CONTRATTO PER CARICHI COMPLETI DI CONTAINER (FCL) SFUSI O IMBALLATI
Contratto nr. 1 di GPC per i legumi
(in vigore dal 13 luglio 2017)
CONTRATTO PER CARICHI COMPLETI DI CONTAINER (FCL) SFUSI O IMBALLATI
TERMINI CIF/C&F
CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: con il presente documento, GPC fornisce una traduzione del contratto nr. 1 di GPC per i legumi in italiano su base esperienziale unicamente per fini informativi e di formazione. La versione inglese del contratto nr. 1 di GPC per i legumi è fondamentale e se la traduzione dovesse presentare discrepanze involontarie, farà fede la versione ufficiale in lingua inglese. In modo analogo, eventuali procedure arbitrali presso GAFTA si terranno in inglese.
*cancellare/compilare nel modo adeguato Data .............................................................
1 I VENDITORI .......................................................................................................................................................................................................................
2
3 IN QUALITÀ DI BROKER..........................................................................................................................................................................................................
4
5 E GLI ACQUIRENTI ......................................................................................................................................................................................................................
6 hanno in data odierna concluso un contratto sulla base dei termini e delle condizioni specificate qui di seguito.
7
8 1. MERCI……………………………………………………………. di origine ........................................................................................................................
9
10 Specifica...................................................................................................................................................................................................................................
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12 Imballaggio in * confezioni/sfuse da a scelta dei venditori
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14 2. QUANTITÀ ….....container pieni, ognuno con un carico stimato di Mt. La tolleranza è del 5% in più o in meno a
15 discrezione del venditore.
16 La tolleranza si applica unicamente al tonnellaggio complessivo delle merci caricate; non è prevista alcuna tolleranza
17 per il numero di container.
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19 3. PREZZO E DESTINAZIONE
20 Al prezzo di ...........................................................................................................................................................................................................................
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22 * per tonnellata di 1000 chilogrammi, costo, assicurazione e trasporto a .......................................................................................
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24 * per tonnellata di 1000 chilogrammi, costo e trasporto a ....................................................................................................................
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26 4. BROKERAGGIO per tonnellata, a carico dei Venditori sulla quantità media del contratto,
27 merci perdute oppure no, contratto adempiuto o non adempiuto, a meno che l’inadempimento sia causato dalla
28 risoluzione del contratto in conformità con la Clausola di impedimento della spedizione. Il pagamento del
29 brokeraggio deve essere corrisposto il giorno in cui vengono scambiati i documenti di spedizione o, se non c’é
30 passaggio delle merci, il 30º giorno consecutivo a partire dall’ultimo giorno valido per la consegna.
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32 5. QUALITÀ
33 Salvo accordo contrario, i certificati ufficiali, rilasciati dal governo o da un ispettore indipendente approvato da Xxxxx
34 avranno valore definitivo per quanto concerne la qualità della spedizione.
35 Nel caso in cui i Venditori non presentino un certificato indipendente (ad esempio: quelli basati su campioni non
36 prelevati indipendentemente oppure quelli che non identificano la merce spedita con la merce ispezionata), gli
37 Acquirenti hanno la possibilità di chiedere ai loro rappresentanti di prelevare e sigillare campioni entro tre giorni
38 lavorativi dal momento della chiusura del container allo scopo di una riclassificazione e/o di una nuova analisi. I
39 rappresentanti dei venditori presenzieranno al campionamento dopo essere stati debitamente nominati, subito dopo
40 aver ricevuto la comunicazione da parte degli acquirenti dell’intenzione di procedere al campionamento. In tal caso,
41 entrambe le parti, Acquirenti e Xxxxxxxxx, si impegnano ad accettare il risultato della riqualificazione/analisi. Le spese
42 di campionamento, riclassificazione e analisi vanno divise in parti uguali tra gli Acquirenti (una metà) e i Venditori
43 (l’altra metà).
44 La fumigazione con va certificata dall’organo competente (solo se concordata tra
45 le parti)
46 Condizioni. La spedizione deve essere effettuata in buone condizioni.
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48 6. PROROGA DELLA SPEDIZIONE
49 Il periodo contrattuale per la spedizione potrà essere prorogato di un ulteriore periodo non superiore a 8 giorni, a
50 condizione che i Venditori inviino una richiesta di proroga entro il giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno del
51 periodo inizialmente stabilito. Non è necessario indicare il numero di giorni aggiuntivi nella richiesta.
52 I Xxxxxxxxx accorderanno agli Acquirenti una detrazione che sarà applicata in fattura al prezzo del contratto a seconda
53 del numero di giorni di cui viene superato il periodo inizialmente stabilito, in base alla seguente scala:
54 da 1 a 4 giorni aggiuntivi: 0,50%;
55 da 5 a 8 giorni aggiuntivi: 1%.
