DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA E DEL SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA BANCA E CLIENTE
DOCUMENTO DI SINTESI (****)
DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA E DEL SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA BANCA E CLIENTE
INTESTATO A .....................................................................................
PRESSO L’AREA TERRITORIALE ..............................................
Documento di Sintesi n. del
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, il quale può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere e disporre bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni ecc. nei limiti del saldo disponibile. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio le aperture di credito, le carte di credito e di debito, ecc..
Si riportano di seguito, in forma di sintesi, le più significative condizioni economiche e normative che regolano il rapporto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
a) Capitalizzazione degli interessi:
gli interessi creditori e debitori vengono conteggiati e portati in conto con periodicità TRIMESTRALE ed il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
b) Tassi creditori: T.E./Spread
Tasso fisso o minimo garantito (ILLIMITATO) 0,010 % 0,01000 %
E’ possibile che alcuni rapporti, previ accordi con la clientela depositante, possano essere infruttiferi di interessi
c) Tassi debitori:
Tasso annuo nominale, con capitalizzazione TRIMESTRALE
per utilizzi autorizzati 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo)
per utilizzi autorizzati e garantiti 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo)
per sconfinamenti dall’importo autorizzato 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo)
per scoperti transitori su conti non affidati 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo)
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (C.M.S)*
per utilizzi autorizzati
per utilizzi autorizzati e garantiti
Recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità (**)
(Commissione MancaFondi)
d) Spese fisse di gestione:
0%
0%
Euro 0 per addebiti fino a 20,00 Euro
Euro 12,50 per addebiti di importo superiore a 20,00 Euro, con un massimo giornaliero pari a 12,50 Euro
canone mensile Euro 4,90 (***)
spese di liquidazione periodica Euro 0
spese forfetarie trimestrali Euro 0
spese per singolo invio estratto conto per posta ordinaria Euro 0
recupero spese per invio Doc. di Trasparenza c/c (documenti di sintesi) Euro 0
imposta di bollo annua Euro 34,20
e) Spese variabili di gestione:
spese per singola scrittura Euro 0
costo per ogni assegno bancario Euro 0,10
f) Valute:
- Valute sui versamenti:
contante, assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento ed assegni circolari BNL giorno del versamento Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento 4 giorni lavorativi
Assegni circolari di altri Istituti 4 giorni lavorativi
Assegni bancari di altri Istituti e titoli postali 7 giorni lavorativi
* E’ il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo del fido. La commissione viene applicata solo nel caso il conto corrente sia affidato e comunque a seguito di utilizzi di durata almeno pari a 30 giorni consecutivi. La periodicità di liquidazione è pari a quella degli interessi per un importo pari alla cms % indicata nel contratto moltiplicata per il massimo saldo scoperto verificato nel periodo.
Ad esempio, ipotizzando che la cms % per utilizzi autorizzati, anche in via transitoria oltre i limiti del fido, sia lo 0,2%, nel caso in cui un cliente utilizzi il fido per almeno 30 giorni consecutivi nel periodo di liquidazione, e registri, sempre nello stesso periodo, un massimo saldo scoperto di 5000 euro, la commissione verrebbe così calcolata: 5000 x 0,2% = 10 euro.
NORME CHE REGOLANO LA CMS IN INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI
1) Si conviene tra le parti che per gli affidamenti che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista, la Banca applicherà una commissione di massimo scoperto (cms) a fronte di utilizzi nei limiti dell’affidamento per un periodo continuativo di almeno 30 giorni all’interno del periodo di liquidazione degli interessi relativi all’affidamento stesso;
2) Si conviene altresì che, qualora la Banca dovesse concedere su un rapporto affidato e previa ulteriore valutazione del merito creditizio un ulteriore utilizzo anche oltre il limite convenuto dell'affidamento (fido transitorio), la cms verrà calcolata anche su quest'ultimo ulteriore utilizzo. Resta inteso che tale utilizzo comporta esclusivamente un aumento transitorio del limite del fido concesso e non garantisce analoghe concessioni per il futuro.
** Il Recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità remunera la Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare o negare l’operazione. Essa viene applicata per ogni operazione di addebito sul conto corrente che, in sede di registrazione contabile, generi una situazione di mancanza di disponibilità dei fondi del conto corrente. E’ importante notare, a titolo esemplificativo, che un cliente che dovesse avere un saldo contabile positivo pari a 200 €, a seguito di un assegno versato di pari importo o superiore, la cui somma non è ancora disponibile sul conto, vedrà comunque applicato il manca Fondi per effetto di un’operazione di addebito non coperta da liquidità.
*** Il canone mensile sarà addebitato solo in caso di effettuazione di operazioni allo sportello (ad es. prelievi, versamenti, bonifici) e prive del carattere della ricorrenza, con esclusione quindi di disposizioni permanenti (ad es. bonifici, domiciliazione utenze, ecc. - cfr. al riguardo il Foglio Informativo). Il canone mensile non è applicato sino a quando l'età del titolare (o di tutti i cointestatari) sia inferiore a 27 anni. Canone bloccato fino al 31/12/2011.
**** Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell’art. 8 della sezione II, Titolo X, Capitolo I (Pubblicità e Informazione Precontrattuale) delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.
PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE
Art. 1)
Le revoche, le modifiche e le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia ricevuto comunicazione o notizia legalmente certa e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
Art. 3)
Il Correntista è tenuto a custodire i moduli di assegni, comunicando alla Banca la loro perdita. La comunicazione determina il passaggio della responsabilità in capo alla Banca.
Art. 4)
Gli assegni sono accreditati salvo buon fine; in caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compreso l’addebito in conto.
Art. 5)
L’articolo regola i diritti e le garanzie a favore della Banca per qualunque suo credito verso il Correntista, disciplinando altresì particolari ipotesi in caso di cliente non consumatore.
Art. 6)
Nell’ipotesi di concessione di un’apetura di credito, la Banca ha facoltà di recedere dalla stessa, nonché di ridurla o sospenderla, con le modalità e i termini specificamente previsti in contratto. Analoga facoltà di recesso spetta al Correntista.
Art. 7)
Il rapporto viene chiuso contabilmente con la periodicità convenuta, registrando in quel momento, fra l’altro, gli interessi creditori e debitori; il saldo, così determinato, produce interessi secondo le medesime modalità. La Banca e il Correntista possono recedere dal conto secondo i termini specificamente determinati nel contratto.
Art. 8)
Gli estratti conto, inviati dalla Banca entro 30 giorni dalla chiusura contabile, si intendono approvati dal Correntista decorsi 60 giorni dalla loro ricezione.
Artt. 11,12,13)
Per i conti cointestati, sono specificate le modalità di conferimento, modifica e revoca dei poteri di rappresentanza, le facoltà di compiere operazioni congiuntamente e disgiuntamente, nonché i diritti dei cointestatari nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno di essi.
Art. 14)
Regola il pagamento degli assegni tratti dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, ivi compreso il caso di recesso dal’apertura di credito ai sensi dell’art. 6.
Art. 15)
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.
Art. 16)
La Banca non è responsabile in caso di mancata esecuzione degli ordini dovuta a fatto di terzi o ad essa non imputabile.
Art. 21, 22)
Regolano le modalità e i limiti dell’emissione e del pagamento degli assegni espressi in valute estere specificamente indicate, e ciò sia per i conti espressi in Euro che per quelli espressi in valuta estera.
DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA BANCA E CLIENTE
Il servizio che regola i rapporti a distanza tra banca e cliente consente di avere accesso, tramite INTERNET o canale telefonico, ad una serie di funzioni informative e dispositive su conti correnti,ndepositi titoli e altri rapporti bancari, oltre che ad una sezione di commercio elettronico.
Si riportano di seguito, in forma di sintesi, le più significative condizioni economiche e normative che regolano il rapporto.
A PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Canone periodico Gratuito
Contributo di attivazione Gratuito
B PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE
CONDIZIONI GENERALI
Art.3)
Il Servizio prevede: Canone periodico e Contributo di attivazione (cfr. Allegato A). Il costo delle singole operazioni effettuate mediante i Servizi ivi citati è regolato dalle condizioni applicate alla tipologia di C/C utilizzato nell’operatività. Per quanto xxx non espressamente indicato, i prezzi e le condizioni dei servizi offerti sono quelli portati a conoscenza dalla Banca in applicazione della legge sulla trasparenza bancaria. Eventuali variazioni saranno comunicate dalla Banca secondo la modalità previste dall’art. 15 del contratto di conto corrente.
Art. 5)
Le comunicazioni informative o l’esecuzione di ordini potranno non essere effettuate a seguito di cattivo funzionamento del sistema, degli impianti telefonici ed elettronici o a situazioni e circostanze non addebitabili alla Banca o non prevedibili dalla stessa.
Art. 6)
Il Servizio potrà essere sospeso o abolito in qualunque momento qualora eventi connessi con l’efficienza e/o la sicurezza del Servizio stesso lo rendano necessario e senza responsabilità in capo alla Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Art. 7)
Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente ha facoltà di recedere dallo stesso in qualunque momento, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta; con tale modalità è anche riservato alla Banca il diritto di recedere, in qualsiasi momento, ma con il preavviso di 5 giorni, ovvero qualora sussista un giustificato motivo anche senza preavviso. È in facoltà della Banca operare temporanee sospensioni del presente contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo.
Art. 8)
La Banca consegna al Cliente gli strumenti di sicurezza necessari all’accesso dei Servizi. Tali strumenti sono di uso strettamente personale, non possono essere ceduti a terzi, sono di proprietà della Banca e non devono essere conservati insieme. Il Cliente sarà responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito degli strumenti di sicurezza da parte di chiunque, nonché del loro smarrimento o sottrazione. In caso di smarrimento o sottrazione il Cliente è tenuto a denunciare l’evento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e ad informare immediatamente la Banca mediante comunicazione anche telefonica.
