MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA
MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il decreto-legge reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, contenere i prezzi
sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023.
A fronte della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, si introducono disposizioni per fare fronte alle
tema di accoglienza e potenziamento capacità amministrativa, nonché per
assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica
TITOLO I
Contenimento prezzi gasolio e benzina
ART. 1.
(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)
Il presente articolo prevede, al comma 1, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio
26 ottobre 1995, n. 504. Ai sensi delle lettere a) e b)
rideterminate, per la benzina, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri e, per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1000 litri.
Il successivo comma 2 stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
Il comma 3 dispone, per il periodo indicato aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale usato come carburante dal numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della medesima
piazza. Ciò in dipendenza della rideterminazione, operata dal comma 1, delle aliquote di accisa, che in tal modo risultano più favorevoli di quelle ridotte sopra menzionate.
Il comma 4 dispone che in relazione al primo bimestre del 2022 non si applica il comma 290 della legge n.
le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio
economico finanziaria. Per il medesimo bimestre la disposizione prevede, al secondo periodo, che le maggiori entrate IVA riscosse in relazione alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione
ella citata legge n. 244 del 2007.
I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli
del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti
medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1. Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per
erciale dei medesimi
Infine, il comma 8 stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante
244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.
ART. 2.
(Bonus carburante ai dipendenti)
La noma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in
(ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla f
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
TITOLO II
Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas
ART. 3.
(Contributo, sotto forma di
La norma riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM del MiSE 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato
al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al
-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di
astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In
di conformità dei dati relativi
presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità
La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022. Si applicano le disposizioni di
-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili,
-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.
ART. 4.
La norma riconosce alle decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto
Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al
-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto,
astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In
alla documentazione che attesta la sussistenza dei pres
presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità
Si
-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio,
-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggi imposta.
ART. 5.
(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
-legge 1° marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese energivore, così
Il comma 2 incrementa di 5 punti percentuali il
-legge 1° marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese a forte consumo di gas
naturale, così innalzandolo
Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della misura.
ART. 6.
(Bonus sociale elettricità e gas)
La disposizione estende la platea delle famiglie che possono accedere ai e per il gas. Tali bonus, volti a sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette, sono attualmente previsti in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale (famiglie con ISEE fino a 8.265 euro; famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro; percettori di reddito o pensione di cittadinanza; clienti domestici affetti da grave malattia; clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita).
Con tale disposizione, in particolare, per il periodo 1° aprile 2022 31 dicembre 2022, si prevede
tuali 8.265 euro a 12.000 euro.
ART. 7.
(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
Il comma 1 dei prezzi (detto anche "Mister Xxxxxx") istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno
di
approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.
La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento o la comunicazione di elementi non veritieri da parte degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della
I commi d una Unità di missione presso il Ministero dello sviluppo economico per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante dei prezzi, cui è preposto un dirigente di livello generale ed uno di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale, nonché 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità
Il commi 5 e 6 prevedono che per fin
debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all
reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi. Al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici, è conseguentemente incrementata la pianta
TITOLO III
Sostegno alle imprese
CAPO I
Misure per la liquidità delle imprese
ART. 8.
(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.
Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le modalità dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-bis1
specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.
Il comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione aut generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti
se con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022
normativa sugli aiuti di stato.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
-
legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte
ute agli assicuratori.
Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi
riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata
ateizzazione, stimato in
circa 18 miliardi di euro.
decreto legge 8
ammontare pari a circa 900 milioni di euro.
Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto rte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazione a breve termine.
garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.
La norma prevede, dal punto di vista o
evidenza contabile a copertura delle garanzie previste.
Il comma 7 rifinanzia il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 9.
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
La disposizione, al comma 1, prevede e la cedibilità, solo per intero, dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas
naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero società appartenenti a un e creditizia.
Si precisa, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano
-bis, comma 4, del decreto-legge rilancio, n. to qualora sussistano gli obblighi di segnalazione
delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. e richiedono il visto
di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
modalità attuative della cessione del credito. -bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.
ART. 10.
(Imprese energivore di interesse strategico)
La disposizione è volta al sostegno delle imprese ad alto consumo energetico che possono avere un ruolo strategico nel percorso finalizzato allo sv In particolare, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo entro i 5 miliardi di euro, ai sensi delle disposizioni e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del
la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione
a.
