Autotest Südtirol S.r.l.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx X.x.x.
Xxx Xxxxxxxx 0
00000-Xxxxxxxx/Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx
X.Xxx: IT 01703870210
1. Ambito di applicazione
1.1 Si applicano le presenti Condizioni generali di fornitura, salvo diversamente concordato espressamente e per iscritto dalle parti contraenti.
1.2 Le seguenti clausole di fornitura di beni si applicano anche alle prestazioni di servizi.
1.3 Le presenti Condizioni di Acquisto Generali sono valide per tutti gli ordini trasmessi in forma scritta o elettronica da parte Autotest Südtirol S.r.l. e verranno considerate parte integrante del contratto.
1.4 Le nostre Condizioni Generali di Acquisto sono valide anche per tutte le future attività commerciali che verranno concluse con il fornitore.
2. Attuazione delle condizioni contrattuali – forma scritta
2.1. I nostri ordini sono validi ed efficaci solo se effettuati in forma scritta. Il contratto si intende stipulato una volta che il fornitore ha inviato la conferma scritta dopo la ricezione dell’ordine e nel caso in cui essa non venga rifiutata entro 10 giorni da Autotest. Il rifiuto dovrà essere dimostrato.
2.2 Eventuali modifiche e integrazioni del contratto richiedono la conferma scritta di Autotest ai fini della loro validità. Le condizioni di vendita del fornitore sono vincolanti per Autotest solo se accettate separatamente da Autotest.
2.3 Qualora risultino necessarie licenze di importazione e/o esportazione o autorizzazioni valutarie o simili approvazioni per l’esecuzione del contratto, la parte responsabile dell’acquisto è tenuta ad adottare tutte le misure possibili per ottenere in tempo le licenze o le autorizzazioni necessarie.
2.4 Ordini di consegna previsti da programmi di fornitura o da contratti quadro si intendono validi dalla ricezione da parte del fornitore. Se il fornitore non è in grado di soddisfare un ordine per ciò che concerne la quantità o il termine di consegna, è tenuto a comunicarlo per iscritto ad Autotest entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine, indicando il primo termine di consegna possibile.
2.5 Gli ordini, le richieste di fornitura, la stipulazione di contratti, nonché le relative modifiche ed integrazioni richiedono la forma scritta. In base agli usi commerciali, sono sufficienti, ai fini della soddisfazione del requisito della forma scritta, anche le dichiarazioni effettuate mediante trasmissione remota di dati, e-mail o fax.
3. Modifiche contrattuali
3.1 Nel rispetto del principio di ragionevolezza, Autotest ha il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, eventuali modifiche del volume e dell’esecuzione dell’oggetto della fornitura. In questo caso dovranno essere pattuiti adeguatamente gli effetti di tali modifiche, in particolare per quanto riguarda i maggiori e i minori costi, nonché i termini di fornitura. Il fornitore dovrà presentare immediatamente le modifiche di prezzi e termini di fornitura con la relativa documentazione.
3.2 Il fornitore non potrà effettuare alcuna modifica dell’oggetto di fornitura senza la previa approvazione scritta di Autotest; in particolare, non potrà utilizzare materiali diversi, modificare il luogo di fabbricazione, i macchinari o la specifica dell’oggetto di fornitura.
3.3 Il fornitore potrà proporre modifiche all’oggetto di fornitura, nel caso in cui ciò si renda necessario, per soddisfare determinati requisiti tecnici. Con la sua proposta indicherà, per iscritto, gli effetti sui prezzi e sui termini di fornitura. Anche tale modifica, proposta dal fornitore, acquisterà efficacia soltanto nel momento in cui Autotest l’avrà espressamente approvata per iscritto, tenendo conto degli effetti sui prezzi e sui termini di fornitura.
3.4 Il fornitore si assumerà la responsabilità di comprendere e di attenersi alla documentazione tecnica (disegni, dati CAD, capitolato d’oneri, specifiche) e alle restanti specifiche tecniche. In caso di dubbio, il fornitore si rivolgerà al personale competente di Autotest. Ci si attende che il fornitore trovi una spiegazione a tutte le questioni in sospeso già nella fase di progettazione dei prodotti. Tutte le modifiche apportate alle specifiche tecniche richiederanno la previa approvazione scritta di Autotest. Non sono ammessi accordi verbali. In caso di una modifica apportata senza previa approvazione, il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni derivanti da tali modifiche.
4. Forniture – Termini di consegna
4.1 I quantitativi e i termini di consegna verranno specificati solo ed esclusivamente negli ordini o nelle richieste di fornitura. Il fornitore sarà tenuto a garantire le capacità richieste, per poter rispettare i quantitativi degli ordini o delle richieste di fornitura. Nell’ambito delle richieste di fornitura, Autotest concederà al fornitore due settimane di tempo per la produzione dei pezzi finiti e altre due settimane per l’approvvigionamento delle materie prime. I termini di fornitura, che oltrepassano questi limiti, saranno considerati soltanto come valori previsionali non vincolanti. Qualora ulteriori svincoli di produzioni dovessero essere deliberate per iscritto, le scadenze previste saranno opportunamente prolungate. Autotest non ha l’obbligo di acquistare pezzi finiti che superano i termini stabiliti per gli svincoli delle produzioni, nonché per il materiale che supera i termini di svincolo. Autotest si riserva il diritto di adeguare il fabbisogno ai termini di consegna e ai quantitativi che non sono ancora divenuti vincolanti per mancata scadenza dei termini previsti.
4.2 I termini e le scadenze concordate sono vincolanti ed essenziali per l’adempimento del contratto. Determinante per l’osservanza del termine di consegna o della scadenza della consegna è l’arrivo delle merci presso l’ufficio ricevimento merci che sarà indicato nell’ordine/richiesta di fornitura.
4.3 Autotest non sarà tenuta ad accettare merci consegnate prima del termine di consegna previsto. Il rischio di deperimento delle merci che sono state consegnate prima del termine di consegna è assunto dal fornitore. Una fornitura anticipata non comporterà alcuna scadenza anticipata. Autotest avrà il diritto di restituire forniture in eccesso e i relativi costi sono a carico del fornitore; il fornitore dovrà sostenere tutti i costi di imballaggio, di lavorazione, di smistamento e di trasporto. Autotest avrà il diritto di posticipare le richieste di fornitura o di disporre una sospensione provvisoria delle forniture previste senza che il fornitore sia autorizzato a modificare il prezzo delle merci.
