COMUNE DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
SUA - Città Metropolitana di Roma Capitale
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Articolo 1 Durata del servizio
L' appalto di cui sopra, che sarà aggiudicato in lotto unico ed indivisibile, avrà la durata di anni 3 (mesi 36) decorrenti dalla data di inizio del servizio, salvo in ogni caso, l’insindacabile facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere in qualsiasi momento il contratto previo avviso di 30 giorni a mezzo raccomandata a/r nei casi previsti dall’art. 13 del presente capitolato.
Articolo 2
Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra la il Comune e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.
Articolo 3 Specifiche tecniche
I servizi oggetto del presente appalto concernono:
• Pulizia di tutti gli Uffici Comunali, come da elenco;
• Custodia, come da specifica successiva;
• Portineria, come da specifica successiva;
• Servizio tecnico e botteghino del Teatro Traiano
L’appalto consiste prevalentemente nel fornire il servizio di pulizia dei locali e spazzamento delle aree:
Pulizie ordinarie e periodiche da effettuarsi tutti i giorni lavorativi della settimana presso i seguenti immobili ed aree :
IMMOBILE | MQ. |
Sede centrale – X.Xx Xxxxxxxxxxxx – Aula Consiliare/Residenza Archivio | 2.540 |
Servizi Demografici | 520 |
Ufficio Urbanistico | 906 |
Comando VV. UU. | 302 |
Xxxxxxx Xxxx (Xxxxxx X. Xxxxxxxx) | 000 |
Tribunale e Ufficiali Giudiziari | 4.480 |
Villa Albani - Pubblica Istruzione - spogliatoi operai ambiente (mq 140) | 140 |
Biblioteca | 350 |
Giudici di Pace – Xxx xxx Xxxxx | 000 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (xxxxxxx) via dei Bastioni | 50 |
Bagni mercato – xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxxxx e uffici stadio comunale fattori | 300 |
Pubblica Istruzione “Villa Albani” | 250 |
Uffici Palazzina attigua Caserma Stegher Via A. da Sangallo | 653 |
Ufficio Cultura | 120 |
Teatro Traiano | 2.190 |
Scuola delle Arti (Piazza Calamatta – struttura ex ospedale vecchio) | 65 |
Ufficio Sport via Tarquinia,30 | 300 |
Portineria via Tarquinia,30 | 120 |
Uffici Tecnici via Tarquinia,30 – piano terra | 700 |
Uffici Tecnici via Tarquinia,30 – piano primo | 700 |
Uffici Tecnici via Tarquinia,30 – piano secondo | 545 |
Protezione civile – via Tarquinia,30 | 500 |
Xxxxxxxxx - xxx Xxxxxxxxx, 00 | 250 |
Servizi Sociali xxx X. Xxxxxxxx | 000 |
Procura – Via T. di Traiano (c/o Tribunale) | 3.320 |
Seminterrati Procura - Via T. di Traiano (c/o Tribunale) | 682 |
Seminterrati Tribunale Via T. di Traiano | 1.739 |
Cimitero via Xxxxxxx Xxxx Uffici e bagni | 70 |
Cimitero via Braccianese Xxxxxxx - Uffici e Bagni | 80 |
Locali Università – Sede Xxxxxx Xxxxx | 0.000 |
Xxxxxx Xxxxxxx X.xx Xxxxxxxxx | 000 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxxxx | 000 |
Centro Sociale Xxx Xxxxxx | 000 |
Varie Associazioni Volontariato -Piazzale D'Onofrio,3 | 100 |
Difensore Xxxxxx - xxx xx Xxxxxxxxxxxx | 00 |
Chiosco adibito a informazioni turistiche - Xxxxx Xxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx Forte Michelangelo | 200 |
Locali Lungoporto Gramsci | 180 |
Cittadella della Musica | 1.500 |
Area esterna Cittadella della Musica (sfalcio erba e spazzamento) | 1.300 |
Sottopasso ferroviario – stazione ferroviaria | 500 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxxxx | 00 |
TOTALE | 29.882 |
TOTALE SUPERFICE SOGGETTA A PULIZIA E SPAZZAMENTO MQ. 29.882
PARTI DEGLI UFFICI SOGGETTE A PULIZIA
Le parti degli uffici soggetti a pulizie, sono le seguenti:
• pertinenze di accesso agli uffici e servizi;
• scalini di accesso esterni ed interni;
• finestre in genere vetrate, persiane e veneziane; -balconi, ove esistono;
• pavimenti in moquette, ove esistono;
• servizi igienici;
• porte ed apparecchi di illuminazione;
• scrivanie, poltrone, macchine ed altri accessori che si trovano all’interno degli uffici;
• pavimenti, maioliche e battiscopa;
II servizio di pulizia dovrà essere eseguito con l'osservanza delle seguenti modalità e, comunque, effettuato a regola d’arte per tutti gli immobili oggetto dell’appalto.
SERVIZI GIORNALIERI:
• spazzatura delle scale e pulizia ringhiere;
• pulizia mediante aspirapolvere, battitappeto e detersivi appropriati dei pavimenti in moquette (ove presenti);
• pulizia dei servizi igienici mediante lavaggio degli apparecchi igienici, del pavimento e delle pareti maiolicate con detersivi e disinfettanti appropriati; sono a carico della ditta aggiudicataria gli oneri relativi all'acquisto e alla fornitura di carta igienica, carta asciugamani e sapone lava mani, compreso dispenser a parete;
• pulizia mediante spolveratura dei mobili e delle suppellettili; pulizia mediante spazzatura con spazzoloni cotonati elettrostatici e lavaggio con detersivi appropriati delle superfici pavimentate;
• l'impresa dovrà provvedere allo svuotamento dei cestini rifiuti, depositando detti rifiuti in appositi sacchetti che dovranno essere conferiti al servizio di raccolta pubblico;
• pulizia porte, vetri e divisori;
• spazzamento degli ascensori ( ove esistono );
• spolveratura accurata, con mezzi adatti, dei personal computer;
SERVIZI SETTIMANALI:
• spolveratura di arredi, apparecchi di condizionamento e davanzali esterni;
• pulizia mediante spolveratura delle porte e degli apparecchi di illuminazione;
• lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici e citofoni;
• lavaggio delle pareti interne degli ascensori, comprese le pulsantiere ove esistono;
• spazzatura degli archivi e dei depositi;
• lavaggio scale con detersivi appropriati (n° 2 volte settimanali);
• spazzamento pertinenze esterne e piazzali;
• pulizia delle scaffalature, delle librerie e dei piani di esposizione;
• pulizia delle aree esterne
SERVIZI QUINDICINALI:
• spolveratura delle ringhiere delle scale;
SERVIZI MENSILI:
• lavaggio dei cestini getta carta;
• spolvero alto di tutti i mobili compreso la parte superiore degli armadi;
• disincrostazione di tutti i servizi igienici;
• pulizia aspiratori bagni
• lavaggio vetri interni
• pulizia degli schermi dei personale computer con materiale adeguato
SERVIZI TRIMESTRALI:
• spolvero delle pareti e dei soffitti dei locali oggetto delle sopracitate operazioni di pulizia;
• smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende;
• spolverare e lavare tende "veneziane";
• pulizia persiane con spolveratura e lavaggio;
• pulizia finestre, vetrate e relativi infissi con detersivi appropriati;
SERVIZI SEMESTRALI
• Pulizia vetri esterni anche con l’ausilio di piattaforme aeree
SERVIZI ANNUALI
• pulizia controsoffitti metallici
Sono a carico dell’Impresa tutto il materiale e le attrezzature necessarie per i lavori sopracitati (detergenti vari, deodoranti, disinfettanti, attrezzi vari quali: scope, stracci, aspirapolvere, scale, sacchetti per i rifiuti, battitappeti ed altri macchinali idonei per Le pulizie), nonché i prodotti igienico-sanitari ( carta igienica, salviette e sapone lavamani e fornitura e posa di dispenser a parete);
Sono a carico del Committente l’acqua e l’energia elettrica. SERVIZI SOGGETTI AD ATTIVITA’ MOLTEPLICI
Uffici Tecnici, Patrimonio e Ambiente (Via Tarquinia, 30):
• pulizia due volte al giorno dei servizi igienici mediante lavaggio degli apparecchi igienici, del pavimento e delle pareti maiolicate con detersivi e disinfettanti appropriati
• servizio di portierato;
• controllo accesso agli uffici mediante richiesta di documenti e passi entrata e uscita;
Stadio Comunale G.M. Fattori:
• guardiania e pulizia dal lunedì al sabato
• garanzia del servizio di custodia, apertura e chiusura, in occasione di eventi sportivi
• pulizia spogliatoi, servizi igienici tribuna coperta e lato via Maratona
• pulizia tribune dopo ogni partita
Bagni Pubblici del mercato di Piazza R. Margherita:
• custodia e pulizia dalle ore 8,00 alle ore 12,00, dal lunedì al sabato, e dovrà costantemente effettuare la pulizia dei servizi igienici secondo le indicazioni della stazione appaltante.
Sede Centrale – Municipio
• pulizia due volte al giorno dei servizi igienici mediante lavaggio degli apparecchi igienici, del pavimento e delle pareti maiolicate con detersivi e disinfettanti appropriati, nei giorni destinati al rientro del personale, di consuetudine il martedì ed il giovedì, dovrà essere garantita anche una terza pulizia pomeridiana
• Servizio di portierato tutti i giorni dal lunedì al venerdì articolata su 9 ore al giorno;
• Pulizia esterna piazzale ogni 7 giorni;
Cimiteri
• Custodia dei n° 2 Cimiteri Comunali per n° 11 ore giornaliere – dal lunedì al sabato
dovrà essere assicurata, per entrambi i cimiteri, la presenza, durante l’orario di apertura, di almeno una unità anche nelle domeniche e nelle giornate festive
Teatro Traiano:
• pulizia due volte al giorno dei servizi igienici mediante lavaggio degli apparecchi igienici, del pavimento e delle pareti maiolicate con detersivi e disinfettanti appropriati
• addetti nella stagione ordinaria al botteghino non legato ad orario canonico, l’orario sarà fissato in base alle esigenze della Stazione Appaltante.
• unità tecniche di assistenza preliminare, durante e dopo gli spettacoli
• pulizia dell’immobile dopo gli spettacoli
II predetto personale non potrà essere legato ad un orario canonico, l’orario sarà fissato in base alle disposizioni della Stazione Appaltante, in particolar modo dovrà farsi riferimento ai periodici cartelloni delle attività. Inoltre ogni sei mesi dovrà essere effettuata la pulizia ed il lavaggio della moquette e delle poltrone di tutto il Teatro;
Urbanistica (Viale X. Xxxxxxxxx):
• pulizia due volte al giorno dei servizi igienici mediante lavaggio degli apparecchi igienici, del pavimento e delle pareti maiolicate con detersivi e disinfettanti appropriati
• servizio di portierato
Servizi Demografici (P.le Santarelli):
• pulizia due volte al giorno dei servizi igienici mediante lavaggio degli apparecchi igienici, del pavimento e delle pareti maiolicate con detersivi e disinfettanti appropriati
• servizio di portierato
Sottopasso Ferroviario
• La pulizia del sottopasso dovrà avvenire dal lunedì al sabato per n° 6 ore giornaliere da ripartirsi: n° 3 ore nella prima mattinata ( da prima delle ore 7,00) e n° 3 ore pulizia nel primo pomeriggio (dalle ore 13,00)
Palazzo di Giustizia
• Ogni settimana pulizia di tutte le aree esterne compreso le scalinate lato parcheggio mediana
Cittadella della Musica
• addetti nella stagione ordinaria al botteghino non legato ad orario canonico, l’orario sarà fissato in base alle esigenze della Stazione Appaltante, in particolar modo dovrà farsi riferimento ai periodici cartelloni delle attività.
• area esterna Cittadella della Musica (spazzamento)
• pulizia dell’area soggetta all’accesso del pubblico prima e dopo gli spettacoli
• ogni sei mesi dovrà essere effettuata la pulizia ed il lavaggio della moquette e delle poltrone;
• il lavaggio delle tende dovrà essere effettuato ogni anno;
• pulizia del piazzale ogni settimana
• innaffiatura del verde ogni giorno nel periodo estivo
• sfalcio erba ogni volta necessario
• ogni anno dovrà essere effettuata la pulizia dei soffitti, travi in legno e capriate ecc.
Una migliore articolazione del servizio di portierato richiede un livello di prestazione che si può così riepilogare:
- SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO GLI UFFICI TECNICI (FIUMARETTA)
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 36 ore settimanali
- SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO GLI UFFICI TECNICI (FIUMARETTA)
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 36 ore settimanali
- SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO L’UFFICIO URBANISTICO
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 36 ore settimanali
- SERVIZIO DI PORTIERATO E DI ACCOGLIENZA PRESSO IL MUNICIPIO
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 135 ore settimanali suddivise in 45 ore per il portierato a piano terra 45 ore per accoglienza “primo piano” 45 ore per accoglienza locali U.R.P.
- SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI “BIBLIOTECA”
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 36 ore settimanali
- SERVIZIO DI PORTIERATO LOCALI “PUBBLICA ISTRUZIONE”
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 36 ore settimanali
- SERVIZIO DI BOTTEGHINO PRESSO IL TEATRO TRAIANO
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 24 ore settimanali per 8 mesi l’anno
- SERVIZIO DI BOTTEGHINO PRESSO LA CITTADELLA DELLA MUSICA
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 24 ore settimanali per 4 mesi l’anno
- SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO I DUE CIMITERI
E’ necessaria la copertura del servizio per non meno di 66 ore settimanali per ciascun sito (complessive ore 132 settimanali)
Va richiesta una flessibilità nelle prestazioni dei botteghini che comunque devono garantire tutti gli eventi del Teatro Traiano e della Cittadella della Musica effettuati in aggiunta alla normale programmazione.
Articolo 4
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’articolo 17, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Articolo 5
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai seinsi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 6 Clausole penali
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, per qualsiasi motivo, non provveda totalmente o parzialmente all'espletamento del servizio aggiudicato con le modalità e nei termini di cui a1 presente capitolato o per qualsiasi altra inadempienza contrattuale che si dovesse ripetere con frequenza, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per inadempienze nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento di eventuali danni:
A) Ogni ritardo frapposto all'inizio dei lavori comporta l'applicazione di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo inizio, la stessa penalità viene applicata in caso di ingiustificata interruzione.
B) La mancata esecuzione anche parziale di ogni singolo intervento previsto nei vari cicli comporta l'applicazione delle sotto elencate penali:
a) Lavori a ciclo giornaliero: da E. 80,00 a E. 120,00 secondo la gravità dell'omissione;
b) Lavori a ciclo settimanale : da E. 100,00 a E. 200,00 secondo la gravità dell'omissione;
c) Lavori a ciclo quindicinale: da E. 120,00 a E. 300,00 secondo la gravita dell'omissione;
d) Lavori a ciclo mensile : da E. 150,00 a E. 350,00 secondo la gravita dell'omissione;
e) Lavori a ciclo trimestrale: da E. 200,00 a E. 500,00 secondo la gravita dell' omissione;
Anomalie del funzionamento o per valutazione negativa del servizio non espressamente indicate nel presente punto : da E. 100,00 a E. 2.500,00 secondo la gravita dei fatti.
• Nel caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.
Articolo 7
Ulteriori obbligazioni contrattuali
1. Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente capitolato.
2. Il soggetto giuridico aggiudicatario del presente accordo quadro dovrà:
- impegnarsi a manlevare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità civile, penale, fiscale, tributaria che dovesse derivare dall’esecuzione del contratto e per tutti i danni cagionati sia ai dipendenti dell’Amministrazione, che ai beni mobili posseduti e/o detenuti e/o di proprietà dei dipendenti dell’Amministrazione e di terzi o ai beni immobili di pertinenza della Provincia di Roma;
- sarà responsabile di tutti gli atti e i fatti, civilmente e penalmente rilevanti, colposi o dolosi, compiuti dal proprio personale dipendente.
- nell’eventualità in cui si dovessero verificare ammanchi di materiali o danni agli impianti (elettrici, igienico-sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità del personale dell’appaltatore, quest’ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall’Amministrazione, fatto salvo il diritto ad adire le vie legali per il risarcimento di ogni danno subito.
- qualora nel corso dell’esecuzione del servizio o per cause a questo afferenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti dell’Amministrazione o terzi, o a cose di proprietà dell’Ente o di qualsivoglia altro soggetto, l’appaltatore si obbliga ed impegna, incondizionatamente, all’integrale risarcimento di tutti i danni cagionati, con esonero di ogni responsabilità da parte dell’Amministrazione.
Articolo 8
Varianti del servizio introdotte dalla Stazione Appaltante
1. L’Amministrazione può richiedere, nel corso dell’esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall’art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di stabilire – d’intesa con l’impresa aggiudicataria del presente accordo quadro – tutte quelle disposizioni relative alle modalità d’espletamento del servizio (rientranti nell’oggetto dell’accordo quadro) non espressamente previste nel contratto: ciò al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili.
Tali variazioni potranno riguardare anche il calendario degli interventi di pulizia, programmato dall’impresa aggiudicataria, nei casi in cui l’Amministrazione lo ritenga più funzionale e di maggiore efficacia per l’utenza.
3. Ad ogni buon conto, nulla sarà dovuto all’impresa aggiudicataria del presente accordo quadro per eventuali servizi effettuati autonomamente senza preventiva autorizzazione e non espressamente previsti nell’accordo quadro.
Articolo 9
Rispetto delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
1. L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
2. Il personale messo a disposizione dall’impresa per l’espletamento del servizio in oggetto dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità.
L’impresa dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente durante tutto il periodo di durata del contratto.
Tutto il personale dovrà essere idoneo, dal punto di vista psico-fisico, all’espletamento delle prestazioni di pulizia.
A tale scopo, l’Amministrazione ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio.
3. L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
4. L’impresa, al momento della stipulazione del contratto dovrà rimettere all’Amministrazione, il piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008: del suddetto piano l’impresa dovrà informare e formare tutto il personale preposto al servizio oggetto del presente accordo quadro.
5. L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato.
Più in generale l’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego di prodotti chimici non nocivi.
6. L’appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica (sia nelle modalità operative che nelle dotazioni strumentali e nell’equipaggiamento), per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette al servizio di pulizia e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando e manlevando
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.
Articolo 10 Tutela dei lavoratori
L’aggiudicatario sarà obbligato alla riassunzione degli attuali lavoratori alle dipendenze delle impresa cessanti ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del Servizio di Pulizia.
Articolo 11 Scioperi
1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’espletamento del servizio (ad es. neve, calamità naturali etc.), il Comune provvederà a decurtare dal corrispettivo l’importo corrispondente alle prestazioni non svolte.
2. L’appaltatore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune circa l’indizione degli scioperi.
3. Considerata la stretta correlazione delle attività, oggetto dell'accordo quadro, con le primarie norme igienico-sanitarie da rispettare nei luoghi di lavoro, l’appaltatore dovrà garantire in ogni caso un servizio minimo che assicuri la pulizia dei locali ed, in particolare, dei bagni presenti nei siti.
Articolo 12
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Articolo 13 Risoluzione del contratto
1. Ove accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il
contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all’articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all’articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all’articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all’articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell’Amministrazione.
Articolo 14
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 15 Proroga
Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.
Articolo 16 Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 17
Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 14 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di
cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
4. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
10. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.
Articolo 18 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Articolo 19 Tutela dei dati personali
1. Il titolare del trattamento è il Comune;
2. Il responsabile del trattamento è l’Xxx. Xxxxxxx, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, domiciliato in Xxxxxxxxxxxxx - xxx Xxxxxxxxx, x. 00.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale del Comune e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Xxxxxx) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione .
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.
9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
14. L’Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione e in caso di situazioni anomale o di emergenze.
16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all’Amministrazione, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
Articolo 20 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx