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Auto e Moto
Protezione VAN
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
contratto di assicurazione per i veicoli diversi dalle autovetture, dai motocicli e ciclomotori e dai natanti edizione gennaio 2019
AXA Assicurazioni S.p.A.
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E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
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contratto di assicurazione per i veicoli diversi dalle autovetture, dai motocicli e ciclomotori e dai natanti edizione gennaio 2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA
n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi
dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Antifurto: impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche.
Appropriazione Indebita: Impossessarsi della cosa altrui per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.
A.R.D.: Auto Rischi Diversi. Comprende le garanzie non rientranti nell’assicurazione R.C.A. che coprono i danni al veicolo.
Assicurato: a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestato di rischio o attestazione: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Atto vandalico: il danneggiamento o il deturpamento o l’imbrattamento del veicolo per mero gusto di distruzione, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo.
Audio‐fono‐visivi: l’autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sull’autovettura e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cablaggi.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).
C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) e successive modifiche.
C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
Carta verde: il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. dell’autovettura assicurata nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.
Classe AXA: la classe di merito “Bonus‐Malus” assegnata da AXA Assicurazioni S.p.A.
Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull’attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.
Codice Azienda: Codice alfanumerico, riportato in polizza, relativo a tutti i contratti nei quali il contraente di polizza è il medesimo soggetto giuridico identificato tramite partita IVA ovvero tramite Codice Fiscale nel caso di aziende.
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis Codice Civile o art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005).
Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.
Degrado d’uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la somma contrattualmente pattuita a carico dell’assicurato per ogni sinistro.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
IUR ‐ Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull’attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario
/usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell’emissione della polizza.
Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Optional: ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audio‐fono‐visivi.
Parti: Contraente e Società.
Polizza: documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: sottrazione della Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal C.D.A.
Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: azione esercitata dalla Società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati
Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro: a) il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
b) nel settore Tutela Legale: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.
Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.
Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo
Tutela Legale: assicurazione di tutela legale ai sensi del C.D.A. artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
Valore a nuovo: valore di listino dell’autovettura di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.
Valore commerciale: valore dell’autovettura compresi gli eventuali accessori di serie determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.
Veicolo: Autocarro con peso complessivo < a 70 quintali uso conto proprio oggetto dell’assicurazione. Autocaravan (sono esclusi gli autocaravan a noleggio).
PAGINA BIANCA
Protezione Van
Condizioni di Assicurazione
contratto di assicurazione per i veicoli diversi dalle autovetture, dai motocicli e ciclomotori e dai natanti edizione gennaio 2019
PAGINA BIANCA
ART. 1 ‐ NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO 4
Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali 4
Art. 1.2 ‐ Altre assicurazioni 4
Art. 1.3 ‐ Pagamento del premio 4
Art. 1.4 ‐ Modifiche dell'assicurazione 4
Art. 1.5 ‐ Rinnovo del contratto 4
Art. 1.6 ‐ Estensione territoriale 4
Art. 1.7 ‐ Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) ‐ Trasferimento
della proprietà del veicolo 5
Art. 1.8 ‐ Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva
del veicolo assicurato 5
Art. 1.9 ‐ Sospensione in corso di contratto 6
Art. 1.10 ‐ Contratti di durata inferiore ad un anno 7
Art. 1.11 ‐ Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell’Assicurato) 7
Art. 1.12 ‐ Oneri fiscali 7
Art. 1.13 ‐ Foro competente 7
Art. 1.14 ‐ Rinvio alle norme di Legge 7
ART. 2 ‐ COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 8
Art. 2.1 ‐ Oggetto dell'assicurazione ‐ Termini di garanzia ‐ Formula di assicurazione operante 8
Art. 2.2 ‐ Attestazione sullo stato del rischio 8
Art. 2.3 ‐ Sconto quantità 9
Art. 2.4 ‐ Esclusioni e rivalsa 9
Art. 2.6 ‐ Gestione delle vertenze 10
ASSICURAZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA R.C.A. 11
LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A. 13
ART. 3 ‐ COPERTURE PER I DANNI AL VEICOLO 20
Art. 3.1 ‐ Somma assicurata (vedi anche art. 3.17 ‐ valore del veicolo assicurato al momento del sinistro) 20
Art. 3.2 ‐ Adeguamento del valore assicurato e del premio 20
Art. 3.3 ‐ Garanzia Incendio 20
Art. 3.4 ‐ Xxxxxxxx Xxxxx 00
Art. 3.5 ‐ Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato 20
Art. 3.8 ‐ Garanzia Kasko 21
Art. 3.9 ‐ Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato 21
Art. 3.10 ‐ Garanzia Cristalli 21
Art. 3.13 ‐ Surrogazione 22
Art. 3.14 ‐ Esclusioni 22
Art. 3.15 ‐ Obblighi in caso di sinistro 25
Art. 3.16 ‐ Esagerazione dolosa del danno 25
Art. 3.17 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro 25
Art. 3.18 ‐ Determinazione dell'ammontare del danno 26
Art. 3.19‐ Rimborso IVA 26
Art. 3.20 ‐ Controversie ‐ Nomina dei periti 26
Art. 3.21 ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori 27
Art. 3.22 ‐ Limite massimo dell'indennizzo 27
Art. 3.23 ‐ Pagamento dell'indennizzo 27
Art. 3.24 ‐ Recupero delle cose rubate 27
ART. 4 ‐ GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 29
Art. 4.1 ‐ Oggetto dell'assicurazione 29
Art. 4.2 ‐ Morte 29
Art. 4.3 ‐ Invalidità permanente 30
Art. 4.4 ‐ Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio 32
Art. 4.5 ‐ Esclusioni 33
Art. 4.6 ‐ Limiti di età 33
Art. 4.7 ‐ Persone non assicurabili 33
Art. 4.8 ‐ Diritto di surrogazione 34
Art. 4.9 ‐ Obblighi in caso di sinistro 34
Art. 4.10 ‐ Criteri di indennizzabilità 34
Art. 4.11 ‐ Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 34
Art. 4.12 ‐ Controversie ‐ Arbitrato irrituale 34
Art. 4.13 ‐ Pagamento dell'indennizzo 35
Art. 4.14 ‐ Cumulo di indennità 35
ART. 5 ‐ GARANZIA ASSISTENZA 36
CONDIZIONI COMUNI 37
Art. 5.1 ‐ Validità delle prestazioni 37
Art. 5.2 ‐ Operatività delle prestazioni 37
Art. 5.3 ‐ Limiti di esposizione 37
Art. 5.4 ‐ Esclusioni ‐ Delimitazioni 38
SEZIONE A) BASE (AUTOCARRI E AUTOCARAVAN DI PESO NON SUPERIORE A 35 X.XX) 39
Art. 5.5 ‐ Estensione territoriale 39
SEZIONE B) PROFESSIONAL (AUTOCARRI E AUTOCARAVAN DI PESO NON SUPERIORE A 70 X.XX) 46 Art. 5.6 ‐ Estensione territoriale 46
ART. 6 ‐ GARANZIA TUTELA LEGALE 51
Art. 6.1 ‐ Gestione sinistri 51
Art. 6.2 ‐ Oggetto dell'assicurazione 51
Art. 6.3 ‐ Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione 51
Art. 6.4 ‐ Casi assicurati 52
Art. 6.5 ‐ Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione 52
Art. 6.6 ‐ Esclusioni 52
Art. 6.7 ‐ Estensione territoriale 53
Art. 6.8 ‐ Decorrenza della garanzia ‐ Insorgenza del sinistro 53
Art. 6.9 ‐ Denuncia di sinistro e libera scelta del legale 53
Art. 6.10 ‐ Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 54
Art. 6.11 ‐ Gestione del sinistro 54
Art. 6.12 ‐ Recupero di somme 54
A. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 55
B. SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA 57
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 58
ART. 1 ‐ NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali
Il premio della presente assicurazione è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza. I fattori che determinano il livello del premio comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), la sinistrosità come rappresentata dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e le caratteristiche del veicolo. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.
Come previsto dal Codice Civile, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato in caso di:
• dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio;
• mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento.
Art. 1.2 ‐ Altre assicurazioni
L’esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA Assicurazioni S.p.A.; in caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 c.c. (che disciplina l’assicurazione presso diversi assicuratori).
Art. 1.3 ‐ Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. Il pagamento va eseguito presso l’agenzia o l’ufficio che gestisce il contratto e che rilascia il certificato di assicurazione.
Art. 1.4 ‐ Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 ‐ Rinnovo del contratto
Il contratto non è rinnovato tacitamente. L’eventuale proposta di xxxxxxx, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente presso l’agenzia o l’ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L’accettazione da parte del contraente della proposta di xxxxxxx è espressa con il pagamento del nuovo premio.
Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la
proposta di xxxxxxx, vengono comunque mantenute operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza della copertura.
Art. 1.6 ‐ Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, del Principato di Monaco e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche gli Stati dell’Islanda e della Norvegia). L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate. La Società, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c. (o l’ultimo comma dell’art. 1.5 ‐ “Rinnovo del contratto”), l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia
sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta
Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 1.1 ‐ "Dichiarazioni contrattuali ‐ Aggravamento del rischio" e dal successivo art. 2.4 "Esclusioni e rivalsa".
Art. 1.7 ‐ Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) ‐ Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo consente la cessione del contratto di assicurazione o il trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà. Quest’ultima opzione è consentita anche per il caso di conto vendita. Di seguito sono riportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le conseguenze sul contratto:
a) Con sostituzione del veicolo. La copertura può essere trasferita su un altro veicolo con la medesima proprietà, a partire dalla data e dall’ora della sostituzione, a patto che il nuovo veicolo sia assicurabile con lo stesso prodotto. Il premio viene conguagliato.
Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di veicolo consegnato in conto vendita comprovato da idonea documentazione.
b) Con cessione del contratto di assicurazione. Il vecchio ed il nuovo proprietario devono comunicare ad AXA Assicurazioni S.p.A. il trasferimento. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA Assicurazioni S.p.A. emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio o dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, AXA Assicurazioni S.p.A. annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.
c) Con annullamento del contratto. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il proprietario deve dare comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.
Il contratto si risolve ed AXA Assicurazioni S.p.A., su richiesta del contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, pagata e non goduta nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all’agenzia o ad AXA Assicurazioni S.p.A.. In caso di conto vendita AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita.
In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. a terzi.
Art. 1.8 ‐ Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed è tenuto a produrre il documento del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo.
Per la demolizione, il contraente, in sostituzione dell’attestato del P.R.A., deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, un concessionario o una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.
La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio
R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di copertura residua al momento della consegna della documentazione.
Per i contratti di durata inferiore all’anno AXA Assicurazioni S.p.A. non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto. Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed è tenuto a produrre il documento del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo.
Per la demolizione, il contraente, in sostituzione dell’attestato del P.R.A., deve fornire il certificato di
presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, un concessionario o una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.
La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio
R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di copertura residua al momento della consegna della documentazione. Per i contratti di durata inferiore all’anno AXA Assicurazioni S.p.A. non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.
Art. 1.9 ‐ Sospensione in corso di contratto
La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA Assicurazioni S.p.A. emette un’apposita appendice di sospensione.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 90 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 90 giorni. La polizza può essere riattivata entro 12 mesi dalla data di sospensione e qualora il contraente non richieda la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.
Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alle
condizioni e alla tariffa vigente al momento della sospensione, a meno che non siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione della tariffa applicata. La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni.
Non è consentita la sospensione:
a) per contratti di durata inferiore all’anno;
b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo “Art. 1.11 ‐ Risoluzione del contratto per il furto del veicolo”.
Art. 1.10 ‐ Contratti di durata inferiore ad un anno
I contratti di durata inferiore ad un anno non prevedono la sospensione.
Non sono ammesse variazioni di alcun tipo tranne per le seguenti eventualità:
a) elevazione dei massimali R.C.A.;
b) reimmatricolazione del veicolo;
c) trasferimento di residenza del proprietario/locatario o variazione della sede legale. Tutte le circostanze di cui sopra dovranno essere comprovate da idonea documentazione.
Art. 1.11 ‐ Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell’Assicurato)
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il contraente deve informare AXA Assicurazioni S.p.A. fornendo la copia della denuncia presentata all’Autorità competente e il contratto cessa dal giorno successivo alla data di denuncia.
L’assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al residuo periodo di
assicurazione della garanzia R.C.A., al netto dell’imposta e del contributo S.S.N.
Art. 1.12 ‐ Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura dell’Impresa l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, l’Impresa avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 1.13 ‐ Foro competente
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Art. 1.14 ‐ Rinvio alle norme di Legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
ART. 2 ‐ COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 2.1 ‐ Oggetto dell'assicurazione ‐ Termini di garanzia ‐ Formula di assicurazione operante L’Impresa assicura, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione; a tal fine si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché‚ delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché‚ delle eventuali "Condizioni Speciali".
L'assicurazione comprende:
a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
b) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e ‐ se persona diversa ‐ del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché‚ non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici;
d) relativamente ai soli Camper e Autocaravan, l’assicurazione è valida anche quando il peso complessivo a pieno carico del veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato sulla carta di circolazione e per il quale è stato pagato il relativo premio.
Art. 2.2 ‐ Attestazione sullo stato del rischio
AXA Assicurazioni S.p.A., in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l’attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web, può inoltre essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, AXA Assicurazioni S.p.A. consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.
AXA Assicurazioni S.p.A. non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di:
• contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce
Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
Art. 2.3 ‐ Sconto quantità
A partire dall’assunzione del terzo veicolo, assicurato con Protezione Van, allorché siano in vita altre polizze identificate dal medesimo Codice Azienda, sarà attribuita al contratto una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa in vigore.
LE LIMITAZIONI
Art. 2.4 ‐ Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
f) in caso di dolo del conducente;
g) nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 “Modifiche ed integrazioni al Codice della strada” (convertito in Legge n. 214/03), qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo stesso o dall’art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
h) per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché‚ da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
i) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del C.d.A., l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
IL SINISTRO
Art. 2.5 ‐ (si veda anche quanto previsto dall’appendice r.c.a. “A. Cosa fare in caso di sinistro”)
Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia o direttamente ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e l’ora, la dinamica dell’incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti. La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo blu “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” che deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro. Se sono conosciuti devono essere indicati:
• i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro
(assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
• eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
• eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
• ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 2.6 ‐ Gestione delle vertenze
AXA Assicurazioni S.p.A. gestisce a nome dell’assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
AXA Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
ASSICURAZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA R.C.A.
Premessa
Le assicurazioni particolari sono sempre operanti e parte integrante della garanzia R.C.A.
Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del C.d.A. (e successive modifiche), risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro. L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.000,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.
L'assicurazione non comprende i danni:
– alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
– da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
– dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.
In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o
penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.
• il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.
Per i soli danni a cose:
• il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati
al punto precedente;
• i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due
punti precedenti.
Relativamente alla presente garanzia non sono considerati “terzi”:
Neo patentati in attesa di rilascio di patente
La Società, a parziale deroga dell'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
– la patente venga successivamente rilasciata;
– la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
– la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
– non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
La presente garanzia è prestata per gli stessi massimali operanti per l'assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli.
Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
La Società, a parziale deroga dell'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 c.c.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.
Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.
LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A.
(Integranti la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione quando attinenti al rischio assicurato e/o quando espressamente richiamate in polizza)
C) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
La Società, a parziale deroga dell'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:
– nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
L’Impresa conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,00 per sinistro, nei confronti del solo conducente.
D) Trasportati su veicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori
La Società, a parziale deroga dell'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa:
1) nei confronti del conducente e del proprietario o locatario del veicolo assicurato destinato al trasporto di cose.
– per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione;
2) nei confronti del solo proprietario o locatario del veicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali:
– se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
– per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L’Impresa conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.
E) Forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
G) Forma tariffaria Maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus"
La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus", se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge).
G1) Criteri di assegnazione delle classi di merito
Per i veicoli assicurabili con questo prodotto, la classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia e garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa.
1 Periodi di osservazione ‐ Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo di osservazione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• periodi di osservazione successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.
2 Classe di ingresso ‐ All’atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:
a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente attraverso la banca dati, ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l’atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.
3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo ‐ Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della normativa vigente Legge n. 40 del 2 aprile 2007, c.d. “decreto Bersani”, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. in vigore o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all’atto della stipula alla stessa classe di merito CU prevista dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall’Art. 2.2 – Attestazione sullo stato del rischio) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA Assicurazioni S.p.A.. Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più veicoli l’autocarro già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo l’autocarro avente la classe di merito CU più favorevole.
4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella “Bonus‐Malus”, il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.
Se l’attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:
• se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, è assegnato alla classe di CU 14,
senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
• se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, è assegnato alla classe di CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:
Anni senza sinistri | Classe di CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato nella forma “Bonus‐Malus” con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito di pertinenza CU stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attestato di rischio presente in banca dati.
Ai soli fini probatori e di verifica AXA Assicurazioni S.p.A. può acquisire precedenti attestati cartacei o
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l’attestato per l’intero quinquennio precedente.
precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In
assenza di documentazione probatoria AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce il rischio in classe di CU 18.
5 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus‐Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell’art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di CU.
6 Revisione classe di merito ‐ A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA Assicurazioni S.p.A. verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti. L’eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA Assicurazioni S.p.A. al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.
7 Evoluzione classe di merito ‐ Per le annualità successive a quella della stipula il contratto di xxxxxxx è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla “Tabella delle regole evolutive” sotto riportata, a seconda che AXA Assicurazioni S.p.A. abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri.
La penalizzazione della classe di merito si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell’attestato di rischio (es. somma di
un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell’11% o superiore).
Mediante l’utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.
Il sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del “Malus”, anche se l’assicurato ha cambiato compagnia.
Tabella delle regole evolutive
Classe di merito CU | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8 Sinistro senza seguito e contratto cessato ‐ Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.
9 Riapertura di un sinistro senza seguito ‐ Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella “Tabella delle regole evolutive” con i conseguenti conguagli del premio. AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati delle informazioni aggiornate.
10 Facoltà di rimborso ‐ Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole indicate nella “Tabella delle regole evolutive”, offrendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell’ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati. La facoltà di rimborso non è prevista per le polizze con franchigia.
11 Sostituzione del veicolo ‐ La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di sostituzione in corso d’anno è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario non interrompe il periodo di osservazione e consente il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio.
12 Veicolo precedentemente assicurato all’estero ‐ Per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla “Tabella delle Regole evolutive”, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.
13 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall’attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall’autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
14 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione ‐ Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
15 Trasformazione societaria ‐ Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
16 Riclassificazione del veicolo ‐ Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).
17 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all’estero del veicolo ‐ In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del
D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
18 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine ‐ Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine ‐ comunque non inferiore a dodici mesi ‐ sia acquistato dall’utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del
D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
19 Veicoli intestati a portatori di handicap ‐ Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
20 Trasferimento della proprietà del veicolo
• Coniuge o convivente ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
• Pluralità di intestatari ‐ Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest’ultimo o quest’ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
• Successione ‐ Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
• Cessione del contratto ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal
c.d. “decreto Bersani”. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
• Da società a persone e viceversa ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
H) Traino di rimorchi con targa propria
Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.
M) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (lubrificanti, combustibili, ecc.)
Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito
al trasporto di merci pericolose:
– liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).
O) Deroga al rinnovo
A deroga dell'art. 1.5 "Rinnovo del contratto", delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non genererà proposta di rinnovo. Verrà comunque applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
P) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (gas tossici, esplosivi)
Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose:
– gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.).
T) Targhe speciali
Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT, PC ZS, DPC, CF, CFS) e pertanto, per
l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari, non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario, ma alla targa del veicolo.
V) Polizza con vincolo
AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:
• non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della
vincolataria;
• comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.
Si impegna inoltre, in caso di sinistro incendio, furto liquidato a termini di polizza:
• a non pagare l’indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore;
• a corrispondere l’indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua
qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.
X) Guida Esperta
Il Contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto da persona di età non inferiore a 30 anni. La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di
€ 1.000,00 operante in caso di sinistro provocato da conducente di età inferiore a 30 anni.
Si precisa che la franchigia non è operante qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Nel caso in cui la somma del sinistro rientrasse nei limiti della franchigia di € 1.000,00, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
ART. 3 ‐ COPERTURE PER I DANNI AL VEICOLO
Art. 3.1 ‐ Somma assicurata (vedi anche art. 3.17 ‐ valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)
Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice risultanti dalla fattura di acquisto od altra documentazione equivalente.
Per i componenti audio‐fono (autoradio, lettori di nastri e/o Compact Disc, amplificatori, altoparlanti, radiotelefoni e componenti audio in genere) l’assicurazione è prestata fino a concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con un massimo di €.1.100,00 per sinistro.
Per i componenti audio‐video (televisori, impianti video, navigatori satellitari) l’assicurazione è prestata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul veicolo e non estraibili (esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi).
La somma assicurata si intende comprensiva di XXX, salvo contraria pattuizione risultante in polizza.
Art. 3.2 ‐ Adeguamento del valore assicurato e del premio
L’Impresa in occasione di ciascun rinnovo annuale, adeguerà automaticamente il valore assicurato al valore di mercato. Diversamente qualora il valore del veicolo assicurato non sia presente nell’archivio informatico della Società, la stessa su specifica richiesta del Contraente, adeguerà il valore, procedendo alla modifica del premio in corso.
Art. 3.3 ‐ Garanzia Incendio
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio‐fono‐visivi (come disciplinato dall’art. 3.1), da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione (gli effetti del gelo non sono considerati scoppio).
L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché‚ i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.
Art. 3.4 ‐ Garanzia Furto
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio‐fono‐visivi (come disciplinato dall’art. 3.1), da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.
L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.
Art. 3.5 ‐ Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto di uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00.
Qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.
Tuttavia, qualora la garanzia fosse prestata senza applicazione di scoperto l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto di una franchigia (o minimo) di € 100,00.
Art. 3.8 ‐ Garanzia Kasko
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio‐fono‐visivi (come disciplinato dall’art. 3.1), ovvero a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate. Restano esclusi i cassoni scarrabili.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo art. 3.9 ‐ "Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato";
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché‚ da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
d) conseguenti a furto ‐ consumato o tentato ‐ e rapina nonché‚ ad incendio, esplosione, scoppio;
e) alle ruote ‐ cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria ‐ se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini del presente Settore Guasti Accidentali.
f) da rigature, graffi e scalfitture che non pregiudicano il funzionamento del veicolo. (valido solo per gli Autocaravan).
Art. 3.9 ‐ Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato
Sono previsti i seguenti scoperti:
a) scoperto 10% con minimo pari a € 1.550,00 fino a un valore assicurato di € 100.000,00;
b) scoperto 15% con minimo pari a € 1.550,00 fino a un valore assicurato di oltre €.100.000,00. Tuttavia, qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia riportato in polizza sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.
Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza il minimo di cui sopra si intende raddoppiato.
Art. 3.10 ‐ Garanzia Cristalli
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti al veicolo, comprese le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.
Esclusivamente per i Camper e gli Autocaravan vengono altresì equiparate ai cristalli anche le vetrate in materiale diverso dal cristallo (es. plexiglas).
Per gli Autocaravan la somma rimborsata, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristallo rotto, non potrà superare € 1500,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia:
- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro.
Tuttavia lo scoperto (e relativo minimo) sopra previsto non viene applicato in caso di ricorso ai riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 000.00.00.00 xxx.xxxxxxxx.xx) convenzionati con la Società, sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante.
Art. 3.11 - Garanzia Eventi Speciali
(Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici)
1) A parziale deroga dell'art. 3.14 ‐ "Esclusioni", lettera a), in presenza di operatività della garanzia incendio l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati;
c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.
2) A parziale deroga dell'art. 3.14 ‐ "Esclusioni", lettera a), in presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è altresì estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici (esclusi i danni da circolazione).
Per ogni sinistro, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto prevista in polizza con il relativo minimo o franchigia.
Art. 3.13 ‐ Surrogazione
Salve le ipotesi di cui all’art. 149 del C.d.A., i diritti e le azioni che il Contraente o l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, possono avere verso i terzi passano di diritto ed occorrendo, mediante atto di cessione formale, all’Impresa fino alla concorrenza degli importi pagati (con rinuncia peraltro al diritto di surroga) nei confronti del conducente del veicolo se autorizzato, nonché‚ del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e/o trasportati, ai sensi dell'art. 1916 c.c.
LE LIMITAZIONI
Art. 3.14 ‐ Esclusioni
Per tutte le garanzie Auto Rischi Diversi l'assicurazione non comprende:
a) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
c) salvo per le garanzie e Xxxxx, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
d) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
f) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
g) i danni ai cassoni scarrabili;
h) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.
i) i danni agli audio‐fono‐visivi, salvo, se operante, quanto eventualmente previsto alla Condizione Particolare 6);
LE CONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D.
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)
5) Estensione della garanzia incendio all'esplosione di altri serbatoi (solo per roulotte, autocaravan, autocase, camper)
L’Impresa indennizza altresì i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi, se assicurati, i relativi optional ed audiovisivi, da esplosione di altri serbatoi installati sul veicolo assicurato purché‚ quest'ultimo non sia adibito al trasporto di merci pericolose.
6) Estensione delle garanzie agli audio‐fono‐visivi
A deroga dell'Art. 3.14‐ "Esclusioni", lettera i) delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D., le garanzie sono estese agli audio‐fono‐visivi.
Per componenti audio‐fono (autoradio, lettori audio di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, radiotelefoni, altri componenti audio in genere) l'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro.
Per componenti audio‐video (navigatori satellitari, televisori ed impianti video) l'assicurazione è prestata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro.
A seguito di sinistro l’assicurato dovrà fornire, ai fini liquidativi, prove documentali della presenza e delle caratteristiche degli impianti audio‐fono‐visivi (fatture, ordine d’acquisto, ricevute fiscali).
Qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire la documentazione prescritta, la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.
9) Evoluzione automatica del premio Kasko
Premesso che il premio della garanzia Kasko è correlato a quello previsto per la copertura R.C.A. lo stesso risulterà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza successiva alla stipulazione del contratto, nella stessa proporzione.
11) Esclusione danno totale (garanzie incendio e/o furto operanti solo per danno parziale)
Il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è garantito per il danno totale con polizza di altra impresa assicuratrice offerta dalla casa costruttrice o dalla concessionaria del veicolo stesso.
Viene pertanto convenuto tra le Parti che le garanzie Incendio e/o Furto (in base alla operatività della garanzia prestata in polizza) sono limitate al danno parziale secondo le modalità previste dal’Art. 3.18 ‐ “Determinazione dell’ammontare del danno”, unicamente nella forma “Valore commerciale”.
Si considera parziale il danno il cui ammontare non supera l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO, CRISTALLI ED EVENTI SPECIALI
Art. 3.15 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni dell’Impresa prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell’Impresa ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.
Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.
In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.
L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.
In tal caso l'Assicurato deve:
‐ conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
‐ presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Art. 3.16 ‐ Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o ‐ se si tratta di furto o rapina ‐ altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3.17 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata dall’Impresa al momento del sinistro o, (qualora non siano disponibili) alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa, sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. 3.18 ‐ Determinazione dell'ammontare del danno
In caso di sinistro l’Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.
In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:
‐ al prezzo di listino a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
‐ al valore di mercato al momento del sinistro (ai sensi dell'art. 3.17 ‐ "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro") decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Per i danni parziali, esclusivamente in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno è pari:
‐ al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per: batterie, pneumatici ed impianto di scarico.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari ANIA e/o ai manuali d'officina della Casa Costruttrice.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente art.
3.1 ‐ "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.
L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo
danneggiato nonché di sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; l’Impresa ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.
Art. 3.19‐ Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.
Art. 3.20 ‐ Controversie ‐ Nomina dei periti
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;
a) direttamente dall’Impresa (o da persona da questa incaricata) con il Contraente o persona da lui designata;
b) per iscritto, di comune accordo tra le Parti, fra due periti nominati (uno dall’Impresa ed uno dal Contraente) con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 3.21 ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori
Fermo quanto previsto dall’art. 1.2 ‐ “Altre assicurazioni” in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 3.22 ‐ Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 3.23 ‐ Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, l’Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:
1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare, in caso di ritrovamento del veicolo, l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo art. 3.24 ‐ "Recupero delle cose rubate";
3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
L’Impresa si riserva la facoltà di indennizzare l’Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.
Art. 3.24 ‐ Recupero delle cose rubate
L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l’indennizzo stesso non potrà
superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società, se questa ha pagato integralmente, e l’assicurato dovrà rilasciare all’Impresa la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l'indennizzo ricevuto.
ART. 4 ‐ GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 4.1 ‐ Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza della circolazione dello stesso.
La garanzia è valida soltanto quando:
‐ il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
‐ l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne;
‐ il veicolo venga usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.
L'assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Durante la guida sono compresi anche:
1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da malattia;
6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 4.5 ‐ "Esclusioni".
Art. 4.2 ‐ Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica ‐ anche successivamente alla scadenza della polizza ‐ entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà ai beneficiari o agli eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 c.c.
Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, l’Impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 4.3 ‐ Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica ‐ anche successivamente alla scadenza della polizza ‐ entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, l’Impresa corrisponde la somma assicurata.
B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
Perdita anatomica o funzionale di:
- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera 20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10%
Paralisi completa del nervo radiale 35%
Paralisi completa del nervo ulnare 20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- un altro dito del piede 1%
- la falange ungueale dell'alluce 2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35%
Anchilosi del ginocchio in estensione 25%
Anchilosi della tibio‐tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12a dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
Esiti di frattura del sacro 3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio 25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi 100%
Sordità completa di un orecchio 10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
Perdita della voce 30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale 4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
Perdita anatomica di un rene 20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10%
Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi.
C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
‐ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
‐ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
‐ nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l’indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l’oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l’importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 4.4 ‐ Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
AXA, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate:
a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.
AXA rimborsa altresì le spese per:
e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
f) trasporto sanitario dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, con il limite di 2.000,00 euro per sinistro, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.
Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino alla concorrenza dell’80% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 20% a carico dell’assicurato con il minimo di 50,00 euro, per sinistro e per persona.
Il suindicato scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un
intervento chirurgico o una gessatura.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, AXA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.
Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.
Estensione della garanzia per Diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero e per il quale l'Assicurato non abbia richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a 50,00 euro per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero.
Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria suddetta verrà corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura stessa, con il massimo di 30 giorni per evento.
Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post‐ricovero.
In caso l’Assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria suindicata per un periodo massimo di:
- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.
In caso l’Assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria suindicata a
partire dal giorno successivo all’intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.
In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio‐capsulo‐legamentosa‐scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria verrà corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.
La diaria da gessatura verrà corrisposta anche se non vi è stato ricovero.
LE LIMITAZIONI
Art. 4.5 ‐ Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive non di regolarità pura, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
f) causati da guerra o insurrezioni;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono inoltre esclusi:
h) gli infarti e le xxxxx;
i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S).
Art. 4.6 ‐ Limiti di età
L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia, per gli Assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:
a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell’80%;
b) per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Art. 4.7 ‐ Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco‐depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 4.8 ‐ Diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
IL SINISTRO
Art. 4.9 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 c.c.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e
deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari.
In caso di operatività della garanzia “Diaria da ricovero per infortunio”, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” ‐ Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Art. 4.10 ‐ Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 4.3 ‐ "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 4.11 ‐ Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.
Art. 4.12 ‐ Controversie ‐ Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo
dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 4.13 ‐ Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art. 4.14 ‐ Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte ‐ se superiore ‐ e quello già pagato per invalidità permanente.
ART. 5 ‐ GARANZIA ASSISTENZA
Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione “Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza”, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.
Centrale Operativa: la struttura, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell’Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Guasto: ogni evento fortuito occorso al veicolo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Per la sezione A) Base:
Non sono considerati guasti la foratura del pneumatico, l’esaurimento della
batteria, l’esaurimento del carburante, l’errore di carburante, lo smarrimento
o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco dell’antifurto, così come tutti i guasti dovuti a negligenza dell’Assicurato, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico (es. tergicristalli, fari, ecc). L’esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, ecc.).
Per la sezione B) Professional:
Non sono considerati guasti l’errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco dell’antifurto, così come tutti i guasti dovuti a negligenza dell’Assicurato, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico (es. tergicristalli, fari, ecc).
Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale ‐ collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada ‐ che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.
Sede Operativa: la sede legale e/o le sedi secondarie del Contraente.
Veicolo assicurato: l’autoveicolo di qualsiasi marca, con targa italiana, compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del veicolo (revisione periodica), rientrante in una delle seguenti categorie:
Per la sezione A) Base:
l’autocarro, destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto di cose stesse, di peso a pieno carico non superiore a 35 x.xx. (inclusi gli autocaravan)
Per la sezione B) Professional:
l’autocarro, destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto di cose stesse, di peso a pieno carico non superiore a 70 x.xx. (inclusi gli autocaravan)
Si specifica che, per entrambe le sezioni, la copertura cesserà il suo effetto qualora il veicolo assicurato superasse il peso di cui sopra, per effetto di nuova immatricolazione, nuova omologazione o nuovo allestimento.
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA affidata alla Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000–123, 00000 XXXX ‐ Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia) Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) Fax x00.00.00.00.000 Pertanto, le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
CONDIZIONI COMUNI
Art. 5.1 ‐ Validità delle prestazioni
Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per il veicolo assicurato.
Art. 5.2 ‐ Operatività delle prestazioni
La copertura assicurativa opera per il veicolo assicurato:
‐ sempre che la richiesta della prestazione avvenga mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno;
‐ con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
‐ entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.
Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Resta inteso che nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero, alla tempistica prevista dovranno essere aggiunti eventuali giorni festivi e dovrà anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
Art. 5.3 ‐ Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico.
In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad
intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 5.4 ‐ Esclusioni ‐ Delimitazioni
Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:
a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance;
c) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute dalla Centrale Operativa con l’autosoccorritore;
d) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento.
Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
‐ in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni (dopo 10° giorno dall’inizio degli accadimenti qualora il conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in stato di pace al momento della sua partenza), calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
‐ in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazioni a corse, scommesse, gare e competizioni;
‐ in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
‐ in conseguenza di conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
‐ in conseguenza di guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
‐ se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
‐ in conseguenza di immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o causati da normali operazione di manutenzione;
‐ in conseguenza di malfunzionamenti di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di sollevamento di cui è equipaggiato il veicolo o il relativo rimorchio;
‐ in conseguenza di incendio del veicolo, furto delle chiavi, blocco dell’antifurto;
‐ in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.
È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.
AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE SEZIONI
Sezione A) Base (autocarri e autocaravan di peso non superiore a 35 x.xx) Art. 5.5 ‐ Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città
del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché‚ per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
LE PRESTAZIONI
a) Soccorso stradale (Garanzia valida in Italia e all’estero)
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni saranno fornite ‐ su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance ‐ anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:
‐ Dépannage: se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verificherà la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invierà sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio resterà a totale carico dell’Assicurato.
‐ Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occuperà di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina. AXA Assistance terrà a proprio carico le spese nel limite del massimale di euro 250, 00 per evento.
‐ Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occuperà di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo nell'ambito della rete stradale. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di euro 250,00 per evento.
Si specifica che:
‐ la prestazione “Soccorso Stradale” è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
‐ nel massimale di euro 250,00 sopra indicato, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell’autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della
casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
‐ nel massimale di euro 250,00 sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo;
‐ in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato.
b) Veicolo in sostituzione
Qualora a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione il veicolo resti immobilizzato oppure non sia in condizione di circolare autonomamente rispettando le condizioni di sicurezza del Nuovo Codice della Strada, sempre che le riparazioni necessitino di almeno 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, AXA Assistance mette a disposizione dell’Assicurato un veicolo sostitutivo, ove possibile di pari categoria, per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato.
Si specifica che:
‐ la prestazione verrà erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa ed opera anche in caso di furto totale del veicolo assicurato, previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
‐ AXA Assistance non fornirà, in ogni caso, veicoli sostitutivi dotati di attrezzature per uso speciali o per traporti specifici (cella frigorifera, braccio meccanico, piattaforme aeree, etc.);
‐ per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo.
La prestazione potrà essere fornita presso le stazioni di autonoleggio convenzionate, secondo gli orari di apertura, le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalle stesse.
Al momento del ritiro del veicolo è richiesto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso potrebbe dover essere garantito con carta di credito.
La prestazione è fornita alle seguenti condizioni: senza autista, a chilometraggio illimitato, compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A..
Sono in ogni caso escluse e rimangono a carico dell’Assicurato: le spese di carburante, le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), i maggiori costi per l’eventuale drop‐off (riconsegna del veicolo in un posto diverso da quello di presa in consegna), le spese per assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, le eventuali multe, così come le spese di noleggio per il tempo eccedente i giorni garantiti.
c) Spese di albergo (Garanzia valida ad oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente Assicurato)
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo per più di 36 ore con un minimo di 8 ore di manodopera effettiva, certificate dal capo officina secondo la tempistica della casa costruttrice, l’Assicurato potrà richiedere la prenotazione e sistemazione in albergo fino ad un massimo di 3 notti.
AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e
prima colazione, con un massimale di euro 75,00 per persona e per notte e di euro 250,00 per sinistro.
Per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo.
Qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, delle prestazioni “Veicolo in sostituzione” e “Rientro o prosecuzione del viaggio”. Si specifica che:
‐ la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
‐ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste;
‐ le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per l’Assicurato e gli eventuali passeggeri, nei limiti dei posti massimi indicati nel libretto di circolazione del Veicolo e del massimale sopra indicato.
d) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato)
Qualora il veicolo sia immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e siano necessarie oltre 8 ore di manodopera effettiva, o qualora si sia verificato di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali altri passeggeri alla sede operativa in Italia del Contraente/Assicurato o consentirà loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.
Il rientro o il proseguimento verrà effettuato, a discrezione di AXA Assistance, con:
‐ treno (prima classe); mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 100,00 per persona e di euro 400,00 per sinistro;
‐ aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 250,00 per persona e di euro 1.000,00 per sinistro;
‐ autovettura a noleggio di categoria 1200 cc., per la durata massima di 48 ore; in tal caso l’auto a noleggio è messa a disposizione con le stesse modalità di cui alla prestazione “Veicolo in sostituzione”.
La prestazione, in caso di viaggio in treno o aereo, si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio, escludendo ogni spesa diversa da queste. Si specifica che:
‐ la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
‐ non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo;
‐ le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
‐ qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della prestazione “Spese di albergo”.
e) Invio autista sostitutivo (Garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente Assicurato)
Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia improvvisa o infortunio e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA Assistance metterà a disposizione un titolo di viaggio, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, per permettere
ad un autista, indicato dal Contraente/Assicurato, di raggiungere il mezzo per ricondurlo alla sede operativa o proseguire il viaggio. AXA Assistance tiene a proprio carico le sole spese relative al titolo di viaggio fino alla concorrenza del massimale di euro 150,00 per sinistro e per anno.
f) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato)
Qualora a seguito di sinistro i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano un minimo di 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, AXA Assistance, a riparazione avvenuta e a suo insindacabile giudizio, provvederà a mettere a disposizione, un biglietto di viaggio in:
‐ treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 100,00 per sinistro;
‐ aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 250,00 per sinistro.
Si specifica che:
‐ la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Rientro o prosecuzione del viaggio” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
‐ non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa pezzi di ricambio, la ricerca di guasti e l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione;
‐ la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste;
‐ le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato.
g) Recupero del veicolo ritrovato dopo il Furto (Garanzia valida oltre 100 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto, AXA Assistance, a suo insindacabile giudizio, provvederà a mettere a disposizione un biglietto di viaggio in:
‐ treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 100,00 per sinistro;
‐ aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 250,00 per sinistro.
Si specifica che:
‐ la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste;
‐ le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato;
‐ AXA Assistance potrà richiedere all’Assicurato copia della denuncia di furto presentata alle competenti Autorità e copia del verbale di ritrovamento del veicolo.
h) Gestione controlli periodici
Su richiesta dell’Assicurato, AXA Assistance provvederà alla prenotazione dell’intervento presso il centro assistenza della casa automobilistica di appartenenza del veicolo.
La Centrale Operativa si attiverà immediatamente dopo la richiesta e comunicherà nel più breve
tempo possibile la data dell’appuntamento. Il costo dell’intervento rimane a carico dell’Assicurato. All’atto della richiesta l’Assicurato dovrà comunicare:
‐ nome e cognome;
‐ recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
‐ marca e modello del veicolo;
‐ tipo di intervento richiesto.
i) Dissequestro veicolo
Qualora il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, fosse posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, AXA Assistance provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne il dissequestro e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi entro il limite di euro 250,00 per evento.
l) Informazioni sulla viabilità e sui punti di assistenza
AXA Assistance potrà fornire, a seguito di sinistro rientrante in polizza, le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
‐ concessionari case automobilistiche;
‐ rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
‐ rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
‐ traffico sulle strade statali ed autostradali.
m) Invio dei pezzi di ricambio all’estero
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente stradale non possano essere reperiti in loco, AXA Assistance provvederà ad inviarli, col mezzo più rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l’incidente od il guasto del veicolo.
AXA Assistance provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessario. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio fino alla concorrenza del massimale di euro 600,00 per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Si specifica che:
‐ l’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
‐ la prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice;
‐ in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
n) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all’estero
Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell’Assicurato necessiti di riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, AXA Assistance provvederà, per conto dell'Assicurato, al
pagamento della fattura per la riparazione del veicolo entro il limite di euro 750,00 per evento e per
anno, a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta dell'intervento,
adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è effettuata nel caso in cui la AXA Assistance non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall’Assicurato.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono ad AXA Assistance di verificarne la solvibilità.
L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e se l’Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria.
o) Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo all’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera od un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000,00 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro
dell’Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
p) Anticipo cauzione civile e penale (prestazione valida all’estero)
Qualora in seguito ad incidente stradale, avvenuto all’estero, l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, AXA Assistance si impegna ad anticipare un importo entro il limite di euro 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria fornita dall’Assicurato e ritenuta tale ad insindacabile giudizio di AXA Assistance, per la costituzione dell’eventuale cauzione civile e penale per la libertà dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e se l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso, ritenute tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.
In ogni caso, la somma dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla sua messa a disposizione; trascorso tale termine AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi.
q) Assistenza legale (prestazione valida all’estero)
Qualora in seguito ad incidente stradale, avvenuto all’estero, l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell’assistenza di un legale, AXA Assistance terrà a proprio carico le relative spese entro il limite di euro 500,00 per evento e per anno.
Sezione B) Professional (autocarri e autocaravan di peso non superiore a 70 x.xx) Art. 5.6 ‐ Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Per i soli Camper le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
LE PRESTAZIONI
a) Soccorso stradale (Garanzia valida in Italia e all’estero)
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto che comportino l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni saranno fornite ‐ su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance ‐ anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:
‐ Dépannage: se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verificherà la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invierà sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio resterà a totale carico dell’Assicurato.
‐ Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occuperà di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina. AXA Assistance terrà a proprio carico le spese nel limite del massimale di euro 250, 00 per evento.
‐ Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occuperà di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo nell'ambito della rete stradale. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di euro 250,00 per evento.
‐ Foratura pneumatico – Esaurimento batteria – Esaurimento carburante: in caso di scoppio, foratura o rottura di un solo pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria, AXA Assistance provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, AXA Assistance provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La prestazione non opera qualora, al momento del sinistro, il veicolo assicurato si trovi a meno di 15 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato o qualora il veicolo assicurato sia stato oggetto di atti vandalici.
Gli interventi sopra descritti sono prestati nel limite del massimale di euro 200,00 per evento.
Si specifica che:
‐ la prestazione “Soccorso Stradale” è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
‐ nel massimale sopra indicato sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell’autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
‐ nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza entro il limite massimo di 5 giorni consecutivi. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo;
‐ in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato.
b) Veicolo in sostituzione
Qualora a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione il veicolo resti immobilizzato oppure non sia in condizione di circolare autonomamente rispettando le condizioni di sicurezza del Nuovo Codice della Strada, sempre che le riparazioni necessitino di almeno 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, AXA Assistance mette a disposizione dell’Assicurato un veicolo sostitutivo, ove possibile di pari categoria e comunque non oltre i 35 x.xx di massa a pieno carico, per un massimo di 3 giorni a chilometraggio illimitato.
Si specifica che:
‐ la prestazione verrà erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
‐ la prestazione opera anche in caso di furto totale del veicolo assicurato, previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
‐ AXA Assistance non fornirà, in ogni caso, veicoli sostitutivi dotati di attrezzature per uso speciali o per trasporti specifici (cella frigorifera, braccio meccanico, piattaforme aeree, etc.);
‐ per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, ricerca guasti, l’attesa per la diagnosi, tagliando periodico e/o campagna di richiamo.
La prestazione potrà essere fornita presso le stazioni di autonoleggio convenzionate, secondo gli orari di apertura, le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalle stesse.
Al momento del ritiro del veicolo è richiesto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso potrebbe dover essere garantito con carta di credito. La prestazione è fornita alle seguenti condizioni: senza autista, a chilometraggio illimitato; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A..
Sono in ogni caso escluse e rimangono a carico dell’Assicurato: le spese di carburante, le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), i maggiori costi per l’eventuale drop‐off (riconsegna del veicolo in un posto diverso da quello di presa in consegna), le spese per assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, le eventuali multe, così come le spese di noleggio per il tempo eccedente i giorni garantiti.
c) Accompagnamento per il ritiro del veicolo in sostituzione
Qualora l’Assicurato, a seguito del trasporto del veicolo in un punto di assistenza, debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione messo a disposizione dalla Centrale
Operativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un servizio di accompagnamento per permettere all’Assicurato di raggiungere l’Impresa di autonoleggio. AXA Assistance tiene a proprio carico i costi fino alla concorrenza del massimale di euro 50,00 per evento. Qualora non sia possibile l’organizzazione del servizio, AXA Assistance rimborserà i costi sostenuti, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
d) Trasferimento del carico trasportato (Garanzia non valida per gli Autocaravan)
Qualora, a seguito di traino del veicolo, si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, AXA Assistance organizzerà il trasporto del veicolo fino ad un deposito indicato dal conducente dove sia possibile scaricare la merce trasportata, sempre che questo si trovi entro un raggio di 30 Km dal luogo di fermo.
Una volta depositata la merce, l’Assicurato potrà chiamare nuovamente AXA Assistance per richiedere il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza così come previsto dalla prestazione “Soccorso stradale”.
AXA Assistance terrà a proprio carico i costi sostenuti per i trasporti effettuati fino alla concorrenza del massimale complessivo di euro 400,00 per evento.
e) Spese di albergo (Garanzia valida ad oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente Assicurato)
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo per più di 36 ore con un minimo di 8 ore di manodopera effettiva, certificate dal capo officina secondo la tempistica della casa costruttrice, l’Assicurato potrà richiedere la prenotazione e sistemazione in albergo fino ad un massimo di 3 notti.
AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e
prima colazione, con un massimale di euro 75,00 per persona e per notte e di euro 250,00 per sinistro.
Per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo.
Qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, delle prestazioni “Veicolo in sostituzione” e “Rientro alla sede operativa”.
Si specifica che:
‐ la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
‐ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste;
‐ le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per l’Assicurato e gli eventuali passeggeri, nei limiti dei posti massimi indicati nel libretto di circolazione del Veicolo e del massimale sopra indicato.
f) Rientro alla sede operativa (Garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato. Garanzia non valida per gli Autocaravan)
Qualora il veicolo sia immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e siano necessarie almeno 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo la tempistica della casa costruttrice, AXA Assistance organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali altri passeggeri alla sede operativa in Italia del Contraente/Assicurato.
Il rientro verrà effettuato, a discrezione di AXA Assistance, con:
‐ treno (prima classe), mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 100,00 per persona e di euro 400,00 per sinistro;
‐ aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 250,00 per persona e di euro 1.000,00 per sinistro;
‐ autovettura a noleggio di categoria 1200 cc., per la durata massima di 24 ore; in tal caso l’auto a noleggio è messa a disposizione con le stesse modalità di cui alla prestazione “Veicolo in sostituzione” rimanendo fermo il limite di 24 ore quale durata massima del noleggio.
La prestazione, in caso di viaggio in treno o aereo, si intende limitata alle sole spese dei biglietti di
viaggio, escludendo ogni spesa diversa da queste. Si specifica che:
‐ la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
‐ non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo;
‐ le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato e dell’eventuale secondo autista;
‐ qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della prestazione “Spese di albergo”.
g) Invio autista sostitutivo (Garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente Assicurato. Garanzia non valida per gli Autocaravan)
Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia improvvisa o infortunio e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA Assistance metterà a disposizione un titolo di viaggio, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, per permettere ad un autista, indicato dal Contraente/Assicurato, di raggiungere il mezzo per ricondurlo alla sede operativa o proseguire il viaggio. AXA Assistance tiene a carico le sole spese relative al titolo di viaggio fino alla concorrenza del massimale di euro 150,00 per sinistro e per anno.
h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato)
Qualora a seguito di sinistro i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano un minimo di 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, AXA Assistance, a riparazione avvenuta e a suo insindacabile giudizio, provvederà a mettere a disposizione un biglietto di viaggio in:
‐ treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 100,00 per sinistro;
‐ aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di euro 250,00 per sinistro.
Si specifica che:
‐ la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Rientro alla sede operativa” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
‐ non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa pezzi di ricambio, la ricerca di guasti e l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione;
‐ la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste;
‐ le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato.
i) Informazioni sulla viabilità e sui punti di assistenza
AXA Assistance potrà fornire, a seguito di sinistro rientrante in polizza, le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
‐ concessionari e case automobilistiche;
‐ rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
‐ rete di assistenza per riparazione pneumatici;
‐ traffico sulle strade statali e autostradali.
LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Art. 5.7 ‐ Richiesta di prestazioni di assistenza ‐ Prescrizione
A deroga dell'Art. 3.15 ‐ "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000–123, 00000 XXXX Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) Fax x00.00.00.00.000
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
‐ numero di polizza;
‐ cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
‐ targa, marca e modello del veicolo assicurato;
nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa. Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’Assicurato dovrà fornire altresì l’indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.
Art. 5.8 ‐ Onere della prova
È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.
Art. 5.9 ‐ Comunicazioni ‐ Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 5.7 "Richiesta di prestazioni di assistenza ‐ Prescrizione".
ART. 6 ‐ GARANZIA TUTELA LEGALE
Art. 6.1 ‐ Gestione sinistri
L’Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxxx Xxxxxx Legale con sede in Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 – 00000 XXXX
Tel. x00 00 00.000.000 ‐ Fax x00 00 00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 6.2 ‐ Oggetto dell'assicurazione
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni
di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 5.200,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale,
compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo art. 6.4 "Casi assicurati".
Tali oneri sono:
‐ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
‐ le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art. 6.11 ‐ "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
‐ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo art. 6.9 ‐ "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
‐ le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
‐ il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
‐ le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.9 ‐ "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
Art. 6.3 ‐ Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a:
‐ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
‐ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
‐ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
‐ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 6.4 ‐ Casi assicurati
La garanzia viene prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. Per il risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. In caso di attivazione della presente garanzia il massimale di polizza si intende raddoppiato;
c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.
Art. 6.5 ‐ Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.4 ‐ "Casi assicurati", valgono altresì in favore dell’Assicurato, come persona fisica, quando, in veste di pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggero di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, sia coinvolto in incidenti stradali.
Art. 6.6 ‐ Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti derivanti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
i) per le controversie nei confronti di AXA, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell’Art. 6.4 ‐ “Casi assicurati” relativamente alla procedura del risarcimento diretto;
j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
Art. 6.7 ‐ Estensione territoriale
La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Art. 6.8 ‐ Decorrenza della garanzia ‐ Insorgenza del sinistro
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
‐ le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
IL SINISTRO
Art. 6.9 ‐ Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’art. 6.4 ‐ “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o con AXA Assistance.
Art. 6.10 ‐ Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 6.11 ‐ Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 6.9 ‐ "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.12 ‐ Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
A. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)
Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che qui Le forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall’art. 2.5 ‐ Modalità riguardante la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
• i veicoli sono targati (escluse macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L’Agente e la struttura liquidativa dell’Impresa sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico‐legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico‐legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’Assicurato);
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’art. 141 del C.d.A., salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei
confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente)
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’art. 148” del C.d.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il “modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’art. 142, comma 2 del C.d.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del Codice delle assicurazioni private)
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di “modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 codice civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
FACOLTÀ DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO DALL’IMPRESA PER UNO O PIÙ SINISTRI PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DI PREMIO
Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo dell'assicurazione, l'importo di uno o più sinistri liquidati dall’Impresa nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP ‐ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.
B. SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA
L’allegato 2 del Regolamento ISVAP 4 del 9 agosto 2006 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l’impresa indichi la classe di merito CU, acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE: SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA
Classe di merito CU | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare, useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli
obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
− riassicurazione e coassicurazione;
− prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
− adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
− analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
− gestione e controllo interno;
− attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
− valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
− attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
− utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
− utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici
guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
− servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo
benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano ‐ in Italia o all'estero ‐ come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B)
Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
− comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e
servizi;
− effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
− attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
− realizzare ricerche di mercato;
− effettuare indagini statistiche;
− proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
− inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
− comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al
Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
− tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
− invio di materiale pubblicitario,
− vendita diretta,
− compimento di ricerche di mercato,
− comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
− inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei
7 Cfr. nota 2
servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA ‐ titolare del trattamento ‐ solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di
consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati;è inveceesclusal'operazionedidiffusionedidati.
all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate,
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture ‐ Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze ‐ Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia ‐ operanti talvolta anche al di fuori
dell’Unione Europea ‐ che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. ‐ Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) ‐ e‐mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
− garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
− contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
− ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria
ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. ‐ Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) ‐ e‐mail: xxxxxxx@xxx.xx.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo. Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
PAGINA BIANCA
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Mod. 1969 – ed. gennaio 2019 – stampa 01/2019 – CAL
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Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 gennaio 2019.
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA
n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi
dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)