assoluto diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo ed eventuali opere realizzate resteranno di esclusiva proprietà del Comune alla scadenza della concessione.
Art. 8– Responsabilità e risarcimento dei danni
Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle strutture assegnate, a meno che non sia in grado di denunciare, fornendo le relative prove, gli autori dei danneggiamenti.
Il concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze, restando obbligato personalmente alla vigilanza e alla custodia delle cose e persone durante l’uso.
Tutti i danni causati diretti e indiretti alla struttura nonché alle relative suppellettili durante la concessione d’uso dovranno essere risarciti all’Amministrazione comunale.
(Eventuale: A garanzia del risarcimento dei danni, anche a terzi, in riferimento alla struttura concessa in uso, il concessionario ha depositato
- polizza fideiussoria n… del.. rilasciata da…..con massimale di €….
- deposito cauzionale di €………
La polizza assicurativa/cauzione verrà svincolata non appena sia stata accertata l’insussistenza di danni di sorta alla struttura, alle attrezzature e agli arredi; verrà viceversa incamerata dal Comune in caso di danni accertati, previa contestazione di addebito scritta, notificata al concessionario e contraddittorio col medesimo, senza pregiudizio delle ulteriori azioni esperibili dal Comune per il ristoro dei danni eccedenti l’ammontare della cauzione stessa.
oppure esonerata con D.G. n….del )
Saranno ugualmente carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.
(Eventuale Art.9 – Concessione a soggetti terzi)
Il concessionario, può concedere occasionalmente a terzi le strutture avute in concessione, nel rispetto della destinazione d’uso, esclusivamente previo necessario visto del Sindaco.
In tal caso, resta inteso che ogni responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, farà carico all’Organizzazione assegnataria.
Il concessionario, per la concessione a terzi, prevista dal presente articolo, può richiedere un congruo contributo a solo titolo di rimborso spese.
L’ammontare del contributo da richiedersi è pari ad € come da delibera di Giunta n…
del….
La concessione a soggetti terzi con applicazione del contributo di cui ai commi precedenti diverso da quello autorizzato, rappresenterà motivo di revoca della concessione.
Art. 10 - Accertamenti e verifiche
Il personale del Comune all’uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.
Art. 11 - Divieto di utilizzo per altre finalità
E’ vietato al concessionario l’utilizzo della struttura per usi diversi da quelli per i quali è stato concesso.
Art. 12 - Rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile ed del regolamento per la disciplina delle concessioni delle strutture approvato con deliberazione n.........................del......................, che in copia si consegna al concessionario e che costituiscono parte integrante della presente.
Art. 13 – Registrazione e foro competente
La presente sarà registrata in caso d’uso.
Ogni controversia nascente dalla presente e non bonariamente composta, sarà devoluta alla giurisdizione del foro di Ascoli Xxxxxx.