PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX E L'ACER
NR. Progr. 53
BOLOGNA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI E DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE.
Data Seduta NR. Categoria
Classe
Sottoclasse
29/09/2003
7
Cod. Materia : 9 1 CONVENZIONI DIVERSE
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/09/2003
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi
29/09/2003
alle
ore
20:30
in adunanza
ORDINARIA
di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio
nei modi e termini di legge.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. | |
XXXXXX XXXX | S | XXXXXX XXXXX | S | XXXXXXXX XXXXXX | X | |
XXXXXXX XXXXXX | S | XXXXXXX XXXXXXXXX | S | XXXXXXX XXXXX | X | |
XXXXXX XXXXX | S | XXXXXXXX XXXXXXX | S | XXXXXXX XXXXXX | X | |
XXXXXXXXX XXXXXXX | S | XXXXXXXX XXXXX | X | X | ||
XXXXXXX XXXXXX | S | XXXXXXXXX XXXXXXX | X | X | ||
XXXXXXXX XXXXXXXXX | S | XXXXXXXX XXXXXXXX | X | X | ||
XXXXXXXXXX XXXXXXX | N | XXXXX XXXX | X | X | ||
XXXXXXX XXXXXXX | S | XXXXXXXX XXXXXXXX | X | |||
XXXXXXXX XXXXXXXX | N | XXXXXXX XXXXXXX | X | |||
TOTALE | Presenti | 18 | TOTALE | Assenti | 3 |
Assenti Giustificati i signori :
XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX
Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari: XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXX .
Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO la Sig.ra XXXXXX XXXX dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg.:
XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi della deliberazione consiliare n. 32/2000 nonché del Regolamento del Consiglio Comunale vigente, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Presso la Segreteria sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 29/09/2003
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX E L'ACER BOLOGNA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI E DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE.
Al punto 1 è entrato il Consigliere Urbinati
Al punto 4 sono usciti i Consiglieri Fallica, Facchini e Giordani
Al punto 7 è entrato il Consigliere Facchini pertanto i presenti sono n. 17
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx è proprietario di n. 45 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e relativi accessori e di unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione connesse alle unità abitative stesse, attualmente gestiti in economia;
Considerato:
- che l’art. 6, 2° comma, della L.R. n. 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” stabilisce che spettino ai Comuni la disciplina della gestione degli alloggi di E.R.P. e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia;
- che l’art. 41, 2° comma, della medesima Legge Regionale, prevede che i Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possano avvalersi dell’attività delle ACER anche attraverso la stipula di una apposita convenzione che stabilisca i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi e la gestione dei proventi derivanti dall’attività;
Rilevato che l’art. 4 del vigente Regolamento comunale per la gestione degli alloggi E.R.P. stabilisce che il Comune gestisca il patrimonio abitativo in proprio;
Dato atto che l’art. 49 della medesima L.R. n. 24/2001 diretta all’unificazione in capo ai Comuni del patrimonio di E.R.P. presente sui rispettivi territori comunali, prevede in favore di questi ultimi il trasferimento del patrimonio di attuale proprietà degli ex IACP, da completarsi entro il termine di quattro anni dall’entrata in vigore della suddetta Legge Regionale;
Ritenuto opportuno pertanto, alla luce anche degli obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione dell’intervento pubblico in materia di edilizia residenziale pubblica indicati dalla normativa regionale, affidare la gestione del patrimonio abitativo e delle unità immobiliari di proprietà comunale indicate nell’elenco allegato, all’Azienda Casa Xxxxxx-Romagna (ACER) di Bologna;
Ritenuto altresì di modificare l’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli alloggi E.R.P. prevedendo la possibilità di affidare ad ACER la gestione del patrimonio abitativo, tramite apposita convenzione;
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 29/09/2003
Visto l’art. 000 xxx xxx X.Xxx. x. 000/0000 (X.X. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), introdotto dall’art. 35, 15° comma, Legge n. 448/2001, che dispone che: “Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: … lett. B) aziende speciali, anche consortili”;
Dato atto della natura di Ente pubblico economico, con titolarità conferita alla Provincia e ai Comuni, delle Aziende Casa Xxxxxx-Romagna, dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile (art. 40, 1° e 2° comma, L.R. n. 24/2001), riconosciute espressamente, in quanto enti strumentali dei Comuni per la gestione delle politiche abitative, quali soggetti erogatori dei servizi pubblici (deliberazione di Consiglio Regionale n. 395/02, All. A punto 6.1);
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione e ritenutolo meritevole di approvazione;
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Udita la relazione sul punto da parte dell’Assessore Lipparini;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n.
