Art. 1 – Oggetto e durata dell’affidamento
Capitolato per la fornitura di acqua in boccioni per l’Edificio del Polo Tecnologico Lucchese “Polo 2”
Art. 1 – Oggetto e durata dell’affidamento
La fornitura in oggetto prevede un periodo contrattuale decorrente dalla data di trasmissione del primo ordinativo di fornitura per ventidue mesi (01/03/2018-31/12/2019), salvo l’esaurimento anticipato dell’intero importo contrattuale, ed è articolata come di seguito specificato:
a) Fornitura di acqua in boccioni da 18 litri caratterizzata da:
• consumo stimato per l’intero periodo contrattuale: n. 700 boccioni;
• vuoti a rendere e nessun ordinativo minimo da garantire;
• consegna mensile periodica e programmata nella prima quindicina del mese;
• ritiro dei vuoti presso la sede del Polo Tecnologico Lucchese sito in Via della Chiesa XXXII, trav.I n.231, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00000, Xxxxx;
• comodato in uso gratuito di n. 5 erogatori (vedi lettera b);
b) Utilizzo in comodato d’uso gratuito di n. 5 (cinque) erogatori refrigeratori per il periodo contrattuale, comprensivo di:
• consegna e installazione presso la sede operativa del Polo Tecnologico Lucchese indicata nella lettera a;
• disinstallazione e ritiro di tutti gli erogatori alla scadenza del periodo contrattuale;
• sanificazione e igienizzazione periodica di ciascun erogatore installato;
• interventi di assistenza tecnica e manutenzione necessari per il corretto funzionamento degli erogatori, secondo le vigenti norme di sicurezza e di igiene riguardanti tali attività.
Le quantità indicate sono presunte e possono subire variazioni in aumento o in diminuzione, senza diritto per l’appaltatore a reclamare alcuna indennità o compenso avendo quest’ultimo l’obbligo di fornire le effettive necessità di volta in volta ordinate.
Art. 2 – Valore stimato dell’appalto
L’ammontare presunto della fornitura di cui all’oggetto è stimato in euro settemila/00 (€ 7.500,00) oltre IVA di legge. Il corrispettivo dovuto sarà stabilito dalle forniture che saranno effettuate sulla base delle richieste dell’Amministrazione, applicando alle stesse il relativo prezzo contrattuale, che sarà determinato applicando il prezzo offerto in sede di gara alle quantità richieste.
Ferme restando le condizioni di aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà introdurre varianti ai sensi dell’art. 106 del D.L.G.S. 50/2016.
Per il presente appalto, trattandosi di mera fornitura di beni, è esclusa la predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza (Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 05.03.2008, n. 3).
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx
Sede operativa: Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxx. X x.000 – 00000 Sorbano del Giudice, Lucca
X.X. x X.X. 00000000000 - X.X. XXXXX Xxxxx 02082650462 – XXX Xxxxx 195511 C.S. € 3.170.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della CCIAA di Lucca
Art. 3 – Termini, luogo e modalità di esecuzione della fornitura
Il materiale richiesto dovrà essere periodicamente consegnato con cadenza mensilmente, nella prima quindicina di ogni mese, presso i locali della Segreteria del Polo Tecnologico Lucchese sito in Via della Chiesa XXXII, trav. I n. 231, Sorbano del Giudice, 55100, Lucca.
Eventuali perdite o danni subiti durante le operazioni di trasporto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria che deve garantire l’integrale consegna alle condizioni offerte e sottoscritte.
In caso di ritardi nella consegna saranno applicate le penalità previste al successivo articolo 10.
Art. 4 – Modalità di controllo
Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura, nonché della sua rispondenza alle caratteristiche di cui al precedente art. 1, è effettuato dal personale della società Lucca In-Tec Srl.
In caso di eventuale difformità rispetto a quanto previsto, la società si riserva la facoltà di respingere la fornitura e di pretenderne una nuova in sostituzione di quella non corrispondente
Art. 5 – Fatturazione e pagamenti
I pagamenti saranno disposti, previo accertamento da parte del personale della società che la prestazione effettuata risponda in termini quantitativi e qualitativi ai termini e alle altre condizioni pattuite, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme vigenti in tema di affidamenti pubblici e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa, compresi gli adempimenti richiesti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si adopererà al rispetto del pagamento dei corrispettivi dovuti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque entro 30 giorni qualora i tempi di rilascio delle necessarie attestazioni propedeutiche al pagamento si protraggano nei massimi termini consentiti dalle norme vigenti.
Le fatture, intestate a Lucca Innovazione e Tecnologia Srl (C.F. 02082650462) – Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, xxxx.X x.000, Xxxxxxx del Giudice – 55100 Lucca, dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e dovranno indicare i seguenti riferimenti:
‐ estremi dell’ordinativo della fornitura;
‐ codice identificativo di gara (C.I.G.);
Le fatture dovranno altresì riportare la dicitura Split Payment o Scissione dei Pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972.
In caso di inadempienza contestata, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, la Società può sospendere i pagamenti fino a che l’affidatario non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 6 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario, nella sua qualità di appaltatore, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come successivamente modificata e integrata, assume, a pena di nullità assoluta, tutti
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx
Sede operativa: Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxx. X x.000 – 00000 Sorbano del Giudice, Lucca
X.X. x X.X. 00000000000 - X.X. XXXXX Xxxxx 02082650462 – XXX Xxxxx 195511 C.S. € 3.170.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della CCIAA di Lucca
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata (Allegata Clausola di tracciabilità).
I pagamenti saranno eseguiti esclusivamente con ordinativi a favore dell’affidatario da estinguersi mediante accredito su conto bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti della Pubblica Amministrazione. (Allegato Modulo dichiarazione Conto Corrente Dedicato).
I dati afferenti a tale conto, nonché le generalità e il codice fiscale di tutti i soggetti delegati ad operarvi, dovranno essere comunicati alla Società all’atto della stipula del contratto. L’affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conto corrente bancario o postale dedicati, la Società potrà provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di subappalto, l’affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 9 della
L. 136/2010 e s.m.i. ad inserire nel contratto di subappalto l’obbligo, a carico del subappaltatore e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura in oggetto, di rispettare gli adempimenti inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 sopra richiamata. Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 7 – Responsabilità e obbligazioni dell’affidatario
L’affidatario è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore. (Allegato modello di formulario per di Documento di Gara Unico
– DGUE).
L’affidatario è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose della Società o a terzi, occorsi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero della Società da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
Art. 8 – Stipula del contratto
Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata. Formano parte integrante del contratto il presente Progetto – Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni singola pagina, e l'offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria.
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx
Sede operativa: Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxx. X x.000 – 00000 Sorbano del Giudice, Lucca
X.X. x X.X. 00000000000 - X.X. XXXXX Xxxxx 02082650462 – XXX Xxxxx 195511 C.S. € 3.170.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della CCIAA di Lucca
Art. 9 – Spese, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario. Rimane a carico della Società l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 10 – Penali
Qualora l’affidatario esegua la prestazione in ritardo o in modo non conforme a quanto stabilito, la Società procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate mediante PEC. L’affidatario ha cinque giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
Entro i successivi cinque giorni lavorativi, la Società deve comunicare le proprie conclusioni e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni dell’affidatario ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, procederà all’applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore:
a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni è prevista una penale giornaliera pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale;
b) decorsi inutilmente numero venti giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni la prestazione si considera non effettuata ed è prevista un’ulteriore penale pari al 50% del valore della merce non consegnata.
Nel caso in cui l’importo delle penali complessivamente raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, la Società potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Qualora il contraente non esegua la prestazione, la Società, dopo aver inutilmente intimato l’adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.
Art. 11 – Risoluzione del contratto
In caso di gravi inadempienze nell’esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante invita l’affidatario a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a quindici giorni. Decorso inutilmente il termine, il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta inviata all’affidatario, i seguenti casi:
a) cessazione dell’attività commerciale, fallimento dell’attività commerciale, liquidazione coatta amministrativa;
b) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i., in particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 14, ovvero oltre il 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale;
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx
Sede operativa: Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxx. X x.000 – 00000 Sorbano del Giudice, Lucca
X.X. x X.X. 00000000000 - X.X. XXXXX Xxxxx 02082650462 – XXX Xxxxx 195511 C.S. € 3.170.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della CCIAA di Lucca
d) mancato adempimento delle prestazioni richieste;
e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 dall’affidatario contraente per l’aggiudicazione del presente contratto;
f) violazione del divieto di cessione del contratto.
Art. 12 – Divieto di cessione e facoltà di recesso dal contratto
E’ espressamente esclusa la facoltà dell’affidatario di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto di appalto.
E’ espressamente esclusa la facoltà dell’affidatario di recedere dal presente contratto.
Art. 13 – Informativa ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Ai fini della presente procedura di affidamento in economia ed ai sensi del D. Lgs. 163/2006, il responsabile unico del procedimento è l’amministratore unico della Società che, ai sensi dell’articolo 300 del D.P.R. 207/2010, è anche il responsabile dell’esecuzione del contratto.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
‐ i dati inseriti negli appositi modelli vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell’affidamento e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
‐ i dati da fornire da parte del concorrente affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Lucca Innovazione e Tecnologia Srl.
Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico della società.
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx
Sede operativa: Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxx. X x.000 – 00000 Sorbano del Giudice, Lucca
X.X. x X.X. 00000000000 - X.X. XXXXX Xxxxx 02082650462 – XXX Xxxxx 195511 C.S. € 3.170.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della CCIAA di Lucca
Art. 14 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di Commercio della provincia di Lucca, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di Conciliazione da questa adottato.
Ciascuna parte contraente con la firma del presente contratto si impegna a partecipare al tentativo di conciliazione che dovesse essere promosso nei suoi confronti secondo quanto previsto dal presente articolo. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, le parti contraenti decidono che tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione - saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, in conformità al “Regolamento della Camera Arbitrale” della Camera di Commercio di Lucca. L'Arbitro Unico deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile.
Art. 15 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Lucca, lì
Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l.
…............................................................ …..............................................
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx
Sede operativa: Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxx. X x.000 – 00000 Sorbano del Giudice, Lucca
X.X. x X.X. 00000000000 - X.X. XXXXX Xxxxx 02082650462 – XXX Xxxxx 195511 C.S. € 3.170.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della CCIAA di Lucca
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli:
Art. 1 Oggetto e durata dell’affidamento – per la clausola relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura, senza diritto ad alcuna indennità o compenso a fronte dell’obbligo di fornire le quantità richieste.
Art. 2 Valore stimato dell’appalto – per la clausola relativa alla possibilità di introdurre varianti ai sensi dell’art. 106 del D.L.G.S. 50/2016
Art. 3 Termini, luogo e modalità di esecuzione della fornitura - per la clausola che prevede la responsabilità esclusiva della Ditta in caso di perdite o danni subiti durante le operazioni di trasporto e l’applicazione delle penalità previste all’articolo 13 in caso di ritardi nella consegna.
Art. 4 Modalità di controllo - per la facoltà di Lucca In-Tec srl di respingere la fornitura e di pretenderne una nuova in sostituzione di quella non corrispondente a quella ordinata.
Art 5 Fatturazione e Pagamenti – per la clausola che prevede la sospensione dei pagamenti fino a che l’affidatario non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 7 Responsabilità e obbligazioni dell’affidatario – per le clausole che prevedono la responsabilità esclusiva dell’Affidatario per infortuni o danni arrecati a persone o cose della Società o a terzi, occorsi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, e la conseguente manleva di Lucca In-Tec da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
Art. 10 Penali - per le clausole che prevedono
‐ l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, a fronte dei ritardi di consegna, quali la penale giornaliera pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale aumentata fino al 50% del valore della merce non consegnata in caso di ritardo oltre venti giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei beni
‐ la risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’importo delle penali complessivamente applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.
Art. 11 Risoluzione del contratto per l’intero articolo
Art. 12 Divieto di cessione e facoltà di recesso dal contratto per l’espressa esclusione della facoltà dell’affidatario di cedere il contratto o recedere dal medesimo
Art. 14 Clausola compromissoria e in particolare per la conciliazione e l’arbitrato presso la Camera di Commercio di Lucca, secondi i regolamenti da questa approvati, che le parti dichiarano di conoscere.
Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l.
…............................................................ …..............................................
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx
Sede operativa: Xxx xxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxx. X x.000 – 00000 Sorbano del Giudice, Lucca
X.X. x X.X. 00000000000 - X.X. XXXXX Xxxxx 02082650462 – XXX Xxxxx 195511 C.S. € 3.170.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della CCIAA di Lucca