AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento...
Allegato 4 bis
INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO IBIPs
AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
DATI DELL’INTERMEDIARIO
COGNOME E NOME:
N° DI ISCRIZIONE AL RUI:
DATA DI ISCRIZIONE:
INDIRIZZO:
TEL.:
E-MAIL:
NELLA SUA QUALITA’ DI:
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OPERA PER CONTO DI:
Denominazione sociale GENERAL BROKERS Srl Sede Via Tonale,20 – 20125 Milano
N° Iscriz. RUI | B000072481 | Data iscriz. | 18/05/2007 |
Telefono | 02 6698.4847 | Fax | 02 6707.2163 |
PEC |
SEZIONE I
Informazioni sul modello di distribuzione.
a) L’attività del broker GENERAL XXXXXXX viene svolta su incarico del Cliente;
b) nel caso in cui il contratto venga distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale), compilare la seguente scheda:
Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 – Denominazione Sezione di appartenenza Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) -
SEZIONE II
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza.
Con riguardo al contratto proposto il broker GENERAL BROKERS dichiara che:
a) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata;
b) fornisce indicazione delle attività prestate, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della consulenza;
c) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale, fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente;
d) fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121 septies del CAP;
e) fornisce una consulenza su base indipendente;
f) fornisce al Contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d’investimento assicurativi consigliati al Contraente medesimo;
g) X distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
h) inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis comma 7 del CAP;
i) fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata;
l) fornisce indicazioni sulle strategie d’investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie d’investimento proposte; l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.
Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice.
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SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi.
Il compenso relativo all’attività svolta dal broker GENERAL BROKERS per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:
a) onorario corrisposto dal cliente, come da mandato conferitoci dal Cliente;
b) commissione inclusa nel premio assicurativo.
SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi.
A) Con riferimento al pagamento dei premi il broker GENERAL BROKERS dichiara che:
1. i premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker NON costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso;
2. ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.
B) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità.
Con riferimento al contratto proposto/emesso/emittendo:
è collocato come segue:
con l’Impresa:
con autorizzazione ex art. 118 cap
(pagamento del premio con efficacia liberatoria per il Contraente);
senza autorizzazione ex art. 118 cap
(pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il Contraente).
Avvertenza: qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
GENERAL BROKERS Srl
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