17 componenti
D E L I B E R A
1) Per le ragioni di cui in premessa di modificare l’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli alloggi E.R.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22.07.2002, esecutiva, come segue:
“ART. 4 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO
1. Il Comune, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52, comma 1, della L.R.
n. 24/2001, gestisce il patrimonio abitativo in proprio o tramite l’affidamento in gestione ai sensi della vigente normativa, previa stipula di apposita convenzione”;
2) Di affidare ad ACER Bologna la gestione degli alloggi E.R.P. e delle unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione connesse alle unità abitative stesse di proprietà dell’Amministrazione Comunale, individuate nell’elenco allegato allo schema di convenzione di cui al successivo punto 3);
3) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, da stipulare con l’Azienda Casa Xxxxxx-Romagna (ACER) di Bologna per l’affidamento della gestione di cui al precedente punto 2);
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 29/09/2003
4) Di stabilire che la convenzione decorra dall’1.01.2004, con scadenza 31.12.2005;
5) Di dare mandato al Direttore dell’Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale di sottoscrivere la convenzione, apportando, se necessario, le opportune modifiche, non di carattere sostanziale, che si rendessero necessarie all’atto della firma;
6) Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2004 dovrà quindi tenere conto della diversa gestione e contenere le necessarie previsioni di uscita.
COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX
Provincia di Bologna
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 53 DEL 29.09.2003
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx (Xxxxxx Xxxx) X.xx (Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALLOGGI E DI UNITA’ IMMOBILIARI A USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE DA STIPULARSI TRA L’AZIENDA CASA XXXXXX XXXXXXX DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (ACER BOLOGNA) E IL COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX.
Con il presente atto, da valere fra le parti ad ogni effetto di legge
TRA
1) Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, rappresentato dall’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore dell’Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale, in esecuzione al provvedimento C.C. n. …………..
del ……………………..
E
2) L’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Bologna, rappresentata dal dr. Xxxxx Xxxxxxxx, come da deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n……………del ……………………………….
PREMESSO:
− che, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx ha deciso di affidare all’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Bologna la gestione complessiva degli alloggi di cui è proprietario, nonché delle unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione;
− che l’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Bo logna ha determinato di accettare la gestione del suddetto patrimonio;
− che, pertanto, si rende necessario che le parti stipulino una convenzione; tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
ART. 1
Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx affida in gestione dal 01.01.2004 all’ACER della Provincia di Bologna che, tramite il proprio rappresentante accetta, le unità immobiliari individuate, nell’elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e più esattamente individuate nei singoli verbali di consegna. Le operazioni di presa in gestione avranno inizio il 01.01.2004, mentre la gestione vera e propria decorrerà, gradualmente, dalla data di effettiva presa in consegna di ciascun edificio.
Gli immobili sono affidati e accettati in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
1
Nei verbali di consegna, redatti in contraddittorio, verranno evidenziati lo stato dei medesimi sotto il profilo della manutenzione e della conservazione.
L’affidamento e l’esecuzione dei poteri gestionali dovranno ritenersi, inoltre, sin d’ora estesi ed operanti anche nei riguardi di quelle unità immobiliari non comprese nell’elenco allegato, che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx decidesse di affidare in gestione dopo la sottoscrizione del presente atto, con esclusione del patrimonio trasferito dall’ACER , in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 24/01, giudicandosi sufficiente disporre l’identificazione a mezzo dei successivi singoli verbali di consegna e di consistenza, debitamente firmati dai rappresentanti delegati degli enti interessati.
ART. 2
In dipendenza dell’incarico conferitogli ed accettato, l’Azienda provvederà ad ogni adempimento inerente e conseguente e comunque connesso alla gestione degli immobili di che trattasi.
L’Azienda provvederà in particolare :
a) alla stipulazione di tutti i contratti di locazione degli alloggi con gli inquilini, gli assegnatari ed i beneficiari provvisori, nonché alle eventuali regolarizzazioni dei rapporti locatizi in corso, sulla base delle normative vigenti in materia ,nonché delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
b) alla comunicazione al Comune della sopravvenuta disponibilità di unità immobiliari da concedere in locazione;
c) a favorire, con le modalità usuali, la visita preventiva di alloggi disponibili ai potenziali assegnatari ed alla successiva consegna degli alloggi agli inquilini, agli assegnatari ed ai beneficiari provvisori;
d) alla riscossione dei canoni di locazione degli alloggi ed al versamento nelle casse comunali di quanto dovuto a tale titolo dagli inquilini e dagli assegnatari, previa deduzione degli importi specificati ai successivi artt.5 e 6;
e) alla gestione, in nome e per conto del Comune , dei contratti di locazione ed alla riscossione dei canoni relativi agli immobili adibiti ad uso diverso di quello di abitazione (negozi e magazzini) per i quali rimane di competenza del Comune la scelta del contraente, la negoziazione del canone e la stipulazione e registrazione del relativo contratto;
f) all’individuazione dei locatari, alla determinazione e riscossione dei canoni, in nome e per conto del Comune, relativamente agli immobili adibiti a ricovero automezzi;
g) alla manutenzione ordinaria degli immobili, secondo le modalità meglio precisate al successivo art. 3 ;
h) all’assicurazione degli immobili per il loro valore, aggiornato periodicamente, contro i danni dell’incendio e rischi accessori, nonché contro la responsabilità civile verso terzi, fatti salvi i diritti dell’Ente proprietario;
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i) all’esercizio delle azioni giudiziarie, occorrenti per la risoluzione dei contratti di locazione stipulati con gli assegnatari, al recupero della morosità nonché alla costituzione nei giudizi che avessero ad insorgere innanzi all’Autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, in dipendenza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’incarico con il presente atto conferitogli, senza bisogno di particolare preventiva autorizzazione da parte del Comune. L’azione giudiziaria, per i casi di morosità riferiti ai contratti non abitativi, verrà obbligatoriamente attivata allorquando si determini una delle seguenti circostanze : il periodo di morosità ha superato i sei mesi, ovvero, il debito ha superato l’importo di € 6.197.48 (£ 12.000.000).
Per quanto concerne gli alloggi e.r.p. trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 34 della L.R.24/01.
L'azienda è tenuta, per l'intero patrimonio, al versamento unicamente delle somme che avrà recuperate dai conduttori a conclusione delle procedure instaurate per il recupero dei crediti.