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57 Tuttavia, se dopo aver inviato la richiesta di proroga di cui sopra agli Acquirenti, i Xxxxxxxxx non riescono a
58 consegnare entro tali 8 giorni, allora si considera che il contratto abbia comportato l’accettazione del periodo
59 originariamente previsto più 8 giorni, al prezzo contrattuale meno l’1% e qualsiasi ammontare per inadempienza
60 deve essere calcolato su tale base. Se una qualsiasi detrazione diventa esigibile ai sensi di questa clausola, il prezzo
61 contrattuale verrà considerato come il prezzo originale del contratto meno la detrazione e qualsiasi altra differenza
62 contrattuale verrà calcolata sulla base di tale riduzione di prezzo.
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64 7. PERIODO DI SPEDIZIONE
65 Come da polizza di carico (o documento/i di trasporto intermodale) datato o da datare ..........................................................
66 (a) La polizza/e di carico (o documento/i di trasporto intermodale) va datata quando le merci sono effettivamente
67 a bordo della prima nave prevista oppure
68 (b) La polizza/e di carico (o documento/i di trasporto intermodale) va datate quando le merci vengono
69 consegnate ai consorzi di container.
70 Nel caso in cui le parti non abbiano concordato una delle opzioni di cui sopra, la polizza/e di carico deve essere datata
71 quando le merci sono effettivamente “A bordo”. La data della polizza/e di carico farà fede come prova della data di
72 spedizione in assenza di prova contraria. Altre date eventualmente indicate su uno dei documenti di trasporto
73 intermodale non invalideranno la data di merce “A bordo”. Per ognuno dei mesi che hanno un numero dispari di
74 giorni, il giorno centrale sarà accettato in entrambe le metà del mese.
75
76 8. NOTIFICA DI CONCLUSA SPEDIZIONE NEI TERMINI C&F – I Venditori comunicheranno agli acquirenti il numero di
77 identificazione del container e, se noto, della nave/i da trasporto prevista, per consentire ai Venditori di assicurare le
78 merci. I Venditori dovranno mantenere l’assicurazione delle merci fino alla consegna agli Acquirenti. La notifica di
79 conclusa spedizione si considera soddisfatta quando le merci sono state consegnate.
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81 9. VENDITE CON NAVI NOMINATE
82 Per tutte le vendite con navi nominate si applica quanto segue:
83 (a) La posizione della nave viene concordata tra gli Acquirenti e i Xxxxxxxxx;
84 (b) La parola “ora” va inserita prima della parola “classificato” nella Clausola di spedizione e classificazione;
85 (c) La clausola di consegna viene annullata se la merce è venduta “spedita”.
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87 10. SPEDIZIONE, CONTAINER E CLASSIFICAZIONE
88 La spedizione da ..................................................................................................................................................................................................................
89 diretta o indiretta, con o senza trasbordo con nave/i di prima classe meccanicamente semovente/i adatta/e al
90 trasporto delle merci contrattuali classificata/e conformemente alla Clausola di classificazione dell’Istituto
91 dell’Associazione internazionale di sottoscrizione all’atto della spedizione deve essere effettuata in container adatti
92 allo scopo. Il trasporto per vie navigabili interne dovrà essere effettuato con navi o chiatte interne adatte per il
93 ricevimento e il trasporto delle merci.
94
95 11. IMBARCO
96 (a) La notifica di consegna dovrà indicare il nome della prima nave prevista, il peso presunto del carico inviato e
97 la data o la data presunta della polizza di carico e il numero del container.
98 (b) La notifica di consegna deve essere inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della polizza di carico da o per
99 conto dello spedizionere direttamente ai suoi Acquirenti, all’Agente di vendita o ai Broker menzionati nel
100 contratto.
101 (c) La notifica di consegna dovrà, entro il termine indicato nella sottoclausola b) essere inviata da o per conto dei
102 Venditori successivi ai loro Acquirenti, all’Agente di vendita o ai Broker menzionati nel contratto, ma se la notifica
103 di consegna viene ricevuta dai Venditori successivi l’ultimo giorno del periodo menzionato nella sottoclausola b)
104 dalla data della polizza di carico, la loro notifica di consegna verrà considerata puntuale se comunicata:
105 (1) nello stesso giorno di calendario e se ricevuta non più tardi delle ore 16:00 in qualsiasi giorno lavorativo o
106 (2) non dopo le 16:00 del giorno lavorativo successivo, se ricevuta dopo le 16:00 di un giorno non lavorativo.
107 (d) Una notifica di consegna comunicata a un Agente di vendita o a un Broker nominato nel contratto verrà
108 considerata alla stregua di una consegna comunicata a un Venditore. Un Agente di vendita o Broker che riceva una
109 notifica di consegna la comunicherà come notifica di consegna in conformità con le disposizioni di questa clausola.
110 Laddove l’Utente o i Venditori successivi comunichino la notifica di consegna all’Agente di vendita, tale Agente
111 potrà trasmetterla direttamente ai Venditori o agli Acquirenti.
112 (e) La data della polizza di carico indicata nella notifica di consegna ha mero titolo informativo e non è vincolante,
113 ma nel fissare il termine previsto dalla presente clausola per la notifica di consegna farà fede la data effettiva della
114 polizza di carico.
115 (f) Sarà possibile correggere errori eventualmente occorsi nella trasmissione della notifica di consegna purché il
116 mittente non sia responsabile di tali errori o di errori precedentemente verificatisi durante la trasmissione e
117 ripetuti in buona fede.
