CHIARIMENTI
Direzione Acquisti
Oggetto: Procedura aperta DAC.0155.2021 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) del sistema ERTMS, comprensiva del Etcs Livello2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici , degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo Ertms.
CUP : J56E20000080009 – CIG 88520151DE
CHIARIMENTI
QUESITO 1
Nel documento "CONTENUTO OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE" si trova la
seguente frase:
"Il concorrente deve dimostrare che nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non è risultato destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."
Si chiede di chiarire in quale modo si deve dimostrare di non essere stato destinatario di accertamenti di tale tipo.
RISPOSTA QUESITO 1
In sede di offerta è sufficiente apposita dichiarazione del legale rappresentante che certifichi l’assenza di procedimenti, rispondendo sul Portale Acquisti RFI, nella sezione dell’offerta tecnica: NO. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante mediante la consultazione del Certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi.
Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. euro 00.000.000.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e X. Xxx 00000000000 – R.E.A. 758300
QUESITO 2
Con riferimento alle domande esposte ed alle conseguenti risposte ricevute dalla Committenza durante la fase di gara, si chiede di conoscere se il documento relativo ai chiarimenti verrà aggiunto come allegato al contratto. Premesso che l’inserimento del documento stesso tra gli elaborati contrattuali resta subordinato al contenuto specifico dello stesso, in caso di risposta affermativa, si chiede se tale allegato avrà priorità applicativa sia per la parte tecnica sia per la parte contrattuale. Viceversa, in caso di risposta negativa, si chiede se tale allegato avrà comunque forza contrattuale ed avrà comunque priorità applicativa sia per la parte tecnica sia per la parte contrattuale.
RISPOSTA QUESITO 2
Non si conferma, il documento relativo ai chiarimenti ha natura di mera esplicitazione ed interpretazione rispetto al contratto e agli elaborati di gara.
QUESITO 3
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto si chiede di chiarire in merito ai RTI “sovrabbondanti” se la partecipazione alla fase di Gara di RTI costituiti da 2 o più Soggetti in possesso singolarmente dei Requisiti Speciali (commi c) e d) del Disciplinare di gara), possa essere oggetto, da parte della stazione Appaltante, di richiesta di motivazioni a giustificazione del ricorso all’Istituto del Raggruppamento ed eventualmente anche motivo di esclusione.
In considerazione della particolare difficoltà nella definizione della documentazione tecnica da fornire con più aziende, delle lunghe e complesse verifiche di Ethic & Compliance tra le associate e degli accordi intersocietari da sottoscrivere, si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante riscontro entro 10 (dieci) gnc dal ricevimento del presente quesito.
RISPOSTA QUESITO 3
Come noto, in conformità a quanto previsto dall’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare al rispetto del principio della concorrenza, si conferma che questa SA, qualora ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del RTI ha l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto eventualmente richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni.
QUESITO 4
Nel caso in cui codesta stazione appaltante non ritenesse sovrabbondante una associazione tra più imprese aventi la medesima tecnologia si chiede:
1) Se la compilazione della griglia tecnica debba essere compilata ed asseverata con riferimento ad una sola tecnologia proprietaria oppure all'inviluppo delle migliori soluzioni tra le varie tecnologie proprietarie delle varie associate.
2) nel caso in cui la risposta al punto 1) dovesse riferirsi ad una sola tecnologia proprietaria, si chiede se in fase di esecuzione delle lavorazioni, per tratte o sottotratte diverse, potranno essere utilizzate più tecnologie proprietarie indipendentemente da quella indicata nella griglia tecnica.
In considerazione della particolare difficoltà nella definizione della documentazione tecnica da fornire con più aziende, delle lunghe e complesse verifiche di Ethic & Compliance tra le associate e degli accordi intersocietari da sottoscrivere, si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante riscontro entro 10 (dieci) gnc dal ricevimento del presente quesito.
RISPOSTA QUESITO 4
La compilazione della griglia tecnica può essere compilata ed asseverata con riferimento all'inviluppo delle migliori soluzioni tra le varie tecnologie proprietarie delle varie associate.
QUESITO 5
Si chiede di confermare che al requisito d.4 del Disciplinare di gara: “Aver eseguito, per RFI S.p.A. e/o per Gestori di Reti Ferroviarie Europee, la fornitura, l'installazione e la messa in servizio con esito positivo di Sottosistemi di Terra ERTMS Livello 2 per almeno 200 km di linee….” i km da dimostrare sono riferiti alla lunghezza del binario fisico attrezzato, in altri termini almeno 200km di linea a semplice binario oppure 100km di linea a doppio binario. Più in generale il requisito viene dimostrato anche come mix tra binario singolo e binario doppio utilizzando come misura la lunghezza in km di binario/rotaia attrezzato.
RISPOSTA QUESITO 5
Considerando i km da dimostrare come lunghezza del binario fisico attrezzato, sono richiesti 200km di linea a doppio binario (ovvero 400km di linea a semplice binario).
QUESITO 6
Si chiede di confermare che la dichiarazione sui km attrezzati e realizzati come sistemista debba intendersi per km di lunghezza del binario fisico attrezzato=linea a semplice binario; e che in caso di linea a doppio binario, la lunghezza è pari alla metà. Più in generale il requisito viene dimostrato anche come mix tra binario singolo e binario doppio utilizzando come misura la lunghezza in km di binario/rotaia attrezzato.
RISPOSTA QUESITO 6
Vedi Risposta al quesito 5
QUESITO 7
Si chiede di confermare che la dichiarazione sul numero di km attrezzati con ERTMS Livello 2 è riferita alla lunghezza del binario fisico attrezzato, in altri termini oltre 200km di linea a semplice binario oppure 100km di linea a doppio binario. Più in generale il requisito viene dimostrato anche come mix tra binario singolo e binario doppio utilizzando come misura la lunghezza in km di binario/rotaia attrezzato.
RISPOSTA QUESITO 7
Vedi risposta al quesito 5
QUESITO 8
Con riferimento all’art. 19 comma 3 si formulano i seguenti quesiti:
a) per la parte di testo che recita: “tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati” si chiede conferma che la documentazione ivi indicata debba essere intesa nel senso che dovranno essere consegnati esclusivamente gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva, esecutiva di dettaglio ed as-built meglio identificati nei relativi elenchi elaborati, dovendosi, di conseguenza, ritenere esclusi dalla consegna gli elementi “attinenti il settore informatica” intesi quali il fw ed sw di base, i fw ed i sw sorgenti, gli schemi di progettazione delle schede, gli schemi di progettazione dei cablaggi degli armadi di contenimento e le distinte materiali, in quanto afferenti alla proprietà industriale ed intellettuale dell’appaltatore, non oggetto del presente bando di gara il quale, infatti, non prevede alcun corrispettivo per la cessione di siffatti diritti. In subordine, in caso di risposta negativa, si chiede di precisare puntualmente a quali elaborati o documenti codesta stazione appaltante si riferisce.
b) Coerentemente all’oggetto del bando, ed al quesito che precede, si chiede a codesta stazione appaltante di modificare questo periodo “rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati”. Come segue: “per queste parti, la proprietà intellettuale ed industriale è, rimane e rimarrà all’Appaltatore e non potrà essere utilizzata da RFI per realizzare opere ed impianti diversi da quelli in
funzione dei quali essi sono stati elaborati, mentre per tutto quanto attiene l’elenco degli elaborati facenti parte della progettazione esecutiva, esecutiva di dettaglio ed as-built rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati”.
c) Con riferimento infine a tale parte dell’articolo “L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. E fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti” si evidenzia che esso pone a carico dell’appaltatore un onere di custodia eccessivamente gravoso, non essendo remunerato, nonché ingiustificato, attesa la natura dell’appalto. Pertanto, si chiede che venga eliminato o in alternativa che la durata venga ridotta ad anni 1 (uno).
In alternativa a tutto quanto sopra, si richiede di ripristinare il già noto articolo sulla proprietà intellettuale come già confermato da questa spettabile stazione appaltante con la procedura DAC.0039.2021 con le risposte ai quesiti 30, 31, e 32 del 20/04/2021.
RISPOSTA QUESITO 8
L’articolo 19 dello Schema di AQ viene così sostituito (si allega alla presente lo Schema di AQ_new che annulla e sostituisce il precedente posto a base di gara) (Allegato 1):
ARTICOLO 19 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. L’Appaltatore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione dell’Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate nell’esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di promuovere e creare opere derivate.
2. La titolarità dei diritti di privativa industriale dell’Hardware e del Software degli apparati sviluppati dall’Appaltatore rimane all’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore mantiene, inoltre, la titolarità dei diritti di privativa industriale nei rapporti con terzi dei Tool di progettazione ACC.
L’Appaltatore dichiara e garantisce che RFI, per effetto del presente Contratto, ha viceversa la piena proprietà dei Tool di progettazione ACC con la possibilità di utilizzo, limitatamente agli impianti oggetto del presente Contratto, senza condizioni di sorta, con numero di licenze illimitate e senza ulteriori oneri.
I predetti strumenti devono essere i medesimi con i quali il personale RFI sta effettuando il processo di internalizzazione tecnologica.
I tool dovranno, a seguito di “assessment” effettuati da un “Valutatore Indipendente di Sicurezza” (VIS) riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2019 e s.m.i., essere certificati per la loro utilizzazione in un ambiente SIL 4 norme CENELEC di settore.
Il corrispettivo per l’acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d’uso e di privativa industriale (Tool SW e progettazione impiantistica) è compreso e compensato nei Prezzi a Corpo del Contratto.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi e/o garanzie di cui sopra il Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 della presente Convenzione, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui nè diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Xxxxxxxxx. L’Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.
QUESITO 9
Con riferimento all’art. 19 comma 4 si formula il seguente quesito:
per la parte di testo che recita: “è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all’esecuzione del presente Accordo. Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI. RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta.”
Considerato che tutte le summenzionate informazioni afferiscono alla proprietà industriale ed intellettuale dell’appaltatore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Progettazione dell’Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici “ o “componenti software” quali il fw ed sw di base del prodotto, i fw ed i sw sorgenti dei prodotti, gli schemi di progettazione delle schede dei prodotti, gli schemi di progettazione dei cablaggi degli armadi di contegno, le distinte materiali) e che le stesse non potranno essere cedute al committente in quanto non fanno parte dell’oggetto dell’appalto, non essendo nemmeno previsto alcun corrispettivo per tali diritti, si chiede a codesta stazione appaltante di modificare tale articolo precisando che, per le parti su elencate “la proprietà intellettuale ed industriale è, rimane e rimarrà all’Appaltatore, mentre per tutto quanto attiene l’elenco degli elaborati facenti parte della progettazione esecutiva, esecutiva di dettaglio ed as-built essi divengono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. Pertanto, qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili gli stessi rimarranno di sua esclusiva proprietà e nulla sarà dovuto al Committente”.
In alternativa a tutto quanto sopra, si richiede di ripristinare il già noto articolo sulla proprietà intellettuale come già confermato da questa spettabile stazione appaltante con la procedura DAC.0039.2021 con le risposte ai quesiti 30, 31, e 32 del 20/04/2021.
RISPOSTA QUESITO 9
Vedi risposta al quesito n.8
QUESITO 10
All’art. 2 comma 2.1 dello schema di Accordo Quadro è riportato che rientrano nello scopo: “Nonché le seguenti prestazioni: - Effettuare le attività di Integrazione dei Sottosistemi di Terra - Effettuare le attività di Integrazione dei Sottosistemi di Terra- Bordo”.
Con riferimento alle suddette attività di integrazione tra le terre da realizzare ed i 4 diversi sottosistemi di bordo per i quali è richiesta l’integrazione (identificate nell’ art 2 ed in altri articoli del contratto), va considerato che:
- Secondo i regolamenti di RFI e ANSFISA tali attività presuppongono numerose hazard analysis, numerosissimi test sia in laboratorio (Del Gestore dell’Infrastruttura e dei fornitori) che in linea (ESC Check/Esc Test) e svariate attività di certificazione di terzi [ISA (OIF/OVC)];
- Secondo le modalità di attribuzione degli ESC Type, ogni linea delle 7 identificate nel contratto diventerà un ESC Type diverso;
- Secondo gli attuali regolamenti dell’Agenzia di Sicurezza Ferroviaria Europea e l’Agenzia di Sicurezza Ferroviaria Italiana per ogni ESC Type è necessaria la ripetizione di tutti i test;
- Secondo i regolamenti di RFI ed ANSFISA le attività in linea dovranno essere eseguite mediante le regolamentate APL (Autorizzazione Prove in Linea) e mediante l’utilizzo di personale dell’ISA (OIF/OVC), personale del Gestore dell’Infrastruttura, personale dell’Impresa Ferroviaria e personale dei fornitori sia di terra che di bordo;
- Secondo le attuali disposizioni di RFI tutti i test nei laboratori del Gestore dell’Infrastruttura ed i test in linea dovranno essere richiesti con oltre un anno di anticipo;
- Sulla base dei costi interni ed esterni già contrattualizzati e già sostenuti sino ad oggi per attività analoghe, sono state identificate e spese ingenti somme per ciascuna linea o per ciascun bordo da integrare;
- dall’analisi della documentazione non risultano essere state identificate delle tariffe che remunerino tale attività sia per ogni tratta da integrare sia per ogni bordo da integrare, salvo un’irrisoria Voce di Tariffa a corpo (VAD17HA0158E012 definita nell’Allegato 19 allo schema di AQ) di poche decine di migliaia di Euro;
- per la definizione dei futuri valori dei contratti applicativi, vista la cospicua entità del valore di ciascuna attività, saranno necessarie adeguate Voci di Tariffa lato terra e lato bordo
Si chiede:
- di rettificare la documentazione contrattuale posta a base di gara, mediante l’inserimento delle Voci di Tariffa già definite negli stipulati/stipulandi contratti di integrazione terra-bordo;
- di rettificare il valore della base d’asta.
Nel caso di risposta negativa alla richiesta di cui sopra, si chiede di escludere tali attività dallo scopo del contratto quadro.
RISPOSTA QUESITO 10
La voce di tariffa VAD17HA0158E012 definita nell’Xxxxxxxx 00 xxxx xxxxxx xx XX è relativa alle attività di supporto del fornitore di SST per le attività di integrazione terra- bordo previste dalle LG ANSFISA e sarà corrisposta per ogni eventuale richiesta di Integrazione su uno specifico ESC TYPE, per ogni singolo sottosistema di bordo tra le Applicazioni Generiche previste nel progetto di upgrade dei veicoli da SCMT ad ERTMS . Il numero di ESC TYPE ad oggi non è determinabile poiché strettamente legato alle risultanze dell’assegnazione dell’appalto e verrà valutato successivamente dal gestore infrastruttura, la strategia è quella di armonizzare gli ESC Type riducendo il loro numero il più possibile (uno per fornitore di terra e non per linea) con le relative
possibili integrazioni. Inoltre verranno riutilizzate, ove possibile, tutte le attività e i test già svolti sulle prime linee necessari al completamento del processo di integrazione definito dalle LG ANSFISA appendice 6 per ogni sottosistema di bordo da integrare al fine di ridurre i tempi per il completamento del processo suddetto, che dovrà essere comunque sincrono rispetto al processo di AMIS della terra avendo previsto a terra un sistema ERTMS standalone con la contestuale dismissione del sistema SCMT.
QUESITO 11
Con riferimento alla norma di cui all’art 3.6 che prevede l’assenza di un minimo garantito ed in considerazione degli elevati costi fissi che questa tipologia di realizzazione comporterà sia in termini di pianificazione, organizzazione, assegnazione di risorse stabili per raggiungere gli sfidanti obiettivi posti nel contratto, che di sviluppo di nuove soluzioni allineate alle specifiche tecniche di riferimento, per poter esporre una offerta competitiva e conveniente per la committenza, si chiede che il contratto abbia un minimo garantito pari all’80% in analogia a quanto stabilito nella Condizioni Generali di Contratto del Gruppo Ferrovie della Stato Italiano per i contratti di lavori basati su progetti definitivi estremamente dettagliati.
RISPOSTA QUESITO 11
Si conferma che non è previsto un minimo garantito.
QUESITO 12
Dall’analisi dell’Allegato 2 “Descrizione tecnica delle attività” emerge la possibilità di fornire sistemi di alimentazione tipo SMAP in alternativa ai sistemi di alimentazione SIAP, mentre dall’analisi dell’Allegato 3.0 “Riferimenti Tecnici e Normativi” non emergerebbero specifiche tecniche che descrivano le caratteristiche e gli aspetti funzionali dei sistemi di alimentazione di tipo SMAP.
Parimenti a quanto sopra, dall’analisi delle voci di tariffa non risulterebbero presenti i prezzi di riferimento delle singole componenti dei sistemi di alimentazione di tipo SMAP.
Relativamente ai sistemi SMAP, in considerazione della necessità da parte dei concorrenti di essere messi nelle condizioni di poter sottomettere una adeguata offerta tecnico economica e della necessità in fase di progettazione esecutiva di poter valorizzare correttamente le opere da realizzare, si chiede di ricevere:
1. la specifica tecnica in ultima revisione
2. L’elenco dettagliato dei prezzi unitari
In caso di risposta negativa al ricevimento di entrambi i 2 punti precedenti, si chiede conferma che tali forniture, ivi compresi i sistemi di alimentazione SIAP, saranno forniti dal Committente.
RISPOSTA QUESITO 12
Il Sistema SMAP è stato inserito nell’Allegato Tecnico in quanto rappresenta il Sistema di Alimentazione a cui tendere per le applicazioni future tuttavia, non essendo ad oggi ancora disponibili prodotti omologati, le progettazioni e realizzazioni dovranno al momento prevedere i Sistemi SIAP che saranno forniti dal Committente.
QUESITO 13
Dall’analisi dell’Allegato 2 “Descrizione tecnica delle attività” emerge che nello scopo di fornitura da eseguire a cura dell’appaltatore è compresa la fornitura delle casse di manovra per deviatoi (es: P80 /PL90/SO) e l’attrezzaggio completo dei Passaggi a Livello, ivi comprese le relative casse di manovra. In considerazione del fatto che negli appalti a cui la scrivente ha partecipato, tali forniture erano fuori dallo scopo di fornitura a cura dell’appaltatore ed in considerazione della necessità da parte dei concorrenti di essere messi nelle condizioni di poter sottomettere una adeguata offerta tecnico economica si chiede conferma che tali forniture, normalmente in carico alla Committenza, saranno invece integralmente in carico all’Appaltatore.
RISPOSTA QUESITO 13
Le forniture di materiali a categorico e progressivo rimarranno normalmente in capo al Committente.
QUESITO 14
Dall’analisi dell’Allegato 2 “Descrizione tecnica delle attività” emerge che nello scopo delle opere da realizzare a cura dell’appaltatore sono compresi i sistemi ACC/ACCM ed i sistemi ERTMS.
In considerazione del fatto che un numero significativo di apparati di cabina ACC/ACCM relativo a queste tratte sono in corso di fornitura e/o esecuzione da taluni appaltatori mediante il modello operativo di internalizzazione gestito dalla Direzione Interlocking Building, in considerazione della necessità da parte dei concorrenti di essere messi nelle condizioni di poter sottomettere una adeguata offerta tecnico economica si chiede di elencare puntualmente:
• quali ACC/ACCM o tratti di linea saranno oggetto di realizzazione completa (fornitura dei materiali di cabina compresa) a cura dell’Appaltatore
• quali ACC/ACCM o tratti di linea saranno oggetto della sola fornitura dei materiali di cabina lasciando esclusa qualsiasi altra attività a cura dell’Appaltatore
• quali ACC/ACCM o tratti di linea saranno oggetto solamente delle attività dell’Appaltatore quali per esempio e non esaustivamente la generazione file d’impianto, il montaggio e la posa in opere dei materiali, la V&V, le attività relative ai VIS/OVC, l’attivazione.
RISPOSTA QUESITO 14
Il dettaglio degli ACC/ACCM verrà fornito nei singoli CA delle linee.
QUESITO 15
Dall’analisi dell’Allegato 2 “Descrizione tecnica delle attività”, in generale, emerge che nello scopo delle opere da realizzare a cura dell’appaltatore sarebbero comprese tutte, nessuna esclusa, le forniture dei materiali di segnalamento e delle alimentazioni al servizio del segnalamento, mentre in tutte le precedenti gare a prevalenza del segnalamento degli ultimi lustri, alcuni materiali “a categorico progressivo” sono stati esclusi dall’oggetto della fornitura e all’appaltatore veniva assegnata solamente l’attività di posa in opera e la loro integrazione nel sistema da attivare.
In considerazione della necessità da parte dei concorrenti di essere messi nelle condizioni di poter sottomettere una adeguata offerta tecnico economica, ad integrazione dei chiarimenti relativi ai materiali da fornire esposti nelle precedenti domande, si chiede di elencare puntualmente sin d’ora quali materiali di segnalamento e delle alimentazioni al servizio del segnalamento sono esclusi dalla fornitura.
RISPOSTA QUESITO 15
Le forniture di materiali a categorico e progressivo rimarranno normalmente in capo al Committente.
QUESITO 16
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto si chiede di chiarire, in merito ai RTI “sovrabbondanti”, se la partecipazione alla fase di Gara di Raggruppamenti costituiti da 2 o più Soggetti in possesso singolarmente dei Requisiti Speciali (commi d.4) e d.5) del Disciplinare di gara, possa essere considerato un RTI NON sovrabbondante mediante il ricevimento di una risposta in tal senso già in questa fase.
L’urgenza nella risposta a tale richiesta è dettata anche dalla necessità di evitare eventuali ricorsi alla fine del procedimento di gara fino al suo eventuale annullamento così da non consentire il raggiungimento delle date target previste dal PNRR.
In considerazione della particolare difficoltà nella definizione della documentazione tecnica eventualmente da fornire con più aziende, delle lunghe e complesse verifiche di Ethic & Compliance tra le associate e degli accordi intrasocietari da sottoscrivere, si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante riscontro entro 7 (sette) gnc dal ricevimento del presente quesito.
RISPOSTA QUESITO 16
Vedi risposta quesito 3.
QUESITO 17
Con riferimento alla procedura XXX.0000.0000 - XX Progettazione Esecutiva e Realizzazione del Sistema ERTMS, nella documentazione di gara si fa riferimento ad alcune specifiche/disposizioni tecniche che non sono contenute all'interno del portale di gara rfq_4756 ne tantomeno sono ricavabili tramite la banca dati documentale ePODweb.
A tal riguardo pertanto vi chiediamo:
1) la trasmissione di suddetti documenti e più precisamente:
- 1.2.1, Funzioni di applicazione generica conformi alla specifica RFI Disposizione 15/2015 (disposizione 15/2015)
- 1.2.2, Funzioni di applicazione generica conformi alla specifica RFI Disposizione 04/2017 (disposizione 04/2017)
- 1.2.8, Strumenti di progettazione e configurazione - conformità a specifiche XXX (XXX XXX XXX XX XX XX00 000X del 29/07/14).
2) la conferma che i documenti suddetti risultino in corso di validità.
RISPOSTA QUESITO 17
Si allegano alla presente i documenti richiesti (Allegato 2).
QUESITO 18
Nel documento “6_Schema AQ ERTMS Linee Piano 2022-2023”, articolo 38 ter.1 “PERIODO DI MANUTENZIONE”, è riportato “Il Periodo di Manutenzione compreso e compensato nell’importo di ciascun Contratto Applicativo di Esecuzione relativo agli Impianti, ha una durata pari a quanto previsto in ciascun Contratto Applicativo di Progettazione.” Si chiede conferma che il riferimento è invece al “Contratto Applicativo di Esecuzione”.
RISPOSTA QUESITO 18
La durata del Periodo di Manutenzione verrà definita nel Contratto applicativo di Progettazione in accordo a quanto previsto nel Progetto di Base mentre la compensazione sarà prevista nel Contratto Applicativo di Esecuzione.
QUESITO 19
Sempre con riferimento a “6_Schema AQ ERTMS Linee Piano 2022-2023”, articolo 38 ter.1 “PERIODO DI MANUTENZIONE” e in particolare agli Artt. 38 bis e 38 ter si chiede cortesemente di indicare il periodo minimo richiesto dal Committente relativamente a:
- Assistenza all’esercizio degli Impianti
- Assistenza all’esercizio post-attivazione
- Assistenza tecnica alla manutenzione post-attivazione
- Manutenzione degli impianti e delle opere.
RISPOSTA QUESITO 19
La durata di tali periodi verrà indicata nel Progetto di Base.
QUESITO 20
Nel documento “All-2.0 Descrizione Tecnica Interventi”, pagina 5 – sezione “Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di Cabina ACC” e pagine 7/8 – Sezione “Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di Cabina ERTMS”, sono riportati i seguenti testi:
“Fornitura della Specifica dei test in laboratorio ed in campo, esecuzione dei test in laboratorio ed in campo finalizzati alla verifica dell'Applicazione Generica (AG) del Sistema GdV comprensiva delle prove di integrazione GdV-SDT ai fini della certificazione del Sottosistema Strutturale Comando Controllo Segnalamento (CCS) di Terra.”e “Fornitura della Specifica dei test in laboratorio e in campo, esecuzione dei test in laboratorio e in campo finalizzati alla verifica dell'AG e Specifiche del SST del Sistema ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale compreso prove di integrazione GdV-SDT e prove di integrazione tra il SST e i Sottosistemi di Bordo (SSB) ai fini della certificazione del Sottosistema Strutturale CCS a Terra e al consolidamento delle SRS del SST ERTMS/ETCS livello2.”
Sia a pagina 5 (riferita ad ACCM) sia alle pagine 7 e 8 (riferite ad ERTMS) si parla di una specifica di test che debba includere anche prove di integrazione GdV-SDT. Si chiede di confermare che si tratta delle stesse prove. In caso affermativo, è possibile includere entrambe in una sola specifica di test di SST (come finora fatto)?
RISPOSTA QUESITO 20
Si conferma.
QUESITO 21
Nel documento “All-2.0 Descrizione Tecnica Interventi”, pagina 7 – sezione “Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di Cabina ERTMS”, è riportato il seguente testo: “Fornitura in edizione preliminare della Specifica del Sottosistema di Terra (SST) ERTMS/ETCS Livello 2 (comprensiva della matrice di tracciabilità di copertura delle specifiche RFI e delle STI applicabili al SST da parte dei requisiti del fornitore) e aggiornamento a seguito dei ritorni dalle attività sperimentali delle stesse specifiche.” Si prega di chiarire cosa si intende per “attività sperimentali”.
RISPOSTA QUESITO 21
Per attività sperimentale sono da intendersi eventuali attività di innovazione Architetturale e/o Funzionale proposte dall’appaltatore come migliorie/ottimizzazioni rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara.
Resta inteso che le matrici di tracciabilità delle Specifiche RFI e delle STI Applicabili all’SST devono essere allineate all’ultima versione della documentazione d progetto rilasciata.
QUESITO 22
Nel documento “All-2.0 Descrizione Tecnica Interventi”, pagina 19 – sezione “Integrazione, Safety Case, Marcatura CE”, è riportato il seguente testo:
“Effettuare le attività di supporto per la dimostrazione dell’integrazione terra-bordo in condizioni di sicurezza e della compatibilità del sistema ETCS (ESC) e del sistema radio (RSC) secondo quanto espresso dalla Linea guida ANSF del 24/07/2020 ‘’ Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche’’ - Appendice 6 e s.m.i, per massimo n. quattro SSB di fornitori diversi da quelli coinvolti per la certificazione del SST.”
Si chiede di chiarire se i quattro bordi di fornitori diversi per la dimostrazione degli ESC sono diversi dai 2 coinvolti nell’attività per le prove di integrazione tra il SST e SSB ai fini della certificazione del Sottosistema Strutturale CCS a Terra.
RISPOSTA QUESITO 22
In generale sono i 2 bordi coinvolti nell’attività per le prove di integrazione tra il SST e SSB ai fini della certificazione del Sottosistema Strutturale CCS a Terra, più ulteriori 2 SSB differenti.
Resta inteso che al termine delle attività di certificazione, tutti i 4 SSB dovranno completare quanto espresso dalla Linea guida ANSF del 24/07/2020 ‘’ Linee Guida per
il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche’’ - Appendice 6 e s.m.i..
QUESITO 23
Nel documento “All-2.0 Descrizione Tecnica Interventi”, pagina 19 – sezione “Integrazione, Safety Case, Marcatura CE”, è riportato il seguente testo: “Effettuare le attività per le prove di integrazione tra il SST e due diversi SSB dotati di certificazione dell’intero sottosistema strutturale CCS di bordo, non compresi nella fornitura del presenta appalto, ai fini della certificazione del Sottosistema Strutturale CCS a Terra e al consolidamento delle SRS del SST ERTMS/ETCS livello2.”
1. È lecito supporre che uno dei due SSB sia dello stesso fornitore di Terra?
2. Per il secondo SSB, considerando che il numero delle prove di integrazione è stabilito dal NOBO scelto dal richiedente dell’AMIS (Gestore dell’infrastruttura), sarà il Gestore di Infrastruttura a farsi carico di definire un contratto con il fornitore del secondo Xxxxx? In caso affermativo, le prove di integrazione saranno sia di laboratorio, sia di campo o solo in campo? È possibile avere una stima del numero di giorni in cui si chiede il supporto?
RISPOSTA QUESITO 23
Uno dei due SSB può essere dello stesso fornitore del SST, purchè dotato di certificazione CE di veicolo (intero SottoSistema Strutturale CCS di Bordo Certificato CE).
Il secondo SSB, di fornitore differente, verrà messo a disposizione da parte del GI e dotato di certificazione CE di veicolo.
Le prove di integrazione ai fini della certificazione del CCS a terra sono in generale stabilite come sottoinsieme delle prove di V&V previste dal fornitore del CCS a terra nell’ambito delle attività CENELEC.
Le prove di integrazione ai fini della certificazione del CCS a terra vengono svolte in campo con entrambi gli SSB di due fornitori diversi.
La possibilità di effettuare prove in laboratorio con un gruppo di componenti di interoperabilità Certificato CE è offerta dalla STI Application Guide (2.6.100) in assenza di un secondo SSB certificato a livello di veicolo.
In relazione alla domanda sulla durata le prove, al momento non è possibile definire una stima poiché dipenderà dal set di prove individuato dal Certificatore.
QUESITO 24
Con riferimento al documento “All-3.1 Linee guida per Applicazione della Disp. 16- 2003 per AS ERTMS_RevB”, § 7.5.2 DOCUMENTI DI OUTPUT e § 7.8.2
DOCUMENTI DI OUTPUT, considerando che tra i documenti di output del Blocco 5, viene richiesto anche “Rapporto dei Test e delle Corse Prova” (output 42), si chiede conferma che il “Safety Case dell’Applicazione Specifica SDT per la fase di progettazione dell’applicazione” (output 62) sarà da emettere dopo le corse prova mentre “Safety Case della AS SDT per la fase di realizzazione fisica” del Blocco 8 sarà da emettere in una fase di post-attivazione.
RISPOSTA QUESITO 24
Il Rapporto dei Test e delle Corse Prova, da riferire nel “Safety Case dell’Applicazione Specifica SDT per la fase di progettazione dell’applicazione”, riporta le risultanze delle attività di test in laboratorio (§5.5 blocco 5).
Il “Safety Case dell’Applicazione Specifica SDT per la fase di progettazione dell’applicazione” sarà da emettere al termine delle attività di progettazione in precedenza all’inizio delle attività di installazione.
Il “Safety Case della AS SDT per la fase di realizzazione fisica” riporterà le risultanze di tutte le attività di V&V ed è necessario per il soddisfacimento del requisito essenziale ‘Sicurezza’ la cui copertura è necessaria ai fini della certificazione del CCS a terra per la successiva richiesta di AMIS, e pertanto dovrà essere emesso prima della richiesta AMIS.
QUESITO 25
Con riferimento al documento “4. Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte”, § 1.2.3 FUNZIONI DI APPLICAZIONE GENERICA CONFORMI
ALLA SPECIFICA RFI ERMTS/ETCS LIV. 2 a pag. 9 e 10, è riportato il seguente testo: “Il Concorrente deve dichiarare la percentuale di copertura dell'applicazione generica già sviluppata rispetto alle funzioni riportate nel seguente documento:
- RFI DT PNE STER SR IS 02 001 1 ‘Dettaglio applicativo dei requisiti di sistema ERTMS/ETCS livello 2 su linee convenzionali senza segnalamento luminoso laterale
a. Rif. §3.1:
Protezione rispetto ai parametri di linea
Protezione rispetto al superamento di segnali di protezione/partenza a via impedita con indicazione sussidiaria attiva
Protezione rispetto ai Passaggi a Livello
Protezione rispetto ai rallentamenti e alle riduzioni di velocità Protezione rispetto ai movimenti in Staff Responsible
Protezione rispetto all’arrivo su binario ingombro o binario corto Protezione rispetto all’arrivo su binario tronco
Protezione rispetto a track condition ed informazioni ausiliari (ponti, gallerie, tratti neutri, lunghe discese)
Modo Operativo On Sight
Procedura di Inizio Missione (Start of Mission in area di Livello 2) Gestione dei Valori Nazionali
Requisiti Prestazionali
Requisiti di robustezza rispetto ad eventi funzionalmente anomali
b. Rif. §3.2:
Protezione da indebita selezione del livello Gestione pl privati
Gestione del bloccamento di approccio Indicatore di direzione
PL pedonali
Gestione guasto del blocco Gestione mezzi d’opera
c. Rif. §5.1:
Gestione delle transizioni di Livello”
1. Le funzioni di cui si richiede la percentuale di copertura dell'applicazione generica sono solo quelle indicate nel documento riferite ai paragrafi §3.1, §3.2 e §5.1? Oppure è necessario dimostrare la copertura per tutte le funzioni presenti nel documento?
2. La percentuale deve essere calcolata come media tra tutte le funzioni o come media dei paragrafi in cui le funzioni sono riportate?
RISPOSTA QUESITO 25
Le funzioni di cui si richiede la percentuale di copertura dell'applicazione generica sono solo quelle indicate nel documento riferite ai paragrafi §3.1, §3.2 e §5.1 e la percentuale va calcolata come media tra tutte le funzioni.
QUESITO 26
Con riferimento al documento “4. Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte”, tabella 1 “Elementi di Valutazione” a pag. 3, sono riportati i seguenti requisiti:
“Rispondenza alle specifiche di riferimento:
1.2.1 Funzioni di applicazione generica conformi alla specifica RFI Disposizione 15/2015
1.2.2 Funzioni di applicazione generica conformi alla specifica RFI Disposizione 04/2017
1.2.3 Funzioni di applicazione generica conformi alle specifiche RFI ERTMS/ETCS Livello 2
1.2.4 Funzioni di applicazione generica conformi alle specifiche RFI ERTMS Protezione movimenti di manovra
1.2.5 Interfacciamento con il sottosistema Gestione della Via
1.2.6 Interfacciamento con il sottosistema di Supervisione e Regolazione
1.2.7 Interfaccia cabina-piazzale
1.2.8 Strumenti di progettazione e configurazione - conformità a specifiche RFI
1.2.9 MTBF - RBC
1.2.10 MTBF - Nucleo Vitale ACCM"
Si chiede conferma che tra le funzioni di cui dichiarare la percentuale di copertura dell'applicazione generica non si deve prendere in considerazione la specifica di Handover, seppur presente tra gli allegati dello schema di contratto (All-3.3 RFIDTSTERSRIS220061A_HO_RBC).
RISPOSTA QUESITO 26
Si conferma.
QUESITO 27
Con riferimento al documento “4. Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte”, § 1.2.3 FUNZIONI DI APPLICAZIONE GENERICA CONFORMI
ALLA SPECIFICA RFI ERMTS/ETCS LIV. 2 a pag. 9 e 10, è riportato che:
“Il Concorrente deve dichiarare la percentuale di copertura dell'applicazione generica già sviluppata rispetto alle funzioni riportate nel seguente documento: …"
Si chiede di chiarire se la percentuale di copertura deve tenere conto del solo stato attuale di copertura dei requisiti di Volume 1 a livello di design, o dello sviluppo dell'Applicazione Generica.
RISPOSTA QUESITO 27
Deve tener conto del solo stato attuale di copertura a livello di design secondo quanto previsto dalla EN50126 Fase 6.
QUESITO 28
Nella premessa del documento “6_Schema AQ ERTMS Linee Piano 2022-2023”, a pagina 3, è riportato “Inizialmente, sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, si era ipotizzato di procedere all’installazione del Sistema ERTMS utilizzando il c.d. sistema “dual on track” che prevedeva un periodo transitorio in cui l’ERTMS sarebbe stato installato “a terra” in sovrapposizione al sistema nazionale preesistente.
Successivamente, anche grazie alle esperienze finora maturate sia in ambito rete AV/AC che sulla rete convenzionale, si è convenuto di invertire le logiche di implementazione del Sistema ERTMS finora ipotizzate e di propendere per il c.d. sistema “dual on board”, per cui sono i treni ad essere attrezzati con il doppio sistema di protezione così da poter circolare indifferentemente su binari attrezzati con il solo ERTMS o su binari attrezzati con il solo sistema nazionale o con entrambi i sistemi.”
Si chiede di chiarire se su queste linee saranno ammessi a circolare anche treni che implementano o implementeranno l’interfacciamento con il sistema di classe B secondo standard interface (subset-35). In caso affermativo si chiedono dettagli sulla modalità con cui gestire le informazioni del Pacchetto 44 da utilizzare in uscita dall'area ERTMS.
RISPOSTA QUESITO 28
Il PK44 SCMT (che continuerà ad essere utilizzate nelle aree di transizione con NID_XUSER 39) dovrà essere trasmesso tramite BG puri SCMT o misti SCMT/ERTMS purché abbiano M_VERSION = 1.x
QUESITO 29
Si chiede di confermare la possibilità di modificare il testo nel file “11 Allegato Fac- simile cauzione provvisoria”, nonostante il Disciplinare di Gara sancisca l’impossibilità di modificare i modelli forniti, nella parte in cui impone la quota del “2% (due per cento) dell'importo a base di gara dell'appalto;…”, alla luce della facoltà di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo delle garanzie per i concorrenti in possesso delle dovute certificazioni prevista nelle Avvertenze del Disciplinare di Gara. In alternativa, si chiede di fornire lo schema di Cauzione Provvisoria modificato.
RISPOSTA QUESITO 29
Si conferma.
QUESITO 30
In riferimento all’art.12, Cauzione Definitiva, del documento “6_Schema AQ ERTMS Linee Piano 2022-2023”, assumiamo che verrà emessa una garanzia, dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, per ciascun Contratto Applicativo di Progettazione e di Esecuzione. Si chiede una gentile conferma.
RISPOSTA QUESITO 30
Non si conferma. La cauzione definitiva deve essere emessa relativamente all’importo dell’intero Accordo Quadro, così come previsto negli atti di gara.
QUESITO 31
Relativamente al punto 1.1.5 dell’offerta tecnica “Accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori”, a pagina 8 dell’Allegato 4 alla richiesta di offerta è riportato: “Il concorrente deve dimostrare che nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non è risultato destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori..” Si chiede di confermare che è ammessa apposita dichiarazione del legale rappresentante/datore di lavoro che certifichi l’assenza di procedimenti. In caso di risposta negativa si richiede indicazione sulla modalità di dimostrazione.
RISPOSTA QUESITO 31
Si veda risposta al quesito n. 1.
QUESITO 32
In riferimento al requisito d.4) di cui a pag. 14 del Disciplinare di Xxxx, si chiede di confermare che aver realizzato interventi di riconfigurazione su un impianto (già precedentemente attrezzato con sistema XXXXX X0) che hanno comportato la fornitura e l’installazione di hw e sw con la relativa messa in servizio con esito positivo e tutto quanto necessario ai fini dell’implementazione di un nuovo standard STI, sia adeguato e sufficiente per la dimostrazione del possesso del suddetto requisito.
RISPOSTA QUESITO 32
Non si conferma.
QUESITO 33
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese, i criteri 1.1.2 e 1.1.3 di cui all’allegato 4 “contenuto offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche”, possono essere divisibili tra i membri del Raggruppamento in base alla categoria dei lavori eseguiti dalle imprese, e non debbano essere necessariamente posseduti dalla sola impresa Capogruppo Mandataria.
RISPOSTA QUESITO 33
Non si conferma.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXX 27.09.2021
15:40:48 UTC