l) al servizio di vigilanza tecnica (limitatamente alle segnalazioni pervenute e agli interventi effettuati) e amministrativa degli immobili affidati in gestione;
m) alla registrazione su supporto informatico degli elementi catastali degli alloggi che verranno forniti dal Comune, contestualmente alla loro consegna. Eventuali variazioni catastali, nonché ogni altro adempimento di carattere tecnico connesso alla consegna degli immobili, se assolti dall’Acer, verranno rimborsati dal Comune sulla base di specifici accordi da prendersi volta per volta;
n) a fornire all’ente proprietario ogni documentazione analitica atta ad assolvere gli adempimenti di legge, nonché le elaborazioni dei dati manutentivi , se presenti nel data base dell’ACER, al fine di una migliore programmazione degli interventi , restando inteso che il software gestionale ed il data base in uso all’ente gestore rimane di esclusiva proprietà dell’azienda;
o) al compimento, più in generale, di ogni atto comunque connesso con la gestione del rapporto contrattuale con l’utenza e di tutti gli adempimenti relativi al rapporto di assegnazione di competenza del gestore, previsti dalle normative vigenti, oltre alla eventuale assistenza legale connessa ai rapporti gestionali;
p) a promuovere ed attivare forme di decentramento o di autogestione da parte degli inquilini, degli assegnatari e dei beneficiari provvisori degli alloggi di
e.r.p. dei servizi accessori e degli spazi comuni, con le modalità definite dall’Azienda per il proprio patrimonio;
q) ad assolvere, con le modalità definite dall’Azienda, ogni e qualsiasi adempimento di spettanza della proprietà relativamente ai condomini esistenti ed a costituire i condomini da formarsi, anche a seguito della cessione in vendita degli alloggi a norma delle leggi in materia, dando altresì
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applicazione alle disposizioni di cui all’art. 22 L.R. n. 24/01 con le modalità ivi previste;
r) a provvedere alla riscossione delle somme dovute dagli inquilini a titolo di rimborso delle utenze e dei contratti di manutenzione ascensori, nonché a fornire direttamente o indirettamente, a proprie scelta, i servizi accessori fatturandone i relativi costi;
s) a riscuotere le quote afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto per gli alloggi ceduti a tale titolo, nonché a riscuotere le rate afferenti il pagamento dilazionato degli alloggi venduti ai sensi della L. 560/93, dietro un compenso, da fatturarsi all’assegnatario, pari al 30% di quello previsto per gli alloggi in locazione di cui al successivo art. 5;
t) alla eventuale predisposizione degli atti di cessione degli immobili, ai sensi della L.560/93, ovvero di altre disposizioni in materia, restando inteso che per l’attività di che trattasi sarà dovuto all’ACER un compenso da parte dell’acquirente, in base alle tariffe stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali ulteriori attività che verranno commissionate all’ACER nell’ambito di futuri programmi di alienazione, con particolare riferimento all’art. 37 della L.R. 24/01, verranno definite con appositi accordi fra le parti.
ART. 3
L’Azienda provvederà ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e “pronto intervento” delle singole unità immobiliari, delle parti comuni degli edifici e delle eventuali pertinenze esterne, con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico dei conduttori ai sensi del regolamento comunale di ripartizione degli oneri tra Gestore ed assegnatari, in corso di emanazione ai sensi dell’art. 25 punto 6/b L. R n. 24 del 8 agosto 2001, nonché per quelle previste a carico dei medesimi da norme di legge e secondo gli usi locali. Gli interventi rivolti alla salvaguardia della sicurezza degli utenti e/o di terzi e di quelli assistiti dai servizi socio-sanitari, a carico dei conduttori, se inadempienti, potranno essere eseguiti dall’ACER .
L’Azienda provvederà altresì alla messa a norma degli impianti, nonché al ripristino degli alloggi da riassegnare, secondo le priorità individuate di concerto con l’Amministrazione comunale, tenuto conto delle risorse a disposizione.
L’Azienda provvederà a trasmettere l’elenco degli alloggi liberi in attesa di ripristino e relative date presunte fine lavori; la stessa si impegna altresì a provvedere alla riconsegna degli alloggi ripristinati per l’assegnazione non oltre 2 mesi dalla data di rilascio dell’alloggio.
Per gli interventi di cui sopra l’Azienda è autorizzata a prevedere, nel proprio budget, una quota pari al 30% dei canoni.
Tale quota si intende remunerativa anche dei compensi tecnici, determinati come specificato al successivo art. 5.
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Le parti convengono che la quota stessa vada conteggiata per gli alloggi di e.r.p. sul canone previsto dalla normativa regionale e, per gli altri alloggi, sul canone determinato ai sensi della normativa vigente in materia di locazione.
L’Azienda, sulla base delle risorse e delle necessità, con particolare riguardo al ripristino degli alloggi da riassegnare, potrà proporre al Comune un programma di interventi aggiuntivi a quelli di cui ai precedenti punti; tale programma dovrà essere approvato dal Comune stesso.
Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx destina, stante quanto previsto dall’art. 36 della
L.R. 8 /8/2001 n.24, i proventi dei canoni degli alloggi di e.r.p. di sua proprietà , come definiti dalla stessa legge, oltre che alla copertura delle spese di gestione ed al finanziamento del fondo per l’accesso all’abitazione in locazione, al recupero ed allo sviluppo del proprio patrimonio di alloggi e.r.p., ivi compresi programmi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico, richiedendo all’Azienda l’effettuazione di tali ulteriori interventi.
I proventi di cui sopra saranno decurtati della quota occorrente per gli interventi di manutenzione straordinaria deliberati dalle assemblee condominiali sugli immobili oggetto della presente convenzione. Qualora il gettito dei canoni, detratte le quote di amministrazione, non consentisse la copertura delle spese per gli interventi manutentivi di cui sopra, il Comune dovrà integrare le somme necessarie.
L’Azienda provvederà a consuntivare all’Amministrazione Comunale le spese suscettibili di capitalizzazione, al fine dell’aggiornamento patrimoniale.
L’Azienda sarà l’unico referente per gli inquilini e gli assegnatari per ogni problematica inerente l’esecuzione di tutti gli interventi di cui al presente articolo, ivi incluse le autorizzazioni di competenza della proprietà per eventuali interventi eseguiti dagli inquilini/assegnatari.
ART. 4
E’ di competenza dell’Azienda determinare i canoni di locazione degli alloggi, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni regionali e nazionali, nonché dal Comune proprietario.
L’Azienda provvederà alla verifica periodica delle condizioni reddituali degli assegnatari ai sensi della L.R. 13/93 e successivamente ai sensi della L.R. 24/2001, previa ridefinizione dei costi relativi all'applicazione del D.Lgs. 109/1998 (ISE e ISEE).
ART. 5
Gli importi riscossi a titolo di canone di locazione degli alloggi saranno versati nelle casse del Comune previa deduzione di:
▪ spese di amministrazione pari a € 21,22 mensili ad alloggio;
▪ spese di manutenzione già fatturate dalle imprese;
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▪ compensi tecnici nella misura del 13% dell’imponibile dei lavori fatturati dalle imprese; I.V.A. sugli importi fatturati all’Amministrazione Comunale.
Gli importi di cui sopra, riferiti all’anno 2003, saranno aggiornati ai sensi del successivo art. 7 e verranno versati nella cassa comunale con cadenza trimestrale. Relativamente al recupero della morosità l'azienda gestore sarà tenuta, nei confronti del Comune, al versamento unicamente delle somme che avrà recuperato dai conduttori a conclusione delle procedure instaurate per il recupero dei crediti.
Fino ad avvenuta costituzione di forme di decentramento di cui all’art. 2, le spese relative ai servizi accessori prestati agli inquilini ed agli assegnatari saranno poste direttamente, dall’ACER, a carico dei medesimi in base ai costi effettivi dei servizi secondo i criteri adottati dalla stessa Azienda.
ART. 6
Per le unità non abitative le spese di amministrazione sono pari: a € 3,78 mensili per le autorimesse e parcheggi e a € 0,30 mensili al mq. per i negozi, magazzini e altre unità non abitative.
Gli importi di cui sopra, riferiti all’anno 2003, saranno aggiornati ai sensi del successivo art. 7.
ART.7
Per l’intera durata della presente convenzione è dovuta la revisione dei prezzi e delle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio successivo, sulla base dell’incremento ISTAT avvenuto l’anno precedente.
ART. 8
L’ACER potrà richiedere agli inquilini ed agli assegnatari depositi cauzionali a garanzia degli adempimenti contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 9
Sono a carico dell’ACER le eventuali spese per imposte, per tributi e contributi ordinari connessi con l’attività gestionale che dovessero gravare sugli immobili stessi, se ed in quanto dovuti, essendo tutto ciò ricompreso nella quota di rimborso per spese di amministrazione di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
Rimangono a carico del Comune eventuali versamenti dovuti ai sensi della normativa statale e regionale in materia di canoni.
Rimangono a carico del Comune gli oneri fiscali che, di norma, gravano sulla proprietà dell’immobile, i tributi consortili , l’ICI ove dovuta , nonchè l’ imposta di registrazione dei contratti di locazione.
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ART. 10
Periodicamente, ad iniziativa di una delle due parti contraenti, verranno promosse verifiche sull’andamento dei rapporti di cui alla presente convenzione.
Il comune di Anzola dell’Xxxxxx autorizza l’ACER BOLOGNA a gestire le unità diverse dall’abitativo e.r.p. sia in proprio che a mezzo della propria società di scopo ACER SERVIZI SRL, appositamente costituita, ferme restando le modalità gestionali ed i termini economici convenuti nella presente convenzione.
ART. 11
La presente convenzione decorre dalla data odierna ed ha scadenza 31.12.2005 ed è rinnovabile con apposito atto.
ART. 12
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione delle clausole dalla presente convenzione sarà demandata ad un collegio arbitrale – composto di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno dall’Azienda ed un terzo , con funzioni di Presidente, nominato dai primi due e, in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Bologna – il quale giudicherà secondo diritto.
Allo stesso collegio arbitrale sarà altresì, demandato, in assenza di accordo tra le parti, di determinare l’eventuale entità dei danni cagionati da una gestione non diligente degli immobili da parte dell’Azienda e per altre gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
ART. 13
Le spese della presente convenzione sono a carico del Comune e dell’Azienda in parti uguali.
p. Comune di Anzola dell’Xxxxxx p. Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx Il Direttore dell’Area Pianificazione della Provincia di Bologna
e Gestione Economico/Territoriale Il Presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
7
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ALLOGGI E DELLE UNITA’ IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE
Immobile di via XXV Aprile : Civico 9:
- n. 24 appartamenti + cantina
- n. 14 posti auto in autorimessa
- n. 2 magazzini
- n. 1 locale adibito a Poliambulatorio Civico 15
- n. 1 locale adibito a Poliambulatorio
Immobile di via Emilia n. 197 :
- n. 12 appartamenti + cantina
Immobile di via Calanchi n. 12 :
- n. 1 appartamento + cantina
- n. 1 garage
Immobile di via Calanchi dal civico 39 al civico 53 :
- n. 8 appartamenti + cantina
8
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 29/09/2003
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
X.xx XXXXXX XXXX
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx XX.XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 3/10/2003 al 18/10/2003
ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 3/10/2003 L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
X.xx XXXXXXXXXX XXXXX
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all' originale. ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 3/10/2003
IL RESP. SERV. AFF. GEN./XXX.XX
XXXXXXXX XXXXXXX
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 13/10/2003 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Addì, ............................ IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
Numero Delibera
DELIBERAZIONE
53 Del 29/09/2003
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Servizio :
DIRETTORE AREA PIANIF. E GEST. ECON./TER
OGGETTO
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX E L'ACER BOLOGNA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI E DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE.
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Data 18/09/2003 IL DIRETTORE AREA PIANIF. E GEST. ECON./TERRIT. X.xx XXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX |
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : | |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | ........................................................................................................................................................ |
FINANZIARIO | ........................................................................................................................................................ |
Data IL | |
X.xx |