Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Lodo Arbitrale
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Presidente Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1231 del 27 giugno 2013 promosso da:
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Venezia il 26 marzo 1976, C.F. CSTSFN76C26L736Q, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00/X
istante
CONTRO
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxx il 6 maggio 1988, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ed elettivamente domiciliato sia presso lo studio del primo in Roubaix, Boulevard du General Xxxxxxx n. 15, sia presso lo studio del secondo in Napoli, Piazza D’Annunzio n. 15
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito da Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxxx volto all’assistenza e consulenza nel corso delle trattative e nei rapporti con le società sportive professionistiche, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti.
Con atto depositato in data 27 giugno 2013 prot. n. 1231, l’istante proponeva istanza di arbitrato, rassegnando le seguenti conclusioni: «condannarsi il sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx Trindade al pagamento in favore del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx della somma di €
201.500,00 per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di procedura».
Veniva nominato quale arbitro di parte istante l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente del TNAS nominava, quale arbitro di parte intimata, il Dott. Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Arbitro), Dott. Xxxxxxxxx Xxxxxx (Arbitro).
Alla prima udienza il Collegio, dato atto della mancata costituzione del sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx, rinviava l’udienza al 20 novembre 2013 per consentire alla parte intimata di costituirsi ritualmente nel procedimento arbitrale.
Così, all’udienza del 20 novembre 2013, erano presenti tanto la parte istante quanto quella intimata; in quella sede veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
Il Collegio, inoltre, prendeva atto che solo nel corso della medesima udienza il legale del sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx riceveva copia dell’istanza di arbitrato con i documenti allegati; e su istanza di entrambe le parti, concedeva alle stesse termine sino al 16 dicembre 2013 per il deposito di memorie e documenti, e sino al 7 gennaio 2014 per il deposito delle repliche.
Veniva poi fissata per il 16 gennaio 2014 l’udienza di discussione.
In quella sede, le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione.
Con la propria memoria autorizzata del 16 dicembre 2013, parte intimata, sviluppando le proprie ragioni e argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Che
l’Xxx.xx Tribunale nazionale arbitrale sportivo dichiarata la parziale o totale nullità del mandato e/o della clausola compromissoria priva di duplice firma, accertato il carattere esorbitante l’oggetto del mandato, per le ragioni esposte in narrativa, constati trattarsi di transazione da club estero a club estero operata secondo registro FIFA senza intermediazione di agente e dichiari la sua incompetenza territoriale, per oggetto o il difetto di giurisdizione. In via subordinata si chiede che accerti che le notifiche all’estero non sono state notificate nella lingua del destinatario e che di conseguenza il Tribunale dichiari la nullità della procedura. In via del tutto subordinata che Accertati i fatti quali esposti in narrativa, rigetti ogni richiesta di commissioni del ricorrente lo condanni alle spese processuali che come da fatture e bonifici allegati, vanno commisurate in 15.000 euro per onorari dei costituiti procuratori e 3.000 euro per diritti amministrativi pagati».
MOTIVI
1.
Il sig. Xxxxxxxx ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti di Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti.
Il contratto stipulato con l’odierno intimato, n. 0701 del 9 febbraio 2010, con validità sino al 9 febbraio 2012, prevedeva che il procuratore del calciatore avrebbe ricevuto da quest’ultimo una percentuale pari al 5% «del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva eventualmente sottoscritto dal calciatore».
La difesa dell’istante osserva come il sig. Xxxxxxxx abbia espletato il proprio incarico professionale; «in costanza di rapporto, Xxxxxx Xx Xxxxx ha infatti sottoscritto – in data 21 Giugno 2011 – un contratto di prestazioni sportive con la società calcistica “Football Club Lokomotiv” di Mosca».
A tal fine, il sig. Xxxxxxxx si è occupato personalmente ed in modo continuativo di gestire la trattativa con il club russo, intrattenendo rapporti anche con il sig. Xxxxx Xxxxxxx, Agente incaricato dal sodalizio russo per gli accordi relativi all’ingaggio da riconoscere all’atleta.
