CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata
Tra
la società , con sede legale in Via Codice fiscale n. Partita IVA n , nella persona del titolare signor/dott. ( di seguito denominata, “Sponsor”);
e
la società Bio-t Srl, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00– Partita Iva n. 10435191001, nella persona dell’amministratore pro tempore Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito denominato, “Organizzatore”);
Premesso
- che l’Organizzatore, ha definito, gestisce ed organizza un evento (congresso) dal titolo: “ III Congresso Internazionale delle Medicine non Convenzionali e Scienze Olistiche” - Sinergie e Visione Globale nella Pratica Terapeutica -
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare/sponsorizzare l’evento al fine di diffondere e pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotto, azienda;
- che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti.
Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra.
2. Obblighi dell’organizzatore
L’Organizzatore si obbliga:
- a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto delle normative vigenti
- a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello Sponsor, tenuto conto di quanto indicato al successivo art. 4
3. Obblighi dello sponsor
Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’evento dal titolo “ III Congresso Internazionale delle Medicine non Convenzionali e Scienze Olistiche” - Sinergie e Visione Globale nella Pratica Terapeutica - , che
si terrà nei giorni 9-10-11 novembre 2012, organizzato dall’Organizzatore, secondo le modalità stabilite tra Organizzatore e Sponsor, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del presente contratto.
4. Accordi tra organizzatore e sponsor dell’evento
Il supporto finanziario o di risorse dello Sponsor non deve condizionare il contenuto formativo delle attività dell’evento.
Nessun altro compenso, oltre a quello espressamente previsto dal contratto, deve essere pagato dallo Sponsor al responsabile scientifico dell’evento, ai singoli docenti o altri soggetti coinvolti
nell’attività sponsorizzata.
Lo Sponsor può essere consultato nella preparazione dei materiali ed a scopo informativo dall’Organizzatore, ma non deve influenzare la pianificazione dei contenuti e lo svolgimento dell’attività divulgativo/formativa.
Nessun materiale promozionale può essere mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività divulgativo/formativa.
Rappresentanti qualificati dello Sponsor, se approvati dal Coordinatore Scientifico dell’Organizzatore, potranno partecipare all’attività formativa, ma non potranno pubblicizzare alcunché mentre si trovano nella sala ove ha luogo il congresso.
Lo Sponsor potrà essere ringraziato sugli annunci stampati e sulle brochure o altrove, ma nei ringraziamenti non verrà fatto riferimento ad alcun prodotto specifico.
5. Corrispettivo
Lo Sponsor pagherà al Organizzatore, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell’evento, la somma complessiva di € + iva per la sponsorizzazione come in dettaglio:
6. Durata
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione dell’evento.
7. Risoluzione anticipata
Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, salvo l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere all’Organizzatore il corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione posta in essere.
La mancata realizzazione, o il grave ritardo, nella realizzazione delle attività di sponsorizzazione da parte dell’Organizzatore risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere da parte dello Sponsor nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.
8. Limiti di responsabilita’
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione,
cointeressenza, corresponsabilità, fra Organizzatore e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
9. Esclusiva
Lo Sponsor non avrà diritto ad una sponsorizzazione esclusiva dell’evento. Saranno infatti ammessi altri Sponsor.
10. Trattamento dei Dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte acconsente esplicitamente nei confronti dell’altra parte all’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
11. Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente.
12. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti. Letto, approvato e sottoscritto Roma, (data)
L’ Organizzatore Lo Sponsor
Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1341, comma 2, c.c.: art. 5 (corrispettivo), art. 7 (risoluzione anticipata), art. 11( Foro
competente). Roma, (data)
L’ Organizzatore Lo Sponsor