COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXX
Seduta del 31/05/2018
FATTO
Con ricorso presentato in data 18 aprile 2017, preceduto dal reclamo del 15 gennaio 2017, il ricorrente lamenta l’illegittimità di una segnalazione in Centrale Rischi effettuata in mancanza di preavviso e classificata a perdita senza che ne ricorressero i presupposti. Deduce a tal fine che: a causa di sopraggiunte difficoltà economiche incorreva in alcuni ritardi di pagamento; l’intermediario esperiva azione giudiziale per il recupero del credito; nel dicembre 2011 la posizione veniva classificata nella Centrale Rischi a sofferenza; veniva stipulato un accordo transattivo con conseguente rilascio di liberatoria da parte dell’intermediario; successivamente, in data 30 settembre 2016, apprendeva che l’iscrizione a sofferenza era stata rettificata con passaggio a perdita.
Il ricorrente, in ragione del mancato preavviso della segnalazione e dell’accordo transattivo intervenuto, deduce l’illegittimità della segnalazione negativa, chiedo pertanto la sua cancellazione, il risarcimento del danno non patrimoniale con valutazione in via equitativa e la refusione delle spese di assistenza professionale.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che: al ricorrente erano state inviate intimazioni di pagamento e preavviso di segnalazione, la cui conoscenza sarebbe comprovata dall’avvio delle trattative volte alla composizione transattiva della controversia; raggiunto l’accordo transattivo,
conformemente alla Circolare n. 139 del 1991 nella versione applicabile ratione temporis, veniva rettificata la segnalazione nella Centrale Rischi con la classificazione a perdita. Viene infine eccepita la mancanza di prova circa la domanda risarcitoria.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. In particolare, il ricorrente contesta la legittimità della segnalazione sotto due distinti profili, da un lato la sua inconciliabilità con l’intervenuto accordo transattivo, da cui deriverebbe l’obbligo di cancellazione della originaria segnalazione in sofferenza e non il suo passaggio a perdita, dall’alto la mancanza di preavviso della segnalazione.
Quanto al primo profilo, è opportuno prendere le mosse dalle previsioni contenute nella Circolare n. 139 del 1991 della Banca d’Italia, nella sua versione applicabile alla data della segnalazione contestata, la quale afferma che “devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l’intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”.
Su tale presupposto, deve quindi ritenersi che sotto il profilo sostanziale, vale a dire dei presupposti della segnalazione del credito passato a perdita a fronte dell’intervenuto accordo transattivo, la segnalazione contestata dal ricorrente sia legittima. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, l’intermediario, anche quanto addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, è sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione (ABF – Coll. Milano n. 16138/2017; ABF – Coll. Napoli n. 6484/2015, n. 2519/2012, n. 3180/2016; ABF – Coll. Bari n. 6550/2018).
Quanto al diverso profilo del preavviso della segnalazione, di cui non vi è prova da parte dell’intermediario e sul quale ricade il relativo onere, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro la sua mancanza non costituisce condizione di legittimata della segnalazione, ma violazione di un obbligo di trasparenza, la cui violazione rileva unicamente sotto il profilo risarcitorio (ABF – Coll. Roma n. 260/2016; n. 10957/2017).
Tutto ciò premesso e considerato, la domanda di cancellazione della segnalazione formulata dal ricorrente non può essere accolta, stante la sussistenza dei presupposti sostanziali per procedere alla segnalazione, residuando unicamente la possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito in ragione del mancato preavviso.
A tale ultimo riguardo, può ulteriormente chiarirsi che, indipendentemente da una previsione di legge che imponga all’intermediario di comunicare preventivamente al cliente la segnalazione, tale obbligo debba ritenersi esistente in quanto derivante dal generale dovere di correttezza e buona fede che deve notoriamente ispirare l’agire delle parti di un rapporto contrattuale, dal quale originano – oltre agli obblighi rientranti nella prestazione contrattuale – obblighi di protezione autonomi rispetto a questi ultimi, in quanto non rivolti a soddisfare l’interesse creditorio sotteso alla prestazione. Gli obblighi di protezione in parola, per quanto in questa sede interessa, comportano l’obbligo di non pregiudicare la sfera personale e patrimoniale della controparte contrattuale anche oltre l’oggetto della
prestazione obbligatoria principale e la loro violazione comporta, in presenza di un danno, l’obbligo di risarcirlo.
Tuttavia, anche la domanda risarcitoria, genericamente proposta dal ricorrente, deve essere rigettata, difettando non solo la prova dell’intervenuto pregiudizio e del nesso di causalità tra la condotta illegittima e il danno subito, ma anche la prova dell’ammontare dei pretesi danni subiti di cui il ricorrente si limita chiede la liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
In via generale occorre infatti ribadire che spetta alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno subito, l’onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subìto ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Xxxx. 25 marzo 2009, n. 7211), mentre in mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò posto, non è possibile, invece, surrogare, per il tramite della liquidazione equitativa del danno, il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (così amplius Xxxx. 30 aprile 2010, n. 10607).
In altri termini, come rilevato in dottrina, l’impossibilità di provare il danno cui si riferisce l’art. 1226 c.c. attiene all’impossibilità o difficoltà di prova sull’ammontare, non sull’esistenza del danno, laddove l’incertezza su quest’ultimo esclude il diritto al risarcimento.
Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente si è limitato a chiedere il risarcimento del danno subito, da liquidare in via equitativa, senza neppure dedurre il pregiudizio in concreto subito, con la conseguenza che anche sul punto la relativa domanda deve essere rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1