CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI AERONAUTICI
Schema di capitolato lotto 2
CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI AERONAUTICI
Durata del contratto
POLIZZA SECONDO RISCHIO
Dalle ore 24.00 del : | 30/06/2013 |
Alle ore 24.00 del : | 30/06/2015 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Definizioni comuni alle sezioni tutte
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e, ai soli effetti delle prestazioni della presente assicurazione, anche tutti i suoi amministratori e i suoi dipendenti; Assicurazione, a seconda del contesto, la prestazione indennitaria della Società o il contratto di assicurazione;
Attività istituzionale/statutaria, l’attività risultante dal Decreto Legislativo 25 Luglio 1997
n. 250 “Istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.)” e/o dallo statuto dell’Assicurato e successive leggi, atti, o integrazioni;
Polizza, il documento che prova l'assicurazione;
Premio, la somma dovuta dall'Assicurato alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione;
Società, la compagnia d’assicurazione dellegataria e le eventuali compagnie coassicuratrici
Definizioni specifiche del Capo I – sezioni I,II,III e IV
Nel testo che segue si intende per:
Aeromobile, ogni macchina atta al trasporto per aria di persone e/o cose, come definita dalle norme vigenti;
Aeromobile militare, l’aeromobile di proprietà e/o esercito dalle Forze Armate;
Aeroporto e/o Eliporto, l’area e le infrastrutture permanentemente adibite al movimento degli aeromobili, all'assistenza agli stessi ed ai passeggeri ed alla movimentazione e deposito delle merci e dei bagagli e comunque l’area aeroportuale che risulta sotto le competenze dell’Enac.
Atto, ogni normativa, regolamentazione, certificazione, abilitazione, qualificazione, autorizzazione, concessione, licenza, prescrizione ed ogni altro documento emesso e/o prestazione effettuata dall’Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale/statutaria;
Avvenimento, un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo di polizza e riconducibile a cause, circostanze o condizioni comuni, simili o collegate.
Cose, gli oggetti materiali, diversi dagli aeromobili, e gli animali;
Xxxxx, se si tratta di persone o animali: la morte o le lesioni; se si tratta di oggetti materiali: la distruzione o il deterioramento (danneggiamento);
Danno involontario, danno derivante da comportamento non doloso e del quale l’Assicurato sia civilmente responsabile a sensi di legge;
Esercente, colui che assume l’esercizio dell’aeromobile, ai sensi dell’art. 874 cod. nav.;
Franchigia, la parte di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato;
Grounding, l'interruzione totale - con o senza sospensione o ritiro del certificato di navigabilità - dell'attività di volo di uno o più aeromobili, decretata nell'interesse della sicurezza, dalle competenti Autorità aeronautiche.
Tale interruzione dovrà essere conseguente a difetti, accertati o sospettati, in almeno due aeromobili ed inoltre dovrà essere decisa contemporaneamente nei confronti di tutti gli aeromobili, soggetti all'Autorità aeronautica decretante il “grounding”, che si trovino nelle medesime condizioni, indipendentemente dal numero degli stessi che determineranno in concreto la risarcibilità dei danni da “grounding” a norma della presente polizza.
Ai fini dell'operatività dell'assicurazione, lo stato di “grounding” dovrà inoltre essere decretato a seguito di un sinistro aeronautico;
Passeggero, il soggetto terzo trasportato a bordo dell’aeromobile;
Prodotto aeronautico, l'aeromobile finito, i singoli componenti dello stesso ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo. Non sono pertanto considerati prodotti aeronautici i missili, i satelliti, i veicoli spaziali, i relativi equipaggiamenti ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al loro funzionamento ed utilizzo a terra e nello spazio;
Prodotto aeronautico militare, il prodotto aeronautico di proprietà delle o in uso e/o dotazione alle Forze Armate;
RC Prodotti, la responsabilità facente capo all’Assicurato in relazione all’attività da questo svolta ma verificatisi successivamente allo svolgimento dell’attività stessa. In particolare rientrano in tale fattispecie i danni:
- derivanti dall’effettuazione dell’attività di gestione diretta di aeroporti e verificatisi dopo la conclusione della prestazione fornita dall’Assicurato;
- derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale;
Sinistro aeronautico, il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l’assicurazione, dal quale è derivato danno a:
- prodotti aeronautici;
- persone e/o cose e/o aeromobili derivante dall’utilizzo di prodotti aeronautici;
Sinistro aeroportuale, il verificarsi, all’interno di uno degli aeroporti italiani, del fatto per il quale è prestata l’assicurazione dal quale è derivato danno a persone e/o cose;
Volo, per i velivoli: il periodo che va dall’inizio della corsa di decollo al termine della corsa di atterraggio; per gli elicotteri: il periodo durante il quale i rotori sono in movimento.
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E VARIAZIONI
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile).
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio se sottoscritte o conosciute dall’Assicurato; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
La Società prende atto dell’esistenza di polizze stipulate dai Gestori totali, parziali e/o precari degli aeroporti a copertura della loro responsabilità verso i Terzi.
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante e gli amministratori dell’Assicurato;
b) i dipendenti dell’Assicurato ed i lavoratori parasubordinati che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
c) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
ART. 5 - ESCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E ASSIMILATI
La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso dell’Assicurato;
g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.
ART. 6 - RISCHI ATOMICI
La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche.
ART. 7 - DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO
Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.
ART. 8 - ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
ART. 9 - DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO
La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:
o presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
o ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.
La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione i ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata , che sia causa di un’anormale condotta dell'aeromobile.
Nonostante qualsiasi altra disposizione di Xxxxxxx, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.
Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.
ART. 10 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale nel territorio italiano.
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo, e la causa del sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, o gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).
ART. 12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI DIFESA
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati con essa preventivamente concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 13 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 120° giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione della lettera stessa.
Nel caso di recesso sopraindicato e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà alla Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile e pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
ART. 14 - DECORRENZA DELLA GARANZIA, PAGAMENTO DEL PREMIO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 136/2010 si precisa che:
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio della presente polizza è convenuto in base ad elementi di rischio indicati preventivamente dalla Contraente in sede di gara.
Pertanto non è prevista la regolazione del premio alla fine dell’annualità assicurativa.
ART. 16 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
ART. 17 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1 e 13 delle presenti Condizioni Generali sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, anche il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso od alla risoluzione.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede dell’ Assicurato o del Contraente.
ART. 19 - CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker, Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa.
Tutte la comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o fax per il tramite del Broker.
Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.
ART. 20 - COASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, eventualmente partecipante, risulta dal seguente prospetto .
Il rischio, così come indicato in sede di offerta pubblica, viene stabilito in :
compagnia ...... | quota % premio € | di cui Imposte |
compagnia ...... | quota % premio € | di cui Imposte |
compagnia | quota % premio € | di cui Imposte |
CAPO I RESPONSABILITA’ CIVILE AERONAUTICA
CAPO I - Sezione I
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GESTORE AEROPORTUALE ENAC
ART. 21 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili conseguenti ad un avvenimento verificatosi in relazione all'attività di gestione Xxxxxxx o Parziale di aeroporti e/o di altri siti aeronautici in cui l’Assicurato svolge le attività per cui è prestata l’assicurazione.
ART. 22 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi;
d) da furto;
e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge;
g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie;
m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti.
CAPO I - Sezione II
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE GESTORE AEROPORTUALE TERZO
ART. 23 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili conseguenti a sinistri aeroportuali e/o aeronautici verificatisi all’interno degli aeroporti concessi dall’Assicurato in gestione Totale o Precaria a Terzi.
ART. 24 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi;;
d) da furto;
e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge;
g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
l) derivanti da responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie;
m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti.
CAPO I - Sezione III
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE
DALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (ESCLUSA GESTIONE AEROPORTUALE)
ART. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) Responsabilità per danni a persone e cose
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi a seguito dell’emissione - o della mancata emissione - degli atti o dell’effettuazione delle prestazioni oggetto dell’attività dell’Assicurato, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o aeromobili in conseguenza di un sinistro aeronautico.
B) Responsabilità per danni da grounding
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento ai proprietari e/o esercenti degli aeromobili finiti per danni da perdita d'uso conseguente a "grounding" degli aeromobili stessi decretato a seguito di un sinistro aeronautico risarcibile sotto il punto A) che precede.
ART. 26 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE
Ai fini della presente sezione l'assicurazione vale per i sinistri con danni a persone e cose e/o aeromobili verificatisi durante il periodo di vigenza della stessa e per i "grounding" che abbiano inizio nello stesso periodo.
In caso di aeromobile disperso il sinistro s'intende avvenuto nel momento immediatamente successivo a quello delle ultime notizie.
ART. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione R.C. derivante dall’attività istituzionale non comprende:
a) i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in ragione di attività svolte e/o di atti emessi precedentemente alla data di costituzione dell’Ente Assicurato o da soggetti diversi dall’Assicurato stesso e confluiti all’interno della struttura organizzativa dell’Assicurato in data successiva a quella di costituzione a meno che l’Assicurato non abbia emesso un documento di validazione e/o aggiornamento riguardante lo specifico atto di cui trattasi;
b) i danni a cose e/o aeromobili in qualsiasi modo detenuti od eserciti dall'Assicurato;
c) le spese e gli oneri sostenuti a seguito dell’emissione di un atto non “conforme” che non ha dato origine ad un sinistro aeronautico e/o aeroportuale;
d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società ovvero che i risultati delle stesse siano utilizzati dalla Società in sede giudiziaria;
e) i danni derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle previste da norme primarie e/o secondarie;
f) gli importi che l'assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (“punitive” o “exemplary damages”);
g) i danni da perdita d'uso di un aeromobile non danneggiato in un sinistro, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile abbia effettuato un atterraggio forzato e ad eccezione di quanto stabilito all’art. 25 lettera B);
h) i danni da perdita d'uso di un aeromobile causata da fatto gravemente colposo dell'Assicurato per non aver preso le misure necessarie al fine di procurare o consegnare tempestivamente al proprietario od all'esercente dello stesso i prodotti aeronautici necessari per la rimessa in efficienza dell'aeromobile;
i) i danni a prodotti aeronautici militari derivanti dall’emissione (o dalla mancata emissione) di atti, o dall’effettuazione di prestazioni, riguardanti tali prodotti;
j) i danni derivanti da mancato uso di prodotti aeronautici militari.
CAPO I - Sezione IV
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AEROMOBILI
(Forma Contingency)
ART. 28 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili involontariamente cagionati a terzi:
- sulla superficie;
- in conseguenza di urto in volo;
derivanti da un sinistro aeronautico cagionato da un aeromobile a bordo del quale si trovi un dipendente dell’Assicurato o persona qualificata comandata dall’Assicurato per lo svolgimento di mansioni alle quali è istituzionalmente preposto.
Inoltre la Società risponde dei danni subiti dalle merci o dai passeggeri dal momento in cui salgono a bordo degli aeromobili fino al momento in cui ne sono discesi .
L’assicurazione opera a secondo rischio e cioè ad esaurimento di ogni altra polizza vigente per il medesimo rischio. Qualora tale polizza non esista o non sia operante l’assicurazione opererà a primo rischio così come in caso di azione di rivalsa del Danneggiato o suo assicuratore nei confronti dell’Assicurato.
ART. 29 - RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo dell’Esercente a causa di uno degli eventi menzionati nel suddetto articolo 5. L’aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo dell’Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito all’Esercente medesimo in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di cui al successivo articolo e completamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Comuni a tutte le Sezioni ed al precedente comma, la Società non risponde dei danni:
- per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto non afferente l’attività Istituzionale e complementare dell’Assicurato;
- a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione per le lavorazioni;
- derivanti da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;
- alle cose che il passeggero conserva presso di sé;
- verificatisi in occasione di impiego dell’aeromobile a scopo illecito.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE COMUNI ALLE SEZIONI TUTTE
ART. 30 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO
Le garanzie di cui alle Sezioni I, II, III, IV e V, valgono per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro di cui l’Assicurato debba rispondere, in tutto o in parte, quale soggetto istituzionalmente preposto ai compiti di cui all’art. 2 dello statuto dell’Ente e successive leggi, atti, variazioni e/o regolamenti.
La Società dichiara altresi di aver preso visione della nota informativa redatta dal broker che riepiloga, a titolo indicativo e non esautivo, le attività assicurate svolte dall’Assicurato.
E’ coperta inoltre, secondo quanto disposto specificatamente nel Capo I e Capo II, la responsabilità civile personale degli Amministratori, di dirigenti, quadri e dipendenti dell’Assicurato per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a dipendenti, personale parasubordinato e terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
Detta garanzia vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96.
ART. 31 - MASSIMALE
La presente assicurazione opera in eccesso al limite di Euro 50.000.000,00 erogato dalla polizza di Responsabilità Civile Rischi Aeronautici n. ………………,in delega ……………, e fino a concorrenza del massimale per sinistro e per anno di Euro 150.000.000,00.
Relativamente alle garanzie prestate al CAPO I - Sezione III lettera B), è previsto un sotto limite pari alla differenza in dollari tra € 50.000.000, previsto dalla polizza di primo rischio sopramenzionato, ed USD 125.000.000.
Pertanto, la presente polizza tiene indenne l’Assicurato esclusivamente per la parte di risarcimento in eccesso al massimale di primo rischio sopramenzionato.
ART. 32 - STATO DI RISCHIO
L’Assicurato dichiara che:
a) all’inizio dell’assicurazione il numero dei propri dipendenti è pari a 848 unità di cui 49
dirigenti e 192 addetti allo svolgimento delle attività tecnico-aeronautiche (professionali);
b) i proventi derivanti dal complesso di attività di cui sopra per l’anno 2012 è stato pari ad €
22.389.634,96.
Gli aeroporti in totale gestione diretta da parte dell’Assicurato, si cui alla sezione I, sono i seguenti:
o ALESSANDRIA
x XXXXXX
o AREZZO
o BELLUNO
o BRESSO
x XXXXX
x XXXXXX MONFERRATO
o FERRARA X. XXXX
o FOLIGNO
o GORIZIA
o LATINA
o LAMPEDUSA
x XXXX DI ROMAGNA
o NOVI LIGURE
o PALERMO BOCCADIFALCO
o PAVULLO DEL FRIGNANO
o PANTELLERIA
o RAVENNA
o RIETI
o ROMA URBE
o UDINE CAMPOFORMIDO
o VARESE VENEGONO
x XXXXXXXX
o VERONA BOSCOMANTICO
o VITERBO (Militare e solo in parte concesso ad Enac per aeroclub)
Gli aeroporti in gestione diretta parziale da parte dell’Assicurato, di cui alla sezione I, sono i seguenti:
o FORLI
o PARMA
o RIMINI MIRAMARE
o TREVISO X. XXXXXX
Gli aeroporti concessi o affidati in Totale gestione Precaria a società terze, di cui alla sezione II, sui quali insistono beni anche in gestione diretta da parte dell’Assicurato sono i seguenti:
o ALBENGA
x XXXXXX FALCONARA
o ASIAGO
o BOLZANO
o BRESCIA
o CROTONE
x XXXXX LEVALDIGI
o GROSSETO
o LUCCA TASSIGNANO
o ORISTANO
o PADOVA
o PERUGIA
o REGGIO CALABRIA
o REGGIO XXXXXX
o SALERNO
o SIENA
x XXXXXXX BIRGI
o VENEZIA LIDO
o VICENZA
Gli aeroporti affidati o concessi in gestione totale a società terze menzionate alla sezione II sono i seguenti:
Per legge speciale
o ROMA FIUMICINO
o ROMA CIAMPINO
o MILANO LINATE
o MILANO MALPENSA
o VENEZIA TESSERA
o TORINO CASELLE
o GENOVA
o BERGAMO ex D.M. 521/97
o BARI
x XXXXXXXX
o FOGGIA
o TARANTO
o NAPOLI CAPODICHINO
o FIRENZE PERETOLA
o OLBIA
o BOLOGNA
o PISA
o CAGLIARI ELMAS
o CATANIA FONTANAROSSA
o PALERMO PUNTA RAISI
o RONCHI DEI REGIONARI
o ALGHERO FERTILIA
o PESCARA
o VERONA VILLA FRANCA
o LAMEZIA TERME
ART. 33 - PREMIO E TERMINI DI PAGAMENTO
Il premio relativo alla presente assicurazione ammonta a € (pari all’offerta rilasciata
in sede di gara), come risulta dal seguente conteggio:
Premio imponibile | Imposte | Premio finito | |
CAPO I | |||
Sezione I | |||
Sezione II | |||
Sezione III | |||
Sezione IV | |||
TOTALE |
Il versamento del suddetto premio sarà effettuato dall'Assicurato alla Compagnia in due rate semestrali anticipate di pari importo rispettivamente entro il 31 Luglio e 31 Gennaio di ciascun anno
ART. 34 - BUONA FEDE
L’omissione da parte dell’Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché i suoi amministratori, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
ART. 35 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha durata 24 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2013 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2015, senza tacita proroga.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o fac-simile da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza.
Xxx ne ricorrono le condizioni previste dalla legge ed accordo tra le Parti, il contratto potrà essere rinnovato per una durata massima, non superiore ad un anno inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
ART. 36 - AVN 111 SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter,providing coverage to the Insured is or would be unlawful because itbreaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf ofthe Insured, to the extent that it would be in breach of such law orregulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage underthe Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim maybreach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonablemeasures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policyperiod which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage asspecified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall havethe right to cancel its participation on this Policy in accordance with thelaws and regulations applicable to the Policy provided that in respect ofcancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given.
In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurershall retain the pro rata proportion of the premium for the period that thePolicy has been in force. However, in the event that the incurred claims atthe effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium(as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specificprovision in the Policy relating to the return of premium, any returnpremium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation bythe Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment ortender of return premium.
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CAPO I – RESPONSABILITA’ AERONAUTICA
ART. 37 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 22 e 24 delle Condizioni Generali l'assicurazione di cui alla Sezioni I e II L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore all'interno degli aeroporti.
Nel caso di veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto, l'assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del sinistro.
La garanzia comprende anche a responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, anche se i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone terze trasportate.
ART. 38 - INCLUSIONI E PRECISAZIONI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 22, l’assicurazione di cui alla Sezione I comprende i danni a cose altrui diverse da bagagli e merci derivanti da incendio di beni detenuti dall’Assicurato.
Si precisa inoltre che a parziale deroga delle esclusioni di cui ai punti all’artt. 22 e 24 del Capo I, punti e) e g), non sono operanti in caso di danno agli aeromobili e agli altri prodotti aeronautici in genere.
A parziale deroga del punto n) del succitato art. 22 ed art. 24, vengono ricompresi i danni riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di committente a terzi di:
- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste ed installazioni, aree di manovra, infrastrutture,
- servizi/attività oggetto dell’assicurazione.
A parziale deroga del punto s) del succitato art. 22 ed art. 24, vengono ricompresi i danni riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato durante l’espletamento del servizio antincendio presso gli aeroporti a gestione diretta e gli altri aeroporti minori; relativamente agli Aeroporti concessi dall’Assicurato in gestione a Terzi, la presente assicurazione opera a secondo rischio e cioè ad esaurimento di ogni altra polizza vigente per il medesimo rischio in cui l’assicurato risulti coperto. Qualora tale polizza non esista o non sia operante, l’assicurazione opererà a primo rischio.
A deroga del punto s) del succitato art. 22 ed art. 24, vengono ricompresi i danni riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato durante il servizi di rifornimento carburante e lubrificante. La presente estensione opera a secondo rischio e cioè ad esaurimento di ogni altra polizza vigente per il medesimo rischio in cui l’assicurato risulti coperto. Qualora tale
polizza non esista o non sia operante, l’assicurazione opererà a primo rischio.
Resta inteso che le assicurazioni di cui alla sezione I,II e III valgono anche per tutte le somme delle quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere quale civilmente responsabile, anche in via solidale, ai sensi di legge, con l’esclusione dei fatti dolosi, a fronte di:
- danni imputabili o derivanti da colpa lieve o grave delle persone di cui l’Assicurato si avvale e deve rispondere ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile a precisazione di quanto stabilito all’art. 22 e 24 lett. f);
- danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile purché conseguenti a danni per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili risarcibili a termini di polizza.
ART. 39 - LIMITI TERRITORIALI
A parziale deroga dell’art. 10 delle condizioni generali comuni , l’assicurazione vale:
a) per i rischi di cui alle Sezioni I e II – Assicurazione della Responsabilità Civile Generale Aeroportuale:
o limitatamente ai danni riconducibili alla R.C. Prodotti per i danni ovunque verificatisi; in tutti gli altri casi per i danni verificatisi all’interno degli aeroporti e/o degli altri siti in cui l’Assicurato svolge le attività per cui è prestata l’assicurazione;
b) per i rischi di cui alla Sezione III – Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dall’Attività Istituzionale:
o per i danni ovunque verificatisi;
c) per i rischi di cui alla Sezione IV – Assicurazione della Responsabilità Civile Aeromobili:
o per i danni verificatisi entro i limiti geografici dell’Italia o paesi comunitari. L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore.
ART. 40 - RISCHIO GUERRA E “US TERRORISM RISK INSURANCE XXX 0000” ART. 40.1 - PARZIALE INCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA ED ASSIMILATI
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali comuni, l’assicurazione di cui alle Sezioni I, II e III comprende i danni causati da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d’usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo
indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso dell’Assicurato.
L’inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose e/o aeromobili sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.
Le assicurazioni non valgono nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Burundi, Cabinda, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Xxxxx del Nord, Distretto federale del Caucaso Settentrionale , Ecuador, Eritrea, Etiopia, Georgia, Iran, Iraq, Liberia, Libia, Mauritania, Myamar, Nigeria, Nagorno-Karabakh, Pakistan, Perù, Repubblica del Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrale Africana, Siria, Somalia, Sudan del Sud, Yemen, Jammu e Kashmir e in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:
1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese;
2) con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;
3) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all’aeromobile oggetto di requisizione: al momento della requisizione stessa.
Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai precedenti punti 1), 2) o 3) l'assicurazione, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.
La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all’Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
A seguito del verificarsi di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dalla presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione.
Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dall’Assicurato. La cancellazione avrà effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Nel caso di cancellazione delle assicurazioni di cui alla presente estensione, la Società rimborserà all’Assicurato entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato corrispondente al periodo di rischio non corso.
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo di Euro 100.000.000,00 per avvenimento ed in aggregato annuo, in eccesso a Euro 50.000.000,00
per avvenimento e in aggregato. Tale importo non costituisce massimale autonomo ma deve essere considerato quale sottolimite del massimale di cui all’art. 31 delle Condizioni Particolari Comuni di polizza.
Art.40.2 - “US TERRORISM RISK INSURANCE XXX 0000” (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui al “US Terrorism Risk Insurance Xxx 0000” (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura – l’Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell’esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
LA SOCIETA’ LA CONTRAENTE