La difesa dell’istante, inoltre, osserva come lo stesso avesse partecipato alle rituali visite mediche che il calciatore ha effettuato a Roma in data 16 giugno 2011 presso la clinica Villa Stuart.
Inoltre, nonostante avesse ricevuto in data 21 giugno 2011 dal proprio assistito copia del contratto sottoscritto dallo stesso con il club russo, il sig. Xxxxxxxx «si è infatti adoperato affinché – prima dell’effettivo trasferimento del calciatore in Russia – venissero risolte alcune vicende personali che avrebbero potuto compromettere l’esito della trattativa in corso con il Club russo».
Pertanto, conclude la difesa dell’Agente, nonostante l’attività professionale prestata a favore del sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx, quest’ultimo «non ha provveduto al pagamento dei compensi pattuiti».
2.
La difesa del sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx osserva, preliminarmente, che solo in data del 18 novembre 2013 sono stati notificati all’atleta l’istanza di arbitrato con i documenti allegati, pregiudicando in questo modo i propri diritti di difesa all’interno del giudizio arbitrale.
Parte intimata contesta la ricostruzione dei fatti così come narrata e riportata dal sig. Xxxxxxxx, eccependo che mai alcuna attività sia stata compiuta dall’Agente in favore del calciatore tale da poter aver permesso a quest’ultimo di sottoscrivere un contratto con il club russo.
In primo luogo, la difesa dell’atleta osserva come controparte sia incorsa in un vizio di notifica dell’istanza e dei documenti allegati, con la conseguenza che ciò comporterebbe una «irregolarità della procedura» ex art. 10, comma 2, del Regolamento del TNAS.
Inoltre, la notifica sarebbe dovuta avvenire nel rispetto del dettato codicistico ex art. 142 c.p.c. e, soprattutto, «accompagnata da traduzione nella lingua del destinatario». Per altro verso, la difesa del calciatore osserva come via sia comunque un’incompetenza territoriale da parte del TNAS. V’è stato, infatti, un trasferimento di un atleta da un club inglese ad uno russo; è stato sottoscritto in Russia un contratto di lavoro.
«La clausola compromissoria è da ritenersi invalida», perché 1) la stessa è vessatoria e come tale richiede, per essere valida, una doppia firma che, nel caso di specie, manca nel mandato conferito all’Agente; 2) inoltre, l’atleta non ha mai voluto dirimere le proprie controversie tramite il TNAS; 3) il mandato conferito dall’atleta, poi, avrebbe dovuto riguardare solamente l’Italia, mentre l’operazione da cui è scaturita la lite riguarda una società straniera; 4) non è stata mai fatta alcuna menzione dell’Agente Xxxxxxxx nel contratto e comunque più in generale nell’operazione che ha visti coinvolti il club inglese del West Ham e quello russo del Lokomotiv per il trasferimento del calciatore. «La ragione è evidente. Xxxxxxxx è stato completamente estraneo al trasferimento la sui sola iniziativa è stata del sig. Xxxxxxx, delegato del Lokomotiv, il quale ha concluso l’accordo mettendosi in relazione con il calciatore e con il padre di costui».
Nello specifico, la difesa della parte intimata osserva come le parti abbiano sottoscritto due volte «la clausola ove è specificatamente pattuito che il mandato è «a titolo non esclusivo»» e che il mandato conferito riguardasse solamente l’incarico di trovare un’eventuale squadra italiana disposta ad ingaggiare l’atleta.
Il sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx deduce come alcuna attività sia stata svolta a proprio favore dell’Agente.
