INCENDIO/FURTO/KASKO
LOTTO N. 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI JESI
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0
00000 Xxxx (XX)
C.F./P.I. 00135880425
e
Società Assicuratrice Agenzia di
.
.
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: 31.12.2014
Alle ore 24.00 del: 31.12.2017
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
Art.1 Definizioni
Art.2 Veicoli assicurati
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.4 bis Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto Art.7 Proroga in caso di sinistro grave
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Ispezione delle cose assicurate
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola broker
Art.17 Rinvio alle norme di legge
Art.18 Estensioni territoriali
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Oggetto dell’assicurazione
Art.2 Prestazioni aggiuntive
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Eventi esclusi
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno
Art.4 Determinazione/Valutazione del danno
Art.5 Mandato periti
Art.6 Identificazione dei veicoli
Art.7 Limite massimo dell’indennizzo
Art.8 Riparazioni
Art.9 Pagamento dell’indennizzo
Art.10 Rinuncia all’azione di surroga
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato : | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati | |||||||||
Danno Parziale : | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. | |||||||||
Danno Totale : | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a: • Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero • ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. | |||||||||
Accessorio : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. | |||||||||
Optional : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. | |||||||||
Veicolo : | Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, dei membri della Giunta e dei dipendenti dell’Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi. |
Art.2 – Veicoli assicurati
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti (anche se di familiari e/o di terzi);
B – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri e del Segretario (anche se di familiari e/o di terzi);
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
La garanzia è inoltre estesa al personale dipendente dell’Ente, distaccato presso Aziende, società o Enti in virtù di appositi atti dell’Amministrazione
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art.3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
Xxx ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo del contratto, per ulteriori tre anni, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 4 bis – Tracciabilità dei flussi finanziari
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.6 – Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l’Assicurazione ad un premio più elevato, nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.
In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all’eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.
La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l’applicazione dell’incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.
La Società ha inoltre facoltà di recedere dall’Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione,
nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.
Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’art. 14 Informativa sui danni.
Art.7 - Proroga in caso di sinistro grave
Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.
In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 50%.
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Le spese conmtrattuali e di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario.
Art.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
🕢 la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
🕢 rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.16 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Marsh SpA in qualità di broker ai sensi dell’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh SpA.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato e/o /Contraente.
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.18 – Estensioni territoriali
Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx. L’Assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema “Carta Verde”.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, xxxxxxx, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora.
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)
Art.2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo (da prestarsi in alternativa al precedente punto b)
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.
d) Ricorso terzi da incendio
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge
n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art.1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo e colpa grave del conducente e/o dell'Assicurato;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
6. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
7. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza d sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s. i. e m. (nuovo codice della strada)
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l’Ufficio preposto del Contraente ha ricevuto la richiesta scritta di indennizzo da parte del danneggiato, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del veicolo, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del P.R.A..
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
L’Assicurato sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di qualsiasi altra polizza a copertura del mezzo a semplice richiesta da parte della Società.
Qualora non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla presente polizza, l’Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al momento della denuncia di sinistro o successivamente a richiesta della Società
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX, in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi dodici mesi.
Art.5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art.6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/sindaco/amministratore/consigliere autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata.
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti (anche se di familiari e/o di terzi);
B – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri e del Segretario (anche se di familiari e/o di terzi);
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
Massimale a P.R.A. per sinistro | € | 15.000,00 |
Premio lordo €/Km | € | |
Percorrenza kilometrica prevista | Km | 50.000 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte (13,5%) | € | .= |
TOTALE | € |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro | |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e) e g) | Somma assicurata | Scop.10%, min. € 300,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera f) | 10.000,00.= | ==== |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 750,00.= | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 750,00.= | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 250,00.= | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | 250,00.= | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Ricorso terzi da incendio | 300.000,00 | ==== |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 75% del valore | ==== |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