Contract
Testo regolamentare | Nota esplicativa |
ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento 0.Xx presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita dall’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2.Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le altre disposizioni di legge vigenti in materia. | La legge 160/2019 ha introdotto la nuova IMU che se da una parte ricalca la vecchia IMU dall’altra ha apportato innovazioni e specificazioni |
ARTICOLO 2 – Il presupposto dell’imposta 0.Xx presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come specificati all’art.5 del presente regolamento. 0.Xx possesso dell'abitazione principale così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. | |
ARTICOLO 3 – I soggetti passivi 1.I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 2.Rientrano nella soggettività passiva: -il Trustee (fiduciario), poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust; -il coniuge superstite, ai sensi dell’articolo 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune. -il coniuge assegnatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficiente, poiché titolare del diritto di abitazione sull’immobile assegnato; -il consorzio di bonifica poiché concessionario ex lege dei beni demaniali affidati per l’espletamento delle attività istituzionali. | In base alla L. 160/2019 e all’evoluzione giurisprudenziale sono stati specificati i soggetti passivi. Il coniuge assegnatario in presenza di figli è una novità introdotta dal comma 741 lett c n. 4. Si specifica che nel caso dei figli maggiorenni non devono essere economicamente autosufficienti. |
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3.Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto, pertanto, la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing, a prescindere dall’avvenuta o meno riconsegna del bene. 5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. | |
ARTICOLO 4 – Il soggetto attivo 1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lecco con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. 2.L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. 3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. | |
ARTICOLO 5 – La definizione di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli 1.Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area | Legge 160/2019 art. 1 comma 746 |
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occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. 0.Xx considera edificabile, purchè qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l’area di insistenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2. 0.Xx fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purchè non iscritto in catasto. L’iscrizione in catasto, anche se riferita ad un fabbricato non ultimato o in corso di costruzione, infatti, realizza, di per sé, il presupposto necessario e sufficiente per assoggettare l'immobile, quale fabbricato, all’imposta. 4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 5. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 6. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a |
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qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. | |
ARTICOLO 6 – L’abitazione principale 1.Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera, pertanto, abitazione principale, esclusivamente l’immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nelle ipotesi di convivenza di fatto). 2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in deroga a quanto disposto dal 1 comma, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 0.Xx contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l’accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all’unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto. 4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo | comma 3 - innovazione introdotta dalla legge in seguito ad evoluzione giurisprudenziale |
ARTICOLO 7 – Le fattispecie assimilate all’abitazione principale 1. Sono assimilate all’abitazione principali e come tali escluse dall’IMU: |
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a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al D.M. del 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; d) la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L’assimilazione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale. e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 2. E’ equiparata all’abitazione principale, altresì, l'unità immobiliare | Il comma 2 conferma la norma già contenuta nel precedente regolamento del tributo ai sensi del |
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posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. | comma 741 n. 6 legge 160/2019 e comma 777, L 160/2019 |
ARTICOLO 8 – La determinazione della base imponibile 1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. 2.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti per legge. 3.Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dalla specifica comunicazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 4.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 5.Salvo quanto previsto dal successivo comma, per le aree fabbricabili, |
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il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° | |
gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli | |
strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di | |
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, | |
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per | |
la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree | |
aventi analoghe caratteristiche. | |
6. La giunta comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, può stabilire i valori venali di riferimento per zone omogenee, che costituiscono fonte di presunzioni idonea a costituire un indice di valutazione per l'Amministrazione. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. | Al comma 6, coerentemente con la norma indicata all’articolo 1, coma 777m della legge 160/2019, l’organo esecutivo può determinare i valori venali ai fini dell’applicazione del tributo |
7.Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non | |
inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale per l’anno di | |
riferimento, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta | |
sempreché per la medesima area non si sia venuti a conoscenza o in | |
possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi | |
sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno | |
diverso, risultanti dalla delibera dei valori. | |
8.Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore | |
a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al | |
rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato. | |
0.Xx caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di | |
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, | |
lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e | |
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della | |
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal | |
valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare |
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il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. | |
ARTICOLO 9 – Le riduzioni di base imponibile 0.Xx base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 2.L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R .6 giugno 2001. 3. a titolo semplificativo, sono da ritenersi inagibili, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione |
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o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all’uso per il quale erano destinati. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: - da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; - da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza dei presupposti di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato (mediante perizia), con espresso riferimento ai requisiti di cui ai commi 2 e 3. Non possono essere considerati inagibili o inabitabili: a) fabbricati per i quali sono in corso interventi edilizi di costruzione, di demolizioni, in quanto, per tali fattispecie, l’imposta si applica sull’area edificabile; b) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori finalizzati alla conservazione, ammodernamento o miglioramento per i quali è sufficiente presentare al comune la “dichiarazione di inizio attività” di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001. 5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d’imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo. 6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità all'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4. 7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse | Al comma è chiarito che il documento tecnico richiesto è una perizia |
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storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 8. La base imponibile è, altresì, ridotta del 50 per cento, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 9. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. 10. Le riduzioni di base imponibile di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo, non sono cumulabili tra loro. | |
ARTICOLO 10 – Le esenzioni 1.Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; c) ricadenti, anche parzialmente, fuori dal tessuto urbano consolidato come da planimetria allegata. | In riferimento alla lettera c): per effetto del combinato disposto del |
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2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; L’esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l’attività istituzionale. b) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L’esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d’uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell’attività svolta. c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; | comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2012, del comma 8 dell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 e del comma 1, lettera h), dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sono esenti dall’imposta municipale propria. Ad oggi la circolare n. 9/E/1993 del Ministero delle Finanze individua unicamente i comuni che possono applicare l’esenzione. Il comune di Lecco è classificato come PD (parzialmente delimitato). In sede di applicazione si definiscono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree extraurbane come da indicazione di cartografia allegata. |
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f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. h) l’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione è non siano in ogni caso locati. | In riferimento alla lettera h) del comma 2 del presente articolo: nell’ambito dell’autonomia regolamentare si individua tale fattispecie di esenzione a favore del sistema di governo territoriale e di sussidiarietà orizzontale (art. 1, comma 777, L. 160/2019) |
ARTICOLO 11 – Agevolazioni e detrazioni 1.Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione |
Testo regolamentare | Nota esplicativa |
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di cui al co. 1 si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61, non assimilati all’abitazione principale ex art.7, lett.c) del presente regolamento. 2.Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l’imposta determinata applicando l’aliquota del comune, è ridotta al 75%, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. | |
ARTICOLO 12 – I versamenti 1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. 2. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. 3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 4. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno |
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e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 5. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. 6. In sede di prima applicazione dell'imposta, per il soggetto che conserva la soggettività passiva sul medesimo immobile, la rata di acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 7. Per gli immobili per i quali il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del primo semestre del 2020, il soggetto passivo può versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto delle aliquote IMU stabilite per l’anno precedente, ovvero sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 se già pubblicate. 8. Per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati merce, per il 2020, l’acconto può essere versato sulla base dell’aliquota di base pari allo 0,1 per cento. 9. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 10. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione e comunque non oltre la data del versamento di |
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acconto dell’annualità successiva, all’ente impositore. 11. Nelle successioni mortis causa, il versamento dell’imposta dovuta e non versata dal de cuius è effettuato dagli eredi, i quali rispondo pro quota dei debiti tributari del de cuius. E’ comunque consentito il versamento da parte di un erede anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione e comunque non oltre la data del versamento di acconto dell’annualità successiva, all’ente impositore. 12. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. 13. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Nei casi di mancato pagamento nei termini previsti e qualora l’immobile sia stato venduto, si procederà con il reclamo ex art.36, L.F. | |
ARTICOLO 13 – Versamenti minimi 1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. |
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ARTICOLO 14-Interessi di mora 1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. | |
ARTICOLO 15 – Rimborsi e compensazioni 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 2. Il rimborso, previa specifica istruttoria, viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’articolo 14. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 13. 5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune per lo stesso tributo per le annualità successive, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata. | |
ARTICOLO 16 – La dichiarazione IMU 0.Xx dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata nei termini e modalità stabiliti dai commi 769 e 770, L. 160/2019. In tutti i casi in cui è prevista un’agevolazione o un’esenzione il |
Testo regolamentare | Nota esplicativa |
contribuente dovrà presentare apposita specifica dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale. In particolare, ai fini dell'applicazione dell’esclusione dall’IMU, nei casi di cui:- all’art.7, comma 1 lett. c) ed e), comma 2; all’art. 9 comma 8; all’art. 10 comma 1 lett h; all’art. 11 comma 2; - nonché dal 2022, nei casi di cui all’art.10, 3 comma, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalla legge su modello ministeriale (laddove richiesto) o su apposito modello messo a disposizione del Comune di Lecco. 2. In deroga a quanto disposto dal co.769, L. 160/2019, i soggetti di cui all’art.10 comma 2 lett. b) sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno. | Sono state indicate le fattispecie per le quali verrà chiesta la dichiarazione |
ARTICOLO 17 – Il funzionario responsabile 1. L’Ente, con delibera di giunta designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa. | |
ARTICOLO 18 – L’attività accertativa 1. L’Ente procede all’attività di accertamento entro il termine di decadenza quinquennale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 e alla Legge n. 296/2006, oltreché delle disposizioni regolamentari. 2. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, |
Testo regolamentare | Nota esplicativa |
n. 639. 3. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l’indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l’indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all’art.19, D. Lgs 472/1997. 4. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente: - in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997; -in caso di definitività dell'atto impugnato. 5. L’avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; l’atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D. Lgs 82/2005 e del D. Lgs 217/2017. 6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 25,00 | |
ARTICOLO 19 – Le sanzioni 1. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, nonché per omessa presentazione della dichiarazione sono applicate in ossequio a quanto disposto dall’art.1, commi 774 e 775, L. 160/2019, nonché da quanto previsto, in materia, dalle altre specifiche disposizioni normative. |
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ARTICOLO 20 – Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 2. Ogni disposizione regolamentare trova applicazione nel rispetto della normativa nazione e comunitaria, anche tenuto conto dei principi espressi dal diritto vivente sulla corretta applicazione delle disposizioni normative. | |
ARTICOLO 21 – Emergenza COVID-19 Per l’anno 2020, in considerazione della grave situazione dovuta all’emergenza sanitaria COVID-19, tenuto conto delle restrizioni sanitarie e delle conseguenti limitazioni alla mobilità dei soggetti per l’adempimento nel pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla legge, si disporre la non applicazione di sanzioni nel caso di versamento dell’acconto XXX 0000 entro il 16 settembre 2020 | La presente disposizione è già stato oggetto di approvazione con atto dedicato da parte del consiglio comunale (deliberazione consiliare 8 giugno 2020, n. 24) |