ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE tra il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e il
ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
tra il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e il
COMUNE DI ROMA
BOZZA 02/07/2010 13.33
PREMESSO CHE:
- il 25 febbraio 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Comune di Roma hanno sottoscritto un Accordo Quadro di Programma per lo sviluppo territoriale e la competitività del sistema delle imprese;
- l’Accordo Quadro di Programma persegue la finalità di identificare, favorire e sviluppare ogni possibile forma di collaborazione e raccordo operativo tra le strategie ed i programmi di sostegno alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico e le azioni promozionali del Comune di Roma, volti allo sviluppo dell’economia territoriale e della competitività delle imprese, con particolare riferimento alle diverse fasi di sviluppo delle stesse ed al rafforzamento delle loro capacità di internazionalizzazione e proiezione sui mercati esteri;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Comune di Roma hanno convenuto di dare attuazione all’Accordo Quadro di Programma attraverso la stipula di specifiche intese, in relazione a ciascuno dei temi di comune interesse, menzionati all’art. 3 anche con il coinvolgimento di enti e soggetti che fanno riferimento al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comune;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Comune di Roma intendono individuare le iniziative più idonee per potenziare il livello di internazionalizzazione e di proiezione sui mercati esteri del sistema produttivo locale, sottoscrivendo, a tal fine, uno specifico “Accordo di programma”;
- il predetto “Accordo di programma” si inserisce nell’ambito della politica di partenariato in materia di internazionalizzazione che il Ministero dello Sviluppo Economico conduce con le Regioni, per favorire un approccio comune e sinergico ai mercati esteri, mediante la condivisione e il cofinanziamento di progetti ed iniziative promozionali.
Tutto ciò premesso e condiviso, tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Comune di Roma – di seguito individuate come “parti” – viene sottoscritto il seguente Accordo di programma in materia di internazionalizzazione.
ARTICOLO 1
Finalità
Il presente Accordo di programma persegue il fine di sviluppare e favorire ogni possibile forma di raccordo operativo tra le strategie ed i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Comune di Roma, per accrescere il grado di internazionalizzazione dell’economia del territorio, con particolare attenzione allo sviluppo delle piccole e medie imprese e al rafforzamento della loro capacità di competere sui mercati esteri.
ARTICOLO 2
Riferimenti programmatici
Nella definizione degli ambiti di collaborazione, le parti tengono conto delle linee di indirizzo annuali del Ministero dello Sviluppo Economico e gli atti programmatici del Comune di Roma e della Legge per Roma Capitale nonché della candidatura di Roma quale Ospite per le Olimpiadi del 2020, per ogni anno di riferimento.
ARTICOLO 3
Obiettivi programmatici
Le azioni attuative del presente Accordo di programma saranno orientate ai seguenti obiettivi programmatici:
a) individuazione di interventi diretti ad accrescere la proiezione all’estero del sistema produttivo locale;
b) realizzazione di iniziative per l’affiancamento delle imprese locali, nei processi di internazionalizzazione;
c) definizione di programmi di attività, volti alla promozione all’estero delle produzioni della piccola- media impresa romana e del settore del commercio e alla divulgazione del modello di Roma, quale capitale del turismo d’arte, musicale e dello sport, quest’ultimo con particolare riferimento alla candidatura di Roma in qualità di Città Ospite per le Olimpiadi del 2020;
d) condivisione di programmi per l’aggiornamento professionale rivolte, in particolare, al settore della piccola-media impresa.
ARTICOLO 4
Ambiti dell’accordo
1. Per il perseguimento delle finalità, di cui all’art. 1, le parti individuano i seguenti ambiti operativi:
a) attività promozionali, attraverso lo strumento della convenzione operativa annuale, sottoscritto dal Comune di Roma e l’Istituto Nazionale Commercio Estero, sulla base di un programma condiviso di attività che dia particolare rilievo alla promozione delle piccole-medie imprese sui mercati internazionali, alla valorizzazione delle produzioni del territorio, alla formazione imprenditoriale, all’attrazione degli investimenti esteri, alla promozione di attività in sostegno alla Candidatura della Città di Roma quale Ospite per le Olimpiadi 2020 con particolare riferimento ai riflessi sul tessuto imprenditoriale romano;
b) formazione in materia di internazionalizzazione, in coerenza con le programmazioni nazionali e comunali;
c) coordinamento delle attività promozionali all’estero, attraverso un reciproco e tempestivo scambio di informazioni sui programmi di missioni istituzionali del Comune e del Ministero.
ARTICOLO 5
Modalità operative
1. Le parti danno applicazione al presente Accordo di programma, attraverso la sottoscrizione di intese o convenzioni, definite in funzione degli ambiti operativi di cui all’art. 4, che potranno essere aperte alla partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Per quanto attiene alla convenzione annuale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), le parti si impegnano a garantire il pieno rispetto delle modalità e delle tempistiche contenute nell’allegato A del presente Accordo di programma.
ARTICOLO 6
Modalità di finanziamento delle attività
1. Le parti si impegnano a cofinanziare, in termini paritari, le iniziative ed i programmi di intervento, concordati nell’ambito della convenzione annuale, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a). Per quanto attiene, invece, alle intese o alle convenzioni di cui all’art. 5, comma 1, le parti definiranno, caso per caso, le modalità di compartecipazione.
2. Le risorse messe a disposizione da soggetti pubblici territoriali, ritenuti idonei dalle parti, riducono l’impegno finanziario del Comune di Roma. Eventuali risorse messe a disposizione da istituzioni private saranno considerate aggiuntive rispetto ai fondi allocati dalle parti, salvo andare a ridurre l’impegno finanziario del Comune di Roma laddove da questi giudicato utile e necessario.
ARTICOLO 7
Monitoraggio
1. Le parti si impegnano a definire strumenti condivisi di verifica dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi realizzati, nell’ambito del presente Accordo di programma.
Il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Il Sindaco di Roma Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO A – Addendum dell’Accordo quadro in materia di internazionalizzazione
Modalità e tempistiche per la definizione della Convenzione annuale,
di cui all’art. 4, punto 1, lettera a) dell’ Accordo di Programma
Al fine di definire compiutamente gli aspetti connessi alla predisposizione, approvazione ed esecutività della Convenzione annuale con l’Istituto Nazionale Commercio Estero (ICE), dovranno essere attuate le seguenti procedure:
FASE 1: predisposizione, approvazione ed esecutività della Convenzione
Le fasi preliminari per la condivisione delle proposte progettuali tra l’ICE e il Comune di Roma avranno la durata massima di due mesi, decorrenti dalla presentazione delle stesse anche per via telematica.
Le proposte saranno inviate contemporaneamente al Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di uno schema condiviso dall’ICE e il Comune di Roma e secondo quanto disposto dal Manuale delle Procedure, che regola le Convenzioni stipulate tra l’ICE e le Regioni, nell’ambito degli Accordi di Programma tra quest’ultime e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Le convenzioni hanno durata annuale dalla loro sottoscrizione, con possibilità di proroga.
A decorrere dal giorno della presentazione della Convenzione, già condivisa nei contenuti dai contraenti, la stessa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ICE, entro i successivi trenta giorni.
Entro cinque giorni dall’approvazione della Convenzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, le parti procederanno alla relativa sottoscrizione.
Entro tre settimane dalla sottoscrizione, l’ICE provvederà alla predisposizione delle schede finanziarie, note incarichi spese, per rendere esecutiva la convenzione.
Il Ministero Sviluppo Economico verificherà il rispetto dei tempi sopraindicati.
FASE 2: Spese e rendicontazione
Le spese e le modalità di rendicontazione saranno concordate tra le Parti secondo il principio della reciprocità.
L’ICE e il Comune di Roma sono responsabili del rispetto delle predette modalità di rendicontazione, anche in presenza di un soggetto terzo attuatore.