118 (g) Qualora la nave dovesse arrivare prima del ricevimento della consegna, le eventuali spese aggiuntive saranno
119 a carico dei Venditori.
120 (h) Nel caso in cui gli Acquirenti abbiano ricevuto una notifica di consegna valida, questa non potrà essere ritirata
121 senza il loro consenso.
122
123 12. PAGAMENTO
124 (a) Pagamento: in cambio di documenti di spedizione originali, utilizzando un metodo di pagamento adeguato
125 da concordare tra le parti al momento della stipula del contratto (* Da cancellare o compilare nel modo
126 appropriato)
127 (i) Dietro presentazione dei documenti, pagabile a vista entro tre giorni lavorativi dall’arrivo alla banca di
128 presentazione
129 (ii) Lettera di credito irrevocabile pagabile a vista
130 (iii) ….% con pagamento anticipato e rimanente % a saldo dietro presentazione dei documenti a vista
131 (iv) Entro 48 ore dalla ricezione della copia via fax o in versione digitalizzata via email dei documenti di
132 spedizione
133 (v) Su presentazione dei documenti pagabili al più tardi all’arrivo della nave nel porto di sbarco
134 (vi) Altro come da accordi tra le parti
135 In assenza di un accordo specifico, il pagamento sarà del tipo 1) dietro presentazione dei documenti,
136 pagabile a vista entro tre giorni lavorativi dall’arrivo alla banca di presentazione
137 (b) I documenti di spedizione includono: 1. La fattura; 2. Tutte le polizze di carico in forma negoziabile o
138 trasferibile o tutti gli ordini di consegna della nave. Se richiesto dagli Acquirenti, tali ordini di consegna dovranno
139 essere controfirmati dagli Armatori, dai loro Agenti o da una banca riconosciuta; 3. La Polizza/e dei termini
140 CIF/CIFFO e/o il certificato/i di assicurazione e la lettera/e di assicurazione nella valuta del contratto. Su richiesta
141 degli Acquirenti, la lettera/e di assicurazione dovrà essere certificata da una banca riconosciuta, 4. Altri documenti,
142 come previsto da contratto. Gli Acquirenti si impegnano ad accettare i documenti contenenti la Clausola di
143 deviazione dalla Guerra prevista dalla Camera di spedizione e/o altre Clausole di rischio di guerra ufficiale
144 riconosciute.
145 (c) Nel caso in cui i documenti di spedizione non siano disponibili su richiesta degli Acquirenti o all’arrivo della
146 nave a destinazione, i Xxxxxxxxx dovranno fornire altri documenti o un’indennità che autorizzi gli Acquirenti a
147 ottenere la consegna della merce e il pagamento dovrà essere effettuato dagli Acquirenti in cambio della stessa,
148 ma tale pagamento non pregiudicherà i diritti degli Acquirenti ai sensi del contratto nel momento in cui i
149 documenti diventino effettivamente disponibili.
150 (d) Qualora i Venditori non dovessero presentare i documenti di spedizione, gli altri documenti o un’indennità che
151 autorizzi gli Acquirenti a ritirare le merci, gli Acquirenti potranno comunque ritirare le merci dietro
152 corresponsione di un’indennità ed eventuale pagamento degli altri documenti. Eventuali ragionevoli spese extra,
153 incluso il costo di tali indennità o le spese extra sostenute per effetto della mancata consegna dei documenti da
154 parte dei Venditori, saranno a carico dei Venditori, ma tali pagamenti non pregiudicheranno i diritti degli
155 Acquirenti ai sensi del contratto nel momento in cui i documenti diventino effettivamente disponibili.
156 (e) Nel caso in cui i documenti di spedizione non siano accompagnati dalla serie completa di polizze di carico o in
157 mancanza di altri documenti di spedizione, il pagamento dovrà essere effettuato a condizione che la consegna di
158 tali documenti mancanti sia garantita. Tale garanzia dovrà essere controfirmata, se richiesto dagli Acquirenti, da
159 una banca riconosciuta.
160 (f) I costi di riscossione saranno a carico dei Venditori, ma se gli Acquirenti richiedono la presentazione solo
161 attraverso una banca di loro scelta, in tal caso eventuali costi di riscossione aggiuntivi saranno a carico degli
162 Acquirenti.
163 (g) La presenza di evidenti errori redazionali nei documenti non autorizza gli Acquirenti a respingere i documenti
164 o ritardare i pagamenti, ma i Venditori saranno responsabili di tutte le perdite e delle spese causate agli Acquirenti
165 in ragione di tali errori e i Xxxxxxxxx dovranno fornire una garanzia approvata a riguardo su richiesta.
166 (h) Le somme dovute ai sensi del presente contratto saranno immediatamente saldate. In caso contrario, ciascuna
167 delle parti potrà notificare all’altra che è sorta una controversia e comunicare la propria intenzione di procedere
168 con l’arbitrato in conformità con le regole dell’arbitrato.