Infatti, osserva la difesa di parte intimata, il documento con il quale è stato annullato il contratto dell’atleta con il club inglese del West Ham porta la sola firma del calciatore; inoltre, il contratto di trasferimento registrato presso la Fifa, sottoscritto tra il club inglese e quello russo, è sottoscritto unicamente dal sig. Xxxxxxx per il Lokomotiv e dal sig. Xxxxxx per il West Ham, ed entrambi dichiarano che «il giocatore NON è assistito da un agente». Infine, il sig. Xxxxxxx ha inviato direttamente all’atleta le condizioni di contratto che quest’ultimo poi aveva immediatamente «firmato e inviato per un valore giuridico al lokomotiv».
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Fifa l’agente di un atleta si deve premurare che su ogni transazione, avente ad oggetto il trasferimento del proprio assistito, appaia il proprio nome, la propria firma ed il relativo mandato conferitogli. «Ora è pacifico e
non contestato che il sig. Xxxxxxxx non figura su nessun documento ed è evidente che Xxxxxxxx è estraneo al trasferimento».
Il club russo ha trattato, con il tramite del proprio delegato, direttamente con l’atleta ed il padre, raggiungendo ogni accordo economico; padre e figlio, poi, sarebbero giunti direttamente a Mosca per la sottoscrizione del contratto con il Lokomotiv.
Per altro verso, la difesa del calciatore contesta valore probatorio e veridicità della documentazione allagata dal sig. Xxxxxxxx, eccependo di alcuni la provenienza, di altri l’interpretazione del contenuto fatta dall’istante e di altri ancora la loro attinenza rispetto ai fatti realmente accaduti.
Tra l’altro, la difesa del sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx osserva come la condotta dell’agente sia anche equivoca atteso che lo stesso abbia utilizzato anche mail
«firmate «base soccer ltd Londra» da una mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx» nonostante fosse «agente italiano FIGC con italianissimo indirizzo mail fornito alla federazione italiana gioco calcio xxxxxxxxx@xxx.xx».
Infine, la difesa di parte istante eccepisce la prescrizione dell’azione esercitata dal sig, Castagna, perché «iniziata dopo oltre 2 stagioni sportive dalla conclusione del contratto, i diritti rivendicati sarebbero comunque prescritti».
3.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie autorizzate e di replica.
Parte intimata si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto delle pretese avversarie perché mai alcuna attività è stata posta in essere dal sig. Xxxxxxxx a favore del calciatore.
La difesa dell’Agente, riportandosi a già quanto ampiamente argomentato e dedotto nella propria istanza di arbitrato, osserva, con riferimento all’eccezione di controparte circa l’irregolare notifica del proprio atto introduttivo, come lo stesso «è stato notificato presso il domicilio che il convenuto aveva eletto (in Saint Max, Francia) sia nel mandato del 9 Febbraio 2010 che nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto con il Club russo Lokomotiv Moscow in data 16 Giugno 2011, ciò che dimostrerebbe,di per sé, la regolarità della notifica effettuata. A ciò va aggiunto l’ulteriore scrupolo del
Ricorrente di notificare l’istanza di arbitrato presso il Club ove il calciatore era tesserato alla data della notifica stessa».
Inoltre, il calciatore parla e conosce perfettamente la lingua italiana; conseguentemente, priva di alcun pregio può essere l’argomentazione di controparte volta ad eccepire la mancata traduzione dell’istanza di arbitrato notificata al sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx.
Infine, la difesa dell’istante osserva come il proprio assistito aveva ricevuto l’incarico per «la consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistico» e, conseguentemente, priva di pregio è l’argomentazione di controparte volta a sottolineare come il nominativo dell’Agente non sia presente nell’operazione di trasferimento dell’atleta dal club inglese a quello russo.
Il sig. Xxxxxxxx non era stato ingaggiato per permettere il trasferimento del proprio assistito da un club ad un altro; compito specifico dell’Agente era quello di intrattenere rapporti con il nuovo club di appartenenza del calciatore al fine di discutere gli aspetti economici del nuovo contratto.
4.
Il Collegio è chiamato, innanzitutto, ad esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla difesa della parte intimata. Le eccezioni sono infondate.