CONDIZIONI SPECIALI – SEZIONE A)
Art. 1)
Il Cliente, nell’utilizzo di ciascun Servizio, conviene di essere responsabile dell’utilizzo dello stesso, comunque e da chiunque effettuato, per tutte le operazioni eseguite a mezzo di esso, di essere identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica degli strumenti di sicurezza allo stesso assegnati in fase di sottoscrizione del presente contratto nonché di riconoscere fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza dell’utilizzo dei Servizi.Con riferimento alle operazioni dispositive, il Cliente è consapevole che l’operatività avverrà a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati. Art. 4)
La Banca potrà non dare seguito alla richiesta telefonica in ipotesi di gravi e fondati motivi di sospetto in ordine alla regolarità della richiesta. È altresì in facoltà della Banca porre limiti operativi (ad esempio, limiti di importo) alle disposizioni consentite con il presente Servizio.
NORMA DI CHIUSURA
Clausola sospensiva - Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso.
CONTO CORRENTE E CANALI DIRETTI
TI RICORDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME CONTRATTUALI E DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
Titolare
Nome Cognome Nato/a il / / Codice Fiscale Residente in n. CAP Città Provincia Domiciliato/a in n. CAP Città Provincia Cointestatario
Nome Cognome Nato/a il / / Codice Fiscale Residente in n. CAP Città Provincia Domiciliato/a in n. CAP Città Provincia
CONDIZIONI ECONOMICHE DI CONTO BNL REVOLUTION E CANALI DIRETTI
TASSI | |
Tassi creditori | 0,010 % nominale (0,01000 % effettivo annuo) |
Tassi debitori: | |
- per utilizzi autorizzati | 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo) |
- per utilizzi autorizzati e garantiti | 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo) |
- per sconfinamenti dall’importo autorizzato | 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo) |
- per scoperti transitori su conti non affidati | 12,30 % nominale (12,88 % effettivo annuo) |
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (C.M.S)* - per utilizzi autorizzati - per utilizzi autorizzati e garantiti | 0% 0% |
PREZZI E CONDIZIONI | |
Canone mensile | 0 (se utilizzo diverso dallo sportello) Euro 4,90 (se nel corso del mese viene effettuata una o più operazioni allo sportello) -> Il canone mensile non è applicato sino a quando l'età del titolare (o di tutti i cointestatari) sia inferiore a 27 anni |
Spese tenuta conto | Euro 0 |
Spese di Liquidazione Periodiche | Euro 0 |
TopCash BNL | gratuita |
Utenze domiciliate | gratuite |
Rid commerciali | Euro 0,75 |
Recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità (MancaFondi) ** | 0 per addebiti fino a Euro 20 Euro 12,50 per addebiti di importo superiore a Euro 20 Con un massimo giornaliero pari a Euro 12,50 |
Con la sottoscrizione del presente modulo sarà attivato il Servizio di Canalità Diretta per effettuare operazioni informative e dispositive relativamente a tutti i rapporti bancari di cui risulti intestatario o cointestatario.
Canone periodico | Gratuito |
Contributo di attivazione | Gratuito |
Per i prezzi e le condizioni non espressamente indicati si rimanda a quanto comunicato nei Fogli Informativi a Vostra disposizione nei nostri locali ai sensi degli articoli 116 e seguenti del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
La Banca informa, che il Cliente, ai sensi dell'art. 67-duocecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs. n. 221/2007) ha facoltà di recedere dal contratto, senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dall’invio della comunicazione via e-mail da parte della Banca dell’avvenuta apertura del conto corrente, successivo alla conclusione del contratto. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la Dipendenza.
Data BNL- Gruppo BNP PARIBAS
* E’ il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo del fido. La commissione viene applicata solo nel caso il conto corrente sia affidato e comunque a seguito di utilizzi di durata almeno pari a 30 giorni consecutivi. La periodicità di liquidazione è pari a quella degli interessi per un importo pari alla cms % indicata nel contratto moltiplicata per il massimo saldo scoperto verificato nel periodo.
Ad esempio, ipotizzando che la cms % per utilizzi autorizzati, anche in via transitoria oltre i limiti del fido, sia lo 0,2%, nel caso in cui un cliente utilizzi il fido per almeno 30 giorni consecutivi nel periodo di liquidazione, e registri, sempre nello stesso periodo, un massimo saldo scoperto di 5000 euro, la commissione verrebbe così calcolata: 5000 x 0,2% = 10 euro.
NORME CHE REGOLANO LA CMS IN INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI
1) Si conviene tra le parti che per gli affidamenti che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista, la Banca applicherà una commissione di massimo scoperto (cms) a fronte di utilizzi nei limiti dell’affidamento per un periodo continuativo di almeno 30 giorni all’interno del periodo di liquidazione degli interessi relativi all’affidamento stesso;
2) Si conviene altresì che, qualora la Banca dovesse concedere su un rapporto affidato e previa ulteriore valutazione del merito creditizio un ulteriore utilizzo anche oltre il limite convenuto dell'affidamento (fido transitorio), la cms verrà calcolata anche su quest'ultimo ulteriore utilizzo. Resta inteso che tale utilizzo comporta esclusivamente un aumento transitorio del limite del fido concesso e non garantisce analoghe concessioni per il futuro.
** Il Recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità remunera la Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare o negare l’operazione. Essa viene applicata per ogni operazione di addebito sul conto corrente che, in sede di registrazione contabile, generi una situazione di mancanza di disponibilità dei fondi del conto corrente. E’ importante notare, a titolo esemplificativo, che un cliente che dovesse avere un saldo contabile positivo pari a 200 €, a seguito di un assegno versato di pari importo o superiore, la cui somma non è ancora disponibile sul conto, vedrà comunque applicato il manca Fondi per effetto di un’operazione di addebito non coperta da liquidità.
Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 47021- xxx.xx
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9-ter della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507), il/i sottoscritto/i, ai fini delle comunicazioni previste nel caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, eleggo/eleggiamo domicilio al seguente indirizzo:
Xxx XXX Xxxxx Xx. Xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx di aver preso conoscenza e di approvare interamente le clausole del Regolamento riportate sul presente modulo.
A tutti gli effetti eleggo/eleggiamo domicilio all’indirizzo sopra indicato.
Dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente le pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori conteggiati e portati in conto con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Dichiaro/dichiariamo di aver ottenuto preventivamente copia del testo contrattuale idonea per la stipula.
Dichiaro/dichiariamo che mi/ci sono/siamo avvalso/i del diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che la consegna della copia del contratto in caso di esercizio del relativo diritto non impegna le parti alla stipula del contratto stesso.
Data
Firma titolare
Firma cointestario
Dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma e 1342 Cod. Civ., i seguenti articoli :
Contratto di conto corrente:
Art. 1, secondo e terzo comma e art. 11, secondo e terzo comma (revoca e modificazioni della rappresentanza); art. 5 e art. 14 (diritto di pegno, ritenzione e compensazione); art. 6, punto c) e f) (facoltà di recesso); art. 7, primo comma (chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi); art. 8 (termini di scadenza per l’impugnazione dell’estratto conto); art. 15 (ius variandi); art. 16, primo comma (trasmissione di ordini del Correntista); art. 21 e art. 22 (utilizzo delle disponibilità del conto in valuta estera); art. 23 (conclusione del contratto); art. 24 (riservatezza).
Servizio di Canalità Diretta:
CONDIZIONI GENERALI: art. 3 (variazione delle condizioni); art. 4 (mancata esecuzione ordini e informazioni); art. 5 (sospensione o abolizione del servizio); art. 6 (sospensione, recesso ed altre cause di estinzione del contratto); art. 7 (strumenti di sicurezza);
CONDIZIONI SPECIALI-SEZIONE A): art. 1, secondo comma, (responsabilità derivanti dalla funzionalità dei servizi); art. 4 secondo comma (cautele operative).
Clausola sospensiva
Data
Firma titolare
Firma cointestario
Do/diamo il mio/nostro consenso a che i miei/nostri dati siano trattati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale “Titolare”, ai fini delle lavorazioni inerenti alla gestione del conto corrente. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e con strumenti informatici dotati di elevati standard di sicurezza. Poiché per l’esecuzione di alcune disposizioni, ovvero per la produzione, la stampa, l’imbustamento e lo smistamento dei supporti cartacei e plastificati che assistono il conto corrente la Banca utilizza società di propria fiducia, alle quali dovrà comunicare i miei/nostri dati, esprimo/esprimiamo inoltre il mio/nostro consenso alla comunicazione di tali dati alle società fornitrici di detti servizi. I miei/nostri dati personali, a meno di ulteriore e specifico consenso, non saranno trattati per alcun fine di natura commerciale.
Data
Firma titolare
Firma cointestario
I sottoscritti dichiarano che ognuno di essi è autorizzato a compiere disgiuntamente dagli altri, sul/i conto/i ad essi congiuntamente intestato/i, qualsiasi operazione anche allo scoperto ed anche oltre i limiti degli eventuali fidi da essi congiuntamente richiesti, e si riconoscono solidalmente responsabili, anche per i propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni debito che ne derivasse. La revoca ed ogni eventuale modificazione della facoltà di cui sopra dovranno esserVi comunicate per lettera raccomandata e non avranno effetto per codesta Banca se non trascorso il tempo ragionevolmente necessario perché ne abbiano avuto notizia i Vostri uffici competenti; e ciò anche quando la revoca o le modificazioni medesime fossero rese pubbliche a termini di legge o in qualsiasi altra forma.
Data
Firma titolare
Firma cointestario
Riservato alla Banca
Il funzionario addetto BNL- Gruppo BNP PARIBAS
NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Art. 1. All’atto della richiesta di apertura del Conto, il Correntista è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla normativa vigente anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio.
Il Cliente è tenuto a depositare l’originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio del Modulo di Apertura dedicato alle firme del Titolare 1 e dell’eventuale Titolare 2 ( specimen di firma).
Il Correntista è tenuto a depositare anche la firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 2- L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
Art. 3- Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e a dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli stessi. Da tale momento egli non sarà responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli; resta comunque ferma, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca per l’ipotesi in cui la stessa abbia provveduto al pagamento senza l’osservanza della diligenza adeguata alla propria condizione professionale.
La Banca a richiesta del cliente, lo informa delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
In caso di prelievi a mezzo di carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.
Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.
L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
Art. 5 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Nel caso di cliente non consumatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’Art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale , finanziaria o economica del Correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione -contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero.
Art. 6 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l’apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. La Banca dà immediata comunicazione scritta al cliente della riduzione, sospensione o recesso dall’apertura di credito. Il Correntista ha facoltà di recedere dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
d) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizione eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite;
f) le Norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.
Art. 7 - I rapporti di dare e avere vengono chiusi con la periodicità convenuta, portando in conto, oltre agli interessi creditori e debitori, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge, con valuta data di regolamento. Il saldo periodico cosi calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca o da questa al Correntista sono determinati nella misura stabilita nel contratto ed in quella che, nel corso del rapporto, la Banca porta a conoscenza del Correntista nelle forme e con le modalità di cui all’art. 15.
Sul saldo risultante della chiusura definitiva, per qualsiasi motivo, del conto, gli interessi nella misura pattuita continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati senza capitalizzazione periodica.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione,nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra Banca, fatti salvi gli adempimenti degli obblighi fiscali.
Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, alle seguenti condizioni:
- il Correntista, senza preavviso;
- la Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 15 giorni dal contratto di Xxxxx.
Fatte salve le previsioni di cui al comma che precede, il Cliente, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs. n. 221/2007) ha facoltà di recedere dal contratto, senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dall’invio della comunicazione via e-mail da parte della Banca dell’avvenuta apertura del conto corrente, successivo alla conclusione del contratto. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la Dipendenza.
Art. 8 - L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’Art. 1713. cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il Correntista può proporre l’impugnazione, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali per indebiti.
Art. 9 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia od all’estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca.
Art. 10 - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formule di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 11 - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.
Art. 12 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto dalla Banca da tutti i cointestatari.
In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
Art. 13 - Nel caso di morte odi sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.
Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo
Art. 14 - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Correntista, o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con la data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma dell’art.7;
b) in caso di recesso, da parte della Banca dall’apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall’apertura di credito ai sensi dell’art.6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge fra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 15. - Ai sensi dell’art. 118 del T.U.L.B. (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 223/2006), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il
diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.
Art. 16. - Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca; restano ferme le disposizioni del D. Lgs. 28/7/2000 n. 253 riguardante l’esecuzione di bonifici tra Stati membri dell’Unione Europea.
Art. 17. - Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a secondo che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.
Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reclamo, l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 18. - La Banca esegue gli incarichi del Correntista, salvo che ricorra un giustificato motivo; in tale ipotesi il cliente dovrà essere prontamente informato del rifiuto di assumere l’incarico.
In relazione agli incarichi ricevuti dal Correntista, la Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
In assenza di istruzioni particolari del Correntista, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento e di bonifico sarà determinato dalla Banca con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale, tenendo conto della natura degli ordini ricevuti.
Art. 19. - Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti di conto corrente e all’uso della presente sono a carico del Correntista.
Art. 20. - Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prende inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4.
Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell’operazione almeno tre giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s’intende senz’altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze al tasso che sarà di volta in volta comunicato al Correntista dalla Banca se non già concordato in sede di accensione.
La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cognizione del Correntista, quando gli sia stata inviata all’indirizzo di cui all’art. 2. Per l’invio dell’estratto conto e per l’approvazione del medesimo vale il disposto dell’art. 8.
Art. 21. - Per i conti espressi in Euro le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni in valuta estera. In tal caso il correntista dovrà effettuare sull’assegno le seguenti modifiche:
a) cancellazione della dizione "euro" (in alto a destra sull’assegno) ed indicazione, immediatamente dopo, della sigla della valuta;
b) Cancellazione della dizione "euro" - e del relativo simbolo - ed indicazione, per esteso, della valuta e dell’importo accanto al quale dovrà essere apposta un’ulteriore sottoscrizione oltre a quella di traenza per ratifica delle modificazioni effettuate.
I titoli saranno comunque emessi solo in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi.
Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per il controvalore in Euro calcolato sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione.
Per l’estinzione dell’assegno e per l’acquisto della valuta estera verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico.
Il Correntista si impegna a non apporre la clausola "IN EFFETTIVO" di cui all’art. 1279 del Codice Civile (e cioè la consegna di banconote estere).
Ove, in caso di inosservanza dell’impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola "IN EFFETTIVO" e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità di banconote esistenti; in caso di impossibilità della Banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà il pagamento dell’assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza.
Resta inteso che in caso di pagamento di banconote estere, il controvalore in Euro da addebitare sul conto corrente verrà determinato in base al cambio delle banconote estere, vigente il giorno del pagamento, indicato negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico.
Art. 22. - Per i conti espressi in valuta estera, le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni di valuta diversa, ivi compreso l’Euro, da quella in cui e’ espresso il conto stesso.
Gli assegni dovranno riportare:
a) l’indicazione, immediatamente prima dell’importo in cifre, della sigla della valuta;
b) l’indicazione per esteso della valuta e dell’importo in lettere.
I titoli saranno comunque emessi solo in Euro o in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi.
Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per l’importo risultante dalla conversione tra due monete effettuata sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione.
Per l’estinzione dell’assegno e l’operazione di arbitraggio verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposti al pubblico.
Il Correntista, solo in caso di emissione di assegni in valuta estera (escluso quindi l’Euro) si impegna a non apporre la clausola "IN EFFETTIVO" di cui all’art. 1279 del Codice Civile (e cioè la consegna di banconote estere).
Ove, in caso di inosservanza dell’impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola "IN EFFETTIVO" e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità di banconote esistenti; in caso di impossibilità della Banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà il pagamento dell’assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza.
Nel caso consentito, di assegni emessi in Euro, il controvalore in valuta da addebitare e’ quello risultante dal cambio di listino BNL del giorno di estinzione.
Art. 23. – Per l’apertura del Conto il Cliente deve necessariamente comunicare gli estremi di un conto corrente bancario.
Il Conto di cui al precedente comma deve essere esclusivamente un conto corrente bancario di cui il Correntista sia titolare o contitolare, aperto presso banche autorizzate a svolgere l’attività bancaria in Italia.
La Banca si riserva la facoltà di non provvedere all’apertura del Conto fino a quando gli estremi identificativi di tale conto siano stati verificati. In tal caso la Banca informa tempestivamente il Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, al fine di consentire l’operatività su tale conto.
Il contratto deve intendersi perfezionato al momento della ricezione da parte del Cliente dell’accettazione della Banca. La Banca comunica la propria accettazione al cliente solo previa:
a) ricezione di copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente sottoscritti dal cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli art. 1341, 1342 cod. civ. e dell'art. 117, comma 5, del TUB;
b) identificazione del Cliente, ai sensi dell'art. 2 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifiche e integrazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197 e normativa di attuazione nonché dal D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 56 e norme attuative;
c) ricezione del primo versamento sul conto BNL.
Art. 24. - La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il Servizio, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso e dovuti ad eventi non imputabili alla Banca.
NORME CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CANALITA’ DIRETTA
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Il presente servizio, che regola i rapporti a distanza tra la Banca ed il Cliente, consente al Cliente titolare del presente contratto di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione attualmente disponibili, o che venissero in seguito rese disponibili dalla Banca Nazionale del Lavoro (di seguito denominata “Banca”), su tutti i rapporti bancari di cui risulti, ora e anche in futuro, intestatario o cointestatario, in quest’ultimo caso limitatamente ai soli rapporti cointestati a firme disgiunte. L’operatività a distanza di cui al precedente paragrafo potrà avvenire attraverso i servizi di Banca telefonica, Banca via internet e Banca via telefono cellulare, (in seguito congiuntamente denominati “Servizi” e separatamente “Servizio”), e/o attraverso le modalità alternative/aggiuntive che venissero in futuro rese disponibili dalla Banca (WebTV, PDA e altro).
I Servizi sono regolati dalle specifiche sezioni di seguito riportate:
A) Banca via internet, Banca telefonica e Banca via telefono cellulare (quest’ultima, una volta/non appena operativa) tramite le funzionalità di tipo informativo e dispositivo inerenti i servizi banking e trading.
B) Banca via internet per le sole funzionalità inerenti l’e-commerce, ossia la possibilità di acquistare direttamente nel sito prodotti e servizi offerti da soggetti terzi, a particolari condizioni.
Art. 2 - Il Cliente può utilizzare i Servizi relativamente ai rapporti di conto corrente, deposito titoli, gestioni patrimoniali, carte di debito e/o credito, assicurazioni vita, finanziamenti e prestiti, portafoglio commerciale e altri rapporti che dovessero essere resi disponibili attraverso i suddetti Servizi, nonché sottoscrivere - ove previsto - prodotti bancari e/o assicurativi e di altro genere, a condizione che il Cliente stesso risulti come intestatario o cointestatario a firme disgiunte.
Art. 3 - Il Servizio prevede: Canone periodico e Contributo di attivazione (cfr. Allegato A). Il costo delle singole operazioni effettuate mediante i Servizi ivi citati è regolato dalle condizioni applicate alla tipologia di C/C utilizzato nell’operatività. Per quanto xxx non espressamente indicato, i prezzi e le condizioni dei servizi offerti sono quelli portati a conoscenza dalla Banca in applicazione della legge sulla trasparenza bancaria. Eventuali variazioni saranno comunicate dalla Banca secondo le modalità previste dall’art. 15 del contratto di conto corrente.
Art. 4 - Le comunicazioni informative o l’esecuzione di ordini potranno non essere effettuate a seguito di cattivo funzionamento del sistema, degli impianti telefonici ed elettronici o di situazioni e circostanze non addebitabili alla Banca o non prevedibili dalla stessa.
Art. 5 - Servizio potrà essere sospeso o abolito in qualunque momento qualora eventi connessi con l’efficienza e/o la sicurezza del Servizio stesso lo rendano necessario e senza responsabilità in capo alla Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Art. 6 - Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente ha facoltà di recedere dallo stesso in qualunque momento, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta; con tale modalità è anche riservato alla Banca il diritto di recedere, in qualsiasi momento, ma con il preavviso di 5 giorni, ovvero qualora sussista un giustificato motivo anche senza preavviso. È in facoltà della Banca operare temporanee sospensioni del presente contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo. Nel caso di recesso di una delle parti il Cliente dovrà restituire alla Banca il materiale consegnato per l’operatività del presente Servizio, ma i rapporti sottostanti continueranno ad essere regolati secondo le rispettive normative. Nel caso, invece, di recesso o estinzione di uno o più contratti cui accede il presente Servizio, l’operatività dello stesso permarrà per i restanti rapporti se tra questi c’è quello che è stato indicato come C/C di regolamento. In caso di recesso o estinzione di tutti i rapporti bancari, il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto.
Art. 7 - La Banca consegna al Cliente gli strumenti di sicurezza necessari all’accesso dei Servizi (cfr. Allegato A). Tali strumenti sono di uso strettamente personale, non possono essere ceduti a terzi, sono di proprietà della Banca e non devono essere conservati insieme. Il Cliente sarà responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito degli strumenti di sicurezza da parte di chiunque, nonché del loro smarrimento o sottrazione. Nel caso di smarrimento o sottrazione il Cliente sarà tenuto a denunciare l’evento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e ad informare immediatamente la Banca mediante comunicazione anche telefonica, ovviamente nell’orario di operatività del Servizio. Nel corso della telefonata, l’operatore confermerà al Cliente l’avvenuto blocco dei suoi sistemi di sicurezza. Entro due giorni lavorativi da quello della telefonata, il Cliente sarà tenuto ad inviare, anche a mezzo fax, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Prima di ottenere informazioni e/o disporre operazioni, il Cliente dovrà comunicare, ove richiesto dalla Banca, i dati relativi agli strumenti di sicurezza. La Banca identificherà il Cliente attraverso gli strumenti di sicurezza forniti. La Banca, al momento della ricezione della comunicazione tramite una telefonata, o dalla rete telematica denominata Internet, ha l’onere di verificare unicamente che il soggetto che richiede l’informazione e/o dispone l’operazione si qualifichi e consenta la sua identificazione attraverso gli strumenti di sicurezza forniti. Di conseguenza, una volta assolto dalla Banca l’onere di cui sopra, la disposizione richiesta si intende regolarmente conferita dal soggetto titolare degli strumenti di sicurezza, i cui dati sono stati comunicati tramite internet o telefonicamente. In ogni caso la Banca non risponde al Cliente di ogni dannosa conseguenza comunque derivante dall’utilizzazione del Servizio che non sia dovuta al mancato, corretto assolvimento dell’onere dell’identificazione su menzionato. Per ragioni di tutela della sicurezza, i suddetti strumenti possono essere periodicamente sostituiti a cura della Banca. In particolare ai fini di una verifica delle comunicazioni intercorse, il Cliente prende atto e accetta che le conversazioni telefoniche sono soggette a registrazione su nastro magnetico o altro analogo supporto, da parte della Banca, anche a fini probatori.
Art. 8 - Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente contratto, si intendono qui richiamate le norme regolanti i singoli contratti già sottoscritti dal Cliente, cui accede il presente Servizio, purché non incompatibili.
CONDIZIONI SPECIALI
SEZIONE A) Banca via internet, Banca telefonica, Banca via telefono cellulare
Art. 1 - Le informazioni sono fornite, attraverso l’utilizzo di uno dei Servizi prescelti, con riguardo alla situazione del rapporto che risulta al momento della richiesta, situazione che è soggetta a possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle relative operazioni. L’operatività bancaria è riferita ai prodotti e servizi che verranno via via resi disponibili e comunicati sul sito o all’indirizzo e-mail ovvero al domicilio del Cliente. Il Cliente stesso potrà, inoltre, prendere visione dei prodotti e servizi offerti dalla Banca, nonché sottoscrivere - ove previsto - prodotti bancari e/o assicurativi e di altro genere, a condizione che egli risulti come intestatario o cointestatario a firme disgiunte.
Il Cliente, nell’utilizzo di ciascun Servizio, conviene:
- di essere responsabile dell’utilizzo dello stesso, comunque e da chiunque effettuato, per tutte le operazioni eseguite a mezzo di esso;
- di essere identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica degli strumenti di sicurezza allo stesso assegnati in fase di sottoscrizione del presente contratto;
- di riconoscere fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza dell’utilizzo dei Servizi.
Con riferimento alle operazioni dispositive, il Cliente è consapevole che l’operatività avverrà a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati.
Art. 2 - I Servizi internet sono in funzione dalle 00.00 alle 24.00 di ogni giorno dell’anno fatto salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca (con apposite comunicazioni scritte o mediante indicazioni sulle pagine del sito internet) o a causa di quanto previsto negli articoli 5 e 6 delle condizioni generali del presente contratto.
Art. 3 - Il Cliente potrà conferire gli ordini relativi ai servizi di investimento secondo le modalità e le condizioni previste dal contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (d’ora in avanti contratto di negoziazione) già sottoscritto o che provvederà a sottoscrivere. Xxxxx restando quanto previsto dall’articolato normativo del predetto “Contratto di negoziazione” e con particolare riguardo al conferimento degli ordini dallo stesso Contratto previsto, il Cliente potrà impartire gli ordini di negoziazione su strumenti finanziari anche a mezzo computer, prendendo, comunque, atto che le modalità di esecuzione “online” potranno indurre il Cliente stesso a moltiplicare, anche nell’ambito della medesima giornata, il numero delle operazioni e conseguentemente i rischi connessi con evidente incidenza anche sulle commissioni dovute.
È poi a disposizione del Cliente, per l’ipotesi di eventuali cadute, anche temporanee, del sistema automatizzato “Trading on line”, il Servizio Banca telefonica regolamentato sempre nella Sezione A (Operatività Banca telefonica), da utilizzare come canale alternativo per la negoziazione e la verifica dello stato degli ordini impartiti. L’utilizzo del servizio Banca telefonica comporta, comunque, l’applicazione di tutte le norme e condizioni relative al servizio stesso. L’operatività può essere limitata a specifici strumenti finanziari e mercati; delle relative comunicazioni sarà data tempestiva informazione al Cliente attraverso il sito o all’indirizzo e-mail ovvero al domicilio indicati dal Cliente stesso. La Banca provvede a rispettare gli obblighi di attestazione degli ordini, di cui all’art. 60 del regolamento CONSOB n. 11522/98, avvalendosi della stessa rete Internet e con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità dell’attestazione su supporto duraturo. Nell’ambito del presente Servizio, la Banca può avvalersi di soggetti terzi al fine di fornire al Cliente alcune informazioni relative alla prestazione del Servizio stesso (quali le informazioni, di cui all’art. 28 comma 2 del Regolamento Consob 11522/98, sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni disposte). La Banca risponde unicamente della scelta riguardo al soggetto incaricato di fornire le informazioni e non è responsabile per ogni conseguenza che dovesse derivare al Cliente per le informazioni fornite dai soggetti incaricati.
Art. 4 - Alle informazioni richieste ed alle disposizioni impartite, la Banca da esecuzione secondo gli orari e le modalità portate a conoscenza del Cliente attraverso il risponditore telefonico automatico. Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salvo diversa disposizione del Cliente, tuttavia, qualora siano impartite alla Banca in circostanze di indisponibilità del sistema, esse potranno essere accolte come prenotazioni ed immediatamente eseguite al ripristino della normale funzionalità. Le operazioni invece non eseguibili in tempo reale, anche a causa di limiti di orario, sono effettuate dalla Banca trascorso il tempo strettamente necessario per provvedere. Il Servizio può comportare la necessità di integrare la disposizione telefonica e/o la sua esecuzione, in applicazione di vigenti norme di legge e/o di regolamento, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una od entrambe le parti contrattuali.
La Banca, anche nell’interesse del Cliente, potrà non dare corso alla richiesta telefonica in ipotesi di gravi e fondati motivi di sospetto in ordine alla regolarità della richiesta. In ogni caso, qualora le circostanze lo facciano ritenere opportuno, la Banca ha facoltà di richiedere al Cliente, prima di dare corso all’operazione, ulteriori precisazioni (quali ad esempio una conferma scritta, notizie, informazioni, ecc.). È altresì in facoltà della Banca porre limiti operativi (ad esempio, limiti di importo) alle disposizioni consentite con il presente Servizio.
Art. 5 - Il Cliente potrà accedere ai servizi che gli saranno messi a disposizione di volta in volta attraverso un apparecchio telefonico cellulare, quando l’operatività via telefono cellulare sarà attivata.
Art. 6 - Il Cliente può immettere testi o messaggi nella aree pubbliche del sito. L’inserimento di materiale pubblicitario o promozionale è espressamente vietato. La Banca si riserva il diritto di verificare preventivamente e di non far apparire a propria esclusiva discrezione qualunque messaggio pubblico che risulti in violazione del presente contratto o della legge in generale.
SEZIONE B) Banca via internet: e-commerce
Nel sito il Cliente troverà prodotti e servizi offerti da soggetti terzi che potrà, in via telematica, acquistare, a particolari condizioni, con le modalità di pagamento che saranno indicate nello stesso sito. Il rapporto contrattuale è instaurato esclusivamente tra il Cliente e il fornitore; la Banca si limita a gestire il regolamento finanziario delle transazioni commerciali. L’e-commerce è fornito da BNL Direct Services S.p.A. in base alle specifiche Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio.
NORMA DI CHIUSURA
Clausola sospensiva - Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso.