Seminario
La contrattazione collettiva: stato dell’arte e prospettive evolutive per i comparti ed aree del Servizio Sanitario Nazionale
Seminario
Roma - Bologna 16 marzo 2011
A cura di XXXXXX XXXXXXX
1
Direttore Generale Aran - Direzione Contrattazione I
CCNL del Servizio Sanitario Nazionale
► Comparto
Tematiche particolari (accordo servizi pubblici essenziali, ecc.)
Interpretazioni autentiche
Bienni economici
5
3
8
6
Quadrienni normativi e CCNL integrativi
CCNL sottoscritti dal 1994 al 2009
CCNL del Servizio Sanitario Nazionale
Area III
CCNL sottoscritti dal 1994 al 2009
Area IV
CCNL sottoscritti dal 1994 al 2009
Tematiche particolari (accordo servizi pubblici essenziali, ecc.)
Interpretazioni autentiche
Bienni economici
3
1
8
9
Quadrienni normativi e CCNL integrativi
Tematiche particolari (accordo servizi pubblici essenziali, ecc.)
Interpretazioni autentiche
Bienni economici
3
7
8
9
Quadrienni normativi e CCNL integrativi
Gli obiettivi della riforma
La riforma, introdotta dalla legge 15 del 2009 e attuata dal d.lgs. n. 150 del 2009, pur riconfermando il sistema di contrattazione collettiva, come fonte di regolamentazione del lavoro pubblico, ha apportato allo stesso rilevanti modifiche al fine di creare i presupposti per:
►una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, valorizzando il merito e contrastando la scarsa produttività;
► una migliore organizzazione del lavoro ed un incremento della qualità dei servizi.
Le novità del nuovo sistema
IMPIANTO
CONTENUTI
• Durata
• Destinatari
• I soggetti di parte datoriale
• Tempistica
• Nuova ripartizione delle materie tra legge e contratto
• Nuovi parametri di incremento retributivo
5
• Correlazione tra trattamento accessorio e valutazione
Il nuovo impianto
Servizio sanitario nazionale + Regioni, con specifica sezione per la dirigenza sanitaria
Destinatari
Tre anni
sia per la parte normativa che economica
Durata
6
Comitato di settore unico per Regioni e Servizio sanitario Nazionale
Comitato di settore
Rapporto tra legge e contratto
7
VECCHIO SISTEMA NUOVO SISTEMA
art. 2, comma 2
d.lgs. n. 165 del 2001
art. 1, comma 1
Legge n. 15 del 2009
Derogabilità
delle norme di legge da parte di successivi contratti o accordi collettivi, salvo che la legge non disponga in senso contrario.
Non derogabilità delle disposizioni di legge
da parte di successivi contratti o accordi collettivi, a meno che questo non sia espressamente previsto dalle medesime disposizioni legislative.
Rapporto tra legge e contratto
► Distingue le materie riservate alla legge e quelle riservate alla contrattazione collettiva, specificando che le norme di legge sono imperative
► In caso di clausole contrattuali in contrasto con le norme imperative di legge:
❖ Nullità delle clausole, che viene rilevata dagli organi di controllo sia in caso di contrattazione collettiva nazionale che integrativa
8
❖ Sostituzione automatica delle clausole in contrasto con le norme legali, secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1339 e 1419 del codice civile
9
Le materie di competenza della contrattazione
VECCHIO Art. 40, comma 1
d.lgs. n. 165 del 2001
“1.
La
contrattazione
collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.”
NUOVO Art. 40, comma 1
d.lgs. n. 165 del 2001
“1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali ……”
Le materie escluse dalla contrattazione collettiva
NUOVO Art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
“…….Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23
10
ottobre 1992, n. 421. …”
Materie già escluse dalla contrattazione nel precedente assetto
►Art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001
❖ Linee fondamentali di organizzazione degli uffici
❖ Individuazione degli uffici di maggiore rilevanza
❖ Modi di conferimento della titolarità dei medesimi
11
❖ Determinazione delle dotazioni organiche complessive
12
Le materie “contrattabili” nei limiti previsti dalla legge
NUOVO Art. 40, comma 1,
d.lgs. n. 165 del 2001
“ …… Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti della legge”.
Materie di competenza della contrattazione
► Per la parte normativa (contrattabilità piena) :
Viene riconosciuta al CCNL la competenza a regolare tutti gli istituti (diritti e obbligazioni) direttamente correlati al rapporto di lavoro, quali ad esempio contratto individuale, periodo di prova, ferie, permessi, assenze per malattia, aspettative, ecc.
13
N.B. Le legge potrà intervenire su istituti regolati contrattualmente con norme inderogabili.
Seminario marzo 2011
CCNL Servizio Sanitario Nazionale
13
Materie di competenza della contrattazione
► Per la parte economica:
Il d.lgs. N. 150 del 2009 ha confermato che solo i contratti collettivi possono definire il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, in base alle risorse stanziate.
N.B. Tale competenza esclusiva presenta alcune eccezioni:
– meccanismi di tutela retributiva nell’ipotesi di mancata conclusione dei CCNL entro termini definiti;
14
– atti unilaterali, da adottare in via transitoria, in caso di impossibilità di pervenire ad un accordo in sede di contrattazione integrativa.
Il sistema
delle relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali
►E’ diretto a perseguire una maggiore efficienza del sistema mediante:
❖ Rafforzamento dell’autonomia decisionale e del potere unilaterale dell’amministrazione
❖ Accentuazione della distinzione delle sfere di competenza e dei ruoli della parte datoriale e della parte sindacale
Confronto tra le disposizioni
VECCHIO ART. 5
…”le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.”
NUOVO ART. 5:
…”le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. …”
Confronto tra disposizioni
VECCHIO ART. 9:
I CCNL disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione, aventi riflessi sul rapporto di lavoro
NUOVO ART. 9:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 2 (informazione sulle materie rientranti nei poteri dirigenziali), i CCNL disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione
Il potere di organizzazione
Decisioni assunte IN VIA ESCLUSIVA dagli organi preposti alla gestione
⮚ misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio delle pari opportunità;
⮚ direzione e organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
Tali materie, in cui si concretizza l’ esercizio dei poteri dirigenziali, sono oggetto solo di informazione sindacale
Il sistema classificatorio
21
Sistema classificatorio
PRIMA DELLA RIFORMA
Interamente regolato dalla contrattazione
IL D.LGS. N. 150 DEL 2009 PONE ALCUNI LIMITI
Articolazione delle aree (almeno tre)
- Nuovi criteri per le progressioni economiche
- Esclusione delle progressioni giuridiche
Le progressioni
L’intervento del legislatore ha modificato la disciplina preesistente
- per garantire il rispetto per tutti i dipendenti pubblici dei principi costituzionali
- per accentuare i caratteri di selettività e la valenza premiale delle progressioni
22
- per rafforzare il collegamento tra le progressioni ed i risultati conseguiti nell’ambito del sistema di valutazione
Le progressioni giuridiche
► L’attuazione dei principi costituzionali è garantita mediante l’introduzione di:
❖ Obbligatorietà del concorso pubblico
❖ Possibilità per l’amministrazione di coprire i posti disponibili delle dotazioni organiche attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% per il personale interno (art. 24, comma 1 e art. 52, comma 1/bis)
23
❖ Necessità del possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno
Specifici requisiti per le progressioni giuridiche
► Al fine di garantire la selettività delle procedure e il collegamento con i sistemi di valutazione e misurazione della performance, il d.lgs.n. 150 del 2009 stabilisce che costituisce titolo rilevante:
la collocazione nella fascia di merito alta per almeno tre anni consecutivi o per cinque anni non consecutivi (art. 24, comma 3)
24
la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, ai fini dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore (art. 52, comma 1/bis) .
Progressioni economiche
Le amministrazioni riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 1/bis sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
► Criteri per l’attribuzione
- ad una quota limitata di dipendenti
- in relazione allo sviluppo delle competenze professionali
25
- sulla base dei risultati individuali e collettivi rilevati con il sistema di valutazione
Specifici requisiti per le progressioni economiche
26
Al fine di garantire la selettività delle procedure e il collegamento con i sistemi di valutazione e misurazione della performance, il d.lgs. n. 150 del 2009 stabilisce, anche in questo caso, specifici requisiti:
TITOLO RILEVANTE
La valutazione positiva per almeno tre anni (art. 52, comma 1/bis)
TITOLO PRIORITARIO
La collocazione nella fascia di merito più elevata per tre anni consecutivi o per cinque annualità non consecutive (art.
23, comma 3)
La contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa
Nel nuovo sistema, la contrattazione integrativa viene ulteriormente valorizzata, come strumento per l’erogazione del trattamento accessorio in termini di selettività
28
L’art. 40, comma 3/bis stabilisce che “La contrattazione integrativa assicura adeguati livelli di efficienza ed produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, ai sensi dell’art. 45, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001”.
Criteri per l’attribuzione del trattamento economico accessorio ( nuovo art. 45, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001)
►La contrattazione integrativa attribuisce i trattamenti economici accessori in relazione a:
– performance individuale
– performance organizzativa
– effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose per la salute
►Destina ai compensi accessori collegati alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo “comunque denominato”
Merito e premi
► Criteri e modalità per il riconoscimento del merito ed incentivazione della performance:
❖ selettività nel riconoscimento degli incentivi
❖ valorizzazione del merito ed incentivazione alla produttività e della qualità
❖ differenziazione retributiva, secondo logiche meritocratiche
❖ stretta correlazione con le risultanze del sistema di valutazione
30
❖ divieto di erogare i trattamenti accessori in base ad automatismi
Merito e premi:
adeguamento per il Servizio sanitario Nazionale
Le Regioni, anche per quanto riguarda i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, adeguano i propri ordinamenti ai principi del Titolo III entro il 31 dicembre 2010.
Nelle more si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009.
31
Decorso il termine fissato per l’adeguamento, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo fino all’emanazione della disciplina regionale e locale
Merito e premi (segue)
Le Regioni, anche per quanto riguarda i propri Enti ed il Servizio Sanitario nazionale, nonché gli enti locali nell’esercizio delle proprie potestà normative, sono tenute a prevedere che:
❖ le fasce di merito sono almeno tre
32
❖ una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente collocato nella fascia di merito alta
Merito e premi (segue)
Per premiare il merito e la professionalità , le Regioni, ivi compresi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all’art. 20 che sono:
❖ bonus annuale delle eccellenze (*)
❖ premio annuale per l’innovazione (*)
❖ progressioni economiche
❖ progressioni di carriera
❖ attribuzione di incarichi di alta professionalità
❖ accesso a percorsi di alta formazione
33
(*) L’utilizzazione di tali strumenti avviene adattandoli ai propri ordinamenti.
Verifica dell’attuazione dei principi di adeguamento
►Entro il 31 dicembre 2011, le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Conferenza unificata, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi all’attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale
34
►La Conferenza verifica l’efficacia delle norme adottate in attuazione delle norme contenenti i principi di adeguamento, anche al fine di promuovere eventuali azioni correttive e di migliore adeguamento.
Seminario marzo 2011
CCNL Servizio Sanitario Nazionale
34
Vincoli e controlli
della contrattazione integrativa
Vincoli per la contrattazione integrativa
►I contratti collettivi integrativi non possono (art. 40, c. 3 quinquies):
❖ disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale
❖ essere in contrasto con i vincoli ed i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali
❖ comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione
❖ erogare trattamenti economici accessori non collegati a prestazioni effettivamente rese (art. 7, c. 5, d.lgs. n. 165 del 2001)
I controlli della contrattazione integrativa
Contratto integrativo
+
Relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa
Controllo sulla compatibilità dei costi con vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge
N.B. Le relazioni sono redatte in base a schemi predisposti e disponibili su siti istituzionali Ministero economia e DFP
Organi di controllo (Uffici centrali di bilancio, Collegio revisori, collegio sindacale o organi analoghi previsti dai rispettivi ordinamenti)
Relazione illustrativa
► La relazione illustrativa allegata ai contratti deve:
❖ essere pubblicata sul sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini (*)
❖ evidenziare gli effetti in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini
(*) in caso di mancato adempimento: divieto di adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa
Ipotesi di violazione dei vincoli e limiti previsti dai CCNL o dalla legge
►Clausole nulle e non applicabili
►Sostituzione di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, c. 2, codice civile
►Obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva in caso di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte di Corte dei Conti, DFP o MEF
Monitoraggio sulla contrattazione integrativa
Le amministrazioni pubbliche
entro anno
il
31 maggio di ogni
inviano
specifiche
informazioni sui costi della contrattazione collettiva (certificate da organi di controllo interno)
Al Ministero dell’economia e delle finanze
N.B. Tali informazioni vengono inviate mediante uno specifico modello di rilevazione predisposto da MEF, d’intesa con Corte dei Conti e Dipartimento funzione pubblica
Finalità del monitoraggio
► Accertamento del rispetto vincoli finanziari (consistenza delle risorse assegnate ai fondi ed evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati)
► Concreta definizione e applicazione di criteri improntati:
❖ alla premialità,
❖ al riconoscimento del merito,
❖ a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche
Tali informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili, le utilizza per il referto sul costo del lavoro
42
Verifiche della contrattazione integrativa
Il Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con il Ministero dell’Economia ed in sede di Conferenza
unificata predispongono un modello