In relazione alle eccezioni sulla notifica irregolare dell’istanza di arbitrato e sulla lingua degli atti relativi si osserva che, facendo applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e tenuto conto delle peculiarità del procedimento arbitrale, la successiva costituzione del Signor Da Costa e lo svolgimento delle proprie difese nel contraddittorio con la parte istante rendono infondate entrambe le censure.
In merito alla competenza arbitrale del TNAS il Collegio rileva che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato è ricognitiva della regola contenuta nel Regolamento Agenti applicabile al caso di specie e che costituisce la fonte della potestas iudicandi del Collegio.
Non colgono nel segno, pertanto, le censure inerenti alla mancanza della doppia sottoscrizione della clausola contrattuale e (ancor meno) alla consapevolezza del
Signor Da Costa dell’esistenza di una competenza arbitrale per la risoluzione delle controversie inerenti al mandato.
Venendo al merito della controversia il Collegio osserva, in primo luogo, che – facendo applicazione delle regole ermeneutiche in materia negoziale – alla luce del “testo contrattuale” il mandato conferito dal Signor Xx Xxxxx al Signor Xxxxxxxx deve essere inteso come “a titolo non esclusivo. Depone in questa direzione la esplicita volontà negoziale inferibile dalla clausola in calce appositamente sottoscritta. Per contro, nessuna valenza può essere assegnata al “flag” apposto nel corpo del contratto alla clausola «[…] a) in via esclusiva […]».
La natura non esclusiva del mandato impone al Collegio di valutare se il Signor Xxxxxxxx abbia svolto un’attività professionale nell’interesse del Signor Da Costa e, in caso affermativo, quale sia la misura del compenso che debba essergli riconosciuto.
Sul primo punto, il Collegio alla luce della documentazione prodotta in atti e di quanto emerso nell’ambito della discussione in udienza reputa che possa essere ragionevolmente affermato che il Signor Xx Xxxxx abbia svolto un’attività professionale nella trattativa relativa al trasferimento del calciatore dal West Ham al Lokomotiv.
Militano verso questa conclusione, da un lato, la corrispondenza intercorsa per via telematica con il Signor Borbosa; dall’altro, la presenza del Signor Castagna a Roma per lo svolgimento delle visite mediche.
Non può, peraltro, tacersi la circostanza che tale attività ha un contenuto, sia in termini quantitativi che qualitativi, diverso da quello che avrebbe avuto l’attività di un agente nel caso di mandato a titolo esclusivo.
Venendo alla quantificazione della somma dovuta al Signor Castagna a titolo di corrispettivo, il Collegio arbitrale sottolinea che la misura del 5% prevista dal contratto costituisce il punto di partenza dell’importo da riconoscere la cui determinazione finale, tuttavia, deve tenere conto dell’effettiva attività svolta dall’agente e della natura non esclusiva del mandato.
In considerazione di ciò, il Collegio reputa equo ridurre l’importo preteso a complessivi
€ 100.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e iva, se dovuta per legge.
5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite. Le spese di lite e di funzionamento del Collegio seguono il principio della (parziale) soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, condanna il Signor Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx al pagamento in favore del Signor Xxxxxxx Xxxxxxxx dell’importo complessivo di € 100.000,00 (centomila) oltre interessi legali dalla domanda e iva, se dovuta per legge.
2) Condanna il Signor Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida, per questa quota, in € 2.000,00 oltre accessori di legge; compensa tra le parti il restante 50%;
3) Fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx il pagamento del 75% degli onorari del Collegio arbitrale; pone a carico del Signor Xxxxxxx Xxxxxxxx il pagamento del restante 25% degli onorari; liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 12.000,00;
4) Fermo il vicolo di solidarietà, pone a carico del Signor Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx il pagamento del 75% dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; pone a carico del Signor Xxxxxxx Xxxxxxxx il pagamento del restante 25%;
5) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti
Così deliberato, all’unanimità, in data 27 gennaio 2014 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx