Disposizioni generali per l'attivazione del bando per i Progetti Integrati di Distretto - PID Agroalimentare - annualità 2019"
Allegato A
"Disposizioni generali per l'attivazione del bando per i Progetti Integrati di Distretto - PID Agroalimentare - annualità 2019"
Indice
1 Definizioni 3
2 Finalità e risorse dei PID 4
2.1 Finalità 4
2.2 Dotazione finanziaria 4
3 Condizioni di accesso e requisiti dei PID 5
3.1 Soggetti beneficiari 5
3.2 Capofila 5
3.3 Accordo di Distretto 5
3.4 Numero minimo di partecipanti al Progetto Integrato di Distretto 6
3.5 Variazioni dei partecipanti al PID 6
3.6 Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PID 7
3.7 Aree territoriali potenzialmente interessate alla presentazione degli Accordi di Distretto 7
3.8 Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione 7
3.9 Minimali e massimali di contributo 7
3.10 Attività di animazione e informazione dei PID 8
3.11 Cantierabilità e decorrenza dell’ammissibilità delle spese 8
4. Interventi finanziabili con il PID 9
4.1 Investimenti ammissibili 9
4.2 Localizzazione degli investimenti 9
5. Contenuti dei PID 9
6. Intensità del sostegno 10
7. Valutazione e selezione de iPID 11
7.1 Criteri di selezione dei PID 11
7.2 Verifica e dimostrazione dei criteri di selezione 14
8. Procedure per la selezione e il finanziamento dei PID 15
8.1 Modalità e termini di presentazione del PID 15
8.2 Ricevibilità dei PID 15
8.3 Commissione di valutazione 15
8.4 Valutazione dei PID 16
8.5 Formazione della graduatoria dei PID 16
8.6 Comunicazioni di finanziabilità dei PID ai capofila 16
8.7 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari 16
8.8 Verifiche delle economie 17
8.9 Utilizzo della graduatoria dei PID 17
9. Realizzazione e modifiche dei PID 17
9.1 Realizzazione del PID 17
9.2 Tempi per la realizzazione dei PID 18
9.3 Proroghe dei progetti PID 18
9.4 Modifiche ai progetti PID 18
9.5 Rendicontazione finale del PID 18
9.6 Liquidazione degli aiuti 19
9.7 Decadenza del PID ed effetti sulle domande di aiuto collegate 19
9.8 Monitoraggio dei PID 19
10. Fasi del procedimento 19
11. Disposizioni finali 20
1 Definizioni
Ai fini del presente Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) – Annualità 2019 (di seguito Bando PID), si intende per:
Accordo di distretto | Accordo scritto stipulato dai partecipanti diretti e indiretti che, al fine del raggiungimento degli obietti- vi in esso prefissati, vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PID; contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti in relazione soprattutto agli obiettivi comuni che sono oggetto dell’Accordo di Distretto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’accordo stesso. |
Allegato B | Allegato B al decreto che approva il presente Bando PID, contenente le “Disposizioni generali e spe- cifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di Distretto – Annualità 2019” |
Autorità competente | Autorità o organismo delegato dall’Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione di un programma operativo |
Autorità di Gestione | Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, Settore Autorità di gestione FEASR. Inter- venti per la competitività delle imprese agricole |
Beneficiario | Un operatore, sia questo persona fisica o giuridica, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle sottomisure/operazioni oggetto del sostegno |
Capofila | È individuato dall’Accordo di Distretto; rappresenta i partecipanti al progetto ed è l’unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Toscana nell’ambito del PID. Il capofila segue la realizzazione del Progetto Integrato di Distretto, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti unitamente alle imprese beneficiarie. |
Commissione di Valutazione dei PID | Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei singoli Progetti Integrati di Distretto al fine della formulazione della graduatoria finale di merito. |
Contratto per l’assegnazio- ne dei contributi | Atto stipulato fra beneficiario e Responsabile dell’Ufficio competente dell’istruttoria (UCI) con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario e vengono riepilogate le disposizioni che regolano i rapporti e gli impegni tra le parti |
Disposizioni comuni | “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con decreto del Diretto- re ARTEA n. 63/2016 e s.m.i., in attuazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad in- vestimento”, approvate con delibera di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 e s.m.i. |
Domanda di aiuto | Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale |
Domanda di pagamento | Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un contributo con- cesso a seguito dell’ammissione della domanda di aiuto |
Fascicolo aziendale | Le imprese che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell’ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. Il Fasci- colo Aziendale raccoglie in modalità elettronica tutte le informazioni necessarie ad identificare i conte- xxxx essenziali ed eventuali delle aziende. Tali informazioni possono essere alimentate tramite accesso a banche dati istituzionali, quali Anagrafe tributaria, Camera di commercio, BDN (Banca Dati Naziona- le) delle anagrafi zootecniche, Agenzia del Territorio, o essere inserite dagli operatori accreditati in base alle singole procedure amministrative. L’aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascico- lo aziendale può avere influenza su tutti i procedimenti attivati da un’impresa (consultare il decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. avente per oggetto “Disposizioni per la costituzione ed aggior- namento del Fascicolo Aziendale nell’Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale –DUA”) |
Distretto | Sistema produttivo locale riconducibile ad aree che hanno un’identità territoriale omogenea ed un’economia rurale caratterizzata da una integrazione tra attività agricole e altre attività economiche, riconosciute ai sensi della L.R. 21 del 2004 e adeguate a quanto previsto dalla Legge Regionale n.17 del 2017 nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con deli- berazione della GRT n.171 del 2018. |
Misura/sottomisura/tipo di operazione | Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell’Unione in mate- ria di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. c del Regolamento (UE) n. 1305/2013) |
Organismo pagatore | Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) |
Partecipante diretto | Soggetto giuridico che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di distretto, da effettuarsi in UTE/UPS ricadente nel territorio regionale toscano. Deve aderire ad almeno una delle sottomisure/operazioni della proposta di PSR 2014/2020 previste dal bando PID. Con il Contratto per l’assegnazione dei contributi, il partecipante diretto corrisponde al beneficiario. L’individuazione di un partecipante diretto è indipendente dal numero di UTE/UPS che lo stesso sog- getto giuridico coinvolge nel progetto |
Partecipante indiretto | Xxxxxxxx coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto integrato di distretto che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richie- dendo contributi nell’ambito del PID. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole misure del PSR (es. operatori della distribuzione, sog- getti che forniscono servizi a supporto della filiera). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo di Distretto. |
Progetto integrato di Di- stretto (PID) | Progetto integrato di Distretto (PID): strumento di aggregazione di soggetti pubblici e privati per attuare le strategie di sviluppo dei Distretti Rurali riconosciuti dalla Regione Toscana |
Programma di Sviluppo Ru- rale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana | Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507 del 26/05/2015 e successive modi- fiche fino alla Decisione CE C(2018) 5595 final del 22/8/2018 che approva la versione 6.1 del Pro- gramma; |
DECISIONE DI ESECUZIONE della Commissione del 22 agosto2018 | Approvazione delle modifiche al programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale |
Spesa pubblica | Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori (ar- ticolo 2, punto 15, del Regolamento (UE) n. 1303/2013) |
Ufficio competente dell’istruttoria (UCI) | Ufficio territoriale regionale, individuato con delibera di Giunta regionale n. 265/2019, con competenze tecnico amministrative relative: • all’istruttoria delle singole domande di aiuto presentate a seguito dell’approvazione dei PID; • all’istruttoria delle singole domande di pagamento ai fini dell’accertamento finale degli interventi eseguiti e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell’elenco di liquidazione da inviare all’Organismo pagatore ARTEA |
Lotto Funzionale | Investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in coerenza dei contenuti e principi di cui all'art.60.2 Reg. UE 1305/2013 . |
2 Finalità e risorse dei PID
2.1 Finalità
I Progetti integrati di distretto sono uno strumento che aggrega più imprese che sviluppano la loro attività all'interno di territori “distrettuali” riconosciuti ai sensi della LRT n.21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LRT n.17 del 2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione della GRT n.171 del 2018. Gli attori di filiere agricole e agroalimentari (produttori primari, imprese di trasformazione e commercializzazione, ecc.) facenti parte del Distretto, al fine di superare le principali criticità delle filiere stesse, favoriscono i processi di riorganizzazione e consolidamento per realizzare relazioni di mercato più equilibrate. I progetti integrati di distretto, consentiranno, inoltre, di sostenere la redditività delle aziende agricole, sostenendo lo sviluppo dei territori, incentivando nel contempo l’innovazione di processo e di prodotto nonché la cooperazione tra le aziende stesse.
2.2 Dotazione finanziaria
L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione nell’annualità 2019 per la selezione dei PID è pari a 5
milioni di euro1 salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale nel periodo di validità della graduatoria.
1 Dotazione finanziaria prevista nella modifica al PSR approvata dalla Ce con. Decisione n. 5595 C(2018) final del 22 agosto 2018.
3 Condizioni di accesso e requisiti dei PID
3.1 Soggetti beneficiari
Sono ammessi a beneficiare del sostegno i soggetti definiti come beneficiari diretti nell’ambito di ciascuna sotto misura/tipo di operazione attivata all’interno del PID e che aderiscono come partecipanti diretti ad un accordo di distretto previsti nei bandi di misura 4.1 e 4.2 del PSR della Regione Toscana 2014/2020 vigenti al momento della presentazione dei progetti PID.
Tali soggetti possono partecipare ad un solo accordo di distretto, al momento della presentazione del PID, e comunque prima della presentazione della domanda di aiuto, i partecipanti diretti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico; ciascuna area distrettuale, in coerenza con i contenuti di cui alla LRT n.17/2017, potrà proporre non più di una progettualità integrata.
Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:
a) degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico con le limitazioni eventualmente ap- portate in sede di sottoscrizione dell’Accordo di distretto;
b) della rispondenza ai vincoli previsti in ciascuna sottomisura/operazione del PSR;
c) della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione di attività/interventi di cui è ti- tolare.
3.2 Capofila
Il capofila potrà essere un partecipante diretto e/o indiretto, avere sia natura giuridica pubblica che privata e provvede:
• a presentare la domanda PID;
• alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del Progetto Integrato di Distretto;
• alla definizione dell’Accordo di Distretto e alla raccolta delle sottoscrizioni e degli impegni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
• alla cura della selezione dei partecipanti all’Accordo di distretto ;
• al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con l’Amministrazione Regionale e l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, (ARTEA) per le diverse fasi dell’iter istruttorio e, in caso di approvazione del PID, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all’Accordo di Distretto;
• al coordinamento della promozione e dell’animazione territoriale finalizzata alla promozione del PID e all’informazione ai potenziali partecipanti;
• a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l’efficace realizzazione del PID e dell’Accordo di Distretto, in particolare il mantenimento dei requisiti di accesso;
• a modificare il PID secondo le indicazioni dell’Ufficio responsabile del procedimento nel caso, in fase di realizzazione, se ne ravvisi le condizioni.
In coerenza di quanto disposto al punto 3.1 del presente bando, un soggetto avente titolo, può rivestire il ruolo di capofila in un solo progetto integrato di distretto nell’ambito del presente Bando PID.
Successivamente alla presentazione del “Progetto Integrato di Distretto”, dalla fase di valutazione dei Progetti in poi, per giustificate motivazioni e previa autorizzazione dell’Ufficio responsabile, il capofila può variare ed il suo ruolo può essere ricoperto da un altro partecipante diretto e/o indiretto diverso da quello iniziale.
3.3 Accordo di Distretto
L'accordo di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti delle diverse filiere interessate, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato, garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola; l’accordo di distretto si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti che operano sul territorio “distrettuale”, che individuano un soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma degli investimenti, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. I soggetti partecipanti al progetto integrato di distretto sottoscrivono un Accordo di distretto, che contiene gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto.
L’Accordo deve essere sottoscritto sia dai partecipanti diretti che dai partecipanti indiretti al progetto integrato di distretto.
L’Accordo deve contenere i seguenti elementi:
a) indicazione degli scopi e delle finalità (pertinenti con quanto previsto nel PID e nell'accordo territoriale condiviso dalla compagine sociale dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto);
b) indicazione dei soggetti che sottoscrivono l’Accordo in qualità di partecipanti diretti e partecipanti indiretti;
c) indicazione del capofila e affidamento dei compiti previsti dal presente bando;
d) indicazione delle aziende agricole interessate anche nella loro qualità di beneficiari indiretti con indicazione dei quantitativi complessivi di materia prima che verranno conferiti alle imprese di trasformazione oggetto di finanziamento, prodotti semilavorati e prodotti finiti inseriti nell’accordo di distretto, che i partecipanti diretti e indiretti si impegnano a cedere e ad acquistare per tutta la durata prevista nell’accordo;
e) responsabilità reciproche delle parti comprendenti i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori dell’accordo in relazione agli obblighi di vendita/acquisto ed al prezzo (parametri: durata dell’impegno relativo al prezzo, riferimenti a listini, ai costi di produzione, alla qualità,ecc.);
f) durata dell’Accordo di distretto, che non deve essere inferiore a 3 anni dalla data dell’Atto di approvazione della graduatoria PID; la data di decorrenza dell’Accordo di distretto non deve essere antecedente alla sua sottoscrizione;
g) impegno, per l’intera durata dell’Accordo, a garantire che le materia prima utilizzata negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del Progetto Integrato di Distretto rispetti quanto previsto al successivo paragrafo “Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione”;
h) impegno di ciascun partecipante all’Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
i) penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi di cui alla lettera precedente;
j) modalità operative in caso di subentro/integrazione dei partecipanti indiretti;
k) descrizione delle progettualità di ricerca e sviluppo a supporto degli investimenti facenti parte dell’Accordo di distretto.
3.4 Numero minimo di partecipanti al Progetto Integrato di Distretto
Per ciascun progetto il numero minimo di soggetti partecipanti è 12, di cui almeno 5 partecipanti diretti. Fra i partecipanti diretti e indiretti almeno il 50% devono svolgere un ruolo all’interno del PID nell’ambito della fase di produzione primaria.
3.5 Variazioni dei partecipanti al PID
1. I partecipanti indiretti all’Accordo prima dell’approvazione del PID non possono essere variati; dopo l’approvazione del PID, possono essere sostituiti e/o integrati con altri partecipanti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi. Tali variazioni devono essere eseguite in base a regole previste nell’Accordo e comunicate dal capofila all’Ufficio responsabile così come indicato al successivo paragrafo “Modifiche al PID”.
2. Per quanto riguarda i partecipanti diretti all’Accordo, si distinguono le situazioni seguenti:
a) dalla data di presentazione del PID e fino alla data di approvazione dell’istruttoria di ammissibilità delle singole domande di aiuto, non sono ammessi subentri al soggetto partecipante inizialmente all’Accordo, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013);
b) dopo l’approvazione dell’istruttoria di ammissibilità delle singole domande di aiuto e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo, i partecipanti diretti possono essere sostituiti solo nei casi previsti dalle Disposizioni comuni di ARTEA, al paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda”. Nei casi di subentro, i nuovi soggetti devono sottoscrivere nell’Accordo di distretto gli stessi impegni ed obblighi dei soggetti a cui sono subentrati.
3.6 Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PID
Gli investimenti previsti nel PID devono riferirsi alle seguenti sottomisure del PSR:
◼ sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”: operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole” e operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”;
◼ sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli”.
E’ obbligatoria l’attivazione dei tipi di operazione 4.1.3 e 4.2.1. L’attivazione del tipo di operazione 4.1.5 è facoltativa.
3.7 Aree territoriali potenzialmente interessate alla presentazione degli Accordi di Distretto
1. Attualmente la Regione Toscana ha riconosciuto 8 Distretti Rurali:
• Distretto rurale della Maremma ;
• Distretto rurale vivaistico di Pistoia ;
• Distretto rurale floricolo di Pistoia e Lucca;
• Distretto rurale della Lunigiana ;
• Distretto forestale della Montagna Pistoiese;
• Distretto rurale di Montalcino e San Xxxxxxxx d'Asso ;
• Distretto rurale della Toscana del Sud;
• Distretto rurale del Chianti.
3.8 Utilizzo materia prima negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione
Nelle specifiche strutture ed impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PID, le materie prime o i prodotti semilavorati utilizzati devono provenire, per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti al progetto o da imprese agricole che sviluppano la loro fase produttiva primaria in Toscana, per la durata prevista nell’Accordo.
Sono fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013). In tali casi il capofila ne deve dare comunicazione scritta all’Ufficio responsabile unitamente alla relativa documentazione.
Per il settore carni, negli impianti di trasformazione possono essere utilizzate anche carni già macellate purché sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base;
b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera a);
c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.
3.9 Minimali e massimali di contributo
1. Sono ammessi i progetti integrati di distretto con importi minimi di contributo complessivo non inferiore a
500.000 euro.
2. Il massimo di contributo concedibile per intero progetto PID è pari a 5.000.000 di euro.
3. gli importi minimi di spesa ammissibile e massimi del contributo pubblico concedibile sono quelli stabiliti nella tabella sottostante:
Sottomisura/tipo di operazione del PSR | Importo spesa ammissibile minima | Importo contributo massimo |
Sottomisura 4.1 | 100.000 euro per domanda e per tipo di operazione | - Per ogni singolo beneficiario, se non diversamente specificato, i massimali di contributo sono quelli previsti dal bando della sotto misura 4.1 annualità 2016 approvato con DD n. 5791 del 4 luglio 2016; |
Sottomisura 4.2.1 | 250.000 euro per domanda | - per quanto riguarda gli investimenti ammissibili sulla sotto misura 4.2 i massimali di contributo sono quelli previsti dal bando di misura annualità 2016 approvato con DD 7458 del 5 agosto2016. |
Nel caso in cui un partecipante diretto attivi più misure nell’ambito dello stesso PID, il contributo massimo concedibile non potrà comunque superare i 1/3 del contributo totale ammesso sull’intero PID.
Per la sottomisura 4.1 e per l’operazione 4.2.1, l’importo massimo di contributo pubblico concedibile per singola domanda di aiuto è correlato al numero di occupati iscritti all’INPS e al numero di tirocini non curriculari attivati, tenuto conto delle indicazioni previste dalla L.R. 32/2002 (articolo 17 bis e seguenti) e del
D.P.R.G. n. 47/R/2003 (articolo 86 bis e seguenti), secondo quanto disposto nei bandi attuativi.
3.10 Attività di animazione e informazione dei PID
Sono ammessi a sostegno i progetti integrati di distretto per i quali è stata svolta una adeguata attività di animazione e informazione che consenta la massima diffusione delle opportunità legate al progetto stesso.
Tale attività deve essere svolta con congruo anticipo rispetto alla data di presentazione del PID, comunque non inferiore a 10 giorni, e deve riguardare i seguenti argomenti:
a) il settore della filiera nel quale si svilupperà il progetto;
b) il capofila;
c) le opportunità offerte dal bando PID
d) i vincoli e le limitazioni del bando PID;
e) l’idea progettuale relativa allo sviluppo e realizzazione dell’Accordo di Distretto ;
f) le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;
g) la necessità di sottoscrivere un Accordo di Distretto tra tutti i partecipanti per la gestione dei rapporti commerciali interni, comprensivo di riferimenti agli eventuali vincoli e penalità applicati in sede di attuazione degli investimenti previsti nel contratto di distretto.
L’attività di animazione e informazione costituisce una condizione di accesso che si considera soddisfatta quando sono realizzate tutte le seguenti azioni:
a) almeno n. 1 riunione pubblica, dimostrata con foglio presenze datato e firmato dal capofila e dai partecipanti alla riunione, con l’indicazione del luogo di svolgimento;
b) n.1 avviso sul sito Web del capofila e/o di associazione agricola, oppure avviso su una rivista di un’associazione agricola, anche online; dimostrati con copie dell’avvenuta pubblicazione;
c) n. 1 comunicato stampa su quotidiani a tiratura almeno regionale, ad esclusione di testate online, dimostrato con copia dell’avvenuta pubblicazione.
La selezione dei soggetti partecipanti all’Accordo è curata dal soggetto capofila in base a criteri orientati prevalentemente al raggiungimento degli obiettivi del PID nonché alla sua effettiva realizzazione. Nel caso in cui il soggetto capofila non accolga la richiesta di adesione di un potenziale partecipante al progetto, lo stesso soggetto capofila ne deve dare motivazione scritta all’interessato.
3.11 Cantierabilità e decorrenza dell’ammissibilità delle spese
La cantierabilità degli investimenti non è richiesta al momento della presentazione della domanda PID, ma alla presentazione delle domande di aiuto dei singoli partecipanti diretti.
L’ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla ricezione, sul sistema informativo di XXXXX, della domanda di aiuto dei singoli partecipanti diretti dei PID approvati e finanziati, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 45.2 a), b) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità, così come previsto dalle
Disposizioni Comuni. Nel caso in cui parte delle spese relative alla realizzazione di un determinato progetto facente parte del PID sia stata sostenuta prima della data della presentazione della domanda di aiuto, solamente questa parte e non il progetto nella sua interezza deve essere considerata non ammissibile; resta inteso che comunque la parte di spesa che si riterrà ammissibile dovrà essere pertinente ad uno specifico lotto funzionale (art.60.2 Reg. UE 1305/2013).
4. Interventi finanziabili con il PID
4.1 Investimenti ammissibili
Gli investimenti previsti nel PID, per i quali si richiede il sostegno, ai fini della loro ammissibilità, devono essere:
- riferiti ad un progetto di sviluppo territoriale, che si realizza nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche; articolato attraverso progettualità che dimostrino integrazione fra i diversi soggetti beneficiari in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale ed in termini di distribuzione del reddito con particolare attenzione a quello dei produttori agricoli di base.
- riferiti alla tipologia di prodotti che caratterizzano le filiere del territorio oggetto dell’accordo di distretto;
- conformi alle Disposizioni comuni, ai bandi delle sotto misure/operazioni, di cui al successivo paragrafo “Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari”, e alle Disposizioni generali e specifiche delle sottomisure/operazioni, di cui all’Allegato B.
La verifica dell’ammissibilità degli investimenti è effettuata in sede di istruttoria delle singole domande di aiuto. La coerenza degli investimenti con gli obiettivi del PID è valutata dalla Commissione come indicato al successivo paragrafo “Valutazione dei PID”. Gli investimenti per essere ammissibili devono univocamente riferirsi alla filiera/filiere previste dal PID.
Relativamente alla tipologia degli investimenti ammissibili a finanziamento si rimanda alle previsioni ed ai relativi vincoli previsti nei bandi di misura 4.1 e 4.2.1 come in precedenza richiamati.
Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando relativamente alla voce di spese ammissibili/non ammissibili deve farsi riferimento alle disposizioni comuni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale (ARTEA) di cui al decreto del Direttore n.63 del 28.06.2016 e s.m.i.
4.2 Localizzazione degli investimenti
Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all’interno del territorio distrettuale oggetto dell’accordo e rispondere a quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti materiali” e “Localizzazione degli investimenti immateriali” delle Disposizioni comuni.
5. Contenuti dei PID
Il PID deve essere presentato con le modalità previste al successivo paragrafo “Modalità e termini di presen- tazione del PID”.
La domanda di presentazione del PID deve riguardare i seguenti aspetti e contenere la relativa documenta- zione al fine di descrivere gli interventi previsti, di attestare il possesso delle condizioni di accesso e di quelle relative ai criteri di selezione (se tale documentazione non è già a disposizione della Pubblica Amministrazio- ne):
a) partecipanti diretti e indiretti al PID;
b) analisi territoriale e individuazione delle criticità dell'area e dei relativi fabbisogni;
c) obiettivi (quantificati) che si intende conseguire con il progetto proposto;
d) interventi che ci si propone di realizzare con il PID, dei quali deve essere dimostrata la coerenza tra tali investimenti e le criticità e i fabbisogni individuati nel PID, distinguendo:
- interventi di cui si chiede il finanziamento, facendo riferimento alle singole sottomisure/tipi di operazioni di cui al precedente paragrafo “Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PID” del presente Bando;
- altri interventi correlati al PID e in corso di valutazione presso organi Ministeriali ed altre amministrazio- ni pubbliche, compreso la puntuale segnalazione di eventuali contributi pubblici che le imprese che partecipano al PID potrebbero avere in corso per lo stesso investimento.
e) indicazione, per ciascun partecipante diretto, delle sottomisure/tipi di operazioni del PSR che vengono at- tivate nel PID, con la descrizione delle tipologie di investimento, sulla base di quanto indicato nella prece- dente lettera d), e i relativi importi;
f) dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti;
g) indicazione dei tempi di realizzazione del PID;
h) la sottoscrizione della domanda da parte del capofila e dei singoli beneficiari.
Alla domanda PID deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta necessaria a descrivere gli elementi sopra riportati (se tale documentazione non è già a disposizione della Pubblica Amministrazione) e comunque obbligatoriamente deve essere allegata almeno la seguente documentazione:
◼ Progetto integrato di distretto;
◼ Accordo di Distretto (di cui al precedente paragrafo “Accordo di Distretto”) sottoscritto da tutti i partecipanti diretti e indiretti;
◼ Documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all’attività di animazione e informazione del PID (di cui al precedente paragrafo “Attività di animazione e informazione dei PID”) verso tutti i potenziali attori che operano all'interno dell'area distrettuale, a garanzia di una più diffusa partecipazione allo strumento della progettazione integrata.
6. Intensità del sostegno
L’intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR relativamente alle singole sottomisure/operazioni, come di seguito specificato:
Sottomisura/tipo di operazione del PSR | Tipologia di finanziamento | Tasso di contribuzione |
40% | ||
Sottomisura 4.1: | Sono previste maggiorazioni per investimenti riguardanti esclusivamente l’attività di produzione di prodotti agricoli: - 10% in caso di investimenti realizzati in aziende (2) con superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all’Allegato 1 del Decreto MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, che ricadono completamente in zona montana, individuata ai sensi del comma 1 lettera a) dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/20132 | |
Operazione 4.1.3 | Contributi in conto capitale | |
Operazione 4.1.5 | ||
- 10% in caso di “giovane agricoltore”, con i criteri previsti dal bando dell’operazione 4.1.1 di riferimento | ||
Operazione 4.2.1 | Contributi in conto capitale | 40% per le PMI, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/14 30% per le Grandi imprese, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/14 |
Ai sensi dell’art. 65, paragrafo 11 del Reg. (UE) 1303/2013, "un’operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma”.
Tuttavia, come previsto dalla Decisione della Commissione Europea C(2015) 9742 final (Aiuto di Stato–Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto),gli aiuti di cui al presente bando potranno essere cumulati con altri aiuti derivanti da fonti di finanziamento nazionale, compresi gli aiuti "de minimis" riguardanti costi ammissibili individuabili diversi o in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dalle misure corrispondenti del programma di sviluppo rurale (approvato dalla Commissione Europea con decisione esecutiva C(2015)3507 del 26 maggio 2015, così come modificato ed integrato a seguito della decisione di esecuzione C(2018)5595 del 22 agosto 2018), in conformità con le condizioni e i limiti stabiliti dai regolamenti dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.
2 Con il termine “aziende” si intendono tutte le “Unità Tecniche” ubicate in Toscana come definite dal D.P.R. n. 503 del 01.12.2009 utilizzate per attività agricole e gestite da un agricoltore. Il Piano delle coltivazioni di riferimento, ai fini dell’attribuzione della maggiorazione, è l’ultimo presentato antecedentemente alla domanda d’aiuto.
7. Valutazione e selezione dei PID
7.1 Criteri di selezione dei PID
I PID sono valutati in base ai criteri di selezione illustrati nella seguente tabella. Se il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione in sede di valutazione risulta inferiore a 40 punti il progetto è considerato non ammissibile. In caso di parità di punteggio è data priorità al PID con una richiesta di contributo minore.
Macro-Criterio | Specifiche | Punti (fino a) | |
I Qualità del progetto | a) Coerenza tra: • l’analisi dei fabbisogni individuati in relazione alle criticità dell'area distrettuale oggetto del contratto di distretto; • gli obiettivi progettuali attraverso cui si intendono rimuovere le criticità individuate nell'area distrettuale; • le azioni previste per superare le criticità esistenti e sviluppare le potenzialità dell'area distrettuale; | 7 | 17 |
b) Sostenibilità economica e finanziaria del PID e dei progetti delle imprese che andranno a realizzare gli investimenti previsti nell'accordo di distretto: - tutti i partecipanti dimostrano la sostenibilità economica degli investimenti con indicatori positivi e con la documentazione che sarà prevista nel bando PID - punti da 6 a 7; - livello di sostenibilità economica finanziaria del progetto media (presenza di indicatori parzialmente positivi) e/o documentazione incompleta - punti da 3 a 5; - livello di sostenibilità economica del progetto bassa (presenza di indicatori parzialmente negativi e/o documentazione molto carente) – punti da 0 a 2. | 7 | ||
c) Numero di filiere agroalimentari/agroindustriali coinvolte nel progetto : n. 1 filiera punti 1 n.2 filiere punti 2 n.3 o più filiere – punti 3 | 3 | ||
II Tipologia investimenti | a) Incidenza, rispetto alla spesa complessiva del PID, degli investimenti relativi a: 1. Miglioramento e tutela ambientale: - energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole per l’operazione 4.1.5 - efficientamento energetico di edifici aziendali e serre fisse per l’operazione 4.1.3 - altri interventi ambientali per le operazioni 4.1.3 e 4.2.1 2. Valorizzazione secondaria dei sottoprodotti e degli scarti delle lavorazioni della filiera per le operazioni 4.1.3 e 4.2.1 > 5% e fino al 10% - punti 3 > 10% e fino al 20% - punti 5 > 20% e fino al 30% - punti 7 Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio, l’incidenza rispetto alla spesa complessiva del PID degli investimenti relativi ai punti 1 e 2, non può essere inferiore al 5% | 7 | 24 |
Macro-Criterio | Specifiche | Punti (fino a) | |
b) Incidenza, rispetto alla spesa complessiva del PID, degli investimenti rivolti all’innovazione di processo e di prodotto, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole Sono considerati innovativi: - gli investimenti materiali in “macchinari, impianti ed attrezzature” inseriti nelle sotto misure/tipi di operazioni 4.1.3, 4.1.5, 4.2.1 Ai fini dell’attribuzione del punteggio, tale incidenza non può essere inferiore al 30% > 30% e fino al 40% - punti 2 > 40% e fino al 50% - punti 3 > 50% e fino al 60% - punti 5 | 5 | ||
c) Presenza di investimenti finalizzati al rafforzamento di una o più delle seguenti filiere agroalimentari prioritarie nel PSR, oggetto del PID: • Olivo-oleicola • Cerealicola * • Bovina (compreso bufalini) • Ovi-caprina 1) fino al 20% (fino a punti 2) 2) > 20% e fino al 40% (punti 3) 3) > 40% e fino al 60% (punti 4) 4) > 60% e fino al 80% (punti 5) 5) > 80% e fino al 100% (punti 6) * Limitatamente al frumento tenero e al frumento duro. d) Progetti di investimento complementari a progettualità proposte o attivate su altri stru- menti di programmazione nazionale o comunitaria. | 6 6 | ||
III Qualità del partenariato | a) Grado di coinvolgimento nel PID delle varie fasi della filiera (in particolare della produzione primaria) | 7 | 18 |
b) Innovazione organizzativa: innovazione nei rapporti tra aziende agricole e gli altri soggetti della filiera rispetto alla situazione ordinaria in Toscana | 6 | ||
c) Presenza di reti di imprese nel PID che sviluppano un progetto trasversale per le imprese che unitamente alla rete hanno sottoscritto l'accordo di distretto | 5 | ||
IV Qualità dell’Accordo di distretto | a) Qualità degli impegni presi nell’Accordo in relazione al PID in particolare: - durata complessiva degli impegni sottoscritti (fino a 2 punti) - quantitativi di materia prima, di semilavorati e di prodotti finiti impegnati nell’Accordo da ciascun partecipante diretto (fino a 3 punti) - rilevanza ed impatto degli impegni, in particolare in riferimento ai vantaggi per i produttori agricoli di base (fino a 5 punti) | 10 | 31 |
Macro-Criterio | Specifiche | Punti (fino a) | |
b) Presenza di partecipanti diretti che aderiscono a sistemi volontari di qualificazione e di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto oggetto della filiera: • DOP, IGP, Agricoltura biologica, Agriqualità • ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità • ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari • UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari Totale numero partecipanti diretti in possesso di una o più delle sopra dette certificazioni rispetto al totale di partecipanti diretti. | 4 | ||
c) Quantità di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti utilizzati nei singoli impianti di trasformazione e/o nelle singole strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PID, provenienti dalle imprese agricole di produzione primaria che partecipano, sia direttamente che indirettamente, al progetto: 1) da 55% fino al 70% (fino a 3 punti) 2) > 70% – fino a 90% (fino a 5 punti) 3) > 90% (fino a 7 punti) Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto delle quantità impegnate complessivamente nell’Accordo di distretto | 7 | ||
d) Tutela ambientale: -Riduzione dei costi esterni ambientali collegati all’utilizzo nei singoli impianti di trasformazione e/o nelle singole strutture di commercializzazione, oggetto di finanziamento, di prodotti agricoli di base di partecipanti diretti e indiretti derivanti da UTE/UPS il cui centro aziendale sia localizzato all’interno di un’area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza (in linea d’aria) dall’impianto stesso: 1) 50% – 80% (fino a 2 punti) 2) >80% (fino a 3 punti) Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere tenuto conto delle quantità impegnate complessivamente nell’Accordo di distretto -Possesso, da parte dei partecipanti diretti, di una o più delle seguenti certificazioni ambientali o energetiche: 1. ISO 14001, Sistema di gestione ambientale 2. EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit 3. ISO 50001, Sistema di gestione dell’energia 4. ISO/TS 14067, Carbon footprint of products 5. Environmental footprint, di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE 6. Certificazione MPS (settore florovivaistico) (fino a 1 punto per ogni certificazione) | 6 | ||
e) Presenza di Accordi territoriali fra le parti che propongono il PID, già sottoscritti nei due anni precedenti alla presentazione del progetto ai sensi del presente bando | 4 |
Macro-Criterio | Specifiche | Punti (fino a) | |
V Dimensione economica | a) Numero di soggetti partecipanti diretti e indiretti (firmatari dell'accordo di Distretto). Il numero minimo di partecipanti è 12 di cui 5 diretti. | 6 | 10 |
b) Numero di occupati (autonomi e dipendenti a tempo indeterminato) nelle UTE/UPS dei partecipanti diretti, oggetto degli investimenti. - > 10 e fino a 30 – punti 1 - > 30 e fino a 50 – punti 3 - > 50 - punti 4 | 4 | ||
Totale | 100 |
Per la valutazione dei progetti viene nominata un’apposita commissione di valutazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett K della L.R. n. 1/2009.
La commissione decide e rende esplicito il modo in cui intende esprimersi nella prima seduta di insediamento.
I criteri che non presentano parametri oggettivi sono valutati dalla Commissione in maniera comparativa ri- spetto alle progettualità ammissibili.
La Commissione si avvale anche delle banche dati in suo possesso, di quelle disponibili presso Enti o Agenzie di emanazione regionale (ARPAT,ARTEA) o presso altre amministrazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, Came- re di Commercio,ecc..).
7.2 Verifica e dimostrazione dei criteri di selezione
1. La dimostrazione e la conseguente verifica dei criteri di selezione saranno effettuate sulla base dei dati registrati sul sistema informativo di ARTEA, all’INPS, alla Camera di Commercio e su altre banche dati pubbliche al momento della verifica stessa. Sarà cura di ciascun partecipante al PID l’aggiornamento di tali dati.
2. Tutti i criteri di cui al precedente paragrafo “Criteri di selezione dei PID” devono essere dimostrati nelle apposite sezioni dello schema di progetto da allegare alla domanda di presentazione del PID; in particolare per la dimostrazione dei criteri sotto elencati deve essere tenuto conto:
a) Criterio I b) Sostenibilità economica e finanziaria del progetto: ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata particolarmente rilevante la copertura degli investimenti previsti nel PID al netto dei contributo pubblico mediante:
- presentazione di delibere emesse da istituti di credito di concessione del finanziamento, anche se condizionate all’approvazione del PID, con evidenziati i soggetti, le condizioni e i relativi importi di finanziamento;
- capitali propri;
b) Criterio IV b), è necessario allegare alla domanda PID copia dei certificati ISO, UNI in possesso dei partecipanti.
c) Criterio IV d)1, è necessario allegare alla domanda PID un elaborato topografico in scala adeguata in cui è evidenziata l’area di 70 km di raggio entro cui sono dislocate e indicate le aziende fornitrici; l’elenco dettagliato di quest’ultime deve essere riportato nell’apposita sezione dello schema di progetto integrato.
d) Criterio IV d)2, è necessario allegare alla domanda PID copia dei certificati ambientali o energetici in possesso dei partecipanti.
e) Criterio V b) per dimostrare il numero di occupati si deve tener conto:
- per le imprese non IAP (comprese le cooperative e i consorzi anche se in possesso della qualifica di IAP), i dipendenti a tempo indeterminato e i soci lavoratori delle cooperative;
- per le imprese IAP, l’imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti.
3. Tutti i criteri di cui al precedente paragrafo “Criteri di selezione dei PID”sono verificati in sede di
valutazione del PID e in sede di verifica della realizzazione del PID.
8. Procedure per la selezione e il finanziamento dei PID
8.1 Modalità e termini di presentazione del PID
Il Progetto PID deve essere sottoscritto e presentato (inoltrato) dal capofila a decorrere dal 29/04/2019 ed entro le ore 13.00 del 01/07/2019. A tal fine il capofila deve compilare l’apposita domanda on-line, disponibile sul sistema informativo di ARTEA (xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx).
Le domande di presentazione del PID devono pervenire in forma completa, con tutta la documentazione prevista al paragrafo “Contenuti del PID” allegata in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, entro il termine sopra stabilito e secondo quanto previsto al paragrafo “Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande” delle Disposizioni comuni.
Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio responsabile e il capofila, successive alla presentazione del PID, avvengono attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata). La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Da tale data decorrono gli effetti della comunicazione e i termini eventualmente indicati. A tale scopo il capofila dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella PEC. L’indirizzo PEC della Regione Toscana è: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
8.2 Ricevibilità dei PID
L’Ufficio responsabile del procedimento verifica il rispetto delle condizioni di accesso, indicate nel presente bando, che comportano la non ricevibilità dei PID presentati, con particolare riferimento:
◼ al soggetto capofila;
◼ alla presenza dell’Accordo di Distretto regolarmente sottoscritto da tutti i partecipanti (diretti e indiretti) al PID;
◼ al numero minimo di partecipanti;
◼ alle sottomisure/operazioni e fasi della filiera obbligatorie;
◼all’utilizzo, negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PID, di materie prime o prodotti semilavorati provenienti, per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti al progetto o da imprese agricole che sviluppano la loro fase produttiva primaria in Toscana, per la durata prevista nell’Accordo.;
◼ all’importo minimo di contributo del PID;
◼ allo svolgimento delle attività di animazione e informazione del PID effettuate dal capofila.
L’esito di tale attività istruttoria viene comunicato alla Commissione di valutazione che, per i PID ricevibili, ne prende atto e procede alla loro valutazione.
Per i PID non ricevibili, e quindi non valutabili, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta ai capofila.
8.3 Commissione di valutazione
I Progetti Integrati di Distretto sono valutati da un’apposita Commissione di valutazione nelle varie fasi previste dalla procedura.
La Commissione di valutazione è nominata con atto del Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis della L.R. 1/2009, dopo la presentazione dei PID; la Commissione è composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti per le materie interessate, al fine di permettere ai membri di garantire di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare. Le attività della Commissione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall’Ufficio responsabile in collaborazione con i settori della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale competenti sugli argomenti oggetto dei PID. L’Ufficio responsabile, su indicazione della Commissione, può effettuare approfondimenti istruttori su aspetti oggettivi e non discrezionali.
8.4 Valutazione dei PID
I PID sono valutati dalla Commissione di cui al paragrafo precedente.
La Commissione esamina, in modo comparativo, i progetti sulla base delle caratteristiche e dei criteri di selezione previsti dal bando. L’attività di valutazione riguarda:
1. la coerenza tra gli investimenti previsti dai partecipanti diretti e gli obiettivi del PID i quali dovranno essere coerenti ad un eventuale progetto di sviluppo territoriale oggetto di Accordo territoriale già sottoscritto;
2. i contenuti e gli impegni previsti nell’Accordo di Distretto;
3. il punteggio da attribuire ai PID in base ai criteri di selezione.
La Commissione di valutazione, attraverso l’Ufficio responsabile, può richiedere chiarimenti al capofila in merito al progetto presentato. In tal caso, i termini della fase di valutazione indicati al successivo paragrafo “Fasi del procedimento” sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.
In sede di risposta alle richieste della Commissione, sono ammesse eventuali modifiche alle azioni progettuali che comportino compensazioni degli importi dei contributi tra i partecipanti diretti, ma non l’aumento del contributo totale inizialmente richiesto nel PID. I chiarimenti, o le eventuali integrazioni inviate dai capofila di propria iniziativa, non possono comunque comportare l’aumento del punteggio di valutazione.
Al termine della valutazione dei PID, la Commissione trasmette all’Ufficio responsabile, attraverso appositi verbali:
◼ l’elenco dei progetti ammissibili, con indicati i relativi punteggi, gli importi degli investimenti considerati ammissibili rispetto alla valutazione della loro coerenza con le finalità del PID, i contributi concedibili;
◼ l’elenco dei progetti non ammissibili con indicati i relativi punteggi.
Per ogni progetto valutato viene redatta un’apposita scheda di valutazione.
8.5 Formazione della graduatoria dei PID
Il dirigente responsabile del procedimento, con apposito decreto, prende atto degli elenchi di cui al precedente paragrafo “Valutazione del PID” e formula la graduatoria tenendo conto delle risorse disponibili indicate al paragrafo “Dotazione finanziaria”; nel caso di presenza nella graduatoria di un PID parzialmente finanziabile per carenza di fondi, lo stesso non è finanziabile. Da questo momento i PID non sono più modificabili nei punteggi, rimodulabili negli importi di contributo assegnato per ciascun partecipante e nelle sottomisure/tipi di operazioni attivate.
Il decreto di approvazione della graduatoria individua:
◼ i progetti finanziabili;
◼ i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
◼ i progetti non ammissibili.
Per ciascun progetto finanziabile sono indicati gli importi complessivi di spesa e di contributo ammessi, non- ché l’elenco dei partecipanti diretti con i relativi importi di contributo ammesso.
L’individuazione dei progetti finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo ai singoli partecipanti diretti.
Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul BURT, con evidenza sul sito della Regione Tosca- na all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx-0000-0000
8.6 Comunicazioni di finanziabilità dei PID ai capofila
La notifica di potenziale finanziabilità dei PID, a seguito dell’approvazione della graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT e la successiva pubblicazione sul sito della Regione Toscana, nell’apposita sezione dedicata al PSR 2014-2020, costituiscono la notifica personale.
Per i PID ritenuti non ammissibili, l’Ufficio responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta ai capofila tramite PEC. L’Ufficio responsabile invierà ai capofila, tramite PEC, eventuali prescrizioni ai PID finanziati, stabilite dalla Commissione di valutazione.
8.7 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari
Le domande di aiuto sono presentate sul sistema informativo di XXXXX e contengono gli elementi necessari
alla valutazione dell’ammissibilità del soggetto e delle spese richieste, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni comuni.
Le domande di aiuto devono essere presentate entro il termine indicato al successivo paragrafo “Fasi del procedimento”; tale termine è prorogabile una sola volta e per massimo 90 giorni.
Nell’ambito del sistema informativo di ARTEA deve essere presente il fascicolo aziendale elettronico, conte- nente la documentazione e i dati relativi al richiedente. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell’ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione. Se il fascicolo non vie- ne aggiornato entro i termini perentori stabiliti dall’Ufficio responsabile, la domanda decade.
La domanda di aiuto deve essere riferita ad un solo tipo di operazione oppure, se non previsto, ad una sola sottomisura; inoltre, la domanda di aiuto deve essere riferita ad una sola UTE/UPS posseduta.
Le domande devono essere riconducibili al PID approvato e, in particolare, agli interventi in esso inseriti.
Nell’istruttoria delle domande di aiuto è esclusa la verifica dei criteri di selezione, di competenza della Com- missione di valutazione.
I Contratti per l’assegnazione dei contributi sono condizionati alla realizzazione del PID, secondo quanto pre- visto al successivo paragrafo “Realizzazione e modifiche dei PID”.
I partecipanti diretti divengono beneficiari dopo la stipula dei Contratti per l’assegnazione dei contributi, una volta verificati:
◼ i requisiti di accesso generali dei partecipanti diretti, sulla base delle Disposizioni comuni;
◼ le condizioni di accesso specifiche dei partecipanti diretti, sulla base dei bandi già pubblicati e delle disposizioni specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazioni previste nell’Allegato B;
◼ l’ammissibilità delle spese, come di seguito indicato:
• operazione 4.1.3 e operazione 4.1.5: si fa riferimento al bando della sottomisura 4.1, approvato con decreto n. 5791 del 4/07/2016 e s.m.i.;
• operazione 4.2.1: si fa riferimento al bando della sottomisura 4.2 approvato con decreto n. 7458 del 5/08/2016 e s.m.i., e alle ulteriori specifiche previste al relativo paragrafo dell’Allegato B.
8.8 Verifiche delle economie
Ai fini di un riscontro di eventuali economie che potrebbero verificarsi dopo la stipula di tutti i Contratti per l’assegnazione dei contributi, relativi alle domande di aiuto presentate, l’Ufficio responsabile effettua, tramite il sistema informativo di ARTEA, una verifica dell’importo complessivo dei contributi assegnati ai beneficiari.
Nel caso di presenza di rilevanti differenze tra l’importo di cui sopra e l’importo totale dei contributi previsti nel PID, l’Ufficio responsabile verifica, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PID è stato finanziato, non risultino alterate.
8.9 Utilizzo della graduatoria dei PID
I progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, secondo quanto previsto al paragrafo “Risorse finanziarie e graduatorie” delle Disposizioni comuni, permangono nella graduatoria generale. Tali progetti possono essere finanziati solo in caso di sopravvenienza di economie (per rinuncia da parte di soggetti ammessi o altre cause) o di incremento delle disponibilità finanziarie.
La graduatoria rimane aperta per i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria stessa e soltanto in questo periodo è possibile lo scorrimento. Le economie e/o le eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, sono utilizzate con le modalità stabilite dalle Disposizioni comuni. La gestione della graduatoria è di competenza dell’Ufficio responsabile.
9. Realizzazione e modifiche dei PID
9.1 Realizzazione del PID
Un PID è considerato realizzato quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell’importo totale degli investimenti ammessi nel PID, tenuto conto delle eventuali varianti autorizzate; ai fini del raggiungimento di tale importo possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di
pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PID;
b) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PID è stato finanziato.
In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette, l’Ufficio responsabile, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l’effettiva realizzazione del PID, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.
9.2 Tempi per la realizzazione dei PID
Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PID devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.
9.3 Proroghe dei progetti PID
L’Ufficio responsabile, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione del PSR. L’insieme delle proroghe non può essere superiore a 9 mesi.
9.4 Modifiche ai progetti PID
1. Nel periodo compreso tra l’approvazione dei PID e l’emissione del Contratto per l’assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PID approvato purché siano contenute entro il 25% rispetto all’importo totale della spesa ammessa per singola macrotipologia; all’interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici.
Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PID.
A tale scopo, il soggetto competente per l’istruttoria verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) una valutazione da parte dell’Ufficio responsabile dei PID, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PID è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PID approvato.
2. Successivamente all’emissione del Contratto per l’assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici”. Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l’autorizzazione all’Ufficio competente per l’istruttoria. Tale richiesta deve essere valutata anche dall’Ufficio responsabile dei PID e, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PID è stato finanziato, non vengano alterate.
3. Gli Uffici competenti per l’istruttoria comunicano all’Ufficio responsabile dei PID tutte le modifiche apportate ai Progetti finanziati, compresi gli adattamenti tecnici.
Le modifiche al PID non possono comportare aumento dell’importo totale del contributo ammesso.
Sono considerate modifiche al PID anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell’Accordo di Distretto. A tale scopo il capofila richiede preventivamente all’Ufficio responsabile la valutazione delle suddette variazioni.
Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PID in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.
9.5 Rendicontazione finale del PID
Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l’istruttoria procedono all’accertamento finale dell’esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni.
A tale scopo il Capofila invia all’Ufficio responsabile una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PID viene fatto riferimento all’importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità.
Al termine della verifica il dirigente responsabile del procedimento con proprio provvedimento approva il PID realizzato.
9.6 Liquidazione degli aiuti
I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PID.
In base all’esito dell’accertamento finale, gli Uffici competenti per l’istruttoria predispongono gli elenchi di liquidazione per l’erogazione dell’aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l’erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l’esito positivo della verifica da parte dell’Ufficio responsabile della realizzazione del PID, di cui al precedente paragrafo “Realizzazione del PID”.
È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all’effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PID; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo.
Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo “Realizzazione del PID”, riguardanti la realizzazione del progetto di distretto nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.
9.7 Decadenza del PID ed effetti sulle domande di aiuto collegate
Il PID decade dal finanziamento quando:
a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso:
- numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo “ Numero minimo di partecipanti per PID”;
- mancata attivazione dell’operazione 4.1.3 o dell’operazione 4.2.1;
b) il PID non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al precedente paragrafo “Realizzazione del PID”;
c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PID, quando risulta complessivamente inferiore a 40 punti.
In caso di decadenza del PID, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.
9.8 Monitoraggio dei PID
Il Capofila è tenuto a comunicare all’Ufficio responsabile tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l’Autorità di Xxxxxxxx, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell’Accordo di Distretto sottoscritto a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte dei capofila e dei singoli beneficiari.
10. Fasi del procedimento
La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:
FASI DEL PROCEDIMENTO | SOGGETTO | TERMINI |
1. Presentazione del PID secondo le modalità previste al paragrafo “Modalità e termini d presentazione del PID” | Capofila | Entro il termine indicato al paragrafo “Modalità e termini di presentazione de PID” |
2. Nomina della Commissione di valutazione | Responsabile della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” | Successivamente alla data finale per la presentazione dei Progetti |
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3. Ricevibilità delle domande PID da parte dell’Ufficio responsabile; Valutazione dei PID e trasmissione dei verbali da parte della Commissione di valutazione all’Ufficio responsabile | Ufficio responsabile | Entro 150 giorni dal giorno successivo alla data finale per la presentazione dei progetti |
4. Atto di approvazione della graduatoria dei PID. In caso di esito negativo, comunicazione al Capofila | Ufficio responsabile | Entro 30 giorni dal termine della valutazione |
5. Presentazione della domanda di aiuto dei singoli partecipanti diretti sul sistema informativo di ARTEA | Singoli soggetti partecipanti diretti che hanno sottoscritto l’accordo d distretto | Entro 90 giorni, dal giorno successivo della data di pubblicazione sul BURT della graduatoria PID approvata |
6. Stipula dei Contratti per l’assegnazione dei contributi | Uffici competenti dell’istruttoria (UCI) | Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto dei singoli partecipanti diretti sul sistema informativo di ARTEA |
7. Richiesta di varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto | Singoli soggetti partecipanti diretti all’Accordo di distretto | Entro i termini previsti dalle Disposizioni comuni per le singole misure |
8. Istruttoria e autorizzazione delle varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto | Uffici competenti dell’istruttoria (UCI) | Entro i termini previsti dalle Disposizioni comuni per le singole misure |
9. Presentazione domanda di pagamento dei partecipanti diretti dei PID (entro 24mesi) | Singoli soggetti beneficiari aderenti all’Accordo di distretto | Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria PID |
10. Istruttoria della domanda di pagamento ed elenchi di liquidazione | Uffici competenti dell’istruttoria (UCI) | Entro i termini previsti dalle Disposizioni comuni per le singole misure |
11. Presentazione della relazione tecnica conclusiva del PID realizzato | Capofila | Entro 30 giorni dalla data per la realizzazione del PID |
12. Approvazione del PID realizzato | Ufficio responsabile | Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica conclusiva del PID realizzato |
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I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall’Ufficio responsabile, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni ai soggetti capofila e ai soggetti competenti per l’istruttoria, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PID.
11. Disposizioni finali
Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni comuni approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e s.m.i.
Per le fasi successive all’emissione del Contratto per l’assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nei bandi delle sottomisure/operazioni, indicati al precedente paragrafo “Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari”, nelle Disposizioni generali e specifiche delle sottomisure/operazioni, di cui all’Allegato B e nelle Disposizioni comuni vigente al momento dell’espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario; in quest’ultimo caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni comuni per quanto segue:
• Cambio di titolarità dell’azienda;
• Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici;
• Proroga dei termini;
• Stato di avanzamento dei lavori;
• Domanda di pagamento a saldo;
• Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
• Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
• Monitoraggio;
• Tempistica e fasi del procedimento;
• Spese ammissibili/non ammissibili;
• Possesso di UTE/UPS.