169 (i) Interessi. Se si è verificato un ritardo ingiustificato nei pagamenti, verrà applicato un interesse adeguato nella
170 valuta in questione. Se l’ammontare non è concordato di comune accordo, si considera che sia in corso una
171 controversia da risolvere mediante arbitrato. In tutti gli altri casi, gli interessi saranno dovuti solo nel caso in cui
172 siano esplicitamente previsti nei termini del contratto o mediante un lodo arbitrale. I termini di questa clausola
173 non prevalgono sull’obbligo contrattuale delle parti di cui alla sottoclausola a).
174
175 13. DAZI, TASSE, PRELIEVI ETC.
176 I Venditori sono tenuti a sdoganare le merci per l’esportazione. Tutti i dazi, le tasse, i prelievi, etc. sulle esportazioni,
177 presenti o futuri, nel paese di origine sono dovuti dai Venditori. Tutti i dazi doganali, le tasse, i prelievi etc. sulle
178 importazioni, presenti o futuri, nel paese di destinazione saranno a carico degli Acquirenti.
179
180 14. PESATURA
181 *Finale nel momento e nel luogo di carico come spesa a carico dei Venditori, conformemente con quanto stabilito nel
182 certificato dei sovrintendenti registrati GAFTA, a scelta e a carico dei Venditori (nel qual caso la Clausola di ammanco
183 peso non si applica). I termini e le condizioni delle regole GAFTA n. 123 per la pesatura sono da considerarsi parte
184 integrante del presente contratto.
185
186 *Finale nel momento e nel luogo di scarico come spesa a carico degli Acquirenti.
187
188 *Certificato indipendente di pesatura a ponte, con deduzione del peso del pallet, ove possibile/necessario.
189
190 In assenza di accordo, i certificati Governativi, Ufficiali o rilasciati da ispettori indipendenti approvati da GAFTA
191 saranno dirimenti per quanto concerne la quantità inviata, nel qual caso la Clausola di ammanco peso 15 non
192 verrà applicata.
193
194 15. AMMANCO PESO
195 Il pagamento di somme dovute ad eventuali carenze nel peso indicato nella polizza di carico sarà a carico dei
196 Venditori mentre eventuali eccedenze di peso dovranno essere pagate dagli Acquirenti al prezzo contrattuale.
197
198 16. SCARICO
199 I container dovranno essere vuotati rapidamente dopo essere stati scaricati dalla compagnia di navigazione.
200
201 17. ASSICURAZIONE
202 17.1 Assicurazione per contratti conclusi esclusivamente sui termini CIF. I Venditori sono tenuti a fornire
203 un’assicurazione a condizioni non meno favorevoli di quelle indicate qui di seguito e nel rispetto di quanto indicato
204 in dettaglio nei termini di assicurazione in GAFTA Nr.72 viz.:-
205 (a) Rischi coperti:
206 Clausole di carico (WA), con pagamento medio e franchigia del 3% o termini migliori - Sezione 2 del modulo 72
207 Clausola di guerra (carico) - Sezione 4 del modulo 72
208 Clausole di sciopero, sommosse e insurrezioni civili (carico) - Sezione 5 del modulo 72
209 (b) Compagnia assicurativa – L’assicurazione dovrà essere stipulata con sottoscrittori e/o società di prim’ordine che
210 siano domiciliate o che esercitino la loro attività nel Regno Unito o che, ai fini di eventuali procedimenti legali,
211 accettino un domicilio britannico e abbiano un indirizzo a Londra per i servizi procedurali, ma per la cui solvibilità
212 non siano responsabili i Venditori.
213 (c) Valore assicurabile – L’importo assicurato non può essere inferiore al 2% dell’importo della fattura, compreso il
214 trasporto nei casi in cui il trasporto sia dovuto alla spedizione o dovuto in qualsiasi caso: nave e/o carico perso oppure
215 no e includa il premio per il rischio di guerra a carico degli Acquirenti.
216 (d) Contingenza trasporto – Quando il trasporto è dovuto all’arrivo o all’atto della consegna vera e propria delle merci
217 e l’assicurazione non include il trasporto, i Venditori dovranno stipulare un’assicurazione a condizioni simili, che
218 dovrà essere addebitata solo quando il trasporto diventa esigibile per l’ammontare del trasporto più una
219 maggiorazione del 2%, fino alla cessazione del rischio come previsto nelle clausole sopra menzionate. Avranno altresì
220 cura di verificare che le loro polizze siano cosi formulate che nel caso di una rivendicazione particolare o generale
221 media, gli Acquirenti guardino ad un valore pari al CIF più 2% come se fossero stati assicurati al momento della
222 spedizione.
223 (e) Certificati/Polizze – I Venditori dovranno comunicare tutte le polizze e/o i certificati e/o le lettere di assicurazione
224 previste nel presente contratto (se del caso debitamente timbrati) per il valore originale e aumentato (se presente)
225 come da valore stipulato al punto c) più sopra. Nel caso in cui venga fornito un certificato di assicurazione, è inteso
226 che tale certificato dovrà essere sostituito dai Venditori con una polizza nei modi e nei tempi richiesti e che tale
227 certificato dovrà indicare esplicitamente nella parte anteriore di essere intercambiabile. Nel caso gli Acquirenti lo
228 richiedano, la lettera/e dell’assicurazione sarà garantita da una banca riconosciuta o da qualsiasi altro garante
229 accettabile dagli Acquirenti.
230 (f) Perdita totale – In caso di perdita totale, di perdita totale costruttiva o laddove l’importo dell’assicurazione diventi
231 interamente esigibile, l’importo assicurato che supera il 2% della fattura andrà al conto dei Venditori e la parte in
232 possesso della polizza/e riscuoterà l’importo dell’assicurazione e procederà poi a saldare con l’altra parte su tale
233 base.
234 (g) Valuta del credito – I crediti assicurativi saranno pagati nella valuta del contratto.
235 (h) Premi per rischi di guerra e sciopero – Qualsiasi premio superiore allo 0,50% sarà a carico degli Acquirenti. Il
236 tasso di tale assicurazione non dovrà superare il tasso vigente a Londra al momento della spedizione o alla data di
237 navigazione della nave, a seconda dell’opzione scelta dei sottoscrittori. Tale premio aggiuntivo dovrà essere richiesto
238 agli Acquirenti, laddove possibile, con la fattura provvisoria, ma in nessun caso oltre la data di arrivo della nave o 7
239 giorni consecutivi dopo che si è concordato il tasso con i sottoscrittori, in base a quale delle due condizioni si verifica
240 per seconda; in caso contrario tale richiesta sarà da considerarsi nulla, a meno che, in sede di arbitrato, il ritardo sia
241 considerato giustificato. L’obbligo dei Venditori di dotarsi di un’assicurazione contro i rischi di guerra sarà limitato
242 ai termini e alle condizioni in vigore generalmente ottenibili a Londra al momento della spedizione.
243 17.2 Per contratti conclusi in base a termini C&F. Gli Acquirenti, come da Clausola 17.1 di cui sopra, sono
244 responsabili dell’ottenimento di una copertura assicurativa e devono, su richiesta dei Venditori, fornire prima
245 dell’inizio delle operazioni di carico la prova che si sono dotati di una copertura adeguata. Se gli Acquirenti
246 rifiutano di fornire o non forniscono una prova della sottoscrizione di una polizza assicurativa, i Venditori hanno
247 il diritto (ma non l’obbligo) di dotarsi di un’assicurazione alle stesse condizioni a spese degli Acquirenti.
248
249 18. BLOCCO DELLA SPEDIZIONE
250 “Cause di forza maggiore" significa a) il divieto di esportazione o altro atto esecutivo o legislativo emanato da o
251 per conto del governo del paese di origine o del territorio in cui si trovano il porto o i porti citati nel presente
252 documento, che limiti l’esportazione in misura parziale o in altro modo, b) blocco, c) atti di terrorismo, d) ostilità,
253 e) sciopero, serrata o dimostrazione dei lavoratori, f) sommossa o insurrezione, g) incendio, h) gelo, i) casi fortuiti,
254 j) impedimenti imprevedibili ed inevitabili a trasporto e navigazione o k) qualsiasi altro evento compreso nel
255 termine “forza maggiore”.
256
257 Nel caso in cui l’espletamento del presente contratto da parte dei Venditori o degli Acquirenti venga impedito in
258 misura parziale o in altro modo per una causa di forza maggiore, l’esecuzione del presente contratto verrà sospesa
259 per tutta la durata della causa di forza maggiore, a condizione che il richiedente ne abbia dato notifica al
260 rispondente entro il 7 º giorno consecutivo dalla data dell’evento oppure non dopo il 21º giorno consecutivo prima
261 dell’inizio del periodo di spedizione, a seconda di quale condizione si verifica per ultima, con le relative
262 motivazioni.
263
264 Se la causa di forza maggiora dura per oltre 21 giorni consecutivi oltre la fine del periodo di spedizione, i
265 rispondenti avranno la possibilità di annullare la parte non eseguita del contratto tramite notifica ai richiedenti
266 entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di 21 giorni.
267
268 Se non viene esercitata la facoltà di annullare, il contratto rimane in vigore per un ulteriore periodo di 14 giorni
269 consecutivi, dopodiché qualora la causa di forza maggiore non sia terminata, tutte le parti inadempiute del
270 contratto saranno automaticamente annullate.
271
272 Se la causa di forza maggiore cessa prima che il contratto o qualsiasi parte non eseguita del contratto possa essere
273 annullata, il richiedente dovrà notificare tempestivamente al rispondente la cessazione della causa di forza
274 maggiore. I Venditori avranno diritto, a partire dal momento della cessazione, di tanto tempo quanto ne rimane
275 per la spedizione in base al contratto prima del verificarsi della causa di forza maggiore. Se il tempo che rimane
276 sul contratto è inferiore ai 14 giorni, verrà concesso un periodo di 14 giorni consecutivi.
277
278 L’onere della prova spetta al richiedente e le parti non si assumono alcuna responsabilità reciproca in caso di
279 ritardo e/o inadempimento ai sensi della presente clausola, a condizione che il richiedente abbia fornito al
280 rispondente, dietro richiesta, prove sufficienti a giustificare il ritardo o l’inadempimento.