4.4 Se il fornitore dovesse prevedere difficoltà in relazione alla produzione, all’approvvigionamento delle materie prime, all’osservanza del termine di consegna o di condizioni simili che possono ostacolare la puntuale fornitura o pregiudicare la qualità concordata della merce, dovrà comunicarlo immediatamente all’Ufficio Acquisti di Autotest.
4.5 Non sarà possibile effettuare forniture parziali e si dovranno eseguire soltanto forniture complete, a meno che Autotest non approvi espressamente la fornitura parziale. Nel caso in cui vengano concordate forniture parziali, il fornitore dovrà elencare la rimanente quantità da fornire.
4.6 In caso di modifiche apportate alla serie di produzione e al passaggio – avvenuto in seguito a tali modifiche, a nuovi materiali/componenti – il fornitore dovrà comunicare ad Autotest le eventuali eccedenze entro e non oltre una settimana dall’avvenuto passaggio.
4.7 Il fornitore dovrà garantire che anche durante il periodo delle ferie aziendali effettuerà le consegne ad Autotest o per Autotest.
4.8 In nessun caso e per nessun motivo il fornitore avrà il diritto di sospendere le forniture. Anche in caso di controversie relative alla qualità, ai quantitativi, ai prezzi e ai pagamenti, il fornitore non sarà autorizzato a bloccare le forniture.
4.9 Il fornitore è tenuto ad introdurre e mantenere un sistema efficace di stoccaggio e trasferimento di tutte le materie prime, componenti, assemblaggi, prodotti semilavorati e finiti, secondo il principio FIFO.
4.10 Il fornitore dovrà mettere a punto un piano di emergenza per garantire la fattibilità della fornitura e presentarlo ad Autotest. Il fornitore dovrà garantire di essere reperibile 24 ore su 24. Oltre al quantitativo commissionato per la successiva consegna, il fornitore manterrà una riserva di sicurezza FIFO di merce I.O. (in Ordnung), sempre disponibile per la copertura degli ordinativi e almeno sino alla richiesta successiva. Autotest avrà il diritto di verificare le riserve di sicurezza dopo un periodo di preavviso di due ore durante il normale orario lavorativo del fornitore. In caso di riserva di sicurezza FIFO insufficiente, il Responsabile della disposizione Autotest dovrà immediatamente ricevere comunicazione scritta in merito alla situazione e al periodo previsto per il reintegro della riserva di sicurezza FIFO. La riserva di sicurezza verrà subito reintegrata senza necessità di ulteriore controllo da parte di Autotest e, comunque, entro e non oltre dodici ore dall’esaurimento della riserva.
4.11 Su ogni bolla di consegna deve essere indicato il mittente, l’indirizzo di consegna, il nome dell’articolo, il numero di articolo Autotest, il numero di ordine Autotest e la quantità di fornitura. Se la procedura indicata non viene rispettata, la merce non può essere contabilizzata da Autotest e non sarà possibile saldare la fattura corrispondente.
4.12 I campioni fisici devono essere preparati separatamente e consegnati sempre con bolla di consegna separata. La bolla di consegna riporta in modo ben visibile la dicitura “Prototipo“.
I campioni, insieme al VDA-EMPB (rapporto di prova prima campionatura) e alla relativa documentazione, devono essere consegnati presso il luogo indicato sull’ordine. Se tale rapporto di prova prima campionatura è stato già inviato precedentemente all’indirizzo di ordine, questo deve essere indicato espressamente sui documenti di fornitura.
4.13 Le etichette della merce devono essere applicate secondo le istruzioni di lavoro fornite. Per produttori esterni, dopo la lavorazione, occorrerà incollare sull’etichetta già presente una nuova etichetta relativa all'attuale stato di lavorazione.
5. Xxxxxxx nella consegna
5.1 Il fornitore è tenuto a risarcire ad Autotest i danni conseguenti ai ritardi di consegna.
5.2 Se il fornitore è in ritardo nella consegna, Autotest può pretendere l’adempimento prorogando adeguatamente il termine (in genere il termine successivo è di 10 giorni lavorativi), oppure esercitare la facoltà di recesso dal contratto. In ogni caso è dovuta una penale per il ritardo pari al 2% del volume dell’ordine per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’intero quantitativo dell'ordine. Inoltre, Autotest si riserva il diritto al risarcimento del danno ulteriore all’ammontare della penale.
5.3 Se il termine prorogato, previsto dall’art. 5.2, non dovesse essere rispettato dal fornitore, Autotest potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta e con riferimento a tutta la quantità di merce che non è stata fornita. Questa disposizione si applica anche in relazione alla merce consegnata, che però non può essere utilizzata senza la merce che risulta non essere stata consegnata. In tal caso, Autotest avrà diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati per la merce non consegnata e per la merce consegnata ma non utilizzabile. Inoltre, qualora il ritardo di consegna sia imputabile al fornitore per colpa, anche lieve, Autotest si riserva il diritto al risarcimento delle spese giustificate che ha
sostenuto fino al recesso dal contratto e che non possono più essere recuperate. La merce già fornita e non utilizzabile sarà restituita da Autotest al fornitore.
6. Spedizione - Imballaggio – Rischio durante il trasporto – Passaggio di proprietà - Applicazione degli Incoterms
6.1 Tutte le merci dovranno essere regolarmente imballate, contrassegnate e spedite tenendo conto della diligenza richiesta dalla natura della merce. Le disposizioni, comunicate da Autotest, che costituiscono parte integrante del contratto, dovranno essere rigorosamente osservate e rispettate dal fornitore.
6.2 Ad ogni fornitura si devono allegare i documenti di accompagnamento delle merci prescritti da Autotest. Si rimanda pertanto alle disposizioni di Autotest. Autotest non accetterà forniture, alle quali non siano allegati i documenti di accompagnamento delle merci, conformemente alle disposizioni previste.
6.3 Il fornitore è tenuto a presentare il cosiddetto certificato di origine dell’oggetto di fornitura (dichiarazione fornitore a lungo termine), ovvero il fornitore dovrà, a tempo debito, trasmettere ad Autotest la dichiarazione necessaria relativa sia all’origine commerciale che all’origine preferenziale delle merci e, inoltre, comunicargli immediatamente le eventuali modifiche della provenienza delle merci. Il fornitore dovrà attestare la veridicità dei dati relativi all’origine delle merci mediante un foglio informativo che dovrà essere autenticato dall’ufficio doganale. Se il fornitore non dovesse adempiere a tale obbligo risponderà di tutti i danni da ciò derivanti.
6.4 Nel caso in cui il fornitore dovesse consegnare in ritardo i documenti sopra indicati provocando stalli di produzione oppure periodi di giacenza, gli saranno addebitati tutti i costi e le spese relative.
6.5 Le etichette esistenti e/o allegate che si riferiscono alle caratteristiche, alla composizione, alla conservabilità, alle denominazioni, alle descrizioni, ai documenti di accompagnamento, alle istruzioni d’uso e di montaggio dovranno essere compilate in modo corretto, inequivocabile, completo e comprensibile.
6.6 Qualora il fornitore non si attenga al tipo di imballaggio prescritto ed autorizzato, Autotest si riserva il diritto di addebitargli i relativi costi aggiuntivi. Il passaggio da un imballaggio standard ad un imballaggio alternativo dovrà essere previamente approvato da Autotest. Prima dell’utilizzo di un altro imballaggio si dovranno concordare il tipo e la relativa capienza. Il fornitore sarà tenuto a verificare e a controllare i processi di imballaggio e di identificazione, nella misura in cui ciò venga richiesto, per garantire la conformità ai requisiti prescritti.
6.7 Il passaggio di proprietà della merce e il rischio di deperimento della stessa avverrà nel momento e nel luogo di fornitura che è stato stabilito nel contratto di fornitura.
6.8 Trasferimento del rischio:
La merce risulta venduta come “delivered duty paid“ (DDP) (luogo di consegna concordato nel Paese di importazione).
6.9 Per il resto, si applicano gli INCOTERMS nella versione in vigore il giorno della stipula del contratto.
6.10 Eseguito il pagamento dell’acconto, le materie prime (acciaio, alluminio, materiale di produzione, ecc.) diventano proprietà di Autotest.
7. Prezzi e condizioni di pagamento
7.1 I prezzi concordati sono da ritenersi prezzi fissi e si intendono, tranne che se diversamente concordato, comprensivi di imballaggio, trasporto e assicurazione, al netto dell’IVA.
7.2 Il pagamento di componenti, verniciatura, cromatura, trasporti, servizi, ecc. avviene, in seguito all’invio ad Autotest di fatture regolarmente emesse e verificabili, entro 60 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.
Le nostre condizioni di pagamento sono le seguenti:
- Pagamento anticipato 7% di sconto
- Pagamento a 14 giorni 4% di sconto
- Pagamento a 30 giorni 2% di sconto
- Pagamento a 60 giorni data fattura a fine mese senza sconto
I termini di pagamento saranno concordati per iscritto tra il fornitore ed Autotest. Nel caso in cui vengano accettate forniture anticipate, la scadenza si riferirà al termine di consegna concordato.
7.3 La fattura originale del fornitore dovrà riportare i dati obbligatori previsti dalla legge. Inoltre, dovranno essere riportati, su tutte le fatture, il numero della bolla di consegna e del programma di fornitura, ovvero, il numero dell’ordine, nonché le condizioni di pagamento e le coordinate bancarie. La fattura dovrà essere emessa in originale e dovrà essere corretta in tutte le sue voci.
7.4 Eventuali violazioni da parte del fornitore dell’obbligo di emettere fatture, come da disposizioni, potranno determinare dei ritardi e/o dei costi aggiuntivi alla lavorazione, delle cui conseguenze sarà ritenuto responsabile il fornitore.
7.5 Il ritardato ricevimento di fatture o di merci e la fornitura di merci difettose autorizzano Autotest a trattenere i relativi pagamenti.
7.6 Ad Autotest spettano i diritti di compensazione e di ritenzione nella misura prevista dalla legge.
7.7 Tutte le fatture e tutte le bolle di consegna dovranno indicare quanto segue: mittente, indirizzo di consegna, descrizione dell’articolo, numero articolo di Autotest, numero ordine di Autotest e quantità fornita.
7.8 Autotest ha diritto di compensare crediti scaduti e non scaduti, anche futuri, che essa, una società che appartiene al Gruppo o altra Società controllata vantano nei confronti del Fornitore o che, rispettivamente, il Fornitore vanta nei confronti di una di esse.
Il Fornitore ha la facoltà di richiedere informazioni relative alle partecipazioni di Autotest.
Il Fornitore dichiara di accettare che le garanzie eventualmente attribuite ad una delle Società del Gruppo Autotest possano essere utilizzate a garanzia di crediti vantati da altre società del Gruppo Autotest nei confronti del Fornitore.
8. Qualità - Controllo ingresso merci - Reclamo per difetti – Diritto di ispezione
8.1 Il fornitore sarà tenuto a fornire merci prive di difetti al 100 per cento.
8.2 “L’Accordo sulla garanzia della qualità”di Autotest è parte integrante del contratto e dovrà essere rigorosamente osservato e rispettato dal fornitore.
8.3 Nel caso in cui le autorità competenti richiedano, per il controllo di determinati requisiti, di prendere visione del processo produttivo e di certificati di collaudo di Autotest, il fornitore dovrà attribuire lo stesso diritto ad Autotest per i controlli presso la propria azienda e fornirgli tutto il supporto necessario.
8.4 Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina dell’”Accordo sulla garanzia della qualità“, esistente tra Autotest e il fornitore, il controllo della merce in ingresso da parte di Autotest si limiterà a quanto qui di seguito riportato: Autotest è tenuta, per quanto riguarda il controllo della merce in entrata, soltanto alla verifica dell’identità, della quantità, dei danni riconoscibili e dei danni derivanti
dal trasporto. Si rimanda espressamente ai regolamenti di Autotest in merito all’accettazione della
merce e al suo controllo in entrata.
8.5 Il pagamento della merce non comporta l’approvazione di merci difettose; inoltre, le ispezioni effettuate da Autotest o dai suoi clienti non esonerano il fornitore dalla sua responsabilità per merci difettose.
8.6 Autotest dovrà comunicare immediatamente per iscritto eventuali difetti riscontrati nella fornitura non appena questi siano accertati in base alla prassi commerciale. A tal riguardo il fornitore rinuncerà all‘eccezione della tardiva denuncia dei vizi.
8.7 Autotest ha diritto, dopo congruo preavviso, di accedere all’azienda del fornitore durante l’orario di lavoro per verificare i locali, le merci, i materiali, la produzione delle merci e tutte gli stampi, macchine e dispositivi utilizzati per la fornitura.
9. Competitività
9.1 Il fornitore garantisce che le merci da lui fornite sono concorrenziali per quanto concerne il prezzo, la tecnologia, la qualità e il design.
9.2 Nel caso in cui ad Autotest venissero offerte merci equivalenti a condizioni migliori, Autotest informerà il fornitore per iscritto e fisserà un termine congruo per ristabilire la competitività. Il fornitore verificherà e adotterà internamente tutte le misure necessarie per ristabilire la competitività. Il fornitore comunica ad Autotest le misure adottate e presenterà una nuova offerta. Tale offerta da parte del fornitore ha la funzione di ristabilire la competitività per le merci in questione entro il termine congruo stabilito da Autotest.
9.3 Autotest e il fornitore convengono sul fatto che l‘obbligo del mantenimento della competitività costituisce un impegno fondamentale nel rapporto contrattuale.
9.4 Se il fornitore non presenterà un’offerta concorrenziale entro il termine previsto, Autotest potrà far valere il diritto di recesso sulla base di quanto previsto dall’articolo 15 del contratto, di seguito riportato.
10. Serie fuori produzione - Pezzi di ricambio
10.1 Il fornitore è tenuto a comunicare ad Autotest, entro e non oltre una settimana dalla fine ufficiale della produzione di serie (EOP – End of Production), tutte le eccedenze di materiali/componenti. Autotest non accetterà comunicazioni tardive e l’eventuale ritardo sarà addebitato al fornitore.
10.2 Il fornitore è tenuto a garantire il fabbisogno di ricambi per un periodo di almeno 15 anni dalla fine ufficiale della produzione dei singoli componenti che sono oggetto del contratto. I pezzi di ricambio dovranno soddisfare gli stessi requisiti di conformità e di qualità dei pezzi prodotti in serie.
10.3 Il fornitore è tenuto a vincolare i propri fornitori agli stessi obblighi previsti nel presente articolo.
11. Garanzia
11.1 Il fornitore garantisce che tutte le merci sono conformi alle specifiche, ai campioni, ai disegni e alle descrizioni e che sono esenti da vizi di ogni genere; in particolare, garantisce che le merci sono funzionanti e prive di difetti. Il fornitore, che è stato informato da Autotest in merito alla destinazione delle merci, garantisce che le merci sono adatte per gli scopi indicati e che sono state adeguatamente progettate.
11.2 In caso di merci difettose:
a) prima dell’inizio della produzione (lavorazione o assemblaggio), Autotest può concedere al fornitore la possibilità di selezionare la merce e di eliminare i vizi o di provvedere ad una fornitura supplementare (sostitutiva), qualora Autotest lo ritenga accettabile. Nel caso in cui il fornitore non fosse in grado di provvedere a tale richiesta, oppure non dovesse soddisfare immediatamente la richiesta di eliminazione dei difetti, Autotest potrà, per tale motivo, recedere dal contratto senza fissare un’ulteriore scadenza e/o restituire la merce a rischio del fornitore. In caso di urgenza, Autotest potrà provvedere direttamente all‘eliminazione dei vizi, previo accordo con il fornitore, oppure potrà affidare l’incarico ad un terzo. I relativi costi saranno addebitati al fornitore. In caso di ulteriore consegna di merce difettosa, Autotest avrà il diritto – a seguito dell’invio di una raccomandata – di recedere per quanto riguarda il restante quantitativo di fornitura non ancora consegnato.
b) nel caso in cui il difetto dovesse essere riscontrato soltanto dopo l’inizio della produzione, Autotest potrà richiedere l’eliminazione dei difetti oppure il rimborso dei costi e delle spese richieste per l’eliminazione dei difetti, in particolare, i costi di trasporto, di lavorazione, i costi per i materiali, i costi d’impianto, di montaggio e smontaggio.
c) in caso di d´inadempimento di una determinata obbligazione, ulteriore alla fornitura di merci difettose, Autotest potrà richiedere il risarcimento dei danni derivanti e risultanti da tale inadempimento. Il danno indiretto è il danno subito da Autotest per la consegna di merci difettose, che incidono su beni giuridici diversi dalla merce consegnata.
11.3 Autotest ha il diritto di stipulare accordi con il cliente finale per la liquidazione del danno e di forfetizzare i costi per la sostituzione delle merci oppure per il risarcimento dei danni. Il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni rivendicati da Autotest e i relativi costi, sempre che questi siano riconducibili ad una fornitura difettosa. Per quanto riguarda la nuova consegna dei pezzi e per la determinazione dei costi si applicano gli accordi stipulati tra i clienti finali e Autotest. Per ridurre la spesa di riconsegna dei pezzi e dell’analisi dei pezzi difettosi su scala globale verranno effettuati, di norma, controlli a campione sull’intero volume dei pezzi difettosi. Se ad Autotest o al cliente finale risultano le quantità effettive di merci difettose in luogo di quelle calcolate, si applica la quantità di merci effettivamente difettose. Il fornitore è tenuto a sostenere, in parte, i costi subiti da Autotest che sono stati provocati dal fornitore.
11.4 Nel caso in cui le merci difettose siano state assemblate e fornite da Autotest al cliente e tali merci difettose non sono state esibite dal cliente ad Autotest per eseguire il controllo, il fornitore approva sin da ora il fatto che il cliente oppure un terzo incaricato abbia riscontrato il difetto anche se le merci difettose non sono state esibite.
11.5 Il periodo di garanzia sarà (1) di 36 mesi per i veicoli destinati a tutti i mercati (ad eccezione del mercato nordamericano) e (2) di 48 mesi per i veicoli destinati al mercato nordamericano (USA, Canada, Messico), dopo la prima immatricolazione del veicolo sul quale sono state montate le merci o parti di queste. Tuttavia, nel caso in cui Autotest dovesse concedere al suo cliente un periodo di garanzia più lungo, o più breve, sarà valido il periodo di garanzia pattuito con il cliente finale , che tuttavia non potrà superare i 60 mesi dalla data di produzione del veicolo.
11.6 I diritti di Autotest di cui al presente articolo si applicano in aggiunta a tutti gli altri diritti previsti dalla legge e dal contratto.
12. Responsabilità sui prodotti - Esonero - Assicurazione della responsabilità civile
12.1 Nel caso in cui il fornitore è responsabile di danni arrecati ai prodotti, si impegna a tenere Autotest indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, se la causa del danno rientra nella sfera di competenza e nel relativo ambito organizzativo del fornitore, oppure se quest’ultimo risulta essere direttamente responsabile nel rapporto con i terzi.
12.2 Nell’ambito della responsabilità per danni, ai sensi del paragrafo precedente, il fornitore sarà tenuto a rimborsare eventuali spese, che risultano da, o sono in relazione con un’azione di richiamo effettuata da Autotest o dal cliente finale.
12.3 Il fornitore è responsabile anche dei suoi rappresentanti o subfornitori nella stessa misura in cui risponde direttamente del proprio comportamento.
12.4 Il fornitore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, in particolare una polizza assicurativa per la responsabilità civile del produttore, una polizza aziendale di responsabilità civile e un’assicurazione contro le spese di richiamo in relazione ai propri obblighi derivanti dal contratto. Il fornitore dovrà presentare ad Autotest il relativo certificato assicurativo entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
13. Diritti di proprietà industriale
13.1 Il fornitore risponde per le violazioni di diritti di proprietà industriale derivanti dall’uso
contrattualmente previsto delle merci.
13.2 Il fornitore ha l’obbligo di tenere Autotest e i suoi clienti indenni da tutte le pretese derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale. Ciò comprende tutti i danni, le rivendicazioni e i diritti derivanti dalla violazione effettiva o dichiarata di diritti di proprietà industriale attraverso la vendita, la commercializzazione, la produzione, l’alienazione, l’offerta di vendita oppure l’utilizzo delle merci fornite, ivi comprese le spese sostenute per l’esercizio di un diritto.
13.3 La disposizione prevista nel paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il fornitore abbia prodotto le merci secondo i disegni e i modelli trasmessi da Autotest, oppure in base ad altre descrizioni o indicazioni, equivalenti a quelle di Autotest e non era al corrente, oppure non poteva sapere, in relazione ai prodotti da lui sviluppati, che così facendo sarebbero stati violati i diritti di proprietà industriale.
13.4 I partner contrattuali sono tenuti ad informare immediatamente la controparte in merito alla conoscenza dei rischi di violazione e dei presunti casi di violazione e avranno la possibilità di opporsi, di comune accordo, alle relative pretese avanzate da terzi.
13.5 Il fornitore è tenuto a comunicare ad Autotest, entro un termine congruo, i casi di sfruttamento, per la produzione di componenti, di diritti di proprietà industriale propri o di terzi, pubblici o segreti.
13.6 Sempre che non sia stato diversamente pattuito nel contratto, tutti i disegni, i modelli e le specifiche, nonché tutte le informazioni elaborate dal fornitore e trasmesse ad Autotest, diverranno o di proprietà esclusiva di Autotest, oppure Autotest otterrà un diritto d’uso, valido in tutto il mondo, esclusivo e trasferibile. Il costo per il trasferimento dei diritti o per la concessione del diritto d’uso è da intendersi compreso nel corrispettivo della fornitura. Pertanto, con il trasferimento della proprietà o, rispettivamente, del diritto d’uso esclusivo, Autotest potrà disporre gratuitamente dell’intera documentazione e di tutte le informazioni.
13.7 Se il cliente mette a disposizione del fornitore riproduzioni, disegni, capitolati d’oneri, dati, descrizioni delle prestazioni, specifiche e altri documenti, Autotest si riserverà i relativi diritti d’autore; a queste informazioni non potranno accedere terzi senza un’esplicita approvazione scritta di Autotest. Le informazioni dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per la messa in produzione e/o lavorazione dell’ordine di Autotest. Al termine dell’esecuzione del contratto, le informazioni dovranno essere restituite, senza alcuna riserva, ad Autotest. Le informazioni dovranno essere tenute celate ai terzi.
13.8 Se i diritti di proprietà industriale del fornitore dovessero essere necessari per l’utilizzo delle merci da parte di Autotest e/o dei suoi clienti, il fornitore dovrà concedere ad Autotest e ai suoi acquirenti la licenza, valida in tutto il mondo, irrevocabile e gratuita, per l’utilizzo completo, la vendita, la
commercializzazione, l’alienazione, l’offerta di vendita, il possesso, la riparazione, la produzione e la riproduzione delle merci.
14. Recesso ordinario
14.1 Autotest ha diritto di recedere dai contratti o da parte di essi, in qualsiasi momento e senza necessità di indicazione di motivi, tramite lettera raccomandata al fornitore con un termine di preavviso di 3 mesi. Nel caso di esercizio di tale facoltà di recesso, Autotest dovrà rimborsare al fornitore i seguenti importi:
a) il prezzo concordato per le merci non ancora pagate e già fornite, che sono esenti da vizi;
b) il prezzo concordato per tutte le merci finite che sono state prodotte, in conformità al contratto, e che non sono state ancora fornite all’acquirente;
c) i costi diretti dei prodotti e delle materie prime non finite, che il fornitore ha sostenuto per l’approntamento delle merci in conformità a quanto previsto dal contratto, sempre che questi costi siano ragionevoli e, tuttavia, al netto del valore dei prodotti non finiti e delle materie prime che il fornitore ha successivamente utilizzato o venduto con l’autorizzazione di Autotest.
Nel caso in cui si verifichi un caso come quello riportato all’articolo 14.1 a), b) o c), si dovrà provvedere alla fornitura delle merci e delle materie prime su richiesta di Autotest.
