POLIZZA COLLETTIVA
ASSICURAZIONE RISCHI AGEVOLATI
POLIZZA COLLETTIVA
La presente Polizza Collettiva è formata da 16 pagine
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Appendice 2
Accordi e pattuizioni con il Contraente
POLIZZA COLLETTIVA ASSICURAZIONE RISCHI AGEVOLATI
CAMPAGNA 2021
Ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2021 Prot N.9402305 del 29/12/2020, di cui al D.Lgs 102/04 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) approvato dalla Commissione Europea con decisioni C (2015) 8312 del 20/11/2015 e C (2018) 6758 del 9/10/2018, per i soli effetti previsti dall’art. 37 del Reg. UE 1.308/2013 e s.m.i. e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, che ha per oggetto la difesa passiva contro i danni da avversità atmosferiche delle produzioni vegetali arboree ed erbacee dei Soci del Consorzio in seguito denominato “Contraente”
e
REALE MUTUA - via Corte d’Appello n. 11 - Torino, in seguito denominata Società, in nome proprio ed in nome e per conto di ITALIANA XXX.XX X.X.X - xxx Xxxxxxx, 00 – Milano.
La Società ed il Contraente, a fronte degli impegni assunti, dichiarano il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa concordata e si impegnano sin d’ora a rispettarne reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate e contenute nella presente Polizza Collettiva che ha effetto dalle ore 12.00 del 00/00/2021 e scadenza alle ore 12.00 del 20/11/2021.
Ai sensi dell’ Art. 2 dell’allegato 1 – Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia - e del successivo punto 7 dell’appendice 2 – Computo e pagamento dei premi, la Società presta le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un certificato di assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall’Assicurato e dall’Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva 2021 rischi agevolati.
Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare, i seguenti allegati:
• Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche – Condizioni Generali e Speciali di assicurazione - Allegato 1
• Deroghe e/o integrazioni contrattuali alle Condizioni Generali e Speciali - Appendice 1
• Accordi e pattuizioni con il Contraente - Appendice 2
• Prezzi di Assicurazione dei prodotti - Allegato 2
• Tariffe di premio - Allegato 3
• Regolamento I.V.ASS. del 2013 (ex I.S.V.A.P. n. 35 del 26 Maggio 2010) - Appendice 3
La presente polizza è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2021.
Il Contraente Reale Mutua Assicurazioni
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Appendice 2
Accordi e pattuizioni con il Contraente
APPENDICE N. 1
DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI MOD.
5031 GRA ED. 2021
Tutto quanto sotto riportato si intende in deroga e/o integrazione alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione - Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche - Mod. 5031 GRA ed. 2021 e si intende concordato con il Contraente sottoscrivente la presente Polizza Collettiva; in caso di conflitto tra le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e le norme sotto riportate, si intendono sempre valide queste ultime.
1.1 GARANZIE PRESTATE
Le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali sono quelle definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2021 approvato per D.M. MIPAAF e possono trovare copertura tramite le seguenti combinazioni “a pacchetto”:
- pacchetto avversità frequenza/accessorie;
- pacchetto avversità frequenza più catastrofali;
- pacchetto avversità frequenza più catastrofali più accessorie.
Le combinazioni sopraindicate sono da intendersi scelte obbligatorie, salvo quanto diversamente stabilito nella presente Polizza Collettiva.
Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali assicurabili, come previsto dall’art. 3 del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura: per la medesima tipologia colturale è consentita la stipula di una sola polizza per la copertura di ciascuna tipologia di rischio.
Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali:
- per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Mele, Nettarine, Pere, Pesche e Susine, relativamente alle avversità garantite Grandine e Vento Forte, applicazione della garanzia “B”;
- per il prodotto Uva da Vino applicazione della garanzia per perdita di quantità e di qualità;
- per tutti gli altri prodotti applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità come indicato nelle specifiche Condizioni Speciali di Assicurazione.
1.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA
Fermo quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società ha inizio comunque non prima delle ore 12.00 del:
• 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento Forte;
• 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Colpo di sole, Eccesso di pioggia e Sbalzo termico;
• 12° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Gelo e Brina, Eccesso di Neve;
• 30° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Vento caldo, Siccità, Ondata di calore.
sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relative ad ogni singola tipologia di copertura assicurativa.
1.3 FRANCHIGIE MINIME GARANZIE GRANDINE E VENTO FORTE
GARANZIA GRANDINE
A parziale deroga e/o integrazione del disposto all’art. 15 delle Condizioni Generali – FRANCHIGIA FISSA GRANDINE – si precisa che l’aliquota di franchigia assoluta minima da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell’avversità Grandine è pari al 10% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 15%, del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:
• fr. 15% per fagioli, fagiolini, fragole, piccoli frutti, patate, frutta, olivo, colza, tutte le orticole (eccetto cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata), bietola da zucchero radice, erbai di qualunque destinazione d’uso, erba medica, loietto;
• fr. 20% per vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, tabacco, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata.
• Fr. 30% per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo
GARANZIA VENTO FORTE
A parziale deroga e/o integrazione del disposto all’art. 15 delle Condizioni Generali – FRANCHIGIA FISSA VENTO FORTE – si precisa che l’aliquota di franchigia assoluta minima da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell’avversità Vento Forte è pari al 10% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:
• fr. 15% per fagioli, fagiolini, fragole, piccoli frutti, patate, frutta, olivo, colza, tutte le orticole (eccetto cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata), bietola da zucchero radice, erbai di qualunque destinazione d’uso, erba medica, loietto;
• fr. 20% per vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, tabacco, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata.
• Fr. 30% per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo
L’applicazione delle suddette franchigie è esplicata nell’art. 15 su indicato - APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER DANNI SINGOLI O COMBINATI: “Al verificarsi di avversità combinate Grandine e Vento Forte ove la franchigia relativa all’avversità Grandine sia inferiore alla franchigia relativa all’avversità Vento Forte, verrà applicata una sola volta la franchigia relativa a quest’ultima avversità”.
1.4 RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO OVE CONSENTITA ED ALLE MODALITÀ PREVISTE DAI SINGOLI TESTI RELATIVI ALLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI COPERTURA ASSICURATIVA
A parziale deroga del disposto dell’art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel mod. 5031GRA ed. 2021, allegato 1 della presente Polizza Collettiva è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l’uva e le olive, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia – solo per le
AVVERSITÁ’ DI FREQUENZA - anche se il prodotto è già stato colpito da grandine ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:
• 31/05 per drupacee medio - tardive
• 07/06 per restante frutta medio-tardiva, uva, eventuali altri prodotti dove è consentita la riduzione dall’origine
Non sono concesse riduzioni con storno del premio dall’inizio della garanzia per specie e varietà precoci, nonché sulla componente di premio relativa ad Avversità Catastrofali.
Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste dall’appendice 2 punto 3) Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione in applicazione alla presente Polizza Collettiva.
Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall’inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, motivandolo, da parte della Società all’Assicurato ed al Contraente entro e non oltre 15 giorni dalle date di scadenza.
Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.
(*) per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di actinidia, tutte le varietà di mele, tutte le varietà di cachi, tutte le varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella del Xxxxxxx, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d’Oro. Si intendono medio tardive tutte le varietà di albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella di San Castrese.
1.5
ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA’ ASSICURATE PRIMA
DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTERISCHIO)
Ai sensi dell’art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel mod. 5031GRA ed. 2021, allegato 1 della presente Polizza Collettiva, i prodotti colpiti da avversità atmosferiche assicurate, non possono essere oggetto di assicurazione.
A) Xxxxx anterischio dichiarati
Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura
sempreché l’Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:
“L’Assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite da ……..(**) anterischio del ....... e che ha provocato danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino altri eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.
Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni della data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall’origine il certificato stesso.
Nelle more il contratto è comunque operante.” (**) Specificare avversità
B) Danni anterischio non dichiarati
Le dichiarazioni rese dall'Assicurato sul Certificato di assicurazione sono regolamentate dalla normativa di cui all'art. 1892 Codice Civile.
Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da avversità atmosferiche assicurate avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato e comporterà la non indennizzabilità di tutti i danni.
Nel caso fossero accertati anche danni da avversità atmosferiche avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul
bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutte le avversità assicurate, sia per quello da avversità anterischio non dichiarata. Anche in tal caso non verrà corrisposto alcun indennizzo all'Assicurato.
Corresponsione del premio
Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.
1.6 QUANTITATIVI ASSICURABILI
Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata.
Nel caso in cui rispetto alla resa assicurata ottenuta, come sopra indicato, la resa effettivamente ottenibile nell’anno sia inferiore, dovrà essere posta in garanzia quest’ultima.
N.B.: 1 q.le = 100 kg.
1.7 SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO
A parziale deroga dell’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione si stabilisce quanto segue: SCOPERTO
Per la sola garanzia Vento Forte, per i danni che si verificano entro 15 (quindici) giorni prima dell’inizio
della raccolta, anche nel caso di raccolta scalare, e comunque oltre quanto previsto dal seguente paragrafo - Limite di indennizzo, verrà applicato per tutte le specie arboree uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di detti eventi, salvo quanto disposto dalle Condizioni Speciali per la garanzia Vento Forte.
A parziale deroga dell’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione si conviene fra la parti che non verrà applicato lo scoperto sulla garanzia vento forte.
Per tutte le garanzie, per tutte le colture per le quali è previsto l’obbligo di riportare sul contratto per ogni appezzamento la data di semina o trapianto, in assenza di tale informazione o in presenza di informazione non veritiera, verrà applicato uno scoperto pari al 50% dell’indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di tutti gli eventi.
LIMITE DI INDENNIZZO
1) Per eventi grandine non combinati con altri eventi assicurati diversi:
• 70% per tabacco, melograno, vivai, e cucurbitacee.
2) Per eventi vento forte in forma singola o combinata con grandine, quando il vento forte rappresenti il danno prevalente, per tutti i prodotti 60% del risultato della produzione assicurata per partita
3) Per altre avversità assicurate in forma singola o combinata per tutti i prodotti 50% del risultato della produzione assicurata per partita
4) Per danni combinati da grandine e/o vento e qualsiasi altra avversità assicurata:
a. nel caso in cui i danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine e/o Vento Forte è prevista la percentuale massima di indennizzo del 70% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;
b. nel caso in cui i danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine e Vento Forte e tale garanzia sia prestata a franchigia 30% minima o opzionale, è prevista la percentuale massima di indennizzo del 60% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;
c. nel caso in cui i danni non siano prevalentemente dovuti alla Grandine è prevista la percentuale massima di indennizzo del 60% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia
Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti ad una componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine) siano maggiori ai danni complessivi dovuti all’altra componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine).
Le percentuali sopra indicate sono da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.
1.8
DIFESA ATTIVA GARANZIA GRANDINE E GELO – XXXXXXX E DECORRENZA DELLA
GARANZIA
GARANZIA GRANDINE
CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA
Le riduzioni di tariffa sotto indicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.
GARANZIA GRANDINE
In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell’Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:
per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all’80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;
per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta con danno sotto rete;
per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta con danno sotto rete.
Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:
- 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- 25 maggio per mele e xxxx;
- 31 maggio per l’actinidia.
GARANZIA GELO/BRINA
Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.
L’azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
diametro dell’elica non inferiore a 5,60 metri
- altezza dell’elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell’elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell’elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.
- A parziale deroga di quanto al disposto dell’art. 210 delle CGA la Garanzia Gelo e Xxxxx deve intendersi con copertura estesa anche al periodo autunnale per Actinidia, mele e cachi, senza sovrappremio rispetto alla tariffa già concordata che include tale estensione.
- A parziale deroga di quanto al disposto dell’art.198 delle CGA la garanzia decorre dalla fioritura solo per le drupacee, mentre per le pomacee e il cachi decorre dalla schiusa delle gemme.
1.9 UVA DA VINO “QUANTITÀ E QUALITÀ" (COD. 002B000) DECORRENZA DANNO DI QUALITA’
A parziale deroga dell’art. 15 delle Condizioni Speciali la decorrenza del danno di qualità viene convenzionalmente fissata, per tutte le varietà, come sotto riportato:
- 20 giugno
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
La perizia deve essere preceduta dalle consuete operazioni preliminari tendenti a:
• identificare l’appezzamento assicurato secondo i confini, la superficie e le varietà dichiarate nel certificato;
• controllare la quantità di prodotto ottenibile:
• verificare che non siano in atto malattie od anomalie, le quali possano influire sulla produzione, siano state eseguite le normali pratiche colturali, sia esatta la data dell’avversità denunciato dichiarata dall’assicurato, non sussistano danni anterischio.
Eventuali deduzioni dovranno essere espresse nello spazio all’uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale, indicando poi il valore residuo.
Esse possono essere dovute a:
• eccesso di assicurazione, quando la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile;
• perdita di prodotto, causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
• prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.
Il frazionamento di una partita non è ammesso se attuato nell’intendimento di eludere anche solo parzialmente la franchigia. I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino le osservazioni e riserve.
Per quanto non espressamente indicato nel presente allegato valgono le norme previste dalla Polizza Collettiva.
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2021.
Il Contraente Reale Mutua Assicurazioni
ACCORDI E PATTUIZIONI CON IL CONTRAENTE
1) Notifica certificati
La notifica dei certificati avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente polizza, inderogabilmente fino al:
• 31/05/2021 per colture a ciclo autunno primaverile* e colture permanenti*;
• 30/06/2021 per colture a ciclo primaverile* e olivicoltura*
• 15/07/2021 per colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate;
• 31/10/2021 per le colture vivaistiche;
• per le colture a ciclo primaverile, a ciclo estivo, di secondo raccolto e trapiantate, le quali vengono seminate o trapiantate successivamente alle scadenze sopra indicate, entro la scadenza immediatamente successiva.
*per tali coltivazioni, la notifica dei rischi che prevedano la prestazione delle garanzie Catastrofali è possibile sino alla data del 27/03/2021.
2) Prezzi massimi di assicurazione
Il valore unitario del prodotto è stabilito tra il Contraente e la Società (allegato 2) .
3) Modalità di assunzione dei rischi - Redazione dei certificati di assicurazione in applicazione alla presente Polizza Collettiva
A) I certificati di assicurazione – compilati in ogni loro parte - firmati dal socio e dall’Agente della Società, saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente provvisti dell’indicazione “in attesa di convalida”. Le quattro copie, dopo la vidimazione da parte del
Contraente, saranno così destinate: una al Contraente, tre per l’Agenzia (propria copia, Direzione e Socio).
Sui certificati di assicurazione dovranno inoltre essere riportati:
- i dati anagrafici del Socio assicurato
- la garanzia prestata
- il prodotto assicurato
- il comune di ubicazione dei rischi
- per ciascuna partita assicurata i dati catastali (fogli di mappa e particelle) corrispondenti con il piano di utilizzo del fascicolo aziendale di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999, la superficie espressa in ettari arrotondata al quarto decimale (mq), l'indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di coltivazione, con il relativo codice; in caso di non corrispondenza tra la superficie e/o i dati catastali riportati nel certificato e quelli indicati nel fascicolo aziendale, prevalgono questi ultimi
- il valore assicurato, scaturente dai quantitativi assicurati per il prezzo unitario
- il tasso applicato
- il premio del singolo certificato
- la franchigia applicata
- la soglia di danno (se prevista)
B) La tariffa applicata da riportare sul contratto dovrà essere rilevata, in funzione del prodotto, del comune e della franchigia, dal tariffario oggetto di accordo tra la Società e il Contraente a valere per la corrente campagna: in caso di tariffe non riportate correttamente, le stesse dovranno essere desunte dal precitato tariffario e successive integrazioni e/o rettifiche.
C) In riferimento alla circolare MIPAAF del 22/03/2000, sul certificato dovrà essere inserita la seguente clausola: “L’assicurato si impegna, su richiesta del perito, a mettere a disposizione la planimetria catastale aziendale, dalla quale siano rilevabili le partite del presente contratto”.
D) La firma dell’Agente apposta sul certificato di assicurazione, garantisce anche che la firma dell’Assicurato è autografa. L’Agente collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la/e prevista/e dichiarazione/i che farà pervenire al Contraente in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.
E) L’Agente rilascerà al Socio ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l’indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Società ed al Contraente.
F) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi e/o morosi.
G) L’Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 nel quale sono inseriti.
H) I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall’Agente a sue spese.
I) Il Contraente provvederà ad informare della mancata convalida dei certificati di assicurazione, entro 15 giorni dalla data di consegna degli stessi, oltre tale data i contratti saranno considerati validi a tutti gli effetti. L’assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall’origine come previsto all’ art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all’Assicurato, a cura dell’Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.
4) Polizza di Regolazione Premio
In base ai dati indicati sul certificato di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.
Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.
Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.
5) Aumenti di valore assicurato ove consentiti ed alle modalità previste dai singoli testi relativi alle differenti tipologie di copertura assicurativa.
Per apportare aumenti a partite già in garanzia, fermo il termine massimo di accettazione di cui al punto 1, si dovrà emettere un nuovo certificato di assicurazione.
Tale documento firmato dal Socio, con in calce l’annotazione “trattasi di certificato di assicurazione in aumento a quello n. ....”, dovrà essere emesso per la sola differenza dei quintali e dei rispettivi valori da assicurare.
Tale aumento di valore avrà una decorrenza propria e perciò diversa da quella del certificato di assicurazione originario, determinata secondo le norme del precedente punto 1).
Sulle partite oggetto di aumento sono consentite esclusivamente le riduzioni di valore con storno proporzionale del premio.
6) Prodotti di secondo raccolto (fagioli - fagiolini - mais - piselli - soia)
Per i prodotti fagioli, fagiolini, mais, piselli e soia, seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: “Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ”.
Qualora l’Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all’Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 21 luglio.
7) Computo e pagamento dei premi
Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.
Reale Mutua prende atto dell’impegno del Contraente a versare l’intero importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al:
26/11/2021 per tutti i prodotti,
sul conto corrente intestato a Reale Mutua Assicurazioni aperto presso Banca Reale - Sede in Torino - X.xx Siccardi n. 13 - 10122 Torino, le cui coordinate bancarie sono: IBAN IT35 - J - 03138
– 01000 – 000010009702.
Italiana prende atto dell’impegno del Contraente a versare l’intero importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al:
26/11/2021 per tutti i prodotti,
sul conto corrente intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. aperto presso Banca Reale - Sede in Torino - X.xx Siccardi n. 13 - 10122 Torino, le cui coordinate bancarie sono: IBAN IT38 - T - 03138
– 01000 – 000010397107.
Il Contraente nelle operazioni bancarie si impegna ad esplicitare nella causale del bonifico:
• Codice consorzio
• Nome consorzio
• Dicitura “Pagamento premi agevolati”
Pagamenti oltre tali termini comporteranno l’applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di scadenza di pagamento di ciascun premio come sopra indicata aumentata di 3 punti percentuali. La Società si riserva di richiedere al Contraente idonea garanzia fidejussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza Collettiva.
Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza collettiva.
8) Pagamento degli indennizzi
La Società provvederà al pagamento dell’indennizzo direttamente al Socio avente diritto a partire dal 13/12/2021 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, dietro presentazione, da parte dell’Assicurato, della quietanza dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente.
Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso da parte di entrambe le Società del premio, nella sua totalità, dovuto dal Contraente.
Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dell’indennizzo resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.
9) Insolvenza dei Soci
Il Contraente segnalerà, entro il 26/11/2021, eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso la Società effettuerà il pagamento dell’eventuale indennizzo alla presenza del Contraente con il suo consenso.
Qualora il pagamento nella forma indicata al precedente capoverso non fosse possibile per fatto del Socio, questi potrà cedere al Contraente il suo credito per l’indennizzo fino a concorrenza del debito consortile a saldo dello stesso, ovvero in conto dello stesso xxxxxx, se maggiore del credito per l’indennizzo.
10) Perizia d’appello
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del “Terzo perito”, di seguito sono indicati i nominativi, concordati tra le parti, aventi i requisiti di cui all’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione Mod. 5031 GRA Ed. 2021 che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di “Terzo Perito” e di perito di parte in sostituzione di quello mancante.
ELENCO XXXXX XXXXXX
Uva e frutta | |||
CANETTO dott. ALDO | Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxxxx - XX | 0533/714659; 335/6046939 | |
XXXXXXXXX dott. ALESSANDRO | Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 - Xxxxxxx - XX | 095/377436; 335/5441535 | |
FOLLADOR dott. GIOVANNI | Xxx Xxxxxxx 00/X, 00000 - Xxxxxx - XX | 0438/893922; 338/6094309 | |
MISEROCCHI dott. ORAZIO | Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 - Xxxxxxxx - XX | 393/9363057 | |
PASINI dott. ATTILIO | Xxx Xxxxx 0, 00000 - Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - XX | 030/601527; 348/5703949 | |
MARMIROLI p.a MATTEO | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxx - XX | 0376/565025; 348/5146246 | |
Cereali e soia | |||
CHIAVERANO p.a. PIETRO | Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 - Xxxxxx - XX | 0321/826254; 338/8697896 | |
BALLANI p.a. LAURO | Xxx Xxxxxxx 0000, 00000 - Xxxxxxxxx - XX | 348/7849822 | |
Xxx X.xx Xxxxx Xxxxxxx 0, 0000/00000; XXXXXXX p.a. XXXXXXXXXX 00000 - Xxxxxxxxxx - XX 338/8017242 xxxx@xxxxxxxx.xx | |||
Tabacco | |||
MELE geom. GIUSEPPE | Xxx Xxx Xxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxxxx - XX | 0835/548333; 338/7926158 | |
FRATINI dott. PAOLO | Xxx xxx Xxxx 00, 00000 - Xxx Xxxxxxxx - XX | 075/8559701; 339/8904978 | |
Pomodoro e prodotti speciali | |||
XXXXXXXXX dott. ALESSANDRO | Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 - Xxxxxxx - XX | 095/377436; 335/5441535 | |
MISEROCCHI dott. ORAZIO | Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 - Xxxxxxxx - XX | 393/9363057 | |
PUGLIESE p.a. GIOVANNI | Xxx Xxxxxxx 0, 00000 - Xxxxxxx - XX | 080/5356422; 329/1607163 |
Ai periti di parte è data facoltà di nominare il “Terzo Perito” anche al di fuori dell’elenco, sempreché sul nominativo prescelto vi sia la condivisione di entrambi. Nel caso in cui sul nominativo non vi sia accordo tra gli stessi, il “Terzo perito” deve essere prescelto nell’ambito dell’elenco ricorrendo al sorteggio. Dal sorteggio devono essere esclusi i nominativi residenti nella provincia di giurisdizione del Contraente.
11) Coordinamento delle attività peritali – denuncia di danno – bollettini di campagna
La Società si impegna a comunicare al Contraente il nominativo del perito responsabile del coordinamento delle attività peritali.
Copia delle denunce di danno verrà trasmessa al Contraente contestualmente alla loro trasmissione alla sede di incarico dei periti ed alla Società.
Il responsabile del coordinamento delle attività peritali trasmetterà con regolare cadenza al Contraente, salvo diverso accordo con quest’ultimo, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti dai periti.
12) Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime produzioni coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2021.
Il Contraente Reale Mutua Assicurazioni
PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI
Premesso che:
• le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti,
tutto ciò premesso tra la Società ed il Contraente, si concorda di adottare la tabella prezzi riportata nel presente allegato.
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2021.
Il Contraente Reale Mutua Assicurazioni
TARIFFE DI PREMIO PER PRODOTTO E COMUNE
A) CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE Come da tariffario allegato
B) SCORPORO IN PERCENTUALE DEI TASSI TRA AGEVOLATO (CON SOGLIA) E NON AGEVOLATO (INTEGRATIVA)
Come da tariffario allegato
C) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE
Qualora il Contraente adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.
Dette variazioni saranno segnalate al Contraente entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 1) dell’appendice 2 della Polizza Collettiva.
D) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE
Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.
E) La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d’Assicurazione in base all’elenco dei TASSI PER COMUNE E PRODOTTO.
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2021.
Il Contraente Reale Mutua Assicurazioni
REGOLAMENTO I.V.ASS.
Il Contraente dichiara che:
• prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizione di Assicurazione;
• dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.
La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 00/00/2021.
Appendice 3 Regolamento I.V.ASS.