281
282
283 19. AVVISI
284 Tutte le comunicazioni che devono essere notificate alle parti ai sensi del presente contratto vanno inviate
285 celermente e in forma leggibile. I metodi di comunicazione rapida definiti e reciprocamente riconosciuti ai fini di
286 questa clausola sono: telex o lettera, se consegnati a mano alla data della stesura, fax, email, altri mezzi elettronici,
287 sempre a condizione che, se viene contestata la ricezione di un avviso, l’onere della prova di trasmissione spetta al
288 mittente, il quale in caso di controversia stabilisce, a scelta degli arbitri o della commissione di ricorso nominata
289 ai sensi della clausola di arbitrato, se l’avviso è stato effettivamente trasmesso al destinatario. In caso di
290 rivendita/riacquisto, tutti gli avvisi devono essere notificati senza indugio dai venditori ai rispettivi acquirenti o
291 viceversa e qualsiasi avviso ricevuto dopo le ore 16:00 di un giorno lavorativo viene considerato come ricevuto il
292 giorno lavorativo successivo. Un avviso spedito ai Broker o all’Agente viene considerato valido come avviso ai sensi
293 del presente contratto.
294
295 20. GIORNI NON LAVORATIVI
296 Il sabato, la domenica, le festività ufficialmente riconosciute e/o le feste stabilite per legge nei vari paesi, oltre a tutti
297 i giorni che GAFTA dichiara essere giorni non lavorativi per scopi specifici sono da considerarsi come giorni festivi.
298 Se il termine per un atto o una notifica scade in un giorno non lavorativo, la scadenza viene posticipata al primo giorno
299 lavorativo successivo. Il periodo di spedizione non sarà influenzato dalla presente clausola.
300
301 21. INADEMPIENZA
302 In caso di inadempienza da parte di una delle parti si applicano le seguenti disposizioni:
303 (a) La parte non inadempiente avrà, a sua discrezione e previa notifica alla parte inadempiente, facoltà di vendere o
304 acquistare, a seconda dei casi, contro la parte inadempiente e da tale vendita o acquisto scaturirà il prezzo di default.
305 (b) Se una delle parti non è soddisfatta del prezzo di default o se non viene esercitata la facoltà di cui sopra al punto
306 (a) e non è possibile concordare reciprocamente i danni, la valutazione degli stessi sarà risolta mediante arbitrato.
307 (c) L’ammontare dei danni da risarcire verrà calcolato principalmente in base alla differenza tra il prezzo contrattuale
308 e il prezzo di default stabiliti al punto (a) di cui sopra o in base al valore reale o stimato delle merci alla data
309 dell’inadempimento stabilito al punto (b) di cui sopra.
310 (d) Non è ammesso, in nessun caso, includere la perdita di profitto su eventuali subappalti conclusi dalla parte
311 inadempiente o da terzi, fatto salvo nei casi in cui l’arbitrato o la commissione di ricorso, tenuto conto di circostanze
312 particolari, non lo ritenga opportuno a sua sola ed assoluta discrezione.
313 (e) Gli eventuali danni dovranno essere calcolati sulla quantità consegnata, se applicabile, ma se non c’è stata
314 consegna delle merci, il calcolo verrà effettuato sulla quantità contrattuale media e di conseguenza si considererà che
315 tutte le opzioni disponibili per entrambe le parti siano state esercitate a favore della quantità contrattuale media.
316 (f) L’inadempienza può essere dichiarata dai Venditori in qualsiasi momento dopo la scadenza del periodo
317 contrattuale e la data predefinita sarà quindi il primo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione dei
318 Venditori agli Acquirenti. Se l’inadempienza non è ancora stata dichiarata (nonostante le disposizioni indicate nella
319 Clausola di notifica di imbarco) e la notifica di consegna non è stata inviata entro il decimo giorno consecutivo a
320 partire dall’ultimo giorno di consegna indicato nel contratto, il Venditore si considera in difetto e la data predefinita
321 sarà pertanto il primo giorno lavorativo successivo.
322
323 22. CERCHIA
324 Qualora i Venditori riacquistino dai propri Acquirenti o da qualsiasi acquirente successivo le stesse merci o parte di
325 esse, si considera che esiste una cerchia per quanto concerne le merci riacquistate e, in tal caso, non si applicano le
326 disposizioni della Clausola di inadempienza. (Ai fini della presente xxxxxxxx, per merci identiche si intendono merci
327 con la stessa descrizione, con lo stesso paese di origine, di qualità uguale e, se del caso, con la stessa garanzia di analisi,
328 per spedizione allo stesso porto/i di destinazione nello stesso periodo di spedizione). L’uso di valute diverse non
329 invalida la cerchia.
330 Fatti salvi i termini della Clausola di blocco della spedizione contenuta nel contratto, se le merci non sono state
331 consegnate o se non sono stati presentati i documenti di consegna, le fatture basate sulla quantità contrattuale media
332 saranno saldate da tutti gli Acquirenti e Venditori della cerchia mediante pagamento da parte di tutti gli Acquirenti
333 ai propri Venditori dell’eccedenza dell’importo fatturato dai Venditori rispetto all’importo più basso della fattura
334 nella cerchia. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni successivi all’ultimo giorno previsto
335 per la consegna oppure, se la cerchia non viene accertata prima della scadenza di tale termine, il pagamento dovrà
336 essere effettuato nei 15 giorni consecutivi successivi alla data di accertamento della cerchia.
337 Qualora la cerchia comprendesse contratti espressi in valute diverse, l’importo minimo della fattura dovrà essere
338 sostituito dal prezzo di mercato del primo giorno della spedizione contrattuale e le fatture dovranno essere regolate
339 tra ciascun Acquirente e il proprio Venditore nella cerchia mediante il pagamento delle differenze tra il prezzo di
340 mercato e il corrispondente prezzo contrattuale nella valuta del contratto.
341 Tutti i Venditori e gli Acquirenti forniranno l’assistenza necessaria per accertare la cerchia e una volta accertata la
342 cerchia in conformità con questa clausola, essa sarà vincolante per tutte le parti incluse nella cerchia stessa. Come tra
343 gli Acquirenti e i Venditori della cerchia, la mancata presentazione dei documenti dai Venditori agli Acquirenti della
344 cerchia non sarà considerata violazione del contratto. Se una delle parti della cerchia commette un atto compreso
345 nella Clausola di insolvenza del contratto prima della data di pagamento dovuto, il pagamento da parte di tutte le
346 parti della cerchia deve essere calcolato al prezzo di chiusura, come previsto dalla Clausola di insolvenza, la quale
347 verrà usata come base per il pagamento anziché l’importo più basso in fattura all’interno della cerchia. In tal caso, i
348 rispettivi Acquirenti effettueranno il pagamento ai loro Venditori o i rispettivi Venditori dovranno effettuare ai loro
349 Acquirenti il pagamento della differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo del contratto.
350
351 23. INSOLVENZA
352 Se prima dell’espletamento del presente contratto, una delle parti sospende i pagamenti, notifica ai creditori che non
353 è in grado di far fronte ai debiti, che ha sospeso o sta per sospendere il pagamento dei propri debiti e convocare,
354 indire o tenere una riunione di creditori, proporre un accordo volontario, fare emettere un ordine di
355 amministrazione, fare eseguire un ordine di liquidazione, far nominare un curatore o un dirigente, convocare, indire
356 o tenere una riunione per entrare in liquidazione (tranne che per la ricostituzione e la fusione), diventare oggetto di
357 un ordine provvisorio ai sensi della Sezione 252 della Legge sull’insolvenza del 1986 o presentare una petizione di
358 fallimento contro di sé (ognuno dei quali eventi viene di seguito chiamato “atto di insolvenza”), allora la parte che ha
359 commesso tale atto di insolvenza deve immediatamente notificare il verificarsi di tale atto di insolvenza nei confronti
360 dell’altra parte del contratto e dietro prova (dall’altra parte del contratto o dal destinatario, amministratore,
361 liquidatore o altra persona che rappresenti la parte che ha commesso l’atto di insolvenza) che tale notifica è stata
362 inviata nei due giorni lavorativi successivi al verificarsi dell’atto di insolvenza, il contratto deve essere risolto al
363 prezzo di mercato in vigore il giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell’avviso.
364 Se tale notifica non è stata inviata, l’altra parte, quando viene a conoscenza del verificarsi dell’atto di insolvenza, avrà
365 la possibilità di dichiarare il contratto risolto al prezzo di mercato il primo giorno lavorativo successivo alla data in
366 cui ha appreso per la prima volta del verificarsi dell’atto di insolvenza o al prezzo di mercato al primo giorno
367 lavorativo successivo alla data in cui ha avuto luogo l’atto di insolvenza.
368 In tutti i casi, l’altra parte del contratto avrà la possibilità di accertare il prezzo di chiusura alla risoluzione del
369 contratto mediante riacquisto o rivendita e la differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo di riacquisto o rivendita
370 sarà l’importo da pagare o da ricevere in base al contratto.
371
372 24. DOMICILIO
373 Il presente contratto è da considerarsi stipulato in Inghilterra e da eseguire in Inghilterra nonostante eventuali
374 disposizioni contrarie. Questo contratto sarà inoltre interpretato ed avrà effetto in conformità con le normative
375 dell’Inghilterra. Con l’unica eccezione di far valere eventuali lodi accordati in applicazione della clausola di arbitrato
376 del presente contratto, i tribunali inglesi avranno la giurisdizione esclusiva sulla determinazione di qualsiasi richiesta
377 di assistenza accessoria (salvo che per ottenere garanzie limitatamente a rivendicazioni e controrivendicazioni),
378 sull’esercizio dei poteri del tribunale in relazione al procedimento arbitrale e per qualsiasi controversia che non
379 rientri nelle competenze dell’arbitrato o della commissione di ricorso dell’Associazione ai sensi della clausola di
380 arbitrato del presente contratto. Ai fini di eventuali procedimenti giudiziari, ciascuna della parti sarà considerata
381 come residente ordinario o esercente un’attività negli uffici della GAFTA (Grain and Feed Trade Association inglese)
382 e qualsiasi parte che risieda o svolga attività commerciale in Scozia è tenuta ad avere giurisdizione prorogata per se
383 stesso nei tribunali inglesi o se in Irlanda del Nord ad essere soggetta a tale giurisdizione e essere alla vincolata alla
384 decisione dei tribunali inglesi. Il servizio dei procedimenti su tali parti, se lasciato agli uffici della GAFTA e
385 accompagnato dall’invio di una copia di tali procedimenti all’indirizzo fuori dell’Inghilterra, sarà considerato un buon
386 servizio a prescindere da eventuali norme giuridiche o equità contrarie.