14.2 Autotest non sarà tenuta in nessun caso a pagare le merci finite, i prodotti non finiti o le materie
prime che superano i quantitativi ordinati o l’obbligo di ritiro di Autotest, conformemente all’articolo
4.1 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Autotest non dovrà rimborsare nemmeno le merci o i materiali che rientrano nelle abituali scorte del fornitore o che sono facilmente commercializzabili.
14.3 Il presente diritto di recesso ordinario si applicherà in aggiunta a tutti gli altri diritti di Autotest nel caso in cui Autotest intenda sciogliere anticipatamente un rapporto contrattuale.
14.4 Il fornitore ha diritto di recedere da contratti o parte degli stessi in qualsiasi momento e senza necessità di indicazione di motivi mediante raccomandata con termine di preavviso di 12 mesi. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso sopra indicato, il fornitore si assume tutte le spese di trasferimento della produzione (ad es. trasferimento di impianti, stampi, documentazione, ecc.).
14.5 In caso di recesso da parte del fornitore di contratti stipulati con Autotest, il fornitore si impegna a restituire tempestivamente ad Autotest le spese di sviluppo e preparazione del progetto, le spese sostenute relative al trasferimento del progetto. La disposizione di cui sopra vale anche in caso di recesso di Autotest per giusta causa (ai sensi dell'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto).
15. Recesso per giusta causa
15.1 Autotest ha il diritto di recedere per giusta causa, in tutto o in parte dai contratti tramite lettera raccomandata al fornitore indicando un termine congruo, senza che di conseguenza sorga il diritto in capo al fornitore al rimborso delle spese previste dall’articolo 14, nei casi in cui:
a) il fornitore dovesse violare un obbligo fondamentale del contratto e non dovesse porvi rimedio entro
un’adeguata scadenza, non superiore a 14 giorni;
b) il fornitore dovesse divenire insolvente, presentare una domanda di apertura di procedura concorsuale o di liquidazione, oppure nominare un curatore fallimentare;
c) si verifichi una sostanziale modifica dei rapporti di proprietà all’interno dell’azienda del fornitore, in ragione della quale non è più possibile la prosecuzione del rapporto contrattuale; ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui un diretto concorrente di Autotest acquisisca una partecipazione superiore al 25% della società del fornitore.
d) il fornitore, oppure il personale incaricato dal fornitore, abbiano commesso reati oppure illeciti amministrativi, in materia di concorrenza sleale oppure atti di corruzione in relazione al rapporto commerciale esistente con Autotest o con il relativo cliente, in particolare abbiano commesso reati patrimoniali, quali truffa o infedeltà patrimoniale, reati fallimentari, violazioni del diritto antitrust di ogni genere.
15.2 Il fornitore sarà tenuto a proseguire i contratti di fornitura nella misura richiesta sempre che questi non siano stati rescissi.
15.3 Il diritto di recesso per giusta causa sussiste in aggiunta ad eventuali altri diritti previsti ex lege o ex contractu in favore di Autotest di terminare in anticipo, totalmente o parzialmente, il rapporto contrattuale.
16. Passaggio di proprietà degli stampi – Mezzi di produzione – Provviste di materiali –Proprietà degli
stampi in capo all’acquirente
16.1 Tutti gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione, che sono stati messi a disposizione del fornitore da Autotest o dal cliente finale, devono essere identificati in modo chiaro ed inequivocabile secondo le direttive di Autotest come appartenenti ad Autotest o al cliente finale e tenuti separati dalle proprietà del fornitore.
16.2 Il fornitore non è autorizzato, in nessuna circostanza, ad utilizzare stampi, mezzi di controllo e di produzione che gli sono stati messi a disposizione da Autotest o dal cliente finale per produrre pezzi per conto di altri clienti, a meno che Autotest non lo abbia espressamente autorizzato per iscritto.
16.3 Il fornitore garantisce la sufficiente copertura assicurativa contro furto e ogni tipo di danneggiamento di stampi, mezzi di controllo e mezzi di produzione, nonché per lo stock di merci che sono di proprietà di Autotest e, rispettivamente, del cliente finale. Il fornitore dovrà mantenere gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione, che gli sono stati messi a disposizione, come pure lo stock di merci, in perfetto stato. Inoltre, il fornitore provvederà, a proprie spese, alle riparazioni e alle misure richieste per la manutenzione preventiva e la conservazione di questi stampi e mezzi di produzione e a fornirne prova scritta su richiesta. Il fornitore si assume i rischi di perdita o di deperimento degli stampi, dei mezzi di controllo e di produzione, messi a disposizione, come pure dello stock di merce fino a quando resteranno sotto la sua custodia o sotto il suo controllo.
16.4 Il fornitore dovrà maneggiare con prudenza e in modo sicuro gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione messi a sua disposizione, come pure lo stock di merci e dovrà mantenere indenne Autotest per quanto riguarda tutte le pretese, le responsabilità, le spese e i danni, che derivano dal montaggio, uso, conservazione o riparazione di tali stampi, mezzi di controllo e di produzione messi a sua disposizione o dello stock di merci, o che sono in stretta relazione ad essi.
16.5 Se gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, lo stock di merci non dovessero più essere utilizzati, il fornitore informerà il Reparto competente di Autotest e richiederà le relative istruzioni. Gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, nonché lo stock di merci, potranno essere smaltiti soltanto dopo le esplicite indicazioni scritte di Autotest.
16.6 Autotest o il suo cliente finale hanno diritto di accedere durante l’abituale orario d’ufficio all’area aziendale del fornitore per ispezionare gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, le provviste di merci e di verificare le relative registrazioni.
16.7 Autotest ha il diritto alla restituzione o alla rimozione, in qualsiasi momento e senza alcuna motivazione o pagamento, degli stampi, dei mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, nonché dello stock di merci cedute. Su richiesta di Autotest, il fornitore dovrà restituire immediatamente gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, nonché lo stock di merce ceduta, preparare la spedizione degli stessi oppure consegnare tali attrezzature ad Autotest o al suo cliente finale. Autotest restituirà al fornitore le spese per la consegna. Il fornitore non ha alcun diritto di ritenzione per quanto riguarda gli stampi, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione o lo stock di merce ceduta. Il fornitore non potrà, in particolare, opporsi alla restituzione in caso di:
a) eccezione di inefficacia del recesso dal rapporto contrattuale;
b) eccezione di mancato ammortamento di quote di stampi, oneri, mezzi di controllo e di produzione o altri dispositivi, di manutenzione e conservazione. Se al fornitore spetta il diritto al pagamento delle quote dei costi non ammortizzati per tali mezzi, Autotest acconsente al rimborso delle quote dei costi dopo la restituzione dei mezzi. Con il rimborso delle spese, ad Autotest sarà attribuito il diritto di proprietà degli stampi, dei mezzi di controllo, dei mezzi di produzione e degli altri dispositivi anche se di proprietà del fornitore o di un terzo. Il fornitore dovrà vincolare i suoi fornitori agli stessi obblighi.
16.8 Nel caso in cui Autotest o il suo cliente finale non siano i proprietari degli stampi, dei mezzi di controllo e di produzione, ad essi sarà attribuito il relativo diritto di opzione d’acquisto, onde garantire la fornitura. In caso di sospensione della fornitura, per qualsiasi motivo, Autotest o il suo cliente finale, che non sono proprietari, potranno esercitare il diritto di opzione per l’acquisto di stampi, mezzi di controllo, mezzi di produzione e di altri dispositivi entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della sospensione della fornitura. Il prezzo d’acquisto corrisponderà alle quote dei costi non ancora ammortizzati da parte del fornitore. Il fornitore dovrà vincolare i propri subfornitori agli stessi obblighi.
16.9 Nel caso in cui Autotest metta a disposizione del fornitore determinati pezzi, su di essi Autotest si riserva il diritto di proprietà. Il fornitore provvederà alla lavorazione o alle relative modifiche per conto di Autotest. In caso di trasformazione o di confusione, Autotest acquisirà la comproprietà dei nuovi beni in base al rapporto esistente tra il valore dei beni a lui appartenenti e il valore degli altri oggetti acquisiti al momento della trasformazione.
17. Sicurezza - Ambiente – Sostanze pericolose – Esonero dalla responsabilità
17.1 Il fornitore garantisce che verranno impiegati soltanto materiali che soddisfano le direttive legali e tecniche (ad es. le linee guida Reach) in riferimento alle sostanze tossiche e pericolose e le normative di volta in volta vigenti in materia di ambiente, igiene, sicurezza, elettricità e campi elettromagnetici.
17.2 Nell’ambito dei lavori di sviluppo del processo per il riutilizzo dei componenti e, rispettivamente degli elementi, dovrà dimostrare di utilizzare, di volta in volta, quello più compatibile con l’ambiente e più economico, secondo lo stato della tecnica e della scienza.
17.3 Le sostanze pericolose (in particolare quelle tossiche o facilmente infiammabili), che vengono fornite con il permesso scritto di Autotest, dovranno essere ben visibili e contraddistinte esternamente; le relative schede di sicurezza dovranno essere trasmesse ad Autotest.
17.4 Nel caso in cui Autotest dovesse rispondere civilmente o essere sottoposta a procedimenti amministrativi, a causa di non ottemperanza del fornitore in relazione agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, il fornitore dovrà esonerare Autotest, in seguito a richiesta scritta, da tutte le relative pretese e spese legale.
17.5 L’utilizzo di sostanze cancerogene, tossiche o geneticamente modificate è assolutamente vietato. Deve essere escluso, in ogni caso, il pericolo per la salute dell’utilizzatore finale, in caso di uso conforme alla destinazione dei beni.
18. Forza maggiore
18.1 Cause di forza maggiore, lotte sindacali, disordini, misure amministrative di sicurezza e altri eventi imprevedibili, ineluttabili e gravi dispenseranno le parti contrattuali, per la durata del problema e per l’entità dei loro effetti, dagli obblighi di prestazione. Ciò sarà valido anche nel caso in cui questi eventi intervengano in un momento in cui la parte contrattuale coinvolta è in ritardo con le forniture. Le parti contrattuali saranno tenute, in modo ragionevole, a fornire immediatamente le informazioni richieste e ad adeguare i propri obblighi alle condizioni modificate secondo buona fede.
18.2 In caso di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni da parte del fornitore, sarà attribuita ad Autotest, in conformità alle circostanze di cui all’articolo 19.1, la facoltà di:
a) acquistare merci sostitutive da altre fonti disponibili, per cui le quantità ordinate saranno ridotte in base al numero delle merci sostitutive;
b) richiedere al fornitore di fornire merci sostitutive da altre fonti disponibili nelle quantità e nei termini di consegna, che Autotest fisserà in anticipo, ai prezzi stabiliti nel contratto di fornitura.
Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni, Autotest potrà recedere dal contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del fornitore o senza l’obbligo di acquistare materie prime, i prodotti non finiti o finiti, conformemente agli articoli 14.1 e 4.1 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
19. Riservatezza - Pubblicità
19.1 Il fornitore consentirà ad Autotest di registrare e di utilizzare i dati relativi alla sua azienda. Tali dati saranno, in ogni caso, trattati in via strettamente confidenziale secondo i principi di correttezza e nel rispetto della legge. I dati saranno registrati, organizzati e conservati in archivi in formato elettronico e/o cartaceo. L‘utilizzo dei dati avverrà per motivi amministrativi e statistici, per l‘adempimento degli obblighi contrattuali e legali, nonché per l‘aggiornamento dei dati principali di tutte le persone fisiche o giuridiche che intrattengono rapporti contrattuali con Autotest.
19.2 Il fornitore è tenuto a trattare in via strettamente confidenziale tutti i documenti commerciali o tecnici, le informazioni oppure i dati, che sono stati a lui resi accessibili durante la collaborazione contrattuale con Autotest; in particolare si obbliga a non inoltrarli a terzi oppure a sfruttarli in modo diverso da quanto previsto, a utilizzarli soltanto per gli adempimenti contrattuali e a metterli a disposizione solamente di persone e collaboratori esclusivamente per adempimenti contrattuali. Ciò non sarà valido nel caso in cui si tratti di fatti noti, provati ed evidenti.
19.3 Il fornitore ha diritto di pubblicizzare il rapporto commerciale esistente tra le Parti, soltanto previa autorizzazione scritta da parte di Autotest,. Il fornitore non potrà utilizzare la ragione sociale oppure il marchio di Autotest senza l’autorizzazione scritta di Autotest. In caso di violazione, il fornitore è tenuto a corrispondere ad Autotest una penale, ai sensi dell’Art. 1382 del Codice Civile (Cod. Civ.) pari a €
50.000. Inoltre, Autotest si riserva il diritto al risarcimento di danni che superano l’importo previsto dalla penale. Il presente accordo di riservatezza è regolato esclusivamente dal diritto italiano. Foro competente per tutte le controversie relative al presente accordo di riservatezza (punto 19) è Bolzano (Italia).
20. Subfornitori - Divieto di cessione - Compensazione tra fornitori
20.1 Ai subfornitori potrà essere assegnato un incarico da parte del fornitore soltanto dopo la previa autorizzazione esplicita e scritta di Autotest. Anche un eventuale cambio di subfornitori potrà avvenire soltanto dopo l’autorizzazione esplicita e scritta di Autotest.
20.2 L’incarico di un subfornitore dopo la stipulazione del contratto/dopo il conferimento dell’incarico principale, oppure il cambio di un subfornitore renderà necessaria una nuova prima campionatura di merce da parte di Autotest. I costi risultanti dalla nuova campionatura saranno a carico del fornitore. In caso di soddisfazione dei requisiti di qualità, Autotest non potrà, senza motivo, negare il suo consenso all’assegnazione di un incarico ad un subfornitore o per la sua sostituzione.
20.3 Il fornitore non ha diritto di cedere crediti derivanti dal contratto.
20.4 Il fornitore potrà dichiarare soltanto la compensazione di quei crediti che sono incontestati o che sono stati definitivamente accertati legalmente o giudizialmente.
21. Modello Organizzativo e Codice Etico
Il Fornitore prende atto che Autotest ha adottato un Codice Etico ispirato ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza, nonché, un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti,
consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. Con la sottoscrizione delle Condizioni di Acquisto, il fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal Codice Etico sopra menzionato, nonché di conformare i propri comportamenti e quelli dei propri amministratori, funzionari, dipendenti e/o collaboratori in genere ai principi ed obblighi ivi contenuti. Resta espressamente inteso che in caso di violazione del presente art. 21, le Condizioni di Acquisto si intenderanno risolte di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fermo restando il diritto di Autotest al risarcimento dei danni.
22. Disposizioni generali
22.1 Nel caso in cui non sia stato diversamente pattuito nel contratto, per quanto concerne la sua interpretazione e tutte le eventuali controversie sarà valido il diritto del paese nel quale si trova la sede legale di Autotest. Si escludono espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG) e le relative norme sui conflitti legislativi del diritto privato internazionale. Autotest e il fornitore convengono sul fatto che tutte le eventuali controversie in relazione ad un contratto debbano avere quale unico foro competente la sede legale di Autotest. Inoltre Autotest avrà diritto ad instaurare un giudizio nei confronti del fornitore anche presso i tribunali competenti della sede legale del fornitore.
22.2 Se una disposizione delle presenti Condizioni di Acquisto Generali dovesse essere nulla, inefficace oppure invalida, questa disposizione nulla, inefficace oppure invalida dovrà essere sostituita da una disposizione efficace o valida che si avvicini il più possibile come effetto economico-commerciale alla clausola nulla, inefficace oppure invalida. Le altre disposizioni di acquisto generali resteranno, in ogni caso, valide ed efficaci.
22.3 Se in un qualsiasi momento una Parte dovesse richiedere all’altra Parte di rinunciare all’osservanza di una delle disposizioni del contratto, il diritto di pretendere l’attuazione e l’osservanza in un momento successivo resterà invariato. La rinuncia di una Parte a rivendicare una violazione contro una disposizione del contratto non equivale a rinuncia di rivendicazione di una successiva violazione contro la stessa disposizione oppure contro un’altra disposizione.
22.4 Tutte le modifiche apportate richiederanno la forma scritta e dovranno essere sottoscritte dal fornitore e da Autotest, qualora non sia diversamente pattuito nel contratto di fornitura. Questa disposizione vale anche in caso di modifica della forma scritta del presente articolo.
22.5 In caso di contrasto tra la versione tedesca e le altre versioni tradotte delle presenti condizioni generali, prevale la versione tedesca.
23. Parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Acquisto
Costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Acquisto:
- le regole comunicate da Autotest al fornitore nel momento della stipula(stipulazione) del contratto;
- l'accordo per l’assicurazione della qualità di Autotest
- Codice Etico
Questi documenti dovranno essere di volta in volta considerati parte integrante del contratto ed essere osservati e rispettati dal fornitore.
24. Legge applicabile e foro competente
24.1 Per il contratto di fornitura, per la sua interpretazione, per la sua validità e per tutte le eventuali controversie si applicherà il diritto della Repubblica Italiana. Si escludono espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG) e le relative norme sui conflitti legislativi del diritto privato internazionale. Autotest e il fornitore convengono sul fatto che tutte le eventuali controversie in relazione ad un contratto debbano avere quale unico foro competente quello di Bolzano. Inoltre Autotest ha diritto di instaurare un giudizio nei confronti del fornitore anche presso i tribunali competenti della sede legale del fornitore.
Aggiornato in agosto 2018 Letto, compreso e accettato.
Luogo e data , / / Firma:
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto e delle Condizioni Generali di Acquisto delle Società del Gruppo Autotest.
Articolo 3 – (Modifiche contrattuali), Articolo 4 - (Forniture – Termini di consegna), Articolo 5 –( Ritardo nella consegna), Articolo 6 – (Spedizione - Imballaggio – Rischio durante il trasporto – Passaggio di proprietà - Applicazione degli Incoterms), Articolo 7 (Prezzi e condizioni di pagamento), Articolo 11 – (Garanzia), Articolo 12 – (Responsabilità sui prodotti - Esonero - Assicurazione della responsabilità civile), Articolo 14 (Recesso ordinario), Articolo 15 – (Recesso per giusta causa), Articolo 17 (Sicurezza
- Ambiente – Sostanze pericolose – Esonero dalla responsabilità), Articolo 19 – (Riservatezza - Pubblicità), Articolo 20 – (Subfornitori - Divieto di cessione - Compensazione tramite il fornitore), Articolo 22 – (Disposizioni Generali); Articolo 24 (legge applicabile e foro competente)
Luogo e data , _ / / Firma: