CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ALLEGATO 3
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett.
b) punto 2, del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n.3 apparecchi per la produzione di membrane Immunoblot - CIG: 7617016074
PREMESSA
Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura dei beni oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato. Le disposizioni del presente documento si intendono integrate con il disposto di cui al D.Lgs 50/16, nonché con la restante documentazione di gara.
Art. 1
(AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO)
1. Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 della fornitura di n.3 apparecchi per la produzione di membrane Immunoblot - CIG: 7617016074.
2. I prodotti forniti dovranno rispondere alle norme legislative di sicurezza, protezionistiche, antinquinamento e antinfortunistica attualmente in vigore.
3. I beni dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
4. La ditta aggiudicataria sarà informata mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata
A.R. e/o posta prioritaria, fax, e-mail. L’invio dell’ordinativo di fornitura (buono d’ordine) costituisce perfezionamento del contratto e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.
Art. 2
(PREZZO E MODALITA’ DI OFFERTA)
1. L’offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (trasporto, ritiro usato, imballo, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.
Art. 3
(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA)
1. La ditta fornitrice, successivamente alla notifica dell’aggiudicazione della fornitura in proprio favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
b) consegna, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
c) installazione, messa in uso e attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
d) garanzia, secondo quanto disposto nel successivo art. 8;
e) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 9;
f) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 10.
Art. 4
(DEPOSITO CAUZIONALE – IMPOSTA DI BOLLO)
1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l’accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell’intera documentazione sottoscritta, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell’Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall’articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dando esecuzione al disposto di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.
2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
3. La ditta aggiudicataria dovrà altresì inviare ricevuta dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801.
Art. 5
(CONSEGNA)
1. L’Amministrazione appaltante provvederà ad inviare la comunicazione di aggiudicazione per i beni oggetto della fornitura.
2. La consegna di detti beni dovrà essere effettuata in porto franco, senza onere alcuno per l’Istituto appaltante, presso la Sede centrale, Via Appia Nuova, 1411 – 00000 Xxxx – D.O. Diagnosi delle Malattie Virali e delle Leptospirosi, come di seguito indicato:
• n.2 MINI-PROTEAN Tetra Cell 4 gel-cell - Piano Primo – Sala di Ingegneria Genetica;
• n. 1 Trans-Blot Cell with Plate Electrodes e Super Cooling Coil - Piano Primo - Sala di Ingegneria Genetica.
Dalle ore 08:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.
3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque previo accordo con il responsabile del laboratorio di destinazione e/o altra persona all’uopo incaricata.
4. I beni forniti dovranno essere corredati di manuali d’uso in lingua italiana / lingua inglese ed eventuali manuali tecnici, se previsti, e di ogni altro tipo di documentazione tecnica e accessori di base atti ad assicurare il soddisfacente funzionamento ed utilizzo degli stessi, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche di questi, nonché degli accessori indicati nell’offerta tecnica.
5. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto nell’offerta tecnica, nell’intera documentazione e nell’ordinativo di fornitura, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a provvedere all’immediato ritiro a sue spese e alla relativa sostituzione, sempre a sue spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione.
6. La ditta provvederà a proprie spese al ritiro ed all’eventuale smaltimento di n. 1 apparecchiatura.
(MESSA IN USO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)
1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese, oltre alla consegna, le operazioni di installazione e quelle necessarie alla messa in uso dei beni forniti, sino al raggiungimento della piena funzionalità degli stessi, nonché le prove tecniche di funzionamento.
2. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate dalla Ditta fornitrice entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e comunque previo accordo con gli incaricati della Direzione Tecnica e Patrimoniale dal lunedì al venerdì ore 08:00/12:30 esclusi i festivi ai seguenti recapiti: Tel. 00-00000000 FAX 00- 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
3. Le attività finalizzate all’attestazione di regolare esecuzione del contratto di fornitura oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte in contraddittorio, da una rappresentanza della Ditta fornitrice e uno o più incaricati dell’Amministrazione appaltante.
4. Tutti i costi inerenti alle operazioni descritte nei precedenti commi sono a totale carico della Ditta fornitrice, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche di tali servizi (ad es. manodopera, personale tecnico specializzato, materiali e/o strumenti, missioni e trasferte, etc.).
5. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia positivo, l’Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura nei termini previsti dal successivo articolo 8. Non sono ammesse forme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto.
6. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia negativo, la Ditta fornitrice ha l’obbligo di ritirare a propria cura e spese i beni non idonei o non conformi e di sostituirli con altri nuovi, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 6, obbligherà la ditta fornitrice a corrispondere all’Amministrazione appaltante una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 7
(FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE)
1. Qualora l’uso dei beni forniti richieda conoscenze e/o competenze specifiche da parte degli operatori, la Ditta fornitrice si impegna alla formazione e all’addestramento di base del personale utilizzatore dell’Amministrazione appaltante, in particolare per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi degli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.. Inoltre particolare attenzione dovrà essere riservata agli strumenti utilizzati per prove che impattano sull'accreditamento ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (es. utilizzo dell'apparecchiatura e taratura delle stesse, ecc…). In tal caso sarà concordato tra le parti un calendario di attività, al fine di rendere più agevoli e meno onerose possibile per le parti le operazioni necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.
2. L’attività formativa dovrà svolgersi presso la sede dell’Istituto appaltante ove risiede la struttura di destinazione dei beni forniti (luogo di consegna), durante l’orario di lavoro.
3. Tutti i costi e gli oneri derivanti da quanto descritto nei precedenti commi, eccetto la messa a disposizione dei locali, sono a totale carico della Ditta fornitrice (ad es. personale specializzato, spese di trasferta e missione, etc.), intendendosi l’offerta formulata remunerativa anche per tali prestazioni.
(GARANZIA)
1. La Ditta fornitrice si impegna a garantire i beni oggetto della presente fornitura, esenti da tutti i vizi e/o gli inconvenienti non derivanti da caso fortuito, forza maggiore, normale usura o responsabilità dell’Amministrazione, per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto, secondo quanto previsto in proposito dalle norme vigenti. Pertanto la Ditta si obbliga a rimuovere a totale propria cura e spese, ivi compresi i costi di ritiro, di spedizione presso centri di assistenza e di riconsegna dopo l’intervento, tutti i difetti che si dovessero manifestare durante tale periodo nei beni forniti.
Art. 9
(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)
1. La ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d’ordine con il quale è richiesta la fornitura. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo alla fornitura in questione e dovranno pervenire a seguito di attestazione e regolare esecuzione del contratto.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di attestazione e regolare esecuzione della fornitura, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all’uopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all’articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. E’ fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Amministrazione appaltante.
5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l’Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Il codice univoco inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
Art. 10
(PENALI)
1. L’ordinativo di fornitura, pervenuto alla Ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, installazione, messa in uso e prove funzionali dei beni oggetto del contratto di fornitura (articoli 5 e 6), per cause non imputabili all’Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all’Amministrazione appaltante una penale dell’ 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle ipotesi di ritardo nella sostituzione di beni difformi/difettosi, nei termini previsti dall’articolo 5, comma 5 e dall’articolo 6, commi 6 e 7.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all’applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall’Amministrazione appaltante alla Ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La Ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. L’Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 4, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
Art. 11
(FORO)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 12
(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)
1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
Art. 13
(TRATTAMENTO DEI DATI)
1. Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l’esecuzione della presente procedura.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/03, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’amministrazione;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente della Direzione acquisizione Beni e Servizi.
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione.
PER ACCETTAZIONE
(data) LA DITTA:
(Timbro e firma del legale rappresentante)
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art.4, commi 1 e 3; art. 5, comma 5; art. 6, commi 3 e 4; art. 7, commi 1, 2 e 3; art. 8,
comma 1; art. 9, commi 1, 2 e 4; art. 10, commi 2,3,4,5 e 6; art. 11, comma 1.