387
388 25. CONTROVERSIE E ARBITRATO
389 (a) Entrambe le parti dovranno dapprima prendere in considerazione la risoluzione di qualsiasi controversia
390 tramite una mediazione GAFTA, come da Regole di mediazione GAFTA 128.
391 (b) Se una delle parti rifiuta la mediazione, si conviene che tutte le controversie derivanti da o per effetto del
392 presente contratto o qualsiasi rivendicazione relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto
393 sarà definita mediante arbitrato in conformità con le Regole di arbitrato sulle controversie semplici GAFTA
394 126 nell’edizione attuale alla data del presente contratto. Tali regole sono incorporate e fanno parte del presente
395 Contratto ed entrambe le parti saranno considerate pienamente consapevoli dell’applicazione di tali regole e di
396 averle espressamente accettate.
397 (c) Nessuna delle parti in causa né alcuno dei richiedenti loro sottoposte potrà intraprendere un’azione o altri
398 procedimenti giudiziari contro l’altra in relazione a eventuali controversie o rivendicazioni che dovranno essere
399 ascoltate e decise in sede di arbitrato, in conformità con le Regole di arbitrato sulle controversie semplici
400 GAFTA 126 le quali saranno definitive e vincolanti per le parti. Non è previsto il diritto di appello né a GAFTA né
401 al tribunale. (Il ruolo del tribunale è limitato, se richiesto, all’applicazione di un lodo arbitrale).
402 (d) Nulla di quanto contenuto nella presente Xxxxxxxx di arbitrato dovrà impedire alle parti di cercare di ottenere
403 garanzie in relazione alle loro rivendicazioni e controrivendicazioni attraverso procedimenti legali in qualsiasi
404 giurisdizione, a condizione che tali procedimenti legali siano limitati alla richiesta e/o all’ottenimento di garanzie
405 riguardo a tale rivendicazione o controrivendicazione. È inteso e concordato che i meriti sostanziali di qualsiasi
406 controversia o rivendicazione saranno definiti esclusivamente dall’arbitrato, in conformità con le Regole di
407 arbitrato sulle controversie semplici GAFTA 126.
408 (e) MANCANZA DI ARBITRATO
409 Nell’eventualità in cui una delle parti inclusa in un arbitrato GAFTA a) trascuri o rifiuti di eseguire o di
410 conformarsi al lodo arbitrale entro 21 giorni dall’emissione del lodo stesso da parte di GAFTA o b) non riesca a
411 pagare alcun costo, commissione o spesa dell’arbitrato entro 21 giorni dalla richiesta di GAFTA di provvedere al
412 pagamento, entrambe le parti concordano espressamente che GAFTA notificherà per iscritto a GPC tale
413 inadempienza. A sua assoluta discrezione, GPC avrà quindi il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei
414 confronti della parte inadempiente ai sensi, e senza limitazioni, del codice etico di GPC e/o dello statuto di GPC.
415 L’azione disciplinare potrà includere, ma non sarà limitata alla sospensione da GPC e alla raccomandazione di
416 sospensione da parte di eventuali affiliate di GPC ai termini e per la durata stabilita da GPC (compreso il divieto
417 di partecipare a qualsiasi convenzione o evento di GPC e la notifica di sospensione da GPC).
418
419 26. CONVENZIONI INTERNAZIONALI
420 Xxxxxx segue non si applica al presente contratto:
421 (a) La legge uniforme sulle vendite e la legge uniforme sulla formazione rese effettive dalle norme uniformi contenute
422 nella Legge internazionale sulle vendite del 1967.
423 (b) La Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980.
424 (c) La Convezione delle Nazioni Unite sulla prescrizione (limitazione) della vendita internazionale di merci del 1974
425 con protocollo di modifica del 1980.
426 (d) Incoterms.
427 (e) Se nel contratto non viene fatta menzione esplicita del contrario, chiunque non faccia parte del presente
428 contratto non ha alcun diritto ai sensi della Legge sui contratti (Diritti dei terzi) del 1999 di far valere i termini in
429 esso contenuti.
Venditori ...................................................................................................................Acquirenti................................................................................................................
Rilasciato da:
Global Pulse Confederation
+ 971.4.363.36.12 | xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx | xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Silver Tower, DMCC ufficio Nr. 1 , Lower Level, XXX, Xxxxx, XXX, XX Xxx 000000