REPUBBLICA ITALIANA
REP. N. 264
COMUNE DI TREVIGLIO
Provincia di Bergamo
CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE COMUNA- LE “EX-UPIM” PROSPICIENTE PIAZZA X. XXXXXXXXX INDI- VIDUATO CON IL LOTTO N.3
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILAQUINDICI (2015), addì VENTI (20) del
mese di MAGGIO, nella Residenza Comunale di Trevi- glio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Segretario gene- rale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, ap- provato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modi- ficazioni, sono comparsi i signori:
XXXXXXXX XXXX XXXXX, nato a Treviglio (BG) il 21 luglio 1960, C.F. SSLPLG60L21L400X, il quale inter- viene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “Comune di Treviglio”, P.I. 00230810160, con sede in Trevi- glio (BG), Piazza Manara n.1, di seguito denomina- to anche Comune, che rappresenta in qualità di Di-
Xxx.xx a Treviglio il 22/05/2015 Serie: 1T
n. 43
esatti Euro 734,00
Trascritto a BERGAMO il 22/05/2015
al n. 19969 R.G. al n. 13905 R.P.
di importo € 35,00
rigente dei Servizi Tecnici, ai sensi degli artt.
107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordina- mento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 a- gosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed in- tegrazioni, dell’art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servi- zi del Comune di Treviglio, e del provvedimento di conferimento incarico dirigenziale del Sindaco prot. n. 37479 del 25.7.2012, ed in esecuzione del- la determinazione n. 1226 del 10.12.2014, esecuti- va a termini di legge, di seguito denominato anche Locatore;
XXXXX XXXX, nato a Cernusco sul Naviglio il 14 mag-
gio 1964, C.F. DCUFBA64E14C523O, residente a Cam- biago (Mi) in Via Gramsci n.5, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Rappre- sentante Legale della società “TREVERDE S.R.L.”, con sede a Bergamo in Xxx Xxxxxxxxx x.00, X.X. 00000000000, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al n. 428278 R.E.A., di seguito denominato anche Condut- tore;
comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io, Segretario Rogante, sono per-
sonalmente certo, che convengono e stipulano quan- to di seguito
ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il Comune di Treviglio, in qualità di locatore, concede in locazione alla società TREVERDE S.R.L., conduttore, che accetta, l’immobile ad uso commer- ciale, sito in Treviglio, e censito in N.C.E.U. come segue:
fg. 46, mappale 1549, sub. 708, Cat. C/1, Classe 6, consistenza mq. 405, sup. cat. mq. 438 (mq. rea- li 495,30), Rendita cat. € 5.438,29, negozio in P.zza Garibaldi, 6 – 6/A – 6/B, 6/C;
meglio risultante dall’unita planimetria, allegata al presente atto sotto la lett. A).
ART. 2 – STATO DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE
Gli immobili vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Conduttore di- chiara di aver esaminato i locali in oggetto e di trovarli nello stato di manutenzione concordato.
Gli immobili sopradescritti necessitano delle se- guenti migliorie che, come concordato all’atto di aggiudicazione provvisoria del lotto, saranno inte- gralmente a carico del Conduttore:
- Pavimentazione locali;
- Controsoffitti;
- Impianto elettrico (cavi, punti luce e punti pre- sa);
- Pavimenti, rivestimenti e sanitari bagni;
- Impianto di climatizzazione;
- Formazione vasca raccolta olio esausto da posi- zionare al piano interrato;
- Tinteggiatura locali.
Tutte le opere di miglioramento strutturale a cari- co del Conduttore (pavimentazione locali, contro- soffitti, impianto elettrico, cavi, punti luce e punti presa, pavimenti, rivestimenti e sanitari ba- gni, impianto di climatizzazione, formazione va- sca, tinteggiatura locali), al termine della loca- zione, resteranno acquisite dal Comune di Trevi- glio senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Locatore, e ciò ad espressa de- roga degli artt. 1592 e 1593 X.X., xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 00 dicembre 2014. È fa- coltà del Locatore di pretendere dal Conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti, nelle ipotesi di interventi non auto- rizzati o difformi dalle autorizzazioni conferite.
Il Conduttore assume a proprio carico l’onere e la spesa di adeguare l’immobile alle norme di Legge che dovessero essere emanate, anche in materia di
sicurezza sul lavoro ed igienico sanitarie, duran- te il periodo di durata del presente contratto.
ART. 3 – DURATA DELLA LOCAZIONE E DISDETTA DEL CON- TRATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE
La locazione avrà la durata di anni 12 (dodici an- ni) a decorre dal 1 giugno 2015 al 30 maggio 2027, salvo rinnovo.
All’uopo il Locatore rinuncia fin d’ora alla fa- coltà di diniego della rinnovazione del contratto alla scadenza contrattuale di cui al primo comma del presente articolo.
In ogni caso, il contratto cesserà, senza possibi- lità di ulteriori rinnovi taciti, decorso l’intero periodo di cui al comma che precede. La decorrenza della locazione coincide con il completamento e collaudo dei lavori ad opera del Locatore. Il Con- duttore è già stato immesso nella detenzione dell’immobile ai fini dell’esecuzione dei lavori di cui all’art.2, giusto verbale di consegna dei locali del 12 dicembre 2014.
ART. 4 – CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE – DECORREN- ZA ECONOMICA
Le Parti espressamente convengono il canone annuo di locazione nella somma di € 37.910,00 (euro tren- tasettemilanovecentodieci e centesimi zero), oltre
I.V.A. di legge.
Il canone annuo di locazione è stato determinato tenendo conto delle migliorie previste dall’artico- lo precedente a carico del Conduttore e delle atti- vità previste dall’art. 18 del presente contratto. Il Locatore espressamente accetta che la correspon- sione del canone di locazione da parte del Condut- tore decorra dal 1 giugno 2015 e non dalla data di consegna dell’immobile ai fini della realizzazione del progetto di intervento di adeguamento. Il ver- samento verrà effettuato in due rate semestrali po- sticipate.
Il Locatore espressamente accetta che la correspon-
sione del canone di locazione da parte del Condut- tore abbia decorrenza del termine di cui all’art. 3, nel mese di giugno e dicembre di ogni anno. L’importo del canone di locazione sarà incrementa- to nella misura del 10% qualora il fatturato rela- tivo all'attività gestita nei locali in oggetto su- xxxxxx in ciascun anno l’importo di € 1.615.000,00(euro unmilioneseicentiquindimila/00).
Tale maggior canone sarà versato dal conduttore nella prima rata utile dell’anno successivo.
ART. 5 – AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIO- NE
Ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, così come sostituito dall'art. 1, co. 9 se- xies, della legge 5 aprile 1985, n. 118, il canone sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Loca- tore, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La richiesta del Locatore, con la sotto- scrizione del presente atto, è data ora per allo- ra; l'aggiornamento verrà applicato a decorrere dal primo giorno dell’anno, quindi a far data dal
1 gennaio 2016.
Le variazioni in aumento del canone di locazione non potranno essere superiori al 75% di quelle, ac- certate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati pubbli- cato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il canone verrà pagato in rate semestrali postici- pate a mezzo versamento alla Tesoreria Comunale - Comune di Treviglio, previa presentazione di fattu- ra, che sarà emessa dal Locatore. In caso di ritar- do di pagamento del canone, il Conduttore, previa apposita nota di preavviso del Locatore, ricono- scerà al Locatore stesso un interesse di mora pari al saggio di interesse di legge.
ART.7 – DESTINAZIONE DEL BENE, INDENNITÀ PER LA
PERDITA DELL’AVVIAMENTO E GARANZIA DI LIBERO USO
Il Conduttore dichiara che gli immobili oggetto del presente contratto saranno utilizzati per lo svolgimento di attività che comportano contatti di- retti con il pubblico degli utenti, tra cui a tito- lo di esempio la promozione e vendita di prodotti agricoli, la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande e l’attività di formazione cultura- le e didattica relativa. La presente dichiarazione richiama e rinvia al contenuto ed alle conseguenze degli artt. 34, 35, 38, 39 e 40 della Legge 27 lu-
glio 1978, n. 392.
Il Locatore si obbliga a garantire per tutta la du- rata del contratto il libero uso dell’immobile og- getto del presente contratto.
ART.8 – ONERI ACCESSORI
Il Conduttore provvederà a propria cura e spese, mediante utenze dirette e/o mediante propri impian- ti, alla fornitura di energia elettrica, gas, ac- qua ecc..
Saranno a carico del Conduttore, da ripartirsi in quota proporzionale e/o millesimale, tutte le spe- se riguardanti le pulizie delle parti comuni, l’il- luminazione delle parti comuni e la manutenzione degli impianti comuni (riscaldamento/raffrescamen-
to a pavimento mediante pompa di calore, se allac- ciato), ascensore, manutenzione impianto e presidi antincendio ecc. Sono altresì a carico del Condut- tore le opere di manutenzione ordinaria e straordi- naria della vasca di raccolta dell’olio esausto po- sizionata nel piano interrato. La gestione del ri- parto delle spese delle parti comuni potrà essere affidata ad una società di “gestioni condominiali”. ART. 9 – MODIFICHE, ADDIZIONI, INNOVAZIONI E MI- GLIORIE DEL BENE LOCATO
Nel corso della locazione il Conduttore potrà ap- portare agli immobili locati ed agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innova- zioni previo il preventivo consenso scritto del Lo- catore, fermo quanto previsto dagli artt. 2 e 10.
ART.10 – MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RICONDUZIONE IN PRISTINO STATO
A norma degli artt. 1576 e 1609 c.c., sono a cari- co del Conduttore tutti gli interventi di manuten- zione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione. Nel rispetto dell’art. 1590 c.c., gli immobili dovranno essere restituiti nello sta- to in cui si trovano al momento della consegna e nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, con la constatazione di specifici danni deliberatamente
provocati ed oggettivamente accertati e fermo re- stando il solo ripristino delle parti del bene in- teressate alla presenza di impianti e/o attrezzatu- re la cui asportazione sia causa di gravi, eviden- ti danneggiamenti. Impianti, attrezzature, miglio- rie ed innovazioni non asportate dal Conduttore, d’intesa con il Locatore, al momento del rilascio dell’immobile, si intenderanno ritenuti dal Locato- re, senza obbligo da parte di questi di corrispon- dere compenso alcuno. In conformità di quanto pre- visto dall’art. 1576 c.c., sono a carico del Loca- tore le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di trasformazione, modifica, innovazio- ne prescritti dalla legge ad eccezione dei lavori descritti all’art. 2 del presente contratto che so- no integralmente a carico del Conduttore. Tutte le opere di miglioramento strutturale citate all'art.
2 del presente contratto poste a carico del Condut- tore (pavimentazione locali, controsoffitti, im- pianto elettrico, (cavi, punti luce e punti pre- sa), pavimenti, rivestimenti e sanitari bagni, im- pianto di climatizzazione, formazione vasca, tin- teggiatura locali), al termine della locazione, re- steranno acquisite dal Comune di Treviglio senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il con-
senso del Locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 c.c.. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigeranno un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e de- gli impianti.
ART.11 – OBBLIGHI/RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE ED ESONERI DEL LOCATORE
Il Conduttore è costituito custode degli immobili e ne è responsabile. Il Locatore è esonerato da re- sponsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il Loca- tore non assume, inoltre, alcuna responsabilità:
- per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di legge eventual- mente previsti, per l’esercizio della propria atti- vità, anche sotto l’aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale;
- per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell’accedere all’immobile o porzione dell’immobile locato e/o nel permanere all’interno dello stesso.
Il Conduttore provvederà ad assicurare il bene, con primaria società assicuratrice ed a mantenere in vigore tali assicurazioni sino alla scadenza del contratto di locazione, contro:
* rischi dell’incendio e rischi accessori, nello specifico “Rischio locativo” e rischi “Ricorso a Terzi”;
* i rischi di responsabilità Civile Terzi e Dipen- denti (RCT – RCO).
Il Conduttore dovrà consegnare al Locatore copia delle polizze. Le polizze dovranno prevedere un vincolo a favore del Locatore che dovrà prevedere l’onere dell’assicuratore di segnalare il mancato pagamento del premio, l’inoltro da parte del Con- traente della disdetta alla polizza, l’esercizio da parte dell’assicuratore del recesso per sini- stro o della disdetta e comunque ogni modifica al- la polizza che possa inficiare in tutto o in parte l’efficacia della copertura assicurativa.
Caratteristiche delle polizze assicurative:
a) il “Rischio Locativo” (la Società, nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza i danni materiali cagionati da incendio od altro evento ga- rantito dalla presente polizza, ai Beni Immobili tenuti in locazione o comodato dall’Assicurato) per un valore assicurato non inferiore ad € 742.950,00=;
b) il Rischio Terzi (per quanto l’Assicurato sia
tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose di Terzi - compreso i proprietari dell’immobile rice- vuto in locazione, e conduttori, sub-conduttori o comunque utilizzatori dello stesso, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza) per un valore non inferiore ad € 2.000.000,00.=;
c) polizza RCT della gestione dei locali locati (comprese le parti comuni) oppure se il Locatario conduce un’attività, la garanzia di Responsabilità civile della gestione dei locali deve essere inclu- sa nella polizza RCT/O dell’attività; il massimale assicurato per danni a terzi non deve essere infe- riore ad € 5.000.000,00=.
ART. 12 – RECESSO DEL CONDUTTORE
Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone preavviso al Loca- tore mediante lettera A/R da inviare almeno dodici mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 27, co. 7, della legge 27 luglio 1978, n.392, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del Locato- re e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del Conduttore, ma fermo restan-
do il pagamento del canone per l’intera annualità di preavviso, ancorché il recesso abbia esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del pe- riodo stesso.
ART. 13 - PUBBLICITÀ
Il Locatore autorizza sin d’ora il Conduttore a fa- re e a farsi pubblicità mediante apposizione all’e- sterno dell’immobile/porzione immobiliare per fini di promozione, di cartelli, scritte, insegne lumi- nose e simili, nel rispetto delle leggi e regola- menti vigenti nonché del decoro urbano.
ART. 14 - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DI CONTRATTO
Il Conduttore è autorizzato alla sublocazione, al- la concessione in comodato o alla cessione del con- tratto, anche parziale, purché a soggetti in pos- sesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’efficacia dei predetti contrat- ti resta sospensivamente condizionata all’assenso del Locatore. L'assenso non potrà essere concesso in caso di attività contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
ART.15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le leg- gi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio del- le attività per le quali è stato locata la porzio-
ne immobiliare.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle dispo- sizioni del codice civile ed alle norme speciali vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo.
ART. 16 – DEPOSITO CAUZIONALE
A titolo di cauzione, il Conduttore si impegna a prestare entro il giorno 31 maggio 2015 deposito cauzionale della somma di € 18.955,00.= (euro di- ciottomilanovecentocinquantacinque/00) pari ad una rata del canone di locazione (semestrale), da depo- sitarsi sul conto corrente intestato alla Tesore- ria Comunale di Treviglio. È data facoltà al Con- duttore di sostituire il deposito cauzionale con il rilascio di polizza fideiussoria bancaria o pri- xxxxx agenzia assicurativa di pari importo.
ART. 17 – CONDIZIONE SOSPENSIVA
Le parti precisano che l’efficacia del presente contratto è sottoposta al rilascio di tutti i per- messi e/o autorizzazioni prescritti dalla legge da parte dei competenti enti ed alla prestazione del deposito cauzionale di cui al precedente articolo.
ART. 18 - PATTO SPECIALE
Il Conduttore, in coerenza ai fini perseguiti, si
impegna per tutta la durata della presente locazio- ne, a ricercare le più idonee modalità, ai fini della valorizzazione dell’immobile per proporre l’uso dello spazio interrato AUDITORIUM, previa pianificazione concordata tra Conduttore medesimo e Locatore, indicativamente per circa 50 giornate all’anno. Dette attività verranno svolte a seguito del versamento del corrispettivo dovuto per l’uti- lizzo dell’Auditorium. Il Conduttore si impegna nell’esercizio dell’attività svolta presso il loca- le oggetto della presente locazione alla promozio- ne dei prodotti agricoli locali, nonché a riserva- re ai produttori del territorio comunale di Trevi- glio una riduzione dei costi promozionali pari al 10% rispetto a quelli praticati agli altri, fermo restando la sottoscrizione del disciplinare relati- vo all’attività promozionale stessa. Il conduttore si impegna inoltre a promuovere attività di forma- zione culturale con il coinvolgimento delle Scuole per l’attività di educazione alimentare e degli stili di vita, programmando eventi anche in accor- do con l’amministrazione comunale in tutti gli spa- zi disponibili.
Il Conduttore si impegna al fine della valorizza- zione degli spazi avuti in locazione, nonché al fi-
ne di assicurare la migliore fruizione da parte del pubblico, all’apertura dell’esercizio all’in- terno del bene locato almeno nelle seguenti fasce orarie: dalle 7:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 2:00 tutti i giorni dell’anno per almeno 350 gior- ni, nel rispetto dei regolamenti comunali.
Le parti stabiliscono altresì che, ove il Locatore dovesse maturare la volontà di alienare a terzi l’immobile oggetto di locazione, il Conduttore potrà avvalersi del diritto di prelazione durante il periodo di validità del presente contratto e al- tresì data la possibilità al Conduttore di imputa- re le migliorie apportate, valorizzate a mezzo pe- rizia redatta da tecnico scelto di intesa tra le parti, quale acconto sul prezzo per l’acquisto dell’immobile oggetto di locazione determinato dall’Amministrazione Comunale.
ART. 19 – UTILIZZO SPAZIO ANTISTANTE IL LOCALE
Relativamente al piazzale antistante la porzione di fabbricato censita al foglio 46, mappale 1549, sub. 708 le parti precisano che, nonostante detta porzione sia estranea alla Locazione di cui al pre- sente contratto, la stessa verrà concessa in uso al Conduttore, previa idonea autorizzazione e paga- mento della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbli-
che; rimane impregiudicata la facoltà del Locatore medesimo di chiederne, volta per volta, il tempora- neo uso per attività di interesse collettivo e/o per attività di manutenzione ordinaria e straordi- naria e/o di arredo urbano. Per quanto attiene l’occupazione dell’area ad uso porticato, censita nelle parti comuni del condominio, il Conduttore potrà richiederne l’uso previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Condominiale a seguito di versamento del corrispettivo dovuto.
ART. 20 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE
Per gravi inadempimenti da parte del Conduttore è prevista la risoluzione anticipata del contratto; si intendono gravi inadempimenti del contratto le seguenti casistiche esemplificative e non esausti- ve:
- mutata destinazione d’uso dei locali rispetto a quanto indicato in contratto;
- mancato avvio dell’attività entro 180 giorni dal- la data di decorrenza del presente contratto di lo- cazione ai sensi del precedente art. 3;
- mancata realizzazione delle opere di cui all’art. 2 entro 300 giorni dalla data di consegna dei locali.
ART. 21 – ALLEGATI AL CONTRATTO
Forma parte integrante e sostanziale del presente contratto l'allegato di seguito indicato:
* All.1 - planimetria dei locali.
Non viene allegata la certificazione A.P.E. essen- do l'immobile privo di impianti come da dichiara- zione resa dal tecnico incaricato, Geom. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, in data 7.5.2015, conservata agli atti del Comune.
ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, il Lo- catore elegge il proprio domicilio in Treviglio P.zza Xxxxxxx Xxxxxx n.1; il Conduttore elegge il proprio domicilio presso P.zza Xxxxxxxx Xxxxxxxxx n.6/A in Treviglio.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Resta convenuto tra le Parti che le eventuali ver- tenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Bergamo.
ART. 24 – OSSERVANZA DEL PIANO DI PREVENZIONE DEL- LA CORRUZIONE
Il Conduttore si dichiara edotto del contenuto nel Piano comunale di Prevenzione della Corruzione re- datto ai sensi della L.190/2012, per effetto del
quale, in particolare, durante l’esecuzione del presente contratto e per il biennio successivo al- la scadenza, è fatto divieto al medesimo di assume- re obbligazioni contrattuali in genere con gli am- ministratori e dirigenti del Comune di Treviglio e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
ART. 25 - TRASCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2643 comma 1 n. 8), il presente contratto di durata ultranovennale è soggetto alla trascrizione nei RR.II. A tal fine, le Parti auto- rizzano il Conservatore alla trascrizione del pre- sente contratto affinché siano noti a terzi gli ob- blighi assunti, esonerandolo da ogni responsabi- lità al riguardo.
ART.26 – SPESE CONTRATTUALI, CONNESSE E CONSEGUENTI
Tutte le spese di contratto, annesse e conseguen- ti, verranno sostenute in ragione di metà ciascuno dalle Parti. Si precisa che l’imposta di bollo vie- ne assolta in modalità telematica mediante “Model- lo Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modifica- to dal D.M. 22.02.2007.
La registrazione verrà effettuata annualmente a cu- ra del Locatore, precisando che l’imposta di regi- stro per la prima annualità sarà versata con moda-
lità telematica mediante il Modello Unico Informa- tico. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entrate mediante piattaforma Sister.
Ai fini del calcolo dell’imposta di registro, il Conduttore dichiara che le unità immobiliare ogget- to del presente contratto costituiscono beni stru- mentali della propria attività e tenuto conto che la locazione è effettuata da soggetto passivo IVA, l’imposta è pari all’ 1% del canone annuo.
E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ri- cevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informa- tici, su numero ventidue pagine oltre alla documen- tazione allegata sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dandone lettura alle parti, documentazione allega- ta esclusa, per esplicita dispensa concessami dal- le parti medesime, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed in se- gno di accettazione lo sottoscrivono con firma e- lettronica consistente nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell’art.52-bis della Legge 16.2.1913 n.89 e s.m.i..
In presenza delle parti io Segretario Generale, do-
po la conversione in file PDF del documento analo- gico firmato dalle parti, chiude il contratto appo- nendo la propria firma digitale.