Regolamento Per
il servizio di reperibilità
PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI
Art. 1
E’ istituito il servizio di reperibilità per far fronte, al di fuori del normale orario di servizio, ad emergenze nei
servizi attinenti la rete stradale ,la rete idrica, la rete fognaria, la depurazione e, in generale , l’incolumità e la sicurezza pubblica, mediante interventi immediati e non rinviabili, nonché per qualsiasi altra necessità urgente e imprevedibile.
Art.2
Per reperibilità si intende l’obbligo del dipendente incluso nel servizio di turno di essere in grado di ricevere
prontamente e costantemente e per l’intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.
Fermo restando quanto disposto dall’art.1 tali chiamate debbono essere motivate dalla indifferibilità ed urgenza dell’intervento e riferite solo ed esclusivamente alle attività ed esigenze riepilogate al precedente art.1
Non sono ammesse chiamate in reperibilità per interventi programmabili nel tempo.
Art.3
Ogni dipendente non può essere inserito in più di sei turni di reperibilità in un arco di trenta consecutivi.
Il turno di reperibilità è stabilito annualmente dal responsabile del settore e comunicato al personale mediante
pubblicazione nelle apposite bacheche riservate alle comunicazioni al personale.
Art.4
Il servizio di reperibilità diretta agli interventi sul territorio relativi alle emergenze verificatesi nei servizi
attinenti la rete stradale , la rete idrica , le rete fognaria , la depurazione , la fornitura di acqua , nonché in generale l’incolumità e la sicurezza pubblica è diretto del Dirigente responsabile del 4° settore dell’Ente (Lavori Pubblici).
Il medesimo Dirigente incarica con il sistema della turnazione il responsabile addetto alla reperibilità da individuare nel personale tecnico classificato nelle cat. “C” e “D”, che espleta le funzioni di responsabile della squadra.
Detto personale resta in servizio di reperibilità nella fascia oraria dalle 13,00 alle 01.00 nei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi .
Le segnalazioni di intervento dovranno pervenire al responsabile della squadra di turno, che in base alla gravità delle stesse, decide, sotto la propria responsabilità, le modalità di intervento.
Art.5
In ogni turno di reperibilità viene, di norma, assegnato il seguente contingente di dipendenti:
n. 1 operaio V livello
n. 1 / 2 operai IV livello
Art.6
Il personale , durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di
servizio; in caso di indisponibilità , per malattia o grave impedimento insorto durante il normale orario di lavoro, ne va data immediata segnalazione al Responsabile del servizio , che disporrà per la sostituzione dello stesso, nonché per gli opportuni accertamenti di competenza.
In caso di chiamata , il dipendente deve essere in grado di raggiungere in ogni momento di raggiungere il cantiere comunale nel minor tempo possibile e comunque non oltre trenta minuti dalla chiamata. Su disposizione del responsabile della squadra il dipendente potrà raggiungere direttamente la sede ove si è verificato l’evento dannoso. Qualora il personale chiamato non intervenga entro tale limite temporale e del fatto non è riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l’interessato decade dal beneficio economico per tutto il periodo maturato dall’inizio del turno , fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi e le responsabilità civili e penali.
L’Amministrazione Comunale fornisce i mezzi tecnologici necessari per raggiungere il personale in reperibilità.
Art.7
Per il servizio di pronta reperibilità verrà corrisposta l’indennità nella misura prevista dal c.c.n.l. – EE.LL. vigente in proporzione alla sua durata oraria , attualmente stabilita in lire 20.000 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale.
Ove peraltro , in giorno di domenica il personale in reperibilità sia chiamato ad interventi lavorativi di durata di 3 ore o superiori fino alla concorrenza di 6 ore lo stesso matura il diritto ad una giornata di riposo compensativo senza formazione di debito orario.
Dal momento in cui il personale in reperibilità viene chiamato in servizio e sino al termine della prestazione lavorativa compete al personale stesso il compenso per lavoro straordinario.
A richiesta dell’interessato si può commutare lo straordinario in riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi alla prestazione , previo accordo con il dirigente.
Art.8
L’indennità viene erogata mensilmente , mentre il compenso per lavoro straordinario verrà corrisposto
trimestralmente.
Art.9
Il personale di reperibilità dovrà avere la seguente dotazione:
Autovettura disposizione del responsabile della squadra presso il cantiere comunale;
Automezzi e/o attrezzature necessarie per gli interventi di emergenza nei servizi indicati all’art.1.
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Approvato con delibera G.M. 208 / 01