-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro della transizione ecologica, da adottarsi di concerto con il
decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il
modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al periodo precedente.
CAPO II
Misure per il lavoro
ART. 11.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
La disposizione di cui al comma 1 consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire, in deroga alle disposizioni vigenti, di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022.
ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Il comma 2 A che fanno ricorso agli strumenti di
integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata in vigore del provvedimento e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
ART. 12.
(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)
Il comma 1, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-Ucraino prevede la
per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, della L.296/2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso
Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 2 fissa il limite di spesa per i benefici contributivi di cui al comma 1 e dispone che l'INPS effettui il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo comma 1. Dispone, inoltre, che, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1.
CAPO III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo
ART. 13.
(Ferrobonus e marebonus)
risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020.
Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni
ecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.
A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno
-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
Il comma 3 individua la copertura finanziaria.
ART. 14.
(Clausola di adeguamento corrispettivo)
riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio carburante cha ha colpito la categoria degli autotrasportatori.
In particolare, alla lettera a), si interviene sul comma 3, lettera d) del suddetto articolo 6, al fine di prevedere che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere previsto, quale elemento essenziale del corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore
Alla lettera b), si inserisce il comma aggiuntivo 6-bis che prevede, al fine per mitigare gli effetti conseguenti
nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, che il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit
dicembre 2014, n. 190. Con il comma 2 articolo 1, comma 250, della citata legge n. 190 del 2014, precisando che le rilevazioni del Ministero avranno cadenza trimestrale.
ART. 15.
(Contributo pedaggi )
La disposizione prevede uno stanziamento per complessivi 20 milioni di euro da destinare al , finalizzati alla riduzione dei pedaggi autostradali.
ART. 16.
L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'Autorità di regolazione dei trasporti è una autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
- gli operatori economici
contribu
sono tenuti al versamento di un
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di in misura non superiore al
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini
tà n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera
2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto
dagli operatori economici del settore del trasporto.
comma 6, lettera b), del citato decreto-legge 6 dicembre
(ART) per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte
e per conto di terzi.
ART. 17.
()
con una dotazione di 500
carburante, di cui tale categoria risente particolarmente.
e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
ART. 18. (
agricola e della pesca)
La disposizione riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza ne dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ai cui relativi adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al
122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto,
astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In
sta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della ces Si
-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio,
-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.
ART. 19.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
La disposizione, al comma 1, mira al rafforzamento del fondo di garanzia pubblica ISMEA destinato, in via
anche in considerazione della recente revisione del funzionamento che prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La patrimonializzazione del fondo si rende necessaria anche per sostenere le operazioni di ristrutturazione delle esposizioni bancarie che i recenti interventi normativi hanno
lizzate dalla complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda parte del 2021 le commodity e sulla quale si
alla vendita, con un conseguente assottigliamento della marginalità aziendale. In tale contesto, si prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglior allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.
il comma 2 prevede che, dette
operazioni possono essere as
predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si appliche
Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
ART. 20.
(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e
-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ulteriori 115 milioni di euro, destinati principalmente alla filiera delle carni bovine e delle vacche da latte (settori che più di tutti sono esposti alle conseg
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
provvede mediante
Conseguentemente, si apportano alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, resesi necessari originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge.
finanziaria residua del fondo pari a 5 milioni di euro, in quanto rispetto ai 50 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 vengono utilizzati 10 milioni di euro per coprire la proposta n. 1 sulla rinegoziazione dei mutui e 35 milioni di euro per coprire la presente proposta di rifinanziamento del fondo filiere al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale (ISMEA), per avviare la fase di sperimentazione con la collaborazione di AGEA quale ausiliario (che fornirà le infrastrutture telematiche, ivi inclusa la piattaforma, necessaria per avviare la fase sperimentale). La costituzione della società di capitali in house che supporterà il soggetto gestore (ISMEA) del Fondo viene quindi posticipata a partire dal 1° gennaio 2023.
ART. 21.
(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)
filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-
r la
digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 2
ART. 22.
(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)
definite dal comma 2, in misura corrispondente al
Il comma 2 precisa che il contributo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese
imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019..
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.
I commi 4 e 5 condizionano delle normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-
Ministero proponente.
Il comma 6 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
CAPO IV
Contratti pubblici
ART. 23.
(Revisione prezzi)
-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integ
legge 27 gennaio 2022,
n. 4 detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
In particolare, i commi da 6 a 8 del citato articolo 1-septies stabiliscono quanto segue:
le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante
legge 27 gennaio 2022, n. 4 prevede, poi, che:
L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con
proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni
permanere di detti
aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022,
articolo 1-septies anche al primo semestre 2022, stabilendo che, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle
le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da
Secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione der rispetto alla media del 2020 (le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno registrato aumenti pari a rispettivamente il 59 e il 76 per cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima.
egativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati) con una vertiginosa impennat affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.
opere
di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.
Costi di costruzione
Indice (2015=100) Variazione percentuale tendenziale
Fonte: Istat.
Tendenza dei prezzi a tre mesi
Tendenze a tre mesi dei prezzi praticati dalle imprese delle costruzioni (saldi).
Fonte: Istat.
metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).
Alla luce della nuova lista monitorata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, si stima che tali materiali circa un terzo.
Stante il permanere dei detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022,
decreto ata dal citato articolo 1-
septies anche al primo semestre 2022, incrementando (al comma 1) la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-septies di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati nno 2021 dallo stesso articolo 1-
Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato nella G.U. 28/10/2021, n. 258, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106.
Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate
Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttor comma 1, del decreto
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestr
-septies,
ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.
Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di
ne
a e di erogazione dei contributi, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1- septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere,
ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8.
Il comma 2 i Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.
Il comma 3 quantifica gli oneri del comma 2 e reca la copertura finanziaria.
TITOLO IV
Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica
CAPO I
Golden power
ART. 24.
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale Golden power)
La disposizione reca -legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni):
Modifiche al comma 1, lettera b)
ità il controllo e la disponibilità degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Per le
prevista la possibili
anche derivanti da procedure concorsuali, anche alle ipotesi in cui i beni ritenuti strategici, siano oggetto di assegnazione a titolo di garanzia.
Modifiche al comma 4
Al fine di evitare un regime di doppia notifica ai sensi del comma 4 e del comma 5, con relativo aggravamento
parte della societ
stata preceduta da una notifica di acquisizione ai sensi del comma 5.
ferimento agli altri
settori di rilevanza strategica determina una sensibile riduzione degli oneri amministrativi, prevedendo una sola notifica in luogo di due.
Modifiche al comma 5
Primo periodo
Al fine di coordinare la modifica descritta con riferimento al comma 4, volta a non duplicare la notifica da parte della società acquirente e da parte della società che detiene gli attivi strategici, nel comma 5 è stata
e delle due società
Dopo il primo periodo
È inserito un comma che prevede che qualora sia stata presentata unicamente la notifica da parte
strategici di partecipare al procedimento, è stato previsto che la società acquisita debba essere informata dalla società investitrice notificante, al fine della conseguente partecipazione al procedimento.
Dopo il quarto periodo
rivere le modalità di partecipazione della società acquisita.
Quinto periodo
Al fine di coordinare tra loro le nuove disposizioni, prevedendo la medesima disciplina, sopra descritta, per le
colo 1, comma 1, lettera b), la richiesta integrativa di informazioni può essere rivolta non più al solo acquirente, ma a tutte le parti del procedimento. Dodicesimo periodo
Analoga modifica di coordinamento e applicazione della disciplina a tutte le società coinvolte è stata prevista nei menzionati periodi, prevedendo che le conseguenze relative alla mancata osservanza o violazione delle
ART. 25.
-legge n. 21 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)
La disposizione decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3).
In particolare, il comma 1 modifica:
- il comma 2
La modifica del quadro
- il comma 2-bis
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto europeo, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo limitatamente ai settori indicati nel comma 5.
notifica delineato dalla
del comma 5.
- il comma 5
La riformulazione del comma è volta, in primo luogo, ad unificare, ove possibile, la notifica da parte
che detiene attivi strategici. Qualora la notifica non sia effettuata congiuntamente dalle menzionate parti del procedimento, la società notificante è comunque tenuta a trasmettere, contes
partecipazione al procedimento.
In secondo luogo, riguardanti gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-ter, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25
he a soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo per i settori
creditizio e assicura determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- il comma 6
Al fine di rendere coerenti tra loro le varie disposizioni nelle quali in luogo della distinta notifica da parte
è stato modificato,
prevedendo
entro 15 giorni dalla notifica, può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
alla società acquisita.
Il comma 2 disciplina la vigenza temporale del regime introdotto con il comma 1, lettera c), numero 2.
Il comma 3 -bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, abrogandone la disposizione concernente gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea.
ART. 26.
(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)
-quater del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in
componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per
Ministri.
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che conse ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità
ART. 27.
(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)
La disposizione prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali.
per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.
-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. In particolare, al comma 2, del menzionato articolo 2- -bis, viene fatto espresso riferimento al Gruppo di coordinamento ivi menzionato, relativamente alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti. Dopo il comma 2, è inserito il comma 2- enforcement
Consiglio dei ministri, della possibilità di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito
primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Al comma 3: è previsto un ampliamento della facoltà di ricorrere a convenzioni o protocolli di intesa.
della Presidenza del Consiglio, a risorse invariate.
Il comma 4, infine, prevede la copertura finanziaria per il nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 1.
ART. 28.
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)
La disposizione modific
-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 4
agosto 2021 n. 109
o 1-bis operata con il predetto articolo 5, comma 1 - è volta, da un lato, ad elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ma anche altri attivi, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia
notifica in capo alle imprese, e il conseguente vaglio Governativo, concerne la programmazione annuale degli acquisti delle imprese e non più sul singolo contratto; la norma specifica i contenuti del piano, rinviando ad eventuali ulteriori dettagli in sede di normazione secondaria.
Il terzo comma, in maniera non dissimile dal regime previgente, delinea la procedura e le tempistiche per
adottati alla data di entrata in vigore della norma in questione.
Il quarto comma delinea, similmente al regime previgente, in ossequio ai principi di proporzionalità e
ovazione del
assicurare la tutela d
5G o di altre tecnologie nel Paese.
Il quinto comma disciplina il sistema di enforcement per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in questione.
inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi cloud e altri attivi di riferimento. Tale gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione
e delle articolazioni tecniche dei
e ai suoi eventuali aggiornamenti.
Il comma 7 disciplina il monitoraggio, delineandone organizzazione, pot soggetta al monitoraggio.
Il comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento di cui al presente articolo, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.
Il comma 2 del predetto articolo 5 prevede una disciplina transitoria. In particolare, in sede di prima -
o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già cia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi
-bis del decreto legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale.
-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con
modificazioni, in legge 4 agosto 2021 n. 109.
CAPO II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche
ART. 29.
(Rafforzamento della disciplina cyber)
rivalutare lo scenario di rischio tecnologico di prodotti e servizi di sicurezza informatica, che, per loro caratteristiche intrinseche e a prescindere dagli elevati livelli prestazionali, possono allo stesso tempo costituire un vettore di minaccia.
tipologie di prodotti e servizi è mutato.
Pertanto, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario e urgente intervenire affinché le stesse amministrazioni procedano tempestivamen caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, assicurando la continuità dei servizi di sicurezza.
In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni procedano a tale diversificazione, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare cybersicurezza nazionale. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o
servizi:
-
pplicativi volti alla sicurezza dei dispositivi, delle postazioni di
comportamentali, etc.;
- rre il rischio di compromissione di reti e sistemi
filtraggio delle richieste web.
Al fine di salvaguardare da azioni di responsabilità per danno e
ilità di cui
nsiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.
A tale riguardo, sono recate disposizioni in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, assunte su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, al fine di prevedere che, laddove necessario, possano andare anche in deroga alle vigenti
curezza nazionale, non siano soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. È inoltre prevista la possibilità
e, che possano, in via generale e astratta, rendersi necessarie. Ciò, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare la continuità dei servizi di sicurezza.
Infine, in relazione al rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio cibernetico, si rende necessario adottare ulteriori opportuni interventi per assicurare il più rapido avvio del
che, pertanto, non possono svilupparsi ed esaurirsi
12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 133. La novella mira a consentire che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi
-legge, possano prevedere in relazione alle attività e progettualità correlate lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernet una durata massima di 4 anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. In ragione dello specifico ambito di attività e di impiego delle risorse acquisite, è quindi previsto che, di tali assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del comma 2, è data
-legge n.
82 del 2021.
ART. 30.
(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali tazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro
momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.
sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno 10 giorni
uati dal DPCM nonché i rottami
La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.
La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche
TITOLO V
Accoglienza e potenziamento della capacità amministrativa
ART. 31.
(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato:
a)
cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro
riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi, per un massimo di 15.000 unità;
b) a definir
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di novanta giorni
unità;
c) a riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un contributo forfetario per
della salute e la Conferenza Stato-regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di centomila unità.
Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del
progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto 2022.
Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
tivazione, alla locazione
ART. 32.
fuoco)
dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.
Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Inoltre il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile, fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni.
e la necessità di un immediato rafforzamento con la immissione di risorse umane qualificate del ruolo dei capi squadra. Il Capo squadra, infatti, responsabile e coordinatore delle squadre operative, costituisce una figura essenziale per la funzionalità del
La disposizione riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del xxxxx xx
xxxxx 0, xxx xxxxxxx legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il più recente decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, articolo 1-
durata del corso di formazione.
decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 700.
ART. 33.
(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per assicurare soccorso e assistenza ai profughi provenienti
Nella medesima data, è stato adottato il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, in corso di conversione, recante
rete nazionale di accoglienza, articolata sui centri governativi di accoglienza e sul Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), anche in previsione di massicce richieste di protezione internazionale o complementare di diritto interno.
In data 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con Ordinanza n. 872, ha adottato disposizioni urgenti di protezione civil
873 sono state adottate ulteriori disposizioni, anche in materia sanitaria.
Per le medesime ragioni, con Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 è stata
duzione delle misure di protezione temporanea per le persone provenienti
da quel Paese.
La descritta situazione emergenziale e il massiccio crescente afflusso di persone in arrivo nel territorio nazionale determinano la necessità di adottare misure atte a
determinate dalla grave situazione in atto e in costante evoluzione. In particolare, il comma 1 appro
in corso con ogni probabilità determinerà un notevole incremento del carico di lavoro delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, in relazione alla previsione di un elevato numero di richieste di protezione internazionale
A tal proposito, solo nelle prime due settimane di crisi, dal 24 febbraio al 10 marzo u. s., le istanze di protezione internazionale da parte di cittadini ucraini risultano già in numero di 276, a fronte delle sole 334 in tutto il 2021 e 417 in tutto il 2020, con un aumento annuo stimato, al momento, fino a venti volte rispetto agli anni pregressi.
i protezione internazionale possa essere
2015, n. 142 ed in particolare di minori e di minori non accompagnati in relazione ai quali si
Si ritiene pertanto necessario consentire la permanenza in servizio, per tutto il periodo dell'emergenza, dei lavoratori interinali assunti, nell'ambito della Misura emergenziale Xxxx.Xxx, tramite fondi europei, a seguito
tema dell'Asilo, segnatamente riguardo alle
57 unità (su un totale di 177) assegnate alle Commissioni territoriali e alle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, i cui contratti a termine verranno a scadenza improrogabile il 31 marzo 2022.
crisi internazionali.
La disposizione, pertanto, consente di mantenere in servizio presso la Commissione nazionale per il diritto di Asilo e presso le proprie articolazioni territoriali i predetti lavoratori interinali, avvalendosi della possibilità di
to in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni
Il comma 2 è dedicato alla definizione del necessario supporto alle Prefetture Uffici territoriali del Governo, con specifico riguar
ompetenti in materia, operanti presso le Prefetture Uffici territoriali del Governo, avuto riguardo, a solo titolo di esempio, alla necessità di approntare le necessarie misure di accoglienza, di definire i procedimenti concernenti le istanza di ricongiu che fanno capo alla rete delle Prefetture.
Sportelli - già impegnati nella definizione delle procedure di emersione regolate
-legge n. 34 del 2020 che dovranno attendere alle nuove gravose esigenze determinate dalla crisi in atto.
In particolare, il Dip
-legge n. 34 del 2020 e che, in assenza di nuove diposizioni, cesseranno il servizio alla fine del mese di marzo corrente.
Dipartimento della pubblica sicurezza, nelle sue articolazioni centrali e periferiche. Infatti, il flusso migratorio in ingresso che si concentra, in prima battuta, sulle aree di frontiera, determina la necessità di avviare servizi straordinari, aggiuntivi, di pattugliamento e verifica degli ingressi sul territorio nazionale.
Un carico di lavoro aggiuntivo si riverserà inevitabilmente anche sugli Uffici immigrazione delle Questure per la presentazione di istanze correlate a richieste di protezione o di coesione familiare.
I medesimi Uffici immigrazione, dovranno quindi sostenere un ulteriore e significativo sforzo per fronteggiare la delicata sopravvenuta situazione di emergenza in atto.
Anche il Dipartimento della pubblica sicurezza, usufruisce ancora di 408 prestatori di lavoro reclutati in
-legge n. 34 del 2020, il cui impiego terminerebbe, in assenza di innovazioni legislative alla fine del corrente mese di marzo.
prestazioni di la
legislativo n. 50 del 2016 per la modifica dei contratti in corso di esecuzione.
ART. 34.
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
sanitaria o della
professione di operatore socio-sanitario.
In deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie, essa consente ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 di esercitare temporaneamente, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio- sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
professionista, si prevede che gli interessati debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Al riguardo si rappresenta che la Commissione europea, il 10 marzo u.s., nel fornire raccomandazioni agli Stati membri per i riconoscimenti delle qualifiche professionali dei cittadini ucraini
di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante
integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico.
. n. 18/2020,
prorogata fino al 31 dicembre 2022, che ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche
-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione
provenienza. Nel caso dei cittadini ucraini, tale previsione non può ritenersi applicabile, atteso che, come sopra
La disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Viene inoltre previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente norma, ciò anche al fine di consentirne una rilevazione.
ART. 35.
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)
ti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della
di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del
implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.
La lettera a) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero di consulenze indicativamente pari a 7 unità, per un costo medio unitario di 70.000 euro annui (lordo amministrazione).
La lettera b) ada
2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che
potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle
o ad attuare una
gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel
reto legislativo n. 82/2005).
La lettera c) regola le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221/2017.
TITOLO VI
Disposizioni finali e finanziarie
ART. 36.
(Misure urgenti per la scuola)
Il comma 1 dispone la proroga dei cd. Contratti Xxxxx per docenti e ATA, già prorogati sino al 31 marzo 2022,
e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo
quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. Stanzia, inoltre, le risorse necessarie alle proroghe dei contratti.
Il comma 2 -
-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modifica
da COVID-19. Tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in funzione del numero di allievi frequentanti.
ART. 37.
(Contributo straordinario contro il caro bollette)
Con la presente disposizione è introdotto un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto
prodotti petroliferi che han settore.
Il comma 1 della presente disposizione prevede che sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che, per la successiva vendita dei beni, esercitano nel ter
prodotti e di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita importano tali beni o introducono nel territorio dello Stato energia elettrica, gas naturale o gas metano
Il comma 1 prevede altresì che il contributo non è dovuto dai so
carburanti.
Il comma 2 determina la base imponibile e la misura del contributo straordinario. In particolare è stabilito che operazioni passive, relativo al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo riferito al periodo
è superiore a 5.000.000. Ai fini del pagamento del contributo non sono rilevanti gli incrementi pari o inferiori al 10% per cento.
I successivi commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per determinare la base imponibile del contributo.
In particolare, il comma 3 prevede che il saldo di cui al comma 2 si calcola sottraendo dal totale delle operazioni
-bis, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Una regola speciale, per la determinazione dei suddetti saldi, è dettata per i soggetti partecipanti a un gruppo
-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, infatti, la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art. 21-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è effettuata per il Gruppo IVA -- dal rappresentante del Gruppo. Ciò consente di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del Gruppo IVA e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti tenuti al pagamento del contributo straordinario.
Per tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che i saldi di cui al comma 2 sono determinati utilizzando i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportino il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto
scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ai sensi del comma 5, il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui
provvedimento del
ambiente, per definire gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento nonché per individuare gli ulteriori dati da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto di energia elettrica e prodotti energetici e definire le modalità per lo scambio delle medesime informazioni con la Guardia di finanza, anche in forma massiva.
iscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
sta regionale sulle attività produttive.
Infine, il comma 8 prevede, al fine di scongiurare il verificarsi di indebite ricadute sui prezzi al consumo dei
stione
e del mercato i prezzi medi di acquisto, di produzione e vendita dei medesimi prodotti relativi a ogni mese dello stesso periodo. Al fine di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei suddetti prodotti
di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni pervenute, la citata Autorità proceda
piano straordinario di controlli, si avvalga -
uddetto
- della Guardia di finanza,
sui redditi. In correlazione allo svolgimento di tali attività il comma 10 autorizza la spesa di euro 2 milioni,
effettuate dal personale della Guardia di finanza.
ART. 38.
(Disposizioni finanziarie)
La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.