Condizioni Generali di Contratto
Condizioni Generali di Contratto
1. Oggetto delle condizioni
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano tutti i Servizi di Spedizione e/o Logistica eseguiti da Xxxxxx Xxxx S.p.A. International Freight Forwarder (di seguito “Franco Vago”) su richiesta della clientela.
2. servizi di Spedizione
Franco Vago assume e svolge esclusivamente servizi di spedizione ai sensi dell’art. 1737
c.c e non assume l’obbligo di eseguire in proprio i trasporti richiesti, bensì solo di organizzare tali trasporti, mediante vettori terzi, da essa appositamente selezionati per conto dei clienti.
2.1. Affidamento dell’Incarico e conclusione del Contratto
2.1.1. Il Contratto si intende concluso con l’accettazione, da parte del cliente, dell’offerta economica per l’esecuzione dei servizi di Spedizione richiesti formulata da Franco Vago, di seguito “la Quotazione”.
2.1.2. Le condizioni precisate nella Quotazione sono vincolate alla disponibilità degli spazi, dei mezzi e dei contenitori da parte dei vettori individuati.
2.1.3. I termini di resa indicati nella Quotazione si intendono riferiti agli Incoterms edizione 2010.
2.1.4. Il transit-time e i tempi di arrivo/partenza sono sempre da considerarsi indicativi e non tassativi e soggetti a variazioni e non sono garantiti ordini di precedenza.
2.2. Obblighi del Cliente
Con la conclusione del contratto il cliente assume, nei confronti di Franco Vago, l’obbligo di:
a. indicare l’esatta tipologia della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il peso lordo, il valore, le dimensioni e/o ogni altra informazione utile all'esecuzione dell’Incarico;
b. fornire tempestivamente a Franco Vago ogni documento utile all’esecuzione dei servizi, inclusi fatture commerciali, packing list, certificati sanitari e d’origine e ogni altro documento di accompagnamento, nonché ogni informazione, dato, codice, voce richiesti dalla normativa applicabile ovvero necessari o utili ai fini del corretto svolgimento dei servizi;
c. somministrare, in via anticipata, i mezzi necessari per l’esecuzione dei servizi e per l’adempimento delle obbligazioni contratte da Franco Vago in nome proprio e per suo conto;
d. comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dei luoghi di presa in consegna o riconsegna delle merci;
e. curare l’imballaggio, l’etichettatura e la caricazione della merce in modo da renderla idonea al trasporto sul mezzo individuato;
f. versare a Franco Vago i corrispettivi pattuiti, inclusivi dei costi per i servizi e, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute, anche la commissione per anticipo fondi, gli interessi per il ritardo pagamento e le eventuali perdite sui cambi; e, comunque, rispettare termini e condizioni contenute nella Quotazione.
Gli obblighi descritti nella presente clausola restano a carico del Cliente anche ove la documentazione, le informazioni, i fondi, le prestazioni ivi descritte debbano provenire e/o esser curate da terzi, della cui inadempienza il Cliente sarà responsabile nei confronti di Franco Vago.
2.3. Esecuzione dei Servizi di Spedizione
2.3.1. Con la conclusione del Contratto Franco Vago si impegna ad eseguire i servizi con la diligenza del buon padre di famiglia, adoperando la discrezionalità necessaria nell'interesse del Cliente, secondo le istruzioni da questo impartite, avvalendosi esclusivamente di vettori ed ausiliari abilitati allo svolgimento dell’attività richiesta, in possesso delle autorizzazioni e certificazioni necessarie, trasmettendo loro le istruzioni del Cliente.
2.3.2. Franco Vago avrà facoltà di far eseguire i servizi raggruppando la merce del Cliente con altra merce.
2.3.3. Franco Vago non sarà tenuta a verificare l’autenticità delle informazioni contenute nei documenti forniti dal Cliente.
2.3.4. In difetto di istruzioni, ovvero in caso di istruzioni inadeguate o ineseguibili, Franco Vago opererà ai sensi dell’art. 1739 c.c., perseguendo l’interesse del Cliente, valutato da Franco Vago a proprio insindacabile giudizio.
2.3.5. Qualora il Cliente chieda a Xxxxxx Xxxx di addebitare al destinatario in tutto o in parte i corrispettivi per l’esecuzione dei servizi, il Cliente, anche quale delegante del pagamento, rimarrà responsabile nei confronti di Franco Vago per il pagamento dei corrispettivi e/o degli importi dovuti in virtù del Contratto, senza beneficio della preventiva escussione del delegato.
2.4. Merci pericolose, nocive o soggette a rapido deterioramento
2.4.1. Salvo ove diversamente convenuto per scritto, Franco Vago non è tenuta ad accettare incarichi riguardanti merci pericolose, e/o che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, o siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione o prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
2.4.2. In parziale deroga a quanto previsto all’articolo 2.1., l’assunzione dei servizi riguardanti merci di cui al punto 2.4.1. è subordinata all'accettazione da parte del vettore individuato da Franco Vago.
2.4.3. E’ responsabilità del compilatore della scheda MDGF Multimodal Dangerous Goods Form accertare la conformità di quanto indicato rispetto alle normative vigenti nazionali e internazionali, inclusa la normativa in materia di compatibilità/segregazione delle sostanze contenute nella stessa unità di trasporto.
2.4.4. In caso di accettazione di incarichi riguardanti merci di cui al punto 2.4.1. il Cliente trasmetterà a Franco Vago le schede tecniche IMO delle merci in italiano e inglese prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Incarico.
2.4.5. In caso di affidamento di merci di cui al punto 2.4.1. senza sua preventiva accettazione, ovvero di assunzione dei servizi in virtù di informazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, Franco Vago avrà diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare e/o depositare e/o vendere e/o comunque disporre delle merci, nonché, in caso di pericolo imminente, di procedere alla loro distruzione.
2.4.6. Tutte le spese e/o i costi e/o i danni che potessero derivare dall’affidamento di incarichi in violazione dei punti che precedono resteranno ad esclusivo carico del Cliente.
2.5. Assicurazione
2.5.1. Salvo ove diversamente convenuto per iscritto, Franco Vago non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle merci oggetto dell’incarico.
2.5.2. Ove il Cliente lo richieda per scritto, Franco Vago stipulerà il contratto di assicurazione a copertura dei soli rischi ordinari del trasporto per conto del Cliente alle condizioni ICC (A) o quelle diverse praticate dalle Compagnie di assicurazione, con relativo addebito del premio. In ogni caso, Franco Vago non opera come assicuratore e/o broker assicurativo e non sarà responsabile di eventuali inadempimenti della Compagnia Assicuratrice.
2.5.3. Fatta eccezione per i casi in cui abbia provveduto a stipulare il contratto di assicurazione su richiesta scritta del Cliente come previsto al punto 2.5.2. che precede, in caso di sinistro Franco Vago non sarà tenuta a prender parte, per conto del Cliente, alla constatazione dei danni in contraddittorio con l’assicuratore e/o con il vettore e/o con i terzi interessati, né a richiedere la liquidazione dell’indennizzo e/o curare il disbrigo degli adempimenti per la liquidazione dell’indennizzo, e si libererà da ogni obbligazione con la cessione al Cliente, dietro sua richiesta scritta, dei diritti eventualmente sorti dal contratto di assicurazione.
2.6. Corrispettivi
2.6.1. L'applicazione dei corrispettivi indicati nella Quotazione è subordinata all’effettivo rispetto delle condizioni ivi indicate. Eventuali variazioni dei costi per effetto della variazione di ogni termine della Quotazione sarà rimborsata dal Cliente.
2.6.2. Sono esclusi dalla Quotazione tutti i costi per i servizi non espressamente indicati, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti da modifiche costruttive, pagamenti di oneri alle Pubbliche Amministrazioni, studi di fattibilità dei
mezzi e/o di tratti dell’itinerario, controlli di viabilità, disposizioni sul traffico, nonché le tariffe supplementari per incarichi da eseguirsi con urgenza e/o nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2.6.3. Sono altresì esclusi i compensi per la stipulazione della copertura assicurativa, ove richiesta.
2.6.4. Eventuali introduzioni di PSS, GRI e/o costi addizionali praticati o richiesti dalle Compagnie Marittime utilizzate, e/o variazioni di costi quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, BAF, CAF, detention e/o demurrages sui contenitori, saranno corrisposti dal Cliente come richiesti dalle Compagnie Marittime utilizzate, al costo.
2.6.5. Salvo ove diversamente convenuto per iscritto, il pagamento dei corrispettivi, delle anticipazioni e dei maggiori costi sostenuti da Franco Vago nell’esecuzione dell’Incarico verrà effettuato a mezzo bonifico bancario o Xx.Xx. entro 30 giorni dalla data delle singole fatture, che verranno emesse alla fine del mese nel corso del quale sono stati svolti i servizi.
2.6.6. Salvo ove diversamente convenuto per iscritto, la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei servizi verrà effettuata a mezzo bonifico bancario al momento della restituzione della Quotazione sottoscritta dal Cliente per accettazione.
2.6.7. In caso di cancellazione del Contratto da parte del Cliente con un preavviso inferiore a cinque (5) giorni, Franco Vago avrà diritto a ricevere un rimborso forfettario come da tempi ed importi preventivamente concordati fra le parti.
2.7.Responsabilità del Cliente
2.7.1. Il Cliente garantisce che la merce oggetto del Contratto corrisponde integralmente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti ed in regola con la marcatura, e che i documenti ed i dati forniti per l’esecuzione dei servizi sono autentici, completi, corretti e privi di irregolarità.
2.7.2. Nel caso di Lettere di Credito e/o Deliveries a destino vincolate (C.O.D.) il Cliente sottoporrà a Franco Vago tutta la documentazione relativa alla negoziazione del credito prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi.
2.7.3. Il Cliente terrà Franco Vago e/o i vettori e comunque gli ausiliari incaricati dell’esecuzione dei servizi indenni e manlevati da ogni e qualsiasi pregiudizio conseguente ad omissioni, errori o inesattezze, tardività o imprecisioni delle istruzioni, informazioni e/o dei documenti forniti ai fini dell’esecuzione dei servizi, come pure della mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o della mancata segnalazione delle cautele necessarie per la manipolazione dei colli e terrà Franco Vago indenne e manlevata da ogni responsabilità, per tutti i danni e/o spese e/o maggiori costi e/o pretese di terzi a qualsiasi titolo eventualmente occorsi o insorte nell’esecuzione dei servizi o in relazione ad essa.
2.7.4. Resteranno a carico del Cliente le conseguenze dell’eventuale impossibilità o eccessiva difficoltà di accesso ai punti di carico e scarico dovuti a condizioni
metereologiche avverse ovvero a ragioni di sicurezza, interruzioni stradali o limitazioni stagionali al transito.
2.8 Responsabilità di Franco Vago
2.8.1. Franco Vago sarà responsabile esclusivamente per colpa inescusabile nella scelta dei vettori e/o degli ausiliari ovvero per la corretta trasmissione a questi delle istruzioni impartite dal Cliente.
2.8.2. In nessun caso Franco Vago assumerà la custodia o sarà responsabile della perdita o avaria alle merci trasportate.
2.8.3. In ogni caso, la responsabilità di Franco Vago per eventuali danni occorsi nell’esecuzione dei servizi non potrà mai eccedere quella del vettore e/o dell’ausiliario incaricato e, in ogni caso, i limiti applicabili alla tratta di trasporto in cui si è verificato il danno e/o la perdita, o, ove non sia possibile accertare in quale tratta si sia verificato il danno e/o la perdita, al limite inferiore tra quelli previsti da:
a. l’articolo 1696 c.c. per i trasporti nazionali su strada ed i trasporti multimodali;
b. la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (cd. “CMR”) e successive modifiche per i trasporti internazionali su strada;
c. la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e successive modifiche per i trasporti aerei, nazionali ed internazionali;
d. il codice della Navigazione per i trasporti nazionali a mezzo nave;
e. la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 e/o le Regole dell’Aja-Visby (Convenzione di Bruxelles del 24 agosto 1924, come emendata dai protocollo firmati a Bruxelles il 23 febbraio 1968 e il 21 dicembre 1979), e/o il “Carriage of Goods by Sea Act” ("COGSA") e/o il “Carriage of Goods by Water Act (Canada) ove applicabili, per i trasporti internazionali a mezzo nave;
f. la Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) firmata a Vilnius 3 giugno 1999 per i trasporti ferroviari.
2.8.4. Salvo ove diversamente convenuto per iscritto, è in ogni caso escluso qualsivoglia risarcimento per danni indiretti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto) e penali.
2.8.5. In caso di contratti aventi ad oggetto campioni e beni o merci espressamente destinati a fiere, esposizioni, eventi e simili, la responsabilità di Franco Vago per eventuali danni occorsi nell’esecuzione dell’Incarico non potrà in ogni caso eccedere l’importo del corrispettivo indicato nella Quotazione.
2.9. Rifiuto o irreperibilità del destinatario
In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario, Franco Vago, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, potrà adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo
in nome e per conto del Cliente e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
2.10. Reclami
Qualunque reclamo riguardante l’esecuzione dei servizi dovrà essere fatto per iscritto e inviato al competente ufficio presso la filiale o la sede presso cui è stato conferito l'incarico, a pena di decadenza nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla data di presa in consegna della merce da parte del destinatario. Salvo il caso di danni non apparenti, il reclamo dovrà essere corredato da copia del documento di trasporto dal quale risultino le riserve scritte sottoscritte dal Vettore incaricato.
3. Servizi di Logistica
Franco Vago assume e svolge Incarichi di Logistica per la ricezione, l’immagazzinamento nei depositi da essa gestiti, il riordino, l’estrazione e la riconsegna dei prodotti affidati dai Clienti per la custodia.
3.1. Affidamento dell’incarico e conclusione del contratto
3.1 Il Contratto si intende concluso con l’accettazione, da parte del Cliente, dell’offerta economica per l’esecuzione dei servizi di Logistica richiesti formulata da Franco Vago, di seguito “la Quotazione”.
3.2. Obblighi del Cliente
3.2.1 Il Cliente garantirà la conformità, integrità e regolarità fiscale e doganale dei prodotti affidati a Franco Vago con il Contratto e che le stesse non costituiscono merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, e fornirà a Franco Vago ogni informazione utile alla corretta esecuzione dei servizi, nonché tutte le indicazioni ed i documenti allo scopo richiesti dalle vigenti disposizioni.
3.2.2. il Cliente terrà Franco Vago indenne e manlevato da ogni e qualsiasi danno e/o responsabilità che potesse discendere dall’inesattezza e/o incompletezza e/o insufficienza di dette informazioni, indicazioni e/o documenti e/o da eventuali irregolarità fiscali o doganali.
3.2.3. in particolare, il Cliente trasmetterà tempestivamente a Franco Vago:
a. le disposizioni di carattere tecnico eventualmente prescritte per la movimentazione, lo stoccaggio ed il rischio di deterioramento dei prodotti affidati a Franco Vago col Contratto;
b. notizia di ogni modifica apportata alla normativa applicabile alla gestione dei prodotti;
c. le informazioni necessarie alla compilazione e stampa della documentazione da accompagnare alle spedizioni in uscita, debitamente compilata e sottoscritta.
3.2.4. Il Cliente provvederà al pagamento dei Corrispettivi pattuiti per lo svolgimento dei servizi nei termini e con le modalità concordate nel Contratto.
3.3. Esecuzione dei Servizi di Logistica
3.3.1. Franco Vago eseguirà i Servizi a regola d’arte, con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle norme vigenti, a propria cura e spese secondo le modalità operative concordate con il Cliente.
3.3.2. In particolare, Franco Vago si impegna a:
a) custodire i prodotti con la diligenza del buon padre di famiglia nel magazzino individuato nel Contratto;
b) registrare i movimenti di magazzino in modo da consentire la tracciatura e ricostruzione di tutte le movimentazioni subite per ogni codice prodotto;
c) controllare e garantire il buono stato dei prodotti in partenza dal magazzino individuato nel Contratto;
d) curare che il trasporto dei prodotti sia eseguito da vettori regolarmente iscritti all’Albo degli Autotrasportatori conto terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia contributiva e con automezzi idonei tecnicamente e conformi alle normative applicabili;
e) conservare tutta la documentazione comprovante la corretta gestione dei servizi, ivi comprese le autorizzazioni sanitarie, di sicurezza sul lavoro, antincendio, agibilità, acustica ed ecologica, nonché ogni licenza, autorizzazione o simili provvedimenti necessari per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/03 in materia di privacy;
f) consentire agli incaricati del Cliente, previo congruo preavviso da concordarsi, e comunque non inferiore a 7 giorni, l’accesso durante gli orari di lavoro alle aree del magazzino individuato in Contratto dedicate al Cliente per ogni controllo da questi ritenuto opportuno per la verifica sia dei prodotti sia della documentazione contabile/amministrativa relativa alla movimentazione e giacenza degli stessi nel magazzino nel rispetto delle normative e disposizioni di sicurezza e della Privacy degli altri depositari;
g) adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni a persone o cose, durante l’esecuzione dei servizi;
h) attenersi a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) tenere sollevato ed indenne il Cliente, il suo personale e/o terzi da quest’ultimo incaricati, da ogni danno ingiusto arrecato a terzi nell’esecuzione dei servizi.
3.3.3. La mancata elevazione di contestazioni scritte da parte del Cliente entro 10 giorni da quando lo stesso sia venuto a conoscenza di un fatto pregiudizievole a seguito della non corretta od omessa esecuzione dei servizi comporterà accettazione dell’operato dello stesso.
3.3.4. Franco Vago effettuerà un inventario annuo dei prodotti, per i contratti pluriennali, i cui costi saranno quantificati al Cliente e da questi rimborsati.
3.3.5. Il Cliente avrà comunque il diritto di richiedere a Franco Vago l’esecuzione di ulteriori inventari nei tempi, con modalità e corrispettivi concordati in Contratto. Le spese di detti ulteriori inventari resteranno a carico del Cliente.
3.3.6. per quanto non espressamente specificato, quale a titoli esemplificativo ma non esaustivo, livelli di servizio (KPI) e penali, differenze inventariali e franchigie, attività accessorie, si rimanda a quanto concordato e sottoscritto fra le parti nel Contratto di Appalto/Servizio.
3.4. Corrispettivi
3.4.1. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti in Contratto, se non diversamente concordato per scritto, verrà effettuato a mezzo bonifico bancario o XX.XX. entro 30 giorni dalla data delle fatture che verranno emesse da Franco Vago alla fine del mese nel corso del quale sono stati eseguiti i servizi.
3.4.3 I Corrispettivi si intendono al netto di IVA ed eventuali imposte e diritti doganali, ove applicabili.
3.5. Assicurazione
3.5.1 Le coperture assicurative relative ai prodotti affidati a Franco Vago con il Contratto saranno ad esclusiva cura del Cliente, che stipulerà a propria cura e spese una Polizza All Risks contro ogni rischio di perdita e a copertura di qualsiasi rischio o evento che possa comportare distruzione, danneggiamento o sottrazione dei prodotti oltre che per furto e rapina, a primo rischio assoluto. Pertanto, il Cliente rinuncia a reclamare i danni indennizzabili in base alla citata copertura assicurativa, nei confronti di Franco Vago e dei terzi, subcontraenti, preposti e/o ausiliari e/o loro dipendenti di cui Franco Vago si avvale per l’esecuzione dei servizi, e dichiara e si impegna a ottenere dalla propria compagnia assicuratrice la rinuncia all’azione di rivalsa per i danni indennizzabili nei confronti di Franco Vago e dei terzi, subcontraenti, preposti e/o ausiliari e/o loro dipendenti di cui questo si avvale per l’esecuzione dei Servizi, salvi i casi di dolo.
3.5.2 Franco Vago si impegnerà a prestare idonea copertura assicurativa per i beni di sua proprietà, o di cui abbia la responsabilità verso terzi, presenti nel magazzino individuato in contratto contro il rischio incendio e rischi accessori, con rinuncia alla rivalsa verso i terzi da parte degli Assicuratori, e a rinunciare anch’essa, per quanto di sua pertinenza, ad ogni azione di responsabilità per danni nei confronti del Cliente, anche per quanto eventualmente possa restare a suo carico (ad es. a titolo di scoperto, franchigia, eccesso di limiti, danno ultramassimale, etc.) fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Cliente.
3.5.3. Franco Vago si impegnerà altresì a stipulare presso primaria Compagnia di Assicurazione adeguata polizza a copertura della propria Responsabilità Civile verso Terzi per tutti i danni per i quali dovesse essere per legge ritenuta responsabile nei confronti di terzi e/o dei propri dipendenti in relazione ai servizi.
3.5.4. Franco Vago, infine, dichiara che il magazzino individuato in Contratto e le relative attrezzature saranno coperti da polizza contro ogni rischio per adeguati massimali con l’impegno a procurare la rinuncia alla rivalsa da parte di Franco Vago e suoi assicuratori, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
3.6. Risarcimento danni
3.6.1. Franco Vago sarà responsabile nei confronti del Cliente di ogni perdita e/o danneggiamento integrale o parziale dei prodotti , occorsi nell’esecuzione dei servizi ed imputabili ad inadempimenti degli obblighi nascenti dal contratto imputabili a Franco Vago e/o ai terzi e/o sub-contraenti e/o ausiliari di cui Franco Vago si sia avvalso per l’esecuzione dei servizi.
3.6.2. Il Cliente dovrà elevare, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, riserve scritte per i danni conseguiti all’inadempimento di cui al punto che precede 3.6.1. nel termine di cinque giorni dalla scoperta dell’inadempimento.
3.63. La responsabilità di Franco Vago non potrà in ogni caso eccedere i seguenti limiti:
− in caso di perdita integrale, il costo industriale (di seguito “Costo Standard”);
− in caso di danneggiamento parziale, il costo di riparazione, se possibile, ovvero, nel caso in cui la riparazione non sia possibile e/o sia eccessivamente onerosa, al Costo Standard;
Nessun risarcimento sarà dovuto in caso di danneggiamento al solo imballo, ove il prodotto risulti indenne.
3.6.4. Il Cliente terrà Franco Vago indenne e manlevata per ogni e qualsiasi importo a questi richiesto dagli eventuali terzi proprietari dei prodotti a titolo di risarcimento dei danni in misura eccedente i limiti stabiliti ai punti che precedono.
3.6.5. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di Franco Vago e/o dei suoi sub-contraenti e/o ausiliari e/o fornitori, il Cliente terrà Franco Vago indenne e manlevata per ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento di danni diretti provocati dai prodotti, e procurerà analoga rinuncia alla rivalsa a favore di Franco Vago da parte delle Compagnie Assicuratrici contraenti delle polizze stipulate in relazione ai prodotti.
3.6.8. Ogni e qualsiasi danno eventualmente escluso dalle coperture assicurative autonomamente stipulate dal Cliente, così come eventuali franchigie o scoperti, ovvero danni eccedenti i limiti di indennizzo delle coperture stesse, resterà ad esclusivo carico della Cliente.
3.7. Recesso
3.7.1. Franco Vago avrà la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza mediante invio di lettera raccomandata anticipata a mezzo fax al Cliente, in caso di:
a. deposito, da parte di Franco Vago o del Cliente, di ricorso per l’apertura di una procedura concorsuale o di accordi di ristrutturazione del debito;
b. assoggettamento di Franco Vago o del Cliente, a procedure di liquidazione volontaria o giudiziale;
c. insolvenza del Cliente;
d. sottoscrizione, da parte del Cliente, di cessioni generali dei beni a beneficio dei creditori;
e. vendita, da parte del Cliente, della totalità del suo patrimonio.
3.8. Clausola risolutiva espressa - Risoluzione
3.8.1. Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ove Franco Vago dichiari l’intenzione di avvalersi della clausola con l’invio di diffida ad adempiere, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di:
a) revoca, a qualsiasi titolo, di ogni licenza, autorizzazione o provvedimento prescritto per l’utilizzo del magazzino individuato in contratto;
b) grave e ripetuto inadempimento del Cliente anche ad una sola delle obbligazioni nascenti dal contratto, non rimediato entro 30 giorni lavorativi dall’invio, da parte di Franco Vago, di diffida ad adempiere;
c) ritardato od omesso pagamento dei Corrispettivi dovuti per due mesi consecutivi.
4. INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
4.1. L’obbligazione di pagamento dei Corrispettivi da parte del Cliente non potrà essere in alcun caso sospesa, differita o compensata neppure in ragione di diritti, ancorché liquidi, certi ed esigibili, o ragioni di credito o eccezioni di inadempimento o contestazioni di qualsiasi tipo da far valere dal Cliente nei confronti di Franco Vago. Il Cliente potrà far valere tutti detti diritti, ragioni, eccezioni o contestazioni soltanto dopo aver provveduto all’integrale adempimento degli obblighi assunti con il Contratto, con facoltà di ripetere l’eventuale indebito con successiva, separata ed autonoma azione.
4.2. Con l’accettazione della Quotazione il Cliente autorizza Franco Vago a portare in compensazione i crediti nascenti dal Contratto con i crediti a qualsiasi titolo maturati in capo al Cliente nei suoi confronti, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli importi dei contrassegni incassati per suo conto, le note di credito emesse in suo favore e/o il risarcimento per eventuali danni, con gli importi dovuti dal Cliente per l’esecuzione dei servizi.
4.3. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi pattuiti in contratto Franco Vago, senza pregiudizio per ogni altra azione esperibile, avrà facoltà di:
a. rifiutare o sospendere l’esecuzione di qualsiasi servizio commissionato dal Cliente, e
b. applicare gli interessi al tasso moratorio stabilito all’art. 5 D. Lgsl. 231/2002 sino all’effettivo pagamento.
5. Diritto di ritenzione
I crediti comunque spettanti a Franco Vago per l’esecuzione dei servizi avranno privilegio sulle merci e/o i prodotti, di proprietà del Cliente o di terzi, che Franco Vago detiene, anche in via mediata, per l’esecuzione degli stessi, che questi potrà ritenere xxxxxx non sarà soddisfatto del proprio credito, e potrà vendere nelle forme stabilite per la vendita del pegno.
6. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità
6.1. Franco Vago non sarà in nessun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, che possano derivare al Cliente o a terzi interessati alle merci o ai prodotti oggetto dei servizi, in conseguenza di (a) Caso fortuito e Forza Maggiore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili, atti di terrorismo, scioperi, serrate o conflitti di lavoro, eventi atmosferici straordinari, rapina a mano armata (b) cause esimenti la responsabilità previste dalla disciplina uniforme e/o comunque circostanze al di fuori del controllo di Franco Vago e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio, atti o omissioni del Cliente, del mittente, del destinatario, del proprietario delle merci o di terzi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, difetti, caratteristiche intrinseche o vizi esistenti o sopravvenuti delle merci o dei prodotti oggetto dei servizi, atti, inadempimenti od omissioni del mittente, del destinatario o di terzi aventi interesse alle merci o ai prodotti oggetto dei servizi, ovvero della Pubblica Amministrazione inclusa l’Amministrazione Finanziaria, divieti imposti dalla normativa applicabile.
6.2. Franco Vago non sarà responsabile nei confronti del Cliente o di terzi del risarcimento dei danni indiretti, incluse le perdite di vendite, il mancato guadagno, la perdita di contratti od opportunità.
7. Codice Etico e Modello 231
7.1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001. A tale riguardo, il Cliente dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati in favore di Franco Vago per l’intera durata del contratto.
7.2. L’inosservanza, anche parziale, da parte del Cliente, all’obbligo di adozione e/o efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale e autorizza Franco Vago a:
d) sospendere l’esecuzione dell’incarico e/o
e) recedere unilateralmente dal contratto;
f) risolvere il contratto, manifestandone l’intenzione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
7.3. In caso di esercizio delle facoltà e diritti previsti dal precedente punto 7.2. Franco Vago avrà diritto al risarcimento di tutti i danni e/o oneri e/o spese comunque connessi all’inadempimento del Cliente e/o da esso derivati, nonché al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito. Il Cliente terrà Franco Vago indenne e manlevata per ogni e qualsivoglia pretesa di terzi comunque connessa a tale inadempimento ovvero da esso derivata.
7.4. Franco Vago ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione e Gestione. I testi sono disponibili sul sito
.
8. Foro Competente e legge applicabile
Ogni e qualsiasi controversia comunque sorta in relazione alla validità, interpretazione esecuzione, recesso e risoluzione del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali di Contratto sarà disciplinata dalla legge italiana e devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze, salva in ogni caso la facoltà di Franco Vago di convenire il Vettore e/o l’ausiliario e/o sub-contraente di cui si sia avvalso per l’esecuzione dei servizi in garanzia dinanzi a qualsiasi altro foro in cui fosse instaurata azione nei confronti di Franco Vago stessa.